Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 44
Diritto Industriale -  1° Parziale Pag. 1 Diritto Industriale -  1° Parziale Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 44.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Industriale -  1° Parziale Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 44.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Industriale -  1° Parziale Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 44.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Industriale -  1° Parziale Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 44.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Industriale -  1° Parziale Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 44.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Industriale -  1° Parziale Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 44.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Industriale -  1° Parziale Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 44.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Industriale -  1° Parziale Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 44.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Industriale -  1° Parziale Pag. 41
1 su 44
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

I

l'autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello» (art. 33.2 c.p.i.) – cioè quanto margine di libertà

vi era per non creare qualcosa di già noto.

Il margine di libertà può essere ridotto, in particolare, nel caso di c.d. «settore affollato» o di prodotti che

hanno caratteristiche imposte dalla loro funzione tecnica.

In questi casi, quanto più il margine di libertà è ridotto, tanto più ci si accontenta di differenze anche poco

rilevanti rispetto ai disegni o modelli anteriori.

3. Liceità

Non può essere registrato un disegno o modello «contrario all'ordine pubblico o al buon costume»

(art. 33-bis c.p.i) – vale la stessa teoria dei marchi.

4. Assenza di funzione tecnica

Non possono essere registrate come disegno o modello le «caratteristiche dell'aspetto del prodotto che

sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso» (art. 36.1 c.p.i.).

Vi sono due interpretazioni diverse:

− Non possono essere registrate come disegno o modello solo le forme utili che sono inderogabili,

vale a dire solo le forme che non possono essere sostituite da altre per conseguire una certa

utilità.

− Non possono essere registrate come disegno o modello tutte le forme che, a prescindere dalla

loro inderogabilità, sono prive di qualsiasi valenza estetica apprezzabile.

Il secondo comma si occupa di : Forme di interconnessione e Sistemi modulari (art. 36.2 c.p.i.)

- Le forme di interconnessione sono definite dalla legge come caratteristiche dell’aspetto del prodotto che

devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per consentire al prodotto di

essere unito o connesso meccanicamente con un altro prodotto.

[esempi : vano porta batterie di uno strumento elettronico rispetto alla forma delle batterie che deve

essere inserita in quel vano – forma delle prese di corrente che devono avere una forma compatibile alle

prese]

Il problema che si pone il legislatore è che se su forme di interconnessione di questo tipo si potessero dare

delle esclusive di design si avrebbero degli aspetti antincorrenziali evidenti, nel senso che il titolare di un

prodotto di questo tipi crearebbe un esclusiva (monopolio) non solo sulla forma del suo prodotto ma anche

sulla forma del prodotto che deve essere interconnesso.

Il legislatore dice quindi che le forme di interconnesione non possono essere registrate come segno, quindi

non possono avere protezione.

La legge però specifica che il divieto è circoscritto alle caratteristiche che devono essere necessariamente

riprodotte in determinate forme o dimensioni.

- I sistemi modulari sono definiti dalla legge come quei sistemi costruiti in modo da consentire l’unione o la

connessione multipla di prodotti intercambiabili. (unione di tanti blocchi dello stesso prodotto)

[esempi : mattoncini della lego, si uniscono tanti mattoncini – sedie delle sale conferenze con a lato i ganci

che possono essere unite fino a formare una fila di sedie unite ]

Il legislatore dice che per i sistemi modulari ci sono problemi minori, perchè si ritiene che gli effetti siano

meno intesi e non vi siano ripercussioni in mercati diversi.

Il legislatore stabilisce invece che i design del blocco dei sistemi modulari possono essere registrati come

disegno o modello, quindi possono avere protezione.

La tutela dei disegni e modelli

 La durata della protezione : (mentre i marchi durano 10 anni e possono essere rinnovati infinite volte)

«La registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della

domanda. Il titolare può ottenere la proroga della durata per uno o più periodi di cinque anni fino ad un

massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione» (art. 37 c.p.i.)

quindi i disegni e modelli possono essere rinnovati per un massimo di 4 volte – dopo la scadenza del

25esimo anno la registrazione non si può rinnovare, così scade la protezione, non vi è più l’eslusiva e

cade così il pubblico dominio.

 L’ambito della protezione : (strutturato come le regole dei marchi)

Il titolare ha il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o modello e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il

suo consenso (art. 41.1 c.p.i)

Per utilizzazione si intendono in particolare la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione,

l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al

quale è applicato, ovvero la detenzione di questo prodotto per tali fini (art. 41.2 c.p.i)

La tutela si estende a qualunque disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una

impressione generale diversa (art. 41.3 c.p.i)

Per determinare l'estensione della protezione «si tiene conto del margine di libertà dell'autore nella

realizzazione del disegno o modello» (art. 41.1 c.p.i)

(come per il requisito del carattere individuale, quando il designer del settore informato ha poco

margine di manovra è più facile ottenere un carattere indiviuale ma la tutela è minore)

«I diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono essere fatti valere per impedire

la fabbricazione e la vendita dei componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso, al fine di

ripristinarne l'aspetto originario» (c.d. clausola di riparazione) (art. 241 c.p.i)

L’applicazione di questa norma si è concentrata nel settore dell’automobile, quindi nel caso di incidente

o nel caso in cui la macchina si usuri e vi è bisogno di sostituire solo la parte danneggiata, il legislatore

dice che il consumatore può acquistare il pezzo di ricambio da dei ricambisti indipendenti e non per

forza dalla casa automobilistica – quindi le norme sull’esclusiva in questo caso non si applicano.

