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Diritto e gestione dei beni culturali

Bene culturale

14 ottobre

Cos'è un bene? Ogni cosa suscettibile di essere oggetto di diritti → esprimere delle utilità. Il bene culturale identifica una categoria speciale nell'ambito della disciplina dei beni. Esso appartiene al mondo oggettivo, non è mai soggettivo e ha come caratteristica quella di essere punto di riferimento di un diritto, ossia essere in grado di esprimere delle utilità. È proprio l'utilità espressa dal bene ciò che la legge si incarica di assicurare a vantaggio del soggetto che diviene proprietario di tale bene. Titolare = colui che vede a sé assicurato dalla legge la protezione del conseguimento delle utilità del bene → protetto dalla legge.

Contenuti del bene e delle sue utilità

Abbiamo due aree di disciplina sulle quali incide sempre la regolamentazione giuridica:

  • Potere di godimento: le facoltà di godimento indicano la possibilità per il titolare del bene di fruirne in modo più o meno ampio.
  • Potere di disposizione: è il potere giuridico di trasferire la titolarità, posso scambiare o vendere il bene, ho il diritto di conseguire un valore dallo scambio o la vendita di esso, ma non tutti i beni sono commerciabili.

Il bene culturale e tale idea del bene (la sua culturalità) nascono nel momento in cui vi è la consapevolezza che alcuni oggetti materiali hanno un valore che trascende la loro utilità concreta, quindi alcuni oggetti hanno più valore di altri.

La finalità del legislatore degli anni '30 era costituita fondamentalmente da una finalità conservativa che cade su oggetti selezionati sulla base delle loro capacità di esprimere bellezza → bene culturale è tutto ciò che è bello. Questa era la logica della prima legislazione sui beni culturali. Si distinguevano due categorie di bello:

  • Bello d'arte: risultato dell'uomo (bellezza artistica)
  • Bello di natura: aggregazione di fatti naturali (bellezza naturalistica)

Cambiamento in 70 anni: si realizza una disciplina completamente sovvertita del suo impianto concettuale. Si parte dall'idea che non è soltanto il bello a dover essere considerato bene culturale, ma è anche una testimonianza materiale di civiltà, non importa dal livello di bellezza. Quello che occorre controllare è se esiste un regime di pertinenza qualificata del bene rispetto a quel momento della civiltà.

Questo ha comportato che in passato una serie di beni culturali fossero espulsi dal circuito della conservazione come i beni di uso quotidiano. Inoltre, la disciplina non viene più intesa soltanto come conservazione, l'idea è che la disciplina debba promuovere una conservazione dinamica che debba realizzare (non solo la conservazione del bene) il processo della sua valorizzazione ed integrazione, capacità di rendersi protagonista di un accrescimento della cultura del quotidiano. L'idea di una disciplina che debba regolare l'uso e di proiettarlo nel dinamismo della vita quotidiana.

Mutamento tra l'assetto di interessi del bene culturale

Vi è un profondo mutamento tra l'assetto di interessi del bene culturale:

  • Oggetto di conservazione
  • Bene culturale: Meccanismo di protezione dinamica e di valorizzazione. Fruizione del bene, ampliare la sua conoscenza

Il bene culturale ha una profonda ambiguità, cioè è un oggetto che ha il suo regime di godimento e circolazione, ma soddisfa anche l'interesse di testimonianza del passato.

Utilità del bene

Economico (esigenza della vita, interesse privato) = testimonianza della civiltà (interesse pubblico)

La legislazione precedente era molto legata alla bellezza artistica; invece, nel dopoguerra, nelle teorie del bello si introduce l'idea di relativizzazione (diverse concezioni del bello). Abbiamo inoltre il tema del regolamento di confini, cioè dell'estensione delle discipline di cui parliamo. C'è l'esigenza di chiarire le interferenze tra questa disciplina dei: beni culturali, beni ambientali e patrimonio in senso lato.

L'oggetto della tutela non è la tutela dei singoli beni, ma dell'insieme di essi. La logica di costruzione dei beni culturali è il considerare la pluralità, non i singoli componenti. Patrimonio culturale = è un aggregato vasto dei beni culturali e non solo, ma c'è anche l'area della materialità che si identifica con il bene come oggetto materiale.

