Diritto internazionale
Appunti tratti dalle lezioni del Prof. F. Riccioli della facoltà di Scienze Politiche di Catania
Capitolo 1
Aspetti generali del diritto internazionale
Introduzione
Il diritto internazionale è il diritto della comunità degli stati, ossia quell’insieme di norme formate dalle consuetudini internazionali e dai trattati che regolano i rapporti tra i vari stati. L’ordinamento internazionale non ha un centro di potere, a differenza degli ordinamenti statali. Uno dei principi fondamentali del diritto internazionale è la pacta sunt servanda. Questa ha natura consuetudinaria.
Cosa si intende per norme consuetudinarie? Si intendono quelle norme che si formano con la ripetizione costante, e quindi con la "stratificazione", nel tempo di un determinato comportamento. La norma consuetudinaria, pertanto, possiamo dire che è in vigore quando è esercitata da tutti gli stati. Essa si forma in assenza di un potere sovraordinato agli stati ed è una fonte non scritta, e quindi non presenta il problema dell’interpretazione delle norme. I giuristi affermano che la norma consuetudinaria esiste quando gli stati si comportano in un determinato modo e quando vi è la non contestazione di quel determinato comportamento. Inoltre, essa colpisce qualsiasi soggetto dell’ordinamento internazionale.
Se uno stato vuole contestare la norma consuetudinaria è onerato da un obbligo tutt’altro che leggero, perché dovrà dimostrare che la norma consuetudinaria non si è formata. Ovviamente, cosa diversa sarebbe il caso in cui la norma consuetudinaria venga contestata da un gruppo significativo di stati, perché in questo caso vuol dire che quella norma, forse, è stata vista in lontananza, ma non esiste più perché gli stati, nel tempo, non l’hanno osservata. Quindi, visto che la norma consuetudinaria si dice è in vigore quando è osservata dalla stragrande maggioranza degli stati e dato che essa si forma sulla base del consolidarsi di comportamenti, se questi comportamenti mancano nel tempo manca la norma.
Accertamento del diritto internazionale
Un altro aspetto importante è costituito dall'accertamento del diritto internazionale. Accertare il diritto internazionale significa stabilire qual è il contenuto di una norma giuridica in riferimento ad un determinato comportamento. Nel diritto internazionale qualsiasi controversia è risolvibile in base al diritto esistente, oppure si risolve con la creazione di un nuovo diritto. I metodi di risoluzione delle controversie possono essere:
- Metodo giudiziario, che riguarda il ricorso ad un giudice o ad un arbitro internazionale. In questo caso gli stati si spogliano della responsabilità di risolvere la controversia perché questa viene rimessa nelle mani del giudice. L’esito è, poi, legato alla certezza del contenuto della norma.
- Metodo politico.
Le fonti del diritto internazionale
Le fonti di diritto internazionale si possono distinguere in due categorie:
- Diritto consuetudinario, diritto non scritto e generale, nel senso che ha per destinatari tutti i soggetti della comunità internazionale (stati, organizzazioni internazionali).
- Diritto pattizio, che è un diritto particolare, nel senso che gli effetti giuridici che produce questo diritto ha per destinatari solo le parti contraenti del trattato.
Sia le norme consuetudinarie, sia le norme pattizie possono avere un contenuto:
- Strumentale. Una norma si definisce strumentale quando prevede ulteriori meccanismi di creazione di norme. Si tratta, quindi, di norme di produzione giuridica. La norma consuetudinaria "pacta sunt servanda" è chiaramente una norma strumentale.
- Materiale. Una norma ha un contenuto materiale quando contiene la regolamentazione di una determinata fattispecie. Sono norme materiali, ad esempio, le regole pattizie.
Nota: non è infrequente che in un trattato vi siano delle norme strumentali, cioè delle norme che prevedono il realizzarsi di un determinato evento che, quando si avvererà, produrrà delle conseguenze giuridiche. Un esempio è la cosiddetta "clausola della nazione più favorita" (contenuta negli accordi di Marrakesh) in base alla quale, considerando due paesi A e B, entrambe le parti contraenti si impegnano ad estendersi reciprocamente il miglior trattamento che dovrebbero riservare ad un terzo stato in relazione, ad esempio, alla merce oggetto del trattato.
