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DIRITTO FINANZIARIO 17/02/2014

Il diritto finanziario è un insieme di norme che si occupa delle finanze. Cosa vuol dire finanza,

finanziamento? Significa reperire i mezzi per sostenere una spesa. Qualsiasi società per funzionare

deve sostenere delle spese  spesa pubblica: sostenuta dallo stato e dagli enti pubblici. Lo stato e gli

enti pubblici per finanziarsi dispongono di alcuni strumenti.

AUTOCONSUMO  usare i beni propri. Questo è un modo poco comune, perché non è un

fenomeno giuridico.

SFRUTTAMENTO  sfruttare i propri beni mettendoli a frutto.

VENDERE  vendere i propri beni: si tratta delle c.d. privatizzazioni, che in senso finanziario si

riferiscono alla vendita con il fine di fare soldi. La vendita del bene pubblico ha la caratteristica di

poter avvenire una volta sola ( affitto).

INDEBITAMENTO  altro modo di finanziarsi. Si tratta di un meccanismo abbastanza comune che

in pubblico ha un’importanza enorme. È questo il meccanismo che porta al concetto di DEBITO

PUBBLICO. Un esempio di indebitamento è l’emissione di titoli del debito pubblico. Anche questo

modo di finanziarsi ha delle caratteristiche: la principale comodità è che per indebitarsi non bisogna

fare nulla inizialmente, ma se non adeguatamente gestito diventa un problema. Tutto dipende dalla

gestione del debito pubblico. Se la spesa pubblica vale meno di quello che ho preso, allora sorge il

problema, perché bisogna restituire il prestito e continuare a far funzionare ciò per cui li ho chiesti.

La voragine del debito pubblico italiano si è creata così. Si parla di INDEBITAMENTE NON

PRODUTTIVO  si è cominciato ad avere una spesa per il debito pubblico maggiore, o comunque

non comparabile, alla spesa per il servizio.

PREZZO  altro modo per finanziarsi comune ai soggetti privati. L’ente pubblico offre dei servizi a

fronte di un corrispettivo. Ad es. quando l’ente in argomento è l’ospedale, si paga il ticket, che,

quindi, è un prezzo. Nonostante vi siano tutti questi strumenti, rimane un buco. Lo stato, dunque,

fruisce di una cosa di cui non fruiscono i privati  l’IMPOSIZIONE DI PRESTAZIONI

PATRIMONIALI. Il diritto finanziario ha una particolare sezione che riguarda il prelievo coatto 

tributo  diritto tributario. Parlando in termini giuridici  art. 23 Cost.:”nessuna prestazione

patrimoniale o personale può essere imposta, se non in base alla legge” RISERVA DI LEGGE. Per

quanto riguarda la prestazione patrimoniale o personale, si tratta di una garanzia che non venga

imposto se ciò non sia stato consentito dai rappresentanti. La riserva di legge è la prima garanzia

storica (questa è una garanzia che noi non sentiamo perché c’è una netta distanza tra noi e i nostri

rappresentanti  PRINCIPIO DI RAPPRESENTATIVITA’).

 PRESTAZIONE PATRIMONIALE O PERSONALE: personale è, ad esempio, il servizio militare

che era richiesto in passato. La prestazione patrimoniale è, invece, un pagamento o

un’espropriazione di un proprio bene. Il diritto tributario non è interessato dall’espropriazione

perché si occupa di reperire mezzi.

 IMPOSIZIONE: obbligo giuridico di fare/non si è liberi di/costrizione. Questo avviene quando ci

sono le condizioni formali di una coazione. IMPOSIZIONE FORMALE  vuol dire che la si

riconosce sulla base di criteri formali (perché c’è una legge che lo impone). Oltre a questa c’è

anche un’IMPOSIZIONE SOSTANZIALE  si tratta di un concetto non immediato. Com’è nato? È

nato quando l’operatore telefonico unico aveva delle bollette e un utente era arrabbiato perché non

gli andavano bene le tariffe. Se non me le lasci contrattare, voglio la garanzia che le tariffe

prevedano una qualche forma di partecipazione  corte costituzionale  c’è un contratto, quindi non

può essere imposizione. La corte costituzionale qui, però, parla di imposizione sostanziale  quando

c’è un servizio essenziale (1) e quando non c’è possibilità di scelta ( monopolio) (2). Bene, quando

ci sono queste due situazioni, ci vuole una base legislativa anche in presenza di un contratto.

All’interno delle prestazioni patrimoniali nasce la nozione di TRIBUTO. Due nozioni diverse a

seconda del criterio utilizzato.

