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Diritto di elaborazione
Diritto sull’elaborazione o sul consentire l’elaborazione dell’opera, normalmente se si vuole ricavare un film da
un’opera letteraria bisogna richiedere all’autore che può anche vietare la riproduzione cinematografica.
Diritto esclusivo di elaborare l’opera (art. 18.2 l.d.a.): tutte le forme di modificazione, elaborazione e trasformazione
dell’opera previste dall’art. 4 l.d.a. (elaborazioni creative).
Diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione (art. 18.4 l.d.a.).
Diritto esclusivo di tradurre l’opera (art. 18.1 l.d.a.).
Il titolare può vietare solo l’utilizzo economico dell’opera elaborata o può vietare anche la creazione in sé dell’opera
elaborata? In realtà dipende dal tipo d’opera, la posizione prevalente è che per le opere artistiche vere e proprie,
letterarie, musica, pittura,… il diritto di elaborazione blocca solo lo sfruttamento commerciale dell’opera, non si vieta il
fatto in sé della creazione. Secondo questa tesi per un’opera d’arte prevale la posizione per cui è libera la creazione
dell’opera elaborata, ma ci vuole il consenso solo in caso dell’utilizzo economico dell’opera. Per le opere utili,
soprattutto per il software, prevale la posizione per cui già la creazione del nuovo software (non la si fa solitamente per
gusto personale ma per uno sfruttamento) non è consentita senza il consenso del titolare dell’opera originaria.
Durata del diritto patrimoniale d’autore
I diritti di utilizzazione economica dell’opera durano per tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno
solare dopo la sua morte (art. 25 l.d.a.).
Opere in comunione (semplici e composte): la durata dei diritti spettanti ai coautori “si determina sulla vita del coautore
che muore per ultimo” (art. 26.1 l.d.a.; v. art. 32 l.d.a. per le opere cinematografiche).
Opere collettive: la durata dei diritti sui singoli contributi si determina sulla vita di ciascun autore; i diritti sull’opera
come un tutto durano settanta anni a partire dalla prima pubblicazione (art. 26.2 l.d.a.).
Libere utilizzazioni
Ci sono e vengono in gioco interessi configgenti tra di loro ma tutti che meritano tutela.
Ipotesi in cui il titolare del diritto d’autore non può far valere l’esclusiva per vietare l’utilizzo dell’opera da parte di terzi
(in alcune di queste ipotesi il titolare ha però diritto a un compenso per l’utilizzo):
1. Riproduzione per uso personale (copia privata). Artt. 68, 71- sexies, 71-septies e 71-octies l.d.a.. (copia privata,
libertà pagante, esclusiva degenerata in un compenso)
2. Utilizzo dell’opera per finalità di informazione e di cronaca: sono ipotesi in cui si può liberamente utilizzare un
materiale, un articolo, filmato, coperto da diritto d’autore per finalità di informazione del pubblico:
- Riproduzione o comunicazione di articoli di attualità e di materiali dello stesso carattere (art. 65.1 l.d.a.)
- Riproduzione o comunicazione di opere o materiali utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità (art. 65.2
l.d.a.)
- Riproduzione o comunicazione di discorsi tenuti in pubblico su argomenti di interesse politico o
amministrativo e di estratti di conferenze aperte al pubblico (art. 66 l.d.a.)
3. Utilizzo dell’opera per finalità di pubblica utilità e di solidarietà:
- Riproduzione dell’opera a fini di pubblica sicurezza (art. 67 l.d.a.), se le forze dell’ordine devono accedere a
delle banche dati il titolare del diritto non può opporsi
- Riproduzione o comunicazione dell’opera per uso personale a beneficio di portatori di handicap (art. 71 bis
l.d.a.) così come nel campo della solidarietà sono possibili certi usi liberi a vantaggio dei portatori di handicap
(trasformazione delle opere a stampa in audiolibri a beneficio di non vedenti), associazioni di volontariato,
quindi che beneficiano di questi liberi usi
- Riproduzione di emissioni radiotelevisive da parte di ospedali pubblici e di istituti di prevenzione e pena, con
equo compenso per il titolare del diritto (art. 71 quater l.d.a.). Questa è una libertà pagante perché è previsto il
compenso del titolare, le prime due sono casi totalmente liberi
4. Utilizzo dell’opera per finalità di promozione culturale, di diffusione dell’opera, di ricerca, di studio:
- Prestito, riproduzione, comunicazione o messa a disposizione di opere presenti in biblioteche pubbliche o enti
analoghi (artt. 69 e 71 ter l.d.a.)
- Riassunto, citazione o riproduzione di brani o parti di opere e loro comunicazione al pubblico per fini di critica,
di discussione, di insegnamento o di ricerca scientifica (art. 70 l.d.a.)
- Esecuzione di opere musicali da parte delle bande e delle fanfare dei corpi armati dello Stato (art. 71 l.d.a.)
Misure tecnologiche di protezione
- Misure tecnologiche efficaci per impedire o limitare atti relativi all’opera protetta (art. 102 quater l.d.a.)
- Misure anti-accesso e misure anti-copia.
- Informazioni elettroniche sul regime dei diritti (art. 102 quinquies l.d.a.): identificazione dell’opera e dell’autore;
indicazioni circa i termini e le condizioni d’uso dell’opera.
