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Diritto internazionale

Diritto internazionale privato

La giurisdizione della corte internazionale di giustizia è una giurisdizione su base volontaristica, gli stati scelgono di sottoporsi alla corte giurisdizionale di giustizia. La corte internazionale di giustizia non può giudicare volontariamente uno stato se esso volontariamente decide di non sottomettersi al suo servizio.

Il primo modulo riguarda il diritto internazionale privato, esso è un insieme di norme proprie di un ordinamento giuridico, che regolamenta le fattispecie di diritto civile-commerciale, di diritto interno, con elementi di internazionalità. Riguarda rapporti tra privati, tra singoli, tra persone fisiche o giuridiche (non riguarda rapporti tra stati). In particolare, quando si parla di diritto internazionale privato si è soliti distinguere il diritto internazionale privato in senso lato (ampio) e in senso stretto. Per diritto internazionale privato in senso ampio si intendono le regole inerenti alla competenza giurisdizionale e le regole inerenti alla norma regolatrice delle fattispecie con elementi di internazionalità.

Fattispecie con elementi di internazionalità

Esempi di internazionalità soggettiva (uno dei soggetti è estraneo all’ordinamento in cui mi colloco) – Esempi di internazionalità oggettiva (io mi iscrivo in palestra a Genova > ho un incidente in palestra > quindi ho un danno contrattuale > voglio chiedere i danni alla palestra > io sono cittadina italiana e la palestra è italiana > norme codice civile che regolamentano questa fattispecie > mi rivolgerò al giudice chiedendo il risarcimento dei danni sulla base di quanto è dettato dal codice civile. Ma se io sono giapponese e subisco un danno in palestra a Genova > ci sarà un elemento di internazionalità, ovvero > la cittadinanza e la residenza del danneggiato. Oppure io residente italiana, subisco un danno in palestra situata in Germania > anche qui c’è un elemento di internazionalità. Io e Alice concludiamo un contratto di trasporto per far trasportare della merce da Imperia a Nizza > siamo entrambe italiane e il contratto è stato stipulato in Italia, ma nonostante questo c’è un elemento di internazionalità di tipo oggettivo > l’oggetto del nostro rapporto ha un elemento di internazionalità.

L’internazionalità di una fattispecie non ha una definizione univoca e precisa, deve essere valutata di volta in volta in un preciso momento dai soggetti coinvolti nella fattispecie, con riferimento al complesso degli elementi soggettivi – oggettivi. Nel momento in cui il giudice riconosce un elemento esterno al proprio ordinamento, si parla di internazionalità.

Esempio

Due soggetti concludono un contratto di trasporto tra Imperia e Genova, le parti possono scegliere che questo contratto sia regolato dalla legge peruviana. Le parti possono rendere internazionale una fattispecie nonostante dal punto oggettivo non sia una fattispecie internazionale. C’è un elemento di internazionalità inserito volontariamente dalle parti. Le parti e i giudici in presenza di fattispecie con elemento di internazionalità non possono applicare norme di diritto sostanziale interno.

Competenza giurisdizionale

Il diritto internazionale non si occupa di competenza interna, ma di competenza giurisdizionale, ossia, le regole in base alle quali si individua quale giudice nazionale in senso lato è competente a dirimere la controversia. Queste regole le troviamo nella legge 218/95.

La L.218/1995, legge di riforma del diritto internazionale privato, è una legge che di per sé tratta di DIP in senso lato, contiene norme che riguardano la competenza giurisdizionale (essendo una legge italiana porrà i limiti della giurisdizione al giudice italiano).

Art. 3 L.218 - Ambito della giurisdizione

"La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia." È una legge italiana che delimita quando il giudice italiano è competente. Se ho una fattispecie con elementi di internazionalità devo verificare se il convenuto ha o non ha la residenza o domicilio in Italia.

Io che ho avuto il danno in palestra in Germania, chiedo al mio avvocato di instaurare una controversia alla palestra tedesca che mi ha causato dei danni. Il mio avvocato instaura la mia controversia davanti al giudice, deposita l’atto di citazione in tribunale ma il giudice vedendo la fattispecie si renderà conto di non poter decidere per quella causa perché è una fattispecie con elementi di internazionalità e perché il convenuto non è domiciliato in Italia. Bisognerà applicare la legge 218, in particolare l’art. 3, il quale dice che il giudice è competente nelle cause che riguardano convenuti domiciliati in Italia. Il nostro convenuto è domiciliato all’estero, dunque colui che vuole ottenere un risarcimento del danno dovrà rivolgersi al giudice competente.

