Da qui la distinzione tra i due mezzi di risoluzione delle controversie: mezzi diplomatici e
giurisdizionali. 2/12
Articolo 73 - cita, tra le altre, la questione della successione degli Stati nei trattati
Ciò non è disciplinato dalla convenzione di Vienna ma è oggetto di un'altra convenzione meno
importante; la domanda di fondo è: quando uno Stato subentra ad un altro nel governo di una comunità
territoriale, il nuovo Stato è vincolato dai trattati conclusi dal predecessore?
Esistono varie situazioni da tenere in considerazione in merito di successione.
La prima ipotesi è quella del distacco, la seconda è l'ipotesi di smembramento, la terza
dell'incorporazione o annessione, e infine l'ipotesi della fusione.
La quinta ipotesi, più problematica, è quella in cui si verifica un mutamento rivoluzionario di governo.
1. si chiama distacco quando una parte del territorio di uno Stato si stacca da quello; la parte che
si stacca può in una prima ipotesi essere incorporata in un altro Stato già esistente (caso della
Crimea), oppure si possono costituire su di essa uno o più nuovi Stati, e in questo caso si tende
a parlare di secessione (è quanto avvenuto nel caso delle colonie che si distaccarono dalla
madrepatria).
2. lo smembramento di uno Stato avviene quando uno Stato cessa di esistere e sul suo territorio
si formano due o più Stati (casi noti sono quelli della Cecoslovacchia, della Iugoslavia e
dell'URSS).
3. si parla di incorporazione quando uno Stato cessa di esistere e viene incorporato in un altro
Stato già esistente (così è avvenuta la riunificazione della Germania o la nascita del Regno
d'Italia)
4. si parla di fusione quando due o più Stati cessano di esistere e danno vita a un nuovo Stato (ad
esempio la fusione tra Yemen del sud e del nord).
Jacopo Vitali – Università Cattolica – prof. Santini – A.A. 2015/16
5. nel caso delle vicende rivoluzionarie si verifica un cambiamento delle istituzioni (così è
avvenuta la nascita dell'Unione Sovietica che ha sostituito la Russia zarista, o il Cile dopo il
colpo di Stato di Pinochet).
Normalmente queste ipotesi non sono trattate dalla prassi come ipotesi di successioni tra Stati.
In tutti questi casi (almeno nei primi 4) bisogna chiedersi se ci troviamo di fronte a successioni di
fatto o anche giuridiche.
Quali fonti disciplinano ciò? Si tratta di regole consuetudinarie, codificate nella Convenzione di
Vienna sulla successione degli Stati nei trattati (1978), convenzione entrata in vigore solamente nel
1996 e che tuttora vede come sue parti solo 22 Stati.
Possiamo distinguere tra due categorie di trattati: localizzabili e non localizzabili.
I primi sono quelli relativi all'uso di una parte di territorio, ad esempio un trattato che preveda la
concessione in affitto di una parte del territorio; in questo caso la regola vigente è quella della
continuità, ossia lo Stato che subentra nel controllo del territorio in questione resta vincolato al trattato
(perché si pensa che il trattato riguardi il territorio, non lo Stato).
A essi si aggiungono anche i trattati di delimitazione delle frontiere, in cui la successione giuridica è
finalizzata a garantire la stabilità delle stesse.
La regola della continuità per i trattati localizzabili conosce un'eccezione quando i trattati sono di
16
natura politica, cioè risultano essere molto legati ai regimi precedenti .
Per i trattati non localizzabili, invece, vale l'opposta regola della tabula rasa, per cui lo Stato
successore non risulta essere vincolato da un trattato siglato dal predecessore.
La Convenzione del 1978 si differenzia dal diritto internazionale consuetudinario perché distingue
gli Stati sorti dal processo di decolonizzazione (gli Stati di “nuova indipendenza”) dagli altri,
applicando la regola della tabula rasa solo ai processi di decolonizzazione.
Questa regola conosce però un temperamento: se supponiamo un caso di secessione, il nuovo Stato
formatosi può generare con una notificazione di successione una situazione di continuità del trattato.
Applichiamo questi principi alle varie ipotesi introdotte:
-ipotesi del distacco di una parte del territorio o di un'incorporazione (Crimea): i trattati localizzabili
continuano a produrre effetti, gli altri daranno il via a una mobilità delle frontiere dei trattati, cioè
entreranno in vigore i trattati non localizzabili conclusi dal paese incorporante (nel nostro esempio la
federazione russa).
-ipotesi dello smembramento, ad esempio quello dell'URSS: quando uno Stato cessa di esistere, i
nuovi Stati sorti nascono liberi da vincoli pattizi, salvo con una notificazione di successione.
Nel caso russo, però, la federazione avrebbe dovuto essere considerata un nuovo Stato che come gli
altri avrebbe dovuto presentare una domanda di ammissione all'ONU; ma questo avrebbe comportato
la perdita dello status di membro fisso nel Consiglio di Sicurezza, pertanto il caso russo è stato
eccezionalmente interpretato come un distacco.
Un problema all'interno dello smembramento è quello della successione del debito pubblico:
che ne è dei debiti pubblici degli Stati che scompaiono?
Questi debiti possono essere contratti sulla base del diritto interno (con l'acquisto di obbligazioni)
oppure del diritto esterno (mediante prestiti concessi ad esempio dalla Banca Mondiale).
