Diritto internazionale
Il diritto internazionale è “l'ordinamento giuridico della comunità internazionale”.
Definizione di ordinamento giuridico
Un ordinamento giuridico è un insieme di norme dirette a regolare la convivenza tra i membri di una comunità; questa definizione vale sia se prendiamo in esame la dimensione nazionale sia quella internazionale (ciò che cambia è la comunità a cui ci si riferisce).
La comunità internazionale
La comunità internazionale è la comunità degli Stati; il diritto internazionale è diverso da quello statale perché si riferisce a enti sovrani quali sono gli Stati (possiamo esprimere il concetto di “enti sovrani” anche con l'espressione superiorem non recognoscentes). Questi sono Stati pari tra loro perché ciascuno di essi è sovrano, e al di sopra dei quali non c'è niente.
Funzione normativa
La funzione normativa, cioè di produzione delle norme, in un ente statale è possibile grazie all'autorità riconosciuta mentre nel diritto internazionale gli stessi Stati svolgono funzione di produzione delle norme innanzitutto attraverso il loro comportamento, perché è la consuetudine a determinare il diritto internazionale. Un ulteriore fonte è quella di accordo che conferma la figura degli Stati come protagonisti della produzione delle norme.
Accertamento giudiziario delle norme
Nel giudicare questioni inerenti gli Stati si può parlare di accertamento giudiziario delle norme, mediante il quale un giudice internazionale può giudicare una controversia tra due Stati solamente se questi hanno accettato la competenza di quel giudice.
Funzione di attuazione
Esiste anche la funzione di attuazione, in base alla quale in un ordinamento internazionale chi garantisce il rispetto delle norme sono gli organi di polizia, sebbene non esista un vero e proprio organo di polizia internazionale (in parte funzione svolta dal Consiglio di Sicurezza). Spesso ci si affida dunque all'istituto dell'autotutela.
La soggettività internazionale
Chi sono i soggetti del diritto internazionale? Il termine va inteso in senso tecnico-giuridico, ovvero i soggetti in questione sono i titolari dei diritti e degli obblighi stabiliti; i soggetti per eccellenza del diritto internazionale sono gli Stati.
Stati ai sensi del diritto internazionale
Quando parliamo di Stato possiamo innanzitutto individuare grossomodo due fenomeni:
- Stato-comunità; fa riferimento a una comunità umana stanziata su un territorio e sottoposta a leggi che ne regolano la convivenza.
- Stato-apparato (o Stato-organizzazione); l'insieme degli organi che esercitano il potere di governo su una comunità territoriale.
Nel primo caso poniamo l'accento sulla comunità, nell'altro sugli organi di governo → ai sensi del diritto internazionale lo Stato è inteso come Stato-apparato.
Illecito internazionale
A ciò si ricollega il concetto di “illecito internazionale”: un atto viene imputato a uno Stato solo se questo atto è compiuto da un organo dello Stato (non si rileva dunque il comportamento del singolo individuo a meno che quello non sia un organo). La definizione di Stato apparato contiene la cosiddetta triade popolo, governo e territorio.
- Per territorio si intende una porzione di superficie terrestre delimitata da confini (non è detto però che questi confini siano certi).
- Il popolo è una comunità umana formata da persone che risiedono stabilmente su quel territorio, nella maggior parte dei casi possiedono la cittadinanza ma ciò non accade necessariamente.
Requisiti degli Stati
Quali sono, però, i requisiti di cui devono disporre gli Stati?
- Effettività o sovranità interna; si intende la capacità di esercitare effettivamente il potere di governo su una comunità territoriale. Questa definizione si deve riferire anche ai cosiddetti governi in esilio (come i governi dei paesi invasi dai nazisti che fuggirono all'estero o al governo del Kuwait fuggito in Arabia Saudita dopo l'invasione di Saddam), ai movimenti come l'OLP e ai failed states (Somalia, su tutti, che ha continuato a essere membro dell'ONU nonostante il principio dell'effettività non valesse).
- Indipendenza o sovranità esterna; l'indipendenza di uno Stato si può constatare da un punto di vista sostanziale (intesa come capacità di uno Stato di determinarsi da sé senza influenze dall'esterno) o in senso giuridico-formale, nel momento in cui ha un ordinamento giuridico originario cioè che trova in se stesso il proprio fondamento.
