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Due parti:

- Individuare le grandi questioni che riguardano l'assetto strutturale della comunità internazionale e

del diritto internazionale.

5 questioni fondamentali:

1) Determinare i soggetti della comunità internazionale. Ossia chi ha diritto di cittadinanza

nell'ambito della comunità internazionale e nelle componenti della gestione e produzione del diritto

internazionale. Forse una delle questioni più complicate del diritto internazionale. Visione inclusiva

e visione esclusiva sono in “battaglia” nella definizione dei soggetti. Noi cercheremo di capire non

tanto i singoli soggetti che possono aspirare ad entrare nella comunità internazionale, ma ci

soffermeremo sui criteri d'immissione nella comunità internazionale su cui c'è almeno un minimo di

consenso nella comunità internazionale.

2) Le fonti del diritto internazionale. Ossia la categoria di norme da cui nascono obblighi e diritti

che vincolano i soggetti della comunità internazionale nei loro rapporti reciproci. Non si tratta tanto

di vedere il contenuto di queste norme, piuttosto di vedere quali sono le diverse categorie di fonti.

Essenzialmente ci sono tre questioni: come si formano queste norme, quali sono i processi

modificativi durante la loro vigenza, come queste norme si estinguono.

Nel diritto internazionale non c'è una categoria di norme che prende il nome di legge: essa viene

prodotta solo da un Parlamento, e per sua struttura l'ambito internazionale non ha un Parlamento. Le

categorie di fonti (consuetudine, trattati, fonti di terzo grado) hanno nomi diversi perché derivano da

origini diverse.

3) L'adattamento: come il diritto interno si adatta al diritto internazionale, vi si rende coerente. Non

è infatti il diritto internazionale che si conforma al diritto interno, ma è vero esattamente il

contrario: è il diritto interno che si rende coerente al diritto internazionale. È più agevole vivere il

contesto internazionale se si adatta il diritto interno al diritto internazionale.

4) La responsabilità internazionale. Questo è un problema piuttosto interessante, che si divide in due

questioni: 1) quando si può sostenere che un soggetto della comunità internazionale commette un

illecito? 2) quali sono le conseguenze che deve sopportare un soggetto che abbia commesso

un'infrazione nei confronti di altri soggetti internazionali?

5) I meccanismi per la soluzione delle controversie: se ci sono obblighi ed infrazioni, naturalmente,

possono sorgere controversie nella comunità internazionale. Lo sforzo è quello di creare dei

meccanismi pacifici per la soluzione delle controversie che possano evitare il più possibile il ricorso

alla forza nell'ambito internazionale. Quindi nel corso del tempo sono stati fatti degli sforzi per la

soluzione pacifica delle controversie internazionali. Questa operazione richiede naturalmente una

operazione preliminare: si può risolvere una controversia solamente se prima si accerta qual è il

diritto applicabile alle parti. Quindi questo quinto problema viene chiamata la fase

dell'accertamento del diritto internazionale.

CHE COS'È IL DIRITTO INTERNAZIONALE

La prima questione che ci poniamo a proposito dell'introduzione, ancor prima di cominciare a

parlare dell'argomento della soggettività, è chiederci cos'è il diritto internazionale e come può

essere definito?

A questo proposito esiste una definizione tradizionale. Tale definizione è sempre meno valida per

le caratteristiche di continuo mutamento della comunità internazionale; tuttavia essa coglie ancora

l'essenza del diritto internazionale e soprattutto ciò che lo distingue dalle altre branche del diritto.

Il diritto internazionale è il diritto che regola i rapporti tra una pluralità di centri di potere che si

riconoscono reciprocamente come indipendenti.

Ci sono quindi 2 elementi fondamentali del diritto internazionale che lo distinguono dalle altre parti

del diritto:

-Indipendenza dei centri di potere

-Pluralità dei centri di potere indipendente.

L'INDIPENDENZA

Il concetto di indipendenza è molto importante perché distingue il diritto internazionale da ogni

altra branca del diritto: tutte le altre branche del diritto, infatti, disciplinano rapporti tra soggetti che

dipendono da un centro di potere. Per esempio il diritto costituzionale disciplina il rapporto tra stato

e cittadini, quello penale uguale.

Invece il diritto internazionale regola rapporti tra soggetti che sono tra loro indipendenti e si

percepiscono come tali.

Naturalmente l'indipendenza non può essere intesa completamente in senso sostanziale: infatti

anche nel contesto internazionale ogni soggetto, a livello sostanziale, dipende dagli altri almeno in

termini di scambi e relazioni. Quindi dal punto di vista sostanziale e materiale i centri di potere

internazionale risentono dei condizionamenti e dalle pressioni degli altri soggetti della comunità

internazionale, anche quelli più indipendenti.

Quindi il concetto di indipendenza non va inteso in senso sostanziale bensì in senso formale.

Questa indipendenza formale porta come conseguenza due aspetti:

-sotto l'aspetto “negativo” essa vuol dire che i soggetti non riconoscono nessun'altra autorità al

di sopra di sé

-mentre sotto l'aspetto “positivo”, il soggetto indipendente ritiene che la forza del proprio

ordinamento giuridico si fondi unicamente su sé stesso.

