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IL TRATTATO DI MAASTRICHT (1992)

Dopo l'entrata in vigore dell'atto unico, il dibattito sull'evoluzione del sistema economico della Comunità diventò l'oggetto principale di discussione di alcune riunioni del Consiglio europeo e, nel 1989, i tempi parvero maturi per convocare una conferenza intergovernativa per fissare le tappe della realizzazione dell'unione economica e monetaria (UEM) e di una parallela sull'unione politica (UP). Le due conferenze furono aperte a Roma nel dicembre del 1990 e, iniziati i lavori sotto presidenza italiana, si posero questi obiettivi: per quanto riguarda l'unione economica e monetaria, un progetto di statuto del Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) contenente la Banca centrale europea (BCE) e le Banche centrali nazionali; per quanto riguarda l'unione politica invece, la mancanza di un testo di riferimento rendeva lo svolgimento della conferenza più problematico, soprattutto per.le istituzioni comuni". Il Trattato di Maastricht ha introdotto importanti novità nell'ambito dell'integrazione europea, creando l'Unione europea come entità sovranazionale e conferendo maggiori competenze alle istituzioni comunitarie. Le divergenze tra le delegazioni riguardavano principalmente la questione della comunitarizzazione delle politiche estera e di sicurezza comune e della cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni. Si discuteva se queste materie dovessero essere gestite secondo le modalità decisionali proprie delle politiche comunitarie o se dovesse essere mantenuto un metodo decisionale intergovernativo. L'accordo sul testo dei due progetti di trattato fu raggiunto il 7 febbraio 1992 e a Maastricht fu firmato il Trattato istitutivo dell'Unione europea, che istituì quindi l'Unione europea, dichiarandola "fondata sulle Comunità europee, integrate dalle politiche e istituzioni comuni".

forme di cooperazione instaurate dal presente trattato”; si creava quindi un triangolo, in cui il vertice era l’Unione e gli angoli erano costituiti dalle Comunità e dalle politiche e forme di cooperazione. Tra le misure adottate dal trattato emergeva poi la creazione di un Istituto monetario europeo (IME), che fu un passo importante per lo sviluppo dell’integrazione economica ed europea.

La previsione di un quadro unico aveva per le istituzioni esistenti conseguenze importanti: il Consiglio europeo venne inserito a pieno titolo nel quadro istituzionale, ponendolo secondo solo al Parlamento europeo; il Parlamento vedeva allargate le sue competenze normative e diventava inoltre un interlocutore, sia pure in misura limitata, dello stesso Consiglio europeo; il mandato della Commissione fu allungato a 5 anni e il suo rapporto con il Parlamento fu sempre più stretto; la Corte di giustizia riceveva nuove competenze in relazione alle nuove istituzioni finanziarie,

volta il principio di sussidiarietà. Inoltre, il Trattato di Maastricht introdusse anche la cittadinanza dell'Unione, conferendo ai cittadini europei diritti e doveri aggiuntivi rispetto alla cittadinanza nazionale. Per quanto riguarda la politica estera e di sicurezza comune, il Trattato di Maastricht istituì la Politica estera e di sicurezza comune (PESC), che prevedeva una cooperazione più stretta tra gli Stati membri in materia di politica estera e di sicurezza. Tuttavia, la PESC rimaneva ancora una competenza intergovernativa, con decisioni prese all'unanimità dagli Stati membri. Infine, il Trattato di Maastricht istituì anche la cooperazione nell'ambito della giustizia e degli affari interni, con l'obiettivo di creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia all'interno dell'Unione. Questa cooperazione riguardava questioni come l'immigrazione, il controllo delle frontiere, la lotta alla criminalità organizzata e la cooperazione giudiziaria. In conclusione, il Trattato di Maastricht rappresentò un passo significativo verso l'integrazione europea, conferendo all'Unione nuove competenze e istituzioni. Tuttavia, il processo di integrazione europea è ancora in corso e nuovi sviluppi sono sempre possibili.volta esplicitamente il principio di sussidiarietà accanto al principio di attribuzione, per quanto riguarda sia le competenze dell'Unione sia le competenze della "Comunità europea". L'ISTITUZIONE DELLO SEE (1994) Nello stesso periodo si espresse l'esigenza di un miglioramento della cooperazione economica europea con i paesi ancora membri dell'Associazione europea di libero scambio, con i quali la Comunità aveva concluso accordi istitutivi di una zona di libero scambio all'indomani dell'adesione del Regno Unito, della Danimarca e dell'Irlanda alla Comunità europea. Tale esigenza giunse nel 1990 all'apertura di un negoziato inteso alla creazione di uno spazio economico europeo aperto alla libera circolazione di merci, servizi, capitali e persone, nonché caratterizzato da alcune strutture comuni che portò all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), firmato a Porto nel 1992.tra Comunità europea da una parte e Austria, Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svezia dall'altra. L'accordo entrò in vigore il 1° gennaio 1994, due mesi dopo il trattato di Maastricht ma, organizzato con strutture tipiche degli accordi di associazione, imperanti su un Consiglio, un Comitato misto e una Commissione parlamentare mista, lo SEE era destinato a vita breve. Oltretutto, i tempi necessari per l'entrata in vigore dello SEE comportarono che parallelamente si svolgesse il negoziato con i paesi candidati all'adesione (tranne la Svizzera, il cui rifiuto dello SEE comportò anche la fine del negoziato sull'adesione): tale negoziato si concluse rapidamente e portò alla firma a Corfù, nel 1994, del trattato relativo all'adesione all'Unione europea del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia. In questa occasione fu seguita per la

