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DIRITTO DI ESCLUSIVA

Il contenuto è un’esclusiva, una sorta di monopolio e quindi ottenendo un diritto di esclusiva impedisco ai terzi di attuare

l’invenzione che mi viene indicata dalle rivendicazioni. Quasi tutte le attività economiche che riguardano l’invenzione sono

comprese nel diritto di esclusiva che è determinato sia dall’interpretazione del brevetto, sia dai limiti previsti dalla legge con

riferimento al diritto di esclusiva. Il sistema di brevettazione è importante perché allarga le conoscenze attraverso la descrizione

pubblicata e attraverso queste nuove conoscenze si possono fare ulteriori sperimentazioni

C’è una norma che limita il contenuto prevedendo la liceità di certe attività di carattere meramente sperimentale e questo è

inquadrabile nella ratio del sistema brevettuale

Il contenuto di un diritto di esclusiva è formato dalle norme che dicono quali sono le facoltà che sono conferite in via esclusiva al

titolare del diritto sia dalle norme che dicono i limiti del contenuto del diritto, cioè tutto ciò che i terzi possono fare, quindi dice

ciò che gli altri possono e non possono fare

Ci sono diverse norme nel nostro codice della proprietà industriale

contenuti e limiti riguardando: territorio, limiti, facoltà

Se brevetto è nazionale, territorio è quello italiano

se brevetto è nazionale, vale solo per quella nazione

lo stesso vale anche per la porzione nazionale del brevetto europeo, vale anche con riferimento al brevetto europeo per quanto

riguarda la porzione italiana deve essere nazionalizzato in Italia

Solo nel territorio italiano varrà diritto di esclusiva, ciò che fanno i terzi all'estero è totalmente irrilevante

Tutte le facoltà non possono essere fatte in Italia: produrre, offrire in vendita, usare per scopi economici, commercializzare il

prodotto che costituisce attuazione dell'esclusiva ⇾

se soggetto produce in Italia per vendere all'estero contraffazione

se soggetto produce e vende all'estero no contraffazione

contraffazione anche importare dall'estero

Se all’estero non c’è quel brevetto, i concorrenti potranno produrre e vendere, ma non possono offrire in vendita, usare a scopi

economici e commercializzare il prodotto in quella nazione in cui è presente il brevetto, ossia non può importare i prodotti. Se

un soggetto che non ha il consenso produce nella nazione coperta da brevetto per poi vendere all’estero dove non c’è il brevetto

è contraffazione, quindi è contraffazione produrre per esportare e importare dall’estero

Limite dell'ESAURIMENTO

Secondo tale principio, una volta messo in commercio un bene nel territorio dell'UE, il titolare di uno o più diritti di proprietà

industriale su quel bene specifico perde le relative facoltà di privativa

Il principio di esaurimento ha efficacia solamente nel caso in cui l'immissione del bene nel commercio sia

effettuata direttamente dal titolare del diritto, o comunque nel caso in cui essa avvenga con il suo consenso (per esempio

tramite un licenziatario)

Brevetto in Italia e Francia

se bene in Francia costa meno, voglio importare in Italia per vendere a prezzo minore

non posso oppormi all'ulteriore commercializzazione beni di importazione parallela

non può più incidere titolare di diritto di esclusiva

prima immissione in commercio in Francia è stata fatta da titolare del diritto o con il suo consenso

Se bene comprato fuori dall'UE, diritto non si esaurisce

successiva rivendita diventa illecita

non esiste esaurimento internazionale

Se un soggetto lo fa uguale attuando il brevetto e lo vende è in contraffazione ma se il titolare vende il bene fisico, il diritto di

esclusiva sul prodotto venduto si è già consumato, quindi l’ulteriore commercializzazione del bene è lecita sia nel territorio

nazionale che all’estero. Quindi se un bene in un’altra nazione costa meno e un soggetto ne compro una certa quantità e li

vende nel paese che costano di più può farlo (bene di importazione parallela). Il titolare del diritto non potrà opporsi perché il

suo diritto è terminato a seguito della prima immissione in commercio. Questa regola non vale se il bene è stato comprato al di

fuori dell’unione europea poiché l’esaurimento del diritto internazionale non esiste ma esistono solo l’esaurimento nazionale e

l’esaurimento comunitario europeo

Articolo 5 ⇾

sia marchi, brevetti e invenzioni biotecnologiche tutti i diritti di proprietà industriale

esaurimento nazionale o comunitario (no internazionale)

Chi ha diritto può opporsi alla ulteriore commercializzazione dei beni nel caso in cui esistano motivi legittimi:

bene è stato modificato o alterato dopo la prima immissione in commercio

⇾⇾

Costituisce un limite al diritto di esclusiva

1. Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprietà industriale si

esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in

commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato

membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo.

2. Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia non si applica, con riferimento al marchio,

quando sussistano motivi legittimi perchè il titolare stesso si opponga all'ulteriore

commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato

dopo la loro immissione in commercio.

Problema dell'esposizione del bene

la normativa attuale stabilisce che i prodotti che costituiscono attuazione di un diritto di proprietà industriale, se esposti in una

fiera possono essere descritti ma non sequestrati

Già le presentazione in fiera è un'attività di contraffazione, ma ciò che è esposto in fiera non può essere sequestrato

possono soltanto essere descritti (ufficiale giudiziario: quali beni offerti, qual è il meccanismo)

vale anche per le merci in transito da e per le esposizioni

Brevetto ha durata di vent'anni dal momento del deposito della domanda di brevetto che sia efficace in Italia

prevista sia dalla norma nazionale che europea

ma vi sono casi in cui è possibile un'estensione temporale del diritto di esclusiva: ⇾

caso in cui prodotto deve essere autorizzato prima di essere messo in commercio AIC

ad esempio farmaco, autorizzazione concessa anche dopo molto tempo, erosione del termine ventennale del diritto di esclusiva

E' stato istituito il Certificato Complementare di Protezione che consente allungamento di un certo periodo di tempo che

garantisce di recuperare parte del tempo perso con l'attesa per l'autorizzazione all'immissione in commercio

determina validità prolungata del diritto di esclusiva

Facoltà

definite dall'articolo 66

1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare

l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal

presente codice. ⇾

cessione del diritto di godere del brevetto, ma mantenuta titolarità a soggetto che paga royalty pre-determinata

Invenzioni possono essere di diverso tipo: di prodotto, di processo, d'uso

Di prodotto si riferiscono a un prodotto nuovo e inventivo

diritto di vietare a terzi di produrre e importare tale prodotto

Contraffattore anche soggetto che fornisce a chi produce o vende mezzi o macchinari destinati a realizzare invenzione?

Contraffattore soggetto che fornisce il principio attivo per attuare l'invenzione?

Problema della contraffazione indiretta modifica legislativa del 2016

aggiunta commi nell'articolo 66

2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:

a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di

produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;

b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare,

di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini

il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione. ⇾

se la fornitura dei mezzi specifici è univocamente destinata alla contraffazione del brevetto contraffazione

diventa contraffattore terzo che fornisce i mezzi per attuare invenzione

Non si applica se si riferisce a prodotti ora in commercio

Il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o di

offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata i mezzi relativi a un

elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la

medesima sia protetta, qualora il terzo abbia conoscenza dell'idoneità e della destinazione di detti mezzi ad attuare

l'invenzione o sia in grado di averla con l'ordinaria diligenza.

Invenzione di procedimento ⇾

realizzazione con processo diverso che non c'entra con il brevetto no sequestro

procedimento potrebbe essere innovativo e portare alla produzione di un prodotto che era già in commercio

invenzione del processo

Mandare in azienda ufficiale tecnico o giudiziario che descrive il processo attuato dal concorrente

Articolo 67

1. Nel caso di brevetto di procedimento, ogni prodotto identico a quello ottenuto mediante il

procedimento brevettato si presume ottenuto, salvo prova contraria, mediante tale procedimento,

alternativamente:

a) se il prodotto ottenuto mediante il procedimento è nuovo;

b) se risulta una sostanziale probabilità che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante il

procedimento e se il titolare del brevetto non è riuscito attraverso ragionevoli sforzi a determinare il

procedimento effettivamente attuato.

2. Ai fini della prova contraria, deve tenersi conto del legittimo interesse del convenuto in

contraffazione alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e commerciali.

3. Quando il titolare di un brevetto concernente un nuovo metodo o processo industriale

somministra ad altri i mezzi univocamente destinati ad attuare l'oggetto del brevetto, si presume che

abbia anche dato licenza di fare uso di tale metodo o processo, purchè non esistano patti contrari.

Presunzione = non ho l'onere di provarlo

Quindi se il prodotto ottenuto dal terzo è identico al mio può significare che ha usato il mio stesso procedimento, quindi il

concorrente deve dimostrare che ha usato un a

Dettagli
A.A. 2017-2018
20 pagine
3 download
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Tireoglobulina di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto industriale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Giudici Silvia.