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DIRITTO AL BREVETTO E DIRITTO MORALE

“diritto al brevetto” significa chi è legittimato a depositare la domanda di brevetto e quindi deve

essere successivamente titolare di diritto di esclusiva.

diritto AL brevetto: fase iniziale ( viene conseguita un’invenzione e la disciplina dice chi è

legittimato a depositare la domanda per poi essere titolare dei diritti esclusivi)

diritto SUL brevetto: fase finale, in cui è stato concesso il brevetto a chi legittimamente ne è

titolare.

Regole generali

Diritti patrimoniali: il diritto al rilascio del brevetto (o diritto al brevetto) sorge per il fatto

in sé dell’invenzione e spetta all’inventore e ai suoi aventi causa (art. 63.2 c.p.i.). Consiste nel

diritto di depositare una domanda di brevetto sull’invenzione conseguita e di sfruttamento

esclusivo della stessa; è dove si monetizza il valore economico dell’invenzione,

Il diritto è alienabile e trasmissibile (art. 63.1 c.p.i.) > ciò vale per la successione dei diritti tra

- vivi o mortis causa (se l’inventore muore dopo aver conseguito l’innovazione, saranno i suoi

eredi a depositare la domanda) ; l’inventore può anche vendere i diritti della sua invenzione.

Va tenuto distinto dal diritto di brevetto (o diritto sul brevetto) che sorge successivamente, con

- la concessione del brevetto, e consiste nel diritto di sfruttamento esclusivo dell’invenzione

brevettata.

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Diritto morale: diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione (art. 62 c.p.i.). Anche

questo diritto sorge per il fatto in sé dell’invenzione e spetta all’inventore. Il diritto morale è

inalienabile e non trasmissibile, come tutti i diritti della personalità. L’unico aspetto morale rilevante

è quello di essere riconosciuto come autore dell’invenzione = chi ha inventato ha un interesse

morale affinché si sappia che è stato lui ad aver conseguito l’invenzione.

Si estrinseca materialmente, ovvero si vede dalle intestazioni dei brevetti dove è scritto il nome

- dell’inventore (se nella domanda di brevetto non viene riportato il suo nome o viene riportato il

nome di un soggetto diverso, il titolare del diritto morale fa un’azione davanti al giudice)

Può avere dei riflessi patrimoniali, bella misura in cui l’essere inventore o l’essere citato come

- inventore diventa un elemento del curriculum.

Titolare : proprietario del brevetto, che ha i titoli esclusivi di sfruttamento dell’invenzione.

Inventore: titolare del diritto morale, dell’invenzione, che ha cioè il diritto che gli venga

riconosciuto pubblicamente MA, a meno che non coincida con il titolare, non ha diritti di

sfruttamento dell’invenzione.

Invenzione dei dipendenti:

> Il dipendente inventore è sempre titolare del diritto morale sull’invenzione.

In questo caso vi sono regole particolari per i diritti patrimoniali : chi ha inventato, anche se

dipendente di un’impresa, è sempre lui il titolare del diritto morale.

Il legislatore ha detto che se c’è una società che assume dei dipendenti per svolgere l’attività

inventiva, finanzia la ricerca, sostiene i costi e il rischio d’impresa per quella ricerca, allora se si

arriva ad un risultato utile,m è giusto che i diritti patrimoniali spettino a chi ha commissionato la

ricerca e che ha sostenuto il relativo rischio. >> cioè non si applica la regola generale ma vale la

regola per cui i diritti patrimoniali spettano al datore di lavoro che ha finanziato la ricerca e che ha

retribuito i suoi dipendenti per arrivare a quel risultato

Il c.p.i. disciplina poi tre ipotesi.

1) Invenzione di servizio (art. 64.1 c.p.i.). L’invenzione è realizzata dal dipendente nell’esecuzione

del rapporto di lavoro; è previsto dal contratto di lavoro che il dipendente svolga attività inventiva

e che sia a tal fine specificamente retribuito. In questo caso il diritto patrimoniale sul brevetto

brevetto spetta al datore di lavoro e nessun compenso ulteriore è dovuto al dipendente (che ha il

diritto morale e le retribuzioni dovute per il contratto di lavoro).

2) Invenzione d’azienda (art. 64.2 c.p.i.). L’invenzione è realizzata dal dipendente nell’esecuzione del

rapporto di lavoro; tuttavia il dipendente, a differenza del caso precedente, non è assunto per

svolgere attività inventiva e non è a tal fine specificamente retribuito. L’invenzione quindi è

qualcosa che nasce dalle mansioni lavorative per era stato assunto. >> soluzione di compromesso:

In questo caso il diritto patrimoniale sul brevetto spetta sempre al datore di lavoro, ma il

dipendente ha diritto a un «equo premio», ossia al pagamento di una somma di denaro. (è una

sorta di bonus per aver fatto un’attività inventiva non prevista dal contratto. Si tratta di una somma

commisurata l valore dell’invenzione => si fa una stima basata sull’ipotesi della licenza, ovvero ci si

basa sul valore del canone di licenza)

3) Invenzione occasionale (art. 64.3 c.p.i.). L’invenzione non è realizzata dal dipendente

nell’esecuzione del rapporto di lavoro e non è collegata alla sua attività lavorativa; essa però rientra

nel campo di attività del datore di lavoro. In questo caso il diritto al brevetto spetta al dipendente,

ma il datore di lavoro ha un diritto di opzione per l’acquisto del brevetto o per la concessione di

una licenza, a fronte del pagamento di un corrispettivo al dipendente.

