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FUNZIONE GIURISDIZIONALE
Funzione giudiziaria rimessa esclusivamente alla volontà dei soggetti, la sentenza è vincolante per gli Stati
ma non c’è nessun mezzo per costringere lo stato ad adempierla, molte restano inadempiute.
Ci sono sistemi più evoluti come ad esempio il sistema europeo, che ha una corte di giustizia che è
riconosciuta dagli Stati la possibilità di imporre alla parte inadempiente una multa in relazione alla quale
l’unione europea ha gli strumenti per pretendere l’esecuzione.
Tutto il sistema giudiziale è un sistema arbitrale, basato sulla volontà delle parti.
ARBITRATO
Consiste nella competenza di un soggetto terzo (individuo, collegio arbitrale o stato) a definire una
controversia attraverso l’applicazione del diritto o attraverso equità.
Nella prassi meno recente era frequente identificare l’organo giudicante con un capo di stato straniero, in
questi casi la soluzione esprimeva il punto di vista dello stato.
Oggi gli organi arbitrali sono composti frequentemente da collegi arbitrali.
L’accordo che conferisce la competenza ad un arbitro è il compromesso, può essere limitato anche solo ad
una parte della controversia.
La competenza dell’arbitro può essere precostituita attraverso una clausola compromissoria.
Per stabilire l’organo arbitrale le parti lo devono istituire di comune accordo attraverso un compromesso;
se invece la clausola compromissoria contiene già l’indicazione di un organo o prevede una procedura
obiettiva per istituirlo, la competenza dell’arbitro è attivabile in via unilaterale.
La competenza di un organo arbitrale può avvenire anche per trattato di arbitrato, trattato il cui oggetto è
quello di stabilire l’organo o determinare categorie di controversie.
A differenza della clausola compromissoria, che conferisce solo la competenza di decidere controversie del
trattato in cui è inserita, il trattati arbitrale conferisce la competenza di decidere su qualsiasi controversia
tra gli Stati parte.
Il trattato obbliga le parti a stipulare un compromesso al fine di al fine di individuare l’organo arbitrale, nel
caso in cui sia già stabilito la procedura può essere attivata unilateralmente.
Nel caso ci fosse l’istituzione di un trattato universale di arbitrato si avrebbe un organo che ha funzione
giudiziaria dell’ordinamento internazionale e competenza generale.
TRIBUNALI PERMANENTI A COMPETENZA GENERALE
Posti a disposizione degli Stati per le loro controversie.
Il trattato costitutivo funge da trattato che determina aspetti relativi alla composizione e alle funzioni.
Ciò ha consentito la sviluppo di regole processuali uniformi e la formazione di un gruppo di principi
giurisprudenziali che consentono prevedibilità nell’applicazione del diritto e fungono da guida per la
risoluzione di casi.
Corte Internazionale di Giustizia: istituita dalla Carta delle NU, che la definisce all’art 92 come il principale
organo giurisdizionale delle NU è precisa che la corte funziona a seconda dello Statuto.
Ai sensi dell’art 93 l’adesione alla Carta comporta ipso facto l’adesione allo statuto.
La corte ha sede a l’Aja ed è composta da 15 giudici eletti dall’AG e dal CdS fra le persone incluse in un
elenco scelti sulla base di un criterio che assicuri la rappresentanza delle are geopolitiche mondiali.
La corte ha due funzioni:
• Funzione contenziosa: art 36 sostiene che la competenza si estende alle controversie che le parti
attribuiscono e ai casi previsti dalla Carta e dalle convenzioni in vigore.
La corte ha giurisdizione tramite gli strumenti tradizionali (compromesso, clausola compromissoria
e trattato di arbitrato).
Per l’art 34 la funzione contenziosa si rivolge solamente agli Stati.
Secondo il par. 2 dell’art 36 ogni stato aderente allo Statuto può effettuare una dichiarazione
universale con la quale riconosce la competenza della Corte a definire controversie che possono
sorgere con qualsiasi altro stato che abbia effettuato la stessa dichiarazione.
Il consenso delle due parti può essere ricavato dall’effetto convergente di due dichiarazioni
unilaterali.
Molti Stati si sono rifiutati di effettuarla, altri la effettuano ma con molte riserve e alcuni l’hanno
revocato la propria dichiarazione.
Attuazione delle sentenze: art 94 prevede un meccanismo coattivo di attuazione delle decisioni
della Corte; sebbene gli Stati possano scegliere o meno di rivolgersi alla Corte, una volta accettata
la competenza gli Stati non possono inadempiente alla sentenza della corte.
In caso una delle parti non si conforma, l’altra parte può ricorrere al CdS, il quale può fare
raccomandazioni o anche decidere misure per l’attuazione.
• Funzione consultiva: art 96 prevede che l’AG o il CdS possano chiedere pareri alla Corte su qualsiasi
situazione giuridica; anche altri organi delle NU possono richiedere un parere con un doppio limite:
devono sere autorizzati dall’AG e il parere deve riguardare questioni rientranti del loro ambito di
competenza.
I pareri consultivi non sono vincolanti, tuttavia risultano molto importanti nella ricostruzione del DI.
È possibile che la Corte venga chiamata a dare un parere riguardo ad una questione di contenzioso
tra Stati, senza che essi abbiamo dato il loro consenso > è possibile?