L'ordinamento giuridico trae la propria forza unicamente da sé stesso, dalle proprie norme

fondamentali basi e dal proprio contento. Quindi esso si pone come un ordinamento giuridico

originario e non derivato da nessun altro ordinamento giuridico, che quindi sarebbe riconosciuto

superiore a sé stesso. Ogni soggetto internazionale pretende che la propria forza provenga dal

proprio interno.

Occorre operare una chiara distinzione tra:

-Indipendenza ed originarietà: voglio dire la stessa cosa. Ogni ordinamento giuridico

indipendente è anche originario, nel senso che non è derivato da nessun altro ordinamento

-Sovranità: in questo concetto, leggermente diverso, possiamo distinguere:

sovranità esterna : essa coincide, nella sostanza, con il concetto di indipendenza ed

originarietà, anche se indica più un effetto dell'indipendenza.

Con questo concetto, infatti, si intende la capacità di escludere le pretese di governo di altri

soggetti: quindi è connesso con il concetto di indipendenza, ma ne indica nel dettaglio un effetto

specifico, ossi l'attitudine di escludere l'ingerenza di governo di altri soggetti.

sovranità interna : essa indica il potere di supremazia nei confronti dei soggetti sottoposti. È

in sostanza il potere di governare i soggetti sottoposti, esercitando una coercizione in modo da

indurgli a fare ciò che il sistema di governo vuole.

Questi due concetti spesso coesistono: per esempio nello Stato come lo conosciamo noi vi è la

coincidenza di entrambi, perché lo stato ha 1) la capacità di escludere l'ingerenza di ogni altro

governo e 2) ha il potere sui suoi sottoposti.

Ma non è detto che essi vadano sempre assieme: per esempio nello stato membro di uno stato

federale (cioè lo stato “federato”) non c'è la sovranità esterna, la quale appartiene alla

federazione. Infatti lo stato federato non è indipendente perché il suo ordinamento giuridico

dipende da quello federale. Tuttavia lo stato federato ha la sovranità interna, perché esercita

effettivamente un potere di supremazia, anche importanti,e sui suoi cittadini.

L'indipendenza è l'elemento caratteristico della soggettività internazionale: essa deve

necessariamente ricorrere per avere un soggetto internazionale.

LA PLURALITA' DEI CENTRI DI POTERE

Altro elemento fondamentale perché si possa parlare di “diritto internazionale” è la presenza di una

pluralità di centri di potere.

- È evidente perché diciamo che occorre una pluralità di centri indipendenti: se ne avessimo

solamente uno gigantesco non ci sarebbe bisogno del diritto internazionale; ci sarebbero solo

rapporti di sottomissione con il grandissimo centro unico e non ci sarebbe bisogno, quindi, di diritto

internazionale. Avremmo tutti rapporti di diritto interno.

Alcuni auspicano alla nascita di un unico centro di potere mondiale, ossia l'estinzione del contesto

internazionale:

Il che permetterebbe di cancellare la guerra? No, rimangono i ribelli, comunque.

Inoltre il fatto di avere un unico centro di potere mondiale, in termini di vicinanza dei cittadini al

potere (che è essenziale per la democrazia) sarebbe una regressione: chi finirebbe per governare?

Già questo nostro potere europeo ci sembra lontanissimo, distante (e tutto sommato il potere

europeo è ancora limitatissimo); immaginiamo a livello mondiale.

- In generale, però, non ci sarebbe bisogno del diritto internazionale, ed esso non esisterebbe più,

anche nel caso in cui esistano molti centri di potere ma ciascuno di essi pretende di essere

l'unico.

È chiaro che se avvenisse ciò ognuno di questi centri di potere considererebbe gli altri come

dipendenti da sé, finendo per usare con loro rapporti di diritto interno.

Quindi anche in questo tipo di situazione, in cui ciascun centro di potere pretende di essere l'unico,

il diritto internazionale non esisterebbe.

Questa è una situazione di tipo storica, avuta in Europa al momento della lotta tra il potere papale

(che voleva essere temporale) e il potere laico dell'imperatore: tale lotta avveniva perché ciascuno

di questi due centri di potere riteneva di essere l'unico legittimo, considerando l'altro come

dipendente da sé. In questo tipo di situazione è chiaro che ciascuno di questi due soggetti

pretendeva di regolare i rapporti con l'altro sulla base di diritto interno.

IL DIRITTO INTERNAZIONALE COME FENOMENO STORICO E L'EQUILIBRIO

L'elemento della pluralità porta ad un'altra differenza che ci permette di distinguere il diritto

internazionale dagli altri. Ossia che il diritto internazionale è un fenomeno storico, che ci può

essere ma anche non essere.

Se non c'è la pluralità o è pretesa non esserci, il diritto internazionale non c'è: si tratta cioè di un

fenomeno storico che ha bisogno di alcune condizioni che potrebbero storicamente anche non

esserci.

Ciò non è vero per gli altri diritti: infatti viene detto che gli essi sono necessari. Nel momento

stesso in cui si forma un gruppo umano, non si vive più in una condizion

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Publisher
A.A. 2014-2015
4 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher s_catherine di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Balboni Marco.