Diritto industriale
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MA Poiché le rivendicazioni sono sintetiche, è possibile che il concetto in esse espresso non sia in
sé del tutto chiaro o che debba essere precisato. > Art 52 comma 2: la legge afferma che , fermo
restando che l’oggetto non si può rinvenire nella descrizione e nei disegni, questi ultimi possono
servire per interpretare le rivendicazioni.; 3 comma: precisa che tale norma ha il fine di garantire
un’equa protezione al titolare e una ragionevole sicurezza dei diritti dei terzi quando L‘oggetto è
scritto e rivendicato.
Nb: distinzione tra:
-contenuto del brevetto: comprende il riassunto, la descrizione, le rivendicazioni e i disegni (è tutto
ciò che è scritto)
-oggetto del brevetto: solo ciò su cui il titolare ha esclusiva e che risulta dalle rivendicazioni
Diritto di esclusiva
Facoltà esclusiva del titolare di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello
Stato (art. 66.1 c.p.i.). Si tratta del diritto di brevetto (o diritto sul brevetto) che sorge con la
concessione del brevetto (art. 53.1 c.p.i.) e ha durata di venti anni decorrenti dalla data di deposito
della domanda di brevetto (art. 60 c.p.i.).
(Solo In campo farmaceutico è possibile in certi casi allungare la durata a 25 anni, poiché si verifica
che una volta conseguito l’invenzione su un principio attivo il titolare non può sfruttarla subito
perché deve munirsi di un’autorizzazione all’emissione in commercio>> certificati supplementari di
protezione: il titolare mostra che a causa dell’attesa dell’autorizzazione, non ha potuto sfruttare il
brevetto per un certo periodo di tempo).
La legge viene in aiuto all’interprete e precisa quali sono le condotte riservate al titolare e vietate
ai terzi:
Brevetto di prodotto: il titolare può vietare a terzi di produrre, usare, mettere in commercio,
- vendere o importare a tali fini il prodotto [art. 66.2.a) c.p.i.]. Quindi è vietata qualunque attività
economica relativa al prodotto. Anche solo la produzione di un prodotto senza averlo immesso
sul mercato è una contraffazione, così come la vendita e l’importazione. di prodotti protetti da
brevetto; se nella mia attività d’impresa uso un prodotto contraffattorio la violazione c’è
comunque anche se non l’ho fabbricato io.
Brevetto di procedimento: il titolare può vietare a terzi di applicare il procedimento; può inoltre
- vietare a terzi di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il
prodotto ottenuto con il procedimento [art. 66.2.b) c.p.i.]. Solo il titolare può
direttamente
attuare il suo procedimento e può impedire a terzi di applicarlo.
MA nell’eventualità di un procedimento che mette capo ad un prodotto….
secondo la regola generale l’inventore può presentare due domande (se solo uno dei 2 è inventivo,
si brevetta solo uno dei 2) ma il legislatore ha ritenuto che essa non fosse sufficiente a proteggere i
brevetti di procedimento >in alcuni casi la tutela si estende anche al prodotto (protezione
aggiuntiva*). Oltre a non poter replicare il procedimento *ai terzi è vietato produrre, usare,
mettere in commercio…., anche in relazione al prodotto ottenuto con il
Direttamente
procedimento.
Vi sono 2 teorie in merito all’interpretazione di “direttamente ottenuto”:
-Tesi cronologica/del risultato immediato: solo il ridotto che è il risultato immediato
dell’applicazione del procedimento è prodotto direttamente ottenuto. (approccio più limitativo
per il titolare) (Caso dei semilavorati)
-Tesi sostanziale/delle qualità: considera qualunque prodotto, anche non il 1 ottenuto, che tuttavia
ha delle qualità che non avrebbe se a monte non ci fosse il procedimento brevettato.
Questa seconda teoria estende la protezione anche al prodotto finito, a differenza della prima.
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L’art 67 rappresenta una regola che facilita il titolare di un brevetto di procedimento nella prova
• dell’imputazione di brevetto=
Inversione dell’onere della prova (eccezionalmente l’onere di provare qualcosa non spetta a chi
afferma un fatto ma a chi lo nega). Nel caso di brevetto di procedimento si presume fino a prova
contraria che il terzo sia responsabile di contraffazione se il suo prodotto è identico al prodotto
ottenuto con il procedimento brevettato e se:
a) il prodotto ottenuto con il procedimento è nuovo ( se io con il mio procedimento brevettato
realizzo un prodotto nuovo e un mio concorrente ca sul mercato con lo stesso identico
prodotto è ragionevole pensare che mi abbia copiato. Se così non fosse, dovrà dimostrarmi lui
non di avermi copiato) ; oppure
b) vi è una sostanziale probabilità che il prodotto sia stato fabbricato con il procedimento
brevettato e il titolare del brevetto non è riuscito con ragionevoli sforzi a determinare il
procedimento effettivamente attuato (art. 67 c.p.i.).
TIPOLOGIE DI CONTRAFFAZIONE (violazione dei diritti del titolare e quindi dell’esclusiva)
1. Contraffazione letterale o diretta: riproduzione integrale del prodotto o procedimento
brevettato o comunque delle parti in cui si incorpora l’idea inventiva. (es: un terzo fa un prodotto o
procedimento identico a quello risultate dalle rivendicazioni)
2. Contraffazione per equivalenti: gli elementi in cui si incorpora l’idea inventiva vengono
sostituiti con elementi diversi, ma equivalenti a quelli descritti e rivendicati nel brevetto (art. 52,
comma 3-bis, c.p.i.). Vi è equivalenza se il prodotto o procedimento del terzo, pur essendo diverso
da quello brevettato, attua la medesima idea inventiva protetta dal brevetto.
(E’ possibile che un terzo vada sul mercato con un prodotto che non è letteralmente identico a
quello brevettato e che tuttavia ne copia, seppur con una struttura diversa, la stessa idea di
soluzione del problema tecnico. Se fossimo nel campo del diritto d’autore, dove c’è tutela solo
della forma espresiva, non vi sarebbe contraffazione MA nel caso dei brevetti, questi tutelano l’idea
inventiva comunque espressa e quindi è possibile che la stessa idea sia copiata e messa in atto
anche in modo diverso sa come l’ha messa in atto l’inventore.
ES: prodotto che ha lo stesso funzionamento di quello brevettato sebbene non abbia copiato lo
stesso elemento tecnico ( ma ne ha adottato uno equivalente)
>> Per determinare se vi è equivalenza sono utilizzati di solito due criteri:
evidenza/ovvietà per il tecnico medio (si guarda se la soluzione strutturale è ovvia per il tecnico
i) medio)
ii) c.d. test «funzione-modo-risultato»/ test triplo : si va a vedere se la realizzazione del terzo
ii) svolge la stessa funzione del brevetto - se la svolge bello stesso modo e se arriva allo stesso
risultato (> si guarda anche all’efficenza del risultato)
3. Contraffazione indiretta: un terzo fornisce a un altro soggetto mezzi univocamente
destinati a essere usati per violare il brevetto o comunque mezzi che egli sa che saranno impiegati
a questo scopo. (un soggetto fa un’attività che in sé è lecita ma poi i risultati di tale attività sono
forniti a un terzo soggetto e destinati ad essere usati da questo per violare il brevetto. ES: brevetto
di procedimento che prevede l’uso di una sostanza chimica Non protetta che viene fabbricata e
venduta a chi copia il procedimento e si serve di quella sostanza per fare contraffazione)
> La legge 3 novembre 2016 n. 214 ha per la prima volta regolato espressamente la contraffazione
indiretta inserendo tre nuovi commi nell’art. 66 c.p.i.
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a. ) Art. 66, comma 2-bis, c.p.i.: «Il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare
ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto
all'utilizzazione dell'invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale
invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima sia
protetta, qualora il terzo abbia conoscenza dell'idoneità e della destinazione di detti mezzi ad
attuare l'invenzione o sia in grado di averla con l'ordinaria diligenza».
b. ) Art. 66, comma 2-ter, c.p.i.: «Il comma 2-bis non si applica quando i mezzi sono costituiti da
prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non induca il soggetto a
cui sono forniti a compiere gli atti vietati ai sensi del comma 2».
c.) Art. 66, comma 2-quater, c.p.i.: «Ai fini di cui al comma 2-bis non si considerano aventi diritto
all'utilizzazione dell'invenzione i soggetti che compiono gli atti di cui all'articolo 68, comma 1».
