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ANTITRUST
Questa disciplina si preoccupa di regolare le condotte degli imprenditori, di
coloro che operano sul mercato, e questo aspetto e’ identico alla concorrenza
sleale, ma il fine specifico in questo caso e’ il garantire che il gioco della
concorrenza non sia soltanto leale e corretto, ma che sia libero.
A differenza della concorrenza sleale, nel diritto antitrust, non discipliniamo le
condotte per configurarle come leali e corrette, ma si vuole invece evitare che
queste condotte devino rispetto a quella considerata una economia di mercato,
rendendo il gioco della concorrenza non libero, rendendo inaccessibile il
mercato a determinati operatori.
Diritto antitrust nasce da esigenza di garantire una economia di mercato, quella
che si crede sia la migliore per esaudire una serie eterogenea di interessi.
Economia di mercato e’ inteso come un mercato al quale si puo’ accedere
liberamente e una volta al suo interno si ha possibilita’ di concorrere
liberamente. In nostro ordinamento questi principi sono costituzionalmente
tutelati.
Art. 41 Costituzione e’ norma che sancisce liberta’ di iniziativa economica;
liberta’ di mercato e l’accesso a questo questo sono corollari.
Di contro economia pianificata e’ il metodo di funzionamento del mercato in
base al quale tutte le scelte, relative a produzione, distribuzione, strategie di
impresa, sono assunte in modo accentrato dallo Stato.
In economia di mercato tutte le scelte sono invece determinate dai singoli
operatori e verranno decise in base all’andamento di mercato in generale e della
propria impresa nello specifico.
Diritto antitrust parte dal presupposto che questa modalita’ sia la migliore.
Economia di mercato soddisfa interessi degli imprenditori, operatori attivi del
mercato, perche’ rimettendo a loro libera scelta tutte le decisioni, come la
strategia di impresa, la formula produttiva e distributiva, la fissazione dei prezzi,
si ritiene esigenze degli imprenditori siano soddisfatte.
Economia di mercato soddisfa interessi dei consumatori perche’ lasciando
liberta’ agli imprenditori, si ritiene che si faccia una gara al miglioramento, che
avvantaggia in ultima istanza i consumatori.
Gli imprenditori gareggiano tra loro per accaparrarsi piu’ clienti possibile e in
questa gara cercano di migliorarsi e superarsi tra loro.
Consumatore e’ arbitro della gara tra consumatori e beneficiario del progresso
che questa gara stimola.
Economia di mercato soddisfa gli interessi nazionali, collettivo, allo sviluppo del
progresso tecnico. Si ritiene che questa corsa al miglioramento comporti uno
stimolo costante a migliorare il proprio prodotto o servizio offerto anche da un
punto di vista tecnico.
Prima disciplina antitrust e’ quella statunitense del 1890, Sherman Act, che per
la prima volta ha introdotto disciplina antitrust.
Trust era considerato dagli americani quel qualcosa che poteva distorcere
l’equilibrio dei principi del libero mercato; trust era considerato come una
concordazione che portava ad una pianificazione che l’economia di mercato
rifiuta.
Nostra normativa antitrust e’ del 1990, nostra legge antitrust e’ 287\1990.
E’ una normativa che ricalca la normativa comunitaria.
Ci si basa sulla concorrenza perfetta; questa e’ quella in cui nessuna scelta
degli imprenditori possano incidere sul prezzo della stessa, questo perche’ c’e’
un numero talmente alto, tendente all’infinito, di produttori di quel prodotto che
nessuna scelta imprenditoriale singola potra’ incidere sul prezzo del prodotto.
Piu’ un singolo imprenditore e’ in grado di alterare incidenza di un prodotto sul
mercato e piu’ ci si allontana dalla concorrenza perfetta e ci si avvicina invece a
quella imperfetta, si parla di distorsioni alla concorrenza.
Il diritto antitrust si occupa solamente delle distorsioni ritenute piu’ gravi, poiche’
quelle piu’ piccole e meno rilevanti sono ritenute fisiologiche e tollerabili.
Gli americani, che per primi si sono dotati di una disciplina antitrust, parlano di
concorrenza sostenibilie.
Afferma che si, il mercato e’ imperfetto, che ci sono piccole imperfezioni, ma che
questo non devono minacciare l’economia di mercato nel suo complesso e e la
libera concorrenza.
Anzi si ritiene che la concorrenza e la gara tra imprenditori favorisca l’emersione
di quelli tra loro piu’ preparati e ‘bravi’ e quindi favorisca tutto il mercato e anche
i consumatori.
Distorsione piu’ grave in assoluto e’ il monopolio.
Questa e’ la supremazia assoluta di un soggetto nel mercato che e’ anche unico
soggetto in grado di dettare le linee sul quantitativo da produrre di un dato
prodotto, prezzi, modi di distribuzione ed altro.
Tre fattispecie sono intese, abuso di posizione dominante e concentrazione.
Intese sono una fattispecie composita, si configura una intesa in presenza di tra
ipotesi differenti di concertazione.
Nel nostro ordinamento si distingue tra accordi tra imprese, decisioni di
associazioni di imprese e pratiche concordate.
Queste condotte hanno rilievo quando hanno per oggetto o per effetto la
restrinzione della concorrenza.
Accordi sono possibili tra le imprese ed aziende, non sono permesse quelle che
eliminano autonomie decisionali e rompe le dinamiche concorrenziali del libero
mercato.
