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C. TURCHIA, PIATTAFORMA CONTINENTALE DEL MARE EGEO

Nella sentenza la Corte internazionale di giustizia afferma il principio della libertà delle forme

nella conclusione di trattati internazionali, affermando che possa in linea di principio

costituire un accordo internazionale anche un comunicato congiunto adottato dalle parti al

termine di una conferenza diplomatica, dovendosi, al fine di stabilire se si sia in presenza di

un accordo di carattere giuridicamente vincolante, avere riguardo alla natura dell'atto o della

trattativa che trova espressione nel documento adottato. Nel caso di specie, la Corte ravvisò

la presenza nel comunicato congiunto di un impegno a negoziare e a stipulare un accordo

ulteriore, trattandosi quindi di un mero pactum de contrahendo inidoneo a produrre

automaticamente effetti vincolanti.

I trattati devono essere letti per il loro poggetto e scopo, per il quale risulti dal

testo e contesto del trattato stesso. Il contesto nel caso di specie l’incontro

intervenuto tra le parti per il quale il comunicato era stato comunicato, alla

luce di questo contesto appariva che ci fosse un orientamento favorevole da

Paola Catera

entrambe le parti e allo scopo di una soluzione pacifica. Doveva esserci, dal

contesto emerso, la prova della disponibilità delle parti ad addivenire ad un

meccanismo obbligatorio della soluzione della controversia.

Benché ci fosse questa disponibilità da entrambe le parti a addivenire ad una

soluzione diplomatica consensuale della controversia, ciò non valeva da solo a

scaturire l’obbligo per una delle parti di accettare ad essere tradotta davanti

alla CIG senza che fosse intervenuto un ulteriore accordo che definisse i

termini materiali della controversia, perché l’obbligo non era incondizionato.

La volontà emersa dalle parti era di quella di concludere nuovi negoziati e

quindi non poteva esserci la volontà revocabile di sottoporsi alla CIG, ciò che s

avrebbe solo in uno stadio ulteriore in cui le parti dovessero costatare che non

è stato possibile raggiungere l’accordo.

CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA, SENT. 1° LUGLIO 1994, QATAR C.

BAHREIN, DELIMITAZIONE MARITTIMA E QUESTIONI TERRITORIALI

La sentenza ribadisce il principio della libertà delle forme nella conclusione degli accordi

internazionali, affermando che un accordo internazionale vincolante possa essere contenuto

anche nel processo verbale di un incontro internazionale, sempre che, secondo quanto già

affermato nella precedente sentenza del 1978 relativa alla Piattaforma continentale del mare

Egeo (v.), il verbale indichi specificamente gli impegni reciprocamente assunti dalle parti e

questi non siano subordinati alla negoziazione o conclusione di accordi ulteriori.

Era stato fissato un termine ultimo entro il quale doveva raggiunto un accordo

in assenza di che una parte sarebbe stata libera di portare l’altra davanti alla

CIG.

La distinzione tra un vero accordo vincolante e mere intese provvisorie che

pactum de contrahendum,

convengono un un impegno a svolgere ulteriori

negoziati, per cui il principio della libertà delle forme, se una certa garanzia di

flessibilità della disciplina in questa materia, può aprire dei margini di

incertezza dal quale in poi si deve ritenere che gli stati abbaino manifestato il

loro consenso a determinati obblighi. Martedì, 10 Ottobre 2017

Libertà delle forme

Il principio osservato dal diritto internazionale consuetudinario sulla

conclusione dei trattati è che si trova codificato corrispondentemente nella

Convenzione di Vienna sui diritti dei Trattati.

Nondimeno, però, alla libertà delle forme si contrappone una disciplina delle

modalità di conclusione dei Trattati negli ordinamenti interni dei singoli Stati

perché negli organi competenti a firmare e ratificare i Trattati sono stabiliti in

ciascuno Stato in modo conforme all'ordinamento interno.

Paola Catera

Se ai fini della partecipazione negoziali e della firma del Trattato a scopo di

mera comunicazione delle indicazioni che si applicano a tutti gli Stati sono

nell'art. 7

contenuti sui pieni poteri della Convenzione di Vienna, i Capi di

Governo e i Ministri degli Esteri non devono presentare il documento dove

risulti i pieni poteri perché questi sono insiti nella Commissione.

Lo stesso vale per la prassi consolidata negli Stati per quello che avviene ai

Trattati che sono conclusi dai Capi delle Commissioni diplomatiche, ma

solamente per i Trattati con lo Stato presso il quale l'agente diplomatico è

inviato. E ugualmente, per quello che attiene ai trattati conclusi sotto gli uffici

delle Organizzazioni Internazionali o nell'ambito delle Conferenze

internazionali, questi pieni poteri sono presunti nel fatto che quel determinato

individuo è inviato come rappresentante dello Stato presso quella

organizzazione internazionale o presso quella conferenza internazionale

presso la quale il Trattato viene negoziato.

Diverso è il consenso ad essere vincolati al trattato, dove qui vige il principio

della libertà forma e ci possono essere Trattati conclusi in forma semplificata

in cui il Trattato è concluso direttamente per effetto della firma senza

necessità di successiva ratifica da parte degli organi centrali dello Stato.

Negli altri casi, invece, vengono conclusi in forma solenne, la ratifica o atto

equivalente queste richiedono un atto da parte governo centrale dello Stato.

