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APPUNTI DI DIRITTO INDUSTRIALE
PROF. Mario Ricolfi
Il Principio di Specialità suesposto è stato inoltre ridimensionato per i beni che godono di Rinomanza per i quali esso non è ora più applicato (coca cola può marchiare anche un asciugamano, cosiddetta Ultrattività del marchio...).
Anche per i beni che non hanno rinomanza però, la protezione è stata estesa togliendo il requisito dell'impresa alla base di una richiesta di registrazione di marchio. Oggi infatti chiunque può registrare un marchio e chi già lo ha fatto lo può cedere in licenza totale o parziale, quindi anche facendolo produrre a terzi.
È rimasto peraltro il requisito dell'Uso del marchio che prevede che il non uso per un periodo superiore a 5 anni ne determini la decadenza.
La funzione di garanzia è invece prevalentemente rimasta sotto la tutela delle leggi di mercato per le quali, se la qualità cala, calano anche le
preferenze dei consumatori. Però è stata riconosciuta ugualmente una tutela a questa funzione (in relazione all'interesse collettivo) ogni qualvolta il marchio sia idoneo a creare inganno o confusione nel pubblico (divieto di uso ingannevole del marchio). Questo si deduce da un chiaro precetto del CPI che vieta il peggioramento qualitativo dei beni contraddistinti dal marchio in assenza di una adeguata informazione. E' stato riconosciuto quindi che l'interesse collettivo tutelabile non è tanto quello di avere una costanza qualitativa nel prodotto marchiato, ma di poter esercitare una scelta consapevole in relazione a quel prodotto. Esempio tipico è dato dalla funzione di garanzia collegata alle denominazioni geografiche o di origine che, in particolare nei prodotti alimentari, fanno pensare direttamente ad un certo livello qualitativo dei prodotti provenienti da quella zona. Lo strumento giuridico a difesa di questi interessi giuridicamente rilevantiè titolare del diritto di esclusiva su di esso. Questo significa che solo l'imprenditore che ha registrato il marchio ha il diritto di utilizzarlo in modo esclusivo, impedendo ad altri di utilizzarlo senza il suo consenso. Le fonti del diritto interno che disciplinano i marchi sono principalmente gli articoli dal 2569 al 2574 del codice civile e la legge 30/2005, conosciuta come Codice di Proprietà Industriale. Il codice civile prevede diversi aspetti relativi alla tutela dei marchi. Innanzitutto, stabilisce il diritto di esclusiva, che garantisce al titolare del marchio il diritto di impedire ad altri di utilizzarlo senza il suo consenso. Inoltre, prevede il diritto di preuso, che consente a chi utilizzava il marchio prima della sua registrazione da parte di altri di continuare ad utilizzarlo. Il codice civile permette anche la registrazione di marchi collettivi, che possono essere utilizzati da un gruppo di imprenditori che condividono determinate caratteristiche. Viene inoltre vietata la soppressione dei marchi di fabbrica, ovvero l'inserimento di un nuovo marchio che sostituisce un altro già esistente. Infine, il codice civile regola la possibilità di trasferimento del marchio da un imprenditore ad un altro. Oltre alle fonti interne, esistono anche fonti di diritto internazionale e comunitario che disciplinano i marchi. Queste fonti includono trattati internazionali e normative emanate dall'Unione Europea, che armonizzano le norme relative alla protezione dei marchi a livello internazionale e comunitario.idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo3 2573. Trasferimento del marchio. Il marchio può essere trasferito o concesso in licenza per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, purché in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico Pag. 5/55
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PROF. Mario Ricolfi
per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato.
In mancanza di registrazione, il marchio è tutelato a norma dell'articolo 2571 (preuso).
2570. Marchi collettivi. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l'uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori o commercianti
2571 Preuso.
formattazione del testo è l'utilizzo dei tag html per evidenziare le parti del testo che hanno un significato specifico. Ecco come potrebbe essere formattato il testo fornito:Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso. 2572. Divieto di soppressione del marchio. Il rivenditore può apporre il proprio marchio ai prodotti che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore.
