I diritti di proprietà industriale
Il Codice della proprietà industriale è il d.lgs 10 febbraio 2005 n. 30, più volte modificato da ultimo nel 2019 con la legge numero 58. Il codice della proprietà industriale è formato da una parte generale e da tante parti speciali quante sono le branche della materia, tranne per il diritto d’autore che si trova in una legge separata.
Parti di interesse nel codice
A noi di questo codice interesseranno:
- Il capo I;
- Il capo II che ha varie sezioni ciascuna dedicata ad un diverso diritto della proprietà industriale: a noi interesserà la sezione I che riguarda i marchi, sezione IV che è dedicata ai brevetti per le invenzioni, sezione VII sui segreti commerciali;
- Capo III che è dedicato alla tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale: disposizioni processuali sezione I, misure contro la pirateria.
Faremo riferimento anche alle norme civili sulla concorrenza sleale che sono art. 2598 e ss.
Capo I: disposizioni generali e principi fondamentali
Se consideriamo gli art. 1 e 2 del codice ci danno la copertura del diritti di proprietà industriale del codice.
Art. 1: marchi altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e nuove varietà vegetali (piante che risultano da incroci e da altre tecnologie che creano nuovi tipi di vegetali. Questi non sono protetti con il sistema dei brevetti per invenzioni, ma sono protetti da un sistema di protezione particolare che si chiama brevetto per nuova varietà vegetale).
Art. 2: come si costituisce il diritto di proprietà industriale. Nella proprietà industriale esistono due grandi modalità alternative di formazione della proprietà industriale: brevettazione e registrazione.
- Procedimento amministrativo che può prendere le forme della brevettazione o della registrazione. Procedimento che va attivato davanti alla PA per acquisire il diritto —> questi diritti di proprietà industriale sono chiamati anche diritti titolati, nel senso che si basano su un titolo che è l’atto costitutivo da parte della PA di quel determinato diritto;
- Diritti di proprietà industriale che non richiedono un procedimento davanti alla PA, ma si formano in via di fatto quando si verifica la situazione di fatto prevista dalla norma per la costituzione di quel diritto. Questi diritti, che non hanno alla base un atto della PA, vengono detti diritti non titolati.
Avremo quindi una proprietà industriale titolata e non titolata. I diritti titolati sono:
- Brevetti per invenzione
- Modelli di utilità
- Nuove varietà vegetali.
- Sono titolati anche, per effetto non di brevettazione, ma di registrazione i marchi, disegni, modelli e topografie dei prodotti a semiconduttori.
Le proprietà industriali non titolati invece sono:
- I diritti sui segni distintivi diversi dai marchi, compresi i marchi non registrati;
- Ditta;
- Insegna;
- Segreti industriali (fa parte della hard IP);
- Indicazioni geografiche e denominazioni di origine.
Perché la proprietà industriale è prevalentemente prevista in forma di diritto che si acquisisce con un procedimento ed un atto amministrativo? Per garanzie di certezza, è molto importante la trasparenza che significa conoscenza dell’esistenza di un diritto, a chi appartiene il diritto, di quali confini ha quel diritto. Le forme di brevettazione e registrazione quindi sono molto importanti e lo stesso ordinamento ha una preferenza per la proprietà industriale titolata piuttosto di quella di fatto.
I diritti di proprietà industriale sono diritti reali, assoluti. I diritti di proprietà industriale sono diritti che si esercitano erga omnes. Fa parte dei diritti tipizzati dalla legge, non si possono stabilire o costituire per contratto oppure unilateralmente con un atto di autonomia privata.
Tuttavia ogni tanto nasce l’esigenza di crearne dei nuovi: come per esempio la trasmissione delle partite di calcio oppure organizzazione di eventi sportivi, non sono oggetto di un diritto di proprietà industriale. La giurisprudenza è passata attraverso diverse modalità di controllo delle trasmissioni sportive, che inizialmente non era il meccanismo della proprietà industriale.
