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TITOLARITA’ DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA
Titolare dei diritti di utilizzazione economica: di regola chi ha creato il programma (il quale possiede anche il
diritto morale).
V. però art. 12-bis LDA: salvo patto contrario il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione
economica del programma creato da un lavoratore dipendente “nell’esecuzione delle sue mansioni o su
impartite dallo stesso datore di lavoro” per questa ipotesi, l’art. 12-bis
istruzioni stabilisce che, salva la
possibilità che datore e lavoratore si accordino, è il datore che può sfruttare il software creato dal dipendente,
se previsto dalle sue mansioni o per volere del datore stesso.
Quali sono i diritti esclusivi del titolare di un diritto d’autore sul software?
DIRITTO DI RIPRODUZIONE (art. 64-bis, lett. a, LDA) la riproduzione del programma (codice
sorgente e oggetto) è riservata al titolare:
- In qualsiasi forma = quale che sia la forma di riproduzione del programma, quindi sia in codice
sorgente che in codice oggetto, la riproduzione è VIETATA
Con qualsiasi mezzo = sia che si fissi il programma e lo si duplichi su un supporto fisso sia in un file
- digitale che poi viene fatto circolare, è vietata la riproduzione. Tipicamente le forme di duplicazione
di un software su supporto fisso sono CD rom o file digitale
- Totale o parziale = è la regola dei singoli frammenti creativi (è vietato copiare anche SOLO UNA
parte purché in sé creativa)
- Permanente o temporanea (v. però art. 68-bis LDA) = è una regola importante perché ormai il software
lo si procura tramite download da Internet. L'attività costituisce contraffazione sia che la copia sia
permanente che temporanea se mi procuro il download illegalmente da un soggetto NON autorizzato;
se invece me lo procuro dal titolare del diritto d’autore va tutto bene. L'art. 68-bis dice che quando si
fa l'upload e il download dell'opera, se l'upload è legittimo diventano legittime anche le varie copie
temporanee che si formano nei vari snodi della rete purché siano copie necessitate tecnicamente e che
NON generino un profitto. Se sono legittimi il punto di partenza e di arrivo, sono legittimi anche gli
SNODI INTERMEDI
Se richiedono una riproduzione del programma anche le operazioni di caricamento, visualizzazione,
esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma sono soggette ad autorizzazione del titolare.
è l’ipotesi in
DIRITTO DI ELABORAZIONE (art. 64-bis, lett. b, LDA) cui qualcuno NON si limita a
copiare l’opera, MA prende un programma esistente protetto da diritto d’autore e LO ELABORA. Nel
DIRITTO D’AUTORE abbiamo visto che l’opera elaborata, per essere sfruttata, necessita del CONSENSO
DEL TITOLARE del diritto anteriore; per i software VALE LA STESSA COSA. Il legislatore per i software
ha fatto delle esemplificazioni calibrate sulla realtà del software. Le attività riservate al titolare sono:
software significa
- Traduzione (es. passaggio da un linguaggio di programmazione a un altro): nel
cambiare il linguaggio di programmazione, cambiare la lingua del software; già questa è una forma di
elaborazione
- Adattamento: un programma applicativo viene adattato ad un diverso sistema operativo, oppure
prendo un programma scritto per il Mac e lo elaboro in modo tale da poterlo far girare su Windows.
Si considerano inoltre adattamenti anche le correzioni e i miglioramenti dei programmi; infatti un
programma potrebbe avere degli elementi critici dove NON funziona e viene così sistemato e corretto
- Trasformazione
Ogni altra modificazione
- Riproduzione dell’opera risultante dalla elaborazione: il diritto del primo sulla prima opera si estende
- all'elaborazione della seconda ma anche alla riproduzione. Se si ha un diritto sull'opera elaborata si ha
un diritto anche su tutte le copie di quell'opera
Però la legge dopo aver detto ciò aggiunge dei concetti. Dice che in caso di elaborazioni creative (cioè se
quello sviluppo è un’attività creativa a sua volta) non vi è “pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma”,
cioè vuol dire che esiste e NON può essere messo in dubbio il diritto d’autore sull’opera elaborata. Diffusa
l’opinione secondo cui, nel campo del software, occorre il consenso del titolare dell’opera sottoposta a
solo per l’utilizzazione del programma elaborato, ma, prima ancora, per la creazione di
elaborazione non
questo programma. Significa che chi modifica il programma, chi crea l'opera elaborata, ha un diritto d'autore
su di essa. Non può essere messo in dubbio il diritto d'autore sull'opera elaborata. Nessuno crea software per
soddisfare una sua esigenza creativa, ma vengono creati per essere venduti in quanto sono opere utili. QUINDI
nel caso dell'elaborazione si possono verificare varie ipotesi:
ritocchi, modifiche banali): è contraffazione dell'opera base. Non faccio
- Elaborazione non creativa (semplici
nulla di creativo, mi limito a ritoccarlo anche in modo banale. E’ comunque VIOLAZIONE perché ho
MODIFICATO l’opera base
Elaborazione creativa: si modifica il primo programma in
- modo originale, creativo. I diritti sull'elaborazione
spettano a chi l'ha realizzata ma costui deve avere il consenso del titolare dell'opera base. Altrimenti, se NON
chiede permesso, si ha comunque una violazione dei diritti del titolare dell'opera base
Elaborazione talmente creativa da dare vita a un’opera del tutto autonoma: è lecito prendere ispirazione ad
-
una determinata opera per crearne una propria. Si parte da un'idea che già c'è in un programma, ma poi si crea
sono solo di chi ha realizzato l’elaborazione, senza violazione dei diritti
un programma del tutto nuovo. I diritti
dell’autore della prima opera e senza necessità di un suo consenso
DIRITTO DI DISTRIBUZIONE (art. 64-bis, lett. c, LDA) riservata al titolare qualsiasi forma di
distribuzione al pubblico del programma originale o di sue copie. Il diritto di distribuzione riserva al titolare
in particolare la vendita e la locazione del programma. Il diritto di distribuzione riserva al titolare in particolare
la vendita e la locazione del programma. Quindi nel software questa facoltà si articola in due fattispecie:
VENDITA: contratto con cui viene trasferito il diritto di proprietà su una copia del
Si può avere una vendita NON solo quando la copia del programma è fissata su
programma.
