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DIRITTO INTERNAZIONALE

Il testo è manuale di base. Parte generale in inglese e parte speciale in inglese. Procurarsi 3

strumenti, che si trovano di massima in inglese, spagnolo, francese, russo o cinese:

• Convenzione di Vienna del 1969 sul Diritto dei Trattati

• Carta delle Nazioni Unite

• Progetto di Articoli sulla Responsabilità Internazionale degli Stati

La parte generale verterà sui caratteri ed i soggetti dell’ordinamento internazionale, fonti del diritto

comprese. Queste ultime sono in primis la fonte consuetudinaria e gli accordi internazionali. Le

consuetudini internazionali sono fonte primaria al contrario che l’ordinamento interno. Sono fonti a

formazione spontanea. Ci si concentrerà poi su settori di diritto materiale, ossia settori di diritto

economico, sociale, culturale.

I caratteri dell’Ordinamento Internazionale

Spesso e volentieri si è soliti dire che, nell’affrontare il Diritto Internazionale, occorre togliersi le

lenti dell’ordinamento interno, perché c’è il rischio altrimenti di interpretare alcuni concetti che

possono sembrare simili in maniera errata. Si rischia di vedere sfuocato. Vedremo ad esempio che

le cause di invalidità dei trattati possono somigliare alle cause di nullità ed annullamento dei

contratti, ma occorre ricordarsi che ci si riferisce ad una prospettiva diversa, internazionale. In che

senso diversa? Il diritto internazionale regola in prima battuta rapporti tra stati. Se è vero che in

passato regolava solo rapporti tra stati, regola ora ambiti molto più macroscopici. Il diritto

internazionale è andato sviluppando regole applicabili non tanto tra stato e stato, ma anche regole

che vanno ad applicarsi all’interno del singolo stato; questo avviene nei più disparati settori, si

pensi al settore sviluppato dopo la II Guerra, riguardante i diritti umani. Gli stati, in virtù di queste

norme di diritto internazionale sono obbligati a rispettare determinati standard, non solo nei

rapporti con gli altri stati, ma anche nei confronti dei propri cittadini all’interno del proprio

ordinamento giuridico. Teniamo conto poi di quali sono i soggetti, i protagonisti del diritto

internazionale. In prima battuta il diritto internazionale nasce come un insieme di regole rivolte in

primis agli stati, e quindi i principali soggetti della vita di relazione internazionale sono innanzitutto

gli stati. C’è una comunità di stati sovrani ed indipendenti. Sovrani ed indipendenti perché non

riconoscono al di sopra di loro alcuna autorità. Ecco quindi una differenza importante tra

ordinamento interno ed internazionale. Se prendiamo infatti un ordinamento interno vediamo che i

soggetti sono invece gli individui, una comunità di individui che si da una serie di regole. Gli

individui all’interno dell’ordinamento interno hanno al di sopra di loro un’autorità; hanno lo stato

sopra di loro, che esercita tutta una serie di funzioni.

Ci sono ergo differenze principali nelle tre funzioni che caratterizzano un ordinamento giuridico,

cioè in quella di produzione del diritto, a quella dell’accertamento del diritto stesso ed infine a

quella di attuazione del diritto. Non è qualunque individuo che contribuisce alla creazione della

legge nell’ordinamento interno, ma è il parlamento o il potere statale deputato alla creazione

stessa. Anche in relazione all’accertamento del diritto è un potere ad essere incaricato, ed è la

magistratura, che vincola i soggetti a rispettare la sentenza. Anche in questo caso abbiamo quindi

che non sono gli stessi individui ad interpretare la norma. Circa l’autorità incaricata di fare

rispettare le norme, anche essa è sovraordinata rispetto agli individui che sono sottoposti alle

norme.