Ogni stato ha le proprie norme di giurisdizione e di diritto internazionale privato, e se io vado ad instaurare un procedimento in un altro stato, la competenza del giudice straniero non me la dà la legge 218 ma la legge straniera analoga alla legge 218, ogni stato ha la propria legge che delimita la competenza giurisdizionale delle proprie autorità.

Convenzione di Bruxelles del 1968

Le comunità europee che vogliono raggiungere un’integrazione armoniosa e gli obiettivi preposti (creazione di un mercato unico), sono consapevoli che non è possibile raggiungerli se sussistono regole processuali internazionali private che possono contrastare. Creò regole che agevolano la creazione di fattispecie con elementi di internazionalità.

L’UE sta accentuando l’esistenza di fattispecie con elementi di internazionalità (esempio: persone che si spostano da uno stato all’altro, oggi è molto semplice perché ci sono regolamentazioni che permettono di avere rapporti commerciali veloci e agevoli con stati membri dell’UE). Nel 1968 è stata promossa la creazione di una convenzione internazionale di Bruxelles del 1968, in cui si dettano regole di competenza giurisdizionale uniformi per tutti gli stati membri. A livello di UE non c’è più il problema di individuazione del giudice competente perché le regole all’interno dell’UE sono tutte uniformi (materia civile commerciale, si esclude la materia matrimoniale, fallimentare, amministrativa, fiscale, doganale).

A partire dal 1968, se si verifica una fattispecie con elementi di internazionalità, per capire quale è il giudice competente dovrò verificare quale è il giudice competente in base alle norme della convenzione di Bruxelles.

La competenza di Bruxelles nel quadro delle fonti

Art. 117 Cost: le convenzioni di diritto internazionale vengono trasposte sul piano interno, con una legge di adattamento, queste leggi hanno valore di legge sovra-legislativo, ovvero, laddove una fattispecie rientra nell’ambito di applicazione di una convenzione di fatto la convenzione prevale sulla norma di diritto interno. Si deroga a quelle che sono le norme contenute alla legge 218 e si dà applicazione alle regole contenute nella convenzione.

Art. 3 si applica soltanto a quelle fattispecie che non rientrano nell’ambito di applicazione della convenzione, ma a quelle extraeuropee.

Regolamento Bruxelles 1

Nel 2001 viene adottato il regolamento 44/01 detto anche regolamento Bruxelles 1 (deriva dalla convenzione di Bruxelles).

Trattato di Maastricht

Nel 1992 con il trattato di Maastricht vengono creati tre pilastri:

  • Primo pilastro detto comunitario, in cui l’UE ha competenza ad adottare atti giuridici vincolanti.
  • Secondo pilastro della giustizia e affari interni.
  • Terzo pilastro relativo alla politica estera e cooperazione giudiziaria civile: l’Ue non ha competenze, non può adottare atti vincolanti di cooperazione civile. Può solo suggerire agli stati di adottare atti di cooperazione. Non può adottare atti che uniformano la competenza giurisdizionale.

Nel 1999 il terzo pilastro viene trasferito nel primo pilastro, dando competenza all’Ue di adottare atti normativi di quel settore. Una delle prime cose che fa l’UE è trasformare la convenzione di Bruxelles in regolamento.

Regolamenti europei

Il regolamento sul piano interno ha efficacia del tutto differente, perché i regolamenti sono direttamente applicabili e comportano la disapplicazione del diritto internazionale interno contrastante. Il regolamento 44/01 nel 2011 è stato rivisto, adottando il regolamento 1215/2012 detto anche Bruxelles 1 bis. Questo regolamento detta i criteri di competenza giurisdizionale uniformi in tutta Europa. Si applica ogni volta in cui il convenuto è domiciliato in Europa, per stabilire quale giudice europeo è competente. La struttura del regolamento è differente rispetto alla struttura della L.218 perché è destinato ad applicarsi in tutti gli stati membri dell’UE, attribuisce la giurisdizione a un giudice non delimita la competenza giurisdizionale a un giudice nazionale.

