Diritto internazionale
Introduzione al tema
Il testo è un manuale di base. Parte generale in inglese e parte speciale in inglese. Procurarsi tre strumenti, che si trovano di massima in inglese, spagnolo, francese, russo o cinese:
- Convenzione di Vienna del 1969 sul Diritto dei Trattati
- Carta delle Nazioni Unite
- Progetto di Articoli sulla Responsabilità Internazionale degli Stati
La parte generale verterà sui caratteri ed i soggetti dell'ordinamento internazionale, fonti del diritto comprese. Queste ultime sono in primis la fonte consuetudinaria e gli accordi internazionali. Le consuetudini internazionali sono fonte primaria al contrario che l'ordinamento interno. Sono fonti a formazione spontanea. Ci si concentrerà poi su settori di diritto materiale, ossia settori di diritto economico, sociale, culturale.
I caratteri dell'ordinamento internazionale
Spesso e volentieri si è soliti dire che, nell'affrontare il Diritto Internazionale, occorre togliersi le lenti dell'ordinamento interno, perché c'è il rischio altrimenti di interpretare alcuni concetti che possono sembrare simili in maniera errata. Si rischia di vedere sfuocato. Vedremo ad esempio che le cause di invalidità dei trattati possono somigliare alle cause di nullità ed annullamento dei contratti, ma occorre ricordarsi che ci si riferisce ad una prospettiva diversa, internazionale. In che senso diversa? Il diritto internazionale regola in prima battuta rapporti tra stati. Se è vero che in passato regolava solo rapporti tra stati, regola ora ambiti molto più macroscopici. Il diritto internazionale è andato sviluppando regole applicabili non tanto tra stato e stato, ma anche regole che vanno ad applicarsi all'interno del singolo stato; questo avviene nei più disparati settori, si pensi al settore sviluppato dopo la II Guerra, riguardante i diritti umani. Gli stati, in virtù di queste norme di diritto internazionale sono obbligati a rispettare determinati standard, non solo nei rapporti con gli altri stati, ma anche nei confronti dei propri cittadini all'interno del proprio ordinamento giuridico.
Teniamo conto poi di quali sono i soggetti, i protagonisti del diritto internazionale. In prima battuta il diritto internazionale nasce come un insieme di regole rivolte in primis agli stati, e quindi i principali soggetti della vita di relazione internazionale sono innanzitutto gli stati. C'è una comunità di stati sovrani ed indipendenti. Sovrani ed indipendenti perché non riconoscono al di sopra di loro alcuna autorità. Ecco quindi una differenza importante tra ordinamento interno ed internazionale. Se prendiamo infatti un ordinamento interno vediamo che i soggetti sono invece gli individui, una comunità di individui che si dà una serie di regole. Gli individui all'interno dell'ordinamento interno hanno al di sopra di loro un'autorità; hanno lo stato sopra di loro, che esercita tutta una serie di funzioni.
Ci sono ergo differenze principali nelle tre funzioni che caratterizzano un ordinamento giuridico, cioè in quella di produzione del diritto, a quella dell'accertamento del diritto stesso ed infine a quella di attuazione del diritto. Non è qualunque individuo che contribuisce alla creazione della legge nell'ordinamento interno, ma è il parlamento o il potere statale deputato alla creazione stessa. Anche in relazione all'accertamento del diritto è un potere ad essere incaricato, ed è la magistratura, che vincola i soggetti a rispettare la sentenza. Anche in questo caso abbiamo quindi che non sono gli stessi individui ad interpretare la norma.
Accertamento del diritto nell'ordinamento internazionale
Nell'ordinamento internazionale, la seconda funzione, ossia quella di accertamento del diritto, non vede l'esistenza di una corte competente o incaricata di accertare in modo autoritativo l'adempimento del diritto. L'accertamento avviene anzitutto su base consensuale. Le varie corti che esistono, hanno sempre alla base il consenso degli stati. In mancanza del consenso degli stati la controversia non può essere risolta. Abbiamo quindi che questa funzione potrà poi avere un funzionamento, ma l'avrà solo se i soggetti dell'ordinamento medesimo lo vorranno.
