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Estratto del documento

>>> L’AUTONOMIA DEGLI STATI PREVALE SULLA REGOLA GENERALE

. Gli stati sono liberi di determinare i loro rapporti.

Laddove si abbiano dei dubbi, il significato dei termini sia oscuro o si

voglia confermare il significato è possibile avvalersi di strumenti

complementari di interpretazione. Strumenti complementare che

superano la regola generale e si rifanno all’interpretazione soggettiva (

ricercare la volonta delle parti ).

Come la ricerco la volonta delle parti ? Andando ad analizzare tutte le

trattative, le vicende storiche che hanno interessato gli Stati alla

conclusione del trattato e ricostruendo una sorta di volonta soggettiva

degli stati. Questi strumenti soggettivi prendono piede soltanto se gli

strumenti primari oggettivi non arrivano ad un significato chiaro.

Una regola particolare : trattati conclusi in piu lingue .Ci sono casi, come

la CEDU carta dei diritti fondamentali dell’uomo adottata a Strasburgo

nel 1950, è stipulata in 2 lingue : inglese e francese. Entrambi i testi

sono la versione ufficiale della CEDU. Per i trattati bilingue, la

Convenzione di Vienna dice che entrambe le lingue hanno esattamente

uguale valore . non prevale l’interpretazione inglese o francese.

L’interprete quando ci sono divergenze deve cercare di conciliare i due

testi , se non ci riesce deve dare prevalenza alla versione linguistica che

maggiormente persegue l’oggetto e lo scopo del trattato. Ultima parte

internazionale che riguarda la creazione dei trattati: Le riserve > sono

dichiarazioni unilaterali depositate e presentate agli altri stati , al

momento della manifestazione del consenso o della firma che

modificano il consenso dello stato che le appone, escludendo o

modificando gli effetti del trattato nei confronti dello stato . Si pone un

problema di ammissibilità delle riserve: quando si possono fare delle

riserve e quando no. In base al d.internazionale antico l’ammissibilità

delle riserve era condizionata all’accettazione delle riserve da parte

degli altri stati che prendevano parte al trattato. Si diceva che la riserva

è ammissibile se gli altri stati sono d’accordo. Il d.internazionale si è

evoluto e ad oggi l’ammissibilità è distinta dall’accettazione. Sono due

aspetti distinti relativi al regime delle riserve . Ad oggi le riserve sono

ammissibili sempre, a meno che non siano espressamente vietate dal

trattato oppure vertono su aspetti del trattato su cui lo stesso trattato

vieta le riserve . In assenza di una disposizione che vieta le riserve in

ambito di trattato sono comunque non ammissibili le riserve che

contrastano con oggetto e scopo del trattato. C’è un’eccezione affermata

a seguito del caso Belilos portato all’attenzione della Corte dei diritti

umani, perche la CEDU non ammette riserve , ha una norma al suo

interno che prevede che le riserve non sono ammesse . La svizzera ha

posto una riserva l’applicazione delle regola generale avrebbe quindi

voluto la svizzera fuori dalla CEDU > La corte pero dice in materia di

convenzioni inerenti ai diritti umani fondamentali, abbiamo una deroga

alla regola generale, perche la tutela dei diritti umani non puo essere

negata; quindi solo per i trattati che riguardano la tutela dei diritti

umani fondamentali la posizione di una riserva inammissibile non

esclude lo stato dal trattato ma equivale a manifestazione del consenso

senza riserva, la riserva si considera non apposta ( lo stato rimane

vincolato al trattato come se non avesse formulato riserva ) .

Secondo aspetto : accettazione

Abbiamo una riserva che è ammissibile perche non contrasta con

oggetto e scopo del trattato . Di per se non è richiesta accettazione da

parte degli altri stati, la riserva produce i suoi effetti e limita l’efficacia

del trattato nei confronti dello stato che l’ha apposta a prescindere

dall’accettazione, però l’accettazione è necessaria laddove il trattato

riguardi pochi stati. In questo caso l’applicazione del trattato nella sua

integrità nei confronti di tutte le parti è condizione essenziale.

Puo accadere che di fronte ad una riserva gli stati o rimangano in

silenzio e dopo 12 mesi equivale ad accettazione espressa, oppure puo

accadere che uno stato ponga una obiezione semplice all’apposizione

della riserva > obietta la posizione della riserva > non l’accetta > in

questo caso il trattato entra in vigore ma la riserva ha effetto soltanto

nei confronti degli stati che ha accettato. Non si applicherà quella norma

nei reciproci rapporti fra i due stati.

Se invece l’obiezione non è semplice ma è qualificata, ovvero

accompagnata da una dichiarazione contraria all’entrata in vigore del

trattato; in questo caso il trattato non entra in vigore nei rapporti tra

stato obiettore e stato che pone la riserva . Il trattato entra in vigore nei

confronti degli altri stati.

Le riserve devono essere necessariamente formulate per iscritto

altrimenti non hanno valore.

