Diritto della proprietà intellettuale
Estranea al “diritto industriale” resta la tutela giuridica degli interessi degli autori di opere letterarie ed artistiche. Gli interessi di tali autori, nel corso della storia, si sono affermati non già in sintonia con gli interessi dell’industria, ma in antagonismo (i proventi derivanti dallo sfruttamento dell’opera spettavano interamente allo stampatore). È naturale dunque che il diritto industriale della fine del secolo XIX non includesse anche il diritto d’autore: se è vero che questo si è attestato anche contro l’industria.
Storia e sviluppo del diritto della proprietà intellettuale
Alla metà dell’800 la cultura scientifica era dominata dalla fede del positivismo; in questo contesto culturale un approccio interdisciplinare come quello del diritto industriale era mal visto: si trattava nel contesto culturale dell’epoca di un esperimento, a dir poco, di debole scientificità e a dir molto, anti-scientifico. Josef Kohler propose l’impiego di una nuova figura concettuale che ebbe molta fortuna: il bene immateriale. Egli presentò come “bene” l’invenzione o l’opera; bene aggettivato, poi, come “immateriale” in maniera da coglierne lo specifico.
Il pensare alle invenzioni e alle opere letterarie ed artistiche in chiave di beni, anche se immateriali, aveva per la cultura dell’epoca, non trascurabili vantaggi: consentiva di ragionare sui nuovi dati normativi attingendo agli strumenti concettuali compendiati in un istituto giuridico vecchio di 2000 anni come la proprietà, così integrandoli nella grande architettura dei dogmi.
In principio la proprietà industriale si è differenziata dalla proprietà intellettuale: Convenzione di Unione di Parigi del 1883, (relativa a marchi e segni distintivi, modelli e disegni); Convenzione di Berna (opere di tipo estetico creativo protette dal diritto d’autore). In Italia si susseguirono leggi speciali relative alla materia, tuttavia nel 2005 esse convergono in un unico codice il Codice della proprietà intellettuale (ciononostante il diritto d’autore rimane emarginato nel testo normativo della legge 633 del 1991).
Evoluzione del diritto della proprietà intellettuale
La Convenzione di Parigi del XI secolo (sull’onda dell’esposizione universale), scaturisce dall’esigenza di tutelare per la prima volta la proprietà immateriale sino ad allora non considerata bene degno di tutela vista l’attenzione. Nel corso del tempo ci fu un grosso dibattito verso la materialità e la limitata innovazione che sulla perpetuità della proprietà sui beni esprimeva la produzione nel periodo pre-industriale.
Immateriali: essi erano/sono considerati Pubblic Goods, perciò ancora oggi prevale un’idea di una proprietà non perpetua. Con il trascorrere del tempo, la Convenzione ha subito degli aggiornamenti e delle modifiche per permettere alla stessa di apparire sempre al passo con i tempi. L’ultima revisione in particolare risale alla Convenzione di Stoccolma del 1967, la quale permette l’istituzione dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, OMPI (World Intellectual Property Organisation), con sede a Ginevra.
Oltre 180 Stati nel mondo hanno riconosciuto “un’omogeneità funzionale a tutte queste materie e si riconoscono nella comune esigenza di svilupparne un regime e un’amministrazione internazionale”. Tale organizzazione presentò da subito un’organizzazione più democratica rispetto a quella presente nella Convezione di Parigi: ad ogni Stato membro corrispondeva un voto indipendentemente dal peso politico o dall’estensione dello stesso. L’istituzione di tale organismo porto alla mancata attuazione di successive modifiche della stessa, perché con il nuovo sistema democratico tutti i Paesi sottosviluppati e più piccoli, assolvendo i loro interessi, impediscono l’estensione del diritto industriale.
