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RAPPORTO FRA CONCETTO DI REDDITO E FINALITà DI LUCRO

Può essere sfumata la distinzione poichè ci si può chiedere: se il reddito è guadagno, allora in esso è

ricompreso pure il lucro? NO

Il diritto trib. tassa il reddito ossia il guadagno, il lucro invece è una specie di surplus un qualcosa in

più( per es. sono imponibili le società calcistiche)

Dunque mentre il concetto di lucro è essenziale al reddito, cio non puo dirsi anche per la definizione

di fine di lucro.

PERCHè COSTITUIAMO SOCIETà?

è un dato di fatto, statisticamente normale. Costituisco una società per fini produttivi o per ragioni

fisiologiche inerenti magari la gestione di un ingente patrimonio cosi che io possa attribuire a

ciascun familiare la corrispettiva quota societaria. Vi sono due tipi di società: 1. ''non operative''

ossia realizzate con scopo non produttivo, non fanno impresa come quelle di mero godimento. 2.'' di

comodo'' viste invece con sospetto dal legislatore poichè possono costituire strumenti per attività

non fiscalmente lodevoli.

In termini generali le società si puo dire che vengano costituite per ragioni non fiscali. Il legislatore

introdusse una disciplina rigida per le società di comodo, statuendo un principio ambiguo:'' se una

società non è operativa( che quindi ''non fa'' per la quale non ho un fatturato minimo), il legislatore

presume che abbia un credito minimo da lui stabilito'' ossia si presume che una società che non fa

per definizione, realizzi poi dei guadagni. Perchè? La società costituita che non dichiara perchè

nasconde?

La legge dice che il contribuente può chiedere alla agenzia delle entrate di disapplicargli il reddito

minimo presumibile, è vero. Ma se ciò non accade? è una quaestio ancora aperta circa

l'eliminazione del diritto di difesa in giudizio. Si potrebbe giustificare in altro modo quella norma?

La società di per sè è elemento di ricchezza, per cui il contributo sono sempre tenuto a pagarlo per il

semplice fatto che la società sia stata costituita.

QUANTO LE COSE SONO IMPONIBILI

Applico i due principi visti precedentemente ossia quello di cassa e di competenza.

COME LOCALIZZO IL REDDITO ovvero DOVE è IMPONIBILE

Regola Base: quasi tutti i paesi fanno uso dei due criteri suddetti combinati fra di loro.

Intanto bisogna vedere se il contribuente sia residente o meno: se è residente, è imponibile il reddito

ovunque prodotto; se non è residente il criterio applicato sarà quello del luogo di produzione del

reddito prodotto, questo perchè è ovvietà far pagare i tributi a chi consuma servizi per cui è

legittimo ritenere che il soggetto che non sia residente, sia tassato in relazione al luogo ove il

reddito sia stato prodotto.

Cio solleva due ordini di problemi:

1. individuazione della residenza del soggetto( risalire all'iscrizione all'anagrafe, dimora abituale,

effettiva residenza in italia)

2. se nei confronti del soggetto non residente è imponibile solo il reddito prodotto in italia, allora

COME COLLEGARE IL REDDITO CON IL TERRITORIO? dipende sempre dal tipo di reddito!

TIPI DI REDDITO

-Fondiario: dove si trova l'immobile

-Da lavoro autonomo e dipendente: in relazione allo stato dove lavora

-Capitale: ossia luogo di produzione e luogo ove si trova il soggetto che paga gli interessi

-Di Impresa: stabile organizzazione

Si crea però un problema di ''doppione'' nel caso in cui per es. il soggetto sia residente in italia ma

abbia svolto la propria attività lavorativa parziale o totale in francia. Come fare?

2 correttivi possibili:

CONVEZIONI VS DOPPIE IMPOSIZIONI ossia patti bilaterali internazionali ove gli stati si

spartiscono la pretesa impositiva. Furono rese esecutive con legge italiana.

In mancanza di tale possibilità, è impugnato un criterio a valenza generale con funzione sussidiaria

ossia il CREDITO D'IMPOSTA contro la doppia imposizione internazionale. è una sorta di sconto

fra gli stati per cui viene tolta dall'imposta in italia quella che ho gia pagato all'estero. Ma se le

imposte straniere fossero più di quelle italiane? Allora in tale caso non avrei nessuno sconto che

dunque non può essere applicato in forma integrale. 10/03/2014

IL PROBLEMA DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE INTERNAZIONALE.

L’Italia in parte rinuncia all’imposta che farebbe pagare, attribuendo al contribuente un credito

d’imposta, uno sconto. Supponiamo un reddito di 100 tassato in Francia per l’importo di 10. Si

tratta di un reddito imponibile anche in Italia perché il soggetto è residente in Italia. Supponiamo

che quel soggetto in Italia abbia quei 100 e altri 100. Supponiamo che l’Italia chieda sui 200 sia 15.

L’Italia non sconta 10, perché quei dieci la Francia li tassa solo sui 100, quindi se l’Italia scontasse

10, andrebbe a scontare anche l’imposta che non c’entra nulla con il reddito percepito in Francia

(dovrebbe essere 7,5).

Il problema che le persone spostano le ricchezze nei paesi dove è più conveniente, dove la

tassazione è più bassa. Una possibilità sarebbe quella di un accordo globale, molto difficile da

trovare. Allora, si potrebbe dire di fare tassare le ricchezze prodotte all’interno del proprio territorio.

