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Il codice della proprietà industriale

Il codice della proprietà industriale emanato con il decreto legislativo del febbraio 2005 n. 30 è il risultato di una delega di riassetto. Per riassetto si intende rivedere tutta la materia della proprietà industriale innanzitutto in un solo codice anziché in 40 leggi diverse, quindi qui abbiamo una semplificazione che è utile anche alla lettura. In secondo luogo, il compito del legislatore delegato era quello di ridare nazionalità e coerenza sistematica logica e giuridica a una disciplina che si era alquanto sfilacciata nel corso degli ultimi 50 anni. La disciplina infatti ha origine nel 1939 con le leggi sulle invenzioni industriali e nel 1941 con la legge sui disegni d’impresa. Sempre nel 1941 con la legge sui modelli e disegni e così via discorrendo. Quindi è una disciplina remota come origini, ma è diventata caotica proprio per il sovrapporsi di queste fonti.

La delega parlamentare diceva che il legislatore delegato avrebbe dovuto riordinare la materia, “ripartire la materia per settori omogenei, operare un coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica”.

Il modello a cui si è ispirato il legislatore delegato

Il modello è quello del TRIPs cioè di questo accordo complementare al negoziato del GATT. È il contrappeso della liberalizzazione del commercio mondiale. Mentre la liberalizzazione del mercato mondiale giova ai Paesi emergenti perché li mette in condizione di connotare i loro prodotti in tutti i mercati del mondo avendo il vantaggio competitivo di costi molto ridotti e quindi di prezzi bassi, la proprietà industriale con una funzione riequilibratrice attribuisce ai Paesi sviluppati il vantaggio competitivo di diritti esclusivi, cioè diritti che hanno per oggetto creazioni intellettuali che essendo protetti in funzione di questo accordo TRIPs nei paesi del mondo costituiscono un contrappeso.

Esempio: un prodotto brevettato non può essere riprodotto fino a quando dura la tutela brevettuale, quindi l’impresa cinese non può fabbricare e vendere questo prodotto e ciò determina un vantaggio competitivo per il titolare del brevetto che in questo modo si sottrae sostanzialmente alla guerra dei prezzi.

Potremmo dire ragionando più in termini economici che giuridici che la proprietà intellettuale e la proprietà industriale sostituiscono alla guerra dei prezzi una concorrenza che si colloca su un livello superiore rispetto alla fabbricazione materiale dei prodotti, si colloca sul piano dell’innovazione. Quindi si verifica una doppia gara in un certo senso. La gara sui prezzi la vincono i paesi emergenti e quella sull’innovazione tecnologica e di marketing creativo la vincono i paesi sviluppati? Naturalmente questo processo tende ad armonizzarsi poi. Questa differenza fondamentale tra la differenza di prezzo e la differenza di innovazione tende poco per volta a ridursi perché i Paesi emergenti imparano ad innovare ed i paesi sviluppati imparano a ridurre i costi. Così che si arriva a una concorrenzialità omogenea sul mercato che garantisce la migliore allocazione delle risorse e quindi migliore condizione di sviluppo economico sociale e di benessere.

In questo momento in cui si è verificata una crisi finanziaria gigante i governi non rinunciano alla concorrenzialità del mercato e si ostinano a dire che non attiveranno misure protezionistiche instaurando dazi per le importazioni perché considerano che nel lungo periodo una strategia di questo tipo sarebbe perdente. Quindi dobbiamo stringere i denti, resistere nella speranza che la crisi finanziaria venga riassorbita e che riparta l’economia reale sempre su basi mondiali e di concorrenzialità del mercato.

Quindi l’accordo TRIPs e il contrappeso della liberalizzazione del commercio è stato scelto dal legislatore delegato (in particolare dal prof) come il modello a cui riferirsi per fare un codice della proprietà industriale. E allora la prima conseguenza di questo modello è quella di organizzare la materia come questa materia è organizzata precisamente in questo accordo nei TRIPs.