Nell’ordinamento internazionale, la seconda funzione, ossia quella di accertamento del diritto, non

vede l’esistenza di una corte competente o incaricata di accertare in modo autoritativo

l’adempimento del diritto. L’accertamento avviene anzitutto su base consensuale. Le varie corti che

esistono, hanno sempre alla base il consenso degli stati. In mancanza del consenso degli stati la

controversia non può essere risolta. Abbiamo quindi che questa funzione potrà poi avere un

funzionamento, ma l’avrà solo se i soggetti dell’ordinamento medesimo lo vorranno. Infine, circa la

terza funzione, la questione è altrettanto delicata. A livello internazionale non esiste una sorta di

super polizia incaricata di fare rispettare le norme agli stati. Questa terza funzione è anzitutto

demandata e rimessa ad una autotutela. È cioè lo stesso stato che ha subito la lesione ad essere

legittimato a far si che quella violazione cessi. Ad esempio una forma di tutela può essere fatta da

una reazione di per sé illecita, ma in relazione alla violazione subita risulta essere lecita. In passato

l’autotutela era prevista in qualsiasi modo, compreso e anzi soprattutto sotto forma di uso della

forza militare. Soprattutto a seguito della Carta delle Nazioni Unite quest’ultimo caso è in pratica

tanto vietato quanto caduto in disuso, salvo in estremi particolarissimi casi.

Le tre diverse funzioni sono insomma diverse tra ordinamento interno e ordinamento

internazionale. Abbiamo capito quelle che sono le differenze. Ora, sulla base di queste modalità,

spesso e volentieri vengono fatte critiche nei confronti del diritto internazionale, che a volte non

viene nemmeno considerato un diritto in quanto non in grado o impotente a fronte di violazioni di

norme o infrazioni di trattati. Bisogna però essere cauti, prendendo atto dei limiti del diritto

internazionale che sempre più pervade gli ordinamenti interni e la cui stragrande maggioranza di

norme viene di massima rispettata. Norme che hanno modificato molte disposizioni interne del

codice civile se non di vere e proprie fonti di rango primario. Pensiamo all’Unione Europea

piuttosto che all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Certo ci sono comunque alcune

norme che invece vengono di frequenza non considerate, si pensi in tal caso all’uso della forza.

Assistiamo quotidianamente a violazioni del diritto internazionale, ma tale fatto non significa che

non ci troviamo davanti ad un ordinamento giuridico, poiché potremmo dire altrimenti che se viene

violata la norma interna che vieta l’omicidio e la gente continua ad uccidere allora non è che la

norma non esiste o è disapplicata. Certo è che le forme di reazione sono forme rudimentali e

primitive, non siamo in presenza di un diritto prefetto. Una cosa è però dire che c’è un ordinamento

imperfetto, una cosa è dire che non merita nemmeno la definizione di ordinamento giuridico.

Enti che partecipano alla vita del diritto internazionale

A prescindere da quale prendiamo in considerazione, i soggetti sono i destinatari di un determinato

ordinamento, sono coloro che sono destinatari degli obblighi o dei diritti che sono sanciti proprio

dall’ordinamento. Però, se è vero che gli stati sono i principali soggetti, è vero che non sono gli

unici. Lo stesso nostro manuale fa una definizione più ampia “enti che partecipano alla vita di

relazione internazionale”. Quest’ultima nozione non coincide di necessità con quella di “soggetti

che partecipano alla vita di relazione internazionale” e questo perché vi sono alcuni enti che sono

soggetti pienamente autonomi a tutti gli effetti e ci sono poi altri enti che hanno una soggettività

non piena ma limitata. Vi sono d’altro canto altri enti di cui si dubita della loro esistenza e del loro

riconoscimento in quanto enti reali.

Ora, enti a soggettività piena sono gli stati, e dovremo vedere che però affinché sussista questa

soggettività piena devono esserci una serie di elementi. Tra gli enti a soggettività limitata ritroviamo

invece ad esempio gli insorti (movimenti insurrezionali) o i movimenti di liberazione nazionale.

Ultima categoria è quella degli enti la cui soggettività è contestata e dubitata, come l’Ordine di

Malta (SMOM) o il Comitato Internazionale della Croce Rossa (a cavallo tra una ONG ed altri

caratteri che la ricondurrebbero ad un ente intergovernativo). Sempre poi seguendo l’impostazione

del manuale, l’autore compie un’altra distinzione tra i vari enti a seconda del loro carattere

territoriale o meno:

Enti territoriali, distinguibili per il fatto di essere enti che esercitano un potere di governo

 su un determinato territorio che può essere più o meno esteso. Tra essi non rientra solo lo

stato, ma anche i movimenti insurrezionali, che debbono esercitare un controllo effettivo su

una porzione di territorio.

Enti non territoriali ma che aspirano a diventarlo; enti cioè che non hanno un territorio su

 cui esercitare un potere di governo ma che hanno come obiettivo programmatico quello di

averlo. In questa seconda categoria troviamo i Movimenti di Liberazione Nazionale, che

non necessariamente devono esercitare un certo tipo di governo su un certo territorio.

