Manuale breve di diritto industriale
Introduzione – Il diritto industriale: una coperta troppo corta?
Gli istituti del diritto industriale di cui tratteremo traggono origine dagli eventi economici ed istituzionali che si verificarono nel 1700 e nel 1800, in quanto i principi del liberalismo e della Rivoluzione industriale, da cui scaturirono la produzione e la distribuzione di massa, sono strettamente collegati agli istituti in questione.
Il diritto industriale, però, differentemente dal diritto commerciale, non trova un collegamento diretto con gli istituti dell’età corporativa medievale e nasce, come abbiamo già detto, a cavallo tra il XVIII ed il XIX secolo, grazie ad una legge francese del 7 gennaio 1791 inerente i “brevetti per invenzione”, cui fecero da eco leggi sul diritto d’autore e sui marchi d’impresa. Tale legge ebbe anche il merito di sancire il libero esercizio delle attività economiche, abolendo ogni privilegio monopolistico, oltre, come abbiamo detto, a sancire il primo intervento in materia di proprietà industriale.
In realtà già nel 1623, in Inghilterra, lo Statute of Monopolies, emanato dal Parlamento, aveva abolito i privilegi monopolistici commerciali preesistenti, riconoscendo come unico sfruttamento esclusivo quello del primo e vero inventore di nuovi procedimenti industriali: in tal caso, però, tale riconoscimento non si configurava come un diritto soggettivo assoluto, ma come una concessione del sovrano.
Da quel provvedimento del 1791 sino ad oggi molti passi in avanti sono stati fatti: è nata la disciplina antimonopolistica (antitrust), il concetto di concorrenza sleale ed è stata ampliata la protezione inerente le imprese e gli autori delle invenzioni, facendo in modo che nascesse il concetto di “diritto industriale”, il quale ha offerto un quadro unitario degli istituti inerenti tale disciplina.
Parte prima – L'impresa ed il mercato
Capitolo primo – Il sistema economico
L'economia di mercato e la libertà di concorrenza
In epoca preindustriale, l’accesso al mercato era controllato dalle corporazioni, le quali escludevano dal commercio i beni prodotti al di fuori della loro sorveglianza, senza tenere in considerazione le richieste del mercato stesso. L’affermazione della libertà di iniziativa economica si contrappose ad una tale visione, facendo in modo che si affermasse il modello di economia di mercato, diverso dalle economie pianificate (in un cui degli organi burocratici centralizzati prendevano le decisioni in materia di produzione ed investimenti), dove le scelte sul come/dove/cosa/quando e quanto produrre dipendono dai produttori ed ai consumatori, mentre la concorrenza permette quella continua lotta tra produttori che comporta un miglioramento qualitativo dei prodotti ed un abbassamento dei prezzi, a favore dei consumatori. Se il gioco della concorrenza non è leale o non funziona, la nascita di oligopoli o monopoli può minare l’intero sistema, andando a discapito dei consumatori ed eliminando il pluralismo (pensiamo ad un colosso industriale che si impone sugli altri, avendo un migliore accesso alle materie prime e vendendo ad alto prezzo i prodotti finali, in quanto unico produttore, o quasi, degli stessi).
L'art.41 Cost. e il principio dell'utilità sociale
Abbiamo visto, dunque, come la nostra sia, oggi, un’economia di mercato, ispirata dai principi del liberalismo; in realtà, sarebbe più corretto parlare di “economia sociale di mercato”: l’art.41 della nostra Carta costituzionale, infatti, dopo aver enunciato il principio dell’iniziativa economica privata libera, sottolinea come la stessa non possa svolgersi in contrasto con l’utilità sociale, addirittura prevedendo, al comma terzo, che lo Stato possa attuare programmi e definire i controlli opportuni affinché ciò avvenga, tanto per l’attività economica pubblica, quanto per quella privata. Ecco come nascono, dunque, in forza della salvaguardia dell’utilità sociale, la disciplina antimonopolistica e quella della concorrenza sleale, entrambe mirate a mantenere un equilibrio sul mercato, che tuteli tanto l’interesse collettivo, quanto quelli individuali dei vari operatori. Queste misure non costituiscono “limiti alla libertà di iniziativa economica”, ma misure a tutela della stessa, mentre esistono altre “limitazioni” imposte per vari motivi: riserva esclusiva allo Stato o ad altri enti pubblici per l’esercizio di una determinata attività (art.43 Cost.), imposizioni di divieti particolari come i limiti legali della concorrenza o accordi mirati allo stesso fine, come i limiti convenzionali della concorrenza.