Inizialmente, per cercare di dare protezione in assenza di un diritto dato dalla legge, si ricorreva per via traverse alla protezione in via indiretta: si diceva che l’organizzazione della partita di calcio ha il controllo fisico dell’impianto dove si svolgono le manifestazione e avendo il controllo fisico può dettare le regole per l’accesso all’impianto, oppure il divieto di portare telecamere all’interno. Questo soggetto poi autorizzerà solo alcuni tecnici per installare telecamere e lo farà assicurandosi un controllo sulle riprese. Quindi attraverso queste forme di controllo si aveva una sorta di protezione in via indiretta sulle riprese.
Essendo un diritto assoluto è un diritto tipico sicché solo quelli previsti dalla legge sono diritti di proprietà intellettuale riconosciuti. Essendo diritti assoluti e non avendo ad oggetto beni fisici, hanno bisogno di una attività che ne attestino l’esistenza, entità e confini e da qui i procedimenti di brevettazione e registrazione. L’attività amministrativa è attività che tradizionalmente comporta esercizio di poteri discrezionali nell’ambito dei quali pondera i diversi interessi generali e in maniera discrezionale decide in base agli interessi coinvolti. Potere di tipo valutativo.
Questa attività discrezionale è coinvolta nella costituzione di un diritto di proprietà industriale? L’attività amministrativa in questo settore non è discrezionale, perché i diritti di proprietà industriale sono diritti privati. Nonostante l’amministrazione sia coinvolta in questo processo di costituzione di diritti di proprietà industriale, non esercita il tipico potere discrezionale, si limita ad accertare l’esistenza dei presupposti di legge ed a certificare che i presupposti sussistano. La legge fissa in maniera rigorosa questi presupposti.
Delle controversie su diritti di proprietà industriale decide il giudice ordinario, non la giustizia amministrativa perché non si dà luogo a poteri discrezionali e quindi ad interessi legittimi, ma si dà luogo ad un accertamento costitutivo cioè una mera verificazione e quindi a diritti soggettivi.
Circolazione e tutela internazionale
I diritti di proprietà industriale circolano molto rapidamente e quindi è utile proteggersi in molti mercati e si è posta quindi da subito l’esigenza dei vari stati di dare una disciplina uniforme a questi diritti in modo tale che la tutela ottenibile in ogni stato sia la più simile possibile.
Uno dei principi fondamentali è quello recepito dall’art. 3 del codice della proprietà industriale di trattare gli stranieri che chiedono una protezione in maniera paritetica ai cittadini italiani e questo avviene anche all’estero nei confronti degli italiani, è una sorta di scambio. Ogni cittadino di un paese che aderisce alle convenzioni internazionali può godere in tutti i paesi che aderiscono, della stessa protezione come se fosse un cittadino di ogni paese.
A volte può succedere che le convenzioni internazionali vadano addirittura al di là, per quanto riguarda la tutela e la protezione, di ciò che stabiliscono le discipline nazionali. Se uno straniero fa parte di uno stato che non aderisce alla convenzione che riconosce la parità di trattamento —> II comma art. 3 ci dice che il trattamento è accordato sempre uguale a quello dei cittadini, ma con la differenza che questo beneficio è dovuto al fatto che lo stato a cui appartiene il soggetto straniero accordi ai cittadini italiani lo stesso trattamento. Abbiamo quindi l’inserimento di una condizione di reciprocità.
Le convenzioni citate in questo articolo sono la convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 1967 che riconosce anche il meccanismo fondamentale del diritto di priorità, che consente ai singoli soggetti di avere una protezione immediata in tutti i paesi. L’altra convenzione multilaterale è la convenzione degli accordi TRIPS legati al commercio che sono stati adottati nell’ambito della organizzazione mondiale del commercio (WTO) che prevedono anche ulteriori presidi in termini di trattamenti minimi di protezione che ciascun paese deve adottare nella propria legislazione.
Ci sono poi convenzioni più settoriali che si occupano di singole materie del diritto industriale, ma anche territorialmente meno estese. In materia per esempio di marchi e brevetti. Le convenzioni internazionali quindi sono molto importanti per questa materia.
