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Art.45- 1° comma : “ Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione, le invenzioni

nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale”.

Art.45 – 2° comma : “ Non sono considerate invenzioni ai sensi del comma 1, in

particolare:

a) le scoperte,le teorie scientifiche,i metodi matematici;

b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale

ed i programmi per elaboratore;

c) le presentazioni di informazioni.

Art. 45 – 4° comma : “ Non sono considerati come invenzioni ai sensi del comma 1 i

metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di

diagnosi applicati al corpo umano o animale.

Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alla miscele di

sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati”.

La logica alla base di queste scelte del legislatore sta nel fatto che stiamo parlando di corpo

umano e di metodi che servono a salvarlo e pertanto sarebbe incongruo applicare

un'esclusiva su tali metodi\trattamenti; esclusiva che viene invece vale per i prodotti

utilizzati in questi metodi.

Per metodi chirurgici intendiamo tutti quei metodi che implicano un intervento cruento su

un organismo vivente, umano o animale (in questo ambito rientrano anche le attività

chirurgiche puramente estetiche) .

Per metodi terapeutici intendiamo tutti quei metodi che comprendono attività curative in

senso stretto ( metodi per individuare causa e rimedi dello stato di malattia ).

Come visto da Art. 2585, le invenzioni possono avere ad oggetto procedimenti o prodotti;

chiarendo, le invenzioni di procedimento ( Art. 2586 “ Il brevetto concernente un nuovo

metodo o processo di fabbricazione industriale ne attribuisce al titolare l'uso esclusivo”) si

hanno quando tale invenzione consiste in una tecnica di produzione di beni o servizi,mentre

si parla di invenzioni di prodotto quando hanno ad oggetto uno strumento materiale.

Un'altra distinzione è tra invenzioni principali e derivate. Le prime sono quelle a cui si

perviene senza un nesso con altre invenzioni, anche se partono da precedenti conoscenze.

Quelle derivate prendono come diretto punto di partenza una precedente invenzione.

Le invenzioni derivate si possono suddividere nelle seguenti tipologie:

invenzioni di perfezionamento : vedono il miglioramento del risultato a cui portava

un'invenzione precedente;

invenzioni di combinazione : l'inventore combina i risultati di più invenzioni preesistenti;

 invenzioni di traslazione : un'invenzione già nota viene applicata a un settore diverso da

quello in cui si collocava in precedenza.

Questo genere di invenzioni dà però adito a un problema : il rapporto di derivazione da

invenzioni già esistenti deve essere identificato come un rapporto di dipendenza o no?

Siamo davanti allo sfruttamento di un'invenzione originaria, violando così il diritto di

esclusività?

A questo problema risponde l'Art. 2587 “ Il brevetto per invenzione industriale, la cui

attuazione implica quella d'invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni

industriali ancora in vigore, non pregiudica i diritti dei titolari di questi ultimi, e non può

essere attuato né utilizzato senza il consenso di essi. [..]”.

I requisiti di brevettabilità li ritroviamo elencati nel Decreto legislativo del 2005, in

particolare agli articoli n° 45 e 50:

Art.45- 1° comma : “ Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione, le invenzioni

nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale”.

Quindi possono essere oggetto di brevetto le invenzioni che posseggono i seguenti requisiti:

novità: l'invenzione deve essere nuova in senso assoluto, cioè non essere mai stata prodotta

o brevettata in nessuna parte del mondo; la novità è stata definita dal legislatore all'articolo

46 – 1° comma : “è nuova se non è compresa nello stato della tecnica” rappresenta

l'insieme delle conoscenze di uno specifico settore tecnico . É costituito da tutto ciò che è

stato reso accessibile al pubblico prima della data di deposito della domanda di brevetto,

mediante forma scritta od orale, una utilizzazione o qualsiasi altro mezzo. Se vi è identità fra

l'invenzione e lo stato della tecnica allora l'invenzione non è nuova. Queste conoscenze che

formano lo stato della tecnica e che rendono nuova l'invenzione possono essere di due

nature :

I) anteriorità : sono le conoscenze già o non ancora brevettate, diffuse in qualunque modo

in ambito territoriale anteriormente alla data di deposito della domanda di brevetto. Queste

anteriorità possono derivare da una domanda di brevetto, ma il problema si pone quando le

conoscenze derivano da domande di brevetto non ancora pubblicate. Si ritiene infatti che la

domanda di brevetto non ancora pubblicata costituisca anteriorità e faccia venir meno il

requisito della novità.

Costituisce inoltre un'anteriorità ostativa della concessione di un brevetto, l'utilizzazione che

altri abbiano già fatto dell'invenzione al momento del deposito della domanda:

si tratta del cosiddetto preuso dell'invenzione, che impedisce la brevettazione

dell'invenzione solo nella misura in cui tale preuso sia stato reso conoscibile alla collettività,

cioè pubblicato.

