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Estratto del documento

Questo viene nominato dal ministero dello sviluppo economico, perciò la procedura è mista

giudiziaria/amministrativa. Giudiziaria per quanto riguarda il passivo e l’accertamento,

amministrativo per la gestione dell’attivo.

Procedure ulteriori sono poi contenute tanto nella legge fallimentare che in altre leggi speciali.

Ad esempio vi sono determinate attività di impresa sottoposte ad una vigilanza particolare e ad

una serie di adempimenti, che in generale consistono nell’intermediazione creditizia,

finanziaria, assicurativa. Queste attività vengono svolte da imprese autorizzate, che devono

avere determinati requisiti. Se queste entrano in crisi l’attività di gestione, liquidazione,

trasformazione, è interamente devoluta all’organo di vigilanza, fondamentalmente a fini di

stabilità, per evitare che il fallimento di una delle imprese si propaghi alle altre dello stesso

comparto.

La procedura prende il nome di liquidazione coatta amministrativa.

Fallimento

Presupposti. Il fallimento è una procedura concorsuale che si applica all’imprenditore

commerciale non piccolo e non pubblico, in stato di insolvenza. Il codice civile individua una

nozione ai fini civilistici, la legge fallimentare individua altri requisiti di natura dimensionale. È

stato posto un requisito dimensionale su tre livelli, massa attiva, ricavi, debiti.

L’ammontare di massa attiva è di 300.000 euro in media nei 3 anni precedenti. 200.000 ricavi,

500.000 debiti.

Tutti gli enti pubblici, quando anche svolgano attività di impresa in via principale, sono esentati

dal fallimento. In alcuni casi sono soggetti a liquidazione coatta amministrativa.

Inoltre deve essere in stato di insolvenza. Art.5 lf, lo stato di insolvenza si manifesta tramite

inadempimenti ed altri fatti esteriori. L’imprenditore che si rifiuta di pagare una certa cifra non

è necessariamente in insolvenza, anche se inadempiente. È l’incapacità strutturale a soddisfare

regolarmente le proprie obbligazioni. Per esempio un certo imprenditore (ricucci) ha avuto

avanzate istanze di fallimento sul presupposto che era inadempiente. È vero che non pagava, e

non aveva i soldi per farlo, però aveva un grande patrimonio immobiliare. L’insolvenza non è

l’incapienza patrimoniale, non riguarda il patrimonio. È un problema finanziario, riguarda la

possibilità di adempiere “regolarmente” le obbligazioni, secondo la scadenza e la quantità.

L’impresa può essere capiente ma insolvente, perchè illiquida.

Il fallimento può essere richiesto ad istanza del debitore in stato di insolvenza, uno qualunque

dei creditori, il pubblico ministero. Un tempo anche il giudice d’ufficio, ora il tribunale trasmette

gli atti alla procura ed il pm chiederà il fallimento. L’istanza si propone con ricorso (le procedure

in diritto processuale iniziano con due atti. La citazione contiene l’indicazione dell’udienza, nel

ricorso è il giudice a fissare l’udienza), la parte redige l’istanza con i suoi requisiti di forma e

contenuto e la deposita presso la cancelleria del tribunale dove ha sede l’imprenditore (sede

legale o amministrativa, in contrasto prevale la seconda, salvo non sia stata spostata la sede

nei 6 mesi a ridosso dell’istanza). Il tribunale fallimentare decide sull’istanza con una prima

delibazione in cui viene fissata l’udienza. Il tribuna deve sentire le parti (prima l’imprenditore

veniva sentito soltanto in via eventuale, violazione del diritto di difesa). Oggi il tribunale fissa

un’udienza, la comunica all’istante che la notifica alle altre parti, e ci si presenta all’udienza.

Vengono verificati i presupposti della dichiarazione (il declarando fallito deve depositare una

serie di documenti, e sulla base di questi si decide). Si ha sentenza che dichiara il fallimento, o

decreto motivato che nega l’istanza. Se viene adito un tribunale incompetente il tribunale

d’ufficio trasmette gli atti al tribunale competente, fatta salva la validità degli atti compiuti

medio tempore (per esempio l’imprenditore sta scappando).

Il provvedimento del giudice è reclamabile in corte d’appello, questa verifica che i presupposti

del fallimento esistessero al momento della dichiarazione di fallimento. Non può eventualmente

opporre che in seguito è diventato insolvente, si deve tornare in tribunale. Questo perché una

volta emessa la sentenza del tribunale, inizia la procedura in quel momento e con gli organi

che la sentenza individua. La sentenza dichiarativa del fallimento oltre all’effetto principale

dello spossessamento, nomina gli organi della procedura. Questi sono il tribunale fallimentare,

68

giudice delegato, curatore e comitato dei creditori (nominato dal giudice delegato, non dalla

sentenza).

Tutte le controversie attinenti la procedura sono incardinate nel tribunale. Controversie su beni

mobili, immobili, crediti dei lavoratori, che insorgono nel fallimento, si decidono nel tribunale a

prescindere dall’eventuale diversa competenza.

