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Diritto industriale

Prima parte

Perché creare delle esclusive?

Perché i beni che noi vogliamo proteggere: segno distintivo, brand, innovazione tecnica, estetica del design, non sono in sé dei beni materiali che siano propriamente oggetto di un possesso, per i beni materiali tangibili la prima e immediata forma di tutela è il possesso.

Se pensiamo a questi beni, il problema è esattamente che qualcuno non venga a invadere la nostra proprietà, che l’autotutela con il possesso non è possibile, non posso fisicamente impedire a qualcuno di copiarmi il brand o copiarmi il design che ho creato e allora si fa istituendo per legge i monopoli, delle esclusive, delle regole di diritto che stabiliscono che chi compie un’attività meritevole di attenzione, crea un design, riceve come premio dalla legislazione un’esclusiva, un monopolio sulla sua creazione quindi è la legge a dire che se tu hai creato quel brand o creato un’innovazione, viene stabilito un monopolio a tuo favore; per cui la legge stabilisce che solo tu puoi sfruttare quell’innovazione e nessuno la può copiare, ci saranno delle sanzioni nel diritto industriale:

  • Inibitoria: l’ordine con cui il giudice vieta di continuare l’attività vietata
  • Il risarcimento dei danni compresi gli utili guadagnati

Questa è la logica di fondo in relazione a beni non tutelabili fisicamente e della proprietà intellettuale. La legge interviene erigendo un recinto intorno a questi beni di modo tale che gli altri non possono entrare e chi entra nel recinto paga le conseguenze, risarcisce i danni e paga gli utili.

È un diritto che essenzialmente consiste nella regolamentazione di esclusive, di monopoli, di privative, aree riservate in esclusiva al titolare del diritto. Proprietà: non significa proprietà su un bene materiale, qui proprietà significa diritto soggettivo assoluto di esclusiva. Il titolare di questa proprietà è titolare di un diritto soggettivo assoluto (impedire a terzi di tenere certe attività che interferiscono nell’esclusiva, che sconfinano nel recinto altrui).

Proprietà intellettuale e industriale

Proprietà intellettuale (proprietà dello spirito): tutte queste cose protette vengono da un esercizio di ingegno, di intelletto, creare un brand, conseguire una innovazione tecnologica, inventarsi un design, dotare un prodotto di certe caratteristiche stagionandolo in un certo modo. Marchi, brevetti, diritti di autore. Legislazione relativa all’impresa nel suo momento operativo. Proprietà industriale: non comprende il diritto di autore.

Filo conduttore della materia: creazione di esclusive su creazioni meritevoli di protezione. Monopoli virtuosi in un’ottica di libero mercato. La ragione di questi monopoli è molto concorrenziale ma devono essere costruiti in modo tale da non andare oltre il loro scopo utile. Se il monopolio è troppo ampio questo monopolio sfocia nell’over-protezione ingiustificata (difficoltà: tracciare dei confini di monopolio in modo che persegua gli interessi che garantiscono un’efficienza di mercato e che non siano troppo ampi).

Tema dei liberi usi o libera utilizzazione: ci sono casi che determinate attività sono eccezionalmente consentite proprio perché in un bilanciamento di interessi c’è un altro interesse contrapposto che merita interesse.

Requisiti di validità

Requisiti di validità vuol dire che le entità individuate come entità da essere protette da un monopolio possono o meno meritare copertura. Requisito di originalità o altezza inventiva. Il poter godere dell’esclusiva presuppone che:

  • Si tratti di qualcosa che la legge abilita ad essere protetto
  • Abbia i requisiti affinché la legge pensa che meriti di essere protetto

Una volta individuate in questo modo, il passo successivo è la definizione dell’ambito di esclusiva, fino a che punto si estende l’ambito di diritto. Quali attività il titolare del diritto può chiedere di evitare che si compia.

Cause di nullità

Avvenimenti che fanno si che l’esclusività non resti.

Brevetto

È un’esclusiva su un’innovazione di carattere tecnico. La logica della protezione: si dice che il brevetto non è solo una tutela degli interessi del titolare ma anche su un piano di beneficio di titolarità uno strumento di progresso. La finalità di fondo del brevetto è quella di permettere anzitutto all’imprenditore di raccogliere i frutti del suo lavoro e di impedire ad altri di mietere un campo che non hanno seminato e coltivato e che la stessa cosa sia vietata ai terzi che vogliono mietere dove non hanno seminato è necessario nello stesso modo in cui bisogna proteggersi da furti di ladri.