L’Italia ha una pressione fiscale molto elevata, che produce due problemi: far scappare gli

investitore stranieri e frenare il consumo.

CATEGORIE DI REDDITI (cosa è imponibile, cosa no)

Il primo passo che devo fare per vedere cosa è imponibile o no è vedere se un guadagno rientra in

una delle categorie del testo unico.

REDDITO FONDIARIO  derivano dal possesso di immobili in Italia. L’imposizione in Italia gli

immobili devono essere censiti tutti a catasto. Nel catasto c’è l’attribuzione del reddito medio

detraibile da quell’immobile  rendita catastabile, che non va confusa con l’attribuzione del valore

dell’immobile. I redditi fondiari si articolano in redditi dei terreni e redditi dei fabbricati. Gli uni

sono i redditi degli immobili destinati ad uso agricoli, mentre gli altri sono i redditi degli immobili

destinati ad uso non agricolo. E se non sono situati in Italia? Il bene fonte del reddito si trova

all’estero, quindi ragionevolmente il reddito è prodotto all’estero. Per i non residenti nessun

problema. Per i residenti? Si può trattare di redditi diversi. Il reddito di terreni è il reddito che deriva

dall’uso agricolo, quindi fondamentalmente dalle coltivazioni dall’allevamento, dalla vendita e dalla

trasformazione di prodotti. Per le attività di vendita e trasformazione bisogna che abbiano ad

oggetto beni entro un certo limite. Se si esce dal limite? Si entra nella categoria del reddito

d’impresa. Si sta dentro l’ambito dell’allevamento se ho bestiame fino a quattro volte tanto il

foraggio che ricavo dal terreno.

Il reddito dei terreni ha due componenti: il reddito dominicale (del padrone) ed il reddito agrario

(del coltivatore). Il primo è quello che deriva dal fatto di essere proprietario, il secondo è il reddito

che deriva dal fatto che il terreno viene utilizzato. Chi è titolare del reddito dominicale? Il

proprietario o l’usufruttuario. Chi è titolare del reddito agrario? Chi sfrutta il terreno (il proprietario

o l’usufruttuario, oppure l’affittuario). I due redditi possono essere in capo allo stesso soggetto,

oppure possono essere in capo a due soggetti diversi. Quella dell’affittuario è l’unico caso in cui c’è

un soggetto che non è titolare del diritto reale a cui viene attribuito il reddito, che non è possessore

giuridicamente del terreno.

I redditi dei fabbricati sono quelli derivati dagli immobili destinati ad uso urbano. Com’è

imponibile questo reddito? Anche qui il reddito è imponibile in base alla rendita catastale, quindi

normalmente il canone reale non conta. Se il canone è maggiore della rendita catastale diventa

imponibile il canone effettivo, e questa è una seconda deroga (la prima è che il reddito fondiario in

un caso non è attribuito al possessore). Il canone va decurtato del 15 %, tenendo conto delle spese

del proprietario. Nasce un grande problema pratico: sociologicamente ci sono due tipi di contratto

dal punto di vista merceologico. I fabbricati posso affittarli a imprenditori professionisti (avvocato

che ha bisogno di uno studio, un negoziante e il negozio...). E’ facile evadere, dal punto di vista del

proprietario? Non tanto: se io devo concedere in locazione ad negoziante, questo chiederà subito la

ricevuta, poiché il canone per lui è un costo di cui deve avere la documentazione per detrarlo dalle

imposte. Il locatore può nasconderlo senza dichiarare l’entrata anche se ha fatto la ricevuta, ma è

più facilmente rintracciabile. Quindi evasione in questo campo è minore. Supponiamo che

l’imprenditore conduttore voglia nascondere i costi invece, perché lavora nel “nero assoluto”, allora

si potrebbe mettere d’accordo con il locatore. Un campo dove c’è più evasione è dove ci siano

contratti tra soggetti non professionali, come un locatore pensionato, e un conduttore studente. Sono

un po’ di anni che si va alla caccia dei proprietari d’immobili con due strategie: spaventando e

quindi aumentando le sanzioni. Si dice che i contratti di locazione devono essere registrati. Il

contratto di locazione non registrato è nullo. Il conduttore che lo sa può approfittarsene. Questo non

ha funzionato moltissimo. Allora il legislatore ha introdotto il regime della cedolare secca: il

proprietario se vuole può applicare un’imposta sostitutiva, pagare un’imposta unica sull’immobile,

senza dover andare al registro. Si vede benissimo una delle costanti del diritto finanziario italiano:

una certa difficoltà nel recuperare le evasioni fiscali. Si fa uno sconto agli evasori purché paghino; è

la stessa logica del condono fiscale. In termine di giustizia non è una cosa giusta, facciamo uno

sconto a chi ha evaso, ma in realtà l’alternativa è non trovarli, dal punto di vista utilitarista.

Chi è titolare del reddito nei fabbricati? Sempre il possessore, può succedere che ci sia un

proprietario che concede usufrutto che a sua volta concede in locazione il bene e ancora lo subloca

ad un altro, in questo caso è reddito quello del sublocatore? Sicuramente si, non è il possessore ma

detiene il bene e ne trae un introito, viene considerato come reddito diverso imponibile sem

Dettagli
A.A. 2013-2014
28 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gabriele.palumbo.3 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto finanziario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Marcheselli Alberto.