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DIRITTO AL BREVETTO E DIRITTO MORALE
“diritto al brevetto” significa chi è legittimato a depositare la domanda di brevetto e quindi deve
essere successivamente titolare di diritto di esclusiva.
diritto AL brevetto: fase iniziale ( viene conseguita un’invenzione e la disciplina dice chi è
legittimato a depositare la domanda per poi essere titolare dei diritti esclusivi)
diritto SUL brevetto: fase finale, in cui è stato concesso il brevetto a chi legittimamente ne è
titolare.
Regole generali
Diritti patrimoniali: il diritto al rilascio del brevetto (o diritto al brevetto) sorge per il fatto
in sé dell’invenzione e spetta all’inventore e ai suoi aventi causa (art. 63.2 c.p.i.). Consiste nel
diritto di depositare una domanda di brevetto sull’invenzione conseguita e di sfruttamento
esclusivo della stessa; è dove si monetizza il valore economico dell’invenzione,
Il diritto è alienabile e trasmissibile (art. 63.1 c.p.i.) > ciò vale per la successione dei diritti tra
- vivi o mortis causa (se l’inventore muore dopo aver conseguito l’innovazione, saranno i suoi
eredi a depositare la domanda) ; l’inventore può anche vendere i diritti della sua invenzione.
Va tenuto distinto dal diritto di brevetto (o diritto sul brevetto) che sorge successivamente, con
- la concessione del brevetto, e consiste nel diritto di sfruttamento esclusivo dell’invenzione
brevettata.
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Diritto morale: diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione (art. 62 c.p.i.). Anche
questo diritto sorge per il fatto in sé dell’invenzione e spetta all’inventore. Il diritto morale è
inalienabile e non trasmissibile, come tutti i diritti della personalità. L’unico aspetto morale rilevante
è quello di essere riconosciuto come autore dell’invenzione = chi ha inventato ha un interesse
morale affinché si sappia che è stato lui ad aver conseguito l’invenzione.
Si estrinseca materialmente, ovvero si vede dalle intestazioni dei brevetti dove è scritto il nome
- dell’inventore (se nella domanda di brevetto non viene riportato il suo nome o viene riportato il
nome di un soggetto diverso, il titolare del diritto morale fa un’azione davanti al giudice)
Può avere dei riflessi patrimoniali, bella misura in cui l’essere inventore o l’essere citato come
- inventore diventa un elemento del curriculum.
Titolare : proprietario del brevetto, che ha i titoli esclusivi di sfruttamento dell’invenzione.
Inventore: titolare del diritto morale, dell’invenzione, che ha cioè il diritto che gli venga
riconosciuto pubblicamente MA, a meno che non coincida con il titolare, non ha diritti di
sfruttamento dell’invenzione.
Invenzione dei dipendenti:
> Il dipendente inventore è sempre titolare del diritto morale sull’invenzione.
In questo caso vi sono regole particolari per i diritti patrimoniali : chi ha inventato, anche se
dipendente di un’impresa, è sempre lui il titolare del diritto morale.
Il legislatore ha detto che se c’è una società che assume dei dipendenti per svolgere l’attività
inventiva, finanzia la ricerca, sostiene i costi e il rischio d’impresa per quella ricerca, allora se si
arriva ad un risultato utile,m è giusto che i diritti patrimoniali spettino a chi ha commissionato la
ricerca e che ha sostenuto il relativo rischio. >> cioè non si applica la regola generale ma vale la
regola per cui i diritti patrimoniali spettano al datore di lavoro che ha finanziato la ricerca e che ha
retribuito i suoi dipendenti per arrivare a quel risultato
Il c.p.i. disciplina poi tre ipotesi.
1) Invenzione di servizio (art. 64.1 c.p.i.). L’invenzione è realizzata dal dipendente nell’esecuzione
del rapporto di lavoro; è previsto dal contratto di lavoro che il dipendente svolga attività inventiva
e che sia a tal fine specificamente retribuito. In questo caso il diritto patrimoniale sul brevetto
brevetto spetta al datore di lavoro e nessun compenso ulteriore è dovuto al dipendente (che ha il
diritto morale e le retribuzioni dovute per il contratto di lavoro).
2) Invenzione d’azienda (art. 64.2 c.p.i.). L’invenzione è realizzata dal dipendente nell’esecuzione del
rapporto di lavoro; tuttavia il dipendente, a differenza del caso precedente, non è assunto per
svolgere attività inventiva e non è a tal fine specificamente retribuito. L’invenzione quindi è
qualcosa che nasce dalle mansioni lavorative per era stato assunto. >> soluzione di compromesso:
In questo caso il diritto patrimoniale sul brevetto spetta sempre al datore di lavoro, ma il
dipendente ha diritto a un «equo premio», ossia al pagamento di una somma di denaro. (è una
sorta di bonus per aver fatto un’attività inventiva non prevista dal contratto. Si tratta di una somma
commisurata l valore dell’invenzione => si fa una stima basata sull’ipotesi della licenza, ovvero ci si
basa sul valore del canone di licenza)
3) Invenzione occasionale (art. 64.3 c.p.i.). L’invenzione non è realizzata dal dipendente
nell’esecuzione del rapporto di lavoro e non è collegata alla sua attività lavorativa; essa però rientra
nel campo di attività del datore di lavoro. In questo caso il diritto al brevetto spetta al dipendente,
ma il datore di lavoro ha un diritto di opzione per l’acquisto del brevetto o per la concessione di
una licenza, a fronte del pagamento di un corrispettivo al dipendente.