L'art.43 Cost. Il monopolio legale
L’art.43 della nostra Costituzione contempla l’ipotesi di “monopoli legali” stabiliti dal legislatore, tramite la riserva originaria o il trasferimento allo Stato di imprese o di categorie di imprese, laddove si tratti di servizi pubblici essenziali o di fonti di energia e laddove ricorra un interesse generale. Sebbene solo a determinate condizioni, il legislatore sceglie di poter instaurare regimi di monopolio nel caso in cui ciò si renda necessario.
L'art.2597 cod.civ.: l’obbligo a contrarre del monopolista legale
L’art.2597 del codice civile prevede, a favore dei consumatori, un obbligo a carico delle imprese che detengono un monopolio legale: su di esse grava il cosiddetto “obbligo di contrarre” con chiunque ne richieda le prestazioni e “l’obbligo di parità di trattamento”. Se ciò non bastasse, per analogia è applicabile anche l’art.1679 c.c. inerente la concessione di pubblici servizi di linea, il quale prevede che debbano essere accettate tutte le richieste di trasporto compatibili con i mezzi dell’impresa (nel nostro caso tutte le richieste inerenti l’erogazione di prestazioni da parte dell’impresa) e che, nel caso in cui le richieste oltrepassino detti mezzi, si adotti un criterio cronologico nella conclusione dei contratti.
Neanche la disciplina antimonopolistica introdotta dalla L.287/1990 ha abrogato l’art.2597 c.c., ma ha addirittura previsto un’eccezione a favore delle imprese contemplate nell’articolo codicistico, eccezione che, invece, non opera per quanto concerne il monopolista di fatto, in quanto è contemplata la repressione dell’abuso di posizione dominante.
I divieti legali di concorrenza
Nel caso contemplato dall’art.2597 c.c., dunque, la libertà d’iniziativa economica cede dinanzi ad un interesse pubblico. Diverso è l’interesse tutelato, dal legislatore, con l’imposizione di “divieti legali di concorrenza” all’interno del codice civile: qui è il fine che cambia, in quanto si cerca di garantire la corretta esecuzione di contratti di collaborazione continuata. È il caso del rapporto di lavoro subordinato, in quanto il prestatore di lavoro non può trattare affari in concorrenza con l’imprenditore dal quale dipende (obbligo di fedeltà, art.2105 c.c.), oppure il caso degli amministratori di S.p.A. (art.2318 c.c.) o di soci di s.n.c (art.2301 c.c.), i quali non possono entrare in concorrenza con le rispettive società se non autorizzati; oppure è il caso dell’alienante di un’azienda commerciale (art.2557 c.c.), che non può entrare in concorrenza per un periodo di 5 anni con l’imprenditore acquirente, oppure del rapporto di reciproca esclusiva contemplato nel contratto di agenzia (art.1743 c.c.).
I limiti convenzionali alla concorrenza
Abbiamo potuto comprendere, nella precedente trattazione, che la libertà di concorrenza è strettamente legata alla libertà di iniziativa economica, motivo per cui il legislatore ha evitato che un soggetto si spogli, seppur volontariamente, di tale libertà in modo definitivo, prevedendo all’interno dell’art.2596 c.c. che il patto limitativo della concorrenza, per cui tra l’altro è richiesta la prova scritta, risulti valido solo se circoscritto ad una determinata area e ad un determinato periodo di tempo, sempre, però, che non ecceda la durata di 5 anni. È il tipico caso di limite convenzionale alla concorrenza, così come ve ne sono altri all’interno del codice. Tuttavia essi sono dettati per tutelare l’autonomia contrattuale dei privati e non per un fine antimonopolistico o di tutela della concorrenza, sebbene assolvano a tale compito ugualmente.
