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Diritto industriale - Marchi

Marchio: segno o simbolo

Il marchio è un segno o simbolo atto a distinguere, in un insieme di beni o servizi, quelli di una data impresa.

Funzioni principali del marchio

  • Attrattiva: Rendere i prodotti distinguibili da quelli concorrenti e tutelare gli investimenti.
  • Distintiva: Riferimento all’impresa da cui il bene o servizio proviene.
  • Garanzia qualitativa: Per il consumatore, rispetto di determinati standard qualitativi costanti.

Funzione giuridicamente tutelata dal marchio

Prima del 1992 (Direttiva CEE 1988): Solo funzione distintiva. Principio di specialità: Titolare del marchio protetto verso uso non autorizzato per beni di stesso tipo.

Riforma del 1992: Tutela funzione attrattiva, per rilievo socio-economico dato agli investimenti.

Beni che godono di rinomanza: non applicato (ultrattività). Beni senza rinomanza: protezione estesa, tolto il requisito dell’impresa per la richiesta di registrazione. Rimasto il requisito dell’uso: Il non uso per più di 5 anni ne determina decadenza.

Funzione di garanzia

Tutelata da leggi di mercato. Se la qualità cala, calano le vendite. Divieto di uso ingannevole del marchio: tutela interesse collettivo di esercitare scelte consapevoli. Art. 14.2a CPI: vieta peggioramento qualitativo dei beni marchiati senza adeguata informazione.

Diritto comunitario

Creazione del marchio comunitario.

  • Prima: Marchi è diritto del titolare fatto valere per importazioni con segni simili/identici da altri stati.
  • Direttive: Elimina disparità che ostacolano libera circolazione di prodotti, falsavano la concorrenza.
  • Regolamento sul marchio comunitario n. 40/1994: Istituzione unico marchio europeo (no territorialità).
  • Uffici cui chiedere la registrazione: Alicante (Spagna), verifica che il marchio non è registrato nell’UE.

Fonti di diritto internazionale

Protezione internazionale ai marchi.

  • 1883 - Convenzione Unione di Parigi (CUP): prima convenzione a tutela di marchi, brevetti, concorrenza sleale.
  • Principio della domanda e reciprocità: tutela riconosciuta ai cittadini che ne fanno richiesta.
  • Retroattività protezione: 6 mesi dopo il primo deposito protezione con effetto dalla data della domanda.
  • Principio di assimilazione: I cittadini dei paesi dell’Unione sono assimilati ai cittadini del singolo paese.
  • Principio unionista: chi deposita in un paese dell’Unione ha priorità per eseguire il deposito in altri paesi.
  • Protezione telle quelle: ogni marchio è ammesso al deposito e protetto tale e quale negli altri paesi.
  • 1886 - Convenzione Unione di Berna (CUB): protegge il diritto di autore dopo estrinsecazione (pubblicazione).
  • Arrangement di Madrid (1891), Protocollo (1989): integra la CUP, evitare domande multiple.

WIPO e TRIPS

Chi deposita domanda in un paese chiede al WIPO estensione della protezione.

  • WIPO (Ginevra, 1967): valuta assenza d’opposizioni nei 18 mesi successivi, concede protezione.
  • 1994 Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPS): trattato che uniforma la protezione dei diritti.

Diritto interno

Artt dal 2569 al 2574 del CC, L.30/2005 (Codice di Proprietà Industriale).

  • Diritto di marchio: Si acquisisce con registrazione e uso. Non è tutelata la semplice creazione.
  • Registrazione (Art. 2569CC): fatto costitutivo.
  • D. di esclusiva (2569CC): chi registra un marchio se ne avvale in modo esclusivo per beni per cui è registrato.
  • D. di preuso (2571CC): chi prima della registrazione altrui usava il marchio può continuare ad usarne.

Notorietà e registrazione

Notorietà generale: marchio non registrabile perché non è nuovo. Notorietà locale: precedente utilizzatore ha diritto di preuso nella zona di preutilizzo.