Struttura del codice

È organizzata così:

Capo primo: disposizioni generali e principi fondamentali

Questo capo è strategico sotto un duplice profilo. Sotto il primo profilo è strategico perché ci permette di dire una volta sola ciò che vale per tutti i diritti di proprietà industriale, cioè di fare delle norme che valgono per tutti i diritti di proprietà industriale, mentre precedentemente ogni legge che aveva ad oggetto un diritto di proprietà industriale, aveva anche norme generali di questo tipo. Oggi queste norme le mettiamo al capo primo con l’avvertenza che valgono per tutti i tipi di proprietà industriale.

Capo secondo: norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale

Questo capo è il più importante del codice e a sua volta si divide in sezioni. Ed abbiamo una molteplicità di sezioni, con precisione 8 sezioni. Ciascuna sezione contiene la disciplina di un diritto di proprietà industriale.

  • Sezione 1a: Si riferisce ai marchi. Il marchio per un certo periodo di tempo non è stato considerato per la verità un diritto di proprietà industriale perché facendo leva sulla sua funzione principale che è quella di segno distintivo quindi di segno che consente ai produttori, da una parte, e dai consumatori dall’altra, di collegare un prodotto o un servizio a un’azienda, sembrava non avesse un proprio valore intrinseco. Se un prodotto ha un grande valore di avviamento, un fatturato importante si diceva che non è marchio che determina questa situazione di successo di mercato; è la bontà del prodotto e del servizio e il buon rapporto di qualità-prezzo. Questa concezione è stata completamente superata con l’andare del tempo perché si è capito che il marchio ha un valore intrinseco, è un fattore di avviamento che ha un selling power (potere di vendita) per cui si verifica in molti casi il rovescio di quello che si pensava si verificasse e cioè è il marchio che fa vendere il prodotto, non è il prodotto che accredita il marchio. Questo fenomeno è sotto gli occhi di tutti dal punto di vista economico e sociale. I marchi degli stilisti italiani sono famosi in tutto il mondo. Il più grande marchio del mondo è Ferrari ed ha un alto valore. Se noi dovessimo capitalizzare il valore di avviamento di questo marchio, arriveremmo a cifre enormi, che sono di molto superiori rispetto al valore dei beni materiali che formano l’azienda. Questo marchio ha un valore di beni immateriale molto più elevato rispetto al valore dei beni materiali che concorrono alla formazione dell’azienda. Questo giustifica pienamente che si faccia del marchio l’oggetto di un diritto di proprietà industriale e siccome si tratta di un diritto molto importante, il codice dedica la prima sezione a questo diritto.
  • Sezione 2a: Dedicata alle indicazioni geografiche. Per esempio Chianti, Parmigiano Reggiano. Le denominazioni geografiche sono state collocate nella sezione 2a a fianco dei marchi perché sono segni distintivi. Hanno una funzione diversa, perché a differenza del marchio non individuano il collegamento tra il prodotto o il servizio e un’impresa e probabilmente individuano il collegamento tra il prodotto e una molteplicità di imprese che sono le imprese che operano in quella determinata zona che è definita dalla denominazione geografica. Il fatto che non sia un segno distintivo individuale, ma tendenzialmente collettivo perché viene utilizzato da più persone ed a più aziende non significa che non è un segno distintivo. Del resto il marchio può essere anche geografico quindi bisogna vedere la differenza tra un marchio geografico e la denominazione geografica per vedere che rapporto c’è.
  • Sezione 3a: Dedicata ai disegni e ai modelli. Il design è uno dei settori in cui noi siamo più forti al mondo. Si distingue in due categorie: la forma bidimensionale del disegno, pensate al disegno tessile (la seta comasca) e dall’altra parte la forma tridimensionale che è la forma dei prodotti. Non c’è prodotto che non abbia una forma. Quindi la protezione di queste creazioni intellettuali è la protezione della forma bidimensionale e tridimensionale dei prodotti. Noi abbiamo messo i disegni e i modelli subito dopo i segni distintivi perché anche i disegni e modelli sono segni distintivi perché connotano la forma esteriore del prodotto e quindi lo individuano. Questa protezione da luogo a molti problemi. La moda, l’arredamento sono settori molto vasti la cui concorrenza a livello mondiale avviene sulla base del design. Design diventa spesso motivo di successo e di preferenza da parte dei consumatori. Quindi un buon design può dettare il successo di un’azienda e la protezione di questo design attribuisce al successo dell’impresa un vantaggio competitivo che è considerevole.
