APPUNTI DIRITTO
TUTELA DEL SOFTWARE: FRA BREVETTO E DIRITTO D‟AUTORE [L1]
Storicamente parlando, per la tutela del software si hanno 3 fasi:
1° fase (anni 50/60): prevalenza dei produttori di hardware
e a se dall‟ hardware
2° fase (anni 60/70): nasce il mercato del software come mercato distinto
3° fase: avvento degli home computer e internet, e la crescita esponenziale della domanda
Divieto di brevettazione del software “in
In Italia e nei principali Paesi europei è vietato brevettare software quanto tali”, a meno di casi particolari. A partire dal 2002 sono
state presentate tre diverse proposte bocciate dal Parlamento UE. La cosa è momentaneamente archiviata e il compito di dettare le
linee guida nel settore è stata data alla Commissione Ricorsi dell'EPO. I motivi che stanno alla base del divieto di brevettazione sono:
di software sarebbe carente del requisito di industrialità, in quanto non suscettibile di avere applicazione tecnica.
L‟invenzione
La semplice interazione tra programma ed elaboratore non produrrebbe alcun risultato tecnico rilevante per la brevettazione.
nell‟ambito informatico (più credito all‟hw che al sw)
Poca conoscenza
Infatti la tutela brevettuale è applicabile peraltro ai soli programmi che presentino i requisiti delle invenzioni brevettabili.
Il diritto d‟autore sul software: differenze con la tutela brevettuale
d‟autore
Molto importante è il livello di originalità richiesto dal diritto che è inferiore rispetto alla brevettazione. Per alcuni software è
dalla brevettazione, ma dal diritto d‟autore si, a causa della loro poca inventiva.
meglio perché non sarebbero protetti
Quindi c‟è del diritto da autore, ma siccome il software non ha a che vedere con la forma espressiva dell‟artista,
la tutela ma con la
un po‟ in contrasto con i principi della tutela del diritto di autore (forzatura).
natura tecnologica, entra quindi DIRITTO D‟AUTORE
CARATTERI PRINCIPALI BREVETTO
DELLA TUTELA Opere dell‟ingegno Invenzioni industriali
Oggetto Creazione dell‟opera Dopo la procedura di registrazione presso Uffici
Acquisto/Nascita del diritto Brevetti Nazionali o European Patent Office
Carattere creativo (novità), forma espressiva Novità, attività inventiva, industrialità, liceità
Requisiti di protezione
Titolare “originario” dei Autore/persona fisica [copyright anche Soggetto a cui nome viene effettuata la
persona giuridica] registrazione
diritti Vita dell‟autore + 70 anni dopo la morte 20 anni a partire dalla data del deposito della
Durata della protezione domanda del brevetto
Diritto d'autore
per la protezione del diritto d‟autore nel momento dell‟invenzione della stampa.
Le condizioni socio-economiche si realizzano Il
diritto d‟autore nasce nel sec. XVIII, prima in Inghilterra e poi in Francia(1791-1793). Riflessa nella Convenzione di Berna del 1886.
Si distinguono 2 principali sistemi di proprietà intellettuale:
Sistema anglosassone: si affida al copyright che protegge unicamente le opere pubblicate. Prima era solo economico, poi
Mira all‟incoraggiamento nella creazione.
divenne anche morale.