Mancini e la teoria del diritto internazionale privato

Mancini, padre fondatore del diritto internazionale privato nell’800, ha elaborato la teoria del diritto internazionale privato partendo dalle necessarie strette connessioni tra internazionale pubblico e privato, per garantire la giustizia. Questo coordinamento può avvenire con convenzioni internazionali.

Diritto internazionale privato in senso lato

Si occupa di norme di competenza giurisdizionale e legge regolatrice. Se la fattispecie è interna al nostro ordinamento il giudice applicherà le norme del codice civile, ma se la fattispecie ha elementi di internazionalità il giudice si domanderà quale sia la legge che regola la fattispecie. Il giudice deve applicare le regole di un altro stato se le norme di diritto internazionale privato individuano come legge regolatrice la legge di un altro stato.

Diritto internazionale privato in senso stretto

Le norme inerenti all’individuazione della legge regolatrice delle fattispecie con elementi di internazionalità costituiscono il DIP in senso stretto. La legge 218 si occupa del DIP in senso lato, precisamente dell’individuazione del giudice competente e norma regolatrice, inoltre si occupa di un aspetto strettamente legato alla competenza giurisdizionale, ed è la libera circolazione delle sentenze (riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere in Italia).

In materia civile-commerciale per quanto riguarda la competenza giurisdizionale e la circolazione delle sentenze abbiamo il regolamento Bruxelles 1 bis; per quanto riguarda l’individuazione della legge regolatrice abbiamo due regolamenti: Regolamento Roma 1 e Regolamento Roma 2 che si occupano rispettivamente di legge regolatrice di obbligazioni contrattuali e obbligazioni contrattuali extracontrattuali.

Metodi di individuazione della norma regolatrice

La legge 218/95 utilizza diversi metodi per individuare la norma regolatrice di una fattispecie con elementi di internazionalità. In particolare utilizza il metodo della localizzazione, ma accanto a questo metodo abbiamo il metodo delle considerazioni materiali, il metodo del rinvio all’ordinamento competente, il metodo della scelta (nonostante non sia un metodo vero e proprio ma una tecnica trasversale), il metodo della lex fori, e il metodo dell’uniformazione internazionale della disciplina materiale (non è di per sé un metodo, è un dato di fatto che incide sul metodo internazionale privato).

Funzioni di una norma di conflitto

Occorre specificare quali sono le funzioni di una norma di conflitto: è la norma di diritto internazionale privato, cioè la norma che pone i criteri per individuare la legge regolatrice di una determinata fattispecie con elementi di internazionalità. La norma di conflitto può essere strutturata utilizzando i diversi metodi citati. È la norma contenuta in una legge nazionale (L.218), in un regolamento europeo (Roma 1 e 2). La funzione della norma di conflitto è individuare qual è l’ordinamento che maggiormente si collega ad una determinata fattispecie.

La dottrina si è interrogata a riguardo, adottando posizioni diverse. Troviamo autori che danno alla norma di conflitto una funzione unilaterale altri sostengono che abbia funzione bilaterale. Parte della dottrina attribuiva alla norma di conflitto una funzione unilaterale introversa ovvero delimitare l’ambito applicativo delle norme sostanziali di un ordinamento nazionale. Devo pormi nell’ottica del legislatore italiano, e in questo caso la norma di conflitto ha l’unica funzione di delimitare l’ambito applicativo del diritto sostanziale italiano, servirebbe esclusivamente a dirmi quando posso applicare le norme di diritto sostanziale (esempio diritto sostanziale italiano).

Funzione unilaterale estroversa

La norma di conflitto in questo caso avrebbe un'unica funzione, ovvero richiamare un ordinamento straniero ad una fattispecie estranea al mio ordinamento. Riconosco una fattispecie estranea all’ordinamento italiano e individuo quale legge straniera deve essere applicata dal giudice per risolvere la controversia.

