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Capitolo VI - Il diritto d'autore
Società dell'informazione e riforme legislative: il d.lgs.68/2003
La disciplina del diritto d'autore, trattata dal legislatore italiano per la prima volta all'interno della L.633/1941, è stata, negli ultimi anni, sottoposta a continue modifiche, in forza del processo di digitalizzazione che ha riguardato l'intero sistema: le opere dell'ingegno, infatti, non necessitano più di un supporto che le contenga (pensiamo al cd sostituito da Itunes e da altri programmi grazie ai quali è possibile acquistare musica online, o agli ebook che stanno sostituendo i vecchi libri di testo) e ciò ha reso necessarie diverse modifiche della disciplina di tutela degli autori. Su questo versante si sono mossi soprattutto gli Stati Uniti d'America e l'UE, insieme all'OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale), emanando una serie di normative in materia, ultima
delle quali la direttiva UE 29/2001, ratificata all'interno del nostro ordinamento grazie al d.lgs. 68/2003, ennesima modifica della famosa legge 633. La tutela del diritto d'autore: oggetto e contenuto Il diritto d'autore, disciplinato all'interno del codice civile a partire dall'art. 2575 e all'interno della L. 633/1941, più volte modificata, ha ad oggetto le c.d. "opere dell'ingegno", frutto della creatività di un autore estrinsecatasi all'interno di una determinata opera. La legge 633 contiene un elenco esemplificativo di tutte le opere che possono essere oggetto del diritto d'autore, ma non esaurisce, in alcun modo, tale categoria. Per fare degli esempi, le opere fotografiche, quelle scientifiche, quelle letterarie e cinematografiche, sono tutte oggetto del diritto d'autore. Anche prestazioni intellettuali e di natura organizzativo-imprenditoriale, "connesse" all'esercizio deldiritto d'autore, sono riconosciute epertanto tutelate dal legislatore. Quindi il panorama dei prodotti culturali tende, col tempo, ad ampliarsisempre più.Prima abbiamo avuto modo di precisare come all'autore di un'opera, ma anche all'inventore di unadeterminata creazione industriale, appartengono sia dei diritti morali, inerenti la paternità dell'opera, siadei diritti patrimoniali. Nel diritto d'autore tale differenziazione è più che mai marcata, in quanto il dirittomorale non si esaurisce nella facoltà di rivendicare come propria una determinata opera, ma comporta ildiritto di opporsi a modificazioni e deformazioni della stessa, il diritto a ritirare l'opera dal commercio pergravi ragioni morali (diritto di pentimento) e di vietare la pubblicazione della stessa (diritto di inedito). Idiritti patrimoniali di sfruttamento economico, invece, si estendono per tutta la vita dell'autore e sino a 70dopo la
sua morte, in capo agli aventi causa, e consistono nel diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nonché, per le sole opere d'arte e per i manoscritti, nel diritto di percepire un compenso per ogni vendita successiva alla prima cessione (diritto di seguito). Vi sono, poi, tutta una serie di altri diritti inerenti l'esecuzione e la rappresentazione dell'opera in pubblico, la riproduzione dell'opera stessa, la traduzione e l'elaborazione ecc. L'autore, per disporre dei diritti di utilizzazione economica, può stipulare un contratto di edizione, col quale viene trasferito all'editore il diritto di pubblicare l'opera dell'ingegno, e contratti di rappresentazione o di esecuzione di opere teatrali, cinematografiche e musicali. Segue: eccezioni e limitazioni all'esercizio dei diritti esclusivi (utilizzazioni libere) Anche per ciò che concerne il dirittod'autore esiste l'eterna contrapposizione, caratteristica della proprietà intellettuale, tra incentivazione alla creatività con il riconoscimento di un monopolio temporaneo e interessi collettivi e privati meritevoli di tutela. Per tal motivo è previsto, all'interno della L.633/1941 ed in particolar modo grazie al d.lgs.68/2003 modificativo della stessa, un regime di eccezioni e limitazioni all'esercizio dei diritti esclusivi. La riproduzione di copie di un'opera è consentita, per esempio, se temporanea, priva di rilievo economico e proprio di un procedimento tecnologico (eccezione tecnologica). Inoltre è libera, ugualmente, l'utilizzazione e la riproduzione di opere soggette al diritto d'autore, per fini di informazione e cronaca, di insegnamento e di ricerca scientifica, di pubblica sicurezza e di interesse politico. Le opere presenti nelle biblioteche accessibili al pubblico, inoltre, possono essere soggette,
Per uso personale, ad essere fotocopiate nel limite del 15%, dietro corresponsione agli autori ed editori di un compenso calcolato per pagina.
Particolari oggetti di tutela: design, programmi per elaboratori (software) e banche dati.