aderiamo a questo] non richiede la pubblicazione dell‟opera
Sistema latino-germanico [noi
dal diritto d‟autore sono:
Gli interessi tutelati
Interesse dell'autore sulla propria creazione
Interesse remunerativo per gli investimenti imprenditoriali (quindi non dal punto di vista emotivo)
Interesse collettivo e pubblico ad una educazione culturale
Opera dell'ingegno
L‟opera dell‟ingegno è una personale rappresentazione della realtà, in maniera soggettiva ed è destinata a comunicare a terzi un
contenuto di fatti, conoscenze, opinioni, idee e sentimenti: appare meno evidente in alcuni tipi di opere, nelle quali prevale una
opere dell‟architettura o del
funzione tecnica o utilitaria (es design). Elemento comune alle opere protette è di essere creazioni
dell‟ingegno Sono considerate opere dell‟ingegno proteggibili anche quelle si ottengono
umano dotate del requisito di creatività. con
l‟impiego, nel processo creativo, di un elaboratore elettronico, a condizione che la macchina sia guidata dall‟autore e che pertanto
si possa a lui ricondurre l‟attività di creazione. E‟ creare un‟altra opera idonea a soddisfare la medesima funzione,
legittimo
poiché il diritto d‟autore tutela il “modo” in cui un‟idea viene espressa,
purché dotata di una diversa forma espressiva, non
l‟idea come tale (contenuto di fatti, conoscenze, opinioni, idee). L‟opera è composta da:
elemento dell‟opera
forma esterna (tutelabile): immediatamente percepibile dai terzi (forma e linguaggio in cui viene
esteriorizzata l‟opera). Consiste nella sequenza del discorso e nella scelta degli argomenti e dipende dal mezzo espressivo usato:
nelle opere figurative consiste nella sequenza delle linee e proporzioni essenziali; nell‟opera musicale consiste nella sequenza
melodica, armonica e ritmica; nei programmi per elaboratore consiste nella sequenza degli algoritmi.
struttura espositiva dell‟opera (modo personale in cui l‟autore raggruppa, sviluppa e intreccia fatti,
forma interna (tutelabile):
idee, opinioni). Consiste nella sequenza delle parole e delle frasi: nelle opere figurative consiste in una combinazione di linee,
colori e volumi; nelle opere musicali consiste nella sequenza delle note; nei programmi per elaboratore.
esposte nell‟opera.
contenuto (non tutelabile) comprende le informazioni, le idee, gli argomenti, le teorie Le idee non sono
ma elaborate. Quest‟ultime sono utili per cogliere gli elementi caratterizzanti l‟opera
semplici, e sono tracce per creare altre
opere dell‟ingegno. Ad esempio: le banche dati sono tutelate in relazione al modo in cui il materiale informativo è stato
selezionato e disposto secondo determinati criteri. Perciò è lecito creare una diversa banca dati avvalendosi dello stesso
materiale informativo, scelto e disposto in modo diverso. Una limitata tutela è stata di recente accordata anche al contenuto
quando il suo conseguimento, la sua verifica e la sua presentazione abbiano richiesto “un
informativo della banca dati,
investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo”. In questi casi è vietato riprodurre la raccolta complessiva delle
informazioni o di parti sostanziali di esse.
Tipologie di opere proteggibili con il diritto d‟autore
L‟art. 1 della legge sul diritto d‟autore (L.A.) definisce le opere che formano oggetto del diritto d‟autore come “le opere di carattere
creativo” che appartengono “alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all‟architettura ecc, qualunque ne sia il modo o la forma
di espressione”. non compresi nell‟elenco
La nozione ha carattere ampio ed elastico: ciò consente di proteggere nuovi tipi di opere
resi via via possibili dall‟evoluzione dei mezzi espressivi o dallo sviluppo della tecnica. L‟elenco di opere, meramente
con l‟inclusione, fra le opere protette, delle “opere fotografiche”, dei
esemplificativo, è stato successivamente arricchito
“programmi per elaboratore”, delle “banche dati” e delle “opere del disegno industriale” (design).
Il software e la tutela di diritto d‟autore
L‟art. 1 L.A. prevede che i programmi per elaboratore siano protetti come opere letterarie. La tutela si applica a qualsiasi forma di
espressione di un programma per elaboratore purché originale quale risultato di creazione intellettuale dell‟autore. diritto d‟autore
Il
sul software protegge qualunque istruzione o combinazione di istruzioni intesa ad operare unitamente ad una macchina e a
comandarne il funzionamento per l‟espletamento di una o più operazioni. Sono tutelati, ad esempio, i software incorporati su elementi
hardware di una macchina (es. microprocessori) come anche quelli distribuiti su DVD, CD.