Definizione e caratteri dei beni culturali

18 – 21 ottobre

Testo unico dei beni culturali: corpo normativo differente da quello degli anni '30. È emersa la locuzione "bene culturale = testimonianza di civiltà" → viene fuori dalla Commissione Franceschini che ha elaborato per così dire, le linee strategiche fondamentali della modifica legislativa e delle linee di pensiero in materia di legislazione dei b.c. e ha prodotto un rapporto che è andato a costituire un impianto teorico che oggi costituisce il testo unico dei beni culturali.

Testimonianza di civiltà: ART 1 c/ 1: beni culturali cose mobili e immobili che ai sensi degli articoli 10 e 11 presentano interesse storico, artistico, etnoantropologico, culturale, archivistico e bibliografico, e le altre cose individuate dalla legge e in base alla legge come cose aventi valore di testimonianza di civiltà.

- Testo dedicato alla tutela

  • La tutela riguarda il patrimonio culturale
  • Patrimonio culturale: beni ambientali e beni culturali
  • Beni culturali: cose aventi interesse storico, artistico, etnoantropologico, culturale, archivistico e bibliografico
  • Indicate dalla legge come testimonianza di civiltà

Beni culturali: cose dall'interesse variegato e che per la legge devono avere valore di testimonianza di civiltà.

Caratteri che identifichiamo:

1. Carattere della materialità → si taglia fuori la materia dei b.c. immateriali (dibattito: se considerare b.c. la cucina italiana e la poesia; la legge dice NO)

Non ci importa della prospettiva dei beni immateriali, perché è una definizione funzionale all'applicazione di alcune norme. La scelta del legislatore è limitare la definizione di B.C alle sole cose materiali, perché gli strumenti di tutela sono “cuciti” solo addosso al concetto di bene materiale.

2. Mobili e immobili che ai sensi degli art. 10 e 11, presentano interesse ecc. individuate dalla legge e in base alla legge come cose aventi valore di testimonianza di civiltà.

Carattere della tipicità → fondamentalmente la legge riserva l'attribuzione della qualifica di bene culturale. La singolarità di tale definizione è che dice che bene culturale è ciò che è bene culturale. Indica una caratteristica fondamentale del bene culturale. La legge indica che è lei stessa a dire che cosa sia un bene culturale e lo fa o elencando i beni culturali o dando dei criteri per identificarli.

Dunque abbiamo un meccanismo che funziona con un approccio funzionale: lo deve definire la legge poiché così riesce a soddisfare le esigenze di tutela. La tipicità indica una forma ossimorica di definizione: se la legge si riserva lo stabilire se un bene è un bene culturale → ogni definizione di bene culturale viene superata dalla definizione della legge.

La legge in questa definizione enuncia la ratio, ma una volta enunciata la ragione, essendosi riservata l'identificazione concreta dei singoli oggetti, tale identificazione prevale sulla ragione che pure è enunciata. Vi è un chiarissimo fenomeno di ridondanza della definizione perché enuncia allo stesso tempo gli elementi della fattispecie e la ratio che sta alla base di essa.

= è il risultato di un processo di selezione del fatto empirico che costituisce la prima articolazione della norma giuridica (funzionale: risolve conflitti di interesse; strutturale: correlazione tra fattispecie ed effetto giuridico).

Ridondanza nella definizione: a noi che una cosa sia classificata come testimonianza di civiltà, se la legge stabilisce che la sua decisione è l'unica importante, non interessa. Ci basta la definizione legale per attribuire a quella cosa la sua disciplina. Ridondanza nasce perché si opera una definizione sotto il profilo della ragione della definizione e allo stesso tempo stabilisco quali sono gli elementi della fattispecie al ricorrere dei quali inevitabilmente si attribuirà un effetto giuridico.

Queste sono "fattispecie chiuse": potremmo in astratto concepire la definizione di B.C. come definizione aperta: caso in cui definiamo bene culturale = testimonianza di civiltà e basta → chi applica la legge dovrebbe caso per caso analizzare se l'elemento appartiene a quel criterio.

