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Vediamoli singolarmente, la banca dati deve quindi essere una :
- Raccolta (o “compilazione”) di elementi di ogni tipo (es. opere letterarie, artistiche o musicali;testi;
immagini; numeri; fatti e dati – v. considerando 17 Direttiva) ma non occorre che si tratti di
elementi in sé creativi e protetti con il diritto d’autore.
La legge poi precisa che questi singoli elementi della banca dati devono essere :
- Elementi indipendenti, perché se non fosee così anche le opere audio visive o cinematografiche
finirebbero per poter essere considerate come delle banche dati. 41
Il legislatore specifica quindi come ha precisato la Corte di Giustizia in questa sentenza (Fixtures
Marketing, punto 29 del 2004) che questi elementi devono essere separabili gli uni dagli altri senza
che il valore del loro contenuto informativo, letterario, artistico, musicale o di altro genere venga
ad essere per questo intaccato.
Non rientrano perciò nella nozione di bancha dati le opere audiovisive o cinematografiche, formate
da elementi che non sono tra loro indipendenti.
Infine vediamo la definizione che la Corte di Giustizia ha dato dell’ulteriore requisito :
- Elementi disposti in maniera sistematica o metodica e individualmente accessibili : : “questa
condizione comporta che la raccolta figuri su un supporto fisso, di qualsiasi natura, e contenga un
mezzo tecnico quale un processo di tipo elettronico, elettromagnetico o elettroottico ... o un altro
mezzo, quale un sommario, un indice delle materie, un piano o un metodo di classificazione
particolare, che consente la localizzazione di ogni elemento indipendente contenuto nel suo
ambito”.
Perciò questa condizione “permette di distinguere la banca di dati ai sensi della direttiva,
caratterizzata da un mezzo che consente di ritrovare nel suo ambito ciascuno dei suoi elementi
costitutivi, da un insieme di elementi che fornisce informazioni ma che è privo di qualsiasi mezzo di
elaborazione dei singoli elementi che lo compongono” (Corte Giust. CE, 9 novembre 2004, causa C-
444/02, caso Fixtures Marketing, punti 30-31).
Esempi di bache dati : - Cataloghi di opere
- Cataloghi di merci
- Listini prezzi e liste clienti
- Elenchi telefonici (Pagine Bianche, Pagine Gialle)
- Calendari di campionati e competizioni sportive
- Guide a ristoranti o alberghi
- Orari dei servizi pubblici
- Raccolte di schede di razze canine
- Raccolte di giurisprudenza
La Direttiva però diche che non sono proteggibili le raccolte di brani su CD, perché non sono abbastanza
originali da meritare la protezione con le norme del diritto d’autore.
Forme di tutela
Le banche dati possono essere protette con due forme di tutela:
Tutela di diritto d’autore per le banche dati creative
Tutela mediante un diritto sui generis per le banche dati che abbiano richiesto un investimento
rilevante (non rileva la creatività). si basa su una logica di fondo la “dottrina del sudore della
fronte”, cioè lo sforzo per lo svoglimento delle attività come investimento di tempo e denaro.
Il legislatore ha distinto queste due forme di tutela perché molte volte si tratta di raccolte la cui
costituzione non ha richiesto alcuna attività creativa ma invece ha richiesto molto tempo e molto denaro.
Così ci si rende conto che se si fosse data solo la tutela di diritto d’autore sarebbe servito a molto poco.
Tra l’altro per le banche dati si dice che si manifesta quello che è stato chiamato “il paradosso della
completezza” nel senso che una banca dati ha tanto più valore quanto più è completa; il paradosso sta nel
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fatto che molte volte per le banche dati ciò che le renderebbe creative allo stesso tempo le metterebbe
fuori mercato, perché nessuno comprerebbe delle banche dati difficili da usare o priva di infromazioni
essenziali.
Analizziamole adesso singolarmente :
1 – Tutela di diritto d’autore
Le banche dati sono protette con diritto d’autore se manifestano della creatività nella scelta o disposizione
del materiale; secondo l’art. 1.2 l.d.a e art. 3.1 Direttiva.
- Scelta: vuole dire come vengono selezionati alcuni dati nell’insieme di dati disponibili
- Disposizione: vuol dire come vengono coordinati e organizzati i dati.
La Corte di Giustizia a seguito della sentenza “Football Dataco” del 2012 in cui si chiedeva se potessero
essere protetti con diritto d’autore i calendari della Premier League Inglese; dice che vi è creatività /
originalità nella costituzione di una banca dati quando, mediante la scelta o la disposizione dei dati “il suo
autore esprima la sua capacità creativa con originalità effettuando scelte libere e creative”; in altre
parole,la banca dati è protetta “a condizione che la scelta o la disposizione dei dati in essa contenuti
costituisca un’espressione originale della libertà del suo autore”. (in questo caso è stata esclusa).
Vicevera non vi è creatività / originalità se la costituzione della banca darti è “dettata da considerazioni di
carattere tenico, da regole o vincoli che non lasciano spazione per la libertà creativa”.