Se mediamente noi prendiamo in esame il piano giuridico-formale, un'eccezione alla regola è quella per cui bisogna guardare al piano sostanziale nel momento in cui si è in presenza di governi fantoccio, ossia laddove un governo è completamente compromesso e influenzato da un governo esterno (pensiamo all'RSI italiana, ad esempio).
Oppure consideriamo il caso della Repubblica turco-cipriota (una delle due parti in cui è divisa l'isola di Cipro): questo è formalmente uno Stato con una sua costituzione, tuttavia non è uno “Stato” ai sensi del diritto internazionale.
La Corte Europea dei diritti dell'uomo ha infatti affermato che quello turco-cipriota è un governo fantoccio, e che in realtà è la Turchia che governa (dunque eventuali violazioni vengono imputate alla Turchia e non alla Repubblica turco-cipriota).
Riconoscimento degli Stati
Ci sono altri requisiti che devono essere soddisfatti perché uno Stato sia ritenuto soggetto del diritto internazionale? Uno Stato deve essere riconosciuto?
Sul tema del riconoscimento tradizionalmente si sono delineate due teorie:
- La teoria costitutiva, secondo cui il riconoscimento crea la soggettività internazionale dello Stato.
- La teoria dichiarativa, per la quale il riconoscimento non crea soggettività ma si limita a constatarla.
A oggi la visione prevalente è quella dichiarativa (si pensi a Taiwan, non riconosciuto dagli USA ma che ha concluso con gli USA stessi accordi perfettamente validi dal punto di vista internazionale proprio perché la giurisprudenza americana ritiene che Taiwan sia uno Stato a prescindere dal suo riconoscimento).
Siccome il riconoscimento è un atto con valore politico, è lecito riconoscere uno Stato così come è lecito non riconoscerlo; ma riconoscere un ente che non ha ancora i requisiti dell'effettività e dell'indipendenza è lecito o meno? Cioè, è lecito il riconoscimento prematuro? Bisognerà evidenziare la differenza tra insorti e movimenti di liberazione nazionale.
A oggi perché uno Stato venga riconosciuto è necessario che lo Stato in questione rispetti ulteriori caratteristiche: che sia democratico, che rispetti i diritti umani e che non minacci la pace.
Due casi controversi
Kosovo: 1999 bombardamenti Nato sulla Serbia per terminare la pulizia etnica in corso; 1999 risoluzione ONU che varava (in termini piuttosto ambigui) una forte autonomia del Kosovo; 2008 parlamento kosovaro dichiarò l'indipendenza dalla Serbia (in una situazione con forte presenza di truppe ONU, NATO e UE sul territorio stesso). A oggi la possibilità di amministrare il territorio dipende dalla presenza di queste forze armate; dal punto di vista formale il Kosovo non è uno Stato. La Corte Internazionale di Giustizia è stata chiamata a rendere un parere sulla compatibilità di quella dichiarazione di indipendenza in rapporto al diritto internazionale.
Palestina: la Palestina ha tentato di entrare nell'ONU in virtù dell'art.4 della carta (che però prevede l'ammissione limitata ai soli Stati). Gli Stati Uniti resero chiaro che in un'eventuale votazione sull'ammissione della Palestina avrebbero votato negativamente; la Palestina chiese quindi di partecipare come osservatore permanente (a questa categoria possono accedere gli Stati non membri e altre tipologie di enti). L'OLP godeva di questo status fin dal 1974, e nel 1988 questo passò alla Palestina, che però venne riconosciuta solo come “ente”. La Palestina voleva invece vedersi riconoscere il ruolo di osservatore in quanto “Stato non membro”; in questo modo avrebbe ottenuto un implicito riconoscimento della sua natura statuaria. La richiesta è stata poi approvata e parallelamente ha preso forza il riconoscimento della Palestina. Non a caso la Palestina puntava ad agire presso la Corte Penale Internazionale (strettamente collegata all'ONU), e siccome lo Statuto della Corte prevede che ad essa possano aderire tutti quegli Stati che non sono ancora membri, ha potuto ottenere l'adesione.