Aveva portato alla crisi della legislazione precedente: il mutare del concetto di bellezza portò ad una crisi perché se ne parlava in senso assolutamente indeterminato. Di qui la scelta del legislatore di irrigidire e rendere più specifiche le definizioni, definendo delle categorie specifiche di beni, che appartengono ad una legislazione più circoscritta.

Ciò che conta in tale situazione è comprendere che la posizione di principio del legislatore quando enuncia questa ratio è che siano testimonianza di civiltà. Cioè deve essere interposto tra il momento della valutazione di un bene come bene culturale e il tempo in cui la cosa viene all'esistenza uno spazio temporale → il concetto per il quale il BC appartiene necessariamente al passato remoto, perché il concetto di testimonianza nasce:

Nel diritto processuale quando si parla di testimone si parla di un terzo tra due parti dagli interessi contrapposti, riferisce un fatto, fa dunque entrare nel processo un fatto. Il giudice conosce di un fatto non per sua scelta privata ma perché glielo rappresenta il teste.

Il testimone è uno strumento di conoscenza, dunque quando il legislatore “letterato” afferma “testimonianza di civiltà” vuole dire che il bene costituisce la testimonianza, l'oggetto con cui un'epoca presente arriva a conoscere un'epoca diversa e ormai conclusa attraverso lo strumento costituito da un oggetto parlante, che è portatore di un segno, significante di una realtà che non esiste più.

L'idea di bene culturale è legata essenzialmente all'idea del passato: bene culturale diventa strumento della conoscenza del passato, un segno che un’epoca precedente ha lasciato a noi posteri.

Problema: l'oggetto è materiale, ma il valore che deve conservare è immateriale. C'è una rete di relazione tra i fatti coevi, ma soprattutto vi è la capacità di quell'oggetto di avere una relazione fra il sistema dei significanti e mondi completamente differenti.

Obbligo giuridico: tutela dell'oggetto in sé e della sua circolazione. Oggetto che ha un valore aggiuntivo dato dalla capacità di quell'oggetto di parlarci di un mondo chiuso e finito. Difficoltà per il giurista di definire il regime giuridico del bene.

Doppia valutazione dell'oggetto

  • Dell'oggetto come tale
  • Dell'oggetto come portatore di significato intrinseco

Necessità di conciliare l'interesse di entrambi, con la difficoltà aggiuntiva: mentre l'interesse sulla cosa appartiene al privato, l'interesse alla conservazione del bene culturale come tale, non è privato ma è di tutti noi.

Carattere della legalità

Definizione di bene culturale è riservata dalla legge, definizione chiusa → legge stabilisce quali sono i beni culturali e quali sono i criteri che li definiscono. Alcuni beni vengono classificati in base alle loro aree di appartenenza. Ciò ci dice che i meccanismi di tipizzazione sono meccanismi diversi: ci sono beni direttamente identificati dalla legge come BC, beni identificati dalla legge in base alla loro appartenenza.

21 ottobre

Tema della definizione dei beni culturali. ART 2, comma 2 = “sono beni culturali mobili ed immobili che presentano interesse…” Lascia intravedere alcuni caratteri fondamentali della definizione di beni culturali. Definizione funzionale allo stabilire le norme di tutela del bene, quindi non ha niente di veritativo.

Beni ambientali: a livello di legislazione sono diversi dai BC; nasce sulla base della forma del territorio, bene che ha struttura, radice e ragione di tutela completamente diversa, nasce dalla rilevazione di una composizione specifica del territorio che nel fondersi insieme danno luogo ad una aggregazione ambientale che viene tutelata come tale ma con strumenti giuridici completamente diversi.

BC richiede alcune specificazioni: legge dice che sono BC quelli che secondo articoli 10 e 11 hanno interesse storico ecc… = definizione ridondante perché mentre fa riferimento alla fattispecie enuncia anche la ratio sottostante a quell’evento. Legge vuole enunciare un criterio interpretativo per il quale l’elenco di categorie dei vari BC sono BC che hanno questa attitudine, che sono censiti rispetto all’attitudine di testimonianza di civiltà → importante per il processo di identificazione.