CATEGORIALE  il tributo è una prestazione patrimoniale imposta che rientra in una di questa

categorie: imposta, tributo, contributo speciale, monopolio.

IMPOSTA: è un tributo, che fa parte delle prestazioni patrimoniali imposte. Le caratteristiche: è un

tributo che viene riscosso senza correlazione della fruizione di un servizio pubblico divisibile. Ad

esempio, la difesa armata dello stato: in questo momento siamo tutti difesi dall’esercito dello stato.

Un tributo è richiesto per finanziare l’esercito, senza che necessariamente siamo serviti dall’esercito

in ogni momento, così come l’ospedale.

TASSA: tributo riscosso in correlazione della fruizione di un servizio pubblico divisibile. Un

esempio sono le tasse universitarie o il contributo unificato per le spese di giustizia, ancora il ticket

sanitario. La tassa però non è facilmente distinguibile dal prezzo. Ad esempio, il biglietto

dell’autobus non è una tassa. Le tasse hanno una giurisdizione propria. Un criterio formale, però,

c’è: se c’è un contratto e la riscossione è tutta privatistica, allora siamo sicuramente nell’ambito

privatistico. Nelle zone grigie, invece, il criterio che si potrebbe usare è quello che è tassa quella che

viene corrisposta a fronte della fruizione di un servizio pubblico divisibile, che rientra in un servizio

essenziale del soggetto pubblico. Ad es. la sanità pubblica, le tasse universitarie, la giustizia.

CONTIBUTO SPECIALE: ha alcuni elementi della tassa ed alcuni elementi dell’imposta: è

applicato ad un servizio che sì è divisibile, ma è divisibile tra un gruppo di persone. Un esempio

può essere la ricostruzione di un argine di un fiume  il contributo viene richiesto a coloro che

vivono nelle zone vicine.

MONOPOLIO: o corrispettivo riscosso in regime di monopolio. Nel momento in cui sceglie un

prezzo, che innanzitutto deve coprire i costi, il monopolista mette anche il profitto, più un plus, la

rendita del monopolista, quella parte che è oltre il profitto e il costo e che è il c.d. PROVENTE DI

MONOPOLIO.

CRITERIO FUNZIONALE O TELEOLOGICO  il tributo è una prestazione patrimoniale imposta

riscossa in adempimento di un dovere del dovere di solidarietà sociale.

SANZIONE reazione ad un illecito  tributo  finanziare la spesa pubblica.

Il tributo non ha mai una fonte contrattuale. La prestazione patrimoniale può avere natura

contrattuale, il tributo non sono obbligato a pagarlo perché voglio. Ma il contratto può essere

oggetto di un tributo? Sì, ad esempio l’imposta di registro dopo un contratto di compravendita di un

immobile. 20/02/2014

La giustizia tributaria.

Come dev’essere un tributo per essere giusto? Si tratta di domande che vengono a valle di un altro

problema: quanto uno stato vuole spendere, e quindi quanti servizi vuole offrire. Ridurre la spesa

pubblico significa ridurre l’area dei servizi offerti. Quanti servizi pubblici voglio? Prima domanda.

Quanto chiedo all’utente, quanto prezzo chiedo e quanto tributo? Seconda domanda. E infine, come

dev’essere un tributo per essere giusto? Se voglio mantenere gli stessi servizi e gli stessi tributi,

salgono i prezzi. Se voglio più servizi, devo essere consapevole che o il prezzo o il tributo saliranno.

Quali sono le regole per stabilire che un tributo è giusto? Si guarda la costituzione. Bisogna fare

riferimento a due norme: l’art. 3 e 53

Dall’art. 3 per esempio risulta che non è ammissibile una differenziazione di carico tributario. Ma

soprattutto l’art. 53, che contiene i principi di capacità contributiva e di progressività: esso stabilisce

nel primo comma che tutti sono tenuti a contribuire alla spesa pubblica in ragione della capacità

contributiva. Questa norma ancora il tributo alla capacità contributiva. Che cos’è la capacità

contributiva? Il presupposto e limite costituzionale del tributo, senza questa non ci può essere

tributo. Bisogna domandarsi perché il legislatore sia stato così generico: perché ha voluto lasciare

l’orizzonte aperto. Il legislatore non ha voluto stabilire che tipo di ricchezza si debba avere per

contribuire, ma ha voluto stabilire che per concorrere alla spesa pubblica si debba avere ricchezza,