Nel 1923 la questione era stata posta riguardo al caso Situazione giuridica della Carelia orientale, in
cui la corte dichiarò di non poter dare pareri riguardo ad una controversia tra Russia e Finlandia.
Questa conclusione venne motivata con l’esigenza di non aggirare il principio consensuale alla base
della funzione contenziosa.
Questo caso non è mai stato utilizzato dalla giurisprudenza successiva come precedente, ma la
giurisprudenza ha sempre affermato che la funzione consultiva non deve sovrapporti al consenso.
Con il parere Conseguenze giuridiche della costruzione di un muro nei Territori palestinesi occupati,
la corte ha affermato la definitiva autonomia della funzione consultiva, la quale si riferisce non agli
Stati ma agli organi delle NU > le due funzioni si rivolgono a due sfere diverse.
Ruolo della Corte dell’ordinamento internazionale
1. Composizione della corte: organo composto da individui che dunque danno maggiore
considerazione agli interessi collettivi dell’ordinamento; è stata criticata per la tendenza a costruire
una sorta di DI astratto.
2. Assenza di una precostituzione della competenza: il carattere consensuale della competenza ha
l’effetto di condizionare grandemente la politica giudiziaria della Corte; risulta indipendente dagli
Stati ma la sua capacità di incidere sul diritto è direttamente dipendente dalla sua capacità di
attrarre il consenso.
Da un lato si pensa che un atteggiamento self-restrained, che eviti intrusioni giudiziarie,
o possa risultare più gradito agli stati.
D’altro lato si è verosimile che la capacità della corte di attrarre il consenso dipenda anche
o dalla sua autorevolezza e dal suo grado di indipendenza.
3. Difficoltà di avere strumenti per l’attuazione delle sentenze: si fonda pressoché sull’autorevolezza e
sulla forza persuasiva; ne deriva una propensione della Corte di non pronunciare sentenza che
hanno scarsa possibilità di essere attuate, tuttavia anche questo tipo di sentenze possono indurre
le parti a pervenire ad una soluzione negoziale.
Ne consegue che alcune sentenze fanno pensare ad un’atteggiamento di self-restrained,
soprattutto in due situazioni:
a) discrepanza tra regole giuridiche e realtà sociale, sentenza che risulterebbe ingiusta anche
se conforme al diritto.
b) Regole giuridiche elaborati più sul piano della dottrina che sul piano della prassi, quindi non
del tutto mature per una piena accettazione
In altre ipotesi si ha un atteggiamento di attivismo giudiziario, nelle quali la corte ritiene che le
sentenze che accingono ad essere prese sono ciò che la comunità si aspetta:
a) Applicare regole ancora in via di formazione > ruolo promotore del DI
b) Attivismo politico pervenendo a risoluzioni di controversie apertamente osteggiata da Stati,
pur nella consapevolezza della difficoltà di attuazione della sentenza.
TRIBUNALI SETTORIALI
Istituiti con trattato, la loro competenza si estende alle sole controversie ricadenti nell’ambito di
applicazione del trattato stesso.
• Tribunali che giudicano controversie tra Stati
Organizzazione Mondiale per il Commercio: istituita nel 1994 a Marrakesh e entrata in vigore il
1/01/1995.
Il secondo allegato contiene l’intesa sulla regole e procedure relative alla soluzione delle
controversie (Understanding on Dispute Settlement Procedures); il meccanismo è di natura
giudiziaria e si fonda su un organo dotato di terzietà.
Consiste in due fasi:
a) Primo grado di giudizio si svolge davanti ad un Panel composto da 3 o 5 esperti nominati in
base alla controversia, sono competenti di accertare i fatti e la compatibilità delle misure
contestate.
b) Secondo grado svolto da un organo di appello composto da 7 membri ma che siede in
camere di 3 membri, ha solo la competenza di legittimità sulle decisioni del Panel.
• Tribunali che hanno competenza in relazione a diritti e obblighi individuali: accertare posizioni
soggettive individuali e determinare le conseguenze della loro violazione.
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO: istituita dalla CEDU, è composta da un numero di giudici
pari a quello degli Stati parte della Convenzione; eletti dall’assemblea parlamentare del consiglio su
una lista di 3 candidati presentati da ciascun stato.
L’adesione alla convenzione comporta il riconoscimento automatico della competenza della Corte.
Art 19: compito di assicurare il rispetto dei principi della Convenzione, attraverso due meccanismi:
Ricorso interstatale: attivato da uno stato nei confronti di un altro accusato di aver violato
o i propri obblighi convenzionali.
Ricorso individuali: attivato dagli individui che chiedono alla corte di accertare la
o violazione dei propri diritti da parte di uno stato, di norma lo stato di residenza.
L’intero meccanismo è stato riformato con il protocollo n. 14/2010, ai sensi dell’art 34 la
corte può essere adita da una persona fisica, un’organizzazione non governativa o un
gruppo di privati.
È necessario che il ricorso sia dichiarato ricevibile e deve previamente esaurito i ricorsi
interni previsti dall’ordinamento dello Stato e presentato entro 6 mesi dalla decisione
interna definitiva.
La competenza a decidere sull’irricevibilità spetta ad un giudice unico.
La decisione vera e propria spetta ad un Comitato composto da 3 giudici se può essere
risolta sulla base della giurisp