prima volta la nuova procedura prevista per l'adesione all'Unione europea: l'art. 49 stabiliva un'unica procedura di adesione, la quale richiese pertanto che le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui era fondata l'Unione avessero formato oggetto di un accordo fra gli Stati membri e lo Stato richiedente. La fase della ratifica del trattato di adesione all'Unione riser-vò però alcune sorprese: nei 4 paesi candidati, l'autorizzazione alla ratifica fu sottoposta a referendum, ma, mentre tre di essi ebbero esito positivo, in Norvegia la consultazione popolare portò a un risul-tato negativo e, come già avvenuto in occasione del primo ampliamento della Comunità, questo paese non ratificò il trattato. La Norvegia continuò a far parte dello SEE, mentre il trattato entrò in vigore con Austria, Finlandia e Svezia il 1° gennaio 1995, portando così il numero degli

Statimembri dell'Unione a 15. Intanto altre domande di adesione venivano presentate, sia da Stati meridionali, come Malta e Ci-pro, sia da numerosi Stati dell'Europa orientale. Nei confronti di quest'ultimi paesi, il Consiglio eu-ropeo adottò una "strategia di pre-adesione" fondata su un dialogo inteso a instaurare con i paesi in questione strette relazioni sul piano politico ed economico per aiutarli a preparare la loro adesio-ne. Era evidente che una così ampia richiesta di adesioni all'Unione era suscettibile, se soddisfatta, di avere profonde conseguenze sull'Unione europea e di modifiche delle caratteristiche iniziali. Per questa ragione, il Consiglio europeo decise che l'avvio dei negoziati di adesione con i paesi dell'Europa centrale ed orientale dovesse essere preceduto dalla definizione di condizioni istituzio-nali indispensabili per il buon funzionamento dell'Unione.

IL TRATTATO DI AMSTERDAM

(1997)L'inizio positivo della seconda fase dell'UEM il 1° gennaio 1994 favorì la creazione di un "gruppo di riflessione" incaricato di studiare le modifiche da apportare ai trattati. Successivamente, il Consiglio europeo di Madrid convocò una conferenza che si aprì nel 1996 a Torino, durante la presidenza italiana, e continuò fino al raggiungimento alla firma nel 1997 ad Amsterdam di un "trattato che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi". Il trattato non contenne disposizioni rivoluzionarie, in considerazione delle difficoltà di attuazione che già incontrarono il trattato di unione adottato a Maastricht, ma introduceva conferme e novità: - Conferma della struttura a tre "pilastri": confermava la struttura disegnata nei tre pilastri sui quali si fondava l'Unione, e cioè laComunità europea (il trattato conteneva anche miglioramenti di alcune politiche comunitarie, quali ambiente e consumatori, e soprattutto inseriva due nuovi importanti settori: la politica dell'occupazione e la riforma della politica sociale, e la "comunitarizzazione" in materia visti, asilo, immigrazione, e cooperazione giudiziaria e giuridica in materia civile, che formavano parte del terzo pilastro del trattato di Maastricht); la politica estera e di sicurezza (introduceva solo qualche miglioramento al trattato); altre forme di cooperazione politica (più rilevante invece fu il progresso del terzo pilastro, il cui ambito si arricchiva della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, con l'assorbimento di quanto disposto negli Accordi di Schengen).- Modifiche istituzionali: introduceva una serie di minori modifiche di carattere istituzionale, precisando meglio il ruolo delle istituzioni e soprattutto le modalità di

Funzionamento del Consiglio, che ora venne riconosciuto come organo dell'Unione europea.

Decisione di sospensione: prevedeva, in caso di violazione persistente e grave dei principi su cui si fonda l'Unione (libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), che il Consiglio potesse adottare una decisione di sospensione dello Stato membro in questione da alcuni diritti derivatigli dal trattato fino a che la situazione non si fosse mutata in modo positivo.

Forma di "cooperazione rafforzata": permetteva a un gruppo di Stati membri di adottare forme di cooperazione speciale, sia pure in presenza di certe condizioni e di determinate garanzie. Restava la questione se, queste forme di cooperazione tra una parte di Stati, avrebbero potuto costituire un elemento trainante dell'integrazione per gli Stati che ne erano temporaneamente esclusi, o invece rappresentare momenti di disgregazione in contrasto.

con la progressiva integrazione europea. Tuttavia, le rigorose regole procedurali, in particolare il numero minimo richiesto di Stati partecipanti (almeno la maggioranza), e la possibilità che qualsiasi Stato non partecip
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Publisher
A.A. 2018-2019
24 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mlaulm di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Organizzazione internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università di Lingue e Comunicazione (IULM) o del prof Migliazza Maria.