In ogni caso, nella valutazione della creatività/originalità non assumono rilievo “l’impegno intellettuale e il
know-how destinati alla creazione di dati” (Corte Giust. UE, 1° marzo 2012, causa C-604/10, caso Football
Dataco, punti 33 e 46), ma conta la creatività nella costituzione della banca dati secondo criteri originali,
non l’attività di creazione dei dati in sé.
Esempio : sentenza Corte di Giustizia nel caso della Premier League inglese, perché chi aveva fatto la banca
dati con il calendario della Premier Leage aveva detto che c’era un margine di creatività perché i calendari
di calcio non sono casuali ma sono creati con delle regole “c.d regole d’oro”. La C.G dice che questo
elemento di creatività anche se ci fosse non riguarda la creazione delle banche dati ma riguarda la
creazione delle informazioni che poi entreranno nella banca dati.
Quindi creatività c’è solo nel caso in cui una volta che l’informazione esiste, il metterla nella banca dati e
organizzare la banca dati a un qualche cosa di creativo.
Ad essere titolare dei diritti di utilizzazione economica è di regola chi ha creato la banca dati, anche se
secondo l’art. 12-bis l.d.a, salvo patto contrario il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di
utilizzazione economica della banca dati creata da un lavoratore dipendente “nell’esecuzione delle sue
mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro”.
La protezione di diritto d’autore delle banche dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati
diritti esistenti su tale contenuto. (art. 2 num.9 l.d.a e art. 3.2 Direttiva)
Quindi in base alla disciplinda del diritto d’autore è vietato replicare gli elementi creativi della banca dati, il
modo in cui questa è organizzata, la sua struttura e la disposizione dei dati, ma non è vietato copiare il
contenuto (i dati). 43
I diritti esclusivi di un titolare di una banca dati sono:
- Diritto esclusivo di riproduzione: è vietata e riservata al titolare la copia di una banca dati non
rispetto al contenuto e ai singoli dati, ma rispetto al modo in cui questi dati sono scelti e organizzati,
si tutela la sua forma. Questa riproduzione può essere permanente o temporanea, totale o parziale
di una parte creativa, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. (art. 64-quinquies, lettera A, l.d.a)
- Diritto esclusivo di elaborazione: è vietato e riservato al titolare tradurre, adattare, modificare la
banca dati. (art. 64-quinquies, lettera B, l.d.a). Questa norma riserva al titolare anche la diversa
disposizione dei dati, cioè è una disposizione vietata prendere i dati e disporli diversamente.
- Diritto esclusivo di distribuzione al pubblico: è vietato e riservato al titolare distribuire al pubblico
cioè di vendere, far circolare, dare in licenza l’originale o le copie di una banca dati. E anche in
questo caso solo per i casi di vendita, in cui si ha un passaggio di proprietà della banca dati si
determina esaurimento. (art. 64-quinquies, lettera C, l.d.a)
- Diritto esclusivo di presentazine, dimostrazione o comunicazione al pubblico della banca dati,
compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma è riservata al titolare.
(art. 64-quinquies, lettera D, l.d.a)
- Diritto esclusivo di riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in
pubblico dei risultati delle modifiche ed elaborazione di cui alla lettera B, sono riservati al titolare.
(art. 64-quinquies, lettera E, l.d.a).
La legge stabilisce poi alcune libere utilizzazioni delle banche dati:
- Riguarda le attività didattiche e di ricerca scientifica (art. 64-sexies.1, lettera A, l.d.a): si riservano
quindi dei margini di liberta e non si fa valore l’esclusiva nel caso di accesso e consultazione della
banca dati con finalità esclusivamente didattiche o di ricerca scientifica però il legislatore circoscrive
questa facoltà sepecificando che:
l’attività di accesso o consultazione non deve essere svolta nell’ambito di
un’impresa
Si deve indicare sempre la fonte (regola delle citazioni)
Deve perseguire assolutamente delle finalità non commerciali
Non si deve procedere alla riproduzione permanente della totalità o di una
parte sostanzale del contenuto su un altro supporto;
- Chiamata “eccezione di Polizia”, riguarda i casi in cui ci siano esigenze di acquisire informazioni da
una banca dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o
giurisdizionale. (art. 64-sexies.1, lettera B, l.d.a). In questi casi si può direi che non ci sono limiti di
utilizzo previsti invece per le attività di studio e ricerca;
- Infine non può essere impedito ad un utente leggittimo della banca dati di compiere tutte le
attività, indicate nell’art. 64-quinquies l.d.a, che sono necessarie per accedere al contenuto della
banca dati e per il suo normale impiego. (art. 64-sexies.2, l.d.a).
Eventuali clausole contrattuali contrarie sono nulle. (art. 64-sexies.3. l.d.a)
2 – Tutela mediante il diritto sui generis
La titolarità del diritto in questo caso sorge in capo al costitutore della banca dati.
Per costitutore si intende “chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca dati o per la
sua verifica o la sua presentazine, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro” (art. 102-bis.1,
l.d.a ; v. anche art. 7.1 Direttiva che parla di un “investimento