INVENZIONI DERIVATE E BREVETTI INDIPENDENTI
La legge afferma che Un’invenzione può derivare da una precedente invenzione. Ciò avviene
quando tale invenzione è di tipo incrementare (non c’è invenzione ex novo) ma spesso si innesta
su brevetti anteriori, conoscenze anteriori. In particolare, si possono avere:
invenzioni di perfezionamento (viene perfezionata, migliorandola e sviluppandola, l’idea di
• soluzione di un problema tecnico alla base di una precedente invenzione); ES: c’è un dispositivo
costruito in un certo modo e io scopro che modificando una parte di esso, funziona ancora
meglio.
invenzioni di combinazione (vengono combinati e coordinati elementi e mezzi già noti; ES: in
• campo chimico due composti chimici che presentano una nuova proprietà) MA se la
combinazione è una semplice giustapposizione di elementi noti che non danno alcun vantaggio
ulteriore, non c’è invenzione brevettabile.
invenzioni di traslazione (un’idea di soluzione di un problema tecnico viene «trasferita» e
• applicata in un altro settore ES: casi si invenzione di nuovo uso in campo chimico).
< dal punto di vista della brevettabilità queste categorie non hanno nessuna disciplina particolare
ma valgono i principi generali. Chi brevetta validamente un perfezionamento, una combinazione,
una traslazione avrà tutela verso i terzi che si rendono contraffattori del brevetto secondo le
stesse regole della contraffazione.
Secondo le regole generali, l’invenzione derivata può essere brevettata se ha tutti i requisiti previsti
dagli artt. 45 ss. c.p.i. Tuttavia, se l’attuazione dell’invenzione derivata implica l’attuazione della
precedente invenzione e questa è ancora coperta da brevetto (in altre parole: se per attuare
l’invenzione derivata è necessario utilizzare un prodotto o un procedimento ancora coperti da un
«brevetto dipendente».
brevetto anteriore), il brevetto sull’invenzione derivata è detto Un
brevetto dipendente, anche se pienamente valido, non può essere attuato senza il consenso del
titolare del brevetto anteriore «principale» (art. 68.2 c.p.i.); senza questo consenso vi è
contraffazione. Sono però possibili, a certe condizioni, le licenze obbligatorie (v. artt. 71-73 c.p.i.).
Es: c’è un dispositivo brevettato, io modifico un componente e lo faccio funzionare meglio. Però
tale dispositivo è sempre quello base per cui se io dovessi produrre e vendere questa miglioria
attuerei anche il brevetto base. Se non avessi il consenso del titolare del brevetto principale
attuerei contraffazione.
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- In linea di massima, si dice che i perfezionamenti e le combinazioni sono Dipendenti; mentre le
invenzioni e le traslazioni Non dovrebbero essere dipendenti (perchè pur attuando l’idea di
soluzione già trovata da un altro in questo caso si passa da un settore diverso e quindi non si attua
quella stessa idea di soluzione perché si risolve un problema diverso).
(Caso licenze obbligatorie: in cui il titolare del brevetto dipendente può essere autorizzato a
sfruttare il brevetto anche senza il consenso del titolare del brevetto base)
USI LECITI DELL’INVENZIONE ALTRUI
L’art. 68.1 c.p.i. prevede alcuni casi di uso lecito dell’invenzione oggetto del brevetto altrui:
= il legislatore vuole evitare che il privato che
- atti compiuti in ambito privato e a fini non commerciali
ha acquistato un prodotto brevettato su cui c’era però contraffazione e che lo utilizza senza finalità
commerciali, possa essere lui direttamente perseguito per contraffazione > vuole evitare atti di
intrusione nella sfera di soggetti che non operano nel commercio. Il titolare del brevetto non può
quindi fare causa al privato cittadino che senza finalità commerciali acquista un prodotto
contraffatto. = vuol dire utilizzare un’invenzione brevettata per superarla, per creare
uso in via sperimentale
- ulteriore innovazione per finalità di ricerca.
Tutela per salute pubblica (campo farmaceutico)=
-studi e sperimentazioni per l’ottenimento di una autorizzazione all’immissione in commercio di un
case farmaceutiche originator ( volte al conseguimento di ricerca di nuovi principi attivi,
farmaco;
farmaci…) e cause farmaceutiche genericiste(puntano ad entrare sul mercato alla scadenza dei 20
anni di copertura brevettuale die farmaci delle originato con dei farmaci copia che sfruttano
legittimamente l’invenzione brevettata alla scadenza del brevetto)
> Da un lato il legislatore incoraggia l’attività degli originator, dall’altra incoraggia anche quella dei
genericiste che, giustamente, a brevetto scaduto ne sfruttano gli insegnamenti. MA tutti i farmaci
possono andare sul mercato solo se hanno ottenuto un’autorizzazione al commercio dall’AIFA.
Tuttavia poiché si tratta di procedere molto lunghe, per cui si permetterebbe una situazione di
monopolio, il legislatore dice che il genericista può utilizzare il principio attivo del farmaco per fare
studi e sperimentazione per ottenere già anticipatamente alla scadenza del brevetto,
l’autorizzazione all’immissione al commercio del farmaco MA ad es, il genericista Non può
fabbricare in anticipo i quantitativi del prodotto da vendere dopo
-preparazione estemporanea e per unità di medicinale nelle farmacie su ricetta medica, purché non si
utilizzino principi attivi realizzati industrialmente / eccezione galenica.
DIRITTO DI PREUSO
L’art. 68.3 c.p.i. regola l’ipotesi in cui un soggetto faccia uso nella propria attività di un’invenzione
che non è stata brevettata; e successivamente un altro soggetto che ha conseguito la stessa
invenzione depositi su di essa una domanda di brevetto.
> Se l’utilizzo dell’invenzione da parte del primo soggetto ne ha comportato l’accessibilità al
pubblico, l’invenzione è entrata a far parte dello stato della tecnica e il successivo brevetto è privo
del requisito della novità (predivulgazione)
>Se invece l’utilizzo dell’invenzione da parte del primo soggetto non ne ha comportato
l’accessibilità al pubblico, il successivo brevetto è valido e il suo titolare ha i diritti esclusivi di
sfruttamento dell’invenzione previsti dall’art. 66 c.p.i.. Tuttavia, se l’utilizzo dell’invenzione da parte
del primo soggetto si colloca «nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della
domanda di brevetto o alla data di priorità», questo soggetto può proseguirne l’utilizzo, anche se
solo «nei limiti del preuso».
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ESAURIMENTO
Principio di esaurimento= regola per ci se un esemplare di prodotto coperto da brevetto viene
venduto sul mercato con consenso del titolare, quell’esemplare può liberamente circolare;
quindi dopo una prima vendita legittima con il consenso del titolare, questi non può opporsi ad un
ulteriore circolazione del prodotto.
Come per il diritto d’autore, c’è esaurimento sul singolo prodotto venduto Solo se questa vendita
avviene in Italia o nel territorio dell’ UE (Art 5). Non è ammesso l’esaurimento internazionale.
CESSIONE E LICENZA
Il titolare può sfruttare il suo brevetto oppure può disporre con contratti di cessione o con
contratti di licenza.
1. La CESSIONE di brevetto si configura come una compravendita cioè è un contratto con cui il
titolare trasferisce i diritti sul brevetto a un altro soggetto. > un altro soggetto subentra nella
titolarità del brevetto e acquisire i diritti sul brevetto diventando lui titolare. Normalmente la
cessione è a titolo oneroso
2. La LICENZA di brevetto è un contratto con cui il titolare (licenziante), senza trasferire i diritti
sul brevetto, autorizza un terzo (licenziatario) a utilizzare l’invenzione brevettata. Di solito il
contratto di licenza prevede che, come corrispettivo, il licenziatario versi periodicamente al
licenziante, a scadenze prestabilite, delle somme (c.d. canoni o royalties) pari a una percentuale
del fatturato o degli utili realizzati con lo sfruttamento dell’invenzione brevettata. Quindi è il
licenziataria che incassa e su quello che ha incassato versa una % al titolare
> I contratti di licenza hanno una logica commerciale rilevante = può darsi che il titolare non
voglia sfruttare il brevetto o che non abbia i mezzi per sfruttarlo (es: enti di ricerca).