2573. Trasferimento del marchio. — Il marchio può essere trasferito o concesso in licenza per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, purché in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico. Quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia si presume che il diritto all'uso esclusivo di esso sia trasferito o da una ditta derivata, insieme con l'azienda. Nozione quindi centrale nella formattazione del testo è l'utilizzo dei tag html per evidenziare le parti del testo che hanno un significato specifico. Ecco come potrebbe essere formattato il testo fornito:
nostra produzione di diritto interno è poi il principio diterritorialità, che stabilisce quindi regole valide per il territorio italiano. La necessità invece di dare protezione internazionale ai marchi, ha portato alle: Fonti di diritto internazionale: 1883 - Convenzione Unione Di Parigi (CUP): è la prima convenzione che da estensione internazionale a tutela di marchi, brevetti e concorrenza sleale, basata sul principio della domanda (la tutela va richiesta) e della reciprocità, ossia la tutela di marchi e brevetti è riconosciuta sia ai cittadini del paese che a quelli del paese aderente CUP (che hanno fatto domanda). Tre sono i principi che scaturiscono da questa convenzione: Il principio di assimilazione: per il quale i cittadini dei paesi dell'unione sono assimilati ai cittadini del singolo paese nella fruizione dei diritti spettanti dalla normativa locale sulla proprietà industriale. "I cittadini di ciascuno dei paesidell'Unione godranno in tutti gli altri, per quanto riguarda la protezione della proprietà industriale, dei vantaggi che le leggi rispettive accordano presentemente o accorderanno in avvenire ai nazionali…"
La priorità unionista: secondo il quale "Chiunque avrà regolarmente depositato in uno dei paesi dell'Unione una domanda di brevetto d'invenzione, di modello d'utilità, di disegno o modello industriale, di marchio di fabbrica o di commercio, o il suo avente causa, godrà, per eseguire il deposito negli altri paesi, d'un diritto di priorità entro certi termini…"
Principio di protezione "telle quelle": secondo il quale ogni marchio di fabbrica o di commercio, regolarmente registrato nel paese d'origine, sarà ammesso al deposito e protetto tale e quale negli altri paesi dell'Unione. Pag. 6/55
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1886 –
Convenzione Unione di Berna (CUB): estende la protezione al diritto di autore, basata sul principio di estrinsecazione, ossia che l'opera per essere protetta deve essere pubblicata o estrinsecata. Tratto comune a CUP e CUB è che ogni stato è libero di decidere che cosa proteggere, ma una volta decisa tale protezione è estensibile (sempre nel paese) ai cittadini degli altri paesi aderenti (proprietà unionista), situazione che non offre quindi un livello minimo uniforme di garanzia e che ha portato poi alla nascita dei TRIPS (vedi oltre). Specifica di CUP e CUB è che la domanda di protezione (registrazione) di un diritto acquisito in uno stato (es registrazione di un marchio) va comunque presentata (anche successivamente) in tutti gli stati per i quali si desidera protezione. Prima di queste convenzioni invece, per avere protezione internazionale la domanda andava fatta contestualmente in tutti i paesi, cosa comprensibilmente piuttosto difficile ed onerosa.onerosa. Altra caratteristica di CUP è la retroattività della protezione, infatti per le domande di marchio effettuate nei 6 mesi successivi al primo deposito (nel proprio paese) la protezione è poi garantita con effetto dalla data della domanda.
1891 – Arrangement di Madrid e relativo protocollo del 1989: riferito alla registrazione internazionale dei marchi, è un protocollo con il quale viene integrata la CUP al fine di evitare di dover fare domande di registrazione multiple in tutti i paesi. Il soggetto che ha depositato domanda di registrazione di un marchio in un paese, non deve infatti presentare analoga domanda in tutti gli altri paesi nei quali desidera protezione, ma solo chiedere estensione alla protezione del diritto, tramite domanda al WIPO che verifica l'assenza di opposizioni nei 18 mesi successivi e concede la protezione registrando il marchio con effetto negli ordinamenti degli altri stati contraenti.
Il deposito attuato mediante questa
convenzione non porta però ad un unico marchio protetto in più paesi ma comunque a tanti marchi depositati presso i vari paesi, in pratica ad un "fascio di marchi". La "scaletta" per depositare in base all'Arrangement di Madrid è quindi quella di 1) ottenere la registrazione nel proprio paese, 2) fare domanda al WIPO a Ginevra per la registrazione internazionale. 1994- Trade Related Intellectual property rights (TRIPS): per gli aderenti a questo trattato vi è invece una limitazione di sovranità perché essi diventano obbligati a proteggere determinati tipi di diritti, conformandosi inoltre alle regole della CUP. Altra caratteristica fondamentale dei TRIPS è che l'adesione al trattato è requisito essenziale per essere ammessi all'interno del WTO (o OMC, Organizzazione Mondiale del Commercio). Fonti di diritto comunitario: L'avvicinamento alla creazione del marchio comunitario è statofatto con passi diversi. Dapprima con pronunce della corte di Giustizia che stabiliscono che il diritto esclusivo del titolare del marchio poteva essere fatto valere anche in caso di importazione di beni consegni simili o identici da parte di altri stati membri, e poi con una direttiva che presupponendo il permanere delle legislazioni nazionali, eliminava tutte le disparità esistenti tra queste che potessero ostacolare la libera circolazione dei prodotti o falsare le condizioni di concorrenza. 4 Il WIPO o OMPI ossia l'Organizzazione Mondiale Della Proprietà Industriale, ha sede a Ginevra ed è nata nel 1967 con lo scopo di operare in un ambiente normativo largamente integrato da strumenti internazionali come CUP, CUB e Madrid... Pag. 7/55
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PROF. Mario Ricolfi
Si è poi arrivati, nel 1994, al marchio unico europeo.
1994 - Regolamento sul marchio comunitario n. 40/1994: porta invece all'istituzione di un unico marchio europeo,
abbandonando quindi il princ