Infine, circa la terza funzione, la questione è altrettanto delicata. A livello internazionale non esiste una sorta di super polizia incaricata di fare rispettare le norme agli stati. Questa terza funzione è anzitutto demandata e rimessa ad una autotutela. È cioè lo stesso stato che ha subito la lesione ad essere legittimato a far sì che quella violazione cessi. Ad esempio una forma di tutela può essere fatta da una reazione di per sé illecita, ma in relazione alla violazione subita risulta essere lecita. In passato l'autotutela era prevista in qualsiasi modo, compreso e anzi soprattutto sotto forma di uso della forza militare. Soprattutto a seguito della Carta delle Nazioni Unite quest'ultimo caso è in pratica tanto vietato quanto caduto in disuso, salvo in estremi particolarissimi casi.
Critiche e limiti del diritto internazionale
Le tre diverse funzioni sono insomma diverse tra ordinamento interno e ordinamento internazionale. Abbiamo capito quelle che sono le differenze. Ora, sulla base di queste modalità, spesso e volentieri vengono fatte critiche nei confronti del diritto internazionale, che a volte non viene nemmeno considerato un diritto in quanto non in grado o impotente a fronte di violazioni di norme o infrazioni di trattati. Bisogna però essere cauti, prendendo atto dei limiti del diritto internazionale che sempre più pervade gli ordinamenti interni e la cui stragrande maggioranza di norme viene di massima rispettata. Norme che hanno modificato molte disposizioni interne del codice civile se non di vere e proprie fonti di rango primario. Pensiamo all'Unione Europea piuttosto che all'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Certo ci sono comunque alcune norme che invece vengono di frequenza non considerate, si pensi in tal caso all'uso della forza. Assistiamo quotidianamente a violazioni del diritto internazionale, ma tale fatto non significa che non ci troviamo davanti ad un ordinamento giuridico, poiché potremmo dire altrimenti che se viene violata la norma interna che vieta l'omicidio e la gente continua ad uccidere allora non è che la norma non esiste o è disapplicata.
Certo è che le forme di reazione sono forme rudimentali e primitive, non siamo in presenza di un diritto perfetto. Una cosa è però dire che c'è un ordinamento imperfetto, una cosa è dire che non merita nemmeno la definizione di ordinamento giuridico.
Enti che partecipano alla vita del diritto internazionale
A prescindere da quale prendiamo in considerazione, i soggetti sono i destinatari di un determinato ordinamento, sono coloro che sono destinatari degli obblighi o dei diritti che sono sanciti proprio dall'ordinamento. Però, se è vero che gli stati sono i principali soggetti, è vero che non sono gli unici. Lo stesso nostro manuale fa una definizione più ampia “enti che partecipano alla vita di relazione internazionale”. Quest'ultima nozione non coincide di necessità con quella di “soggetti che partecipano alla vita di relazione internazionale” e questo perché vi sono alcuni enti che sono soggetti pienamente autonomi a tutti gli effetti e ci sono poi altri enti che hanno una soggettività non piena ma limitata. Vi sono d'altro canto altri enti di cui si dubita della loro esistenza e del loro riconoscimento in quanto enti reali.
Ora, enti a soggettività piena sono gli stati, e dovremo vedere che però affinché sussista questa soggettività piena devono esserci una serie di elementi. Tra gli enti a soggettività limitata ritroviamo invece ad esempio gli insorti (movimenti insurrezionali) o i movimenti di liberazione nazionale. Ultima categoria è quella degli enti la cui soggettività è contestata e dubitata, come l'Ordine di Malta (SMOM) o il Comitato Internazionale della Croce Rossa (a cavallo tra una ONG ed altri caratteri che la ricondurrebbero ad un ente intergovernativo).
Classificazione degli enti
Sempre poi seguendo l'impostazione del manuale, l'autore compie un'altra distinzione tra i vari enti a seconda del loro carattere territoriale o meno:
- Enti territoriali, distinguibili per il fatto di essere enti che esercitano un potere di governo su un determinato territorio che può essere più o meno esteso. Tra essi non rientra solo lo stato, ma anche i movimenti insurrezionali, che debbono esercitare un controllo effettivo su una porzione di territorio.