I debiti sono poi localizzabili quando servono per interventi sul territorio (per cui vige la regola della
continuità), e non localizzabili (vige invece la tabula rasa).
Nel caso della Iugoslavia gli Stati sorti si sono accollati i debiti del precedente Stato, ma lo hanno
fatto per ragioni di opportunità perché altrimenti i grandi finanziatori avrebbero chiuso il rubinetto.
-ipotesi della fusione: il nuovo Stato nasce libero da vincoli pattizi in materia di trattati non
localizzabili, regola che non vige per quelli localizzabili.
-ipotesi del cambiamento rivoluzionario: questa prassi non viene trattata alla stregua di una
successione tra Stati, quindi i trattati continuano a rimanere in vigore con eccezione di quelli di natura
politica.
16 Ad esempio trattati per la concessione di una base militare, i quali rispondono a una logica fortemente politica.
Jacopo Vitali – Università Cattolica – prof. Santini – A.A. 2015/16
Fonti di terzo grado
Rientrano in questa categoria gli atti giuridicamente vincolanti delle organizzazioni internazionali .
“ ”
Sono fonti subordinate a quelle di secondo grado perché sono atti delle o. i., le quali sono costituite
proprio sulla base di trattati.
Tali atti sono poi giuridicamente vincolanti; ad esempio il Consiglio di Sicurezza dispone del potere
di adottare decisioni vincolanti sulla base dell'articolo 41 della Carta delle Nazioni Unite.
Non tutti gli atti delle organizzazioni internazionali, però, sono giuridicamente vincolanti (le
raccomandazioni dell'Assemblea Generale ONU sono atti di soft law).
Le organizzazioni internazionali sono il quadro in cui vengono negoziati gli accordi internazionali.
Può anche essere che una fonte di secondo grado preveda procedure per l'emanazione di ulteriori atti
vincolanti senza dare vita a una vera e propria organizzazione internazionale. 9/12
Adattamento del diritto interno al diritto internazionale
Per trovare applicazione da parte dei soggetti degli ordinamenti interni, cioè gli organi statali, le
norme che vengono in essere sul piano internazionale devono essere immesse e recepite nei singoli
ordinamenti interni degli Stati.
Gli organi statali sono tenuti a rispettare le norme del proprio ordinamento giuridico e quindi possono
applicare le norme internazionali sono nella misura in cui vengono trasposte dall'ordinamento
internazionale a quello interno.
Il diritto internazionale lascia a ogni Stato la competenza di definire le modalità con cui immettere le
norme nel proprio ordinamento; in questo caso parliamo di adattamento del diritto interno al diritto
internazionale.
In generale esistono due possibili procedimenti di adattamento:
- procedimento ordinario; consiste in una riformulazione della norma internazionale attraverso una
norma interna.
- procedimento speciale o mediante rinvio; si caratterizza per il fatto di essere introdotta una nuova
norma interna, ma questa norma si limita a ordinare l'osservanza della norma internazionale rinviando
ad essa (senza riformularla sul piano interno).
Il rischio della prima procedura è quello di, nel riformulare la norma, modificarla, e siccome gli organi
interni sono tenuti a rispettare la norma interna questo potrebbe portare a illeciti internazionali.
Inoltre la nuova norma che si costituisce è totalmente distinta rispetto a quella internazionale, quindi
la norma interna ha una sua vita propria indipendentemente dall'altra (ad esempio se la norma di
diritto internazionale si estingue, ma la norma interna resta in vigore, gli organi statali continueranno
ad applicare quest'ultima – viceversa con il rinvio).
Talvolta è però necessario ricorrere al primo procedimento, mettendo in essere un adattamento: ciò
succede quando le norme internazionali sono non self executing (cioè non direttamente applicabili).
Nella prassi statale c'è la tendenza a interpretare in maniera ampia la nozione di queste norme, ma
questo fatto in qualche modo nuoce per cui si richiede rigore nella loro individuazione.
Una norma è innanzitutto non self executing se, invece che imporre un obbligo agli Stati, lascia ad
essi una facoltà (perché serve un'attività normativa interna integrativa che chiarisca se lo Stato intende
esercitare questa facoltà o meno)
Un esempio è la Convenzione europea sull'adozione di minori (conclusa nel quadro del Consiglio
d'Europa): rispetto all'articolo 6.1 si sono posti problemi di interpretazione nel capire se questa norma
imponga agli Stati di consentire l'adozione sia da parte di single che di coppie coniugate, oppure lasci
agli Stati la facoltà di scegliere se consentire ciò solo alle coppie o solo ai single (il problema
interpretativo nasce dal “either/or” contenuto nell'articolo).
Le nostre corti hanno optato per la seconda interpretazione, escludendo la possibilità che l'articolo
garantisca a entrambi l'adozione di minori.
Jacopo Vitali – Università Cattolica – prof. Santini – A.A. 2015/16
Dopodiché lo Stato deve decidere se consentire le adozioni solo alle coppie coniugate o solo ai single;
poiché nel nostro ordinamento non c'è alcuna norma che consenta l'adozione per i single, allora questa
non è autorizzata.
Diversamente la convenzione OCSE del 1997 relativa alla corruzione transfro
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