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Introduzione al diritto industriale

Il diritto industriale è un aspetto fondamentale dell’attività d’impresa. È un diritto concreto che disciplina l’attività dell’impresa nel suo operare quotidiano, infatti, riguarda il momento operativo dell’impresa.

Generalmente le imprese offrono prodotti e/o servizi sul mercato. Il diritto industriale sancisce i principi relativi alla gara concorrenziale. Le imprese, in questo modo, possono massimizzare i mezzi di produzione e possono generare così un profitto. Tutto ciò avviene mediante strumenti di comunicazione al pubblico, innovazione tecnologica ma anche estetica. Gli aspetti appena elencati sono essenziali nell’attività d’impresa, infatti, sono regolati dal diritto industriale. Oltre a fissare le regole sulla concorrenza (cosa si può e cosa non si può fare) il diritto industriale disciplina anche:

  • La pubblicità di servizi e prodotti (non si può mentire, fare comparazioni mentendo su alcuni aspetti);
  • I marchi che sono strumenti di attrazione del consumatore;
  • L’innovazione tecnologica mediante i brevetti che sono strumenti giuridici atti a incentivare le imprese a innovare ma allo stesso tempo tutelano contro copie da parte di terzi. Tutto ciò vale anche per l’innovazione estetica.

Il diritto industriale non riguarda solo l’industria nel senso stretto ma anche i consumatori nel momento in cui effettuano delle scelte di consumo. Esempio. I farmaci sono coperti da brevetti, gli abiti hanno dei marchi.

Le questioni appena esposte hanno anche una rilevanza economica in quanto sono un punto d’incontro tra interessi contrapposti (chi produce, i concorrenti e i consumatori). Esempio: chi produce farmaci vuole escludere i concorrenti, i quali a loro volta vogliono usare quel determinato bene. Infine, ci sono i consumatori che vogliono beneficiare del prodotto finale. Ci sono interessi di esclusività e monopolistici ma anche antimonopolistici e quindi concorrenziali.

Il diritto industriale nasce nel XIX secolo a partire dalla rivoluzione industriale quando si sviluppa il mondo dei prodotti, dei servizi e le industrie incominciano a produrre dei prodotti di massa. Questo diritto è sicuramente più recente rispetto al diritto romano e al diritto canonico. Si sente la necessità di creare questo diritto e quindi di regolamentare nel momento in cui nasce una moderna economia di mercato basata sul liberismo. Oggi questa concezione è come un relitto del passato in quando si è andati ben oltre alla mera produzione di massa, infatti, il diritto industriale riguarda l’impresa nel suo momento operativo (produzione – comunicazione – concorrenza).

Proprietà industriale

La nomenclatura deriva dal passato. Riguarda i frutti dell’attività intellettuale e creativa di un soggetto che crea un nuovo segno distintivo/marchio. Si costituisce così un diritto di proprietà. Dal punto di vista civile la proprietà intellettuale riguarda un oggetto corporale mentre nell’ambito del diritto industriale assume un significato diverso. Il titolare dei diritti assume un diritto soggettivo assoluto con connotazione di esclusività. È l’unico a poter sfruttare il marchio/invenzione/design registrato. Ciò riguarda un bene immateriale, non tangibile.

Fonti normative

Esistono tre livelli di norme:

  • Nazionali (Italia);
  • Comunitarie (Europa);
  • Convenzioni nazionali.

I marchi, i brevetti, i disegni e la denominazione d’origine sono soggetti alla disciplina nazionale D.lgs. 30 del 2005 che definisce il “codice della proprietà industriale”. Non è definito intellettuale perché non contiene il diritto d’autore che è regolato dalla legge 633 del 1941.

Il diritto comunitario è composto da direttive e regolamenti relativi ai marchi comunitari, disegni e modelli e brevetti. Le convenzioni internazionali sono molteplici, ma le fondamentali sono poche (vedremo più avanti). A livello comunitario il diritto industriale fa riferimento alla:

  • Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883 che è stata rivista e aggiornata nel tempo;
  • Convenzione di Unione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche del 1886 fa riferimento al diritto d’autore. Ha valenza multilaterale.

A livello internazionale abbiamo:

  • TRIPS (Trade Related Intellectual Property Rights) del 15 aprile 1994 che regola la proprietà intellettuale ed è inerente al commercio.

