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Da qui la distinzione tra i due mezzi di risoluzione delle controversie: mezzi diplomatici e

giurisdizionali. 2/12

Articolo 73 - cita, tra le altre, la questione della successione degli Stati nei trattati

Ciò non è disciplinato dalla convenzione di Vienna ma è oggetto di un'altra convenzione meno

importante; la domanda di fondo è: quando uno Stato subentra ad un altro nel governo di una comunità

territoriale, il nuovo Stato è vincolato dai trattati conclusi dal predecessore?

Esistono varie situazioni da tenere in considerazione in merito di successione.

La prima ipotesi è quella del distacco, la seconda è l'ipotesi di smembramento, la terza

dell'incorporazione o annessione, e infine l'ipotesi della fusione.

La quinta ipotesi, più problematica, è quella in cui si verifica un mutamento rivoluzionario di governo.

1. si chiama distacco quando una parte del territorio di uno Stato si stacca da quello; la parte che

si stacca può in una prima ipotesi essere incorporata in un altro Stato già esistente (caso della

Crimea), oppure si possono costituire su di essa uno o più nuovi Stati, e in questo caso si tende

a parlare di secessione (è quanto avvenuto nel caso delle colonie che si distaccarono dalla

madrepatria).

2. lo smembramento di uno Stato avviene quando uno Stato cessa di esistere e sul suo territorio

si formano due o più Stati (casi noti sono quelli della Cecoslovacchia, della Iugoslavia e

dell'URSS).

3. si parla di incorporazione quando uno Stato cessa di esistere e viene incorporato in un altro

Stato già esistente (così è avvenuta la riunificazione della Germania o la nascita del Regno

d'Italia)

4. si parla di fusione quando due o più Stati cessano di esistere e danno vita a un nuovo Stato (ad

esempio la fusione tra Yemen del sud e del nord).

Jacopo Vitali – Università Cattolica – prof. Santini – A.A. 2015/16

5. nel caso delle vicende rivoluzionarie si verifica un cambiamento delle istituzioni (così è

avvenuta la nascita dell'Unione Sovietica che ha sostituito la Russia zarista, o il Cile dopo il

colpo di Stato di Pinochet).

Normalmente queste ipotesi non sono trattate dalla prassi come ipotesi di successioni tra Stati.

In tutti questi casi (almeno nei primi 4) bisogna chiedersi se ci troviamo di fronte a successioni di

fatto o anche giuridiche.

Quali fonti disciplinano ciò? Si tratta di regole consuetudinarie, codificate nella Convenzione di

Vienna sulla successione degli Stati nei trattati (1978), convenzione entrata in vigore solamente nel

1996 e che tuttora vede come sue parti solo 22 Stati.

Possiamo distinguere tra due categorie di trattati: localizzabili e non localizzabili.

I primi sono quelli relativi all'uso di una parte di territorio, ad esempio un trattato che preveda la

concessione in affitto di una parte del territorio; in questo caso la regola vigente è quella della

continuità, ossia lo Stato che subentra nel controllo del territorio in questione resta vincolato al trattato

(perché si pensa che il trattato riguardi il territorio, non lo Stato).

A essi si aggiungono anche i trattati di delimitazione delle frontiere, in cui la successione giuridica è

finalizzata a garantire la stabilità delle stesse.

La regola della continuità per i trattati localizzabili conosce un'eccezione quando i trattati sono di

16

natura politica, cioè risultano essere molto legati ai regimi precedenti .

Per i trattati non localizzabili, invece, vale l'opposta regola della tabula rasa, per cui lo Stato

successore non risulta essere vincolato da un trattato siglato dal predecessore.

La Convenzione del 1978 si differenzia dal diritto internazionale consuetudinario perché distingue

gli Stati sorti dal processo di decolonizzazione (gli Stati di “nuova indipendenza”) dagli altri,

applicando la regola della tabula rasa solo ai processi di decolonizzazione.

Questa regola conosce però un temperamento: se supponiamo un caso di secessione, il nuovo Stato

formatosi può generare con una notificazione di successione una situazione di continuità del trattato.

Applichiamo questi principi alle varie ipotesi introdotte:

-ipotesi del distacco di una parte del territorio o di un'incorporazione (Crimea): i trattati localizzabili

continuano a produrre effetti, gli altri daranno il via a una mobilità delle frontiere dei trattati, cioè

entreranno in vigore i trattati non localizzabili conclusi dal paese incorporante (nel nostro esempio la

federazione russa).

-ipotesi dello smembramento, ad esempio quello dell'URSS: quando uno Stato cessa di esistere, i

nuovi Stati sorti nascono liberi da vincoli pattizi, salvo con una notificazione di successione.

Nel caso russo, però, la federazione avrebbe dovuto essere considerata un nuovo Stato che come gli

altri avrebbe dovuto presentare una domanda di ammissione all'ONU; ma questo avrebbe comportato

la perdita dello status di membro fisso nel Consiglio di Sicurezza, pertanto il caso russo è stato

eccezionalmente interpretato come un distacco.

Un problema all'interno dello smembramento è quello della successione del debito pubblico:

che ne è dei debiti pubblici degli Stati che scompaiono?