Ma in una prospettiva più ampia di mercato se non ci fosse l’assistenza delle leggi (l’esclusiva), chiunque dovesse innovare qualcosa sarebbe espulso dal mercato dal concorrente che replicherebbe l’innovazione e priverebbe l’inventore di tutti i suoi vantaggi. Questo sarebbe a scapito dell’inventore, ma anche una tragedia per i consumatori, perché l’imprenditore che non ha possibilità di trarre profitto di ciò che ha seminato evita i costi e la fatica di seminare, di creare innovazione (poiché verrebbe copiato). L’imprenditore non investe in perdita, in milioni necessari a creare innovazioni sapendo che li perderà perché un altro lo copia. Senza brevetti dobbiamo prendere atto che tante cose che oggi noi abbiamo e senza le quali non possiamo neanche immaginare di vivere, noi oggi non le avremmo perché nessuno avrebbe speso soldi per crearle.

Da tutto questo nasce l’idea del monopolio brevettuale secondo una linea essenziale per i brevetti: dosare questo monopolio in una misura tale in cui il titolare possa essere remunerato in maniera sufficiente a incentivarlo a compiere quegli investimenti in ricerca e quindi stimolare la ricerca in misura sufficiente a conseguire l’obiettivo, ma non in misura eccedente per conseguire l’obiettivo. Il brevetto dura un certo periodo di tempo, scaduto il termine tutti possono copiare l’invenzione per evitare che la ricerca non sia disincentivata e che quindi ci rimettano i consumatori.

Creazione di monopoli su creazioni di tipo tecnologico. La regola di fondo: si crea un’esclusività non su cose banali scontate e routinarie e l’esclusiva è limitata nel tempo per permettere che l’invenzione cada in pubblico dominio. Per avere il brevetto bisogna depositare una domanda in cui l’innovazione viene puntualmente descritta. Il documento viene pubblicato affinché tutti possano venirne a conoscenza e le caratteristiche del brevetto non restino segrete. EPO.org c’è il database dei brevetti concessi.

Diritto d'autore

Il diritto d’autore impone delle scelte, storicamente fino a 30 anni fa, non aveva granché a che fare con opere o innovazioni tecniche, era il regno dell’arte, era il diritto che proteggeva le creazioni artistiche, era il diritto con cui si proteggevano le opere della letteratura, musicali, canzoni, composizioni, musica di vario genere, opere liriche,… Era l’esclusiva data all’autore dell’opera artistica. Aveva una forte componente patrimoniale perché andava anche a vantaggio delle case editrice, i produttori cinematografici che finanziano e curano la distribuzione dei film, i produttori musicali, case discografiche che grazie al diritto d’autore possono far circolare opere d’arte protette.

Per ragioni storiche il diritto d’autore è diventato strumento di protezione anche per opere tipicamente utili, anche non artistiche, le 2 opere che hanno rilievo notevole sono: software e banche dati. I software non sono solo attività utili ma anche attività di svago. Il diritto sulle banche dati serve a incentivare l’investimento nella creazione di banche dati che grazie all’esclusiva permettono un ritorno economico.

Marchi d'impresa

Gli studi economici di strategia e comunicazione insegnano come si costruisce un brand, come si dà valore a un brand, come si sfrutta un brand in modo efficiente, come non va usato perché gli farebbe perdere valore e identità. Il diritto dei marchi è la regolamentazione legislativa dell’utilizzo dei marchi e dei brand e quindi la risposta che il legislatore dà all’esigenza di tutela di chi ha investito sulla creazione di un brand e chi dopo aver investito su un brand e connotato la sua attività con questo non vuole che nessuno lo disturbi, che prenda il brand e si metta ad utilizzarlo per identificarsi attraverso il suo brand agli occhi del consumatore.

Questa è la ragione economica del diritto dei marchi: dare una tutela giuridica al legittimo diritto di identificarsi in modo univoco e di comunicare al consumatore tutti i messaggi che gli vuole trasmettere attraverso il suo brand. Gli interessi coinvolti sono vari perché sicuramente quando si vuole dare una protezione di questo tipo il primario ordine di interesse è quello del titolare del brand, cioè io titolare del brand ho interesse a non essere disturbato nell’uso del brand e da attività che inquinano l’immagine del brand, che gli fanno perdere identità e simili ma per i marchi c’è anche un altro polo di interessi che è quello del pubblico, del consumatore.