La soggettività internazionale dei popoli
Talvolta si parla di diritto dei popoli di sfruttare le proprie risorse naturali; in questa espressione, però, il termine “popolo” è usato in modo enfatico in quanto dovrebbero essere gli Stati, in qualità di enti sovrani titolari della sovranità territoriale, a poter sfruttare le risorse. Diverso è il discorso quando si parla di diritto dei popoli alla autodeterminazione, poiché il termine “popoli” è usato per riferirsi ai governati in contrapposizione ai governanti, pertanto non c'è un riferimento diretto allo Stato.
Autodeterminazione dei popoli
Il principio dell’autodeterminazione dei popoli può essere utilizzato in due diversi accezioni:
- Autodeterminazione esterna; ci si riferisce alla situazione di popoli che sono soggetti ad una dominazione straniera e possono sottrarsi ad essa scegliendo liberamente se costituire uno Stato autonomo, associarsi ad un altro Stato o comunque definire il proprio regime politico. Ne consegue che un popolo non può essere assoggettato alla sovranità di uno Stato contro la propria volontà, mentre può ottenere l'indipendenza e può staccarsi per aggregarsi a un altro Stato. Esistono a tal proposito tre casi specifici di dominazione:
- Popoli soggetti a una dominazione coloniale
- Popoli soggetti a un'occupazione militare. In questo caso vi è una limitazione importante: tale occupazione deve essere avvenuta dopo l'affermazione del principio (quindi dopo la WWII). Un esempio è l’occupazione militare che subirono Lituania, Lettonia ed Estonia, le quali non poterono far valere il principio di autodeterminazione perché furono occupate dall’Unione Sovietica prima della fine della guerra. In Palestina, invece, il principio di autodeterminazione ha valenza (così come in Kosovo e Crimea)
- Popoli soggetti a un regime di apartheid (cioè di segregazione razziale)
- Autodeterminazione interna; diritto dei popoli a un governo che li rappresenti. Tale accezione non legittima forme di secessione, e ha una valenza politica più che giuridica (contrariamente all'accezione precedente).
Il principio di autodeterminazione è richiamato nella Carta dell'ONU e dalla Corte internazionale di giustizia, secondo la quale tale principio è uno dei fondamenti essenziali del diritto internazionale contemporaneo e ha sicura valenza giuridica; è inoltre da considerarsi come norma consuetudinaria di diritto cogente, quindi parte del nucleo delle norme fondamentali.
In ogni caso è difficile sostenere queste norme consuetudinarie, eccezion fatta per dei contesti continentali, cioè regionali, in cui esistono convenzioni che vincolano gli Stati che le hanno ratificate (come ad esempio la Carta dei Diritti dell'uomo).
In termini di autodeterminazione esterna, esistono determinati obblighi e diritti: lo Stato occupante ha l'obbligo di consentire l'autodeterminazione da parte del popolo occupato, gli altri Stati sono tenuti a non riconoscere gli atti del governo compiuti dall'occupante così come hanno la legittimità di intervenire assistendo il popolo che lotta per l'autodeterminazione, ma non se si tratta di un'insurrezione.
Dobbiamo concludere che anche se noi parliamo di un diritto dei popoli, ciò non significa che i popoli siano soggetti internazionali perché questi soggetti sono gli Stati; i popoli sono solo beneficiari del diritto e del principio di autodeterminazione dato che obblighi e diritti valgono unicamente per gli Stati. Le minoranze (ad esempio le popolazioni indigene) sono tutelate ma non sono soggetti internazionali, sono puramente beneficiarie ma non detentrici di tali diritti.
I movimenti insurrezionali
Possiamo qualificare come movimento insurrezionale un gruppo di individui che insorge contro un'autorità di governo. Nell'accezione più larga comprende una categoria più ampia di coloro che possono far leva sul principio di autodeterminazione esterna (in questo caso possiamo parlare di Movimento di liberazione nazionale – ad esempio l'OLP).
