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TITOLARITA’ DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA

Titolare dei diritti di utilizzazione economica: di regola chi ha creato il programma (il quale possiede anche il

diritto morale).

V. però art. 12-bis LDA: salvo patto contrario il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione

economica del programma creato da un lavoratore dipendente “nell’esecuzione delle sue mansioni o su

impartite dallo stesso datore di lavoro” per questa ipotesi, l’art. 12-bis

istruzioni stabilisce che, salva la

possibilità che datore e lavoratore si accordino, è il datore che può sfruttare il software creato dal dipendente,

se previsto dalle sue mansioni o per volere del datore stesso.

Quali sono i diritti esclusivi del titolare di un diritto d’autore sul software?

DIRITTO DI RIPRODUZIONE (art. 64-bis, lett. a, LDA) la riproduzione del programma (codice

sorgente e oggetto) è riservata al titolare:

- In qualsiasi forma = quale che sia la forma di riproduzione del programma, quindi sia in codice

sorgente che in codice oggetto, la riproduzione è VIETATA

Con qualsiasi mezzo = sia che si fissi il programma e lo si duplichi su un supporto fisso sia in un file

- digitale che poi viene fatto circolare, è vietata la riproduzione. Tipicamente le forme di duplicazione

di un software su supporto fisso sono CD rom o file digitale

- Totale o parziale = è la regola dei singoli frammenti creativi (è vietato copiare anche SOLO UNA

parte purché in sé creativa)

- Permanente o temporanea (v. però art. 68-bis LDA) = è una regola importante perché ormai il software

lo si procura tramite download da Internet. L'attività costituisce contraffazione sia che la copia sia

permanente che temporanea se mi procuro il download illegalmente da un soggetto NON autorizzato;

se invece me lo procuro dal titolare del diritto d’autore va tutto bene. L'art. 68-bis dice che quando si

fa l'upload e il download dell'opera, se l'upload è legittimo diventano legittime anche le varie copie

temporanee che si formano nei vari snodi della rete purché siano copie necessitate tecnicamente e che

NON generino un profitto. Se sono legittimi il punto di partenza e di arrivo, sono legittimi anche gli

SNODI INTERMEDI

Se richiedono una riproduzione del programma anche le operazioni di caricamento, visualizzazione,

esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma sono soggette ad autorizzazione del titolare.

è l’ipotesi in

DIRITTO DI ELABORAZIONE (art. 64-bis, lett. b, LDA) cui qualcuno NON si limita a

copiare l’opera, MA prende un programma esistente protetto da diritto d’autore e LO ELABORA. Nel

DIRITTO D’AUTORE abbiamo visto che l’opera elaborata, per essere sfruttata, necessita del CONSENSO

DEL TITOLARE del diritto anteriore; per i software VALE LA STESSA COSA. Il legislatore per i software

ha fatto delle esemplificazioni calibrate sulla realtà del software. Le attività riservate al titolare sono:

software significa

- Traduzione (es. passaggio da un linguaggio di programmazione a un altro): nel

cambiare il linguaggio di programmazione, cambiare la lingua del software; già questa è una forma di

elaborazione

- Adattamento: un programma applicativo viene adattato ad un diverso sistema operativo, oppure

prendo un programma scritto per il Mac e lo elaboro in modo tale da poterlo far girare su Windows.

Si considerano inoltre adattamenti anche le correzioni e i miglioramenti dei programmi; infatti un

programma potrebbe avere degli elementi critici dove NON funziona e viene così sistemato e corretto

- Trasformazione

Ogni altra modificazione

- Riproduzione dell’opera risultante dalla elaborazione: il diritto del primo sulla prima opera si estende

- all'elaborazione della seconda ma anche alla riproduzione. Se si ha un diritto sull'opera elaborata si ha

un diritto anche su tutte le copie di quell'opera

Però la legge dopo aver detto ciò aggiunge dei concetti. Dice che in caso di elaborazioni creative (cioè se

quello sviluppo è un’attività creativa a sua volta) non vi è “pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma”,

cioè vuol dire che esiste e NON può essere messo in dubbio il diritto d’autore sull’opera elaborata. Diffusa

l’opinione secondo cui, nel campo del software, occorre il consenso del titolare dell’opera sottoposta a

solo per l’utilizzazione del programma elaborato, ma, prima ancora, per la creazione di

elaborazione non

questo programma. Significa che chi modifica il programma, chi crea l'opera elaborata, ha un diritto d'autore

su di essa. Non può essere messo in dubbio il diritto d'autore sull'opera elaborata. Nessuno crea software per

soddisfare una sua esigenza creativa, ma vengono creati per essere venduti in quanto sono opere utili. QUINDI

nel caso dell'elaborazione si possono verificare varie ipotesi:

ritocchi, modifiche banali): è contraffazione dell'opera base. Non faccio

- Elaborazione non creativa (semplici

nulla di creativo, mi limito a ritoccarlo anche in modo banale. E’ comunque VIOLAZIONE perché ho

MODIFICATO l’opera base

Elaborazione creativa: si modifica il primo programma in

- modo originale, creativo. I diritti sull'elaborazione

spettano a chi l'ha realizzata ma costui deve avere il consenso del titolare dell'opera base. Altrimenti, se NON

chiede permesso, si ha comunque una violazione dei diritti del titolare dell'opera base