> Oppure altro caso: il titolare opera su un mercato nazionale e non ha i mezzi/competenze
per operare su un altro mercato nazionale. Il fatto di dare in licenza il brevetto gli permette di
operare su un altro mercato moltiplicando le possibilità di sfruttamento del brevetto,
avvalendosi dell’attività di terzi==> situazione vantaggiosa per entrambi > il titolare guadagna
dal fatto che il brevetto può essere sfruttato in territori diversi con potenziali acquirenti che
altrimenti non avrebbe potuto raggiungere senza il licenziatario E il licenziatario guadagna
perché ha la possibilità di sfruttare l’invenzione brevettata per usi che non potrebbe realizzare
senza il consenso del titolare.
> Clausole che possono essere inserite nel contratto= clausola di esclusiva, consiste in un
impegno del titolare a non concedere altre licenze e si impegna anche non sfruttare lui in
proprio l’invenzione: il licenziatario come esclusiva è l’unico a poter sfruttare l’invenzione
brevettata> ciò si traduce in una logica di mercato con corrispettivi superiori a carico del
licenziatario proprio perché acquista la possibilità di sfruttare unicamente lui il brevetto ;
Clausola dei minimi garantiti: il titolare si cautela dicendo che se il licenziato non arriva a un
certo fatturato, un minimo gli deve essere garantito in ogni caso.
> Possono essere previste anche le cioè canoni versati anticipatamente alla fase di
entry fees,
stipula del contratto
Concessione e licenza sono contratti a forma libera = non è prevista alcuna forma scritta
obbligatoria a pena di nullità e si possono concludere anche verbalmente (casi rari). Possono
comunque esservi contratti conclusi verbalmente o per fatti concludenti > soprattutto all’interno
dei gruppi di società [ il brevetto è intestato alla holding e vi è poi una controllata operativa che
sfrutta il brevetto anche se non hanno stipulato un accordo scritto di sfruttamento => tale è la
situazione di quando tutto è rimesso all’autonomia delle parti]
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LICENZE OBBLIGATORIE
Di regola il titolare del brevetto è libero di decidere in piena autonomia se concedere o meno una
licenza. Tuttavia, in alcuni casi, se il titolare rifiuta di concedere una licenza volontaria, il terzo può
chiedere e ottenere una licenza obbligatoria. > il legislatore in questi casi tiene conto di situazioni
in cui l’esclusiva potrebbe essere in contrasto con interessi di terzi meritevoli di tutela = è un
problema di bilanciamento tra un’esigenza del titolare e un’esigenza di terzi che però a loro volta
hanno un interesse meritevole di tutela >>> La legge dice che in certi caso il rifiuto alla licenza non
è giustificato: è necessario che si conceda al terzo la possibilità di sfruttare il brevetto mediante
l’ottenimento di una licenza obbligatoria
La licenza obbligatoria viene concessa, se ne ricorrono i presupposti, con decreto del Ministero
dello Sviluppo Economico, su istanza del terzo interessato e all’esito di un procedimento davanti
all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Con la licenza obbligatoria il terzo viene autorizzato a
sfruttare l’invenzione brevettata, anche senza il consenso del titolare del brevetto.
La licenza obbligatoria può essere concessa in due casi.
Licenza obbligatoria per mancata o insufficiente attuazione del brevetto (art. 70 c.p.i.). Se,
• trascorsi tre anni dal rilascio del brevetto, l’invenzione brevettata non sia stata attuata o sia stata
attuata «in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese» - oppure se,
dopo una iniziale attuazione, l’attuazione dell’invenzione sia stata, per oltre 3 anni, «sospesa o
ridotta in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese» -, ogni terzo
interessato può chiedere una licenza obbligatoria per l’utilizzo non esclusivo dell’invenzione. La
licenza però non può essere concessa «se la mancata o insufficiente attuazione è dovuta a cause
indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto». (tale è il caso in cui l’invenzione ha una sua
utilità/serve a soddisfare dei bisogni..) ES: invenzione su un principio attivo di un farmaco: il soggetto
non sfrutta il brevetto e impedisce ad altri di sfruttarlo > in questo caso le esigenze del Paese sono
evidenti.
Licenza obbligatoria in caso di brevetto dipendente (art. 71 c.p.i.). Se un’invenzione protetta
• da brevetto non può essere attuata senza attuare una precedente invenzione ancora brevettata
(brevetto dipendente), il titolare del secondo brevetto (dipendente) può ottenere una licenza
obbligatoria sul primo brevetto, nella misura necessaria a sfruttare l’invenzione dipendente e a
condizione che quest’ultima «rappresenti, rispetto all’oggetto del precedente brevetto, un
importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica». ES: le piccole invenzioni/
miglioramenti dell’invenzione base non rappresentano un progresso tecnico né hanno una rilevanza
economica per cui non riescono ad arrivare a questa soglia della licenza obbligatoria
Disposizioni comuni ai due tipi di licenza obbligatoria (artt. 72, 73 e 199 c.p.i.):
-Occorre una istanza motivata, presentata dal soggetto interessato all’Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi
-Chi chiede la licenza obbligatoria deve dimostrare «di essersi preventivamente rivolto al titolare
del brevetto e di non aver potuto ottenere da questi una licenza contrattuale ad eque condizioni»
-La licenza obbligatoria non può essere concessa «quando risulti che il richiedente abbia
contraffatto il brevetto, a meno che non dimostri la sua buona fede»
-La licenza obbligatoria è sempre non esclusiva
-Chi ottiene la licenza obbligatoria deve versare al titolare del brevetto un «equo compenso», la cui
misura è determinata nel decreto di concessione della licenza
-Il decreto di concessione della licenza stabilisce, oltre alla misura del compenso, la durata e le
condizioni della licenza
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-La licenza obbligatoria può essere revocata se il licenziatario non rispetta le condizioni del
decreto di concessione oppure se vengono meno le circostanze che hanno determinato la
concessione della licenza
LICENZA DI DIRITTO (a metà tra licenza volontaria e licenza obbligatoria)
-Il titolare del brevetto può fare una offerta al pubblico per la concessione di una licenza per l’uso
non esclusivo dell’invenzione (art. 80.1 c.p.i.). La licenza è automaticamente conclusa se un
soggetto decide di accettare l’offerta
-Se un soggetto notifica al titolare una accettazione dell’offerta, il contratto di licenza è concluso,
anche se non viene accettato il compenso proposto dal titolare nell’offerta (art. 80.2 c.p.i.).
-Se il compenso non viene accettato, la misura del compenso viene determinata con «equo
apprezzamento» da un collegio di arbitratori (art. 80.3 c.p.i.).
BREVETTI: CAUSE DI NULLITA’ E DI DECADENZA
> le cause di nullità sono dei vizi originari presenti fin dal deposito della domanda e che avrebbero
dovuto portare al rigetto della domanda ma che, non essendo stati rilevati, non hanno ostacolato la
concessione del brevetto ===> conseguenza retroattiva: fino al momento del deposito = il
brevetto è considerato come se non fosse mai esistito (con alcune deroghe previste dall’art 77 che
fanno salvi determinati fatti/atti Es: se sono già stati eseguiti dei contratti, sentenze…). La nullità
opera ex tunc e comporta la cancellazione del brevetto con senza del giudice.
> le cause di decadenza fanno decadere un brevetto validamente concesso; sono dei fatti
sopravvenuti ===> gli effetti operano solo dal momento in cui si verifica la causa di decadenza (a
differenza della nullità, per un periodo il brevetto è stato efficace. Il titolare infatti può chiedere per
quel periodo il risarcimento dei danni). La decadenza opera ex nunc
Un brevetto è nullo, in base all’art. 76.1 c.p.i., se:
-il trovato non rientra tra le entità brevettabili ai sensi dell’art. 45 c.p.i.
-non sussistono tutti i requisiti di brevettabilità previsti dagli artt. 46, 48, 49 e 50 c.p.i. (industrialità,
novità, originalità, liceità)
-l’invenzione non è sufficientemente descritta ai sensi dell’art. 51 c.p.i.