Accordi e trattati internazionali
Nel 1957 venne approvato l’Accordo di Nizza, il quale a sua volta ha introdotto una classificazione merceologica internazionale dei prodotti e dei servizi. Nel 1994 venne approvato il Trattato sul diritto dei marchi di Ginevra che semplifica le formalità della procedura di registrazione. Tuttavia agli inizi degli anni ’90, all’alba della caduta del muro di Berlino e della successiva decadenza del regime sovietico, gli Usa si trovarono in una posizione egemonica in tema di commercio mondiale, tale potere gli permette di istituire un’altra organizzazione: l’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC o WTO), il cui fine essenziale è quello della globalizzazione del mercato mondiale.
All’interno dello stesso trattato istitutivo dell’organizzazione gli Usa impongono anche una normativa relativa alla proprietà industriale, una sorta di aggiornamento a favore dei Paesi industrializzati di quello che era allora la Convezione di Parigi aggiornata al trattato di Stoccolma. Nel 1994 infatti viene firmato a Marrakech un trattato sugli aspetti della proprietà intellettuale (industriale + diritto d’autore), attinenti al commercio internazionale e incorporato nell’OMC: TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement). La Cina è stata costretta a sottoscrivere tale accordo modificando la normativa interna modificando 6000 articoli.
Implementazione e normazione nazionale
Tre caratteristiche fondamentali interessano tale manovra:
- I) Il TRIPS diventa obbligatorio.
- II) Usa, Giappone e la CEE, non solo rendono obbligatorio tale accordo, ma attraverso una clausola di rinvio, rendono obbligatoria anche la sottoscrizione alla Convezione di Parigi e alla Convenzione di Berna.
- III) Oltre a tutte le norme fondamentali relative al diritto industriale e alla proprietà intellettuale, i TRIP aggiungono tutte le normative mancanti volute dai Paesi industrializzati (introducono una tutela immateriale maggiore).
Nel dicembre del 2004 un decreto legislativo ha varato un “Codice della proprietà industriale” (C.P.I.), emanato con il D.lgs. 30/2005, considerata piuttosto una compilazione di testi legislativi previgenti, benché governata da criteri di progressione parzialmente innovativi, che una rifondazione organica dei regimi giuridici. La norma segna l’avvio di una nuova fase in materia di semplificazione e riordino normativo, ora denominato “riassetto”, dopo quello dei cd. “Testi unici misti”; in quanto Codice della proprietà industriale non mira soltanto al riordino normativo ma anche alla qualità dell’intervento effettuato tramite uno strumento con capacità innovativa delle fonti primarie qual è il decreto legislativo.
Il primo dei criteri e principi direttivi assegnato al legislatore delegato ai fini della redazione è stato quello della ripartizione della materia per settori omogenei e coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti “per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica”.
Il marchio comunitario
Il marchio comunitario è stato istituito con il reg. 20 dicembre 1993, n.40/94/CE. Perché esso stesso diventasse una realtà operativa si è dovuto attendere fino a quando è entrato in funzione “l’Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno” collocato nella città spagnola di Alicante. Il marchio comunitario si ottiene mediante un unico procedimento di registrazione e il cui carattere unitario è scolpito “produce gli stessi effetti in tutta la Comunità”.
Proprietà industriale e intellettuale
Che cosa si intende per proprietà industriale? Art.1 (Codice delle Proprietà Intellettuale). “Ai fini del presente codice, l’espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali”.
- Il marchio è un segno distintivo che distingue un prodotto o un servizio dagli altri, a livello industriale tale figura giuridica assume importanza con lo spostamento dei beni all’interno del territorio nazionale e internazionale.
- Non essendo un bene personale (es. segno distintivo della persona è il nome e il cognome, eventualmente lo pseudonimo) assume la funzione di bene economico e come tale può essere disposto.
- Con la Convezione di Nizza del 1957 (supportata successivamente dai TRIP), anche ai marchi di servizio viene riconosciuta una tutela.
“È il segno con cui i beni e i servizi di un’impresa possono essere distinti dai beni e servizi di altra impresa”.
Tipologie di marchi e classificazioni
- Marchio di impresa: il marchio è il segno distintivo dei beni o servizi prodotti o venduti dall’imprenditore.
- Marchi di fabbrica: contraddistinguono i prodotti fabbricati da un imprenditore.
