Estratto del documento

Diritto industriale

Diritto industriale nasce dall'accorpamento di istituti collocati nelle varie parti dell'ordinamento giuridico. Diritto industriale non è solo una costola di diritto commerciale e privato. È una materia formata da molti istituti e complessa. Parti che compongono la materia sono:

Concorrenza sleale

Diritto industriale si basa su disciplina della concorrenza sleale, questo diritto è diritto d'impresa. Si rifà allo statuto dell'imprenditore generale. Disciplina antitrust viene capita alla luce delle informazioni ottenute dalla concorrenza sleale. Discipline si completano a vicenda, antitrust regolamenta le condotte che gli imprenditori concorrenti si trovano ad assumere nel mercato. Concorrenza sleale ci dice cosa imprenditori possono fare o meno nel libero gioco della concorrenza. Scopo finale della normativa è garantire libertà di azione e di movimento nel rispetto di un gioco di concorrenza che deve restare equilibrato e armonico. Qui si interromperà la prima parte del corso sul quale verrà fatta la prova intermedia scritta.

Disciplina dei segni distintivi e diritto brevettuale

Altri due istituti che compongono diritto industriale sono: Disciplina dei segni distintivi e diritto brevettuale. Disciplina dei segni distintivi fa riferimento a un istituto già visto a diritto commerciale. Studieremo ditta, insegna e marchio; i tre segni distintivi dell'azienda. Diritto brevettuale parla dei tipi di brevetti, dei casi in cui vengono in rilievo e come si disciplina la materia. Parte dei segni distintivi viene identificata come proprietà intellettuale. Si fa riferimento alle opere dell'ingegno che hanno regolamentazione nella disciplina dei segni distintivi e nella disciplina del diritto brevettuale. Quinta parte è quella che parla del diritto d'autore, che noi non faremo. Codice della proprietà intellettuale del 2005 è da scaricare.

Concorrenza sleale

Questa è la parte che per collocazione codicistica (sta in Codice Civile) ha più contatto con diritto privato comune. Diritto industriale nasce recentemente perché in primo diritto commerciale non esistevano questi istituti che riguardassero questi determinati settori che però sono fondamentali per il diritto d'impresa. Diritto industriale deve le sue origini al movimento culturale e giuridico sorto nel momento della rivoluzione industriale. Si avverte esigenza di avere una disciplina speciale rispetto a diritto privato e a diritto commerciale che tenesse conto delle nuove esigenze della produzione. Inizialmente diritto del lavoro era una parte del diritto industriale. Diritto della concorrenza nasce nello spirito della rivoluzione industriale, ma in Italia deve attendere il 1942, il Codice Civile. Prima normativa europea su questo tema è del 1889 ed è una convenzione nazionale vincolante vari paesi tra cui l'Italia.

Concorrenza sleale riguarda applicazione di regole di condotta nei rapporti commerciali economici tra imprenditori concorrenti. Si crea una linea tra condotte autorizzate e condotte illegittime, con scelta del legislatore italiano di tipizzare le condotte illegittime. Art. 2598 Codice Civile e seguenti individuano le condotte ritenute dall'ordinamento sleali. Scopo fondamentale è la realizzazione del profitto, per un imprenditore. Come si lega questa finalità sostanziale alla finalità formale del produrre e dello scambiare beni o servizi? Lo farà cercando di affermarsi sul mercato come miglior offerente di un dato prodotto o servizio sul mercato. Possibilità di guadagno dell'imprenditore si concreta grazie all'affermazione sul mercato. Affermarsi sul mercato implica necessariamente il relazionarsi con altri operatori del mercato che si dirigono verso lo stesso obbiettivo. Disciplina della concorrenza sleale nasce dal dover coordinare ed equilibrare questa serie di rapporti tra imprenditori. Senza questa disciplina si arriverebbe a una concorrenza selvaggia sul mercato con la conseguenza che le spese le farebbero i consumatori finali. Questa non è comunque una disciplina del consumatore, ma questo se ne avvantaggia e ne trae beneficio.