Nella gerarchia delle fonti del diritto internazionale, sempre che si possa parlare di "gerarchia" dal momento che nel Diritto Internazionale non vi è una autorità centrale, abbiamo in ordine:
- Consuetudini internazionali, che sono fonti di primo grado e sono fonti di diritto internazionale generale, perché si rivolgono a tutti gli stati della comunità internazionale.
- Accordi internazionali, subordinati alle fonti di primo grado e sono fonti di diritto internazionale particolare, perché vincolano solo gli stati che hanno deciso di rispettare le norme in questione.
- Atti previsti dagli accordi, fonti di terzo grado a carattere, anche queste, particolari e che riguardano per lo più atti delle organizzazioni internazionali.
L’organizzazione internazionale nasce attraverso un trattato: un gruppo di stati decide che per raggiungere determinati obiettivi devono collaborare dando vita ad un'organizzazione internazionale o ad un insieme di organi ai quali attribuiscono determinati poteri, tra i quali quello di emanare norme giuridiche (che sono le fonti di terzo grado).
La gerarchia del diritto internazionale è più flessibile rispetto a quella del diritto interno. Il principio della reciproca derogabilità ci dice che una norma pattizia può derogare al contenuto della norma consuetudinaria e una norma consuetudinaria successiva al trattato può derogare al contenuto del trattato stesso.
Diritto cogente o imperativo
Una norma si dice imperativa quando non può essere oggetto di deroga. Quali sono le norme cogenti? Sono le norme consuetudinarie (quindi non quelle pattizie). Non tutte le norme consuetudinarie sono imperative però: l’art. 53 della Convenzione di Vienna sui trattati del 1969 ci dice che "imperativa è quella norma di diritto internazionale generale che tutela interessi fondamentali della comunità internazionale considerata nel suo complesso".
Capitolo 2
I soggetti del diritto internazionale
Introduzione
Cosa vuol dire essere soggetto di diritto rispetto ad un determinato ordinamento giuridico? Vuol dire essere destinatario delle norme giuridiche di un dato ordinamento. Fatta questa premessa, sappiamo che il diritto internazionale si divide in norme consuetudinarie, cioè norme generali, e norme pattizie, ovvero norme che vincolano solo quei soggetti che decidono di adeguarsi ai trattati, agli accordi.
Ora, come facciamo a capire quali sono i soggetti titolari delle norme consuetudinarie e quali, invece, delle norme pattizie? Per quanto riguarda le norme pattizie, sono gli accordi che ci dicono chi sono i titolari di queste, per esempio i trattati possono attribuire personalità giuridica alle Organizzazioni Internazionali (come sappiamo, le O.I. si formano con un accordo). Ma per le norme consuetudinarie, come facciamo a sapere chi ne è titolare, dato che non c’è un accordo nel quale c’è scritto chi sono i soggetti di quella norma? Per queste ultime si andranno ad individuare i soggetti, titolari di norme consuetudinarie, sulla base del contenuto delle norme consuetudinarie stesse.
Negli ordinamenti interni, l’individuo è il destinatario per eccellenza delle norme giuridiche. Nell’ordinamento internazionale non possiamo ancora dire la stessa cosa... tuttavia, le norme del diritto internazionale pur non avendo, molto spesso, per destinatari diretti gli individui, individuano come beneficiario della norma gli individui. D’altronde, quando noi parliamo di Stati o di Organizzazioni ci riferiamo a delle entità che non esistono materialmente, nel senso che sono fatte da individui.
Quindi lo stato, quando noi sentiamo dire che opera in un certo modo, opera sempre per il tramite di individui che lo compongono (operando come organo), e la stessa cosa vale per le organizzazioni internazionali.
Categoria dei soggetti del diritto internazionale
- Lo Stato: possiamo dire che è l’unico soggetto del diritto internazionale che ha il requisito della sovranità. La sovranità può essere definita come l’esercizio di un potere pieno ed illimitato che consente all’ente titolare di poter esercitare in modo esclusivo tutte le competenze che tale ente ritiene idonee al fine di realizzare il suo statuto. Per dirla con una dottrina tedesca, la sovranità è la competenza sulle competenze, ovvero la possibilità di scegliere quali sono gli ambiti rispetto ai quali è possibile esercitare i propri poteri. Questo è ciò che distingue lo stato dalle Organizzazioni Internazionali.
