DIRITTO INTERNAZIONALE
Il testo è manuale di base. Parte generale in inglese e parte speciale in inglese. Procurarsi 3
strumenti, che si trovano di massima in inglese, spagnolo, francese, russo o cinese:
• Convenzione di Vienna del 1969 sul Diritto dei Trattati
• Carta delle Nazioni Unite
• Progetto di Articoli sulla Responsabilità Internazionale degli Stati
La parte generale verterà sui caratteri ed i soggetti dell’ordinamento internazionale, fonti del diritto
comprese. Queste ultime sono in primis la fonte consuetudinaria e gli accordi internazionali. Le
consuetudini internazionali sono fonte primaria al contrario che l’ordinamento interno. Sono fonti a
formazione spontanea. Ci si concentrerà poi su settori di diritto materiale, ossia settori di diritto
economico, sociale, culturale.
I caratteri dell’Ordinamento Internazionale
Spesso e volentieri si è soliti dire che, nell’affrontare il Diritto Internazionale, occorre togliersi le
lenti dell’ordinamento interno, perché c’è il rischio altrimenti di interpretare alcuni concetti che
possono sembrare simili in maniera errata. Si rischia di vedere sfuocato. Vedremo ad esempio che
le cause di invalidità dei trattati possono somigliare alle cause di nullità ed annullamento dei
contratti, ma occorre ricordarsi che ci si riferisce ad una prospettiva diversa, internazionale. In che
senso diversa? Il diritto internazionale regola in prima battuta rapporti tra stati. Se è vero che in
passato regolava solo rapporti tra stati, regola ora ambiti molto più macroscopici. Il diritto
internazionale è andato sviluppando regole applicabili non tanto tra stato e stato, ma anche regole
che vanno ad applicarsi all’interno del singolo stato; questo avviene nei più disparati settori, si
pensi al settore sviluppato dopo la II Guerra, riguardante i diritti umani. Gli stati, in virtù di queste
norme di diritto internazionale sono obbligati a rispettare determinati standard, non solo nei
rapporti con gli altri stati, ma anche nei confronti dei propri cittadini all’interno del proprio
ordinamento giuridico. Teniamo conto poi di quali sono i soggetti, i protagonisti del diritto
internazionale. In prima battuta il diritto internazionale nasce come un insieme di regole rivolte in
primis agli stati, e quindi i principali soggetti della vita di relazione internazionale sono innanzitutto
gli stati. C’è una comunità di stati sovrani ed indipendenti. Sovrani ed indipendenti perché non
riconoscono al di sopra di loro alcuna autorità. Ecco quindi una differenza importante tra
ordinamento interno ed internazionale. Se prendiamo infatti un ordinamento interno vediamo che i
soggetti sono invece gli individui, una comunità di individui che si da una serie di regole. Gli
individui all’interno dell’ordinamento interno hanno al di sopra di loro un’autorità; hanno lo stato
sopra di loro, che esercita tutta una serie di funzioni.
Ci sono ergo differenze principali nelle tre funzioni che caratterizzano un ordinamento giuridico,
cioè in quella di produzione del diritto, a quella dell’accertamento del diritto stesso ed infine a
quella di attuazione del diritto. Non è qualunque individuo che contribuisce alla creazione della
legge nell’ordinamento interno, ma è il parlamento o il potere statale deputato alla creazione
stessa. Anche in relazione all’accertamento del diritto è un potere ad essere incaricato, ed è la
magistratura, che vincola i soggetti a rispettare la sentenza. Anche in questo caso abbiamo quindi
che non sono gli stessi individui ad interpretare la norma. Circa l’autorità incaricata di fare
rispettare le norme, anche essa è sovraordinata rispetto agli individui che sono sottoposti alle
norme.