Requisiti di tutela: la creatività dell‟opera
comune alle opere dell‟ingegno protette va ricercato nella creatività. Il processo creativo dell‟autore:
L‟elemento
1) Ideazione (avere un idea);
dell‟idea
2) Espressione in una certa forma;
dell‟opera (eventualmente su un
3) Esteriorizzazione supporto materiale).
le rispettive “forme esterne” possono o meno coincidere.
Rapporto tra opera e supporto: Opere della tecnologia digitale, fruite
dell‟opera deve essere tenuta distinta
esclusivamente tramite il web, possono circolare senza supporto materiale. La forma (esterna)
su cui essa trova esteriorizzazione. Il diritto d‟autore tutela soltanto la prima, a meno che il supporto
da quella del supporto materiale
materiale abbia a sua volta una forma tutelabile [Caso limite: si pensi ad es ad una poesia scolpita su una lapide decorata o di
un’opera dell’ingegno
scritta su fogli colorati in modo da porre capo ad una creazione a sua volta protetta.] Esistono poi casi in cui
la forma dell‟opera e quella dell‟esemplare le creazioni dell‟architettura, la scultura e la pittura. Si è così posta la
coincidono come
distinzione tra le due tipologie di opere con sfruttamento economico diverso:
esemplare di essa
opere in esemplare unico: lo sfruttamento si esaurirà tendenzialmente con la vendita dell‟unico
opere riproducibili all‟infinito in ragione del loro supporto (libri, musicassette, VHS, cd-dvd-rom): lo sfruttamento può
riguardare anche gli esemplari dell‟opera successivamente creati tramite il processo di riproduzione. Là dove, poi, l‟opera
possa circolare senza necessità di essere incorporata in un supporto (es. opere in formato digitale fruite tramite il web), in
assenza di misure tecniche di protezione, diventerebbe difficile per l‟autore controllare i successivi atti di riproduzione.
Creatività, novità e funzione tecnica dell‟opera
Il requisito della creatività:
Creatività: richiesto all‟autore dell‟opera è ed è inferiore all‟originalità richiesta all‟autore di
1. Il livello di creatività semplice
un‟invenzione brevettabile. opere dell‟ingegno presuppone che esse presentino il
La tutela delle carattere creativo.
dalla funzione tecnica o utilitaria svolta dall‟opera
2. Forma scelta liberamente, non imposta
3. NON proteggibili forme necessitate, banali e standardizzate
dell‟opera rispetto ad altre opere preesistenti.
Novità: È controverso se, oltre alla creatività, si richieda anche la novità oggettiva
Il requisito della novità permette di tutelare anche opere che presentino un grado di creatività minimo. Quindi la concreta
possibilità di coincidenze creative aumenta sensibilmente. Pare significativo che la giurisprudenza anglo-americana, incline ad
adottare un grado minore di creatività, attenui il requisito di novità, ammettendo un famoso obiter dictum il riconoscimento di
a chi scrivesse la medesima “Ode ad un‟urna greca” di J. Keats senza conoscerla o per reminiscenze inconsce
copyright
(problema del cd. plagio inconscio).
Il contenuto dell‟opera: idee semplici e idee elaborate
contenuto dell‟opera e non alla sua forma espressiva).
Le idee semplici NON sono proteggibili (attengono al
Le idee elaborate sono proteggibili sufficiente a rivelare gli elementi caratterizzanti l‟opera
Condizione per la protezione è un accurato livello di dettaglio delle idee,
successiva. Non esiste un consenso unanime su cosa debba intendersi per idee non tutelate.
Un primo orientamento le definisce come le parti del processo della creazione che, per la loro astrattezza o mutevolezza
nell‟animo dell‟autore, non potrebbero mai dar luogo ad una produzione tutelabile;
le identifica con il tema originale non ancora elaborato di un‟opera dell‟ingegno.