Fatto costitutivo dell’acquisto del diritto del marchio: registrazione o uso del segno.

Nostro sistema

Solo registrazione (2569CC: diritto all’uso esclusivo di marchi registrati). Uso: effettivo solo un effetto conservativo del diritto, impedisce la decadenza, preuso: non dà acquisto di diritto di marchio, ma vieta/circoscrive la protezione di marchi registrati dopo.

Registrazione nazionale può valersi di priorità estera, invocando il principio unionista. Ufficio competente: analisi della regolarità formale.

Requisito della novità

Non è oggetto d’esame preventivo, ma:

  • Entro 2 mesi: chiunque ha interesse può fare osservazioni.
  • Entro 3 mesi: chi ha un interesse configgente può fare opposizione per impedimenti relativi.

Opposizione: contraddittorio davanti alla commissione dei ricorsi, può essere impugnato in Cassazione.

Requisiti per la registrazione

  • Segno idoneo ad essere registrato come marchio: avere capacità distintiva, estraneo alla forma del prodotto, lecito, nuovo e non contrastante con diritto anteriori di terzi.
  • Assenza di impedimenti alla richiesta. Gli impedimenti sono: assoluti (essenziali e non superabili) relativi (superabili con il consenso del terzo).

Normativa nazionale e comunitaria

Nella normativa nazionale espressi in positivo, in quella comunitaria in negativo (impedimenti).

Congiunzione tra impedimenti assoluti e relativi: divieto di deposito di marchio in mala fede, es: stock piling: deposito di molteplici marchi per impedire ai concorrenti di registrarne uno (Lindt) produce impedimenti che a seconda della fattispecie sono assoluti o relativi.

Impedimenti relativi

Alla base di diritti anteriori che un terzo vanta sul segno. Consenso del terzo: fa superare l’impedimento.

Fatti valere: da chi ha diritti configgenti, con opposizione alla domanda di registrazione o in giudizio.

Uffici di registrazione: non effettuano controlli su questi impedimenti. Si parla di nullità relativa.

Impedimenti assoluti

Sono: mancanza di novità e incompatibilità con i diritti di terzi.

1. Mancanza di novità: Art. 12 CPI. Non sono nuovi segni d’uso comune.

Casi di contrasto

  • Tra marchi registrati. 3 sottocategorie: marchi identici per prodotti identici (stesso tipo): marchio registrato dopo è nullo, genera confusione.
  • Marchi identici/simili per prodotti identici/affini: registrazione posteriore nulla se c’è confusione.
  • Marchio anteriore rinomato: nulle registrazioni successive di segni identico/simile, se marchio successivo ne trae indebito vantaggio o dà ingiusto pregiudizio al marchio anteriore.

Marchio registrato e segni distintivi non registrati

Diritto di preuso (Art. 2571) Incompatibilità di segni identici ad altri usati come ditta, insegna, nome a dominio, se deriva confusione.

Tra marchi registrati e diritti anteriori di terzi

Diritto di autore, al nome, all’immagine. Diritto anteriore al proprio ritratto: ritratto non registrabile senza consenso dell’interessato o, dopo la morte, dei congiunti (diritto personalissimo non trasmissibile, non patrimoniale).

Diritto anteriore al proprio nome: occorre che sia riferibile ad una persona e ne derivi un pregiudizio.

Decoro della persona: dovere di ufficio di intervento. La nullità è richiedibile anche d’ufficio.

Impedimenti assoluti: vizi genetici

Intrinseci del segno generano nullità assoluta. Chiunque vi abbia interesse può chiedere la nullità anche in giudizio.

  • Non idoneità astratta: si fa riferimento: definizione di marchio Art. 4 R.40/94: segni riprodotti graficamente come parole, lettere, cifre, forma di prodotti o confezionamento, se idonei a distinguere i prodotti da quelli di altre imprese.
  • Art.7CPI: aggiunge i suoni e le tonalità cromatiche, purché idonei a distinguere.
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Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto industriale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof ricolfi marco.
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