- Marchi di commercio: identificano i prodotti distribuiti da un intermediario.
- Marchi di servizio: identificano una particolare tipologia di servizio; in tal caso la prestazione non consiste nell’attribuzione di un prodotto ma nell’esecuzione di una prestazione; e questa prestazione più difficilmente è suscettibile di essere contraddistinta con un segno materiale che si riferisca alla medesima. Il legislatore italiano ha dato tutela al marchio di servizio con Legge 1178/1959 art. 3.
- Marchio generale: contraddistingue la generalità della produzione dell’impresa.
- Marchio speciale: individua particolari tipologie di prodotti aventi determinate caratteristiche.
La ditta (artt.2563 e 2567 c.c.) è il segno distintivo dell’imprenditore, il suo “nome commerciale”, se la stessa fa riferimento ad una società si chiama denominazione o ragione sociale, sia che sia di persone sia che sia di capitali. È il nome sotto il quale l’imprenditore conclude con terzi rapporti d’affari inerenti all’impresa.
Trasferimento della ditta
L’introduzione della regola che consente il trasferimento della ditta (insieme con l’azienda) ha segnato il prevalere della concezione OGGETTIVA di ditta. Art. 2565: “La ditta non può essere trasferita separatamente dall’azienda”.
- Essa rappresenta il segno distintivo dell’impresa intesa come attività esercitata sul mercato attraverso un insieme di elementi personali e reali.
- I requisiti perché si abbia una ditta lecita sono:
- Capacità distintiva
- Liceità
- Novità, l’imprenditore che sia titolare di un nome anagrafico ha diritto di utilizzarlo nella propria ditta (art.2564 c.c.) nonostante la presenza di un altrui marchio configgente.
Se la ditta successiva “è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui essa è esercitata”, la ditta successiva deve essere modificata od integrata con indicazioni idonee a differenziarla. LEX GENERALIS POSTERIORI NON DEROGAT LEGI SPECIALI ANTERIORI. Il diritto alla ditta si estingue con la cessazione definitiva dell’impresa dell’uso del segno o con il decorso di un periodo sufficiente a farne sbiadire il ricordo ed a farne riacquisire la novità del segno.
Insegna e altri segni distintivi
L’insegna (art.2568) è il segno distintivo del locale o dello stabilimento in cui si svolge l’attività d’impresa. Il codice della proprietà industriale ha tipizzato un 4 segno distintivo: il nome a dominio (dominio internet), segno distintivo del sito, il codice della proprietà intellettuale tutela quello della ditta e di conseguenza del dominio. L’interesse dell’operatore professionale ad essere identificato costituisce, allora, solo un minimo comune denominatore dell’analisi funzionale dei segni distintivi.
Con riferimento al marchio, infatti, condizione necessaria e sufficiente per la soddisfazione dell’interesse è che beni o servizi marcati siano percepiti dalla clientela come: una classe di articoli omogenei quanto ad una provenienza imprenditoriale.
Funzioni del marchio
Da tale concezione scaturiscono infatti le funzioni del marchio:
- Funzione distintiva, che rende possibile la riconoscibilità stessa del marchio; svolge la funzione di agevolare il funzionamento allocutivamente ottimale dei meccanismi di mercato. Il C.P.I. conferisce una tutela rafforzata di una tipologia particolare di segni, i marchi “che godono di rinomanza o di notorietà”, infatti l’uso di un segno identico o simile da parte di un terzo non autorizzato “senza motivo consenta di trarre indubbiamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi”.
- Funzione attrattiva, che trova nell’uso pubblicitario del segno la modalità elettiva di realizzazione e che si presta ad essere monetizzata attraverso atti di disposizione del segno stesso (cd. merchandising).
- Funzione di garanzia, accordando a ciascun impresa la possibilità di contrassegnare i beni da essa messi in commercio, si fornisce un formidabile incentivo ad offrire beni di qualità costante. L’impresa che abbia effettuato un qualche investimento nella reputazione associata al suo segno è per definizione riluttante a metterlo a repentaglio abbassando il livello qualitativo dei beni così contrassegnati.