Nel corso valuteremo solo le norme italiane.

Primo blocco regole: i marchi

Sono uno strumento di comunicazione al pubblico. Esempio. Coca Cola = bevanda, Barilla = pasta e biscotti, Samsung e Apple = mezzi di comunicazione. Sono dei segni relativi a prodotti e/o servizi che permettono di riconoscere in mezzo a una varietà di altri prodotti dello stesso tipo che sono presenti sul mercato. Comunica un messaggio sull’origine del prodotto. Si aggiungono però altre funzioni di comunicazione che sono relative alla qualità e all’immagine. Per legge si crea una riserva a favore di chi ha creato il prodotto e/o servizio. L’interesse del proprietario è quello di esclusività che corrisponde a un interesse economico. Nel lungo periodo il marchio permette la riconoscibilità dell’origine. Nelle scelte di consumo d’acquisto future ci si basa sull’esperienza, i consumatori si indirizzano su marchi che considerano appaganti. Inoltre, i marchi permettono anche un buon funzionamento del mercato: stimolano i giudizi relativi alla qualità nel consumatore e nel lungo periodo permettono anche di espellere dal mercato quelle industrie che producono beni e servizi di scarsa qualità.

Denominazione d’origine e indicazione geografica

Diritto di proprietà industriale

L’Italia è ricca di prodotti. Esempio: parmigiano reggiano, vino, prosciutto di Parma, vetri di Murano. Il marchio di biciclette “Legnano” denomina l’origine ma non importa a nessuno il luogo di provenienza piuttosto al consumatore importa della qualità. Se il prosciutto viene prodotto nell’hinterland milanese oppure è prodotto a Parma al consumatore importa. Con un sistema di esclusiva si usa il nome di una zona in cui vi è una tipica produzione.

L’uso del nome dipende una serie di norme e procedure. Nei siti dei consorzi vi sono dei disciplinari che indicano tutte le materie prime da usare nella produzione per determinare l’autenticità del prodotto finale.

  • Il marchio indica la provenienza dall’imprenditore: bene X di un imprenditore Y.
  • La denominazione d’origine e l’indicazione geografica: bene X viene dalla regione Y.

Solo il produttore di una zona tipica può chiamare il bene con un determinato nome e può inoltre impedire ad altri soggetti di chiamarlo in quel modo andando da un giudice. Anche in questo caso concorrono diversi interessi:

  • Il produttore che vuole sfruttare la provenienza geografica;
  • Il consumatore che ha diritto di fare una scelta libera e informata sulla qualità del prodotto.

Innovazione tecnologica: brevetti per invenzione

Sono degli strumenti giuridici che creano l’esclusività/il monopolio/la riserva nei confronti di un soggetto. Chi innova svolge un’attività meritoria nei propri confronti, crea un vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza. Tutto ciò è anche nell’interesse del consumatore e favorisce il conseguimento di ulteriore innovazione. Chi ha innovato ha interesse a essere l’unico a sfruttare il vantaggio competitivo. Se ci fosse l’esclusiva pura gli altri due soggetti (consumatori e concorrenti) andrebbero in crisi. La legislazione così ha deciso di intervenire con un compromesso. Chi innova può godere del diritto derivante dal brevetto solo se il frutto dell’innovazione ha un certo livello di originalità e di creatività. Il brevetto è soggetto a meritevolezza secondo determinati gradienti. Quando si deposita la domanda per ottenere un brevetto è necessario descrivere l’innovazione e come la si può attuare. Tutta la comunità può leggere questa descrizione, infatti, è fruibile da tutti. Tutto ciò è fatto per stimolare il progresso.

Esempio. Si scopre un principio attivo. Mediamente i costi di ricerca in ambito farmaceutico sono decine/centinaia di milioni di euro/dollari. Se non ci fosse il brevetto i concorrenti copierebbero il prodotto a costo zero.

