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REQUISITI DI VALIDITÀ
I requisiti di validità valgono per tutti i segni distintivi.
I segni distintivi sono:
- Marchi: contraddistinguono i prodotti e i servizi che vengono immessi nel mercato e servono per ricollegare questi prodotti e servizi a una determinata fonte, azienda cioè la provenienza aziendale dei prodotti e dei servizi è contraddistinta dal marchio.
- Ditte: serve a contraddistinguere l'attività dell'imprenditore. L'imprenditore può essere una persona fisica o una persona giuridica. Quando è una persona fisica il segno distintivo della sua attività si chiama ditta. La ditta è il segno dell'imprenditore individuale. L'impresa collettiva invece è costituita dalla società. Abbiamo due tipi di società: le società di persone e le società di capitali. Nelle società di persone vi è una responsabilità illimitata dei soci, mentre nelle
società di capitali la responsabilità è limitata al patrimonio sociale e non si risponde con il proprio patrimonio. Le società hanno due segni che sono equivalenti alla ditta. Le società di persone hanno la ragione sociale, le società di capitali hanno la denominazione sociale. È solo una questione nominalistica. Quindi i tre segni dell'attività sono la ditta, la ragione sociale e la denominazione sociale.
Insegne: è quella che individua i locali d'esercizio. Naturalmente questi segni distintivi hanno più o meno importanza in funzione dell'attività che svolge l'impresa. Ad esempio attività industriali e commerciali, ma soprattutto industriali mette un marchio perché individuano attraverso il marchio l'origine aziendale dei prodotti che immettono sul mercato. Invece una banca o un'assicurazione usa di più la ditta perché individua attraverso un segno
distintivo l'attività che svolgono. La distinzione tra l'attività e il servizio in fondo è molto sottile perché per esempio la banca fa un servizio di intermediazione bancaria e quindi usa molto più la sua ditta di quanto usi il suo marchio. Tuttavia anche il marchio viene usato da imprese che prestano servizi ed in questo caso il marchio viene apposto sui materiali mediante i quali viene prestato il servizio. Ad esempio se noi osserviamo una ditta di trasporti, Il marchio viene apposto sugli autobus, i camion cioè i mezzi mediante il quale viene prestato il servizio di trasporto. Anche ATM è la ditta ma è anche il marchio della ditta di trasporti, per cui quando l'ATM deve differenziarsi sul mercato in relazione al suo servizio di trasporto adopera il marchio ATM. Invece le insegne sono forse meno importanti, ma è anche vero che quando noi abbiamo l'insegna UNITED COLORS OF BENETTON e la troviamo su tutti i
negozi Benetton ed in genere le insegne sono importanti nelle catene di franchising perché una delle caratteristiche delle catene di franchising è quella di avere i segni distintivi ed in particolare le stesse insegne nei negozi di esercizio. I REQUISITI DI VALIDITÀ 1) NOVITÀ. È intuitivo che un marchio, una ditta o un'insegna non potrebbero svolgere la loro funzione distintiva se non fossero nuovi. Per nuovi si intende: non noti come segni distintivi di prodotti o servizi immessi sul mercato da imprese concorrenti. La non notorietà può derivare da due situazioni che vanno nettamente distinte: noto come segno distintivo altrui è sicuramente il marchio già registrato e qui noi non andiamo a vedere se questa registrazione corrisponde a un marchio effettivamente usato perché per il fatto solo che questo marchio è registrato, esso è noto dal punto di vista giuridico cioè la registrazione.Conferisce al marchio una notorietà legale. Chiunque può andare a consultare il registro dei marchi all'Ufficio Italiano brevetti e marchi e verificare che un determinato marchio sia già registrato da altri. In questo caso, il marchio non è nuovo e quindi non deve essere registrato una seconda volta per prodotti o servizi dello stesso genere, cioè prodotti affini perché se viene registrato il marchio è nullo perché non nuovo.
Se passiamo dal marchio registrato al marchio di fatto, non è che il marchio di fatto sia irrilevante. Non è che il marchio, in quanto non registrato, non costituisce una anteriorità invalidante del marchio registrato. Il marchio di fatto costituisce anch'esso un'antecedente invalidante ma a condizione che sia usato con notorietà generale, cioè essendo un marchio di fatto logicamente non c'è una presunzione legale di conoscenza da parte del pubblico.
e quindi il problema è quello di accertare ogni volta se questo marchio di fatto è effettivamente utilizzato e se questo uso è tale da non impedire a questo marchio di fatto una notorietà generale. Quando siamo di fronte a un marchio di fatto anteriore cosa succede? O la notorietà è generale cioè il marchio è usato con notorietà generale, allora esso impedisce una successiva valida registrazione dello stesso marchio per prodotti o merci dello stesso genere. Quindi, in questo caso, il marchio di fatto anteriore costituisce un impedimento alla registrazione dello stesso marchio successiva. Se è un impedimento è chiaro che il titolare del marchio di fatto è l'unico che può registrare il marchio di cui lui è preutente perché il divieto di registrazione vale per i terzi, non vale per lui. Lui che utilizza il marchio con utilità generale può, in qualsiasi momento, passareDal marchio di fatto al marchio registrato perché questo passaggio non determina il danno del pubblico dal momento che è il suo stesso marchio che viene registrato e quindi viene tutelato come marchio registrato e non più come marchio di fatto.