Cos'è il preuso?

Il diritto di preuso può tutelare chi abbia impiegato nella propria azienda, mantenendola

segreta, l'invenzione brevettata successivamente da altri. Infatti, la legge stabilisce che

chiunque, nel corso dei 12 mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto,

abbia fatto uso dell'invenzione nella propria azienda, può continuare a sfruttare tale

invenzione entro i limiti in cui già la usava.

II ) predivulgazione : si verifica quando l'inventore o un terzo soggetto, prima del deposito

della domanda di brevetto, portano l'invenzione a conoscenza del pubblico. Ciò avviene di

solito quando l'inventore descrive il suo ritrovato in articoli scientifici, conferenze o un

qualsiasi altro mezzo.

É considerata accessibile al pubblico anche un'invenzione che sia comunicata dall'inventore

in colloqui privati a persone che non siano però obbligate a mantenere il segreto, qualora

queste persone siano in grado di comprendere quanto gli è comunicato dall'inventore o,

almeno, di ritrasmetterlo a chi abbia una simile capacità.

La predivulgazione quindi per essere distruttiva deve avere due requisiti : innanzitutto deve

avere ad oggetto tutte le conoscenze che sono comprese nell'invenzione e deve inoltre essere

fatta a persona verosimilmente esperta in quel determinato settore.

Non costituisce invece predivulgazione la rivelazione dell'invenzione a persone tenute a

mantenere il segreto : tipico caso, il consulente in brevetti che viene incaricato di valutarne

la brevettabilità. Nel caso in cui l'inventore si trovi davanti a una predivulgazione della

propria invenzione da parte, per esempio, di un collaboratore infedele, potrà scegliere fra

due soluzioni:

– chiedere il risarcimento in denaro al collaboratore, in maniera approssimativamente

commisurabile al guadagno che avrebbe fruttato tale brevetto nelle mani dell'inventore;

tuttavia questa soluzione è assai improbabile che venga attuata poiché il collaboratore non

possiederà quasi sicuramente la grossa cifra di denaro richiesta.

– Recuperare, nonostante il fatto illecito, il brevetto, ma solo a determinate condizioni;

occorre infatti che l'inventore innanzitutto provi che la predivulgazione sia risultato di un

abuso evidente commesso a suo carico. L'inventore entro sei mesi dall'evidente abuso deve

presentare domanda, oltre tale termine l' inventore perde il diritto di salvare per sempre il

proprio brevetto.

attività inventiva = originalità: un'invenzione si dice originale quando non è compresa e

deducibile in modo evidente nello stato della tecnica da una persona esperta del ramo.

Genericamente si parla anche di non ovvietà della stessa. E' detta anche attività inventiva

facendo riferimento agli aspetti intrinsecamente innovativi in essa presenti, che non

dovranno essere banali, ma che devono rappresentare un vero progresso rispetto allo stato

della tecnica attuale.

All' Art. 48 del CPI troviamo la definizione di originalità “ Un' invenzione è considerata

come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulti in

modo evidente dallo stato della tecnica. [..]”.

In concreto è quindi assai difficile verificare la sussistenza del requisito di originalità

rispetto a quello della novità, infatti per quest'ultimo occorre un semplice confronto fra

invenzione e stato della tecnica, mentre per conferire il requisito di originalità a

un'invenzione serve un'attenta valutazione da parte di esperti per capire se essa si discosta in

maniera significativa dallo stato tecnica, valutazione che rischia di cadere nella soggettività,

perciò per essere discrezionale occorre ancorarla a criteri oggettivi che l'ufficio brevetti deve

seguire. Come prima cosa occorre verificare quali siano le conoscenze e le capacità di un

tecnico medio operante in quel settore, chiamato a valutare l'originalità di una data

invenzione, poiché solo se l' invenzione si discosta dalle sue conoscenze può essere

considerata originale.

Lo sforzo di oggettivazione operata dal tecnico si completa nell'individuazione di una serie

di indici o di indizi di cosiddetta non evidenza, indizi che attestano dunque che l'invenzione

non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica.

Quanti più sono gli indici di non evidenza che riguardano quell'invenzione più facile sarà

concludere l'originalità della stessa.

industrialità: i caratteri del requisito di industrialità sono indicati all'Art.49 del Decreto

Legge del 2005 “ Un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il

suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa

quella agricola”.

Aspetto importante che mette in luce questo articolo è quindi la fabbricabilità e

l'utilizzabilità dell'invenzione, in particolare, la fabbricabilità riferita a un prodotto e

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MazzLi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Bonavera Enrico.
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