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Diritto industriale

Introduzione

Le materie che compongono questa branca di diritto vengono chiamate proprietà intellettuale (IP). Diritto "industriale" è un’espressione che va chiarita perché sembra essere il diritto dell’industria ma non è così; lo stesso per il termine "proprietà" intellettuale che può prestarsi ad alcuni equivoci dove il termine proprietà non è lo stesso del diritto privato, significa avere diritto esclusivo: un unico soggetto che può sfruttare la creazione dell’ingegno. La proprietà è un diritto esclusivo sulla creazione dell’ingegno attinente al mondo delle attività economiche.

È una delle materie giuridiche più economiche perché è la disciplina legislativa delle dinamiche d’impresa per quanto concerne la comunicazione, il marketing, la strategia. Si dice che questa materia è la disciplina del modo in cui l’imprenditore si organizza, compie scelte e comunica con il pubblico per ottenere la massima efficienza e la più ampia quota di mercato.

L’imprenditore che vuole prevalere nella gara concorrenziale anzitutto deve cercare di battere la concorrenza offrendo al pubblico un prodotto competitivo migliore rispetto a quello offerto dalla concorrenza. Il primo modo per farlo è quello di seguire la strada dell’innovazione tecnologica per creare ciò che i concorrenti non hanno ancora creato oppure essere in grado di mettere a punto un processo produttivo migliorato che dà lo stesso prodotto dei concorrenti ma magari a prezzi più bassi (concorrenza di prezzo sul mercato). C’è anche l’innovazione del design, cioè capacità di progettare un prodotto che sia appetibile per i consumatori; questa è innovazione estetica.

L’imprenditore che ha fatto tutto questo ha bisogno di farsi conoscere; pensiamo alla strategia di comunicazione, comunica con la pubblicità ma prima ancora con il suo marchio che può essere un logo, una parola o anche delle forme che incorporano dei messaggi.

Studiamo come la legge assicura e garantisce che queste dinamiche d’impresa possano svolgersi; questo diritto è molto importante perché parliamo di creazioni intellettuali, cioè creazioni che non consistono di regola in un oggetto tangibile. Magari si estrinsecano in un oggetto tangibile ma alla base hanno delle idee. Se io creo il brand questo verrà apposto su un prodotto che è materiale ma il brand in sé non lo è. A differenza degli oggetti tangibili dove la prima forma di tutela è il possesso, per i beni immateriali ciò non è possibile e nasce così la necessità di una legge che intervenga dicendo che certe creazioni immateriali non possono essere toccate e vanno riservate a chi le ha create.

Diversi sono i poli di interesse coinvolti, non c’è solo l’imprenditore ma anche il consumatore e tutti coloro che rappresentano la domanda di un bene. È un diritto fortemente consumeristico, c’è una tutela per il consumatore per le scelte di acquisto pensiamo alla pubblicità ingannevole.

Ragione di fondo della materia è che da un lato incentiva l’impresa a ricercare, innovare e comunicare un bene al pubblico, tutela l’impresa che investe in questa attività; dall’altro lato vuole garantire gli interessi dei consumatori creando un circolo virtuoso dove l’imprenditore è incentivato a produrre meglio e il consumatore può scegliere senza errore.

Gli strumenti sono: il diritto d’autore, il diritto dei marchi, diritto di industrial design, diritto denominazioni prodotti tipici e in generale della disciplina delle regole di concorrenza. Se non c’è un diritto che protegge tutto questo chiunque può prendere tutto questo e copiare a costo zero. Per le invenzioni industriali può essere più complicato, per il marchio è molto più facile.

Questo per dire che in un’ottica d’impresa chi investe in innovazione vuole essere tutelato: se l’imprenditore sa che una volta fatto l’investimento quel marchio può essere copiato facilmente ea costo zero non lo farebbe, quindi l’investimento seppur sempre con un ragionevole margine di rischio non verrebbe fatto se non ci fosse alcun tipo di tutela.

Le innovazioni che abbiamo a disposizione sono molto costose da realizzare come software, prodotti tecnologici, prodotti farmaceutici, cose che richiedono non solo tempo ma anche ingenti somme da investire. Ecco perché si dice che questa materia è garanzia affinché questo processo ci sia e qui si capisce perché in un sistema di libero mercato come il nostro ci sia una legge che crea in questo mercato dei diritti esclusivi, per soddisfare i consumatori e non solo gli imprenditori.

