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>>> L’AUTONOMIA DEGLI STATI PREVALE SULLA REGOLA GENERALE
. Gli stati sono liberi di determinare i loro rapporti.
Laddove si abbiano dei dubbi, il significato dei termini sia oscuro o si
voglia confermare il significato è possibile avvalersi di strumenti
complementari di interpretazione. Strumenti complementare che
superano la regola generale e si rifanno all’interpretazione soggettiva (
ricercare la volonta delle parti ).
Come la ricerco la volonta delle parti ? Andando ad analizzare tutte le
trattative, le vicende storiche che hanno interessato gli Stati alla
conclusione del trattato e ricostruendo una sorta di volonta soggettiva
degli stati. Questi strumenti soggettivi prendono piede soltanto se gli
strumenti primari oggettivi non arrivano ad un significato chiaro.
Una regola particolare : trattati conclusi in piu lingue .Ci sono casi, come
la CEDU carta dei diritti fondamentali dell’uomo adottata a Strasburgo
nel 1950, è stipulata in 2 lingue : inglese e francese. Entrambi i testi
sono la versione ufficiale della CEDU. Per i trattati bilingue, la
Convenzione di Vienna dice che entrambe le lingue hanno esattamente
uguale valore . non prevale l’interpretazione inglese o francese.
L’interprete quando ci sono divergenze deve cercare di conciliare i due
testi , se non ci riesce deve dare prevalenza alla versione linguistica che
maggiormente persegue l’oggetto e lo scopo del trattato. Ultima parte
internazionale che riguarda la creazione dei trattati: Le riserve > sono
dichiarazioni unilaterali depositate e presentate agli altri stati , al
momento della manifestazione del consenso o della firma che
modificano il consenso dello stato che le appone, escludendo o
modificando gli effetti del trattato nei confronti dello stato . Si pone un
problema di ammissibilità delle riserve: quando si possono fare delle
riserve e quando no. In base al d.internazionale antico l’ammissibilità
delle riserve era condizionata all’accettazione delle riserve da parte
degli altri stati che prendevano parte al trattato. Si diceva che la riserva
è ammissibile se gli altri stati sono d’accordo. Il d.internazionale si è
evoluto e ad oggi l’ammissibilità è distinta dall’accettazione. Sono due
aspetti distinti relativi al regime delle riserve . Ad oggi le riserve sono
ammissibili sempre, a meno che non siano espressamente vietate dal
trattato oppure vertono su aspetti del trattato su cui lo stesso trattato
vieta le riserve . In assenza di una disposizione che vieta le riserve in
ambito di trattato sono comunque non ammissibili le riserve che
contrastano con oggetto e scopo del trattato. C’è un’eccezione affermata
a seguito del caso Belilos portato all’attenzione della Corte dei diritti
umani, perche la CEDU non ammette riserve , ha una norma al suo
interno che prevede che le riserve non sono ammesse . La svizzera ha
posto una riserva l’applicazione delle regola generale avrebbe quindi
voluto la svizzera fuori dalla CEDU > La corte pero dice in materia di
convenzioni inerenti ai diritti umani fondamentali, abbiamo una deroga
alla regola generale, perche la tutela dei diritti umani non puo essere
negata; quindi solo per i trattati che riguardano la tutela dei diritti
umani fondamentali la posizione di una riserva inammissibile non
esclude lo stato dal trattato ma equivale a manifestazione del consenso
senza riserva, la riserva si considera non apposta ( lo stato rimane
vincolato al trattato come se non avesse formulato riserva ) .
Secondo aspetto : accettazione
Abbiamo una riserva che è ammissibile perche non contrasta con
oggetto e scopo del trattato . Di per se non è richiesta accettazione da
parte degli altri stati, la riserva produce i suoi effetti e limita l’efficacia
del trattato nei confronti dello stato che l’ha apposta a prescindere
dall’accettazione, però l’accettazione è necessaria laddove il trattato
riguardi pochi stati. In questo caso l’applicazione del trattato nella sua
integrità nei confronti di tutte le parti è condizione essenziale.
Puo accadere che di fronte ad una riserva gli stati o rimangano in
silenzio e dopo 12 mesi equivale ad accettazione espressa, oppure puo
accadere che uno stato ponga una obiezione semplice all’apposizione
della riserva > obietta la posizione della riserva > non l’accetta > in
questo caso il trattato entra in vigore ma la riserva ha effetto soltanto
nei confronti degli stati che ha accettato. Non si applicherà quella norma
nei reciproci rapporti fra i due stati.
Se invece l’obiezione non è semplice ma è qualificata, ovvero
accompagnata da una dichiarazione contraria all’entrata in vigore del
trattato; in questo caso il trattato non entra in vigore nei rapporti tra
stato obiettore e stato che pone la riserva . Il trattato entra in vigore nei
confronti degli altri stati.
Le riserve devono essere necessariamente formulate per iscritto
altrimenti non hanno valore.