RES = Il sostrato materiale del BC → deve avere per la legge un supporto materiale cosale, escludendo quindi tradizioni, folklore, cucina, opere dell’ingegno, ecc. Non lo sono perché le forme di tutela previste non si agganciano a questo tipo di bene. Questi beni sono comunque tutelati con altre forme. Esiste una forma di tutela per il patrimonio culturale ≠ dai beni culturali, ma è un regime completamente differente. Per esempio le opere di ingegno in realtà vengono conservate con ≠ tecniche: non si conservano in senso proprio, ma si rende possibile la circolazione. Meccanismo che funziona così: opera di ingegno viene tutelata alla nascita con il diritto d’autore, che consente all’autore di essere protetto nell’attribuzione della paternità dell’opera e nello sfruttamento economico; tale diritto si mantiene fino ad una certa data e poi cessa, consentendo la riproduzione dell’opera liberamente. Tale tipo di tecnica è una tecnica di meccanismo di realizzazione di tecniche atte alla circolazione. Ciò funziona per opere di ingegno. Per l’attività teatrale che vive perché la si fa, allora tale tecnica non ha senso, dunque si provvede con la promozione dell’attività teatrale.

Tipicità

La legge si riserva il diritto di stabilire quali siano i BC. Tale criterio indica quindi l’esclusiva competenza della legge di individuare i beni culturali. Il regime dei beni culturali rispetto al regime ordinario imprime alla circolazione e al godimento di quei beni uno speciale regime.

Norma speciale: Una definizione di una modalità, regime ecc. speciale, di cui occorre verificare gli elementi di specialità indicati nella fattispecie.

Proprietà: Se per tutti i beni hai il diritto di disporre in modo pieno ed esclusivo, non così è per i beni culturali: hai il godimento nei limiti disposti dalla legge e la proprietà sempre nei limiti.

Tipicità dei beni culturali deriva dalla loro specialità, e ciò si applica in particolar modo al regime di proprietà.

Altro carattere dei beni culturali: Pluralità

Caratteristica sulla quale non vi è una convergenza unanime degli studiosi. Vuol dire la irriducibile diversità delle categorie dei beni culturali: il bene culturale può essere tale muovendo da prospettive diverse, dunque può essere incasellato in una pluralità di categorie. Tale idea trasmette una idoneità di un bene ad integrare una aperta serie di criteri di rilevanza → inclusione di un BC all’interno di una categoria non esclude che quello stesso bene sia BC sotto un’altra categoria. Vi è questa pluralità perché questa capacità del bene, rende necessario valutare ciascuna di quelle caratteristiche, motivare la ragione per cui vi è quella rilevanza; importante perché ci sono degli usi compatibili con una categoria di quel bene ma avversi alla seconda categoria di quello stesso bene.

Articoli 10 e 11

Si tratta di un elenco di beni, fatti e situazioni, e largamente noioso. Perché distinzione fra 10 e 11? Nasce perché c’è una distinzione fondamentale fra le categorie generali (art 10) e quelle speciali (art. 11) di beni culturali.

ART 10: elenco di beni culturali con tratto comune, dato dal carattere di sottoposizione di quegli oggetti all’intero corpo di tutela stabilito dalla legge. Elenca beni che sono virtualmente assoggettati all’intero complesso normativo di tutela, conservazione protezione stabilito dal codice.

ART 11: categorie speciali perché gli si applicano solo alcune norme che sono di volta in volta verificate. È necessario dunque distinguere queste due categorie.

Individuazione, dichiarazione e verifica

25 ottobre

Individuazione dei beni culturali = il meccanismo per cui i beni culturali vengono definiti è un meccanismo complesso, poiché si incrociano alcune classificazioni che vengono in qualche modo a sovrapporsi.

Distinzioni

2 distinzioni:

  • Per la tecnica di individuazione degli oggetti
  • Per il regime di appartenenza

Beni culturali diventano solo quelli indicati in elenchi tipologici, ma vi sono comunque delle definizioni.

Individuazione degli oggetti

Abbiamo due categorie:

  • Beni culturali generali: destinatarie di complesse norme di protezione dei beni
  • Beni culturali speciali: destinatarie di norme particolari

Regime di appartenenza

Vi sono alcuni beni il cui "indice di rilevanza" è dato dall'appartenenza. Alcuni beni hanno regime diverso a seconda che appartengano ad un e...

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Odette22 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto e gestione dei beni culturali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Rizzi Antonio.
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