Il dato empirico è banalissimo se si comunica bisogna essere almeno in 2, c’è un mittente e un destinatario. Nel momento in cui c’è un destinatario anche questo ha i suoi legittimi interessi come consumatore. Sono quello di poter comprare la migliore qualità al prezzo più vantaggioso facendo io poi la scelta di dove voglio posizionare il bilanciamento tra qualità e prezzo e c’è il diritto di poter fare queste mie scelte di acquisto sulla base di dati reali ed affidabili. Il diritto di marchi tiene conto anche di questi interessi.

Perché l’esclusiva sui marchi? Perché i marchi sono uno strumento di informazione e di efficienza del mercato nella misura in cui, proprio perché permette al consumatore di fare queste scelte, finisce per garantire, promuovere la presenza sul mercato degli imprenditori efficienti e far leva di espellere dal mercato i produttori che non sono in grado di rimanere al passo sul mercato. Da questo punto di vista, indirettamente il marchio serve anche ad accrescere la qualità dei prodotti, perché è abbastanza intuitivo che se io vengo identificato con una certa azione, sono più incentivato a comportarmi bene se so che poi vengo identificato, altrimenti posso essere anche meno scrupoloso ed attento. Grazie ai marchi vengono espulsi gli imprenditori incapaci e rimangono gli imprenditori virtuosi e inoltre si incentivano gli imprenditori a investire per creare i marchi.

Il diritto dei marchi protegge il titolare e l’aspetto di funzionamento del mercato, la scelta del consumatore e il diritto del consumatore a non essere ingannato. Tutela del brand in quanto messaggio di provenienza del prodotto: evito il rischio di confusione del consumatore. Il brand è diventato poi anche molto altro, a certi brand noi associamo certi messaggi, certe caratteristiche, status, qualità. È vietato ai terzi agganciarsi parassitariamente ai valori del brand, io non posso anche se faccio confusione sfruttare parassitariamente la notorietà altrui, è una attività scorretta. Tutela anche contro ogni forma di pregiudizio che si declina in una miriade di ipotesi, è vietata qualunque attività che mette in cattiva luce il marchio o veicola dei messaggi incompatibili con il marchio, che fa perdere al marchio la sua unicità, il fatto di essere nella mente del consumatore.

Brevetti

Brevetti per invenzione, strumenti giuridici che proteggono le invenzioni e che costituiscono l’esclusiva. Si crea a favore dell’inventore un monologo di sfruttamento della sua invenzione. Il monopolio è essenziale perché non si tratta di beni materiali, e che quindi senza intervento della legge potrebbero essere copiati da chiunque. La particolarità dei brevetti è di avere ad oggetto delle conoscenze che accrescono il patrimonio di conoscenze della collettività. Ci deve essere un compromesso tra la tutela a favore dell’inventore e allo stesso tempo evitare una sovra-protezione.

Questo bilanciamento di interessi è fatto prevedendo una durata limitata nel tempo (20 anni) scaduti i quali i brevetti non sono rinnovabili, e quindi diventa copiabile. Secondo elemento fondamentale è che per avere un valido brevetto, nella domanda stessa, l’invenzione deve essere chiaramente descritta e spiegata così da essere semplicemente intelligibile, questo anche perché l’invenzione dovrà cadere in pubblico dominio, e quindi tutte le conoscenze e informazioni diventeranno conosciuto; la rivelazione dell’invenzione è importante anche perché esiste una regola secondo la quale anche prima dei 20 anni, e quindi della scadenza, le conoscenze descritte nella domanda di brevetto possono essere liberamente sfruttate per attività di ricerca e sperimentazione (no commercializzazione), per creare ulteriore innovazione e favorire il progresso tecnico.