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Art. 64.6 c.p.i. Se il dipendente lascia l’azienda del datore di lavoro e successivamente deposita una

domanda di brevetto su una invenzione rientrante nel campo di attività dell’ex datore, qualora la

domanda sia depositata entro un anno da quando il dipendente ha lasciato l’azienda, si presume

fino a prova contraria (che è onere del dipendente fornire) che l’invenzione sia stata conseguita

quando ancora il dipendente lavorava nell’azienda dell’ex datore e che perciò si applichino le

norme dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 64 c.p.i. MA se il dipendente brevetta a proprio nome

un’invenzione che spetterebbe al datore, l’art 118 parla di Azione di rivendica: il datore può andare

dal giudice e ottener una sentenza che accerti che il brevetto è suo e che gli trasferisca il brevetto.

4) Invenzioni realizzate da ricercatori di università e di enti pubblici di ricerca (art. 65 c.p.i.). In

questo caso, in deroga all’art. 64 c.p.i., il diritto al rilascio del brevetto spetta al ricercatore;

l’università o l’ente pubblico hanno però diritto a una parte dei proventi derivanti dallo

sfruttamento dell’invenzione.

INVENZIONI REALIZZATE DA LAVORATORI AUTONOMI O SU COMMESSA

Il c.p.i. non regola l’ipotesi di invenzioni realizzate da lavoratori autonomi o su commessa.

Normalmente il diritto al rilascio del brevetto è regolato dal contratto e spesso è attribuito al

committente.

Si ritiene che, ove il contratto non preveda una disciplina al riguardo, l’invenzione spetti al

committente in base ai principi generali in tema di contratto d’opera e di contratto di appalto o

anche in forza di una applicazione analogica dell’art. 64 c.p.i.

AMBITO DI TUTELA:

DETERMINAZIONE DELL’ OGGETTO DEL BREVETTO

L’art 52 dice quali sono i confini dell’esclusiva del brevetto.

1. Occorre stabilire il perimetro del monopolio riservato al titolare => Occorre interpretare il

e stabilire cosa esso protegge.

testo del brevetto

(primo significato di “oggetto”art 45 : entità brevettabile; qui è oggetto come elemento protetto,

ambito dell’esclusiva brevettuale). Poiché in ambito di brevetti non xi è solo l’interesse del titolare

ad avere l’esclusiva ma ci sono anche indirettamente interessi rilevanti da parte dei terzi

concorrenti, questi devono essere messi in grado di conoscere quale sia l’oggetto di esclusiva del

brevetto. >> il legislatore dice ce il vero oggetto protetto da brevetto deve risultare in modo

chiaro e certo, facendo sì che i terzi siano in grado di sapere se sul loro prodotto o procedimento

ci siano già dei diritti esclusivi.

2. Le rivendicazioni devono specificamente indicare «ciò che si intende debba formare oggetto del

brevetto» (art. 52.1 c.p.i.). Le rivendicazioni sono una manifestazione di volontà,punti sintetici che

indicano le caratteristiche per le quali viene richiesta la protezione dell’invenzione . Esse hanno

anche un valore sostanziale, oggettivo:

3. I limiti della protezione (oggetto del brevetto) sono determinati dalle rivendicazioni; la

descrizione e i disegni servono a interpretare le rivendicazioni (art. 52.2 c.p.i.). Se c’è un elemento,

anche inventivo, presente nella descrizione o che emerge dagli esempi ma che non è per negligenza

riportato nelle rivendicazione, esso non può essere protetto. E’ una regola di certezza.

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MA Poiché le rivendicazioni sono sintetiche, è possibile che il concetto in esse espresso non sia in

sé del tutto chiaro o che debba essere precisato. > Art 52 comma 2: la legge afferma che , fermo

restando che l’oggetto non si può rinvenire nella descrizione e nei disegni, questi ultimi possono

servire per interpretare le rivendicazioni.; 3 comma: precisa che tale norma ha il fine di garantire

un’equa protezione al titolare e una ragionevole sicurezza dei diritti dei terzi quando L‘oggetto è

scritto e rivendicato.

Nb: distinzione tra:

-contenuto del brevetto: comprende il riassunto, la descrizione, le rivendicazioni e i disegni (è tutto

ciò che è scritto)

-oggetto del brevetto: solo ciò su cui il titolare ha esclusiva e che risulta dalle rivendicazioni

Diritto di esclusiva

Facoltà esclusiva del titolare di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello

Stato (art. 66.1 c.p.i.). Si tratta del diritto di brevetto (o diritto sul brevetto) che sorge con la

concessione del brevetto (art. 53.1 c.p.i.) e ha durata di venti anni decorrenti dalla data di deposito

della domanda di brevetto (art. 60 c.p.i.).

(Solo In campo farmaceutico è possibile in certi casi allungare la durata a 25 anni, poiché si verifica

che una volta conseguito l’invenzione su un principio attivo il titolare non può sfruttarla subito

perché deve munirsi di un’autorizzazione all’emissione in commercio>> certificati supplementari di

protezione: il titolare mostra che a causa dell’attesa dell’autorizzazione, non ha potuto sfruttare il

brevetto per un certo periodo di tempo).

La legge viene in aiuto all’interprete e precisa quali sono le condotte r

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
40 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher caroxsim di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto industriale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Sironi Giulio Enrico.