Prima parte

Brevetti per invenzione

I brevetti assicurano a chi innova una esclusiva, un diritto di esclusiva sullo sfruttamento di quella innovazione. Il diritto di esclusiva è una costante di tutti i diritti di proprietà intellettuale, significa erigere barriere intorno all’innovazione, senza le quali si potrebbe copiare l’innovazione stessa e quindi contraffare ("contraffazione" è violazione).

I brevetti hanno regole particolari e spesso devono essere trattati con cautela perché ci sono cose e accorgimenti pratici da tenere presenti. Si parla di scelte di compromesso perché da un lato c’è l’interesse ad incentivare il progresso tecnico e stimolare ad investire in ricerca e il brevetto rappresenta il premio per chi investe in ricerca. Ma, proprio perché si tratta di un’esclusiva, è necessario che questa non sia così estesa da diventare da stimolo alla ricerca e all’investimento ad ostacolo al progresso.

Per evitare ciò i brevetti possono durare 20 anni, massimo 25 nel settore farmaceutico perché dopo un tempo lungo come questo non è più un incentivo. Durante i 20 anni, altri possono attingere alle informazioni alla base di quell’innovazione per realizzare altre innovazioni, cioè si può usare ciò che sta alla base del prodotto brevettato anche prima della scadenza del brevetto per fare ricerca e creare qualcosa di più.

Diritto d’autore

Tradizionalmente nasce come tutela delle creazioni artistiche (musica, arte ecc.) ma il vero motivo per cui parliamo di diritto d’autore è quello sulle cosiddette opere utili cioè creazioni di tipo tecnico protette con il diritto d’autore (in particolare software e banche dati), è una forma di esclusiva che nasce in capo a chi ha creato qualcosa.

Seconda parte

La seconda parte del corso sarà dedicata al versante della comunicazione cioè del rapporto dell’impresa con il mercato, in particolare le lezioni saranno sul diritto dei marchi. Il marchio è qualunque segno che identifica l’imprenditore, qualunque cosa che si può ricomprendere nel concetto di brand, non solo parole ma anche disegni e anche la forma di un prodotto particolare o la colorazione, dei suoni o temi musicali associati ad un prodotto, addirittura alcune volte anche l’aspetto del punto vendita di un negozio.

Il diritto dei marchi rappresenta la capacità di comunicazione dell’imprenditore e la sua capacità di prendere un segno che di per sé non ha valore e farlo diventare un’icona. Nel diritto dei marchi ci sono una serie di norme e disposizioni che agevolano la creazione del brand e lo aiutano anche a preservarlo, più cresce di importanza tanto più diventa noto tanto più ci sono forme di tutela che i marchi meno famosi non hanno a disposizione. Parleremo anche di marchi ingannevoli per il pubblico.

Il marchio serve anche a far diventare il consumatore giudice del prodotto. Il sistema dei marchi costituisce incentivo per il miglioramento della qualità dell’offerta, l’imprenditore è incentivato a fare questo perché può essere premiato o talvolta punito dal consumatore.

Oltre ai marchi, parleremo delle denominazioni d’origine dei prodotti tipici e di progettazione quindi di design in qualunque settore: scarpe, borse, smartphone, arredamento. Anche questo è oggetto di un sistema di regole di esclusiva. Molti oggetti sono registrati sia come creazione di design sia come marchio.

Infine, esamineremo le norme che vietano atti di concorrenza sleale: è una disciplina particolare che fissa regole di condotta. Qualunque mercato è un campo di gioco, di lotta dove ognuno cerca di prevalere e performare meglio del concorrente. Ovviamente per quanto spietata la concorrenza sia, essa deve essere basata su meriti reali e sul concetto che si deve cercare di prevalere sul concorrente grazie alle proprie capacità e non per denigrazione del concorrente, con la sottrazione di segreti aziendali del mio concorrente, o con attività che mettono a repentaglio la sua attività produttiva.

Si deve competere in modo sano senza ricorrere a condotte sleali e scorrette. La disciplina della concorrenza sleale interviene per questo motivo e ci dice cosa si può fare e non fare nella competizione.