Applicazione della concorrenza sleale

A chi si applicano art. 2598 e seguenti Codice Civile? Agli imprenditori definiti dal Codice Civile all'art. 2082. A coloro che esercitano attività economica organizzata in modo professionale al fine della produzione e scambio di beni o servizi. È dato per scontato che tra questi soggetti imprenditori ai quali si applica la disciplina sulla concorrenza sleale, siano in concorrenza tra di loro. Sono in concorrenza quando:

  • Producono lo stesso bene o beni affini, prestano lo stesso servizio o servizi affini. Criterio merceologico.

Quando il prodotto è lo stesso non abbiamo problemi, ma quando i prodotti sono affini ci sono dei problemi. Es. Chi produce bevande gassate è in concorrenza con chi produce acqua minerale? Sicuramente chi produce bevande gassate sarà più in concorrenza con chi produce acqua minerale che con chi produce scarpe; più prodotti sono differenti e meno saremo in concorrenza tra imprenditori. Giurisprudenza ha cercato di risolvere questo problema affermando che dal punto di vista del criterio merceologico si deve ritenere che ci sia concorrenza ogni volta che imprenditori producano beni o servizi, anche potenzialmente, in grado di soddisfare bisogni primari dello stesso tipo. Scarpe e bibite in questo caso non rientreranno nello stesso genus; acqua minerale e bevande gassate rientreranno invece nello stesso genus e quindi questi imprenditori saranno concorrenti.

  • Altro tipo di criterio è quello territoriale. Questo criterio viene deciso a seconda delle dimensioni dell'attività d'impresa. Una impresa grande, di livello nazionale, avrà più concorrenza di una impresa circoscritta territorialmente e di più ridotte dimensioni.

Es. Se caseficio preso in considerazione è la Parmalat, ogni piccolo caseificio e piccola industria del settore andrà in concorrenza con l'impresa Parmalat. Su questo criterio territoriale non vale la potenzialità espansiva, in questo caso contano le dimensioni attuali dell'impresa e non quelle che potenzialmente potrebbe assumere. Dicendo che si deve essere imprenditori e si deve essere concorrenti, il Codice Civile esclude altri soggetti che potrebbero essere teoricamente in concorrenza tra di loro, ma non sono riconducibili alla nozione di imprenditore. In questo modo il libero professionista, il prestatore d'opera intellettuale, non è ricompreso in nozione di imprenditore, anche se di fatto oggi esistono grandi studi di liberi professionisti strutturati come delle vere e proprie imprese. Comunque molti dei codici deontologici professionali prevedono la disciplina di concorrenza sleale al loro interno e in questo modo si mitiga un po' questo aspetto di favore per queste figure professionali in senso di concorrenza sleale.

Normativa del 2005 che parla di pratiche scorrette ha tipizzato la categoria dei professionisti al fianco della categoria degli imprenditori e li subordina a questa disciplina; questo perché legislatore ha compreso la situazione di fatto.

Concorrenza sleale tra soggetti attivi e passivi

Concorrenza sleale tra i due soggetti:

  • Soggetto attivo
  • Soggetto passivo

È un'attività relazionale. Possibilità del guadagno è legata all'affermazione sul mercato. In questa gara sarà chiamato a giudicare il consumatore, imprenditore finalizza la sua attività a conquistare il consumatore. Strategie imprenditoriali, fin dove queste a questo scopo finalizzate siano legittime.

Rapporto concorrenzialità, due criteri fondamentali, merceologico e territoriale, minimo comun denominatore osservatorio del consumatore. Accaparramento clientela se sussiste. Chiarire alcuni altri profili, individuazione presupposti preliminari per trovare le fattispecie tipiche. Rapporto concorrenzialità viene analizzato tra due imprenditori. Limitare a chi esercita attività di impresa l'applicazione della disciplina, alcuni codici delle varie libere professioni fanno rientrare la disciplina nella loro regolamentazione, queste sono norme di auto disciplina.

