Proprietà intellettuale
La protezione giuridica delle invenzioni: il brevetto
Il diritto di brevetto è un diritto che ha una storia relativamente recente, nasce infatti nel periodo della Rivoluzione Industriale, trovando applicazione soprattutto nella meccanica e in seguito nella chimica. Si arriva poi all'affermazione del settore delle biotecnologie. In questo periodo, il legislatore capisce che la disciplina di base (quella della meccanica) non riusciva più a dare tutte le risposte che questo nuovo settore richiedeva.
La trattazione del brevetto si inserisce in una branca speciale del diritto commerciale: il diritto industriale (oltre ai brevetti studia altri istituti che vanno genericamente sotto il nome “segni distintivi dell'impresa”: l'insegna, la ditta e il marchio).
Definizione di brevetto
Il brevetto è un istituto di tutela dell'invenzione mediante il quale l'inventore ottiene il diritto di sfruttare in via esclusiva la sua invenzione per un periodo di 20 anni, a fronte della rivelazione dell'invenzione. Da questa definizione possiamo vedere che la logica alla base del brevetto è premiale sia per chi fa ricerca per sé, sia per la collettività (condividendo le scoperte).
Il brevetto premia infatti la ricerca, quella volta non soltanto a quel risultato (invenzione), ma anche quella volta alla sperimentazione che per tanti prodotti è necessaria per poter verificare l'utilità dell'innovazione prima di metterla in commercio (soprattutto nel settore delle biotecnologie e della chimica), pur andando incontro alle esigenze dell'inventore di mantenere l'esclusiva, e premia altresì la condivisione delle conoscenze che sono alla base dell'invenzione, andando così incontro alle esigenze della collettività (≠ segreto aziendale: manifesta dei limiti, quali la fuga di notizie e la copiatura del prodotto).
Il brevetto viene perciò concesso alla condizione che l'inventore faccia una descrizione accurata della propria invenzione, che verrà così resa pubblica per le eventuali esaminazioni. L'elemento centrale della disciplina dei brevetti è la nuova idea, l'innovazione, che l'imprenditore introduce nella propria attività, acquistando così un vantaggio concorrenziale rispetto agli altri soggetti che operano nello stesso campo, non solo con l'essere il primo ad introdurre l'innovazione nella propria azienda, ma essendo anche il solo ad utilizzarla per più tempo possibile senza timore di essere copiato da altri = diritto di esclusiva.
L'idea nuova può attenere o al settore della produzione industriale, riguardando sia un prodotto nuovo sia un procedimento di fabbricazione nuovo, o alla fase di commercializzazione del prodotto (es.: vendita a rate, vendita a catalogo, vendita tramite internet), o all'ambito dell'organizzazione interna dell'azienda (es.: nuovi organi, nuove figure, nuovi compiti).
Fonti normative del brevetto
Il settore della chimica ha posto problemi in termini giuridici ai quali è stato necessario un approccio evolutivo della giurisprudenza, innovando norme già esistenti per il settore della meccanica. Per la tutela dei brevetti abbiamo convenzioni sia a livello Nazionale sia a livello di UE.
Fonti normative nazionali
In Italia abbiamo due fonti:
- Il Codice Civile, dove gli articoli che riguardano il brevetto industriale vanno dal n° 2584 al n° 2591
- Il decreto legislativo n° 30 del 10/02/2005, che viene comunemente detto Codice della proprietà industriale (CPI) e che comprende norme che riguardano i brevetti, disciplinando anche i marchi ed altri istituti giuridici.
Questo corpo di norme ha ridisciplinato una materia che era già contenuta in un decreto legge del 1939, successivamente modificato nel 1977 per recepire le regole derivanti dal brevetto europeo ed infine rimaneggiato nel 2005. Fra il C.C. del '42, del '77 e del 2005 non vi è una perfetta sovrapponibilità di norme. Oltre a queste due fonti abbiamo poi la legge del 02.02.2006 n° 78 con la quale l'Italia dà attuazione alla direttiva europea n° 44 del Parlamento Europeo del 1998 e del consiglio del 6 luglio 1998 in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.
Fonti normative UE
A livello europeo, a protezione dei brevetti è stato introdotto, nel 1999, un capitolo 6° al regolamento di esecuzione alla Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE).
Requisiti di brevettabilità
L'invenzione non è definita in termini di legge, ma troviamo un'elencazione in positivo di ciò che può essere considerato invenzione nel Codice Civile all'art. 2585 e un'elencazione in negativo nel decreto legislativo del 2005 nel Codice della proprietà industriale, art. 45, 1°/2° comma. L'invenzione viene tuttavia comunemente definita come ciò che costituisce una soluzione originale a un problema tecnico. Da questa definizione possiamo ricavare due elementi fondamentali:
- L'invenzione ha intrinseco in sé l'elemento di utilità.
- La contrapposizione tra scienza e tecnica: la tecnica rientra nell'ambito dell'invenzione mentre la scienza, in sé e per sé considerata, ne resta fuori. Per scienza infatti si intende la ricerca per conoscere ciò che esiste, mentre la tecnica implica la scienza (conoscenza dell'esistente), ma per modificarla.
È necessario quindi distinguere fra scoperta ed invenzione: la pura e semplice conoscenza dell'esistente costituisce una mera scoperta, lo stesso vale per le teorie scientifiche, ma se si fa un passo avanti e si propone per esso un'applicazione concreta volta a risolvere un problema di carattere tecnico allora usciamo dalla mera scoperta, trovandoci così davanti a una soluzione di un problema tecnico, l'invenzione.
Art. 2585: “Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali:
- Un metodo o un processo di lavorazione industriale
- Una macchina
- Uno strumento
- Un utensile o un dispositivo meccanico
- Un prodotto o un risultato industriale
- Applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati
-
Proprietà
-
Proprietà intellettuale - Appunti
-
Diritto della proprietà intellettuale
-
Proprietà Intellettuale