Possiamo inserire inoltre qui i cd. governi in esilio, il cui exploit si ebbe per esempio durante

la II Guerra Mondiale, ma di cui altri esempi li vediamo negli anni 90 del secolo appena

passato, come nel caso del Kuwait che ebbe i suoi rappresentanti in esilio in Arabia Saudita

e che aveva il proprio rappresentante (pur senza territorio) anche in seno all’Assemblea

dell’ONU.

Enti che non territoriali che non aspirano a diventarlo, come l’Ordine di Malta o la Croce

 Rossa Internazionale.

Ultima categoria separata dalle altre perché da esse ben divergente è quella rappresentata

 dalle Organizzazioni Internazionali, che volendo definire in prima battuta sono quelle

organizzazioni che, formate da più stati, mediante un trattato istitutivo che definisce

determinati obiettivi e fini comuni che gli stati non sarebbero in grado di realizzare

singolarmente o bilateralmente.

Ci si è chiesti se gli individui possano considerarsi elementi del diritto internazionale, nonostante

se ne sia sempre esclusa una qualsiasi loro rilevanza. Oggi diciamo che la questione è

quantomeno più controversa, poiché merita un suo approfondimento in merito a certi diritti che si

ritengono diretti in maniera diretta agli individui stessi.

Parliamo dello stato e dei suoi caratteri. In proposito si deve innanzi tutto riferirsi alla nozione di

stato -comunità ed alla nozione di stato - organizzazione o stato - governo. Nel primo caso si

pensa all’insieme degli individui che è stanziato su un certo territorio e che si è organizzato

politicamente e civilmente. A fronte di questa nozione possiamo impiegare la diversa nozione dello

stato governo, riferendosi ad esso come all’insieme degli organi che operano su quella comunità

stanziata sul territorio. Ovviamente si può capire che quando si parla di stato ci si riferisce ad una

di queste nozioni. Quello che rileva è che ci si trovi di fronte ad un organo che in qualche modo sia

in grado di impegnare la volontà dello stato. 20/02/17

Identificare uno Stato come soggetto di diritto internazionale

Quali sono i requisiti necessari affinché lo stato possa essere considerato un soggetto di diritto

internazionale? Non sempre è automatico. Non sempre quando uno stato si autoproclama esso

nasce anche da un punto di vista internazionale. Necessita di alcuni requisiti. Alcuni sono dei

requisiti sui quali vi è un consenso unanime sul fatto che debbano sussistere, su altri si può

discutere se siano necessari ed infine altri ancora sono dei requisiti che non vengono più richiesti.

Requisiti necessari:

• Effettività

• Indipendenza

Questi due sono senz’altro fondamentali. Sono i due principali requisiti affinché uno stato possa

essere considerato a pieno titolo un soggetto di diritto internazionale.

Su cui si può discutere:

• Esistenza di popolo

• Esistenza di un territorio

Si può discutere se prenderli in considerazione o no.

In passato utilizzati e necessari:

• Requisito del riconoscimento. Il fatto cioè che uno stati sia riconosciuto tale da parte degli

altri. Si parlava addietro di teoria del riconoscimento costitutivo. È stata abbandonata

questa teoria.

Affrontiamoli ora per ordine, partendo dall’effettività.

Effettività

Ci si riferisce al fatto che lo stato eserciti in maniera effettiva il potere di governo su una

determinata comunità stanziata sul territorio. Si ha a che fare con un ente statale che esercita in

modo reale il potere di governo su una certa comunità stanziata su un certo territorio. È un

principio generale del diritto internazionale. Anche le organizzazioni internazionali la necessitano

seppur in termini diversi. Perché? Casi di enti privi di effettività sono ad esempio i governi in esilio,

poiché, se prima erano installati in un certo territorio, dal momento dell’esilio perdono la loro

effettività.

Indipendenza

Dopo l’effettività abbiamo l’indipendenza. Si capisce che significa, cioè quel determinato stato deve

essere in grado di esercitare quel potere di governo in modo autonomo senza il bisogno di un altro

stato. Esercita il suo potere in modo indipendente. Spesso si afferma in merito all’indipendenza la

necessità dell’originarietà dell’ordinamento in questione. In che senso? Nel senso che quei poteri

di governo trovano il loro fondamento in una costituzione propria ed originaria. Non trovano

fondamento in una costituzione di un altro ente. Per capire meglio è possibile fare un esempio.

