Art.45- 1° comma : “ Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione, le invenzioni
nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale”.
Art.45 – 2° comma : “ Non sono considerate invenzioni ai sensi del comma 1, in
particolare:
a) le scoperte,le teorie scientifiche,i metodi matematici;
b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale
ed i programmi per elaboratore;
c) le presentazioni di informazioni.
Art. 45 – 4° comma : “ Non sono considerati come invenzioni ai sensi del comma 1 i
metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di
diagnosi applicati al corpo umano o animale.
Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alla miscele di
sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati”.
La logica alla base di queste scelte del legislatore sta nel fatto che stiamo parlando di corpo
umano e di metodi che servono a salvarlo e pertanto sarebbe incongruo applicare
un'esclusiva su tali metodi\trattamenti; esclusiva che viene invece vale per i prodotti
utilizzati in questi metodi.
Per metodi chirurgici intendiamo tutti quei metodi che implicano un intervento cruento su
un organismo vivente, umano o animale (in questo ambito rientrano anche le attività
chirurgiche puramente estetiche) .
Per metodi terapeutici intendiamo tutti quei metodi che comprendono attività curative in
senso stretto ( metodi per individuare causa e rimedi dello stato di malattia ).
Come visto da Art. 2585, le invenzioni possono avere ad oggetto procedimenti o prodotti;
chiarendo, le invenzioni di procedimento ( Art. 2586 “ Il brevetto concernente un nuovo
metodo o processo di fabbricazione industriale ne attribuisce al titolare l'uso esclusivo”) si
hanno quando tale invenzione consiste in una tecnica di produzione di beni o servizi,mentre
si parla di invenzioni di prodotto quando hanno ad oggetto uno strumento materiale.
Un'altra distinzione è tra invenzioni principali e derivate. Le prime sono quelle a cui si
perviene senza un nesso con altre invenzioni, anche se partono da precedenti conoscenze.
Quelle derivate prendono come diretto punto di partenza una precedente invenzione.
Le invenzioni derivate si possono suddividere nelle seguenti tipologie:
invenzioni di perfezionamento : vedono il miglioramento del risultato a cui portava
un'invenzione precedente;
invenzioni di combinazione : l'inventore combina i risultati di più invenzioni preesistenti;
invenzioni di traslazione : un'invenzione già nota viene applicata a un settore diverso da
quello in cui si collocava in precedenza.
Questo genere di invenzioni dà però adito a un problema : il rapporto di derivazione da
invenzioni già esistenti deve essere identificato come un rapporto di dipendenza o no?
Siamo davanti allo sfruttamento di un'invenzione originaria, violando così il diritto di
esclusività?
A questo problema risponde l'Art. 2587 “ Il brevetto per invenzione industriale, la cui
attuazione implica quella d'invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni
industriali ancora in vigore, non pregiudica i diritti dei titolari di questi ultimi, e non può
essere attuato né utilizzato senza il consenso di essi. [..]”.
I requisiti di brevettabilità li ritroviamo elencati nel Decreto legislativo del 2005, in
particolare agli articoli n° 45 e 50:
Art.45- 1° comma : “ Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione, le invenzioni
nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale”.
Quindi possono essere oggetto di brevetto le invenzioni che posseggono i seguenti requisiti:
novità: l'invenzione deve essere nuova in senso assoluto, cioè non essere mai stata prodotta
o brevettata in nessuna parte del mondo; la novità è stata definita dal legislatore all'articolo
46 – 1° comma : “è nuova se non è compresa nello stato della tecnica” rappresenta
l'insieme delle conoscenze di uno specifico settore tecnico . É costituito da tutto ciò che è
stato reso accessibile al pubblico prima della data di deposito della domanda di brevetto,
mediante forma scritta od orale, una utilizzazione o qualsiasi altro mezzo. Se vi è identità fra
l'invenzione e lo stato della tecnica allora l'invenzione non è nuova. Queste conoscenze che
formano lo stato della tecnica e che rendono nuova l'invenzione possono essere di due
nature :
I) anteriorità : sono le conoscenze già o non ancora brevettate, diffuse in qualunque modo
in ambito territoriale anteriormente alla data di deposito della domanda di brevetto. Queste
anteriorità possono derivare da una domanda di brevetto, ma il problema si pone quando le
conoscenze derivano da domande di brevetto non ancora pubblicate. Si ritiene infatti che la
domanda di brevetto non ancora pubblicata costituisca anteriorità e faccia venir meno il
requisito della novità.
Costituisce inoltre un'anteriorità ostativa della concessione di un brevetto, l'utilizzazione che
altri abbiano già fatto dell'invenzione al momento del deposito della domanda:
si tratta del cosiddetto preuso dell'invenzione, che impedisce la brevettazione
dell'invenzione solo nella misura in cui tale preuso sia stato reso conoscibile alla collettività,
cioè pubblicato.