Diritto Internazionale Pubblico

Il valore delle fonti di terzo grande dipende dal trattato che le

prevede. Le fonti di terzo grado a livello di Unione Europea sono ad

esempio direttive e decisioni che hanno caratteristiche proprie previste

all’interno dei trattati dell’UE. Se noi parliamo di sistema delle Sezioni

Unite le fonti di terzo grado sono ad esempio le risoluzioni

dell’assemblea generale ( non hanno valore vincolante ma soltanto

propositivo > cosiddetto strumento di soft law) , o decisioni del

consiglio di sicurezza . Soft law si contrappone alla hard law nel senso

della vincolatività che impone ai destinatari. Il fatto che uno strumento

sia uno strumento di soft law significa ce non è obbligatorio adeguarsi a

quello che è sancito nello strumento di soft law, solitamente si

individuano le best practice > comportamenti migliori per raggiungere

un determinato obiettivo Non sono vincolanti per gli stati destinatari

ma questo non vuol dire che non abbiano alcuna efficacia perché la

tendenza del d. internazionale in caso di crisi politiche è quella di far

riferimento a norme di soft law cioè proporre modelli di

regolamentazione non vincolanti ma che possono essere seguiti dagli

stati in modo da garantirne l’efficacia. L’efficacia del d. internazionale è

condizionato dalle relazioni internazionali e nel momento storio in cui è

difficile addivenire a trattati largamente condividi dalla comunità

internazionale e quindi non si riesce a concluderli oppure non si riesce a

formare una norma consuetudinaria , ecco che gli strumenti di soft law

possono

essere un valido ausilio per intraprendere la strada di una più

vincolante e forte > hard law. Hard law : parto con uno stato di soft law,

gli Stati si adeguano senza essere obbligati , per ragione di comodo ..

piano piano tutta la comunità internazionale si uniforma ad una

determinata regolamentazione > la norma di soft law diventa una

norma consuetudinaria .

Efficacia delle fonti

Quando si parla di rapporti fra d. internazionale e d.interno si fa

riferimento a due teorie elaborate dalla dottrina e seguite dai vari

ordinamenti legislativi : la teoria monista e la teoria dualista

In base alla teoria monista il diritto internazionale e diritto interno

sono considerati parte di un unico ordinamento , il diritto

internazionale quindi è una sorta di campana all’interno del quale si

vanno poi a collocare gli stati membri della comunita internazionale;

essendo, un unico ordinamento nell’ambito del quale abbiamo fonti di d.

internazionale e d. interno possiamo avere un'unica scala gerarchica tra

le varie fonti. Abbiamo il d. internazionale che è all’apice della piramide

gerarchica delle fonti, sotto vi è il diritto nazionale che a sua volta avrà

un ordine gerarchico ( ad esempio nel nostro ordinamento la

Costituzione è sovraordinata alle leggi). Di conseguenza, quindi, una

volta che una norma viene adottata a livello internazionale vincola gli

stati, ma immediatamente e necessariamente produce degli effetti

all’interno degli ordinamenti internazionali.

In Polonia viene adottata una teoria monista, con riferimento ad

esempio alla convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti

fondamentali dell’individuo si ritiene che le norme contenute nella

convenzione siano direttamente applicabili agli ordinamenti e

sovraordinate alle norme polacche.

Le sentenze della corte europea dei diritti fondamentali, esplicano

effetti direttamente nell’ordinamento polacco perché secondo

l’approccio monista è un unico ordinamento.

Teoria dualista prevede che l’ordinamento internazionale e

l’ordinamento internazionale siano ordinamenti distinti > perché hanno

destinatari diversi delle norme, perché hanno procedimenti di

formazione differenti, sono sistemi diversi dal punto di vista della

creazione della norma e del sistema giurisdizionale. Essendo due

sistemi diversi, non possiamo tracciare un ordine gerarchico tra le fonti,

perché sono due sistemi distinti che non si toccano.

Nel momento in cui i soggetti del diritto internazionale sono gli Stati è

necessario in base all’approccio dualista, creare un collegamento tra i

due sistemi, in modo che le norme di d. internazionale, che di per se non

producono effetti negli ordinamenti interni, possano incidere sugli

ordinamenti interni.

Se a livello internazionale viene adottata una convenzione come la

convenzione europea dei diritti fondamentali dell’uomo, lo stato ratifica

questa convenzione e manifesta la propria volontà di aderire alla

convenzione > in che modo ottempera alla ratifica della convenzione lo

Stato? Cambiando la propria legislazione interna conformemente alla

convenzione.

L’essere parte di un ordinamento internazionale comporta

necessariamente la modifica dell’ordinamento interno. L’Italia che

approccio adotta con riferimento ai rapporti tra d. internazionale e d.

interno? Ha sempre adottato un approccio dualista rispetto

all’ordinamento internazionale e dell’UE.

Adottando questa visione dualista nei rapporti tra d. internazionale e d.

interno consideriamo che le norme adottate a livello internazionale (

trattati e consuetudini) di per se non producano alcun effetto come fonti

internazionali all’interno dell’ordinamento italiano. La fonte

internazionale non produce di per se effetti nei confronti dei destinatari

naturali delle norme di d. interno ( cittadini ), perché il d. internazionale

si rivolge agli Stati, produce diritti e obblighi in capo agli stati e non in

capo ai soggetti di diritto nazionale. Come facciamo a far si che la norma

di d. internazionale produce effetti sul suo

Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
108 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher GiuliaFil di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof De Maestri Maria Elena.