-l’oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale
≠
[“contenuto”: Tutto ciò che è scritto nel brevetto “oggetto”: tutto ciò sui si vuole tutela]
Finché il brevetto non è ancora stato concesso,si può ancora modificare il testo del brevetto
mentre nella fase post concessione del brevetto, non è più possibile modificare la domanda che
non è più “fluida” Ma è possibile limitare le rivendicazioni > è una rinuncia parziale del brevetto
perché riduce il monopolio del titolare MA non si può aggiungere nulla. MA il problema di
ES: se il brevetto protegge le caratteristica A e B io circoscrivo la protezione solo ad A.
questa norma è dato dalle apparenti limitazioni che mascherano un’estensione. [in corso di causa
può venire fuori che sia A che B sono anticipate > allora il titolare del brevetto lo limita apparentemente,
aggiungendo alle due caratteristiche l’ulteriore caratteristica C cercando di salvare il brevetto (in sostanza
però è un’estensione)
-il brevetto è stato concesso a un non avente diritto e l’avente diritto «non si sia valso delle facoltà
accordategli dall’art. 118 c.p.i.» (rivendica del brevetto) [chi può validamente depositare il
brevetto?: chi ha inventato e ,art 64 ,il datore di lavoro di chi ha inventato/committente]. In questi
casi l’avente diritto ha 2 possibilità: o una causa di nullità o la rivendica < il giudice accerta che il
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brevetto spetta all’avente diritto e non all’usurpatore. Se il brevetto non è ancora stato concesso, il
titolare/avente diritto riceve la sentenza del giudice, si reca presso l’ufficio competente e si fa
trasferire la domanda di brevetto a suo nome; Se è già concesso, provvede direttamente il giudice
che dispone con sentenza il trasferimento. ES: se dipendente sottrae l’invenzione la brevetta a suo
noma, il datore di lavoro può rivendicarla, fargli causa e chiedere che il brevetto gli venga trasferito.
Se però il datore non si avvale di questa possibilità allora il brevetto diventa nullo.
nullità parziale
- Si ha se «le cause di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto» (art. 76.2
c.p.i.)> è una regola di flessibilità volta a salvare la parte valida del brevetto
- Possibilità di conversione del brevetto nullo (art. 76, commi 3 e 4, c.p.i.). E’ il Caso dei brevetti
(concessi a piccole invenzioni)
per modelli di utilità (ad esempio quando un trovato non ha requisiti per
essere un’invenzione di classe A ma abbia requisiti minori per essere un modello di utilità)
Cause di decadenza del brevetto:
- Mancata attuazione del brevetto nel caso previsto dall’art. 70.4 c.p.i. = può essere data una licenza
obbligatoria per mancata attuazione (ES: chi ha ottenuto la licenza obbligatoria ma continua a non
attuare il brevetto > viene cancellata l’esclusiva brevettuale)
Causa di tipo “fiscale”: Mancato pagamento delle tasse annuali (art. 75 c.p.i.) all’ufficio.
-
DIRITTO D’AUTORE: OPERE PROTETTE E REQUISITI DI PROTEZIONE
Legge di riferimento: n 633 del 1941 (il codice della p.i non include il diritto d’autore);
Convenzione dell’Unione di Berna; Accordo di Trips del 1994
Il diritto d’autore protegge le Opere dell’ingegno di carattere creativo (art. 1 l.d.a.)
> Ma ciò non
copre ciò che è brevettabile, solo le opere appartenenti a: letteratura, musica, arti figurative,
architettura, teatro, cinematografia.
L’evoluzione del diritto d’autore ha visto dagli anni’90 che a questo ambito di applicazione
originario si sommassero creazioni tipiche del mondo della tecnica > opere utili
> Programmi per elaboratore: assimilati alle opere letterarie
> Banche dati (per esse non era praticabile la strada del brevetto)
queste categorie hanno un carattere tassativo (sono un elenco chiuso)? Si ritiene che questa
individuazione di ambito del diritto d’autore sia tassativa, sia un’individuazione esatta di ciò che può
costituire materia di diritto d’autore. Per cui il concetto di opere dell’ingegno ha qui un significato
più circoscritto. Si tratta di una definizione di settore/categorie generali.
Elenco di opere protette:
Art. 2 l.d.a.: opere tradizionali e opere utili > esemplificazioni:
Opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose
Opere e composizioni musicali
Opere coreografiche e pantomimiche
Opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative
Disegni e opere dell’architettura (anche un edifico può essere protetto)
Opere cinematografiche (anche i format televisivi)
Opere fotografiche
Programmi per elaboratore
Banche dati
Opere del disegno industriale
(le creazioni tecnologiche sono tutelate dai brevetti)
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L’art 2 chiarisce che l’art 1 fornisce un elenco di specifiche opere che si collocano all’interno di
questi campo e che sono protette dal diritto d’autore. L’elenco tradizionale si attesta alle prime 7
(opere artistiche tradizionali) mentre le ultime 3 sono state aggiunte successivamente. E’ un elenco
esemplificativo, non tassativo.
Requisiti di protezione
Le opere tutelate dal diritto d’autore devono essere originate dalla creatività dell’autore
Carattere creativo= (Art.1)Non occorre che l’opera abbia una particolare meritevolezza. Occorre
che L’opera sia frutto di una scelta personale dell’autore nell’espressione di un’idea; deve
rispecchiare la personalità dell’autore. Originalità e individualità dell’opera.
>>La soglia di accesso al dritto d’autore è bassa =>non è richiesto che le opere siano
particolarmente originali ma è sufficiente che si tratti di un’opera pensata e realizzata in modo
proprio dall’autore > Non deve essere una mera copia/ripetizione di quanto già esistente e vi deve
essere un margine di discrezionalità e creatività nella creazione
Es: se io scrivo un manuale in cui espongo elementi in modo originale, in questo caso è proteggibile dal
diritto d’autore; viceversa non se scrivessi un manuale riportando quanto fatto da altri
- Basta l’originalità (creazione autonoma dell’autore) o deve esserci anche una novità oggettiva
(diversità dell’opera da altre già esistenti)?
Se due soggetti creano la stessa opera (“incontri Es: in campo musicale): le posizioni non
fortuiti”
sono uniformi. Vi è una teoria soggettiva, secondo la quale il carattere creativo è l’unico requisito di
acquisti dei diritti sull’opera e se vi sono 2 opere coincidenti sono entrambe frutto di un’attività
creativa e quindi si ammettono 2 protezioni concorrenti; secondo la teoria oggettiva deroga in
parte al requisito del carattere creativo > non si può ammettere che ci siano 2 esclusive=> prevale
il primo e il secondo non acquisisce un’esclusiva anche se soggettivamente ha compiuto un atto
creativo
- Requisito aggiuntivo del solo per le opere del disegno industriale> vi è una
valore artistico
valutazione di merito artistico
A differenza dei brevetti > la Protezione dell’opera è circoscritta solo alla sua forma
-Nb:
espressiva e non anche al suo contenuto e alle idee (v. art. 9.2 Accordo TRIPs). Forma
forma esterna (opera come appare esteriormente) e forma interna (struttura, trama,
protetta:
organizzazione). Per i brevetti è l’idea sostanziale del funzionamento dell’invenzione ad essere
protetta mentre per il diritto d’autore lo è solo la forma espressiva e non l’idea sottostante
l’opera. ES: non posso vietare a terzi di fare un romanzo scritto con parole diverse ma posso
vietare che copi la stessa trama della mia opera protetta da diritto d’autore.
Fattispecie costitutiva = ≠per
(per i brevetti: procedura di registrazione o brevettazione presso un ufficio) il diritto
d’autore è sufficiente che l’opera sia creata ed estrinsecata in qualunque forma cioè che abbia una
(art. 6 l.d.a.).
sua manifestazione percepibile e che non sussista solo come idea Può essere anche
una manifestazione orale (racconto di una storia)
ES: è protetta un’opera che, seppur non pubblicata, viene scritta e quindi estrinsecata così come
un’opera recitata
- Il diritto si acquista senza formalità costitutive (no registrazione) + Acquisto del diritto è sempre
a titolo originario in capo all’autore (persona fisica) > non ci sono norme paragonabili a quelle che
nei brevetti attribuiscono l’esclusiva ad un soggetto diverso dall’inventore. Nel diritto d’autore
eventualmente altri soggetti acquistano i diritti sull’opera solo per derivazione in via contrattuale.