L’esclusività che deriva dai brevetti non è perpetua, infatti, durano 20 anni (termine unico e fisso). La durata di 20 anni è stata pensata per far sì che l’innovatore potesse recuperare gli investimenti effettuati in ricerca e generare un eventuale profitto. Oltre il termine di 20 anni il monopolio cessa. Il brevetto cade in pubblico dominio. Il prodotto sul quale è applicato un brevetto (quindi nel corso dei 20 anni) può essere oggetto di ricerca per creare ulteriori innovazioni (è un uso lecito). Lo strumento giuridico del brevetto conferisce l’aspettativa di recuperare i costi di ricerca senza che il prodotto venga copiato. C’è un interesse sia da parte del produttore ma anche della concorrenza. È un assetto equilibrato perché il monopolio non è perpetuo. Per 20 anni non è possibile copiare quell’innovazione, nemmeno se si arriva alla medesima soluzione per merito proprio.

Questa è la principale giurisdizione ma non è l’unica forma di protezione tecnologica. Esiste un’altra forma di tutela: il segreto di produzione che però è una strada meno sicura. È una tutela aleatoria che funziona finché si riesce a mantenere il segreto. È vietato copiare però se un soggetto terzo arriva alla stessa soluzione in maniera indipendente la può sfruttare.

Innovazione di tipo estetico

Concerne l’aspetto esteriore del prodotto. Si cerca di rendere il prodotto gradevole e attraente sul mercato. È tipico dei prodotti di moda e design. È un forte strumento di competizione del marketing. Vale anche sui prodotti della tecnologia come i tablets e gli smartphones. Una volta ai consumatori interessava solo l’aspetto tecnologico di questi prodotti. L’innovazione di tipo estetico riguarda le confezioni e i packaging dei prodotti presenti negli scaffali. Una volta la confezione era solo un involucro protettivo che era solo ben presentato. Oggi le imprese investono molto nel design del packaging perché è il primo contatto che permette di attrarre il pubblico. Di fatto, è oggetto di studio del marketing. Questi elementi sono disciplinati dai “disegni e modelli”. I disegni sono monodimensionali, mentre i modelli riguardano l’aspetto tridimensionale del prodotto. Si interviene con un meccanismo di privative e di esclusive. Il design non è tangibile, è un dato immateriale relativo all’aspetto. Non è tutelabile mediante l’uso delle forme che riguardano oggetti concreti e tangibili. È necessario un diritto che vieti la copia a favore del produttore. Quando una legge crea un monopolio implica che ci sia economicità. Solo se c’è meritevolezza (rispetta dei gradienti di originalità) è possibile tutelare un produttore.

Norme a tutela del diritto d’autore

L’esclusiva è destinata alle opere artistiche e della sua creazione. L’opera d’ingegno è di tipo artistico (libri, letteratura, opere scientifiche, manuali di testo; arti figurative: quadri, opere plastiche, foto, architettura) e ha un significato tecnico. È protetta dal diritto d’autore. Il creatore ha riserva di sfruttamento esclusivo dell’opera (vendere, cedere, pubblicare). Ne derivano così differenti interessi:

  • Privato: protegge i frutti della creazione intellettuale dell’autore. Questi hanno la riserva dei proventi. Tutela anche l’industria culturale che è composta dagli intermediari (editori). I titolari del diritto sono economicamente interessati a far circolare l’opera, quindi a trovare intermediari per generare profitto;
  • Ordine generale: c’è interesse a far circolare le opere d’arte come oggetto di fruizione e stimolo della cultura.

Le tutele che ne derivano fanno parte dell’ordinamento europeo continentale (Italia) ma non UK e USA. Ne derivano anche i diritti morali d’autore. L’autore manifesta la propria personalità nell’opera. Ne derivano delle regole di diritto di paternità, regole volte a non rovinare/storpiare l’opera, a sfregiare un quadro, vendere in maniera inaccettabile (caso di cassette musicali che sono state vendute in fustini del detersivo. Tutto ciò ha sminuito l’autore).