Pensate agli stati membri di uno stato federale. Gli stati uniti d’America. Ci si chiede se la

soggettività appartenga solo allo stato nel suo complesso oppure se possano essere considerati

soggetti di diritto internazionale anche alla California, all’Oklahoma etc. La soggettività è

ovviamente solo degli USA nel complesso perché ai singoli stati membri manca l’indipendenza,

non nel senso di effettività, ma per il fatto che il fondamento ultimo delle loro pur efficaci normative

si ritrova nella costituzione federale, che da forza alle previsioni dei singoli stati. Proprio con

riferimento agli stati membri di stati federali potrebbero sorgere alcuni dubbi. Non è un’idea così

peregrina. Dubbi potrebbero sorgere se si tiene conto proprio in questo periodo che stati membri

(degli USA) concludono accordi internazionali. Se la California può concludere accordi

internazionali, allora anche essi sono soggetti di diritto internazionale. In realtà se questo è vero in

alcuni casi, ciò non significa che siano dei veri e propri soggetti di diritto, poiché questi poteri di

concludere accordi di diritto internazionale non sono altro che poteri delegati, frutto della volontà

del governo centrale, di Washington o di chissà dove. Sono poteri che spetterebbero al governo

centrale che decide però di delegarli. Senza pensare ad uno stato federale, anche in Italia

comunque le regioni secondo l’art. 117 ultimo comma possono concludere accordi internazionali. E

questo ad ulteriore conferma che pur essendo un’attività di rilievo internazionale, non significa che

sia svolta da soggetti del diritto internazionale. Cosa succede in caso si abbia a che fare con una

confederazione di stati? (la Germania nell’800, gli USA fino alla trasformazione in stato federale).

In questo caso la soluzione è diversa, perché si ha a che fare con una confederazione – dove due

o più stati autonomi e indipendenti si uniscono per determinati fini creando organi comuni ma

mantenendo la loro autonomia e soggettività. Sono membri di diritto soggettivo i singoli stati,

mentre non lo è la confederazione nella sua espressione centrale. Si tenga conto che non rileva il

nome che si attribuisce (Confederazione Svizzera) – altro caso simile è quello dei protettorati, in

voga fino alla metà del secolo scorso (la Francia che nelle relazioni internazionali rappresentava

anche il Marocco e la Tunisia). Anche in questo caso non c’era l’autonomia, perché le relazioni

erano esercitate dallo stato protettore.

Un altro caso ancora che si può fare è quello dei cd. governi fantoccio. Anche in questo caso, si ha

a che fare con un ente che esercita il potere di governo su un territorio, ma al quale manca

l’indipendenza, poiché il governo di fatto è sottoposto alla volontà di qualche altro ente: non sono

enti di diritto soggettivo internazionale. Esempi sono il governo di Vichy in Francia, o la Manciuria

negli anni 30 del secolo scorso che affidava i pieni poteri per la propria difesa al Giappone. Si

autoproclamò come stato indipendente dalla Cina ma era di fatto sottomessa al Giappone.

Esempio attuale è invece Cipro nella sua parte nord, che vide la proclamazione della Repubblica

Turca di Cipro del Nord nel 1975. La comunità internazionale, anche a seguito di varie risoluzioni

ONU e del consiglio di Sicurezza, ha constatato che il governo è un governo fantoccio che di fatto

dipende dalla Turchia. È un ente privo di indipendenza, e tra l’altro ha creato una situazione che

incide sui rapporti su UE e Turchia, in cui quest’ultima non viene ammessa anche per questo

motivo.

REQUISITI SU CUI DISCUTERE

Anche altri devono essere aggiunti e possono essere indicati? Teniamo conto in materia di

soggettività si fa riferimento alla Convenzione di Montevideo del 1933 che ha ad oggetto i diritti e i

doveri degli stati, all’interno della quale si elencano anche i requisiti che uno stato deve avere per

essere considerato tale. Questo elenco vede l’esistenza di popolo, l’esistenza di un territorio,

l’esistenza di un governo e quarto requisito quello della capacità di intrattenere relazioni

internazionali con altr

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher FedericoAN di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale contemporaneo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Marinai Simone.
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