22
Opere frutto del contributo creativo di più autori: 4 ipotesi di opere
in comunione
-Opere (art. 10 l.d.a.): opere che sono frutto del contributo indistinguibile ed
inscindibile di più persone (es.: romanzo scritto da due autori). I diritti spettano in comunione a
tutti gli autori e determinate scelte di sfruttamento dell’opera devono esser prese all’unanimità di
tutti i titolari (l’opera non può essere modificata senza il consenso di tutti)
composte
-Opere (artt. 33-37 e 44-50 l.d.a.): frutto di contributi distinti e separabili che si
uniscono e si fondono per formare un’opera (es.: canzone formata da testo e musica; opera lirica;
film). I diritti spettano ugualmente ai vari coautori MA la legge prevede che vi sia un soggetto unico
che possa predisporre dei diritti di sfruttamento dell’opera (art 34) (es: produttore
cinematografico, compositore…). Essendo i contributi distinti , ci sono diritti dei singoli autori sui
loro propri contributi (es: film > diritti di tutti quelli che hanno dato un contributo creativo al film;
compositore della colonna sonora del film avrà un suo specifico diritto). Ciò non deve avvenire in
concorrenza con i diritti di sfruttamento dell’opera nel suo insieme.
collettive
-Opere (artt. 3, 7.1 e 38-43 l.d.a.): sono una riunione di più opere autonome (contributi
di autori diversi, distinguibili), quale risultato di un’attività di scelta e coordinamento (es.:
enciclopedia, rivista, giornale). Non c’è una fusione di può opere diverse in un’opera unica. Regime
simili nei risultati a quello delle opere composte (non si forma però una comunione di diritti)= 1
livello: Il diritto d’autore rimane agli autori che hanno prodotto i singoli contributi (possono
utilizzare la propria opera separatamente, conservano il diritto sul loro singolo contributo). 2
livello: diritto sulla raccolta nel suo complesso a colui che ha diretto l’opera nella sua forma
collettiva.
derivate
-Opere (artt. 4, 7.2 e 18 l.d.a.): elaborazioni creative di un’opera precedente (es.:
trasformazione di un romanzo in un film o in un’opera teatrale, traduzione di un testo). Sono
opere che contengono contenuti creativi di autori diversi. In questo caso Si tratta di una
derivazione progressiva nel tempo (Mentre nella prime 3 categorie di opere nascono da una
collaborazione simultanea dei vari autori). Se l’elaborazione creativa è originale, anche
l’elaborazione è protetta come opera dell’ingegno (art.4 ) (Es: Opera che incorpora altri elementi:
rifacimenti dell’opera, modifiche…) La protezione dell’opera avviene nei limiti del contributo
creativo e senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria. Il primo autore ha un diritto
esclusivo di elaborazione (art 18) > l’autore dell’elaborazione deve avere il consenso dell’autore
dell’opera originaria.
Contenuto del diritto d’autore:
Diritti patrimoniali (Artt. 12-19 della legge 633/1941)
Regole generali l’autore ha il diritto esclusivo di utilizzare
Contenuto del diritto patrimoniale d’autore:
- economicamente l’opera in ogni forma e modo (art. 12.2 l.d.a.).
> Utilizzo dell’opera: attività che consente a terzi la fruizione dell’opera (distribuzione,
comunicazione, attività di riproduzione, Es: stampa di un libro, realizzazione di un CD)
> Utilizzo economico: attività idonea a creare un profitto per il titolare. Ciò pone dei problemi per
attività svolte in ambito privato. La legge afferma che tali attività sono vietate. I d.a riserva al
titolare anche quelle attività compiute in ambito privato.
Non costituiscono “utilizzo” dell’opera e sono in ogni caso leciti il godimento e la
- fruizione personali dell’opera (lettura di un libro, ascolto di una musica, ecc.).(Il semplice
≠
godimento dell’opera non è un attività vietata Es: ascoltare la musica downloadare musica
diffusa su internet)
23
-D’altro canto le attività di riproduzione, distribuzione, comunicazione, ecc., che costituiscono
“utilizzo” sono vietate anche se compiute dai terzi senza scopo di lucro.
Anche le attività in ambito privato e quelle senza scopo di lucro (diffusione gratuita di musica)
possono costituire violazione del d.a > Il discrimine tra ciò che lecito e ciò che non lo è sta nel
fatto che l’attività può incidere negativamente/limitare le possibilità di godimento da parte
dell’autore
Singoli diritti esclusivi sull’opera protetta:
✤
-Diritto (art. 12, commi 1 e 3, l.d.a.): la prima messa a disposizione
di prima pubblicazione dell’opera
dell’opera, con la sua accessibilità da parte del pubblico, in qualunque modo (stampa, esecuzione,
rappresentazione, diffusione, ecc.) è riservata al titolare. L’autore per decidere se pubblicare o no >.
[Per le opere postume bisogna verificare se vi è o no la volontà dell’autore (art 24). Se l’autore
muore senza lasciare disposizioni circa l’opera gli eredi o i legatari hanno il diritto di decidere se
pubblicarla o meno ma comunque deve essere rispettata la volontà dell’autore].
- (artt. 13, 14, 17 e 18 bis l.d.a.).
Diritti di riproduzione e distribuzione dell’opera
-Diritti (artt. 15, 15 bis, 16, 16 bis l.d.a.). E’ il caso di un’opera che non
di comunicazione dell’opera
viene fissata su un supporto tangibile o digitale ma viene comunicata ( film proiettato, musica via
radio, opera recitata…)
-Diritto (art. 18 l.d.a.): possibilità da parte di un secondo autore si creare
di elaborazione dell’opera
un’opera nuova recependo elementi da una prima pera già esistente
-Principio (art. 19.1 l.d.a.): ogni diritto può essere esercitato
di indipendenza dei singoli diritti esclusivi
separatamente (sono un fascio di diritti autonomi e paralleli); il titolare può disporre di un diritto
senza dover disporre degli altri. (es.: il titolare che ha autorizzato solo la riproduzione dell’opera
può vietare altri utilizzi dell’opera stessa; il titolare che ha autorizzato solo la rappresentazione
dell’opera in teatro può vietare la realizzazione di un filmato e la sua trasmissione in televisione).
Tale principio ha un rilievo pratico nei contratti per lo sfruttamento del diritto d’autore
-Tutela (art. 19.2 l.d.a.). In sede di
non solo dell’opera nel suo insieme, ma anche di parti dell’opera
interpretazione della norma si è aggiunta però una precisazione: Si deve trattare di parti che hanno
in sé carattere creativo. Altrimenti vi è il rischio di estrapolare una parte banale e poi di riservare
quella parte in esclusiva al titolare. (es: una novella è protetta da diritto d’autore. Il racconto è
diviso in 2 sezioni. Un terzo copia integralmente il 1 capitolo. Il titolare gli fa causa. La copiatura è
comunque vietata anche se parziale, ma la parte deve essere creativa)
Diritto di riproduzione (copyright)
-Moltiplicazione dell’opera in copie (art. 13 l.d.a.): fissazione dell’opera su qualunque supporto
materiale. Tale supporto rappresenta la base per l’esercizio del diritto di moltiplicazione.
-Riproduzione in tutto o in parte: anche la singola parte creativa è protetta
-Riproduzione diretta (quando prendo direttamente il supporto materiale dell’opera o lo duplico
es: Cd, Dvd..) e indiretta (a distanza: ad es., registro un film in tv).
-Riproduzione permanente (fissazione stabile dell’opera su un supporto) e temporanea (fissazione
effimera, non durevole, come nel caso di copie dell’opera scaricate su un computer o su un server,
ma non memorizzate stabilmente; oppure di copie transitorie che si creano nella trasmissione
dell’opera su Internet). Anche queste copie temporanee sono riservate al titolare del d.a
24
Nel caso di riproduzione temporanea, l’Art 68-bis esenta dal divieto di riproduzione imposto
• dall’art 13 e rende possibile la copia temporanea quando si tratta di caso di riproduz. privi di
rilievo economico proprio, che sono transitori o accessori e parti integranti di un procedimento
tecnologico necessitato dal funzionamento della rete e sono eseguite all’unico scopo di
consentire la trasmissione in rete con l’intervento di un terzo o un utilizzo legittimo dell’opera.