- Enti non territoriali ma che aspirano a diventarlo; enti cioè che non hanno un territorio su cui esercitare un potere di governo ma che hanno come obiettivo programmatico quello di averlo. In questa seconda categoria troviamo i Movimenti di Liberazione Nazionale, che non necessariamente devono esercitare un certo tipo di governo su un certo territorio. Possiamo inserire inoltre qui i cd. governi in esilio, il cui exploit si ebbe per esempio durante la II Guerra Mondiale, ma di cui altri esempi li vediamo negli anni 90 del secolo appena passato, come nel caso del Kuwait che ebbe i suoi rappresentanti in esilio in Arabia Saudita e che aveva il proprio rappresentante (pur senza territorio) anche in seno all'Assemblea dell'ONU.
- Enti non territoriali che non aspirano a diventarlo, come l'Ordine di Malta o la Croce Rossa Internazionale.
- Ultima categoria separata dalle altre perché da esse ben divergente è quella rappresentata dalle organizzazioni internazionali, che volendo definire in prima battuta sono quelle organizzazioni che, formate da più stati, mediante un trattato istitutivo che definisce determinati obiettivi e fini comuni che gli stati non sarebbero in grado di realizzare singolarmente o bilateralmente.
Individui e diritti internazionali
Ci si è chiesti se gli individui possano considerarsi elementi del diritto internazionale, nonostante se ne sia sempre esclusa una qualsiasi loro rilevanza. Oggi diciamo che la questione è quantomeno più controversa, poiché merita un suo approfondimento in merito a certi diritti che si ritengono diretti in maniera diretta agli individui stessi.
Parliamo dello stato e dei suoi caratteri. In proposito si deve innanzitutto riferirsi alla nozione di stato -comunità ed alla nozione di stato - organizzazione o stato - governo. Nel primo caso si pensa all'insieme degli individui che è stanziato su un certo territorio e che si è organizzato politicamente e civilmente. A fronte di questa nozione possiamo impiegare la diversa nozione dello stato governo, riferendosi ad esso come all'insieme degli organi che operano su quella comunità stanziata sul territorio. Ovviamente si può capire che quando si parla di stato ci si riferisce ad una di queste nozioni. Quello che rileva è che ci si trovi di fronte ad un organo che in qualche modo sia in grado di impegnare la volontà dello stato.
Identificare uno Stato come soggetto di diritto internazionale
Requisiti necessari
Quali sono i requisiti necessari affinché lo stato possa essere considerato un soggetto di diritto internazionale? Non sempre è automatico. Non sempre quando uno stato si autoproclama esso nasce anche da un punto di vista internazionale. Necessita di alcuni requisiti. Alcuni sono dei requisiti sui quali vi è un consenso unanime sul fatto che debbano sussistere, su altri si può discutere se siano necessari ed infine altri ancora sono dei requisiti che non vengono più richiesti.
- Effettività
- Indipendenza
Questi due sono senz'altro fondamentali. Sono i due principali requisiti affinché uno stato possa essere considerato a pieno titolo un soggetto di diritto internazionale.
Requisiti su cui si può discutere
- Esistenza di popolo
- Esistenza di un territorio
Si può discutere se prenderli in considerazione o no.
In passato utilizzati e necessari
- Requisito del riconoscimento. Il fatto cioè che uno stato sia riconosciuto tale da parte degli altri. Si parlava addietro di teoria del riconoscimento costitutivo. È stata abbandonata questa teoria.
Effettività
Ci si riferisce al fatto che lo stato eserciti in maniera effettiva il potere di governo su una determinata comunità stanziata sul territorio. Si ha a che fare con un ente statale che esercita in modo reale il potere di governo su una certa comunità stanziata su un certo territorio. È un principio generale del diritto internazionale. Anche le organizzazioni internazionali la necessitano seppur in termini diversi. Perché? Casi di enti privi di effettività sono ad esempio i governi in esilio, poiché, se prima erano installati in un certo territorio, dal momento dell'esilio perdono la loro effettività.
Indipendenza
Dopo l'effettività abbiamo l'indipendenza. Si capisce che significa, cioè quel determinato stato deve essere in grado di esercitare quel potere di governo in modo autonomo senza il bisogno di un altro stato. Esercita il suo potere in modo indipendente. Spesso si afferma in merito all'indipendenza la necessità dell'originarietà dell'ordinamento in questione. In che senso? Nel senso che quei poteri di governo trovano il loro fondamento in una costituzione propria ed originaria. Non trovano fondamento in una costituzione di un altro ente.
