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RAPPORTO FRA CONCETTO DI REDDITO E FINALITà DI LUCRO
Può essere sfumata la distinzione poichè ci si può chiedere: se il reddito è guadagno, allora in esso è
ricompreso pure il lucro? NO
Il diritto trib. tassa il reddito ossia il guadagno, il lucro invece è una specie di surplus un qualcosa in
più( per es. sono imponibili le società calcistiche)
Dunque mentre il concetto di lucro è essenziale al reddito, cio non puo dirsi anche per la definizione
di fine di lucro.
PERCHè COSTITUIAMO SOCIETà?
è un dato di fatto, statisticamente normale. Costituisco una società per fini produttivi o per ragioni
fisiologiche inerenti magari la gestione di un ingente patrimonio cosi che io possa attribuire a
ciascun familiare la corrispettiva quota societaria. Vi sono due tipi di società: 1. ''non operative''
ossia realizzate con scopo non produttivo, non fanno impresa come quelle di mero godimento. 2.'' di
comodo'' viste invece con sospetto dal legislatore poichè possono costituire strumenti per attività
non fiscalmente lodevoli.
In termini generali le società si puo dire che vengano costituite per ragioni non fiscali. Il legislatore
introdusse una disciplina rigida per le società di comodo, statuendo un principio ambiguo:'' se una
società non è operativa( che quindi ''non fa'' per la quale non ho un fatturato minimo), il legislatore
presume che abbia un credito minimo da lui stabilito'' ossia si presume che una società che non fa
per definizione, realizzi poi dei guadagni. Perchè? La società costituita che non dichiara perchè
nasconde?
La legge dice che il contribuente può chiedere alla agenzia delle entrate di disapplicargli il reddito
minimo presumibile, è vero. Ma se ciò non accade? è una quaestio ancora aperta circa
l'eliminazione del diritto di difesa in giudizio. Si potrebbe giustificare in altro modo quella norma?
La società di per sè è elemento di ricchezza, per cui il contributo sono sempre tenuto a pagarlo per il
semplice fatto che la società sia stata costituita.
QUANTO LE COSE SONO IMPONIBILI
Applico i due principi visti precedentemente ossia quello di cassa e di competenza.
COME LOCALIZZO IL REDDITO ovvero DOVE è IMPONIBILE
Regola Base: quasi tutti i paesi fanno uso dei due criteri suddetti combinati fra di loro.
Intanto bisogna vedere se il contribuente sia residente o meno: se è residente, è imponibile il reddito
ovunque prodotto; se non è residente il criterio applicato sarà quello del luogo di produzione del
reddito prodotto, questo perchè è ovvietà far pagare i tributi a chi consuma servizi per cui è
legittimo ritenere che il soggetto che non sia residente, sia tassato in relazione al luogo ove il
reddito sia stato prodotto.
Cio solleva due ordini di problemi:
1. individuazione della residenza del soggetto( risalire all'iscrizione all'anagrafe, dimora abituale,
effettiva residenza in italia)
2. se nei confronti del soggetto non residente è imponibile solo il reddito prodotto in italia, allora
COME COLLEGARE IL REDDITO CON IL TERRITORIO? dipende sempre dal tipo di reddito!
TIPI DI REDDITO
-Fondiario: dove si trova l'immobile
-Da lavoro autonomo e dipendente: in relazione allo stato dove lavora
-Capitale: ossia luogo di produzione e luogo ove si trova il soggetto che paga gli interessi
-Di Impresa: stabile organizzazione
Si crea però un problema di ''doppione'' nel caso in cui per es. il soggetto sia residente in italia ma
abbia svolto la propria attività lavorativa parziale o totale in francia. Come fare?
2 correttivi possibili:
CONVEZIONI VS DOPPIE IMPOSIZIONI ossia patti bilaterali internazionali ove gli stati si
spartiscono la pretesa impositiva. Furono rese esecutive con legge italiana.
In mancanza di tale possibilità, è impugnato un criterio a valenza generale con funzione sussidiaria
ossia il CREDITO D'IMPOSTA contro la doppia imposizione internazionale. è una sorta di sconto
fra gli stati per cui viene tolta dall'imposta in italia quella che ho gia pagato all'estero. Ma se le
imposte straniere fossero più di quelle italiane? Allora in tale caso non avrei nessuno sconto che
dunque non può essere applicato in forma integrale. 10/03/2014
IL PROBLEMA DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE INTERNAZIONALE.
L’Italia in parte rinuncia all’imposta che farebbe pagare, attribuendo al contribuente un credito
d’imposta, uno sconto. Supponiamo un reddito di 100 tassato in Francia per l’importo di 10. Si
tratta di un reddito imponibile anche in Italia perché il soggetto è residente in Italia. Supponiamo
che quel soggetto in Italia abbia quei 100 e altri 100. Supponiamo che l’Italia chieda sui 200 sia 15.
L’Italia non sconta 10, perché quei dieci la Francia li tassa solo sui 100, quindi se l’Italia scontasse
10, andrebbe a scontare anche l’imposta che non c’entra nulla con il reddito percepito in Francia
(dovrebbe essere 7,5).
Il problema che le persone spostano le ricchezze nei paesi dove è più conveniente, dove la
tassazione è più bassa. Una possibilità sarebbe quella di un accordo globale, molto difficile da
trovare. Allora, si potrebbe dire di fare tassare le ricchezze prodotte all’interno del proprio territorio.