Art. 6: "comunione dei diritti" tema complesso perché può accadere che un diritto di proprietà industriale appartenga congiuntamente a più soggetti e si costituisca quindi una comunione di diritti. Come queste comunione sia disciplina, in termini di chi può fare cosa, è oggetto di controversie perché non esiste una disciplina ad hoc. Il codice si limita a dire che in caso di comunione si applicano le disposizioni del cc relative alla comunione dei diritti in quanto compatibili.
Per esempio per la domanda di brevettazione il codice afferma che gli atti che servono per acquisire il diritto possono essere fatti da ciascun soggetto nell’interesse degli altri soggetti.
I marchi
La materia dei marchi è stata modificata di recente con il d.lgs del 2019. I marchi sono segni distintivi. Segno è qualunque elemento idoneo ad essere percepito dai sensi e che per colui che lo percepisce possa convogliare un qualche significato.
I segni distintivi sono segni che portano come significato una certa origine imprenditoriale costante dei prodotti o dei servizi che sono contraddistinti da quel segno.
I marchi sono segni che convogliano un segno distintivo, intendendo con “distintivo” il fatto di distinguere i prodotti o servizi in base all’origine imprenditoriale, cioè in base al soggetto che ha prodotto o commercializzato un prodotto o servizio che sono contraddistinti dai segni stessi. Si dice anche che il marchio è il segno distintivo dei prodotti o dei servizi dell’impresa. Questo per distinguerlo da altri segni distintivi che non sono segni distintivi dei prodotti, ma di altri aspetti dell’impresa. Per esempio la ragione sociale e la ditta, sono segni distintivi che distinguono il soggetto imprenditore rispetto agli altri imprenditori, distinguono l’impresa dalle altre imprese.
Parliamo di ragione sociale quando l’impresa è in forma collettiva per società di capitali (spa, srl, sapa). Parliamo di ragione sociale quando l’impresa è anche una società di persone. Parliamo di ditta quando l’attività di impresa è svolta in forma individuale.
Esistono anche segni distintivi dei locali in cui viene svolta l’attività di impresa: insegna. Un nuovo tipo di segno distintivo riguarda l’attività su internet: il nome di dominio. Il nome di dominio quando è riferito ad un sito di una impresa allora diventa segno distintivo. Il dominio, prima di essere disciplinato autonomamente, era disciplinato secondo le norme relative all’insegna. Gli account sui social network non sono nomi di dominio, e non sono disciplinati ma possiamo fare un’altra analogia: indicano il luogo del social network in cui trovo l’azienda e quindi molto simile ad una insegna virtuale.
Il codice industriale si occupa prevalentemente dei marchi, mentre tutti gli altri segni distintivi vengono regolati quando si ha la necessità di rapportarli ai marchi. Il marchio è l’unico dei segni distintivi che si acquista anche attraverso la registrazione (oltre che di fatto), mentre tutti gli altri segni distintivi sono segni che si acquistano di fatto. La disciplina dei marchi è prevalentemente quella dei marchi registrati.
Dove troviamo invece la disciplina dei marchi non registrati? La troviamo nella disciplina della concorrenza sleale che vieta le condotte confusorie: Art. 2598 cc —> questa norma è la norma generale di tutela dei segni distintivi, mentre per i marchi registrati se ne occupa il codice industriale.
Il marchio ha sul mercato una funzione distintiva e con ciò si allude al fatto che il motivo per cui viene utilizzato il marchio è proprio quello di riuscire sul mercato a poter, nei confronti dei consumatori, distinguere i propri prodotti da quelli delle altre imprese. Consentono all’impresa di costruire l’avviamento, che è la capacità dell’impresa di far conto su una certa massa di clientela e quindi su una certa domanda per i propri prodotti e servizi. Ma come si fa ad avere una clientela se i consumatori non ti riconoscono sul mercato?
I marchi possono avere anche funzioni ulteriori, che sono funzioni eventuali, che possono essere: funzione di attrarre la clientela verso l’acquisto del prodotto. Attrarla nel senso di attribuire a quel prodotto un valore particolare proprio perché riconducibile a quel marchio.
Funzione pubblicitaria, promozionale. Chiaramente un marchio appena lanciato sul mercato difficilmente potrà avere questa seconda funzione di promozione. Col tempo potrà acquisire questa ulteriore funzione.