Cos'è il preuso?
Il diritto di preuso può tutelare chi abbia impiegato nella propria azienda, mantenendola
segreta, l'invenzione brevettata successivamente da altri. Infatti, la legge stabilisce che
chiunque, nel corso dei 12 mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto,
abbia fatto uso dell'invenzione nella propria azienda, può continuare a sfruttare tale
invenzione entro i limiti in cui già la usava.
II ) predivulgazione : si verifica quando l'inventore o un terzo soggetto, prima del deposito
della domanda di brevetto, portano l'invenzione a conoscenza del pubblico. Ciò avviene di
solito quando l'inventore descrive il suo ritrovato in articoli scientifici, conferenze o un
qualsiasi altro mezzo.
É considerata accessibile al pubblico anche un'invenzione che sia comunicata dall'inventore
in colloqui privati a persone che non siano però obbligate a mantenere il segreto, qualora
queste persone siano in grado di comprendere quanto gli è comunicato dall'inventore o,
almeno, di ritrasmetterlo a chi abbia una simile capacità.
La predivulgazione quindi per essere distruttiva deve avere due requisiti : innanzitutto deve
avere ad oggetto tutte le conoscenze che sono comprese nell'invenzione e deve inoltre essere
fatta a persona verosimilmente esperta in quel determinato settore.
Non costituisce invece predivulgazione la rivelazione dell'invenzione a persone tenute a
mantenere il segreto : tipico caso, il consulente in brevetti che viene incaricato di valutarne
la brevettabilità. Nel caso in cui l'inventore si trovi davanti a una predivulgazione della
propria invenzione da parte, per esempio, di un collaboratore infedele, potrà scegliere fra
due soluzioni:
– chiedere il risarcimento in denaro al collaboratore, in maniera approssimativamente
commisurabile al guadagno che avrebbe fruttato tale brevetto nelle mani dell'inventore;
tuttavia questa soluzione è assai improbabile che venga attuata poiché il collaboratore non
possiederà quasi sicuramente la grossa cifra di denaro richiesta.
– Recuperare, nonostante il fatto illecito, il brevetto, ma solo a determinate condizioni;
occorre infatti che l'inventore innanzitutto provi che la predivulgazione sia risultato di un
abuso evidente commesso a suo carico. L'inventore entro sei mesi dall'evidente abuso deve
presentare domanda, oltre tale termine l' inventore perde il diritto di salvare per sempre il
proprio brevetto.
attività inventiva = originalità: un'invenzione si dice originale quando non è compresa e
deducibile in modo evidente nello stato della tecnica da una persona esperta del ramo.
Genericamente si parla anche di non ovvietà della stessa. E' detta anche attività inventiva
facendo riferimento agli aspetti intrinsecamente innovativi in essa presenti, che non
dovranno essere banali, ma che devono rappresentare un vero progresso rispetto allo stato
della tecnica attuale.
All' Art. 48 del CPI troviamo la definizione di originalità “ Un' invenzione è considerata
come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulti in
modo evidente dallo stato della tecnica. [..]”.
In concreto è quindi assai difficile verificare la sussistenza del requisito di originalità
rispetto a quello della novità, infatti per quest'ultimo occorre un semplice confronto fra
invenzione e stato della tecnica, mentre per conferire il requisito di originalità a
un'invenzione serve un'attenta valutazione da parte di esperti per capire se essa si discosta in
maniera significativa dallo stato tecnica, valutazione che rischia di cadere nella soggettività,
perciò per essere discrezionale occorre ancorarla a criteri oggettivi che l'ufficio brevetti deve
seguire. Come prima cosa occorre verificare quali siano le conoscenze e le capacità di un
tecnico medio operante in quel settore, chiamato a valutare l'originalità di una data
invenzione, poiché solo se l' invenzione si discosta dalle sue conoscenze può essere
considerata originale.
Lo sforzo di oggettivazione operata dal tecnico si completa nell'individuazione di una serie
di indici o di indizi di cosiddetta non evidenza, indizi che attestano dunque che l'invenzione
non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica.
Quanti più sono gli indici di non evidenza che riguardano quell'invenzione più facile sarà
concludere l'originalità della stessa.
industrialità: i caratteri del requisito di industrialità sono indicati all'Art.49 del Decreto
Legge del 2005 “ Un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il
suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa
quella agricola”.
Aspetto importante che mette in luce questo articolo è quindi la fabbricabilità e
l'utilizzabilità dell'invenzione, in particolare, la fabbricabilità riferita a un prodotto e
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