La tutela del marchio comporta benefici sia per le imprese, incentivate ad “investire in reputazione”, sia per il pubblico, che grazie al marchio reperisce più agevolmente i beni sul mercato e può contare su una qualità costante dei prodotti da esso contraddistinti, sia infine per la collettività, che si avvantaggia quando le imprese che offrono la combinazione prezzo-qualità più soddisfacente sono premiate e quelle che tradiscono le aspettative dei consumatori sono espulse dal mercato.
Tutela del marchio
L’unica forma di tutela che risulti adeguata agli interessi individuali e all’interesse collettivo è quella esclusiva d’uso del marchio. Ciò significa conformare l’appartenenza del segno come diritto soggettivo esercitabile contro chiunque interferisca con l’appartenenza. L’esclusiva si esaurisce non appena il prodotto marcato è stato messo in commercio con il consenso del titolare (cd. esaurimento del marchio).
La tutela riconosciuta è reale (colui al quale è accordata può ottenere dall’Autorità giudiziaria non solo il risarcimento del danno patrimoniale ma misure dirette a ripristinare la situazione concorrenziale anteriore alla lesione) ed è assoluta (poiché questi rimedi possono ottenersi erga omnes).
Intermediazione collettiva e protezione
In Italia l’attività d’intermediazione collettiva nell’esercizio “… dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate è riservata in via esclusiva alla Società Italiana degli Autori e Editori (SIAE)”.
Oltre a questo, le tecniche di protezione riguardano anche altri aspetti (interessi individuali e collettivi):
- Segreto, finché la condizione di segreto persiste, gli interessi individuali alla remunerazione del lavoro e delle risorse investite nell’innovazione sono al riparo della concorrenza.
- Privativa, cioè della riserva di produzione e di commercio; dal punto di vista giuridico si tratta di una situazione soggettiva assoluta e reale. Essa può anche essere oggetto di disposizione a titolo definitivo o temporaneo, nell’integrità delle prerogative riservate o limitatamente ad alcune di esse (cd. cessione licenza di brevetto).
Come abbiamo visto l’art.1 individua categorie determinate proprie del diritto industriale, rilevabili anche nella Convenzione di Parigi (mentre tutto ciò che riguarda l’“intellectual property” rimane esterno), in primis si evidenziano come categorie: “i marchi e altri segni distintivi” (quali: insegna, ditta e nome a dominio). Nonostante il marchio sia comunque un segno distintivo, la distinzione nel disposto trova la propria giustificazione nel fatto per cui il “marchio” ha sempre avuto una tutela derivante da una normativa apposita.
In tal contesto ricordiamo che l’art.22 del Codice della proprietà intellettuale evidenzia il principio dell’unitarietà dei segni distintivi. Nel medesimo articolo, continuando la lettura, si ritengono facenti parte del diritto industriale anche le “indicazioni geografiche” e le “denominazioni di origine”, anche esse considerati nella prassi segni distintivi. Ratio della separazione sta nel fatto per cui i segni precedenti sono identificativi di un’impresa, mentre questi contraddistinguono il prodotto in quanto proveniente da una determinata zona geografica.
La Convenzione di Parigi proteggeva le indicazioni geografiche, tuttavia tale tutela è rimasta nel tempo “lettera morta”, non presa in particolare considerazione, perché negli ultimi decenni l’influenza degli Usa è aumentata in modo rilevante (vedi TRIPs). Gli Usa, infatti, sono sempre rimasti ferocemente avversi alla tutela delle denominazioni geografiche (perché volevano produrre vari prodotti enogastronomici senza essere costretti a corrispondere dei corrispettivi).
Indicazioni geografiche e denominazioni di origine
Il termine “indicazioni geografiche” è un disposto che include altre due tipologie:
- Denominazioni di origine
Esse sono state disciplinate in maniera ulteriore dal Trattato di Lisbona “sulla tutela delle denominazioni di origine”.
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Tutela della proprietà intellettuale (diritto)