Abbiamo poi una funzione di garanzia qualitativa per il pubblico sulle caratteristiche del prodotto o del servizio: il pubblico può confidare che tutti i prodotti che abbiano un determinato marchio abbiamo delle caratteristiche costanti di standard.
Quindi quando un imprenditore realizza più prodotti diversi, egli può usare su ciascuna linea di prodotti un marchio differente per indicare che tutte le linee hanno caratteristiche costanti —> marchi speciali che l’imprenditore utilizza solo per determinati prodotti e non per altri. Per esempio Barilla —> Mulino Bianco usato per determinati prodotti ma è comunque un marchio Barilla.
Questa funzione si applica anche nel tempo? Il pubblico è garantito che un determinato marchio non muti le caratteristiche del prodotto? Non esiste questo obbligo, l’imprenditore può mutare le caratteristiche del prodotto e continuare ad usare quel marchio, però è certo che siccome il pubblico giudicherà poi i prodotti sarà un interesse di fatto dell’imprenditore, per non perdere avviamento, clientela, di usare i marchi in maniera coerente e di mantenere le caratteristiche qualitative nel tempo. Questa funzione quindi è di interesse dell’imprenditore di far assolvere alla clientela questa funzione.
Il marchio ha poi una funzione di investimento ossia un elemento che incentiva l’imprenditore ad effettuare investimenti sui propri prodotti legati per esempio alla innovazione e che vanno a beneficio di un’offerta migliore ed acquisire un vantaggio competitivo.
L’unico modo che l’imprenditore ha di ottenere un ritorno degli investimenti che effettua è quello di rendere possibile per il pubblico capire su quale prodotto sono stati effettuati gli investimenti —> marchio.
Per poter essere registrato il marchio deve svolgere la funzione distintiva, cioè distinguere i propri prodotti da quelli degli altri imprenditori. Come si svolge la funzione distintiva del marchio? Il marchio non è necessario che sia il nome dell’impresa.
Art. 7 del codice —> oggetto della registrazione, il legislatore ci dice quali sono più frequentemente i tipi di segni che vengono registrati come marchi.
Un marchio può essere anche un nome di persona, come per esempio Giorgio Armani, Valentino, Ferrari. I nomi di persona molto frequenti come marchi. Questo poi pone il problema che è stato risolto dall’art. 8 su come regolare il rapporto tra titolari del nome della persona e titolari del marchio che corrisponde ad un nome di persona.
Possono costituire marchi anche le parole e i disegni: come per esempio il simbolo della Nike (swash?), le strisce della Adidas, cavallino rampante della Ferrari. I disegni hanno anche una particolare preferenza ad essere marchi soprattutto per le società multinazionali perché è più facile avere un marchio uguale in tutti i paesi se questo costituisce un qualcosa che non cambia nome in diversi paesi. Oppure anche il marchio Barilla ha un suo disegno che dovrebbe rappresentare un uovo stilizzato, è un marchio quindi costituito da nome ma anche da un disegno.
È un marchio costituito dal nome, ma anche da un disegno, si parla in questo caso di certa grafica. Si parla di marchi denominativi per riferirsi ai marchi costituiti da nomi e si parla di marchi figurativi per marchi che hanno anche degli aspetti grafici o cromatici necessari.
Abbiamo poi i marchi costituiti da lettere quando queste non compongono nomi o parole, sono quindi lettere combinate in maniera arbitraria senza costituire parole: come per esempio GG di Gucci —> è un marchio costituito da lettere oppure è un disegno? In qualche modo è un disegno, monogramma costituito da due lettere. Oppure la F di Facebook.
Ci possono essere poi marchi costituiti da cifre, un numero che diventa marchio: la 3 l’azienda telefonica, il profumo n 5 di Chanel. Possono avere un’elaborazione grafica e quindi essere allo stesso tempo anche disegni oppure no. Altri marchi che possiamo avere sono suoni, forme dei prodotti, colorazione e tonalità cromatiche applicate direttamente ai prodotti e alle loro confezioni.
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