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L'affermarsi delle nuove forme di comunicazione e i problemi ad esse collegati

L'affermarsi negli ultimi anni delle nuove forme di comunicazione supportata da sempre più innovativi strumenti tecnologici, ha messo in difficoltà i giuristi legati alle tradizionali modalità di trasmissione del pensiero, ma anche allarmato i governi, davanti a fenomeni che tendevano a sfuggire dal loro controllo. È così per il villaggio globale degli utenti di Internet, dove la comunicazione e lo scambio sono disciplinati dalle regole che ciascuno vuole imporre, dalla telefonia che è diventata vocale, scritta e di immagine, alla comunicazione televisiva che, con l'uso dei satelliti, ha superato le barriere nazionali, quella analogica che può divenire interattiva.

Fra i tanti problemi che vengono posti da questo enorme sviluppo, vi sono quelli delle nuove possibilità che vengono offerte tramite l'anonimato per la commissione di reati, quali ad esempio lo sfruttamento delle immagini di minori. Alla base di questa situazione c'è,

da una parte un fenomeno di libertà e di nuove libertà e dall'altra la necessità di impedirne l'uso illecito, senza costringere entro forme di controllo che ne impediscano l'uso e lo sviluppo. La dottrina ha discusso se la comunicazione che passa attraverso la rete debba essere considerata alla stregua della libera manifestazione del pensiero, garantita e delimitata al contempo dall'art. 21 della costituzione, oppure debba essere ricompresa nella più delimitata libertà di corrispondenza, la quale consiste nell'intenzione di un individuo di trasmettere un'informazione ad un destinatario, o di un complesso determinato di persone, non volendola invece rivelare ad altre. Questa libertà viene tutelata dall'art. 15 della costituzione che non prevede alcun limite del buon costume, né alcuna possibilità di censura o autorizzazione e prevede l'intercettazione e il sequestro solo con atto.

motivato dell'autorità giudiziaria. Ci si è però chiesti se sia comunicazione riservata o meno quella delle teleconferenze, delle televisioni a pagamento (pay tv), della televisione satellitare criptata, di quelle per abbonamento via cavo e, rispetto ad Internet, della posta elettronica, delle chat, dello scambio all'interno di comunità di utenti, di quella che avviene all'interno di siti riservati solo adulti, ed altro ancora. Alcuni hanno ritenuto in generale tutta la comunicazione multimediale propria della disciplina dell'articolo 21, mentre altri hanno ritenuto che i mezzi tecnici consentissero in modo ragionevole una comunicazione non indistinta, ma riservata a un pubblico selezionato e presumibilmente adulto. Il problema sia posta in particolare per la vendita lo scambio di immagini pornografiche che riguarda i minori. Una recente riforma del codice penale (1998) ha ampliato l'articolo 600 (riduzione in schiavitù) prevedendo pene

severe per chi di punta, distribuisce o pubblicizza materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica. Pene inferiori sono invece previste per chi fa commercio, oppure cede anche a titolo gratuito lo stesso materiale.

Si individua quindi attraverso le nuove norme introdotte nel codice penale la duplice tutela rivolta ai minori: di non essere oggetto di produzione di materiale pornografico e di non esserne i destinatari. Se si pone anche per i maggiorenni il nuovo limite di essere soggetti attivi dello scambio delle immagini pedopornografiche, tale limitazione diventa maggiore in termini di pena se il destinatario è un minorenne.

Capitolo 7: la tutela della riservatezza

Introduzione

L'introduzione di una disciplina in materia di tutela della riservatezza è stata sollecitata dalla direttiva 24 ottobre 1995, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali.

nonché alla libera circolazione di tali dati. La legge n. 675 del 1996 disciplina il trattamento di dati personali, contemperando due esigenze tra loro contrastanti: la trasparenza della riservatezza. L'esigenza di tutelare la trasparenza nell'esercizio dell'attività amministrativa si è sviluppata per due diversi motivi: il primo è da ricondurla mutato rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione; il secondo è la presenza di molteplici esigenze sottese alla tutela della riservatezza, volta a salvaguardare la sfera privata della persona da violazioni che intendono diffondere notizie su di essa. Particolare rilievo ha assunto il riconoscimento, nell'ambito di diritti inviolabili, dellediritto all'identità personale, diritto ad essere se stesso, quale inteso come rispetto dell'immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di delle esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che