  • Sezione 4a: Tratta le invenzioni. Il codice della proprietà industriale, in sostanza, è stato fatto per stimolare le nostre imprese a dare la massima attenzione al problema dell’innovazione cioè superare una certa pigrizia sul terreno dell’innovazione. Considerare che l’innovazione sia che si tratta del marketing, sia della tecnologia, è essenziale per stare su un mercato come quello attuale di un’economia globalizzata. Sono innovazioni diverse, ma l’innovazione tecnologica sempre innovazione è. Chi detiene il diritto esclusivo può stare sul mercato con molta più facilità. Non esiste la concorrenza perfetta, ma esiste la concorrenza monopolistica che significa che c’è concorrenza ma c’è anche una contro concorrenza ma su un piano diverso. Quindi le invenzioni industriali sono l’oggetto della sezione 4a. Allora quando noi pensiamo alle invenzioni industriali noi non dobbiamo pensare né che ogni invenzione sia un colpo di genio. Gli USA sono arrivati a 5 milioni di brevetti, noi siamo arrivati a 2 milioni. Ciò che è brevettabile è l’invenzione tecnologica che è un piccolo passo rispetto allo stato della tecnica. La contrapposizione è tra lo stato della tecnica e questo piccolo passo in avanti che è l’innovazione tecnologica. Questo ci spiega perché sono tanti i brevetti. Poi c’è un problema di politica industriale c’è un’ipertrofia della brevettazione (troppi brevetti). Noi dovremmo difendere la piccola media impresa, dato che il nostro paese è fondato su queste, sostenendo la tesi che i brevetti vengono concessi per le innovazioni importanti e molto significative.
  • Sezione 5a: Modelli di utilità. Mentre i disegni e modelli industriali si caratterizzano come disegni e modelli ornamentali (nel Codice non si è voluto parlare di modelli ornamentali perché la disciplina europea l’ornabilità è sembrata una barriera troppo grande). I modelli di utilità riguardano sempre la forma dei prodotti, ma a differenza dei modelli ornamentali, sono prodotti, in ragione della loro conformazione, hanno una maggiore efficacia e comodità di applicazione. È una creazione intellettuale che si dedica alla folla del prodotto ma non per risultati estetici, ma per risultati utilitaristici. Ad esempio se uno avesse inventato un boccale, ma non anche il manico del boccale e qualcun altro ad un certo punto avesse inventato il manico, questo sarebbe un modello di utilità cioè agire sulla forma per avere un vantaggio in termine di punto di applicazione.
  • Sezione 6a: Le topografie dei prodotti a semiconduttori cioè i circuiti integrati. Noi abbiamo un’azienda in Italia che deposita migliaia di questi circuiti integrati: la Microelettronics. Si dedica alla elaborazione, fabbricazione e vendita dei circuiti integrati. Tutta l’elettronica è basata sui circuiti integrati.
  • Sezione 7a: Considera diritti di proprietà industriale anche le informazioni riservate: tecnologiche e riservate. Questo è un capitolo importantissimo. Fino all’avvento del Codice, il know-how non formava oggetto di una protezione specifica come diritto di proprietà industriale ed era una lacuna perché know-how tecnologico è espressione della capacità innovativa di un’azienda che non raggiunge il livello necessario per la predetta azienda. Quando pensiamo al brevetto per invenzione industriale pensiamo a un’idea di soluzione di un problema tecnico. E naturalmente dal punto di vista commerciale ed economico, tutto dipende dal problema tecnico che abbiamo risolto e tutto dipende dal valore di mercato che ha questo problema tecnico. Per esempio, ci sono molto malattie, ed alcune di queste hanno la caratteristica di essere malattie di massa (coinvolgono milioni di persone), ad esempio il diabete e l’ipertensione. Se ad un certo punto una casa farmaceutica risolve il problema dell’ipertensione con un farmaco, questo farmaco, soprattutto quando è il primo farmaco che risolve il problema ha un valore immenso. Quindi sono invenzioni che hanno un valore colossale. Qualunque azienda che produce e quindi che si misura con processi tecnologici, è chiaro che sviluppa un know-how: una serie di cose che nella loro composizione danno un grande potere