Un secondo orientamento
Secondo la giurisprudenza sono idee non protette, ad esempio: il profilo geografico di una regione rappresentato in una cartina
gli insegnamenti tecnici o scientifici contenuti in un‟opera; gli avvenimenti di cronaca narrati in un articolo giornalistico;
geografica;
l‟idea di rappresentare in uno spettacolo teatrale una partita a scacchi tra un essere umano e la morte.
sono una sorta di traccia nello svolgimento di un‟attività diretta alla successiva realizzazione di un‟opera
Le idee elaborate
dell‟ingegno completa (es. l‟idea di un progetto architettonico; il soggetto cinematografico). diritto d‟autore protegge solo le forme
Il
si pongono in una zona di confine tra quelle semplici non tutelate e l‟espressione
espressive e non i contenuti, ma le idee elaborate
protetta dal diritto d‟autore. di uno schema di un‟opera
La rappresentazione grafica ancora da creare, non può di per sé costituire
oggetto di tutela purché sufficientemente creativa; si pensi, ad esempio, alla descrizione in fogli delle linee portanti di una
vedere se e quando l‟autore possa appropriarsi in
trasmissione televisiva fatta con schizzi, disegni o parole. Il problema è: via
esclusiva delle idee e delle soluzioni originali racchiuse nel progetto di un‟opera ancora da sviluppare. Una prima opinione nega che
le idee elaborate in quanto tali siano proteggibili col diritto d‟autore, diritto d‟autore tutela soltanto la
poiché il sequenza di segni
scelti e disposti dall‟autore in modo tale da esprimere informazioni appartenenti alle aree del sapere umano, ma non anche le idee per
quanto elaborate ed originali che siano espresse nell‟opera. Al contrario una linea di demarcazione tra idee protette perché elaborate e
idee di dominio pubblico perché semplici è stata in alcuni casi tracciata dalla giurisprudenza tenendo conto del loro livello di
dettaglio. Le singole opere protette
Questo elenco dell‟art. 2 l.a. è esemplificativo e non pregiudica dunque la proteggibilità di opere che non vi sono ricomprese.
Sono protette tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative,
all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti:
i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed
artistiche, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla
tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi
quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del
programma stesso;
le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per
sé opera originale;
le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa scenografia
le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle
norme del capo quinto del titolo secondo;
le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice
fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II;
le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti
sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela
delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;
le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico
Il software
La creazione di un programma si sviluppa attraverso più stadi che vanno:
dall‟individuazione
a) dello scopo generale del software nel suo complesso o nelle diverse parti che lo compongono (moduli o
subroutines) e progressivamente passano attraverso
l‟elaborazione di algoritmi matematici che implementino le funzioni che ciascun modulo deve compiere
b)
c) la stesura di una flowchart che descrive ad un livello di dettaglio via via crescente le modalità con cui le diverse parti
interagiscono tra loro e con cui ciascuna di esse esegue le funzioni sue proprie
d) la stesura del codice sorgente
e) la sua traduzione in linguaggio macchina (codice oggetto).
Creatività del software
I programmi per elaboratore, pur essendo necessari per far funzionare la macchina, sono tutelabili nella loro forma espressiva. Il
programmatore ha una certa libertà nella scelta della sequenza delle operazioni (configurazione della struttura del programma). Le
funzioni di un programma possono realizzarsi attraverso una varietà di forme alternative equivalenti. I programmi per computer, in
qualsiasi forma espressi, rientrano sotto la protezione della legge sul diritto d'autore a condizione che siano originali, cioè che
siano il risultato di una creazione intellettuale dell'autore. Pertanto l'originalità del software è ravvisabile solo qualora la sua
forma espressiva sia il frutto di uno sforzo creativo e non meramente ripetitivo dell'ingegno dell'autore, pur potendo essere il
contenuto del programma identico ad altri precedenti e quindi identica ad altre la sua funzionalità. Quindi l'originalità richiesta non
può comunque prescindere da un'attività dotata di un certo grado di complessità espressiva, che renda almeno necessaria la scelta fra
diverse opzioni informatiche.
Oggetto della tutela con il diritto d‟autore
Sono tutelabili:
l‟insieme dei passaggi di cui
Codice Sorgente: Nel sorgente si compone il software è descritto
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