Vi sono stati dei problemi per quanto riguarda le parti dell’automobile in cui è presente il marchio, ci si

chiedeva se questa clausola di riparazione permettesse di riprodurre anche il marchio, il problema è

stato molto discusso.

In Italia i giudici si sono divisi, ma alla fine la Corte di Giustizia (dopo il caso Ford) con una sentenza del

Ottobre 2015 ha detto che a suo avviso la clausola di riparazione riguarda solo i disegni e modelli e non

riguarda i marchi, però ha precisato che nella disciplina dei marchi c’è una norma (art.21 c.p.i) sugli usi

leciti del marchio, e questo articolo menziona tra i possibili usi leciti anche l’uso in relazione a pezzi di

ricambio.

Anche per i disegni e modelli è poi consentito il libero uso (art.42 c.p.i) come l’attività in ambito privato,

a fini di sperimentazione, a fini di ricerca e didattica o con finalità non commerciali.

Disegni e modelli comunitari

Esistono come per i marchi delle privative di Unione Europea.

Tutte le norme analizzate fin ora per i disegni e modelli italiani valgono anche per i disegni e modelli comunitari.

Regolamento CE n. 6/2002 del dicembre 2001 sui disegni e modelli comunitari.

Si tratta di disegni e modelli con protezione sovranazionale, estesa a tutto il territorio dell’Unione Europea,

inteso come territorio unico.

Disegni e modelli registrati: disciplina corrispondente a quella dei disegni e modelli registrati in Italia.

A livello di Unione Europea è possibile acquisire un diritto su un disegno o modello non registrato ma il

presupposto per ottenere questo diritto è che il disegno e modello venga creato e divulgato.

Un disegno o modello che possieda i requisiti per essere registrato, ma non venga registrato, «è

− protetto come disegno o modello comunitario non registrato per un periodo di tre anni decorrente

dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità»

La sua tutela opera solo contro la copiatura, non contro realizzazioni indipendenti. Il titolare del

− disegno o modello per essere tutelato non può limitarsi a dire che il design di un terzo è identico /

simile al suo ma deve anche dare la prova della copiatura, se non riesce a dimostrarlo non ha la

protezione.

Diritto d’autore – Tutela delle opere del disegno industriale

Le creazione di design in aggiunta possono avere protezione in termini di Diritto d’autore.

Prima della riforma del 2001, l.d.a. prevedeva la protezione con il diritto d’autore delle “opere della scultura,

della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, anche

se applicate all'industria, sempreché il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al

quale sono associate” – cioè quando fosse possibile separare l’aspetto industriale del prodotto dalla sua

connotazione artistica.

Inoltre dopo aver previsto che “Possono costituire oggetto di brevetto per modelli e disegni ornamentali i nuovi

modelli o disegni atti a dare, a determinati prodotti industriali, uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per

una particolare combinazione di linee, di colori o di altri elementi”, stabiliva che “Ai modelli e disegni suddetti

non sono applicabili le disposizioni sul diritto di autore”. Divieto del cumulo delle protezioni.

La scindibilità veniva intesa in senso concettuale, ossia come possibilità di apprezzare l’opera come opera d’arte

a prescindere dal suo supporto materiale: “la scindibilità del valore artistico dell’opera dal carattere industriale

del prodotto al quale l’opera è concretamente associata [deve] intendersi in senso ideale quale idoneità

dell’opera ad essere oggetto di un’autonoma valutazione a prescindere dal supporto materiale sul quale essa

possa essere apposta”

Ne risultava che solo per le opere bidimensionali vi poteva essere scindibilità; nei prodotti tridimensionali era

invece “impossibile concepire l’opera d’arte indipendentemente dagli elementi materiali ai quali è collegata”.

Oggi invece con l’art. 17 della Direttiva CE n. 1998/71 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli :

“I disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato

membro a norma della presente direttiva sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul

diritto d'autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una

qualsiasi forma. Ciascuno Stato membro determina l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è

concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere”.

La tutela del diritto d’autore non presuppone la registrazione ma si ottiene per

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
44 pagine
8 download
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/01 Economia politica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher LatiLeo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto industriale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Sironi Giulio Enrico.