Il diritto d’autore negli ultimi 20/25 anni si è evoluto. È nato solo per proteggere le opere d’arte e i suoi autori, però è stato esteso e ampliato. Quando è nato non comprendeva opere diverse da quelle d’arte tradizionale. Successivamente sono state incluse anche le opere utili: innovazione di tipo tecnologica (programmi di elaborazione, banche dati che sono uno strumento di disseminazione di informazioni) ma anche estetica (disegni e modelli). È una stranezza perché si applicano regole studiate solo per le opere d’arte. Non ci sono problemi di monopolio. Tutti possono creare opere d’arte pure. C’è un problema di traslazione di queste norme alle opere utili. Il diritto d’autore dura 70 anni dopo la morte dell’autore. Ciò implica che dura tutta la vita dell’autore e i successivi 70 anni. Tutto ciò non ha senso da un punto di vista di utilità pratica soprattutto perché c’è un alto livello di obsolescenza nelle opere utili. C’è stata poca coerenza in questa scelta legislativa.

Regole della concorrenza

La parte finale del corso verterà sulle regole della concorrenza che le industrie devono rispettare al fine di competere in modo corretto sul mercato. La necessità di creare queste norme nasce a partire dalla rivoluzione industriale dell’800. La prima regola a livello internazionale è del 1925 e viene inserita nella Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale come articolo n° 10 bis. I principi in Italia sono inseriti nel codice civile e vanno dal numero 2598 al 2601. La concorrenza è fisiologica ma è necessario rispettare alcune regole:

  • Non si può creare confusione sul mercato: proporre un prodotto di bassa qualità e farlo passare come un prodotto appartenente alla concorrenza;
  • Denigrare la concorrenza;
  • Mentire sull’età del prodotto e/o dell’azienda. Esempio. “La mia produzione è attiva da 25 anni, ma si scopre che l’azienda è nata sei mesi fa”;
  • Sottrarre il segreto aziendale;
  • Sottrarre i clienti chiave;
  • Boicottaggio al fine di espellere i concorrenti dal mercato.

Se non fossero rispettate alcune regole le scelte del consumatore verrebbero drogate. L’assetto è funzionale e risponde a interessi di diverso ordine: imprenditori, consumatori ai quali spettano delle informazioni trasparenti per effettuare delle scelte di consumo.

In Italia, tale disciplina però tutela in maniera diretta solo l’interesse degli imprenditori. Questi quando vedono venir meno delle quote di mercato decidono di far causa per concorrenza sleale. Tutto ciò non accade per i consumatori. In altri ordinamenti anche i consumatori possono fare delle cause per concorrenza sleale. In Italia, in maniera indiretta, se gli imprenditori vanno dal giudice e fanno valere i loro diritti tutelano anche gli interessi del consumatore. Sono state introdotte delle norme aggiuntive a tutela del consumatore. In questo caso si tratta di un’azione diretta che fa riferimento al codice del consumo il quale è stato introdotto nel 2005. Esso contiene un elenco di pratiche scorrette di cui il consumatore può lamentarsi. Questo elenco non ha carattere giuridico, ma fa capo a un’attività amministrativa che ha sede a Roma.

Diritto d’autore: parte generale

Parte generale con principi e poi parte più specifica centrata sulle opere utili. Nell’esame del diritto d’autore c’è uno schema tipico della materia. C’è un percorso prestabilito. Si parla di diritti d’esclusiva: la legge riserva con esclusiva al titolare alcuni diritti. Nei marchi, nei brevetti l’essenza è sempre l’esclusiva al titolare di qualcosa.

  • Quali sono le realtà e gli elementi che sono oggetto di protezione?
  • Quali sono i requisiti che questi elementi devono avere per essere protetti? Requisiti di proteggibilità o di validità.
  • Chi può essere titolare? E come si acquisiscono i diritti? Si acquisiscono automaticamente? Con determinate condotte? O eventi?
  • Qual è il contenuto della tutela? Qual è l’ampiezza dell’esclusiva? Fino a che punto si estendono i diritti dell’esclusiva?

Art. 1-2 legge diritto autore. Sono le norme che rispondono alla domanda:

  • Quali opere sono proteggibili dal diritto d’autore? Si parte sempre dal dato normativo. Art.1.1 della legge sul diritto d’autore n° 633 del 1941 in prima battuta, con la formula generale, dice: “Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo.” In sé è una formula molto ampia, infatti, qualunque creazione intellettuale di per sé è un’opera dell’ingegno.

Inoltre, queste opere devono appartenere a determinati campi: appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia. Il diritto d’autore nasce per essere una protezione che si colloca nel campo artistico.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher 3paperelle di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto industriale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Floridia Giorgio.
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