Elaborazione talmente creativa da dare vita a un’opera del tutto autonoma: è lecito prendere ispirazione ad

-

una determinata opera per crearne una propria. Si parte da un'idea che già c'è in un programma, ma poi si crea

sono solo di chi ha realizzato l’elaborazione, senza violazione dei diritti

un programma del tutto nuovo. I diritti

dell’autore della prima opera e senza necessità di un suo consenso

DIRITTO DI DISTRIBUZIONE (art. 64-bis, lett. c, LDA) riservata al titolare qualsiasi forma di

distribuzione al pubblico del programma originale o di sue copie. Il diritto di distribuzione riserva al titolare

in particolare la vendita e la locazione del programma. Il diritto di distribuzione riserva al titolare in particolare

la vendita e la locazione del programma. Quindi nel software questa facoltà si articola in due fattispecie:

 VENDITA: contratto con cui viene trasferito il diritto di proprietà su una copia del

Si può avere una vendita NON solo quando la copia del programma è fissata su

programma.

un supporto tangibile come un CD-ROM o un DVD, MA anche quando la copia viene

scaricata mediante download da un sito Internet (Corte Giust. UE, 3 luglio 2012, causa C-

128/11, caso UsedSoft, punti 35 ss.)

La sentenza UsedSoft ha messo la base delle regole sulla vendita e circolazione del software*.

 “mettere a disposizione per l’utilizzazione, per fini

LOCAZIONE: per un periodo limitato e

di lucro, un programma per elaboratore o una copia dello stesso”

La differenza importante tra le due ipotesi è l'esaurimento che si determina solo in caso di vendita e NON in

caso di locazione: QUINDI se ho un contratto di VENDITA io poi la mia copia la posso RIVENDERE; se

invece ho una LOCAZIONE, io NON posso fare nulla se NON sfruttare quell’opera per il tempo in cui mi è

stata concessa NON POSSO RIVENDERLA (funziona come il noleggio).

 L'esaurimento si determina solo in caso di vendita di una copia del programma da parte del titolare dei

diritti o con il suo consenso all’interno dell’Unione Europea. La locazione o altre forme di distribuzione non

determinano esaurimento. L’esaurimento impedisce al titolare di controllare le successive rivendite della

copia venduta. Il titolare conserva però il diritto sia di controllare la locazione della copia venduta sia di

e l’elaborazione.

vietarne la riproduzione

Il VERO PROBLEMA è che questa disciplina è stata scritta quando la forma tipica dei software in circolazione

molte volte ora c’è un DOWNLOAD su Internet.

era quella su SUPPORTO FISSO, CD-ROM;

 La regola dell’esaurimento VALE anche su internet? La Corte di Giustizia ha detto che NON importa il

MODO in cui acquisto la copia, e ha esteso queste regole dell’esaurimento anche all’acquisto di software

TRAMITE INTERNET.

*SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA, USED SOFT: la Oracle vendeva e distribuiva agli utenti

un software attraverso un sistema di download da Internet. L'utente che voleva comprare una copia del software

faceva il download da Internet e riceveva una chiave d'accesso per far funzionare la copia del programma sul

suo pc.

La Used Soft acquistava dagli utenti che NON avevano più bisogno del programma le chiavi d'accesso e le

rivendeva.

Se si fosse trattato di software distribuiti con i normali e fisici CD e DVD, grazie all'esaurimento, chi lo compra

è libero di rivendere la copia che ha ricevuto.

 In questo caso si trattava però di download da Internet; inoltre il contratto che l'utente concludeva online

formalmente qualificato come licenza.

con la Oracle era

Quindi la Oracle ha fatto CAUSA A USED SOFT, dicendo che:

 NON ci può essere esaurimento con il download da Internet;

 NON effettua delle vendite ma solo licenze, la licenza non comporta esaurimento

La Corte di giustizia si è trovata a dover risolvere dei problemi che la legge NON disciplina.

La Corte di giustizia ha risposto:

 Definendo i concetti di vendita e di locazione/licenza. La vendita è il contratto con cui viene trasferito

il diritto di proprietà su una copia del programma (non i diritti d'autore), MENTRE la

locazione/licenza è un contratto con cui un esemplare viene messo a disposizione dell'utilizzatore per

un periodo di tempo ma NON si trasferisce il diritto di proprietà

 Ha detto che per dare una qualificazione a questi contratti con cui circola il software, in termini di

vendita o licenza, è irrilevante come le parti hanno chiamato il contratto; quello che conta è la

La qualificazione spetta al giudice.

sostanza del contratto. Non interessa che Oracle abbia denominato

il contratto come una licenza, nella sostanza potrebbe non essere tale infatti la Corte di Giustizia ha

detto che si trattava di vendita, perché l'operazione che il contratto poneva in essere era il trasferimento

a tempo indeterminato della disponibilità della copia del software. Il titolare del diritto d'autore NON

può eludere l'esaurimento semplicemente titolando il contratto come licenza

 Ha ritenuto che, dal punto di vista commerciale, NON ci sia differenza tra una vendita su un

supporto tangibile/fiss

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
103 pagine
6 download
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/01 Economia politica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeria1494 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto industriale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Sironi Giulio Enrico.