senza fare distinzione di tipi. I costituenti avevano in mente un problema: ci sono persone che

hanno livelli minimi vitale di ricchezza, per cui capacità contributiva sta nell’avere ricchezza

eccedente il livello minimo vitale. Ad es. è stato prevista un’imposta per i celibi, una sulla

pubblicità, ma non erano sostenibili dall’art. 53. L’art. 53 va oltre e richiede che la capacità

contributiva sia effettiva e attuale. La ricchezza deve essere reale e non apparente: ad es.  si pensi

al fenomeno dell’inflazione. L’ordinamento tributario parametra i tributi ai valori nominali. Ebbene,

si pensi al caso in cui ho 100, compro una casa, lascio passare un anno e in quell’anno c’è stata

l’inflazione del 10% e alla fine dell’anno decido di venderla a 110, ma non ci ho guadagnato niente,

in termini economici sono semplicemente rimasto in pari, ma in termini nominali ho guadagnato 10,

e quel guadagno si chiama plusvalenza nominale, ma in termini reali il guadagno non c’è. La corte

costituzionale ha detto: è vero che in termini di principio la tassazione dovrebbe tener conto sempre

dei valori reali e non nominali, ma sarebbe complicatissimo dover adeguare al tasso di inflazione.

Quindi, la regola è quella nominale a meno che non produca un’ingiustizia particolarmente grave

(inflazione particolarmente alta). In termini di giustizia non esiste un’ingiustizia particolarmente

grave, una cosa o è giusta o è sbagliata, ma in materia tributaria i principi devono essere pratici, per

cui si arriva spesso a soluzioni compromissorie.

In tutt’altro settore si è posto un altro problema: la tassazione degli immobili, in Italia e non solo,

avviene sulla base del catasto. Il catasto è un registro nel quale sono inseriti gli estremi e la

descrizione di tutti i beni immobili censiti su tutto il territorio nazionale. Vi si trova la descrizione,

una mappa e la rendita catastale. La rendita catastale è il reddito medio e ordinario ricavabile da

quel bene. Questo nasce nel ‘700 in Austria: il problema era come tassare i contadini. Per farlo

vengono mandati tecnici in giro per l’impero per studiare quanto si guadagnasse dal terreno facendo

una media tra le annate buone e quelle cattive, da uno sfruttamento medio, da un contadino di media

capacità. Lo stesso è stato fatto per gli immobili.

Fino a giungere al concetto di capacità contributiva effettiva. Bisogna distinguere il reddito effettivo

dalla ricchezza effettiva. Bisogna pensare alla potenzialità economica di cui si è a disposizione (es.

dei due campi uguali uno non coltivato e uno si con la stessa rendita catastale). Apparentemente

quindi il sistema catastale può sembrare ingiusto ma misura la capacità effettiva. La corte

costituzionale ha stabilito che se il catasto è fatto bene non viola l’art. 53. Se uno non produce non

vuol dire che non possa contribuire perché la ricchezza per farlo ce l’ha.

Il secondo requisito della capacità contributiva è l’attualità: ci deve essere nel momento

dell’imposizione. Uno dei due significati è banale: non ti posso tassare ora per una ricchezza che

ancora non c’è. Ma esiste la situazione opposta, l’imposizione retroattiva. Se l’imposizione deve

essere attuale apparentemente questo sarebbe illegittimo. La corte costituzionale ha fatto una

precisazione: è possibile imporre retroattivamente se si può presumere che la ricchezza sia stata

conservata. Come si fa a stabilire se una ricchezza è stata conservata? La corte costituzionale

aggiunge che si può imporre retroattivamente anche se già si sapeva del tributo nel momento al

quale si è agganciato il tributo, cioè se già ad esempio ci fossero stati del lavori preparatori per cui

si poteva presumere che quel tributo sarebbe divenuto applicabile. Qui non si può più parlare di

capacità contributiva.

Es.  canone rai. Com’è nato? È nato nel 1938 come un prezzo. A un certo punto, lo stato comiciò a

fare un servizio di radio emissioni e costrinse coloro che li volessero ricevere a pagare. Si trattava di

una tassa. Tutto liscio finché non uscirono le telivisioni private, e qualcuno disse: il canone lo pago

per vedere i programmi rai ma a me interessa molto di più la televisione privata. Quindi decidono di

sospendere il servizio rai. Allo stato questo non andava bene e cercò di costringere a pagare il

canone ugualmente. Si arrivò in corte costituzionale. La corte giunse a dire che il canone rai fosse

un’imposta che andava a pagata indipendentemente dalla fruizione dei servizi. Imposta su cosa?