Questi debiti possono essere contratti sulla base del diritto interno (con l'acquisto di obbligazioni)

oppure del diritto esterno (mediante prestiti concessi ad esempio dalla Banca Mondiale).

I debiti sono poi localizzabili quando servono per interventi sul territorio (per cui vige la regola della

continuità), e non localizzabili (vige invece la tabula rasa).

Nel caso della Iugoslavia gli Stati sorti si sono accollati i debiti del precedente Stato, ma lo hanno

fatto per ragioni di opportunità perché altrimenti i grandi finanziatori avrebbero chiuso il rubinetto.

-ipotesi della fusione: il nuovo Stato nasce libero da vincoli pattizi in materia di trattati non

localizzabili, regola che non vige per quelli localizzabili.

-ipotesi del cambiamento rivoluzionario: questa prassi non viene trattata alla stregua di una

successione tra Stati, quindi i trattati continuano a rimanere in vigore con eccezione di quelli di natura

politica.

16 Ad esempio trattati per la concessione di una base militare, i quali rispondono a una logica fortemente politica.

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Fonti di terzo grado

Rientrano in questa categoria gli atti giuridicamente vincolanti delle organizzazioni internazionali .

“ ”

Sono fonti subordinate a quelle di secondo grado perché sono atti delle o. i., le quali sono costituite

proprio sulla base di trattati.

Tali atti sono poi giuridicamente vincolanti; ad esempio il Consiglio di Sicurezza dispone del potere

di adottare decisioni vincolanti sulla base dell'articolo 41 della Carta delle Nazioni Unite.

Non tutti gli atti delle organizzazioni internazionali, però, sono giuridicamente vincolanti (le

raccomandazioni dell'Assemblea Generale ONU sono atti di soft law).

Le organizzazioni internazionali sono il quadro in cui vengono negoziati gli accordi internazionali.

Può anche essere che una fonte di secondo grado preveda procedure per l'emanazione di ulteriori atti

vincolanti senza dare vita a una vera e propria organizzazione internazionale. 9/12

Adattamento del diritto interno al diritto internazionale

Per trovare applicazione da parte dei soggetti degli ordinamenti interni, cioè gli organi statali, le

norme che vengono in essere sul piano internazionale devono essere immesse e recepite nei singoli

ordinamenti interni degli Stati.

Gli organi statali sono tenuti a rispettare le norme del proprio ordinamento giuridico e quindi possono

applicare le norme internazionali sono nella misura in cui vengono trasposte dall'ordinamento

internazionale a quello interno.

Il diritto internazionale lascia a ogni Stato la competenza di definire le modalità con cui immettere le

norme nel proprio ordinamento; in questo caso parliamo di adattamento del diritto interno al diritto

internazionale.

In generale esistono due possibili procedimenti di adattamento:

- procedimento ordinario; consiste in una riformulazione della norma internazionale attraverso una

norma interna.

- procedimento speciale o mediante rinvio; si caratterizza per il fatto di essere introdotta una nuova

norma interna, ma questa norma si limita a ordinare l'osservanza della norma internazionale rinviando

ad essa (senza riformularla sul piano interno).

Il rischio della prima procedura è quello di, nel riformulare la norma, modificarla, e siccome gli organi

interni sono tenuti a rispettare la norma interna questo potrebbe portare a illeciti internazionali.

Inoltre la nuova norma che si costituisce è totalmente distinta rispetto a quella internazionale, quindi

la norma interna ha una sua vita propria indipendentemente dall'altra (ad esempio se la norma di

diritto internazionale si estingue, ma la norma interna resta in vigore, gli organi statali continueranno

ad applicare quest'ultima – viceversa con il rinvio).

Talvolta è però necessario ricorrere al primo procedimento, mettendo in essere un adattamento: ciò

succede quando le norme internazionali sono non self executing (cioè non direttamente applicabili).

Nella prassi statale c'è la tendenza a interpretare in maniera ampia la nozione di queste norme, ma

questo fatto in qualche modo nuoce per cui si richiede rigore nella loro individuazione.

Una norma è innanzitutto non self executing se, invece che imporre un obbligo agli Stati, lascia ad

essi una facoltà (perché serve un'attività normativa interna integrativa che chiarisca se lo Stato intende

esercitare questa facoltà o meno)

Un esempio è la Convenzione europea sull'adozione di minori (conclusa nel quadro del Consiglio

d'Europa): rispetto all'articolo 6.1 si sono posti problemi di interpretazione nel capire se questa norma

imponga agli Stati di consentire l'adozione sia da parte di single che di coppie coniugate, oppure lasci

agli Stati la facoltà di scegliere se consentire ciò solo alle coppie o solo ai single (il problema

interpretativo nasce dal “either/or” contenuto nell'articolo).

Le nostre corti hanno optato per la seconda interpretazione, escludendo la possibilità che l'articolo

garantisca a entrambi l'adozione di minori.

Jacopo Vitali – Università Cattolica – prof. Santini – A.A. 2015/16

Dopodiché lo Stato deve decidere se consentire le adozioni solo alle coppie coniugate o solo ai single;

poiché nel nostro ordinamento non c'è alcuna norma che consenta l'adozione per i single, allora questa

non è autorizzata.

Diversamente la convenzione OCSE del 1997 relativa alla corruzione transfro

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher jacopovitali di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Santini Andrea.
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