Quando si parla di imprenditori da un punto di vista soggettivo, la dottrina e la giurisprudenza pur mantenendo i professionisti al di fuori hanno assunto un atteggiamento abbastanza rigido. Problema di individuare ipotesi di concorrenza sleale anche quando materialmente l'operazione è posta in essere da un soggetto che non è l'imprenditore ma è a lui riferibile. La giurisprudenza ha voluto trasmettere il messaggio che non dobbiamo applicare in maniera formale questo criterio. Applicare tutte quelle attività che sono dirette ad avvantaggiare un imprenditore.

Poter vagliare, esaminare secondo le norme sulla concorrenza sleale quelle operazioni proporzionali di marketing, legate all'imprenditore che collaborano con lui ma non sono imprenditori. Evitare l'impugnazione ogni qual volta l'operazione sia posta in essere dall'ufficio marketing, istitore al posto dell'imprenditore, dipendere che deve ideare la campagna pubblicitaria. Per evitare che l'operazione sia ideata e materializzata da un soggetto diverso dall'imprenditore ma alle dipendenze di questo, si dovesse ritenere non applicabile la concorrenza sleale. La giurisprudenza dice che l'operazione sia nell'interesse dell'imprenditore anche se non materialmente seguita dall'imprenditore. La disciplina dovrebbe trovare applicazione perché l'atto è compiuto nell'interesse dell'imprenditore più perché il compimento materiale. Si dovrà dimostrare che l'operazione è nell'interesse dell'imprenditore. Se l'imprenditore è una società tutto quello che gli amministratori fanno lo fanno nell'interesse della società, qualsiasi operazione gestoria deve essere rivolta a soddisfare l'interesse sociale.

Ogni qual volta disegnino una strategia lo devono fare a vantaggio della società. Presunzione a favore del concorrente che dovesse aver subito l'atto di concorrenza sleale, soggetto passivo che subisce la concorrenza sleale. Stessa impresa individuale quando a compiere l'atto sia un rappresentante istituzionale dell'imprenditore, istitore, procuratore e commesso. Esistono anche ausiliari esterni, agenti di commercio. Quando non esiste un rapporto di rappresentanza bisogna provare che l'operazione è andata a vantaggio dell'imprenditore. Potrebbe essere anche un terzo che fuoriesce dall'organigramma. Dimostrare che ad avvantaggiarsi è stato l'imprenditore. Potrà essere imputato di concorrenza sleale. L'imprenditore risponderà anche per fatto del terzo. Rappresentanza diritto societario o diritto dell'impresa. Quando l'attore è un terzo la giurisprudenza imputa il fatto del terzo grazie ai principi di diritto privato comune.

Quale principio? Fattispecie che riguarda la responsabilità di un soggetto per fatto di un terzo. Art 2049 la responsabilità del committente, dipendente e collaboratore sottoposto a un'attività di direzione. Si può dimostrare che se il terzo ha agito nell'interesse dell'imprenditore, lo ha fatto perché l'imprenditore gli ha dato la direttiva. Non coinvolge solo l'imprenditore ma coinvolge anche il terzo. Sugli illeciti concorrenziali, proprio perché c'è una deriva della prassi di concorrenza selvaggia, anche il terzo viene coinvolto per responsabilità solidale; qui c'è una deroga, se il terzo è stato il braccio l'imprenditore ne sarà responsabile perché è colui che ha impartito la direttiva. Il terzo sarà responsabile per concorso.