In questo caso la firma ha lo scopo di conferire ad esso autenticità e impedire

successive modificazioni sulle quali non ci sia il consenso di tutti i

partecipanti. Dalla mera firma del trattato non discende l'obbligo di ratificarlo

perché lo Stato, successivamente, potrebbe cambiare opinione circa l'effettiva

convenienza e l'effettivo interesse a ratificarlo, potrebbero mutare le

circostanze. standstill

L'unico obbligo che deriva dalla firma è un obbligo detto di che

potrebbe dirsi desunto da un principio generale di diritto, impone agli stati e

ai potenziali di non adottare dei comportamenti e degli atti che siano

incompatibili con la futura produzione degli effetti del trattato una volta

ratificato e quindi non alterare il quadro normativo interno adottando leggi

incompatibili, i quali renderanno più difficile la produzione degli effetti del

Trattato una volta ratificato.

Art. 11 - modi di esprimere il consenso

Possono presentare una certa libertà essendo lasciato, anche agli Stati

contraenti, di stabilire i tempi nei quali debba manifestarsi il consenso degli

Stati a vincolarsi. Avviene mediante la firma di quella che viene chiamata

modalità in forma semplificata e perché ciò avvenga deve essere voluto dalle

parti.

Paola Catera

Deve essere evidente anche agli altri contraenti che per effetto della firma

apposta, si intende esprimere il consenso degli Stati a vincolarsi

all'osservanza del Trattato altrimenti verrebbe violata la buona fede.

Art. 13 ipotesi atti bilaterali

Art.14 lettera a) Negli altri casi procedimento solenne avviene tramite

ratifica

L'adesione interviene successivamente rispetto a un Trattato al cui negoziato

lo Stato non ha partecipato e deve essere previsto dagli iniziali contraenti, il

quale deve essere munito di una clausola di adesione.

Diversa è la competenza interna a stipulare e quella quali siano gli organi

competenti a ratificare un trattato internazionale. O la disciplina volta a

stabilire entro quali limiti possa essere consentito agli Stati di concludere un

accordo in forma semplificata.

La libertà delle forme trova un limite nelle pertinenti nell'ordinamento

interno:

Art. 10-11-117 Costituzione - Adattamento diritto interno

80- 87- 89 Costituzione - Competenza a stipulare trattati.

Art. 87

Nei casi in cui un Trattato sia concluso con ratifica occorre Presidente

Repubblica, ma non è valido se non è controfirmato dai Ministri proponenti

che se ne assumono la responsabilità. I trattati che comportano modifica di

legge o quelli la cui ratifica sia autorizzata dalle Camere, sono controfirmati

dal Presidente del Consiglio, dal Ministro Esteri e dal Ministro competente per

materia. Il trattato, una volta introdotto nell'ordinamento statale, ha valore di

legge anche autorizza la ratifica e ne ordina l'esecuzione.

Nel Trattato Internazionale ci sono due profili da tenere distinti:

Profilo internazionalistico

- della costituzione dell'obbligo

internazionale sul piano dei rapporti con gli altri Stati

Profilo della produzione trattati nell'ordinamento statale

- :

La dottrina distingue:

Una fase ascendente:

- attiene alla manifestazione del consenso dello

Stato a vincolarsi nei rapporti con gli altri Stati

Fase discendente:

- attiene all'introduzione delle norme del trattato

all'ordinamento statale e processo di adattamento.

In questa seconda fase si presume che si sia formata la prima, perché se non è

sorto l'obbligo a osservare quel dato Trattato, cade anche la successiva

Paola Catera

introduzione delle norme del Trattato all'interno di quello Stato, poiché viene

meno l'obbligo che ne costituisce in qualche modo la fonte. Ma senza la

seconda, il trattato è concluso sul piano internazionale, ma non sul piano

statale, con il rischio che lo Stato si trovi inadempiente

Art. 87 dall'art.80.

– questi casi sono contemplati

L'art. 80 configura una norma eccezionale, interpretazione restrittiva.

Trattati di "natura politica"

- vuol dire trattati la cui conclusione è

espressione di una importante scelta politica.

Trattati di arbitrato regolamenti giudiziari

- – occorre interpretarlo

come mezzo di regolamento giudiziario delle controversie, ovvero tutte

le volte in cui lo Stato italiano accetti di sottoporre una controversia

Internazionale già presente con un compromesso o una o più

controversie future o Trattato generale di arbitrato che abbia ad oggetto

principale la sottoposizione di una categoria di controversie ad

arbitrato, un siffatto Trattato deve essere autorizzato dalle Camere,

proprio perché implica la sottoposizione dello Stato italiano a un'istanza

esterna con effetti vincolanti come avviene quando si propone alla

giurisdizione della CIG.

In questo caso si presenta una dichiarazione e quindi si aggira l'articolo 80

perché non si conclude un trattato, ma si presenta un atto unilaterale.

l'art. 80

In effetti presupporrebbe che questo adempimento deve essere

compiuto quando si conclude un accordo denominato "stato controparte" di

una data controversia e non quando si formula una dichiarazione di

accettazione ex ante della giurisdizione dell'organo giurisdizionale

internazionale.

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A.A. 2017-2018
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SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher paolacat di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Marongiu Fabrizio.