Tutte queste parti diverse hanno un filo conduttore comune: avere ad oggetto delle idee innovative e creazioni dell’imprenditore (o soggetti che per questi lavorano) e trattandosi di beni immateriali non possono che essere protette tramite la tutela giuridica con diritto di esclusiva: diritto esclusivo di un soggetto di sfruttare la sua creazione, visto come diritto negativo come diritto di escludere gli altri (ius escludendi alios), ma ha anche una componente positiva, io sono esclusivo, l’unico soggetto che sceglie il modo di usare quella creazione, solo io posso decidere come usarla in una attività economica.

Il sistema delle licenze è anche molto importante: è un accordo commerciale con cui un soggetto titolare di un diritto di proprietà intellettuale autorizza un terzo ad utilizzare e sfruttare economicamente il bene protetto che altrimenti senza l’autorizzazione non potrebbe utilizzare, in cambio chi concede tutto questo riceve una somma di denaro. Il sistema delle licenze è importante perché consente all’imprenditore di raggiungere mercati che altrimenti non avrebbe potuto raggiungere.

Altro elemento è quello degli interessi coinvolti: del titolare, dei concorrenti del titolare e dei consumatori. Per affrontare la materia bisogna pensare sempre in questa prospettiva di efficienza economica.

Fonti: leggi e norme del codice civile. Le norme del codice civile per la concorrenza sleale sono dall’art 2598 all’art 2601. Per il diritto di esclusiva facciamo riferimento a due leggi: il Codice della proprietà industriale c.p.i. (marchi, brevetti, denominazioni, segreti industriali) e la legge sul diritto d’autore. Il codice della proprietà industriale si chiama così e non Codice della proprietà intellettuale perché il termine industriale racchiude tutte queste diverse materie tranne il diritto d’autore per cui c’è una legge a parte.

Non è un diritto solo italiano (nazionale), ma ha molte fonti del diritto europeo e convenzioni internazionali. Ci sono molte direttive e regolamenti dell’Unione Europea e Trattati internazionali, cioè convenzioni stipulate tra stati che si sono impegnati a rispettare i trattati. Le convenzioni più importanti sono la Convenzione di Unione di Parigi del 1883, per il diritto d’autore la Convenzione di Berna del 1886 e l’Accordo TRIPS 1994.

Esistono dunque tre livelli di legislazione:

  • Legislazione italiana
  • Legislazione europea
  • Legislazione a livello mondiale

Brevetti

Che cosa conferisce tutela al titolare. Norme di ambito di protezione, che fissano i confini dell’esclusiva del titolare, che dicono che cosa è vietato ai terzi fare senza il consenso del titolare, che fissano un “recinto” dentro il quale il titolare può fare ciò che vuole e fuori del quale non può impedire attività di altri. Tutto ciò che invade indebitamente questo recinto, tutto ciò che costituisce un’attività riservata al titolare, che il terzo compie senza consenso del titolare si chiama contraffazione, violazione dell’esclusiva.

Vedremo poi secondo quella logica dello sfruttamento delle privative con contratti di trasferimento di licenza i modi in cui il titolare può autorizzare altri a sfruttare la sua tutela protetta (atti di disposizione del diritto) e vedremo le cause di nullità e decadenza, circostanze che emergono successivamente la concessione che rilevano che la protezione non andava concessa perché non c’erano i presupposti per concederla. Nullità vuol dire cancellazione del brevetto (come se non fosse mai esistito) o fatti o atti sopravvenuti che impediscono che il diritto esclusivo permanga, cioè i requisiti di validità e i presupposti c’erano ma interviene qualcosa per cui la protezione non è più voluta e il brevetto si estingue, decade prima della sua scadenza naturale.

Che cosa può essere protetto, a quali condizioni e a quali requisiti, una volta che è protetto per esclusiva come si può sfruttare economicamente non solo direttamente ma anche disponendo del diritto esclusivo. Quali sono le situazioni patologiche di invalidità, di decadenza del diritto esclusivo.