Parte seconda – Mercato, concorrenza, regole
Capitolo II – Le legislazioni antimonopolistiche
Le prime leggi antitrust degli Stati Uniti
L’intera legislazione antimonopolistica europea, e di conseguenza italiana, si è ispirata alla legislazione di un Paese che per primo ha adottato una normativa in tal senso, gli Stati Uniti d’America. Il primo esempio americano di legislazione antimonopolistica si ha con lo “Sherman Act” del 1890, normativa che prevedeva un regime concorrenziale perfetto ed una disciplina rigida, tale da configurare come illecita qualsiasi restrizione al commercio. In seguito l’intervento della Corte Suprema in più occasioni, con l’introduzione della “rule of reason” (regola della ragione), fece comprendere che una rigidità in tal senso avrebbe portato solo dei problemi, in quanto sarebbe stato inconcepibile tutelare anche le pratiche scarsamente significative o, addirittura, quelle parzialmente positive.
I modelli di concorrenza: concorrenza perfetta, monopolistica, “effettiva” o “efficace” (workable)
Per concorrenza perfetta si intende un sistema nel quale vi è un numero indeterminato di operatori economici, tutti posti dal legislatore sul medesimo livello. La situazione-limite di monopolio, invece, si ha nel momento in cui un operatore detta le proprie regole all’interno del mercato, grazie allo strapotere economico, e non solo, di cui gode. L’analisi del mercato svolta negli anni ha individuato l’esistenza di un’area intermedia fra concorrenza perfetta e monopolio, la cosiddetta “concorrenza monopolistica”, ossia l’esistenza di due o più colossi che dominano il mercato (duopolio o oligopolio).
Secondo alcuni, infatti, solo lo strapotere di aziende di enormi proporzioni che dominano il mercato può portare ad uno sviluppo tecnologico avanzato. Ecco perché i legislatori e gli interpreti hanno dovuto optare, nella scelta tra la fedeltà al concetto di concorrenza perfetta e l’instaurazione di monopoli, per la “concorrenza efficace o effettiva” (workable competition), la quale per realizzare un mercato soddisfacente prevede una riduzione del numero di imprese ed una continua concorrenza tra le stesse: praticamente tale concetto si trova a metà strada tra la concorrenza atomistica (in cui vi sono milioni di imprese piccolissime) ed il monopolio (in cui una sola impresa detta le regole di mercato).
Diritto comunitario della concorrenza e diritto nazionale: premesse generali
Il sistema antitrust degli Stati Uniti d’America rimane ancora alla rigidità iniziale della quale era dotato lo Sherman Act. Nella disciplina comunitaria, invece, il discorso è diverso, in quanto alcun atto, a priori, è giudicato illegittimo, ma occorre sempre una valutazione degli effetti negativi e positivi dello stesso, in quanto sia per le “intese” che per le “pratiche concordate” è ammessa un’esenzione individuale o per categoria. La legislazione italiana, ed in particolar modo la L.287/1990 è incline alla disciplina comunitaria, includendone anche i principi interpretativi.
Segue: il sistema dei raccordi fra i due ordinamenti
Come abbiamo già detto la L.287/1990, entrata in vigore oltre trent’anni dopo rispetto alla disciplina comunitaria contenuta nel TCE del 1957 (in vigore dal 1958), fu emanata dal legislatore italiano sulla base della stessa disciplina europea, prevedendo al proprio interno un’articolazione basata sul controllo delle “intese”, “dell’abuso di posizione dominante” e delle “concentrazioni” (queste ultime disciplinate dal legislatore comunitario solo nel 1989).
Occorreva, però, determinare anche l’ambito di applicazione della disciplina comunitaria e di quella nazionale, per evitare che la stessa infrazione fosse sottoposta al controllo tanto degli organi interni, quanto di quelli europei, con la possibilità di una doppia sanzione. Per tal motivo è stato previsto che, per ciò che concerne le intese e gli abusi di posizione dominante, è competente l’Autorità comunitaria solo se i comportamenti risultano pregiudizievoli al commercio fra gli Stati membri, mentre sarà competente l’Autorità italiana nel caso in cui gli effetti anticoncorrenziali siano limitati all’interno del mercato nazionale. Per ciò che concerne, invece, le concentrazioni, il regime comunitario trova applicazione solo per le operazioni rafforzative di una posizione dominante che coinvolgano imprese con fatturato superiore ad una certa soglia, mentre qualora tale soglia non sia stata raggiunta o superata, residua la competenza delle Autorità nazionali.