Diritto Internazionale Pubblico
Il valore delle fonti di terzo grande dipende dal trattato che le
prevede. Le fonti di terzo grado a livello di Unione Europea sono ad
esempio direttive e decisioni che hanno caratteristiche proprie previste
all’interno dei trattati dell’UE. Se noi parliamo di sistema delle Sezioni
Unite le fonti di terzo grado sono ad esempio le risoluzioni
dell’assemblea generale ( non hanno valore vincolante ma soltanto
propositivo > cosiddetto strumento di soft law) , o decisioni del
consiglio di sicurezza . Soft law si contrappone alla hard law nel senso
della vincolatività che impone ai destinatari. Il fatto che uno strumento
sia uno strumento di soft law significa ce non è obbligatorio adeguarsi a
quello che è sancito nello strumento di soft law, solitamente si
individuano le best practice > comportamenti migliori per raggiungere
un determinato obiettivo Non sono vincolanti per gli stati destinatari
ma questo non vuol dire che non abbiano alcuna efficacia perché la
tendenza del d. internazionale in caso di crisi politiche è quella di far
riferimento a norme di soft law cioè proporre modelli di
regolamentazione non vincolanti ma che possono essere seguiti dagli
stati in modo da garantirne l’efficacia. L’efficacia del d. internazionale è
condizionato dalle relazioni internazionali e nel momento storio in cui è
difficile addivenire a trattati largamente condividi dalla comunità
internazionale e quindi non si riesce a concluderli oppure non si riesce a
formare una norma consuetudinaria , ecco che gli strumenti di soft law
possono
essere un valido ausilio per intraprendere la strada di una più
vincolante e forte > hard law. Hard law : parto con uno stato di soft law,
gli Stati si adeguano senza essere obbligati , per ragione di comodo ..
piano piano tutta la comunità internazionale si uniforma ad una
determinata regolamentazione > la norma di soft law diventa una
norma consuetudinaria .
Efficacia delle fonti
Quando si parla di rapporti fra d. internazionale e d.interno si fa
riferimento a due teorie elaborate dalla dottrina e seguite dai vari
ordinamenti legislativi : la teoria monista e la teoria dualista
In base alla teoria monista il diritto internazionale e diritto interno
sono considerati parte di un unico ordinamento , il diritto
internazionale quindi è una sorta di campana all’interno del quale si
vanno poi a collocare gli stati membri della comunita internazionale;
essendo, un unico ordinamento nell’ambito del quale abbiamo fonti di d.
internazionale e d. interno possiamo avere un'unica scala gerarchica tra
le varie fonti. Abbiamo il d. internazionale che è all’apice della piramide
gerarchica delle fonti, sotto vi è il diritto nazionale che a sua volta avrà
un ordine gerarchico ( ad esempio nel nostro ordinamento la
Costituzione è sovraordinata alle leggi). Di conseguenza, quindi, una
volta che una norma viene adottata a livello internazionale vincola gli
stati, ma immediatamente e necessariamente produce degli effetti
all’interno degli ordinamenti internazionali.
In Polonia viene adottata una teoria monista, con riferimento ad
esempio alla convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti
fondamentali dell’individuo si ritiene che le norme contenute nella
convenzione siano direttamente applicabili agli ordinamenti e
sovraordinate alle norme polacche.
Le sentenze della corte europea dei diritti fondamentali, esplicano
effetti direttamente nell’ordinamento polacco perché secondo
l’approccio monista è un unico ordinamento.
Teoria dualista prevede che l’ordinamento internazionale e
l’ordinamento internazionale siano ordinamenti distinti > perché hanno
destinatari diversi delle norme, perché hanno procedimenti di
formazione differenti, sono sistemi diversi dal punto di vista della
creazione della norma e del sistema giurisdizionale. Essendo due
sistemi diversi, non possiamo tracciare un ordine gerarchico tra le fonti,
perché sono due sistemi distinti che non si toccano.
Nel momento in cui i soggetti del diritto internazionale sono gli Stati è
necessario in base all’approccio dualista, creare un collegamento tra i
due sistemi, in modo che le norme di d. internazionale, che di per se non
producono effetti negli ordinamenti interni, possano incidere sugli
ordinamenti interni.
Se a livello internazionale viene adottata una convenzione come la
convenzione europea dei diritti fondamentali dell’uomo, lo stato ratifica
questa convenzione e manifesta la propria volontà di aderire alla
convenzione > in che modo ottempera alla ratifica della convenzione lo
Stato? Cambiando la propria legislazione interna conformemente alla
convenzione.
L’essere parte di un ordinamento internazionale comporta
necessariamente la modifica dell’ordinamento interno. L’Italia che
approccio adotta con riferimento ai rapporti tra d. internazionale e d.
interno? Ha sempre adottato un approccio dualista rispetto
all’ordinamento internazionale e dell’UE.
Adottando questa visione dualista nei rapporti tra d. internazionale e d.
interno consideriamo che le norme adottate a livello internazionale (
trattati e consuetudini) di per se non producano alcun effetto come fonti
internazionali all’interno dell’ordinamento italiano. La fonte
internazionale non produce di per se effetti nei confronti dei destinatari
naturali delle norme di d. interno ( cittadini ), perché il d. internazionale
si rivolge agli Stati, produce diritti e obblighi in capo agli stati e non in
capo ai soggetti di diritto nazionale. Come facciamo a far si che la norma
di d. internazionale produce effetti sul suo