E’ però fatta salva la possibile responsabilità del service provider in base alle norme in materia di
commercio elettronico (Direttiva CE n. 2000/31 e d.lgs. n. 70/2003). Se il service provider si
limita a fornire un servizio, (connessione internet, piattaforma social network…) non è
responsabile dell’attività illecita degli intenti del servizio se non vi ha partecipato attivamente e se
una volta informato dell’esistenza dell’attività illecita si è attivato per porvi rimedio.
Riproduzione in qualunque modo o forma. Il diritto di riproduzione copre ogni modalità di
• realizzazione della copia su ogni tipo di supporto. Copre anche la riproduzione dell’opera in una
forma espressiva diversa (es.: riproduzione fotografica di un quadro o di una scultura;
riproduzione in un quadro di un’opera fotografica).
Diritto di trascrivere (art. 14 l.d.a.). Trasformazione dell’opera orale in opera scritta o, in generale,
• fissazione dell’opera orale su un supporto. L’opera aveva già avuto un contatto con il pubblico
ma solo in forma orale (opera musicale, recitazione…).
Copia privata= Anche le attività di riproduzione in ambito privato, trattandosi di opere
• comunque idonee ad incidere sullo sfruttamento dell’opere e sui profili spettano al titolare,
costituiscono una violazione del diritto d’autore se fatte senza il permesso del titolare.
la Copia è Libera (cioè non è coperta da diritto d’autore) se per uso personale dei lettori e fatta
>
a mano o con mezzi di riproduzione “non idonei a spaccio o diffusione dell’opera nel
pubblico” (art. 68.1 l.d.a.). Inoltre: possibilità di realizzare, sempre per uso personale, fotocopie di
opere o copie di fonogrammi o videogrammi, ma con un compenso al titolare del diritto (artt. 68,
71- sexies, 71-septies e 71-octies l.d.a.). [Diritto di prelievo]
Diritto di distribuzione
Messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione del pubblico,
dell’originale o degli esemplari dell’opera (art. 17 l.d.a.). Anche per la vendita vale il principio di
Esaurimento del diritto: il titolare non può impedire, a meno che non ricorrano motivi legittimi,
l’ulteriore circolazione degli esemplari dell’opera messi in commercio all’interno dell’Unione
Europea dal titolare stesso o con il suo consenso. L’esaurimento opera solo per gli specifici
esemplari dell’opera messi legittimamente in commercio e solo per il diritto di distribuzione (gli
altri diritti esclusivi non sono soggetti a esaurimento). (Tale principio vale SOLO per il diritto di
distribuzione, In Italia o nell’ UE > no esaurimento internazionale)
Diritti di noleggio e di prestito: l’opera viene concessa in uso temporaneo
Noleggio: cessione in uso delle opere per un tempo limitato al fine di ottenere un beneficio
economico o commerciale (art. 18bis.1 l.d.a.).è A titolo oneroso, è un’operazione
commerciale (compenso al titolare in cambio della disponibilità temporanea dell’opera).
Prestito: cessione in uso delle opere per un tempo limitato senza finalità di benefici
economici o commerciali (art. 18bis.2 l.d.a.). è gratuito. è riservato al titolare solo per attività
strutturate = Coperto dal diritto esclusivo solo il prestito fatto da istituzioni aperte al pubblico;
libero il prestito tra privati. Liberi anche, alle condizioni previste dall’art. 69 l.d.a., alcuni prestiti
effettuati da biblioteche e discoteche dello Stato e di enti pubblici con esclusive finalità di
promozione culturale e di studio personale.
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Diritti di rappresentazione, di esecuzione e di recitazione (Art 15.1)
Comunicazione a un pubblico presente.
-Rappresentazione: quando vi è azione scenica (es.: opera rappresentata in teatro, danza).
-Esecuzione: esecuzione musicale senza azione scenica (es.: concerto).
-Recitazione: dizione di un’opera senza azione scenica (es.: lettura in pubblico di poesie o di pagine
di un romanzo).
>> Rappresentazione, esecuzione e recitazione possono avvenire dal vivo oppure con la proiezione
o l’ascolto di registrazioni (es.: proiezione di un film in un cinema, ascolto di un disco in un bar); in
entrambi i casi il pubblico si trova nel luogo in cui avviene l’attività di comunicazione. E sono
riservate al titolare sono se avvengono in pubblico (≠diritto di riproduzione, che copra attività
anche svolte in ambito privato)
[Non avvengono in pubblico se hanno luogo “nella cerchia ordinaria dell
a famiglia, del convitto, della scuola o dell’istituto di ricovero” e non hanno scopo di lucro (art. 15.2
l.d.a.); Non è inoltre pubblica “la recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro,
all'interno di musei, archivi e biblioteche pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di
valorizzazione delle opere stesse”]
Diritto di comunicazione a un pubblico distante (Art 16)
-Comunicazione dell’opera a un pubblico non presente “su filo o senza filo” (art. 16 l.d.a.). Il
pubblico non è presente nel luogo in cui avviene l’attività di comunicazione.
-Impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali radio e televisione; comunicazione via
satellite e ritrasmissione via cavo.
-Ogni forma di “messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi
accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente” (comunicazione interattiva).
Si ritiene che nel diritto esclusivo del titolare sopra solo la comunicazione effettuata al pubblico
non anche la comunicazione la pubblico privato> in questo caso il pubblico è costituito da un
numero indeterminato di fruitori potenziali ( comunicazione aperta es: Diffusione dell’opera
attraverso Internet.). E’ consentita la comunicazione dell’opera tra privati, ossia tra persone legate
da rapporti personali, quando non sia consentito l’accesso all’opera da parte di terzi.
Diritto di elaborazione (Art 18; Art 4; Art 7.2 )
La legge, all’art 4 dice che le opere elaborate sono opere protette; l’art 7.2 dice che l’autore delle
elaborazioni è l’elaboratore nei limiti del suo lavoro (la sua esclusiva riguarda gli elementi innovativi
ella seconda opera)
< (art. 18.2 l.d.a.) comprende tutte le forme di modificazione,
Diritto esclusivo di elaborare l’opera
elaborazione e trasformazione dell’opera previste dall’art. 4 l.d.a. (elaborazioni creative); Diritto
(art. 18.4 l.d.a.);
esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione Diritto esclusivo di tradurre
(art. 18.1 l.d.a.).
l’opera
Il titolare può vietare solo l’utilizzo economico dell’opera elaborata o può vietare anche la
creazione in sé dell’opera elaborata?
Per quanto riguarda le opere d’arte, prevale la posizione secondo cui è la libera creazione
dell’opera elaborata MA in caso di utilizzo economico della stessa ci vuole il consenso; Per le
opere utili (soprattutto Software) la creazione del nuovo software non è consento senza il
consenso del titolare dell’opera originaria.
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Durata del diritto patrimoniale dell’autore
I diritti di utilizzazione economica dell’opera durano per tutta la vita dell’autore e sino al termine
del settantesimo anno solare dopo la sua morte (art. 25 l.d.a.) > per le opere utili non ha senso
una durata così protratta nel tempo.
Opere in comunione (semplici e composte): la durata dei diritti spettanti ai coautori “si determina
sulla vita del coautore che muore per ultimo” (art. 26.1 l.d.a.; v. art. 32 l.d.a. per le opere
cinematografiche).
Opere collettive: la durata dei diritti sui singoli contributi si determina sulla vita di ciascun autore; i
diritti sull’opera come un tutto durano settanta anni a partire dalla prima pubblicazione (art. 26.2
l.d.a.).
Libere utilizzazioni (Art 65-…)
Ipotesi in cui L’elusiva del titolare subisce una deroga per la presenza di interessi prevalenti di terzi
all’utilizzo dell’opera => il titolare del diritto d’autore non può far valere l’esclusiva per vietare
l’utilizzo dell’opera da parte di terzi (in alcune di queste ipotesi il titolare ha però diritto a un
compenso per l’utilizzo).
Riproduzione per uso personale (copia privata). Artt. 68, 71- sexies, 71-septies e 71-octies l.d.a..
- Utilizzo dell’opera per finalità di informazione e di cronaca:
>Riproduzione o comunicazione di articoli di attualità e di materiali dello stesso carattere (art.
65.1 l.d.a.)
>Riproduzione o comunicazione di opere o materiali utilizzati in occasione di avvenimenti di
attualità (art. 65.2 l.d.a.)