Funzione bilaterale

La norma di conflitto viene in gioco tutte le volte in cui la fattispecie ha un elemento di internazionalità, utilizzo la norma di conflitto contenuta in una legge o regolamento; la funzione della norma di conflitto è delimitare l’ambito applicativo della norma del foro. Accanto a questa funzione ha anche una funzione estroversa: non solo limita l’applicazione del diritto interno ma individua la legge straniera che deve regolarla. Se stabilisco che non posso applicare il diritto del foro, mi dà un criterio per capire quale altra legge devo applicare per risolvere la controversia. Il giudice una volta adito non può pronunciare il no liquet, non può non decidere. La funzione del DIP deve essere quella di fornire al giudice gli strumenti per decidere la causa.

Esempio di norma di conflitto

Art.23: “La capacità di agire delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale” ogni ordinamento avrà la propria norma che regola la capacità di agire. Se io ho una fattispecie con elementi di internazionalità e devo stabilire se un soggetto ha oppure no la capacità di agire, dovrò utilizzare una norma di DIP che mi permetta di capire qual è la legge nazionale che attribuisce la capacità di agire.

L’art. 23 lo interpreto sulla base di una funzione unilaterale introversa, posso applicare la legge italiana solo se il soggetto è di nazionalità italiana. Se applico la funzione bilaterale, l’art 23 è utilizzato per capire la nazionalità del soggetto di cui sto discutendo della capacità di agire e capire quale norma applicare, se il soggetto sarà francese applicherò il diritto straniero. Le norme di conflitto richiamano nell’ordinamento interno, l’applicazione del diritto straniero. Questa norma è un esempio di utilizzazione della localizzazione spaziale della fattispecie.

Metodo della localizzazione

La localizzazione presuppone una classificazione dei diversi rapporti giuridici, le singole fattispecie giuridiche e per ciascuna individua un criterio di collegamento, cioè un elemento di collegamento che ritengo rilevante per collocare la fattispecie all’interno di un ordinamento giuridico piuttosto che di un altro. Tornando all’art. 23, il criterio di collegamento è la nazionalità dell’individuo, che va a richiamare un ordinamento, quello nazionale del soggetto che per il legislatore è più rilevante per stabilire quale legge deve regolamentare la fattispecie.

Esempio: validità formale del matrimonio > il matrimonio è valido quanto alla forma se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione. Qui ho una norma di conflitto, ho due elementi di collegamento (legge del luogo di celebrazione e legge nazionale di uno dei coniugi) che prevedono due elementi caratteristici differenti sufficienti per richiamare la legge dello stato a regolamentare la fattispecie.

Quando si parla di tecnica di localizzazione si intendono due diverse tipologie di norme di tipologie di diritto internazionale privato. Si parla infatti di localizzazione diretta e localizzazione condizionata. La tecnica della localizzazione diretta era quella utilizzata prima della legge 218/95, quando le norme di DIP erano contenute nelle preleggi al codice civile.

Nel 1995 si è razionalizzata la materia e si è riunito tutto il DIP inserendolo nella L.218/95. Le norme di conflitto e i criteri di collegamento dettati dalle preleggi utilizzavano la localizzazione diretta > il giudice italiano prendeva le norme del Code civil che stabilivano la capacità di agire e in base a quelle norme attribuiva la capacità di agire o meno (se il soggetto è di nazionalità francese o comunque straniera). Questo sistema era improntato ad una concezione unilaterale della funzione della norma di conflitto, modificato dalla L.218 che ha seguito un approccio diverso, la quale adotta la tecnica della localizzazione condizionata. Per localizzazione condizionata si intende che il giudice utilizzerà la norma di conflitto, e in base ad essa una volta localizzato il rapporto in Francia non prende le norme del Code civil francese ma prende le norme DIP in vigore in Francia e in base a quelle norme stabilisce se può applicare il diritto francese oppure deve applicare un altro diritto, questa localizzazione condizionata corrisponde alla bilateralità della norma di conflitto.

Il problema sorge quando una legge DIP straniera utilizza un criterio di collegamento diverso. Questo problema è risolto attraverso l’istituto del rinvio. Tecnica localizzazione condizionata che tiene in considerazione il rinvio e pone sullo stesso piano il diritto internazionale del foro e DIP dello stato straniero. Quando stabilisco quale è il diritto applicabile devo tener conto delle leggi di DIP.

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher GiuliaFil di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof De Maestri Maria Elena.
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