Apertura anche a soggetti che non sono imprenditori. Anche la pubblica amministrazione può essere subordinata alla disciplina della concorrenza sleale perché è considerata imprenditore. La nozione di impresa ha risvolti di natura pubblicistica, in alcuni casi svolge attività d'impresa. Esempio enti pubblici economici sono qualificati come imprenditori. Non sono sottoposti solo alla disciplina speciale delle attività pubbliche. È possibile che anche un ente pubblico economico possa essere coinvolto. Anche nei suoi risvolti pubblicistici. Anche la pubblica amministrazione può subire o attuare la concorrenza sleale. Entrare nel merito delle fattispecie di concorrenza sleale. Presupposto oggettivo che integra la relazione tra soggetto attivo e passivo. Cercare di capire quali sono le fattispecie. Il legislatore ha deciso di individuare la tecnica delle fattispecie illecite. L'importante è non fare ciò che è vietato. Riconoscimento implicito di illiceità.

Illecito concorrenziale

Illecito concorrenziale è tipizzato dall'art 2598 ed è la norma dedicata alla tipizzazione dell'illecito concorrenziale. La concorrenza sleale nelle sue fattispecie tipiche o atipiche è considerato una species dell'illecito extra contrattuale. Per le sue stesse origini la condotta di concorrenza sleale è idonea a integrare una fattispecie di responsabilità extra contrattuale e quindi è un fatto illecito. Se non ci fosse stata la concorrenza sleale sarebbero essere potute sanzionate tramite l'art 2043. Il meccanismo invece è più complesso. Illecito è si una species ma con delle differenze che lo rendono più facilmente individuabile e condannabile.

L'art 2598 individua tre fattispecie tipiche nominate nei primi due numeri: I primi due numeri individuano tre fattispecie tipiche nominate. Il numero 3 individua una fattispecie residuale innominata perché generale. Da un criterio di identificazione di condotta sleale generico. Nei primi 2 numeri elenca fattispecie specifiche. È la stessa tecnica del piccolo imprenditore art 2083. Esercita attività d'impresa con lavoro proprio e propri familiari. Fattispecie tipiche: art 2598 atto di concorrenza sleale, una condotta sleale chi adotta e attua atti confusori con i nomi semi distintivi e l'attività del concorrente. La confusorietà è la prima condotta sleale che il legislatore annovera. Il secondo numero altre due fattispecie commette concorrenza sleale anche chi attua operazioni di denigrazione dell'attività del concorrente. Numero due contempla anche gli atti di appropriazione di pregi altrui. Atti di vanteria. Sono le tre condotte tipiche nominate dal nostro ordinamento. Ulteriore numero che indica la regola il criterio residuale generale. Chiunque condotte operazioni contrarie ai principi della correttezza professionale e idonei a danneggiare l'altrui azienda.

Due elementi spiccano: la contrarietà e l'idoneità a danneggiare l'altrui azienda. In che rapporto stanno le figure tipiche con la figura atipica? Criterio generale indica la ratio dell'operazione di concorrenza sleale. Saranno sleale se scorrette o potenzialmente dannose. Nel 2083 si ragiona così. La giurisprudenza ha un atteggiamento diverso principi per cui le fattispecie tipiche sono certamente sleali. Il legislatore è come se questa valutazione l'avesse fatta lui a monte. Non importa valutare caso per caso che lo sia davvero. Nel momento in cui si supera questo esame non importa valutarne la scorrettezza e la dannosa. È già il legislatore ad averle tipizzate. Non siano di per se fattispecie esemplificative. Sicuramente queste sussistono. Fattispecie tipiche. La regola generale serve non tanto per sottoporre le prime indicate nel numero 1 e 2 nella valutazione. Ma la fattispecie di chiusura serve per ampliare il catalogo delle fattispecie legali parlando di confusorietà appropriazione. Ricondurre anche condotte atipiche perché diverse ma in grado di integrare i medesimi requisiti. Serve per evitare di considerare un catalogo chiuso quello delle operazione di concorrenza sleale. Lo sviluppo delle tecniche che non poteva essere previsto quando è stata coniata la norma. Tipizzazione di condotte diverse e variegate. La norma finale serve per poter ricomprendere anche le fattispecie scorrette ma diverse da quelle catalogate come quelle sicuramente sleali fatte dal legislatore. Capire cosa vuol dire contrarietà e potenzialità dannosa.