- Divieto di rimuovere, eludere o aggirare le misure tecnologiche di protezione. se un dispositivo è protetto da un
qualcosa anticopia, intervenire per rimuovere la misura di protezione, cracckare il software o cancellare la marcatura
è in se una attività vietata.
- Timori di eccessiva protezione del titolare.: la soluzione di compromesso è sostanzialmente nel senso di dire come
regola che il terzo che ha diritto alla libera utilizzazione non può agire per proteggersi da solo.
- Problema del rapporto con le libere utilizzazioni.
Diritto morale
I diritti morali sono diritti della personalità. Tutela della personalità dell’autore; identità personale, onore e reputazione,
stima e apprezzamento dell’opera da parte del pubblico.
Sono diritti inalienabili e non rinunciabili (art. 22.1. l.d.a.).
Non hanno limiti di tempo. Dopo la morte dell’autore possono essere fatti valere dal coniuge e dai figli e da altri
congiunti (art. 23.1 l.d.a.), con l’eccezione del diritto al ritiro dell’opera dal commercio che può essere fatto valere solo
dall’autore (art. 142 l.d.a.). non ci sarà un coniuge che diventa titolare perché la titolarità resta in capo all’autore anche
se defunto, i diritti morali possono essere fatti valere dagli eredi. sono diritti fortemente radicati nella personalità
dell’autore.
I diritti morali sono:
1. Diritto alla paternità dell’opera
- Diritto di rivendicare la paternità dell’opera (art. 20.1 l.d.a.): diritto di essere riconosciuto come autore
dell’opera e di vietare a terzi di attribuire a sé o ad altri questa paternità o comunque di disconoscerla.
(pseudonimi, murales, street art). L’autore non è costretto a dirlo
- Diritto dell’autore di vedere il suo nome indicato sugli esemplari dell’opera o in occasione del suo utilizzo, ma
solo nelle “forme d’uso”. Forme d’uso significa che è usuale e prassi che si mette l’autore (per es. sui romanzi
è nelle forme d’uso, nelle opere di design non è nelle forme d’uso).
- Diritto di non vedersi attribuita la paternità di opere altrui (per alcuni non rientra propriamente tra i diritti
morali d’autore).
2. Diritto all’integrità dell’opera
- Diritto dell’autore di “opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a
danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione” (art. 20.1 l.d.a.).
cioè situazioni in cui l’opera viene utilizzata o presentata in un modo che danneggia la reputazione del titolare.
questi sono atti con cui proprio si interviene fisicamente sull’opera, cambiandola e modificandola, ne viene
tagliata una parte, si ridipinge un quadro.
- “Atti a danno” sono atti relativi alle modalità di utilizzo dell’opera (es.: cassette con canzoni messe in fustini
di detersivo; rappresentazione di un’opera che ne snatura il significato; problema delle interruzioni
pubblicitarie dei film), non atti diversi, come la formulazione di giudizi critici sull’opera in questo caso i
giudizi critici possono essere devastanti e fare a pezzi l’autore, ma questo di per se non è considerato un atto a
danno ma una manifestazione del pensiero. atti a danno si intendono attività che in se non toccano l’opera,
tuttavia (l’opera viene utilizzata in un modo che è pregiudizievole per la reputazione del titolare).
Pregiudizio all’onore o alla reputazione: il pubblico è indotto a formarsi un’opinione distorta sulla personalità
dell’autore; viene falsato il significato dell’opera.
Distruzione dell’originale o dell’esemplare unico dell’opera (es.: distruzione di un quadro)?
3. Diritto di ritiro dell’opera dal commercio:
- L’autore ha diritto di ritirare l’opera dal commercio se ricorrono gravi ragioni morali; deve però indennizzare
chi ha già acquistato diritti di utilizzazione dell’opera (artt. 142 e 143 l.d.a.). Il titolare ha diritto a ritirare il
ritiro dell’opera. Il problema si pone quando il titolare autorizza la circolazione dell’opera, l’opera viene messa
in commercio ma poi il titolare decide di ritirarla perché non vuole che circoli più: problema è che nel mentre
qualcuno ha investito nella circolazione.
- Sussistono gravi ragioni morali se la circolazione dell’opera diventa pregiudizievole per la personalità
dell’autore (anche solo per un mutamento delle convinzioni dell’autore). per esempio quando l’autore è
convinto sostenitore di un movimento politico, scrive un opera a sostegno di questo, nel corso degli anni
cambia idea, non si riconosce più e ne sostiene uno diverso. la persona ha un serio motivo per cui non desidera
più che quell’opera non circoli più. in una ipotesi di questo tipo l’autore può ottenere che l’opera non circoli
più e ovviamente deve versare un compenso in denaro a chi pensava di continuare a sfruttare l’opera. questo
diritto a differenza degli altri non può essere esercitato dopo la morte dell’autore. gli altri si, questo no perché
se l’autore è morto senza manifestare alcuna volontà di ritiro dal commercio si deve ritenere che lui volesse che
l’opera continuasse a circolare quindi gli eredi non possono sostituirsi a questo.
- Nel diritto di ritirare l’opera dal commercio &eg