un supporto tangibile come un CD-ROM o un DVD, MA anche quando la copia viene
scaricata mediante download da un sito Internet (Corte Giust. UE, 3 luglio 2012, causa C-
128/11, caso UsedSoft, punti 35 ss.)
La sentenza UsedSoft ha messo la base delle regole sulla vendita e circolazione del software*.
“mettere a disposizione per l’utilizzazione, per fini
LOCAZIONE: per un periodo limitato e
di lucro, un programma per elaboratore o una copia dello stesso”
La differenza importante tra le due ipotesi è l'esaurimento che si determina solo in caso di vendita e NON in
caso di locazione: QUINDI se ho un contratto di VENDITA io poi la mia copia la posso RIVENDERE; se
invece ho una LOCAZIONE, io NON posso fare nulla se NON sfruttare quell’opera per il tempo in cui mi è
stata concessa NON POSSO RIVENDERLA (funziona come il noleggio).
L'esaurimento si determina solo in caso di vendita di una copia del programma da parte del titolare dei
diritti o con il suo consenso all’interno dell’Unione Europea. La locazione o altre forme di distribuzione non
determinano esaurimento. L’esaurimento impedisce al titolare di controllare le successive rivendite della
copia venduta. Il titolare conserva però il diritto sia di controllare la locazione della copia venduta sia di
e l’elaborazione.
vietarne la riproduzione
Il VERO PROBLEMA è che questa disciplina è stata scritta quando la forma tipica dei software in circolazione
molte volte ora c’è un DOWNLOAD su Internet.
era quella su SUPPORTO FISSO, CD-ROM;
La regola dell’esaurimento VALE anche su internet? La Corte di Giustizia ha detto che NON importa il
MODO in cui acquisto la copia, e ha esteso queste regole dell’esaurimento anche all’acquisto di software
TRAMITE INTERNET.
*SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA, USED SOFT: la Oracle vendeva e distribuiva agli utenti
un software attraverso un sistema di download da Internet. L'utente che voleva comprare una copia del software
faceva il download da Internet e riceveva una chiave d'accesso per far funzionare la copia del programma sul
suo pc.
La Used Soft acquistava dagli utenti che NON avevano più bisogno del programma le chiavi d'accesso e le
rivendeva.
Se si fosse trattato di software distribuiti con i normali e fisici CD e DVD, grazie all'esaurimento, chi lo compra
è libero di rivendere la copia che ha ricevuto.
In questo caso si trattava però di download da Internet; inoltre il contratto che l'utente concludeva online
formalmente qualificato come licenza.
con la Oracle era
Quindi la Oracle ha fatto CAUSA A USED SOFT, dicendo che:
NON ci può essere esaurimento con il download da Internet;
NON effettua delle vendite ma solo licenze, la licenza non comporta esaurimento
La Corte di giustizia si è trovata a dover risolvere dei problemi che la legge NON disciplina.
La Corte di giustizia ha risposto:
Definendo i concetti di vendita e di locazione/licenza. La vendita è il contratto con cui viene trasferito
il diritto di proprietà su una copia del programma (non i diritti d'autore), MENTRE la
locazione/licenza è un contratto con cui un esemplare viene messo a disposizione dell'utilizzatore per
un periodo di tempo ma NON si trasferisce il diritto di proprietà
Ha detto che per dare una qualificazione a questi contratti con cui circola il software, in termini di
vendita o licenza, è irrilevante come le parti hanno chiamato il contratto; quello che conta è la
La qualificazione spetta al giudice.
sostanza del contratto. Non interessa che Oracle abbia denominato
il contratto come una licenza, nella sostanza potrebbe non essere tale infatti la Corte di Giustizia ha
detto che si trattava di vendita, perché l'operazione che il contratto poneva in essere era il trasferimento
a tempo indeterminato della disponibilità della copia del software. Il titolare del diritto d'autore NON
può eludere l'esaurimento semplicemente titolando il contratto come licenza
Ha ritenuto che, dal punto di vista commerciale, NON ci sia differenza tra una vendita su un
supporto tangibile/fiss