Analisi della potenzialità dannosa e scorrettezza professionale vengono date per scontate nelle fattispecie tipiche. Capire perché alcune fattispecie atipiche tipizzate dalla prassi devono essere ricondotte nel numero tre. Essenza della slealtà nella concorrenza. Principio della contrarietà e correttezza professionale è il requisito più complicato in assoluto. Termini come correttezza lealtà e buona fede, complica moltissimo la vita. Nasce all'interprete il compito di riempire di significato queste formule. Per interpretare un principio così vago come la correttezza ci dobbiamo riferire a cosa? La correttezza va applicata al caso concreto. La buona fede è più un principio astratto. Non sapere dell'elemento pregiudizievole. Pensare che tutto stia andando come la fattispecie astratta richiede che vada. Criterio di condotta che catapulta l'interprete nel caso concreto. Impone di guardare più cosa ha effettivamente fatto il contraente al momento dell'esecuzione del contratto. Non tanto a realtà che si è rappresentata al momento. Questo ci suggerisce il diritto privato. La correttezza impone di valutare esattamente il comportamento ottenuto per soddisfare l'interesse della controparte. Correttezza professionale si deve ispirare il buon imprenditore concorrente.

Anteprima
Vedrai una selezione di 30 pagine su 142
Diritto industriale completo Pag. 1 Diritto industriale completo Pag. 2
Anteprima di 30 pagg. su 142.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto industriale completo Pag. 6
Anteprima di 30 pagg. su 142.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto industriale completo Pag. 11
Anteprima di 30 pagg. su 142.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto industriale completo Pag. 16
Anteprima di 30 pagg. su 142.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto industriale completo Pag. 21
Anteprima di 30 pagg. su 142.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto industriale completo Pag. 26
Anteprima di 30 pagg. su 142.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto industriale completo Pag. 31
Anteprima di 30 pagg. su 142.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto industriale completo Pag. 36
Anteprima di 30 pagg. su 142.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto industriale completo Pag. 41
Anteprima di 30 pagg. su 142.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto industriale completo Pag. 46
Anteprima di 30 pagg. su 142.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto industriale completo Pag. 51
Anteprima di 30 pagg. su 142.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto industriale completo Pag. 56
Anteprima di 30 pagg. su 142.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto industriale completo Pag. 61
Anteprima di 30 pagg. su 142.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto industriale completo Pag. 66
Anteprima di 30 pagg. su 142.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto industriale completo Pag. 71
Anteprima di 30 pagg. su 142.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto industriale completo Pag. 76
Anteprima di 30 pagg. su 142.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto industriale completo Pag. 81
Anteprima di 30 pagg. su 142.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto industriale completo Pag. 86
Anteprima di 30 pagg. su 142.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto industriale completo Pag. 91
Anteprima di 30 pagg. su 142.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto industriale completo Pag. 96
Anteprima di 30 pagg. su 142.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto industriale completo Pag. 101
Anteprima di 30 pagg. su 142.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto industriale completo Pag. 106
Anteprima di 30 pagg. su 142.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto industriale completo Pag. 111
Anteprima di 30 pagg. su 142.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto industriale completo Pag. 116
Anteprima di 30 pagg. su 142.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto industriale completo Pag. 121
Anteprima di 30 pagg. su 142.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto industriale completo Pag. 126
Anteprima di 30 pagg. su 142.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto industriale completo Pag. 131
Anteprima di 30 pagg. su 142.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto industriale completo Pag. 136
Anteprima di 30 pagg. su 142.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto industriale completo Pag. 141
1 su 142
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher paoloberardi91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto industriale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Kutufà Ilaria.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community