Un’imposta sul possesso del televisore. L’imposta più assurda della storia poiché si paga

ugualmente con una o 10 televisori etc. C’è forse solo una possibile giustificazione: in effetti lo

stato ha il monopoilio della vigilanza sulle frequenze, quindi non potrebbe essere che il servizio c’è,

ma non è la rai, ma la vigilanza sulle frequenze. E allora non si potrebbe dire che chi ha il televisore

e lo guarda dovrebbe contribuire? Forse sì ma si tratterebbe allora di unna tassa. È semplicemente

incostituzionale. 21/02/2014

Un tributo è giusto se corrisponde alla capacità contributiva. Questo non ci dice quando un tributo è

giusto rispetto all’aspetto quantitativo. Ci sono due logiche: quella del beneficio e quella del

sacrificio. Le tasse, ad es. si riconducono alla logica del beneficio. Questo presuppone che ci sia una

situazione in cui si applicano le tasse. La logica del sacrificio invece, è più correlata con l’ottica

della solidarietà, attuazione dell’art. 2 della costituzione. Nasce un altro problema: come dev’essere

il sacrificio? Il sacrificio dovrebbe essere uguale. Contribuire tutti ugualmente vuol dire che tutti

devono pagare la stessa somma? Superficialmente un elemento di uguaglianza c’è, ma non si

tratterebbe dello stesso sacrificio. Quindi non ci può essere un’imposta ad importo fisso. La seconda

possibilità è che si chieda la stessa aliquota, proporzionalmente parlando. Ad es. il 50%. Questo per

capire l’imposta proporzionale e quella progressiva. È proporzionale ad esempio quella che è

applicata con la stessa aliquota, qualunque sia la misura della base imponibile: in termini assoluti

l’importo aumenta ma in termini relativi no. La progressività è uno strumento di giustizia intesa

come uguaglianza di sacrificio. Più alta è la ricchezza, più aumenta l’aliquota.

Due osservazioni: come attuare la progressività e se da un punto di vista economico finanziario ci

siano pro e contro. Sotto il primo profilo bisognerebbe fare in modo che ad ogni piccolo aumento

della ricchezza dovrebbe esserci un piccolo aumento dell’aliquota. Ma questo è troppo complicato,

per cui  progressività a scaglioni: la ricchezza è divisa ad intervalli e a ciascun intervallo di

ricchezza corrisponde un’aliquota. A cosa serve questo? Questo serve a realizzare il principio di

uguaglianza, in particolare l’uguaglianza del sacrificio.

Ha mica delle controindicazioni questo sistema? Potrebbe. Quale? Man mano l’aliquota sale, sale il

tasso di disincentivazione, più si è tassati meno si è incentivati a produrre. La giustizia diventa

disincentivante.

Ciò che non si dice mai è questo: è vero che conta il livello di imposte che pago, ma conta anche il

livello di servizi che ricevo in cambio. Non c’è solo il problema dell’aliquota, ma anche quello della

qualità dei servizi. Com’è la situazione a questo proposito in Italia? Di progressività parla la

costituzione  art. 53,2: il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Tendenzialmente:

anche se non tutti i tributi sono progressivi almeno quelli più significativi devono esserlo. Da noi 

L’imposta sul reddito è quella progressiva per antonomasia, è un’imposta progressiva a scaglioni.

Tutto questo per dire come devono essere i tributi.

Dove devono essere disciplinati i tributi? C’è una norma sulle fonti del tributo? Sì, l’art. 23 della

costituzione, che dice che i tributi devono essere disciplinati in base alla legge (tributo come forma

di prestazione patrimoniale imposta). “in base alla legge”. In base  è una riserva di legge relativa,

quindi è necessario che la legge stabilisca solo gli elementi essenziali della disciplina: chi paga,

infatti la l’art. 23 prevede l’individuazione dei soggetti passivi; perché, il presupposto, qual è la

ricchezza imponibile; quanto. Problema: deve essere stabilito dalla legge l’importo, le varie

percentuali o è possibile la delega a organi diversi? La legge non dice qual è l’aliquota dell’imu, da

un minimo e un massimo. Questo rispetta la riserva relativa? La corte costituzionale ha detto di si,

stabilendo che non è necessario che siano individuate le percentuali analiticamente, ma è sufficiente

che ci sia un intervallo. In base alla legge vuol dire che chi, perché e quanto siano stabiliti da

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Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gabriele.palumbo.3 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto finanziario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Marcheselli Alberto.
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