L’Italia ha una pressione fiscale molto elevata, che produce due problemi: far scappare gli
investitore stranieri e frenare il consumo.
CATEGORIE DI REDDITI (cosa è imponibile, cosa no)
Il primo passo che devo fare per vedere cosa è imponibile o no è vedere se un guadagno rientra in
una delle categorie del testo unico.
REDDITO FONDIARIO derivano dal possesso di immobili in Italia. L’imposizione in Italia gli
immobili devono essere censiti tutti a catasto. Nel catasto c’è l’attribuzione del reddito medio
detraibile da quell’immobile rendita catastabile, che non va confusa con l’attribuzione del valore
dell’immobile. I redditi fondiari si articolano in redditi dei terreni e redditi dei fabbricati. Gli uni
sono i redditi degli immobili destinati ad uso agricoli, mentre gli altri sono i redditi degli immobili
destinati ad uso non agricolo. E se non sono situati in Italia? Il bene fonte del reddito si trova
all’estero, quindi ragionevolmente il reddito è prodotto all’estero. Per i non residenti nessun
problema. Per i residenti? Si può trattare di redditi diversi. Il reddito di terreni è il reddito che deriva
dall’uso agricolo, quindi fondamentalmente dalle coltivazioni dall’allevamento, dalla vendita e dalla
trasformazione di prodotti. Per le attività di vendita e trasformazione bisogna che abbiano ad
oggetto beni entro un certo limite. Se si esce dal limite? Si entra nella categoria del reddito
d’impresa. Si sta dentro l’ambito dell’allevamento se ho bestiame fino a quattro volte tanto il
foraggio che ricavo dal terreno.
Il reddito dei terreni ha due componenti: il reddito dominicale (del padrone) ed il reddito agrario
(del coltivatore). Il primo è quello che deriva dal fatto di essere proprietario, il secondo è il reddito
che deriva dal fatto che il terreno viene utilizzato. Chi è titolare del reddito dominicale? Il
proprietario o l’usufruttuario. Chi è titolare del reddito agrario? Chi sfrutta il terreno (il proprietario
o l’usufruttuario, oppure l’affittuario). I due redditi possono essere in capo allo stesso soggetto,
oppure possono essere in capo a due soggetti diversi. Quella dell’affittuario è l’unico caso in cui c’è
un soggetto che non è titolare del diritto reale a cui viene attribuito il reddito, che non è possessore
giuridicamente del terreno.
I redditi dei fabbricati sono quelli derivati dagli immobili destinati ad uso urbano. Com’è
imponibile questo reddito? Anche qui il reddito è imponibile in base alla rendita catastale, quindi
normalmente il canone reale non conta. Se il canone è maggiore della rendita catastale diventa
imponibile il canone effettivo, e questa è una seconda deroga (la prima è che il reddito fondiario in
un caso non è attribuito al possessore). Il canone va decurtato del 15 %, tenendo conto delle spese
del proprietario. Nasce un grande problema pratico: sociologicamente ci sono due tipi di contratto
dal punto di vista merceologico. I fabbricati posso affittarli a imprenditori professionisti (avvocato
che ha bisogno di uno studio, un negoziante e il negozio...). E’ facile evadere, dal punto di vista del
proprietario? Non tanto: se io devo concedere in locazione ad negoziante, questo chiederà subito la
ricevuta, poiché il canone per lui è un costo di cui deve avere la documentazione per detrarlo dalle
imposte. Il locatore può nasconderlo senza dichiarare l’entrata anche se ha fatto la ricevuta, ma è
più facilmente rintracciabile. Quindi evasione in questo campo è minore. Supponiamo che
l’imprenditore conduttore voglia nascondere i costi invece, perché lavora nel “nero assoluto”, allora
si potrebbe mettere d’accordo con il locatore. Un campo dove c’è più evasione è dove ci siano
contratti tra soggetti non professionali, come un locatore pensionato, e un conduttore studente. Sono
un po’ di anni che si va alla caccia dei proprietari d’immobili con due strategie: spaventando e
quindi aumentando le sanzioni. Si dice che i contratti di locazione devono essere registrati. Il
contratto di locazione non registrato è nullo. Il conduttore che lo sa può approfittarsene. Questo non
ha funzionato moltissimo. Allora il legislatore ha introdotto il regime della cedolare secca: il
proprietario se vuole può applicare un’imposta sostitutiva, pagare un’imposta unica sull’immobile,
senza dover andare al registro. Si vede benissimo una delle costanti del diritto finanziario italiano:
una certa difficoltà nel recuperare le evasioni fiscali. Si fa uno sconto agli evasori purché paghino; è
la stessa logica del condono fiscale. In termine di giustizia non è una cosa giusta, facciamo uno
sconto a chi ha evaso, ma in realtà l’alternativa è non trovarli, dal punto di vista utilitarista.
Chi è titolare del reddito nei fabbricati? Sempre il possessore, può succedere che ci sia un
proprietario che concede usufrutto che a sua volta concede in locazione il bene e ancora lo subloca
ad un altro, in questo caso è reddito quello del sublocatore? Sicuramente si, non è il possessore ma
detiene il bene e ne trae un introito, viene considerato come reddito diverso imponibile sem