Inoltre negli ultimi anni si è assistito ad un processo di decentramento dei processi decisionali per ciò che concerne gli articoli 81 (divieto di intese) e 82 (abuso di posizione dominante) del TCE, riservando alle Autorità nazionali l’applicazione del regime comunitario, in forza del “principio di sussidiarietà”, il quale prevede che l’Unione Europea, nei settori di competenza non esclusiva, intervenga solo laddove la propria azione possa garantire un maggior raggiungimento degli obiettivi.
La disciplina comunitaria delle intese. L’art.81 TCE: la nozione di intesa e le fattispecie
L’art.81 TCE vieta “tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, falsare o restringere il gioco della concorrenza nel Mercato comune”.
Dunque, per essere vietata, l’intesa deve arrecare un pregiudizio al commercio fra gli Stati membri ed essere lesiva della concorrenza all’interno del mercato comune. In riferimento a ciò sarà utile e necessario identificare l’ambito geografico e merceologico (settore) nel quale l’intesa produrrà effetti (identificazione del cosiddetto “mercato rilevante”).
Si ha intesa in caso di:
- Accordi tra imprese, qualora più imprese abbiano stretto un patto restrittivo della concorrenza, tanto orizzontale (tra soggetti dello stesso livello economico), quanto verticale, specificato in un contratto o in un semplice “gentlemen’s agreement” (accordo fra gentiluomini, si tratta di un accordo orale);
- Decisioni di associazioni di imprese;
- Pratiche concordate, qualora vi sia un coordinamento tra imprese lesivo della concorrenza, senza che via un vero e proprio accordo.
L’art.81 TCE prevede, poi, una serie di casi esemplificativi in cui si configura un accordo lesivo della concorrenza: fissazione di prezzi o di condizioni di acquisto/vendita; limitazione o controllo degli sbocchi di mercato; ripartizione dei mercati o delle fonti di approvvigionamento; applicazione di condizioni diverse in contratti uguali con diversi clienti; imposizione di prestazioni, ai propri clienti, che nulla hanno a che fare col contratto (prestazioni accessorie imposte se si vuole concludere il contratto – tying clauses o contratti gemellati).
Segue: sanzioni, esenzioni, procedure
Il comma 2 dell’art.81 TCE prevede che tutti gli accordi vietati in merito alle intese siano “nulli di pieno diritto”. Il comma 3, invece, stabilisce che possa essere dichiarato inapplicabile il divieto di cui al comma 1 nel caso in cui l’intesa migliori la produzione o la distribuzione dei prodotti o promuova il progresso tecnico o economico. Ciò può avvenire, tra l’altro, o tramite esenzioni individuali riferite a talune intese, o tramite esenzioni “in blocco o per categoria”, qualora l’esenzione riguardi un intero settore.
Un tempo la possibilità di applicare il comma 3 dell’art.81 TCE era riservata alla Commissione, mentre oggi, dopo l’emanazione del reg.1/2003, è concessa anche alle Autorità degli Stati membri e, addirittura, ai singoli giudici nazionali. Inoltre il regolamento in questione ha sostituito il regime di eccezione legale, secondo cui il divieto di cui al comma 1 dell’art.81 poteva essere rimosso solo con l’intervento della Commissione, con la “presunzione di legalità”, secondo cui un’intesa, inizialmente, ha piena validità e solo in un secondo momento può essere dichiarata illegittima. La Commissione, dunque, può constatare l’inapplicabilità del divieto oppure condannare l’intesa, irrogando sanzioni d’ammenda o di penalità in mora, mentre le Autorità interne agli Stati possono prevedere l’eliminazione delle intese e delle sanzioni pecuniarie.
Abuso di posizione dominante nel diritto comunitario (art.82 TCE)
L’art.82 TCE vieta “lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale dello stesso”. Vietata, dunque, non è l’acquisizione di una posizione dominante di monopolio o di quasi monopolio all’interno del mercato, che è lecita sotto qualsiasi punto di vista, ma lo sfruttamento abusivo della stessa nel momento in cui ciò rechi un pregiudizio al commercio fra gli Stati membri, ossia non solo nei casi esemplificativamente citati dall’art.82, ma anche in tutti quei casi in cui una o più imprese, che godano di un’indipendenza globale di comportamento, dettata dal fatto che possano agire senza tener conto dei concorrenti, degli acquirenti...
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