>Riproduzione o comunicazione di discorsi tenuti in pubblico su argomenti di interesse politico o
amministrativo e di estratti di conferenze aperte al pubblico (art. 66 l.d.a.)
- Utilizzo dell’opera per finalità di pubblica utilità e di solidarietà:
>Riproduzione dell’opera a fini di pubblica sicurezza (art. 67 l.d.a.)
>Riproduzione o comunicazione dell’opera per uso personale a beneficio di portatori di handicap
(art. 71 bis l.d.a.)
>Riproduzione di emissioni radiotelevisive da parte di ospedali pubblici e di istituti di prevenzione
e pena, con equo compenso per il titolare del diritto (art. 71 quater l.d.a.)
-Utilizzo dell’opera per finalità di promozione culturale, di diffusione dell’opera, di ricerca, di studio:
>Prestito, riproduzione, comunicazione o messa a disposizione di opere presenti in biblioteche
pubbliche o enti analoghi (artt. 69 e 71 ter l.d.a.)
>Riassunto, citazione o riproduzione di brani o parti di opere e loro comunicazione al pubblico per
fini di critica, di discussione, di insegnamento o di ricerca scientifica (art. 70 l.d.a.)
>Esecuzione di opere musicali da parte delle bande e delle fanfare dei corpi armati dello Stato (art.
71 l.d.a.)
Misure tecnologiche di protezione
Misure tecnologiche efficaci per impedire o limitare atti relativi all’opera protetta (art. 102 quater
l.d.a.) ; Misure anti-accesso e misure anti-copia. ; Informazioni elettroniche sul regime dei diritti (art.
102 quinquies l.d.a.): identificazione dell’opera e dell’autore; indicazioni circa i termini e le
condizioni d’uso dell’opera. ; Divieto di rimuovere, eludere o aggirare le misure tecnologiche di
protezione.; Timori di eccessiva protezione del titolare.; Problema del rapporto con le libere
utilizzazioni.
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Diritto morale d’autore
Regole generali=
I diritti morali sono diritti della personalità. Tutela della personalità dell’autore; identità personale,
onore e reputazione, stima e apprezzamento dell’opera da parte del pubblico. => Se io modifico/
snaturo un’opera presentandola ad esempio in un contesto degradante, procuro un danno
all’autore e alla sua reputazione.
Sono diritti inalienabili e non rinunciabili (art. 22.1. l.d.a.). A differenza dei diritti dei patrimoniali, i
diritti morali non possono essere ceduti tramite alienazione/vendita > non è possibile vendere/
cedere la propria identità personale. SE però l’opera viene modificata e l’autore della prima opera
accetta la modifica, non può opporsi più alle stesse.
Non hanno limiti di tempo. Dopo la morte dell’autore possono essere fatti valere dal coniuge e dai
figli e da altri congiunti (art. 23.1 l.d.a.), con l’eccezione del diritto al ritiro dell’opera dal
commercio che può essere fatto valere solo dall’autore (art. 142 l.d.a.)
I diritti morali consistono nel=
1. Diritto alla paternità dell’opera =
a. Diritto di rivendicare la paternità dell’opera (art. 20.1 l.d.a.): diritto di essere riconosciuto
come autore dell’opera e di vietare a terzi di attribuire a sé o ad altri questa paternità o
comunque di disconoscerla.
Diritto dell’autore di vedere il suo nome indicato sugli esemplari dell’opera o in occasione del
b. suo utilizzo, ma solo nelle “forme d’uso” = Ciò significa che a volte è prassi che sull’esemplare
dell’opera vendita ci sia il nome dell’autore (dischi, film,libri..) altre volte no (oggetti di
industrial design: pc, tablet..). In ogni caso, l’autore dell’opera ha diritti a far risultare il suo
nome come autore dell’opera mentre il fatto che il proprio nome venga indicato sull’esemplare
invece non fa parte della prassi.
Diritto di non vedersi attribuita la paternità di opere altrui (per alcuni non rientra
c. propriamente tra i diritti morali d’autore) = è il caso, speciale ad a.), in cui un terzo pubblica
un’opera attribuendola ad un altro individuo importante/conosciuto, per beneficiare del nome
2. Diritto all’integrità dell’opera= Diritto dell’autore di “opporsi a qualsiasi deformazione,
mutilazione od altra modificazione, ed a ogni dell'opera stessa, che possano essere
atto a danno
di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione” (art. 20.1 l.d.a.). La parte sottolineata
riguarda attività che sono a danno dell’opera. mentre “Atti sono atti relativi alle
a danno”
modalità di utilizzo dell’opera (es.: cassette con canzoni messe in fustini di detersivo;
rappresentazione di un’opera che ne snatura il significato; problema delle interruzioni
pubblicitarie dei film), non atti diversi, come la formulazione di giudizi critici sull’opera. [In
questo caso l’opera rimane intatta ma viene utilizzata in un modo che è comunque lesivo della
reputazione: il pubblico è indotto a formarsi un’opinione distorta sulla personalità dell’autore;
];
viene falsato il significato dell’opera. Distruzione dell’originale o dell’esemplare unico
dell’opera (es:ci si è chiesti se, io compro un’opera unica come un quadro la posso distruggere)
3. Diritto di ritiro dell’opera dal commercio: L’autore ha diritto di ritirare l’opera dal
commercio se ricorrono gravi ragioni morali; deve però indennizzare chi ha già acquistato
diritti di utilizzazione dell’opera (artt. 142 e 143 l.d.a.). Sussistono gravi ragioni morali se la
circolazione dell’opera diventa pregiudizievole per la personalità dell’autore (anche solo per un
mutamento delle convinzioni dell’autore es: scrivo un libro su un partito politico e poi cambio
idea perché mi dissocio da esso e quindi non voglio che l’opera circoli più. Prevalgono qui le
28 ragioni morali dell’autore). In questo diritto è compreso il diritto di impedire la 1 pubblicazione
dell’opera già autorizzata dall’autore. Se sopraggiungono gravi ragioni morali, ciò è possibile ma
richiede un indennizzo a coloro che hanno effettuato investimenti a riguardo. È però discusso
se vi sia un vero e proprio diritto di inedito, ossia il diritto di opporsi alla prima pubblicazione
anche se non ricorrono i presupposti dell’art. 142 l.d.a.. (Se l’opera non è ancora stata
pubblicata io posso bloccare la pubblicazione a mio arbitrio anche se non ci sono gravi ragioni
morali > secondo alcuni ciò è possibile).
VIOLAZIONE DEI DIRITTI D’AUTORE
Plagio-contraffazione:
1. casi di violazione dei diritti d’autore mediante il compimento, senza il
consenso del titolare, di attività riservate al titolare stesso (propriamente “plagio” è la violazione
del diritto morale di paternità; “contraffazione” è la violazione dei diritti di utilizzo economico).
Copia/ripresa integrale dell’opera
2. (es: fotocopia integrale di un libro)
Copia/ripresa di un’opera modificandola dall’originale:
3. Realizzazione di un’opera che
presenta differenze rispetto all’opera originale, ma nella quale i tratti essenziali dell’opera originale
rimangono riconoscibili; “quando si tratta di valutare se c'è o no contraffazione non è
determinante, per negarla, l'esistenza di differenze di dettaglio: ciò che conta è se i tratti essenziali
che caratterizzano l'opera anteriore sono riconoscibili nell'opera successiva” (Cass. 2 marzo 2015,
n. 4216; Cass. 15 giugno 2012, n. 9854; Cass. 27 ottobre 2005, n. 20925).
Nota: Non vi è invece contraffazione se il terzo si limita a prendere spunto o ispirazione dall’opera,
per poi realizzare un’opera autonoma, che non riprende gli elementi creativi della prima.
>>CASI CONCRETI:
Negata la contraffazione di una guida turistica illustrata con disegni da parte di un’altra guida che, pur
presentando una “certa coincidenza tra i disegni”, aveva una diversa composizione e impaginazione e una
diversa forma di rappresentazione dei disegni (bidimensionale e in bianco e nero, anziché tridimensionale
e a colori) (Cass. 27 ottobre 2005, n. 20925).
Caso di somiglianza tra 2 canzoni francesi: Affermata la contraffazione in un caso in cui il ritornello di una
canzone era “pressoché identico” al ritornello di una canzone precedente (erano riprodotte 33 note su 40),
anche se vi erano differenze nel ritmo (Cass. 15 giugno 2012, n. 9854).