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Art. 64.6 c.p.i. Se il dipendente lascia l’azienda del datore di lavoro e successivamente deposita una
domanda di brevetto su una invenzione rientrante nel campo di attività dell’ex datore, qualora la
domanda sia depositata entro un anno da quando il dipendente ha lasciato l’azienda, si presume
fino a prova contraria (che è onere del dipendente fornire) che l’invenzione sia stata conseguita
quando ancora il dipendente lavorava nell’azienda dell’ex datore e che perciò si applichino le
norme dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 64 c.p.i. MA se il dipendente brevetta a proprio nome
un’invenzione che spetterebbe al datore, l’art 118 parla di Azione di rivendica: il datore può andare
dal giudice e ottener una sentenza che accerti che il brevetto è suo e che gli trasferisca il brevetto.
4) Invenzioni realizzate da ricercatori di università e di enti pubblici di ricerca (art. 65 c.p.i.). In
questo caso, in deroga all’art. 64 c.p.i., il diritto al rilascio del brevetto spetta al ricercatore;
l’università o l’ente pubblico hanno però diritto a una parte dei proventi derivanti dallo
sfruttamento dell’invenzione.
INVENZIONI REALIZZATE DA LAVORATORI AUTONOMI O SU COMMESSA
Il c.p.i. non regola l’ipotesi di invenzioni realizzate da lavoratori autonomi o su commessa.
Normalmente il diritto al rilascio del brevetto è regolato dal contratto e spesso è attribuito al
committente.
Si ritiene che, ove il contratto non preveda una disciplina al riguardo, l’invenzione spetti al
committente in base ai principi generali in tema di contratto d’opera e di contratto di appalto o
anche in forza di una applicazione analogica dell’art. 64 c.p.i.
AMBITO DI TUTELA:
DETERMINAZIONE DELL’ OGGETTO DEL BREVETTO
L’art 52 dice quali sono i confini dell’esclusiva del brevetto.
1. Occorre stabilire il perimetro del monopolio riservato al titolare => Occorre interpretare il
e stabilire cosa esso protegge.
testo del brevetto
(primo significato di “oggetto”art 45 : entità brevettabile; qui è oggetto come elemento protetto,
ambito dell’esclusiva brevettuale). Poiché in ambito di brevetti non xi è solo l’interesse del titolare
ad avere l’esclusiva ma ci sono anche indirettamente interessi rilevanti da parte dei terzi
concorrenti, questi devono essere messi in grado di conoscere quale sia l’oggetto di esclusiva del
brevetto. >> il legislatore dice ce il vero oggetto protetto da brevetto deve risultare in modo
chiaro e certo, facendo sì che i terzi siano in grado di sapere se sul loro prodotto o procedimento
ci siano già dei diritti esclusivi.
2. Le rivendicazioni devono specificamente indicare «ciò che si intende debba formare oggetto del
brevetto» (art. 52.1 c.p.i.). Le rivendicazioni sono una manifestazione di volontà,punti sintetici che
indicano le caratteristiche per le quali viene richiesta la protezione dell’invenzione . Esse hanno
anche un valore sostanziale, oggettivo:
3. I limiti della protezione (oggetto del brevetto) sono determinati dalle rivendicazioni; la
descrizione e i disegni servono a interpretare le rivendicazioni (art. 52.2 c.p.i.). Se c’è un elemento,
anche inventivo, presente nella descrizione o che emerge dagli esempi ma che non è per negligenza
riportato nelle rivendicazione, esso non può essere protetto. E’ una regola di certezza.
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MA Poiché le rivendicazioni sono sintetiche, è possibile che il concetto in esse espresso non sia in
sé del tutto chiaro o che debba essere precisato. > Art 52 comma 2: la legge afferma che , fermo
restando che l’oggetto non si può rinvenire nella descrizione e nei disegni, questi ultimi possono
servire per interpretare le rivendicazioni.; 3 comma: precisa che tale norma ha il fine di garantire
un’equa protezione al titolare e una ragionevole sicurezza dei diritti dei terzi quando L‘oggetto è
scritto e rivendicato.
Nb: distinzione tra:
-contenuto del brevetto: comprende il riassunto, la descrizione, le rivendicazioni e i disegni (è tutto
ciò che è scritto)
-oggetto del brevetto: solo ciò su cui il titolare ha esclusiva e che risulta dalle rivendicazioni
Diritto di esclusiva
Facoltà esclusiva del titolare di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello
Stato (art. 66.1 c.p.i.). Si tratta del diritto di brevetto (o diritto sul brevetto) che sorge con la
concessione del brevetto (art. 53.1 c.p.i.) e ha durata di venti anni decorrenti dalla data di deposito
della domanda di brevetto (art. 60 c.p.i.).
(Solo In campo farmaceutico è possibile in certi casi allungare la durata a 25 anni, poiché si verifica
che una volta conseguito l’invenzione su un principio attivo il titolare non può sfruttarla subito
perché deve munirsi di un’autorizzazione all’emissione in commercio>> certificati supplementari di
protezione: il titolare mostra che a causa dell’attesa dell’autorizzazione, non ha potuto sfruttare il
brevetto per un certo periodo di tempo).
La legge viene in aiuto all’interprete e precisa quali sono le condotte r