Nell’ordinamento internazionale, la seconda funzione, ossia quella di accertamento del diritto, non
vede l’esistenza di una corte competente o incaricata di accertare in modo autoritativo
l’adempimento del diritto. L’accertamento avviene anzitutto su base consensuale. Le varie corti che
esistono, hanno sempre alla base il consenso degli stati. In mancanza del consenso degli stati la
controversia non può essere risolta. Abbiamo quindi che questa funzione potrà poi avere un
funzionamento, ma l’avrà solo se i soggetti dell’ordinamento medesimo lo vorranno. Infine, circa la
terza funzione, la questione è altrettanto delicata. A livello internazionale non esiste una sorta di
super polizia incaricata di fare rispettare le norme agli stati. Questa terza funzione è anzitutto
demandata e rimessa ad una autotutela. È cioè lo stesso stato che ha subito la lesione ad essere
legittimato a far si che quella violazione cessi. Ad esempio una forma di tutela può essere fatta da
una reazione di per sé illecita, ma in relazione alla violazione subita risulta essere lecita. In passato
l’autotutela era prevista in qualsiasi modo, compreso e anzi soprattutto sotto forma di uso della
forza militare. Soprattutto a seguito della Carta delle Nazioni Unite quest’ultimo caso è in pratica
tanto vietato quanto caduto in disuso, salvo in estremi particolarissimi casi.
Le tre diverse funzioni sono insomma diverse tra ordinamento interno e ordinamento
internazionale. Abbiamo capito quelle che sono le differenze. Ora, sulla base di queste modalità,
spesso e volentieri vengono fatte critiche nei confronti del diritto internazionale, che a volte non
viene nemmeno considerato un diritto in quanto non in grado o impotente a fronte di violazioni di
norme o infrazioni di trattati. Bisogna però essere cauti, prendendo atto dei limiti del diritto
internazionale che sempre più pervade gli ordinamenti interni e la cui stragrande maggioranza di
norme viene di massima rispettata. Norme che hanno modificato molte disposizioni interne del
codice civile se non di vere e proprie fonti di rango primario. Pensiamo all’Unione Europea
piuttosto che all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Certo ci sono comunque alcune
norme che invece vengono di frequenza non considerate, si pensi in tal caso all’uso della forza.
Assistiamo quotidianamente a violazioni del diritto internazionale, ma tale fatto non significa che
non ci troviamo davanti ad un ordinamento giuridico, poiché potremmo dire altrimenti che se viene
violata la norma interna che vieta l’omicidio e la gente continua ad uccidere allora non è che la
norma non esiste o è disapplicata. Certo è che le forme di reazione sono forme rudimentali e
primitive, non siamo in presenza di un diritto prefetto. Una cosa è però dire che c’è un ordinamento
imperfetto, una cosa è dire che non merita nemmeno la definizione di ordinamento giuridico.
Enti che partecipano alla vita del diritto internazionale
A prescindere da quale prendiamo in considerazione, i soggetti sono i destinatari di un determinato
ordinamento, sono coloro che sono destinatari degli obblighi o dei diritti che sono sanciti proprio
dall’ordinamento. Però, se è vero che gli stati sono i principali soggetti, è vero che non sono gli
unici. Lo stesso nostro manuale fa una definizione più ampia “enti che partecipano alla vita di
relazione internazionale”. Quest’ultima nozione non coincide di necessità con quella di “soggetti
che partecipano alla vita di relazione internazionale” e questo perché vi sono alcuni enti che sono
soggetti pienamente autonomi a tutti gli effetti e ci sono poi altri enti che hanno una soggettività
non piena ma limitata. Vi sono d’altro canto altri enti di cui si dubita della loro esistenza e del loro
riconoscimento in quanto enti reali.
Ora, enti a soggettività piena sono gli stati, e dovremo vedere che però affinché sussista questa
soggettività piena devono esserci una serie di elementi. Tra gli enti a soggettività limitata ritroviamo
invece ad esempio gli insorti (movimenti insurrezionali) o i movimenti di liberazione nazionale.
Ultima categoria è quella degli enti la cui soggettività è contestata e dubitata, come l’Ordine di
Malta (SMOM) o il Comitato Internazionale della Croce Rossa (a cavallo tra una ONG ed altri
caratteri che la ricondurrebbero ad un ente intergovernativo). Sempre poi seguendo l’impostazione
del manuale, l’autore compie un’altra distinzione tra i vari enti a seconda del loro carattere
territoriale o meno:
Enti territoriali, distinguibili per il fatto di essere enti che esercitano un potere di governo
su un determinato territorio che può essere più o meno esteso. Tra essi non rientra solo lo
stato, ma anche i movimenti insurrezionali, che debbono esercitare un controllo effettivo su
una porzione di territorio.