Per il diritto internazionale, lo stato è sovrano ed indipendente, requisiti essenziali. L’indipendenza deve essere intesa nel suo significato più semplice: “non dipendente da altri”. In realtà, in un contesto come quello in cui ci troviamo oggi, nessuno stato può essere considerato effettivamente indipendente (interdipendenza tra gli stati). Per cui, il dato formale a cui ci riferiamo con il termine “indipendenza” fa riferimento all’originalità dell’ordinamento giuridico.
Il principio della sovranità degli stati è contenuto in un documento dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la risoluzione 2625 del 1970, la quale afferma che “tutti gli stati godono di uguaglianza sovrana, essi hanno eguali diritti e doveri (...)”. Questa risoluzione esprime anche il principio secondo il quale ogni stato è libero di scegliere il proprio sistema di governo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la forma di governo che per l’ordinamento giuridico internazionale è legittima non è né la forma democratica né la forma autoritaria, ma è qualsiasi forma di governo che abbia il sostegno della popolazione. Quindi, per il diritto internazionale, l’importante è che il popolo venga coinvolto e, perciò, ogni forma di governo è legittima nella misura in cui non venga contestata dalla popolazione a cui si fa riferimento. Inoltre, col termine “libero di scegliere” si intende anche la semplice acquiescenza, cioè l’accettazione, la non contestazione della forma di governo e tutto ciò per il diritto internazionale è sufficiente. Che poi altri stati pretendano la forma democratica di questo stato per riconoscerlo è un qualcosa in più che viene richiesto.
A questo punto viene spontanea una domanda: se lo stato è un soggetto sovrano, perché è sottoposto agli obblighi che scaturiscono dal diritto internazionale? Su questa circostanza ci sono molte teorie, una di queste è la teoria dell’autolimitazione di Jellinek, in base alla quale il diritto internazionale esiste perché gli stati, volontariamente, decidono di limitare l’esercizio della loro sovranità per assicurare ed agevolare eventuali relazioni tra gli stati.
Lo Stato è costituito da 3 elementi:
- Popolazione: ossia l’insieme degli individui legati dal vincolo giuridico della cittadinanza. Il legame di cittadinanza consente allo stato di esercitare nei confronti dei suoi cittadini la cosiddetta competenza personale, cioè la possibilità di tutelare questi ultimi quando si trovano al di fuori del territorio dello stato a cui appartengono.
- Territorio: è importante perché è l’elemento che funge da collante dei tre elementi dello stato. Il territorio ci indica l’ambito spaziale entro il quale lo stato esercita la sua sovranità.
- Apparato di governo: ci riferiamo all’esistenza di un potere che permette allo stato di esercitare, anche coercitivamente, la sovranità sui suoi sudditi. Questa potestà di governo si intende effettiva.
Il riconoscimento degli stati
Il riconoscimento è un atto unilaterale di volontà mediante il quale uno stato preesistente prende atto che un nuovo soggetto statale si è formato e si impegna a non contestarne l’esistenza, tanto che si dichiara disponibile a intrattenere relazioni politiche con questo stato. L’istituto del riconoscimento, se ci facciamo caso, produce effetti giuridici non sullo stato nuovo, ma sullo stato che lo riconosce. Il riconoscimento è, quindi, un atto politico discrezionale.
Attenzione: Il riconoscimento è un atto meramente dichiarativo, non serve per riconoscere lo stato perché lo stato esiste anche se non viene riconosciuto da nessuno. Nel momento del riconoscimento, lo stato dichiarante (cioè lo stato che effettua il riconoscimento di un altro stato) verifica l’effettività del potere di governo che il nuovo soggetto esercita sul proprio territorio. Il riconoscimento può essere:
- De iure, ovvero un riconoscimento pieno e definitivo.
- De facto, momentaneo e sottoponibile a revoca (di solito si ha quando ci sono ancora situazioni di incertezza. Se non specificato, il riconoscimento si intende sempre de iure. Il riconoscimento può, altresì, essere individuale o collettivo.