Soggettività dei movimenti insurrezionali
I movimenti insurrezionali sono soggetti di diritto internazionale? In prima battuta la risposta è negativa, in quanto gli insorti sono semplicemente cittadini ribelli nei confronti dei quali il governo sarebbe autorizzato a reprimere tale insurrezione (pur nel rispetto di alcune limitazioni poste dal diritto internazionale). Può però accadere che gli insorti abbiano successo e diano vita a un nuovo governo o attuino una secessione, creando un nuovo Stato, così come può succedere che gli insorti riescano a controllare con una certa stabilità una parte del territorio; in questo caso si ritiene che il movimento insurrezionale acquisti una, seppur limitata, soggettività internazionale.
Questa è limitata anzitutto temporalmente (se si forma un nuovo Stato si passerà a una soggettività statuale, mentre se la ribellione viene repressa si perde la soggettività) e poi contenutisticamente. C'è una distinzione tra movimento insurrezionale in genere e movimento di liberazione nazionale.
È legittimo che Stati non interessati nell'insurrezione diano sostegno logistico e finanziario in situazioni pertinenti ad altri Stati? In caso di movimento insurrezionale gli altri stati non possono far leva sul principio di autodeterminazione a favore degli insorti, viceversa possono sostenere il governo legittimo [Stati si assistono reciprocamente]. Il discorso si ribalta però su quei movimenti di liberazione nazionale che possono far leva sul principio di autodeterminazione, e gli altri Stati possono sostenere il movimento di liberazione e non il governo [prende più rilevanza il principio di autodeterminazione].
Quindi la questione siriana e libica? Non sono contraddittorie con quanto abbiamo detto?
Le organizzazioni internazionali
Tra le primissime organizzazioni internazionali ci furono le Commissioni fluviali (come quella del Reno e del Danubio) che vennero costituite nel XIX secolo e rappresentavano forme di cooperazione tra gli Stati bagnati da tali fiumi; sempre nell'Ottocento comparvero altre organizzazioni internazionali note come Unioni amministrative internazionali, per esempio l'Unione Postale Universale o l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni.
Un primo significativo sviluppo in merito si ebbe a cavallo tra le due guerre mondiali, quando venne istituita la prima organizzazione internazionale che non avesse carattere tecnico: la Società delle Nazioni. In seguito al termine della WWII nacque l'ONU, e parallelamente si moltiplicarono le organizzazioni in ambito universale o continentale.
Criteri di classificazione delle organizzazioni internazionali
Gli studiosi hanno cercato di individuare una serie di criteri per classificare queste organizzazioni internazionali:
- Il primo opera una distinzione tra le organizzazioni a vocazione politica e quelle a vocazione tecnica
- Il secondo opera una distinzione tra organizzazioni universali e regionali
| Politica | Tecnica | |
|---|---|---|
| Universale | ONU | FAO, OMS, UNESCO, WTO |
| Regionale | UE, CDE, OSCE | OPEC, ESA, OCSE |
Definizione di organizzazioni internazionali
Definizione (Sereni): una organizzazione internazionale è una associazione volontaria di soggetti di diritto internazionale costituita mediante atti internazionali e disciplinata da norme di diritto internazionale che si concreta in un ente a carattere stabile munito di un proprio ordinamento giuridico e di propri organi attraverso i quali attua finalità comuni dei membri mediante l'esercizio di particolari funzioni e dei poteri che le sono state conferiti.
- Associazione volontaria di soggetti di diritto internazionale: è dunque un'associazione di Stati, ma anche di altre organizzazioni internazionali (pensiamo ad esempio all'UE che è poi a sua volta membro della FAO e della WTO). Questa associazione è volontaria, si fonda dunque su una libera scelta e non implica una costrizione.
- Costituita mediante atti internazionali e disciplinata da norme di diritto internazionale: salvo rari casi le organizzazioni internazionali sono costituite mediante dei trattati istitutivi. Il fatto che siano disciplinate da norme del diritto internazionale fa sì che queste vengano distinte dalle ONG, che sono regolate da norme interne.
- Ente a carattere stabile: un'organizzazione è un'istituzionalizzazione della cooperazione tra Stati data dalla necessità per gli Stati di cooperare tra loro per perseguire determinati obiettivi.
- Munito di un proprio ordinamento giuridico e di propri organi: al punto che gli atti degli organi si imputano alla stessa organizzazione e non agli Stati che vi appartengono. Se pensiamo invece al G7 questo non è un organizzazione stabile.
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