Enti non territoriali ma che aspirano a diventarlo; enti cioè che non hanno un territorio su
cui esercitare un potere di governo ma che hanno come obiettivo programmatico quello di
averlo. In questa seconda categoria troviamo i Movimenti di Liberazione Nazionale, che
non necessariamente devono esercitare un certo tipo di governo su un certo territorio.
Possiamo inserire inoltre qui i cd. governi in esilio, il cui exploit si ebbe per esempio durante
la II Guerra Mondiale, ma di cui altri esempi li vediamo negli anni 90 del secolo appena
passato, come nel caso del Kuwait che ebbe i suoi rappresentanti in esilio in Arabia Saudita
e che aveva il proprio rappresentante (pur senza territorio) anche in seno all’Assemblea
dell’ONU.
Enti che non territoriali che non aspirano a diventarlo, come l’Ordine di Malta o la Croce
Rossa Internazionale.
Ultima categoria separata dalle altre perché da esse ben divergente è quella rappresentata
dalle Organizzazioni Internazionali, che volendo definire in prima battuta sono quelle
organizzazioni che, formate da più stati, mediante un trattato istitutivo che definisce
determinati obiettivi e fini comuni che gli stati non sarebbero in grado di realizzare
singolarmente o bilateralmente.
Ci si è chiesti se gli individui possano considerarsi elementi del diritto internazionale, nonostante
se ne sia sempre esclusa una qualsiasi loro rilevanza. Oggi diciamo che la questione è
quantomeno più controversa, poiché merita un suo approfondimento in merito a certi diritti che si
ritengono diretti in maniera diretta agli individui stessi.
Parliamo dello stato e dei suoi caratteri. In proposito si deve innanzi tutto riferirsi alla nozione di
stato -comunità ed alla nozione di stato - organizzazione o stato - governo. Nel primo caso si
pensa all’insieme degli individui che è stanziato su un certo territorio e che si è organizzato
politicamente e civilmente. A fronte di questa nozione possiamo impiegare la diversa nozione dello
stato governo, riferendosi ad esso come all’insieme degli organi che operano su quella comunità
stanziata sul territorio. Ovviamente si può capire che quando si parla di stato ci si riferisce ad una
di queste nozioni. Quello che rileva è che ci si trovi di fronte ad un organo che in qualche modo sia
in grado di impegnare la volontà dello stato. 20/02/17
Identificare uno Stato come soggetto di diritto internazionale
Quali sono i requisiti necessari affinché lo stato possa essere considerato un soggetto di diritto
internazionale? Non sempre è automatico. Non sempre quando uno stato si autoproclama esso
nasce anche da un punto di vista internazionale. Necessita di alcuni requisiti. Alcuni sono dei
requisiti sui quali vi è un consenso unanime sul fatto che debbano sussistere, su altri si può
discutere se siano necessari ed infine altri ancora sono dei requisiti che non vengono più richiesti.
Requisiti necessari:
• Effettività
• Indipendenza
Questi due sono senz’altro fondamentali. Sono i due principali requisiti affinché uno stato possa
essere considerato a pieno titolo un soggetto di diritto internazionale.
Su cui si può discutere:
• Esistenza di popolo
• Esistenza di un territorio
Si può discutere se prenderli in considerazione o no.
In passato utilizzati e necessari:
• Requisito del riconoscimento. Il fatto cioè che uno stati sia riconosciuto tale da parte degli
altri. Si parlava addietro di teoria del riconoscimento costitutivo. È stata abbandonata
questa teoria.
Affrontiamoli ora per ordine, partendo dall’effettività.
Effettività
Ci si riferisce al fatto che lo stato eserciti in maniera effettiva il potere di governo su una
determinata comunità stanziata sul territorio. Si ha a che fare con un ente statale che esercita in
modo reale il potere di governo su una certa comunità stanziata su un certo territorio. È un
principio generale del diritto internazionale. Anche le organizzazioni internazionali la necessitano
seppur in termini diversi. Perché? Casi di enti privi di effettività sono ad esempio i governi in esilio,
poiché, se prima erano installati in un certo territorio, dal momento dell’esilio perdono la loro
effettività.
Indipendenza
Dopo l’effettività abbiamo l’indipendenza. Si capisce che significa, cioè quel determinato stato deve
essere in grado di esercitare quel potere di governo in modo autonomo senza il bisogno di un altro
stato. Esercita il suo potere in modo indipendente. Spesso si afferma in merito all’indipendenza la
necessità dell’originarietà dell’ordinamento in questione. In che senso? Nel senso che quei poteri
di governo trovano il loro fondamento in una costituzione propria ed originaria. Non trovano
fondamento in una costituzione di un altro ente. Per capire meglio è possibile fare un esempio.