L'elenco delle opere dell'ingegno che possono formare oggetto del diritto d'autore è stata, come abbiamo già detto, ampliata col tempo, arrivando a comprendere le opere del disegno industriale che abbiano carattere creativo e valore artistico, ossia quelle opere realizzate dalle imprese per personalizzare un proprio prodotto e fare maggior presa sui consumatori, i programmi per elaboratori elettronici (software per pc), i quali non godono della tutela brevettuale, essendo costituiti (come ha specificato il Parlamento Europeo nel rigettare una proposta di direttiva in materia) da una connessione di formule matematiche, ma godono del diritto d'autore, in quanto opere dell'ingegno digitalizzate. Come opere dell'ingegno, inoltre,
Sono state individuate anche le banche dati, veri e propri magazzini d'informazioni in formato elettronico, qualora godano di originalità e creatività. La creatività, di per sé, non attribuisce tuttavia alcun diritto d'autore: è il caso dei format televisivi.
La tutela giurisdizionale: la direttiva "enforcement" 2004/48 e la sua attuazione in Italia (d.lgs. 140/2006)
Non abbiamo ancora parlato, nella nostra trattazione, del TRIPs del 1994, l'Accordo sui diritti di Proprietà Intellettuale relativi al commercio, al quale molti Paesi del globo hanno aderito e dato applicazione. L'Italia ha provveduto a far ciò con due interventi legislativi, uno del 1996 inerente la proprietà industriale e uno del 2000 inerente il diritto d'autore. Solo in seguito, con la direttiva "enforcement" 2004/48, l'Unione Europea, firmataria anch'essa del TRIPs, ha provveduto a dar applicazione.
All'accordo suddetto, rendendo necessario un nuovo adeguamento degli Stati membri a tale disciplina. L'Italia ha ottemperato a tale dovere con il d.lgs.140/2006, con il quale sono state introdotte alcune novità di carattere processuale, in merito alla c.d. discovery, ossia la possibilità di chiedere al giudice l'esibizione, ad opera della controparte in giudizio, dei documenti e delle informazioni detenute dalla controparte stessa, ed in merito al diritto d'informazione, ossia la possibilità della parte lesa di chiedere al giudice che la controparte fornisca tutte le informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci e prestazioni di servizi che violano il diritto d'autore. L'autore di un'opera, comunque, conserva sempre la possibilità di chiedere al giudice l'inibitoria di un comportamento lesivo del proprio diritto, la distruzione/rimozione dello stato di fatto che risulta dalla violazione,
Pubblicazione della sentenza ed il risarcimento del danno, qualora vi siano i presupposti.
CAPITOLO VII – LE INVENZIONI ED I MODELLI INDUSTRIALI
L'oggetto del brevetto d'invenzione. I requisiti di brevettabilità
Il diritto di sfruttamento esclusivo di un'invenzione nasce con il rilascio di un particolare attestato amministrativo, definito come "brevetto", da parte di un apposito organo, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM). La procedura che porta al rilascio di tale attestato inizia con il deposito, presso l'ufficio già menzionato o presso una Camera di commercio, della domanda di brevetto, all'interno della quale devono essere contenuti:
- L'identificazione del richiedente e, qualora vi sia, del mandatario che deposita la domanda;
- L'indicazione del titolo dell'invenzione (o modello d'utilità), nella quale siano riassunti i caratteri e lo scopo;
- La descrizione tecnica dell'invenzione,
- L'atto di nomina del mandatario, qualora il richiedente ne abbia identificato uno;
- Le rivendicazioni, ossia dichiarazioni con le quali il richiedente specifica quale debba essere l'oggetto del brevetto.
- Le scoperte, le teorie scientifiche ed i metodi matematici;
- Piani, principi e metodi per attività intellettuali o di gioco;
- I programmi per elaboratori (software);
- Metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico ed i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale (fatta.
eccezione per i prodotti, sostanze e miscele di sostanze, utili per l'attuazione di talimetodi). Noi sappiamo, però, che il semplice risultato dell'attività inventiva non sempre è brevettabile, in quanto occorre il rispetto di tre requisiti fondamentali:
- Novità: il prodotto non deve essere conosciuto, non deve essere già a disposizione del pubblico, né tanto meno l'idea inventiva deve essere stata divulgata, se non agli stretti collaboratori dell'inventore o ad una piccola cerchia di gente inesperta e deve trattarsi di una "novità assoluta", ossia mai presentata né in Italia né all'estero. Si deve trattare di un'invenzione che non è stata ancora compresa nello stato della tecnica;
- Originalità: vi deve essere stata attività inventiva per giungere alla creazione/ideazione dell'invenzione stessa, in quanto il trovato non si deve poter evincere
- Industrialità: il trovato deve essere utilizzabile e fabbricabile all'interno di qualsiasi industria.