Se invece il marchio di fatto viene utilizzato con notorietà puramente locale, per esempio regionale, provinciale, in questo caso il marchio non avendo notorietà generale non costituisce impedimento alla registrazione dello stesso marchio su scala nazionale. Non costituisce quindi anteriorità invalidante e il preutente con notorietà locale può continuare nell'uso di questo marchio nonostante la successiva registrazione, ma nei limiti del preuso.
Riepilogando: il marchio di fatto usato con notorietà generale costituisce un impedimento alla successiva registrazione e il titolare di questo marchio di fatto può impedire a qualsiasi terzo l'uso dello stesso marchio.
ancorché non sia un marchio registrato. Invece, il titolare di un marchio di fatto usato con notorietà puramente locale non può impedire la registrazione e l'uso del marchio da parte di un terzo, ma mantiene il diritto di usare il suo marchio nei limiti del territorio in cui svolgeva questo preuso. Ma a che cosa serve la registrazione? Serve tantissimo perché il marchio registrato si presume valido quindi sarà il presunto contraffattore che dovrà dimostrare che quel marchio non possiede i requisiti di validità. Il marchio di fatto non si presume valido. Conseguentemente, il titolare del marchio di fatto deve dare lui la dimostrazione che il suo marchio è valido. Poi vi è un discorso di carattere dogmatico. Quando si è trattato di riassettare l'intera materia dei diritti di proprietà industriale e quindi anche dei marchi, Floridia si è trovato di fronte al fatto che la giurisprudenza e la dottrina.dicevano che il marchio di fatto era protetto con l'azione di concorrenza sleale e cioè con il n. 1 dell'art. 2558 che è la norma contro la concorrenza sleale e di cui il n. 1 vieta gli atti di confondibilità. Quindi il ragionamento è: mentre il titolare del marchio registrato è protetto con l'applicazione della legge sui marchi registrati e il marchio registrato è oggetto di un diritto di proprietà industriale; invece il marchio di fatto non è oggetto di un marchio di proprietà, ma è protetto contro l'illecito della confondibilità cioè se un soggetto utilizza un marchio confondibile con il marchio di fatto allora si rende responsabile della concorrenza sleale per confondibilità e questa responsabilità produce certi effetti sanzionatori. Di fronte a questa sistemazione, il redattore del Codice ha pensato che era una differenziazione essenzialmente nominalistica.perché nella sostanza non c'era alcuna differenza fra tutela conferita con il divieto di confondibilità presidiato dalle norme contro la concorrenza sleale e la tutela del diritto di proprietà industriale. Non c'è alcuna differenza, in entrambi i casi la tutela consiste nella inibitoria, cioè nell'ordine da parte del giudice di smettere l'uso di quel marchio che è confondibile e che costituisce contraffazione sia del marchio di fatto che del marchio registrato. Quindi: - inibitoria - pubblicazione della sentenza - distruzione dei prodotti che sono stati fatti contraddistinti con quel determinato marchio - risarcimento del danno I diritti di proprietà industriale sono tra i più protetti. Che differenza c'è tra un'inibitoria che deriva dall'applicazione della legge sui marchi registrati che costituisce la violazione di un diritto di proprietà industriale e la stessa inibitoria cheprotezione del marchio registrato. Questa unificazione semplifica il sistema e garantisce la stessa tutela per entrambi i tipi di marchio. L'articolo 2598 n. 1 del Codice Civile sanziona il comportamento di confondibilità tra marchi. Questo significa che non ci sono differenze tra un marchio di fatto e un marchio registrato in termini di sanzioni applicabili e mezzi di tutela giurisdizionale. Il legislatore ha deciso di includere i marchi di fatto e i segni distintivi di fatto all'interno del Codice Civile, assimilando così il marchio di fatto al marchio registrato per quanto riguarda la tutela legale. Ciò significa che entrambi i tipi di marchio sono protetti con le stesse sanzioni e possono essere difesi attraverso le stesse azioni giudiziarie previste nel capo III del Codice. Questa omologazione e unificazione semplificano il sistema di tutela dei marchi, garantendo una tutela uniforme per entrambi i tipi di marchio.marchio registrato.
Per il principio della unitarietà dei segni distintivi (i segni distintivi sono da considerarsi in un contesto unitario) per cui la titolarità di un marchio impedisce l'uso