Pensate agli stati membri di uno stato federale. Gli stati uniti d’America. Ci si chiede se la
soggettività appartenga solo allo stato nel suo complesso oppure se possano essere considerati
soggetti di diritto internazionale anche alla California, all’Oklahoma etc. La soggettività è
ovviamente solo degli USA nel complesso perché ai singoli stati membri manca l’indipendenza,
non nel senso di effettività, ma per il fatto che il fondamento ultimo delle loro pur efficaci normative
si ritrova nella costituzione federale, che da forza alle previsioni dei singoli stati. Proprio con
riferimento agli stati membri di stati federali potrebbero sorgere alcuni dubbi. Non è un’idea così
peregrina. Dubbi potrebbero sorgere se si tiene conto proprio in questo periodo che stati membri
(degli USA) concludono accordi internazionali. Se la California può concludere accordi
internazionali, allora anche essi sono soggetti di diritto internazionale. In realtà se questo è vero in
alcuni casi, ciò non significa che siano dei veri e propri soggetti di diritto, poiché questi poteri di
concludere accordi di diritto internazionale non sono altro che poteri delegati, frutto della volontà
del governo centrale, di Washington o di chissà dove. Sono poteri che spetterebbero al governo
centrale che decide però di delegarli. Senza pensare ad uno stato federale, anche in Italia
comunque le regioni secondo l’art. 117 ultimo comma possono concludere accordi internazionali. E
questo ad ulteriore conferma che pur essendo un’attività di rilievo internazionale, non significa che
sia svolta da soggetti del diritto internazionale. Cosa succede in caso si abbia a che fare con una
confederazione di stati? (la Germania nell’800, gli USA fino alla trasformazione in stato federale).
In questo caso la soluzione è diversa, perché si ha a che fare con una confederazione – dove due
o più stati autonomi e indipendenti si uniscono per determinati fini creando organi comuni ma
mantenendo la loro autonomia e soggettività. Sono membri di diritto soggettivo i singoli stati,
mentre non lo è la confederazione nella sua espressione centrale. Si tenga conto che non rileva il
nome che si attribuisce (Confederazione Svizzera) – altro caso simile è quello dei protettorati, in
voga fino alla metà del secolo scorso (la Francia che nelle relazioni internazionali rappresentava
anche il Marocco e la Tunisia). Anche in questo caso non c’era l’autonomia, perché le relazioni
erano esercitate dallo stato protettore.
Un altro caso ancora che si può fare è quello dei cd. governi fantoccio. Anche in questo caso, si ha
a che fare con un ente che esercita il potere di governo su un territorio, ma al quale manca
l’indipendenza, poiché il governo di fatto è sottoposto alla volontà di qualche altro ente: non sono
enti di diritto soggettivo internazionale. Esempi sono il governo di Vichy in Francia, o la Manciuria
negli anni 30 del secolo scorso che affidava i pieni poteri per la propria difesa al Giappone. Si
autoproclamò come stato indipendente dalla Cina ma era di fatto sottomessa al Giappone.
Esempio attuale è invece Cipro nella sua parte nord, che vide la proclamazione della Repubblica
Turca di Cipro del Nord nel 1975. La comunità internazionale, anche a seguito di varie risoluzioni
ONU e del consiglio di Sicurezza, ha constatato che il governo è un governo fantoccio che di fatto
dipende dalla Turchia. È un ente privo di indipendenza, e tra l’altro ha creato una situazione che
incide sui rapporti su UE e Turchia, in cui quest’ultima non viene ammessa anche per questo
motivo.
REQUISITI SU CUI DISCUTERE
Anche altri devono essere aggiunti e possono essere indicati? Teniamo conto in materia di
soggettività si fa riferimento alla Convenzione di Montevideo del 1933 che ha ad oggetto i diritti e i
doveri degli stati, all’interno della quale si elencano anche i requisiti che uno stato deve avere per
essere considerato tale. Questo elenco vede l’esistenza di popolo, l’esistenza di un territorio,
l’esistenza di un governo e quarto requisito quello della capacità di intrattenere relazioni
internazionali con altr
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