Entità brevettabili: che cosa può essere brevettato

Riferimenti: la legge italiana, conforme alle convenzioni internazionali e al diritto dell’Ue, si basa sulle norme in tema di brevetti contenute nel codice della proprietà industriale agli articoli 45 e seguenti. Bisogna tenere presenti tre convenzioni internazionali:

  • Convenzione di Unione di Parigi: (prima stesura 1883) contiene norme base sulla tutela dei brevetti, è stata la prima grande convenzione a livello mondiale sui brevetti
  • Accordo multilaterale TRIPS: (1994) ha previsto delle norme base sui brevetti a cui la legge italiana è perfettamente allineata
  • Convenzione sul brevetto europeo: (prima stesura 1973, ultima modifica rilevante 2000), non è convenzione dell’Ue bensì convenzione relativa al rilascio di brevetti per gli stati europei anche quelli non facenti parti l’Ue ma che vi aderiscono, gli stati aderenti sono una quarantina, i principali stati europei vi partecipano. La convenzione era stata sottoscritta per dare una procedura centralizzata a livello europeo di concessione dei brevetti. Contiene alcune disposizioni sostanziali, su ciò che può essere brevettato e a quali condizioni, che sono diventate diritto comune europeo.

La legge italiana si uniforma a queste convenzioni.

Oggetto del brevetto

Il concetto di oggetto del brevetto (entità proteggibile), va specificato perché oggetto in tema di brevetti ha due significati:

  • Quello dell’art 45 (questo): che cosa può essere brevettato. Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni di ogni settore della tecnica, a condizione che siano nuove, implichino un’attività inventiva e siano atte ad avere un’applicazione industriale (art.45.1 c.p.i.).
  • Ambito di protezione: qual è per lo specifico brevetto l’ambito di protezione.

C’è ambiguità terminologica, perché il concetto di oggetto ha due significati diversi. Il primo significato è che cosa può essere protetto. L’art 45 cpi contiene questa frase iniziale, al 1co, che sembra costituire la definizione in positivo di che cosa può essere brevettato, anche se in realtà è definizione abbastanza ampia e generica. I commi successivi elencano una serie di entità che non possono essere brevettate (parte rilevante dell’art 45).

Anche in questa definizione generale c’è un elemento che va tenuto presente, “invenzioni di ogni settore della tecnica”: è elemento fondamentale, primo basilare presupposto del diritto dei brevetti: devono essere invenzioni che si collocano nel settore della tecnica, non innovazioni/invenzioni di tipo estetico, commerciale, solo le invenzioni che abbiano carattere tecnico.

Il resto della norma è anticipazione sintetica dei requisiti di validità. La parte specifica che qui interessa ai fini di ciò che può essere protetto è solo la prima: possono essere brevettate le invenzioni di ogni settore della tecnica. In campo tecnico non c’è innovazione che non possa aspirare ad avere un brevetto e al di fuori del campo della tecnica non vi può essere brevetto, poiché siamo in ambiti diversi.

Che cos’è un’invenzione brevettabile? Qual è l’innovazione che può essere brevettata? Può essere brevettata la soluzione originale di un problema tecnico. Invenzione: soluzione originale di un problema tecnico.

Originale: ci deve essere uno sforzo inventivo, non può essere semplice copia di qualcosa che già esiste. Esiste nel settore della tecnica un certo problema, l’invenzione consiste nell’affrontare il problema e risolverlo.

  • Esempio dal settore meccanico: c’è un macchinario industriale che presenta il problema che un certo meccanismo si usura troppo rapidamente (problema tecnico), l’inventore mette a punto un dispositivo che inserito nel macchinario risolve il problema (soluzione del problema tecnico).
  • Esempio dal campo chimico-farmaceutico: problema tecnico è dato da una certa malattia, un inventore sintetizza una molecola che diventa la base per un farmaco per la cura della malattia oppure esiste già un farmaco ma ha degli effetti collaterali molto pesanti (problema tecnico), l’inventore mette a punto un principio attivo che non dà quegli effetti collaterali.
  • Esempio dal settore telecomunicazioni: disturbo del segnale in caso di condizioni meteo avverse, se ci sono ostacoli fisici, oppure elevato tempo di risposta.
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Scienze economiche e statistiche SECS-P/01 Economia politica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher monicaeconomia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto industriale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Sironi Giulio Enrico.
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