24/11/20
IL DIRITTO GERMANICO
Per “fonti del diritto germanico” si intendono tutte le informazioni su cui erano
strutturati gli apparati connessi al diritto. Per tutti gli altri aspetti della società
germanica distinguiamo diversi tipi di fonti: quelle che ci vengono reperite attraverso
autori di testi letterari non autoctoni, quindi fonti indirette, come quelle di Cesare col
“De Bello Gallico” e Tacito, “Germania” oppure letterarie dirette con le quali si
intendono opere scritte dagli stessi Germani nel corso dei secoli.
Per fonti dirette si intende infatti l’ordinamento giuridico di un popolo; la stesura di
questo ordinamento risulta essere un problema in quanto i Germani non produrranno
testi scritti fino alla conversione al Cristianesimo. Molti di questi ordinamenti sono
scritti in latino, prendono il nome di Leges Barbarorum (comprendono Editto di
Rotari, Legge Salica, ecc…). All’interno di queste leggi vennero inserite delle glosse
come ad esempio quella contenuta nell’Edictum Rothari, “Id Est Walaraupa” , parola
longobarda che indica il reato di spoliazione di cadavere.
Un po’ più utili sono le codificazioni in volgare, in anglossassone e antico nordico; i
Germani orientali sono i primi a codificare le loro leggi orali.
La parola germanica (in germanico comune) che stigmatizza questa codificazione è
*awa-jo, la quale significa “rito”, “consuetudine”, “patto”, “contratto”.
-> copre vari aspetti della vita sociale
Thur: Dio che presiedeva al Thing, di cui sappiamo qualcosa proprio grazie a Tacito.
A meno che non accadesse qualche evento fortuito o improvviso, i Germani si
riunivano nel plenilunio o novilunio in questa assemblea in cui si prendevano le
decisioni più importanti. Questo asso di tempo predeterminato lo troviamo nella
radice indoeuropea che dà origine alla parola “thing”: *ten-, *tenk- che vuol dire
tirare, allungare, ma anche intervallo di tempo.
Il termine che usiamo è solitamente quello norreno, in quanto thing vuol dire proprio
assemblea. In tutte le lingue germaniche c’è l’idea di queste things come riunioni in
cui si fa qualcosa; inoltre esse dovevano svolgersi obbligatoriamente davanti ad un
numero di testimoni. Se uno dimostrava la volontà di sedersi a quest’assemblea
doveva necessariamente portare le armi.
I Germani non usano spade o lance lunghe: portano delle aste (o
Il termine utilizzato per indicare questi portatori di armi (non guerrieri, in quanto
framee) e non utilizzano armi in ferro perché secondo gli
avevano il diritto a portarsi appresso delle armi) era free: solo i liberi per nascita
studiosi questo materiale non era ancora lavorato in tali territori e
il poco che veniva sfruttato era impiegato con parsimonia. Non
potevano godere di questo privilegio. Solo queste persone potevano autonomamente
hanno una corazza: sono seminudi o coperti da un leggero
presentare una causa e decidere sulle punizioni per i reati se partecipare o meno ad
mantello; se si fossero avvicinati troppo alla schiera nemica ne
avrebbero ricavato delle ferite bruttissime.
una guerra. Da quest’assemblea erano esclusi i bambini, le donne, gli schiavi, i
Questo è il motivo per cui utilizzano giavellotti e scudi in legno
semiliberi (in parte sotto una forma di servitù).
che sono fatti risaltare con colori, designati come una sorta di
bandiera (che stabilisce l’appartenenza al Clan).
Se la proposta non viene accettata dai presenti, si sente un brusio di sottofondo; se in
caso contrario viene accettata si ribatte battendo in terra le lance.
Questo modo di votare non lo troviamo in tutte le lingue germaniche: nel germanico
occidentale (è presente solo in queste lingue) abbiamo diverse forme verbali.
Nell’assemblea si affrontano infatti veri e propri processi: il grado di pena è
direttamente proporzionale alla gravità del fatto commesso.
Friedlosigkeit: sentenza di perdita della libertà; pena più grave che potesse essere
inflitta da questa assemblea. Si combinava soltanto a chi aveva infranto l’ewa e
comportava proprio la perdita di diritti e conseguentemente l’espulsione dalla società.
In caso di diserzione militare o peccati contro natura, si pagava una pena pecuniaria
(Wergeld: prezzo per l’uomo, risarcimento calcolato in base al
-
Storia del diritto italiano - Appunti
-
Storia del diritto medievale e moderno
-
Diritto commerciale - titoli di credito
-
Diritto