Ovviamente, così come lo è l’atto di riconoscimento, altrettanto politico e discrezionale è l’atto di non riconoscimento. Molto spesso, infatti, uno stato non viene riconosciuto, ad esempio perché non rispetta il principio del divieto dell’uso della forza (questo non impedirà che uno stato si formi: se non è riconosciuto da uno stato forse sarà riconosciuto da un altro. Consideriamo anche che, come dice la risoluzione 2625 del 1970, la forma di governo è rimessa agli stati, quindi uno stato può scegliere liberamente una forma di governo anche non democratica e nessuno può contestarlo. Questo vale, tra l’altro anche per lo stato che si sta formando).
Ovviamente, tra le caratteristiche che servono per il riconoscimento dello stato, è assolutamente indispensabile che lo stato osservi il divieto dell’uso della forza (principio cardine del diritto internazionale moderno codificato all’Art. 2, paragrafo 4 della Carta delle Nazioni Unite e considerato un norma consuetudinaria cogente secondo la Corte di Giustizia, ossia una norma che non può essere derogata da ulteriori norme). La stessa risoluzione 2625 afferma che “nessun acquisto territoriale ottenuto con la minaccia o l’uso della forza sarà riconosciuto come legittimo”.
La successione tra stati
Come sappiamo, nel diritto interno la successione è quella situazioni in cui avviene il trasferimento di diritti ed obblighi da un soggetto, detto de cuius, in capo ad un altro soggetto, detto erede. Nel diritto internazionale, invece, la successione indica una situazione meramente di fatto: indica che, su un dato territorio, uno stato si è sostituito ad un altro. In parole povere, la successione tra stati ci dice semplicemente che in un dato territorio ieri c’era lo stato A e oggi, invece, c’è lo stato B. nulla ci dice sul trasferimento di diritti ed obblighi. Questi trasferimenti di territorio possono essere totali (l’intero territorio dello stato A viene trasferito allo stato B), oppure parziali (una parte del territorio dello stato A viene traferito allo stato B).
È chiaro che nel caso di trasferimento totale lo stato che occupava il territorio prima del trasferimento si estingue, perché fa posto ad un altro stato. Cosa diversa succede nel caso di successione parziale: lo stato predecessore rimane in vita, nonostante abbia un parte di territorio non più sua. Tuttavia, ci sono altre figure:
- Incorporazione, quando uno stato, estinguendosi, diventa parte di un altro stato. Qui abbiamo la continuazione dell’organizzazione del governo di uno degli stati preesistenti con quello venutosi a formare con l’incorporazione (esempi sono il Regno d’Italia, la riunificazione delle due Germanie).
- Fusione: con essa due o più stati si estinguono e danno vita ad un nuovo stato, con una nuova organizzazione di governo.
Il problema, poi, è capire se tra i soggetti coinvolti dal trasferimento di territorio ce n’è uno che può essere considerato come il “continuatore” del vecchio soggetto. Questo perché, se è possibile stabilire una relazione di continuità, è chiaro che in capo al soggetto che continua continueranno ad applicarsi i rapporti giuridici facenti capo al vecchio soggetto.
Problema: l’attuale Federazione Russa è lo stesso soggetto dell’Unione Sovietica? La Serbia, che fino a qualche anno fa si chiamava Federazione Jugoslava, è lo stesso soggetto esistente prima della disgregazione della Jugoslavia socialista? Dalla prassi delle Organizzazioni Internazionali, in primo luogo delle Nazioni Unite, sembrerebbe che, se tra gli stati successori vi è un ente statale che mantiene la stessa organizzazione di governo dello stato predecessore, esso è considerato come il continuatore del vecchio stato, anche se ha cambiato denominazione o la sua carta costituzionale.
Principio di autodeterminazione dei popoli
Questo principio è contenuto nella Carta delle Nazioni Unite agli Art, 1, 55 e 56. Ci si aspetterebbe che la Carta contenesse una serie di previsioni positive volte ad individuare quali sono i popoli che possono beneficiare di questo principio e quali sono i gestori. In realtà, la Carta fa riferimento a comunità di individui che non sono organizzati in stato solo in due circostanze: 1) le comunità dei territori posti in amministrazione fiduciaria, ovvero le colonie sottratte agli stati.
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