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Invenzione di procedimento
salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione”. Quindi il prodotto è tutelato nei brevetti di procedimenti, nei limiti della produzione tramite quel procedimento specifico (tutelato dal brevetto).
Un prodotto ottenuto con un determinato procedimento potrebbe avere caratteristiche “nuove”, quindi c’è una specificazione nell’art. 67 che prevede delle presunzioni:
Art. 67. Brevetto di procedimento
- Nel caso di brevetto di procedimento, ogni prodotto identico a quello ottenuto mediante il procedimento brevettato si presume ottenuto, salvo prova contraria, mediante tale procedimento, alternativamente:
- se il prodotto ottenuto mediante il procedimento è nuovo;
- se risulta una sostanziale probabilità che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante il
- Se il titolare del brevetto non è riuscito attraverso ragionevoli sforzi a determinare il procedimento effettivamente attuato.
- Ai fini della prova contraria, deve tenersi conto del legittimo interesse del convenuto in contraffazione alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e commerciali.
- Quando il titolare di un brevetto concernente un nuovo metodo o processo industriale somministra ad altri i mezzi univocamente destinati ad attuare l'oggetto del brevetto, si presume che abbia anche dato licenza di fare uso di tale metodo o processo, purché non esistano patti contrari.
Se un soggetto sta realizzando un prodotto non posso presumere che qualsiasi persona che produce quel prodotto utilizza il procedimento "brevettato" se il prodotto è noto; mentre se il prodotto non è noto, la norma afferma la presunzione che se successivamente un altro soggetto ha realizzato il mio prodotto abbia automaticamente utilizzato il medesimo procedimento brevettato.
procedimento brevettato, per produrlo. In tali termini deve sussistere un il giudice, in particolare richiede al presunto contraffattore di fornire la prova, prova direttamente a lui stesso e poi la rende inaccessibili all'attore; quindi il giudice, essendo obbligato a segreto, valuta senza rendere pubblico il procedimento.
Sussiste una grande differenza tra il diritto d'autore e il diritto dei brevetti; il primo tutela la forma espressiva dell'opera (tutela sulla forma di espressione e non sull'idea); nel secondo la tutela ha ad oggetto le rivendicazioni sotto un punto di vista formale, riguarda l'idea di soluzione ad un problema tecnico (è più ampia tutela tutte le soluzioni possibili a quel problema tecnico: la soluzione è equivalente).
Tra la contraffazione spudorata e invenzione autonoma ci sono altre tipologie di contraffazione: per maquillage, evolutiva (c'è effettivamente un miglioramento ma molto sottile).
equivalenti, la tutela del marchio non copre gli usi descrittivi del segno; anche il brevetto, come vedremo, ha delle limitazioni (art. 68 c.p.i.).Art. 68. Limitazioni del diritto di brevetto
- La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione:
- a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale;
- b) agli studi e sperimentazioni diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie;
- c) alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati, purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente.
- 1-bis. Ferma la disposizione del comma 1,
Le aziende che intendono produrre specialità farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura complementare o, in mancanza, della copertura brevettuale del principio attivo, tenuto conto anche di ogni eventuale proroga.
Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non può essere attuato, né utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi.
Chiunque, nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto o alla data di priorità, abbia fatto uso nella propria azienda dell'invenzione può continuare ad usarne nei limiti del preuso. Tale facoltà è trasferibile soltanto insieme all'azienda in cui l'invenzione viene utilizzata.
La prova del preuso edella sua estensione è a carico del preutente. Questa in realtà non è un'eccezione al principio, ma bensì, come ci dice la rubrica, è una limitazione (descrive gli stessi confini).- "a) atti compiuti in ambito privato..." questo disposto fa riferimento ad attività che esulano dall'attività lavorativa/imprenditoriale.
- "in via sperimentale", l'architettura della disciplina brevettuale mira a promuovere l'innovazione, per questo motivo non sono tutelabili gli atti compiuti in via sperimentale.
Perché sussiste
questa eccezione? La tutela dell'interesse economico doveva cedere alla tutela della salute.
Comma II) → "Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non può essere attuato, né utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi".
Il titolare del brevetto di invenzioni originarie, demanda il potere di esclusiva all'inventore, il soggetto terzo può tuttavia, sulla stessa, porre in essere un "invenzione derivata", questa non è una definizione che appartiene al diritto positivo; in generale, infatti, il concetto di derivazione è talmente ampio che possono esservi ricondotte numerose fattispecie.
Se io pongo in essere un invenzione derivata:
- Si posso ottenere un brevetto sull'invenzione derivata? La risposta è positiva;
- Posso commercializzare il prodotto, sfruttando
brevettabile se ha i requisiti necessari alla brevettazione. → Queste invenzioni sono derivate.
Nel caso delle invenzioni di combinazione, la “combinazione” non è la mera unione delle parti (invenzioni originarie), ma l’invenzione ha anche un risultato inventivo superiore alla mera somma delle due soluzioni.
In questo caso: quanto maggiore è l’originalità, l’inventività, il passo avanti dell’idea di combinazione insé, tanto è maggiore la possibilità di parlare di invenzioni derivate e non dipendenti.
c) invenzione di traslazione (nuovo uso), in questo ambito il dibattito ripercorre i tratti di quello precedente (le invenzioni di nuovo uso, sono quelle che vengono identificate in ambito chimico).
LE INVENZIONI DIPENDENTI
Si possono brevettare, ma l’attuazione dipende dall’ottenimento della licenza da parte del soggetto che ha ottenuto il brevetto originario.
Art. 71. Brevetto dipendente
Può essere concessa licenza obbligatoria se l'invenzione protetta dal brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi ad un brevetto concesso in base a domanda precedente. In tale caso, la licenza può essere concessa al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare l'invenzione, purché questa rappresenti, rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica. 2. La licenza così ottenuta non è cedibile se non unitamente al brevetto sull'invenzione dipendente. Il titolare del brevetto sull'invenzione principale ha diritto, a sua volta, alla concessione di una licenza obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto dell'invenzione dipendente. L'art.71 afferma che la possibilità di utilizzo sussiste in alcuni casi, in particolare quando questa rappresenti: "un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica".Il testo fornito può essere formattato utilizzando i seguenti tag HTML:
“considerevole rilevanza economica”. Il titolare ha comunque diritto a una “licenza obbligatoria a condizioni ragionevoli”. Gli artt. 69 e 70 sono fondamentali da un punto di vista sistematico, perché sono lo specchio del collegamento tra collettività e inventore (cd. sinallagma). Il modello contrattuale del sinallagma si replica nel diritto dei brevetti.
onere Nel caso in cui il soggetto non conceda la licenza decade il sinallagma: ecco perché l’art. 69 individua l’ “di attuazione ”: secondo il diritti privato è onere, il diritto che prevede la possibilità di essere attuato o meno ma se non viene attuato comporta la revoca del diritto precedentemente concesso (la privativa del brevetto).
Art. 69. Onere di attuazione
- L'invenzione industriale che costituisce oggetto di brevetto deve essere attuata nel territorio dello Stato in misura tale da non risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.
- Le
invenzioni riguardanti oggetti che per la prima volta figurano in una esposizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, si considerano attuate da quando gli oggetti vi sono introdotti.