competitivo. Ogni azienda ha il diritto di proteggere il proprio know-how perché un buon know-how conferisce un vantaggio competitivo esattamente come un brevetto conferisce un vantaggio competitivo. Allora questa azienda ha interesse a mantenerlo segreto il know-how e non divulgarlo nei limiti in cui questo è possibile. Se il know-how è proteggibile, allora conviene proteggerlo. I nemici della protezione sono i tradimenti. Certo uno può pensare anche allo spionaggio industriale. Capita che il dipendente esca e si porta il know-how e lo porti nel nuovo datore di lavoro. Il problema vero della protezione del know-how è quello di impedire che i dipendenti possano sottrarre al proprio datore di lavoro il loro know-how. Qui c’è un problema molto delicato di limiti perché noi dobbiamo difendere il nostro know-how perché costituisce un asset dell’azienda e dobbiamo consentire al lavoratore di utilizzare la sua preparazione con libertà di passare da un datore di lavoro all’altro. Quindi dobbiamo sapere distinguere il know-how e la sapienza professionale di un lavoratore. Quando un dipendente esce dall’azienda per andare presso un nuovo datore di lavoro deve portare ciò che riesce a portare in mente, ciò che sa. Normalmente invece si porta il sistema dove c’è dentro tutto, oggi con l’avvento dell’informatica ci vuole poco a portare tutto il contenuto di un computer con tutti i dati, i nomi dei clienti, i prezzi, ma anche tutte le specifiche tecnologiche. Ed è questo che non bisogna consentire, questa sottrazione di know-how ha un risultato negativo in senso assoluto perché indebolisce l’azienda da cui questo dipendente esce e non determina di per sé il successo della nuova, nella quale il dipendente va o che il dipendente crea. Il know-how è un’esperienza. Riesce a fare una concorrenza forte, ma quasi mai si riesce ad eguagliare la capacità tecnologica dell’impresa alla quale è stato sottratto il know-how. Ad esempio se io ho un calzaturificio ed ho un know-how importante che riguarda il modo di fare le tomaie che mi consentono di avere un buon risultato e se questo know-how passa nelle mani di un calzaturificio concorrente, certamente me lo trovo contro perché in un poco tempo il calzaturificio riesce a portarsi allo stesso livello, ma nel lungo periodo non riesce mantenersi a quel livello perché l’ha rubato e manca l’esperienza. Molte aziende del triveneto quando hanno capito che conveniva de localizzare, anziché produrre a Padova, vanno in Cina e si fanno produrre dai cinesi, con un primo costo molto inferiore. Si porta il know-how e si spiega all’imprenditore cinese come va fatto quel prodotto. Ma ad un certo punto l’imprenditore cinese, avendo imparato a fare le cose, si mette a fare i prodotti per conto proprio. Addirittura fa concorrenza al concorrente italiano. Se questo imprenditore italiano avesse potuto contare sulla protezione dell’informazione riservata, avrebbe dovuto andare in Cina, mettersi in collegamento con l’imprenditore cinese, rivelargli il suo know-how ma al tempo stesso proteggere il suo know-how ottenendo dall’imprenditore cinese che questo non possa utilizzarlo a suo danno perché è oggetto di una protezione. Non potendo ottenere questa protezione nel territorio cinese (o in termini non soddisfacenti) ci si è trovati in questa situazione. Ciò non può accadere nel caso dell’innovazione brevettata perché il brevetto vale in Italia così come in Cina e da quel punto di vista è più facile ottenere l’esclusività della fabbricazione e vendita.
  • Sezione 8a: Quella delle nuove varietà vegetali. Le nuove varietà vegetali sono protette in quanto sono state sviluppate attraverso processi di selezione e miglioramento genetico. Queste innovazioni nel campo della genetica agricola permettono di ottenere specie più resistenti a malattie, condizioni climatiche avverse e con migliori caratteristiche produttive. Le normative sui diritti di proprietà industriale per le varietà vegetali sono fondamentali per incentivare la ricerca e lo sviluppo nel settore agricolo, garantendo al contempo che i coltivatori abbiano accesso a nuove tecnologie e varietà migliorate.
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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Novadelia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto industriale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Scienze giuridiche Prof.
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