I brevetti sono una sorta di contratto (scambio) tra inventore e collettività. L’inventore brevetta e dà in cambio la sua conoscenza, accrescendo il patrimonio di conoscenza e in più garantisce che al termine dei 20 anni, la sua conoscenza diventi sfruttabile in ambito commerciale, in cambio di tutto ciò ottiene il monopolio ventennale dalla comunità (esclusiva). Le innovazioni di tipo tecnologico sono proteggibili anche con la disciplina del segreto, delle informazioni riservate, che riguarda la tutela di informazioni non brevettate. L’ordinamento dà possibilità di scelta tra i 2 regimi, ma il secondo è molto più incerto: se il segreto viene divulgato va perso e quindi la tutela va persa. Inoltre la tutela del segreto non opera nei cosiddetti incontri fortuiti o conseguimenti indipendenti (caso in cui un terzo arriva autonomamente senza conoscere l’invenzione altrui alla medesima innovazione). Il regime del segreto dà una tutela minore, tutela solo contro chi copia o si appropria ingiustamente del segreto.

Per i brevetti

  • Si individuano le entità che possono essere oggetto di brevetto, si hanno 3 livelli di norme (nazionali, dell’UE, internazionali). Per quanto riguarda l’Italia, e il contesto europeo, questi 3 livelli si sono ormai allineati. Codice della proprietà industriale contiene le relative norme.
  • Brevetti articoli da 45 a 81. A livello internazionale ci sono una serie di convenzioni in materia di brevetti, le più importanti:
  • Convenzione di Unione di Parigi (CUP), prima grande convenzione multilaterale in materia di proprietà industriale, risale al 1883 e poi è stata aggiornata e contiene le prime norme sui brevetti
  • Trattato di cooperazione in materia di brevetti (ICT)
  • 1994, accordi TRIPS, accordo specificatamente dedicato alla proprietà intellettuale
  • Convenzione di Monaco del 1973 che ha costituito la base dell’attuale disciplina in Europa.

Art. 45 Entità brevettabili

Oggetto del brevetto, individua quali sono le entità brevettabili, che cosa può essere brevettato e delinea il perimetro di esclusiva (cosa è effettivamente protetto).

“Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni di ogni settore della tecnica, a condizione che siano nuove, implichino un’attività inventiva e siano atte ad avere un’applicazione industriale.”

La parte prima della virgola, indica quindi quale entità può essere brevettabile, la seconda parte inizia a delineare i requisiti (novità, inventiva, industrialità, liceità).

Il problema della definizione è che è una non definizione, non spiega cosa sono le invenzioni, è l’interprete che deve capirlo. L’indicazione è solo settore della tecnica. Solo le creazioni di carattere tecnico possono essere brevettabili, le innovazioni di altre tipo (es. estetico, marketing, commerciale) non sono di carattere tecnico e non sono brevettabili.

Invenzione: soluzione originale di un problema tecnico. La convenzione dei sul brevetto europeo oltre a fissare le basi del diritto europeo dei brevetti ha costituito un ufficio europeo dei brevetti che ha il compito di rilasciare i cosiddetti brevetti europei con una procedura unica a livello europeo che mette a capo un brevetto valido in tutta Europa. Prima di rilasciare un brevetto fa una valutazione e valuta se quella invenzione ha i giusti requisiti per essere brevettabili.

Distinzione

  • Brevetti di prodotto, quando ha ad oggetto un bene prodotto, tangibile
  • Brevetti di procedimento, è relativo a un processo per fare qualcosa, in particolare processi di fabbricazione. L’originalità sta nel procedimento con cui si fa il prodotto.

Ci possono essere dei casi in cui la distinzione tra i due sia poco evidente. Brevetti di nuovo uso, si individua per questo prodotto già noto, un uso ulteriore. Il legislatore una serie di ipotesi individuando delle entità non brevettabili che possono essere distinte in:

  • Entità non considerate invenzioni
  • Entità collocabili nel mondo della tecnica ma che per ragioni politiche o di altri interessi non sono considerate innovazioni

Non sono considerate innovazioni (comma 2):

  • Scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici. Queste non sono considerate innovazione perché si limitano a una ricognizione
  • Piani, principi e metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale; programmi per elaborare (software)
  • Presentazioni di informazioni

Queste attività non sono brevettabili solo se considerate in quanto tali (comma 3). Possono essere quindi brevettate se l’inventore individua una loro applicazione industriale. In particolare: Brevettabilità delle scoperte-invenzioni (es. brevettabilità della scoperta consistente nel g

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/01 Economia politica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher LeleAlbo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto industriale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Sironi Giulio Enrico.
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