La differenza e la qualificazione dell'individuo sono determinate dalla sua identità personale, che costituisce un bene di per sé per preservare la sua individualità. Si fa quindi riferimento al diritto all'identità personale, che è incluso nella nozione di privacy secondo la giurisprudenza americana. In realtà, la distinzione tra i due concetti è netta, poiché il diritto all'identità personale nasce nel momento in cui la riservatezza è stata violata. L'adozione del concetto di privacy è quindi riconducibile alla nozione italiana di riservatezza. L'ambito oggettivo di applicazione della legge (nozione di dato personale) emerge dalla lettura delle due nozioni di "dati personali" contenute nell'articolo 1 della legge n. 675 del 1996. Si può notare che il legislatore italiano ha optato per una soluzione simile a quella dei paesi anglosassoni.

delle normative sulla protezione dei dati personali. Queste normative stabiliscono le regole e i principi che devono essere seguiti per garantire la sicurezza e la privacy delle informazioni personali. La normativa italiana si applica sia alle persone giuridiche che ai dati personali non inseriti in una banca dati. Il termine "banca dati" si riferisce anche a quei dati che non sono contenuti in una banca dati specifica. Il concetto di dato personale comprende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica, giuridica, ente o associazione che può essere identificata o identificabile, anche indirettamente, attraverso il riferimento ad altre informazioni, inclusi il numero di identificazione personale. Quando un dato è identificato o identificabile, rientra nell'ambito delle normative sulla protezione dei dati personali.applicazionedella legge; qualora invece il dato non possa essere associato ad un soggetto identificatoo identificabile, la norma non troverà applicazione. La riprova di questo è datadall'articolo 13, comma 1, secondo cui una delle modalità di tutela del soggettointeressato al trattamento è quello di ottenere la trasformazione in forma anonima deidati.

I dati soggetti all'applicazione della normativa sul trattamento di dati personalisarebbero quindi:

  1. dati inerenti le persone fisiche al pari di quelli inerenti ogni altro soggetto;
  2. dati esistenti su un supporto informatizzato, come quelli cartacei o strutturati in ognialtra forma;
  3. dati inseriti in banche dati, ma anche quelli non inseriti, né destinati ad esserlo.

La potenziale identificazione di un dato va rapportata ai modelli mezzi tecnologici, tenutoconto delle ampie possibilità di raffronto e di ricerca che essi consentono.

L'estrema prudenza con cui occorre procedere per

verificare se un dato possa considerarsi anonimo trova un riscontro nell'articolo 18 dalla legge che sancisce: "chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile". Il trattamento di dati è qualificato come attività pericolosa con il relativo onere della prova che ne consegue. Colui che opera il trattamento di dati dovrà dimostrare di aver adottato tutte le cautele tecniche conosciute per evitare il danno.

Ambito soggettivo di applicazione della legge: L'articolo 2 stabilisce che "La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello Stato". La norma si riferisce a soggetti quali banche, assicurazioni, società di rilevazione, società di marketing, per quanto attiene al settore privato; per quello pubblico si riferisce a distrazioni statali, regionali e locali.

La norma si riferisce specificamente al titolare, ai responsabili e ai delegati del trattamento. Nell'articolo 1 è descritta la figura del trattamento di dati, quale: "persona fisica, giuridica, pubblica amministrazione o qualsiasi altro ente, associazione o organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali".

Il garante, con il parere reso al ministero delle finanze il 9 dicembre 1997, ha affermato che il riferimento a persona fisica riguarda gli individui che effettuano il trattamento di dati a titolo personale, e che assumono individualmente la piena responsabilità di un'attività che va distinta nettamente da quella che singole persone fisiche possono coordinare nell'ambito dell'interesse di una persona giuridica, di un'impresa o di un ente in cui ricoprono incarichi di rilievo.

Altri soggetti coinvolti dal trattamento dei dati

sono i responsabili, definiti come "apersona fisica o giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazioneo organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali". La nomina delresponsabile diviene obbligatoria con la modifica introdotta dal decreto legislativo n. 467del 2000. Gli incaricati del trattamento devono lavorare i dati personali quali hanno accessoattenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile. Con riferimento all'ambito territoriale di edificazione della legge occorre ricordare cheil decreto legislativo n. 467 del 2001 ha ampliato lo stesso, affermando che: "la legge siapplica anche al trattamento dei dati personali effettuato da chiunque è stabilito nelterritorio di un paese non appartenente all'Unione Europea, e impiega, per il trattamento,mezzi situati nel territorio dello Stato". La legge non trova applicazione per il trattamento di particolari banche dati, inparticolare non si

applica:1) al centro elaborazione dati del dipartimento

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Publisher
A.A. 2004-2005
57 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher anita K di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'informazione e della comunicazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Gardini Gianluca.