Quando si parla di accordi delle tre diverse fattispecie di intesa, in ogni caso si
parla della concertazione e di condivisione di determinate scelte che fanno le
imprese tra loro.
Accordo tra imprese e’ incontro di almeno due volonta’.
C’e’ intesa quando questa concertazione avviene attraverso l’intesa di almeno
due volonta’ di due imprese diverse e stabiliscono comportamenti comuni
condivisi.
Non a caso si e’ scelto termine ‘accordo’; contratto si basa su accordo, ma
l’accordo non necessariamente portera’ sempre ad un contratto.
Intanto e’ fatto perche’ accordo ricomprende una categoria piu’ vasta
Contratto e’ la stipula definitiva di accordo basato su consenso; accordo invece
si adegua anche ad una fase preliminare di manifestazione del consenso.
Termine accordo ci consente di considerare intesa gia’ l’incontro preliminare di
consenso tra i due soggetti che poi portera’ eventualmente alla stipula di un
contratto, o comunque di una formalizzazione superiore.
Decisioni di associazioni di imprese.
Si evoca idea che in questo caso concertazione non riguardi singoli imprenditori,
ma riguardino delle categorie dei settori di impresa.
Ogni forma associativa di impresa rientra in questa nozione; associazioni tipiche
presenti sul territorio (Confindustria) e associazioni atipiche, non formalizzate
(imprenditori agricoli, imprenditori edili, ecc).
Tutte le decisioni che dovessero essere assunte da associazioni di categoria
che alterino il libero gioco della concorrenza potrebbero assumere connotati di
una condotta anticoncorrenziale.
Pratiche concordate.
Questa e’ una sorta di regola residuale generale, come abbiamo visto in
struttura di art. 2598 Codice Civile.
Questa consente di inserire in nozione anticoncorrenziale tutte quelle nozioni
che in concreto portino all’alterazione del libero gioco della concorrenza, anche
quando non si possa risalire ad un accordo vero e proprio tra le imprese.
Pratiche concordate rappresentano una fattispecie di fatto, non una fattispecie
di diritto.
Queste pratiche concordate richiamano la dimostrazione di un accordo tramite
comportamento concludente, istituto di diritto privato.
Questo serve a dimostrare che non e’ casuale il comportamento di fatto degli
imprenditori e che invece questi si sono accordati, pur non essendoci un
accordo formale tra gli stessi.
Si parla in tutti i tre casi di intese tra imprese (non tra imprenditori).
Requisiti per poter definire attivita’, un’attivita’ d’impresa sono detto all’art. 2082
Codice Civile, imprenditore commerciale.
Questi requisiti sono organizzazione, professionalita’, economicita’ e finalita’
produttiva.
Societa’ formata da professionisti non e’ considerata impresa, e’ una societa’
senza impresa.
Se manca finalita’ produttiva abbiamo le societa’ di mero godimento, a fini
discali.
Se manca requisito della professionalita’ abbiamo le societa’ occasionali.
Termine impresa puo’ essere integrato solo con tutti e quattro i requisiti detti
prima.
Normativa comunitaria interviene per ampliare in questo ambito il concetto di
impresa.
Quando parliamo di intese tra imprese non dobbiamo riferirci all’impresa
qualificata ex art. 2082, ma dobbiamo riferirci sostanzialmente ad ogni tipo di
attivita’ economica.
Normativa comunitaria, parlando di antitrust, ritiene necessario solo il requisito
dell’economicita’.
Economicita’ e’ indoneita’ ex ante dell’impresa a sopportare i costi con i ricavi.
Concertazione deve riguardare attivita’ economiche per diritto comunitario.
Questo ha consentito di poter valutare condotte lesive della concorrenza, anche
le intese di soggetti che svolgono attivita’ professionale, nel senso di
prestazione di opera intellettuale, liberi professionisti.
Anche accordi che dovessero essere manifestati da ordini professionali di
categoria, possono essere considerate intese e per questo sanzionate dalle
autorita’ di antitrust.
Es. Avvocati, liberi professionisti, hanno degli ordini che li rappresentano e che
hanno funzione anche in fatto di regolamentazione delle tariffe che prevedevano
nel tariffario un minimo ed un massimo all’interno dei quali il professionista
poteva scegliere il corrispettivo della sua prestazione intellettuale.
Vedremo come le intese che hanno ad oggetto la preliminare fissazione dei
prezzi sono illegittime, ma la fissazione preventiva del tariffario da parte degli
ordini dei liberi professionisti era accettata, perche’ considerata differente,
anche solo per il fatto che questa forbice era molto ampia e quindi non c’era di
fatto una predeterminazione di un prezzo specifico.
Tariffe professionali sono state abolite con Decreto Bersani; e’ impedito agli
ordini professionali di stabilire un minimo ed un massimo per la prestazione ed
era vietato all’ordine di sanzionare il soggetto che fosse sceso sotto al minimo o
fosse andato sopra il massimo.
Questo decreto liberalizza la disciplina nel senso che non c’e’ nemmeno la
forbice, seppur ampia, a determinare un range di prezzi.
Ci fu poi reintroduzione della forbice di possibile stabilimento da parte degli
ordini, ma con una flessibilita’ maggiore.
Oggi esistono dei parametri di riferimento, non c’e’ indicazione di un minimo o di
un massimo, c’e&rsqu