Negata la violazione di diritti d’autore (che però era stata affermata nel primo grado di giudizio) in un
caso in cui il titolo e i versi iniziali di una canzone (“Prendi questa mano zingara”) erano stati utilizzati in
una canzone per il resto diversa (Cass. 19 febbraio 2015, n. 3340).
Affermata la violazione dei diritti d’autore su una canzone in un caso in cui il suo ritornello era identico alla
«frase melodica» di una canzone successiva e la rimanente parte di quest’ultima, pur non essendo identica,
presentava ulteriori elementi di similitudine e analogia (App. Roma, 12 febbraio 2008; Cass. 29 maggio
2015, n. 11225).
Esclusa la violazione dei diritti d’autore su sculture che un altro artista aveva “rivisitato”, trasformandole “in
senso sia materiale che concettuale” (si trattava di figure femminili allungate e sottili che erano state
reinterpretate e vestite con abiti e accessori di moda) (Trib. Milano, ord. 13 luglio 2011).
29
TUTELA DEL SOFTWARE
Le ragione per cui il software è finito nel d.a sono di carattere storico: dagli anni 50-60 ci si è
chiesti se queste creazioni meritassero protezione e, in caso affermativo, quale fosse la forma
giusta. Vi è poi stata una forte influenza da parte dei gruppi di produttori di hardware. Essi
temevano una che eventuale protezione del software potesse intralciare le vendite delle macchine
hardware. Ciò ha fatto sì che dagli anni ’70 in poi, nelle legislazioni brevettuali entrasse ( art.45
c.p.i) il divieto di brevettazione del software. Tuttavia, lo sviluppo tecnologico, dagli anni ’70 ha
reso evidente come anche queste innovazioni dovessero meritare tutela. Dalla fine degli anni ’80 Il
legislatore, per non modificare le norme già esistenti, decise di lasciarle e di cercare altre forme di
protezione (cercando comunque di limitare il divieto di brevett. del software) > iniziando a
considerare in modo fittizio il software come opera dell’ingegno. ==> si è scardinata la versa
essenza del d.a : si è presa una disciplina prevista per la tutela dell’arte e la si è utilizzata per
un’opera utile (tecnologica). Questa scelta è entrata all’interno della legislazione internazionale e
nazionale.
Quadro normativo:
Artt. 1.2, 2 n. 8, 12-bis, 64-bis, 64-ter e 64-quater l.d.a. maggio
Direttiva CE n. 2009/24 del 23 aprile 2009 (in precedenza Direttiva CEE n. 91/250 del 14
1991 > tale direttiva, poi sostituita, ha per la prima volta riconosciuto la protezione del software
nel d.a)
Art. 10.1 Accordo TRIPs
Art. 4 WIPO Copyright Treaty
L’accordo TRIPs (accordo sulla proprietà intellettuale all’interno della comunità GAT) dice che i
programmi per elaboratore sono protetti come opere letterarie ai sensi della convenzione di
Berna (conv. sulla tutela del d.a)
Il WIPO è l’organizzazione mondiale della proprietà intellettuale deputata allo studio e alla
protezione della proprietà intellettuale che nel 1996 ha adottato un trattato internazionale in
termini di copyright firmato dai vari Stati aderenti e lArt 4 di tale tratta prevede la protezione del
software come opera della letteratura e quindi protetta dal d.a
Si tratta di creazioni fondamentali per l’economia dell’unione ma si prestano ad una copiatura
tendenzialmente facile ==> esigenza di creare delle esclusive.
Oggetto della protezione
Software=insieme di istruzioni che fanno eseguire una certa operazione a un elaboratore.
sono “programmi per elaboratore” i
La Direttiva CE fornisce una definizione più precisa:
programmi “in qualsiasi forma, compresi quelli incorporati nell’hardware”; possono essere
protetti anche i lavori preparatori di progettazione per realizzare un programma, se sono di
natura tale “da consentire la realizzazione di un programma per elaboratore in una fase
successiva” (art. 1 e considerando 7 della Direttiva). Anche I lavori preparatori sono tutelati
quando sono in una fase per cui i programmi sono già espressi e quindi utilizzabili. Inoltre Il
software viene assimilato alle opere letterarie (finzione per giustificare la sua presenza nel d.a).
La tutela del d.a ha dei vantaggi rispetto a quella brevettuale: non richiede una procedura di brevettazione
(basta la creazione), non richiede un salto inventivo (originalità) e anche la protezione è più lunga nel
tempo. MA rispetto ai brevetti è più carente nell’ambito della tutela (circoscritta alla forma espressiva)
30 non
La legge dice poi: Idee, funzioni, principi del programma (proteggibili con il brevetto) sono
protetti dal diritto d’autore (v. art. 1.2 e considerando 11 Direttiva; v. anche Corte Giust. UE, 2
maggio 2012, causa C-406/10, caso SAS Institute, punti 29 ss.: la funzionalità di un programma per
elaboratore non è proteggibile con il diritto d’autore). Laddove il diritto d’autore protegge solo la
forma espressiva, la funzionalità di un programma per elaboratore non è proteggibile con il d.a
Gli Algoritmi matematici del programma e i diagrammi che, con livello di dettaglio crescente nel
corso della elaborazione del programma, indicano come le varie parti del programma svolgono le
loro funzioni e interagiscono tra loro (c.d. flowcharts): secondo la posizione prevalente, per quanto
siano già parte di una struttura del programma, essi non possono essere protetti dal diritto
d’autore (v. Trib. Bologna, ord. 17 gennaio 2006).
Sono Protetti dal diritto d’autore il programma per elaboratore compiutamente realizzato,
espresso e i lavori preparatori quando abbiano raggiunto una sufficiente
in qualsiasi forma,
compiutezza, tale da consentire la realizzazione del programma.
Sono forme di espressione del programma per elaboratore protette con il diritto d’autore sia il
codice sorgente (programma espresso in un linguaggio di programmazione comprensibile
all’uomo), sia il codice oggetto (linguaggio macchina; programma espresso nella forma leggibile ed
eseguibile dall’elaboratore): art. 10.1 TRIPs; Corte Giust. UE, 22 dicembre 2010,
La corte di Giustizia precisa che L’interfaccia utente grafica non è una forma di espressione del
programma, ma solo un mezzo con cui l’utente sfrutta le funzionalità del programma: ad essa non
sono perciò applicabili le norme speciali sulla tutela del software. Tuttavia l’interfaccia che sia una
“creazione intellettuale” del suo autore può essere protetta in base alla disciplina generale del
diritto d’autore (Corte Giust. UE, 22 dicembre 2010, cit.) . Lo stesso vale anche per il linguaggio di
programmazione e per il formato dei file utilizzati nel programma: non sono forme di espressione
del programma proteggibili con le norme speciali, ma possono essere tutelati in base alle norme
generali di diritto d’autore se costituiscono una creazione intellettuale del loro autore
Tutelabili anche i c.d. elementi non letterali del programma, ossia la sua struttura interna?
Estensione al software della regola per cui il diritto d’autore protegge non solo la forma esterna,
ma anche la forma interna? Rischio che per il software la tutela della forma interna porti a una
protezione dell’idea e della funzione del programma. Diverse posizioni:
> Sono protetti solo il codice sorgente e il codice oggetto (forma esterna); non è protetta la
struttura (forma interna) = posizione di negazione: il software è diverso dalle opere letterarie per
cui non ha senso la protezione dell’idea del programma.
>Anche la struttura interna potrebbe essere protetta, ma solo ove influisca sulla forma esterna o
sia così dettagliata da consentire di passare senza difficoltà alla stesura del codice sorgente. =
posizione intermedia: se la struttura è così dettagliata che permette di passare subito al codice
sorgente o influisce sulla forma esterna allora ci potrebbe essere una tutela sulla forma interna.
>Anche la struttura interna è protetta, a meno che non sia necessaria per raggiungere un certo
risultato tecnico= posizione possibilista (più semplice da applicare)
Requisiti di protezione e fatto costitutivo della tutela:
-Originalità* (sinonimo di carattere creativo). Il programma per elaboratore è originale “se è il
risultato della creazione intellettuale dell’autore” (art. 1.3 Direttiva CE). = affinché sia protetto è
sufficiente il carattere creativo o originalità (che qui significa che ci deve essere carattere personale
dell’autore
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