Per capire meglio è possibile fare un esempio. Pensate agli stati membri di uno stato federale. Gli Stati Uniti d'America. Ci si chiede se la soggettività appartenga solo allo stato nel suo complesso oppure se possano essere considerati soggetti di diritto internazionale anche la California, l'Oklahoma ecc. La soggettività è ovviamente solo degli USA nel complesso perché ai singoli stati membri manca l'indipendenza, non nel senso di effettività, ma per il fatto che il fondamento ultimo delle loro pur efficaci normative si ritrova nella costituzione federale, che da forza alle previsioni dei singoli stati. Proprio con riferimento agli stati membri di stati federali potrebbero sorgere alcuni dubbi. Non è un'idea così peregrina. Dubbi potrebbero sorgere se si tiene conto proprio in questo periodo che stati membri (degli USA) concludono accordi internazionali. Se la California può concludere accordi internazionali, allora anche essi sono soggetti di diritto internazionale. In realtà se questo è vero in alcuni casi, ciò non significa che siano dei veri e propri soggetti di diritto, poiché questi poteri di concludere accordi di diritto internazionale non sono altro che poteri delegati, frutto della volontà del governo centrale, di Washington o di chissà dove. Sono poteri che spetterebbero al governo centrale che decide però di delegarli.
Senza pensare ad uno stato federale, anche in Italia comunque le regioni secondo l'art. 117 ultimo comma possono concludere accordi internazionali. E questo ad ulteriore conferma che pur essendo un'attività di rilievo internazionale, non significa che sia svolta da soggetti del diritto internazionale. Cosa succede in caso si abbia a che fare con una confederazione di stati? (la Germania nell'800, gli USA fino alla trasformazione in stato federale). In questo caso la soluzione è diversa, perché si ha a che fare con una confederazione – dove due o più stati autonomi e indipendenti si uniscono per determinati fini creando organi comuni ma mantenendo la loro autonomia e soggettività. Sono membri di diritto soggettivo i singoli stati, mentre non lo è la confederazione nella sua espressione centrale. Si tenga conto che non rileva il nome che si attribuisce (Confederazione Svizzera) – altro caso simile è quello dei protettorati, in voga fino alla metà del secolo scorso (la Francia che nelle relazioni internazionali rappresentava anche il Marocco e la Tunisia). Anche in questo caso non c'era l'autonomia, perché le relazioni erano esercitate dallo stato protettore.
Un altro caso ancora che si può fare è quello dei cd. governi fantoccio. Anche in questo caso, si ha a che fare con un ente che esercita il potere di governo su un territorio, ma al quale manca l'indipendenza, poiché il governo di fatto è sottoposto alla volontà di qualche altro ente: non sono enti di diritto soggettivo internazionale. Esempi sono il governo di Vichy in Francia, o la Manciuria negli anni 30 del secolo scorso che affidava i pieni poteri per la propria difesa al Giappone. Si autoproclamò come stato indipendente dalla Cina ma era di fatto sottomessa al Giappone. Esempio attuale è invece Cipro nella sua parte nord, che vide la proclamazione della Repubblica Turca di Cipro del Nord nel 1975. La comunità internazionale, anche a seguito di varie risoluzioni ONU e del consiglio di Sicurezza, ha constatato che il governo è un governo fantoccio che di fatto dipende dalla Turchia. È un ente privo di indipendenza, e tra l'altro ha creato una situazione che incide sui rapporti su UE e Turchia, in cui quest'ultima non viene ammessa anche per questo motivo.
Requisiti su cui discutere
Anche altri devono essere aggiunti e possono essere indicati? Teniamo conto in materia di soggettività si fa riferimento alla Convenzione di Montevideo del 1933 che ha ad oggetto i diritti e i doveri degli stati, all'interno della quale si elencano anche i requisiti che uno stato deve avere per essere considerato tale. Questo elenco vede l'esistenza di popolo, l'esistenza di un territorio, l'esistenza di un governo e quarto requisito quello della capacità di intrattenere relazioni internazionali.
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