Con lo spossessamento l’imprenditore perde amministrazione e diritto di disposizione dei beni,

mantiene comunque la proprietà.

Il curatore ha la gestione dell’attivo, prepara un programma di liquidazione autorizzato dal

giudice delegato col parere del comitato dei creditori. Tutti gli atti indicati nel programma

verrano poi compiuti senza altra autorizzazione.

Spetta al giudice delegato, in generale, la gestione del passivo. Ha il compito di formare lo

stato passivo, chi sono i creditori e cosa spetta a ciascuno di essi. A questo viene dato

esecutività con decreto. Sulla base di questo il curatore pagherà i creditori.

L’attività del curatore non è assolutamente libera. Una competenza di certi atti gli è sottratta

dall’art.35 lf(?), che sottostà all’autorizzazione del comitato dei creditori. Membri del comitato

dei creditori sono 3 o 5 soggetti nominati dal giudice delegato sulla base del passivo. Bisogna

cercare di dare al comitato dei creditori la composizione che più possibile rispecchi la divisione

interna tra le varie categorie dei creditori. Il giudice delegato lo forma immediatamente dopo la

dichiarazione di fallimento, e successivamente una volta formato lo stato passivo.

Il comitato ha potere di revoca del curatore. Possono chiedere al giudice delegato di sostituirlo

con altro soggetto, indicato dal comitato dei creditori (avendo certi requisiti).

Il curatore rappresenta il fallito, sta in giudizio al suo posto, gestisce il patrimonio. Fa l’interesse

dei creditori, ma anche dello stesso debitore fallito. Questa specie di doppia anima del curatore

si vedrà nel procedimento di formazione dello stato passivo.

18° lezione (Guido Crapanzano): 18 mag. 10: dalle 15:00 alle 17:00

Termini perentori e dilatori.

I termini rivolti al giudice si chiamano canzonatori.

All’udienza dev’essere verificato lo stato passivo, ossia individuare i crediti e i debiti e i

creditori concorrenti. Il creditore non sa sempre di essere tale, soprattutto nelle obbligazioni ex

lege.

Sopravvivenze: creditori che erano tali ma che se ne sono dimenticati; sopravvenienze:

creditori che diventano tali dopo.

L’udienza di definizione dello stato passivo è un enorme processo in cui si devono verificare

milioni di elementi.

L’ammissione allo stato passivo può essere piena o con riserva. Sono ammessi con riserva i

crediti non esigibili: credito prescritto, quello sottoposto a condizione non verificata o a termine

non scaduto, ma la prima è un eccezione in senso stretto a disposizione della parte. Un altro

credito ammesso con riserva è quello accertato con sentenza non ancora passata in giudicato.

Nella domanda di ammissione allo stato passivo, rivolta al fallito, la controparte sono gli altri

creditori e questo spiega la presenza del curatore. Per i crediti che sorgono dopo il fallimento

bisogna accertare chi li ha fatti sorgere.

Le domande di ammissione allo stato passivo sono ammesse fino ad un anno dopo il fallimento.

Tutti i creditori sopravvenuti un anno dopo non sono ammessi.

Azione revocatoria (actio pauliana): rende inefficaci gli effetti di atti speciali che diventano

inopponibili al creditore. Riguarda gli atti di disposizione che causino l’eventu damni con la

scienza fraudi (ex laudere debitori, ex laudere tertii) -> consilium fraudi.

Art 2901 c.c.: “Condizioni - Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine,

può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del

patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni quando concorrono le seguenti

condizioni: che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore

o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al

fine di pregiudicarne il soddisfacimento; che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo

fosse consapevole del pregiudizio, e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse

partecipe della dolosa preordinazione.

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Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono

considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito. (2) Non è

soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto. (3) L'inefficacia dell'atto non pregiudica

i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della

domanda di revocazione”.

Tecnicamente gli atti revocati non sono inefficaci perché l’esecuzione è contro il terzo

proprietario e non contro il debitore.

La revocatoria fallimentare è una species del genus della revocatoria ordinaria? Ossia, devono

sussistere le stesse condizioni?

Art 64 legge fallimentare. È una revocatoria? Più si che no.

La revocatoria civile ha bisogno di una domanda al giudice che ne accerti i presupposti e

decide con sentenza costitutiva. Nella revocatoria fallimentare non c’è bisogno di provare nulla

ed è automaticamente efficace.

Art 65 legge fallimentare.

Il pagamento è revocabile? No perché è un atto dovuto. Nella revocatoria fallimentare invece si.

Non sono ammesse cause di preferenza dei creditori se non nei casi stabiliti dalla legge.

Tutti i crediti, dal giorno della dichiarazione del fallimento, diventano infruttiferi.

Art 66 legge fallimentare.

Per un avvocato, la revocatoria ordinaria è un suicidio perché la prova da fornire è assurda.

Teoria indennitaria: la revocatoria fallimentare è una specie di quella ordinaria. In

giurisprudenza però prevale la teoria antindennitaria che sostiene il contrario.

Art 67 legge fallimentare

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
87 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Anacleto21 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Commerciale I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Mosco Giandomenico.