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Operazione X X X X
Imponibile
Operazioni O X X X
non imponibili
Operazioni esenti O O X X
Caratteristiche delle operazioni rientranti nel campo di applicazione dell’iva
Per delineare tali caratteristiche si fa riferimento a 4 elementi:
1. Se danno luogo a tassazioni;
Se concedono il diritto di detrazione dell’iva assolta sugli acquisti dall’iva dovuta sulle vendite;
2.
3. Se rientrano nel calcolo del volume di affari;
4. Se sono soggette ai cosiddetti obblighi formali (dichiarazione, fatturazione e registrazione).
Le operazioni imponibili comportano l’applicazione dell’imposta, danno diritto a detrazione, rientrano nel calcolo del vo-
d’aliquota zero non com-
lume di affari, sono soggette agli obblighi formali. Le operazioni non imponibili, dette anche
portano l’insorgere dell’applicazione dell’imposta, concedono il diritto di detrazione, rientrano nel calcolo del volume
d’affari e sono soggette agli obblighi formali.
Le operazioni esenti non comportano l’applicazione dell’imposta, non concedono il diritto di detrazione, rientrano nel
calcolo del volume d’affari e sono soggette agli obblighi formali.
Obblighi formali dell’iva
L’obbligo sostanziale è quello relativo al pagamento del tributo. Distinti sono invece i cosiddetti obblighi formali: dichia-
razione, fatturazione e registrazione.
Dichiarazione: nell’obblio della dichiarazione vengono in realtà comprese 4 distinte tipologie di dichiarazione:
1. Dichiarazione di inizio attività: quando il soggetto passivo inizia a svolgere la sua attività deve presentare
all’agenzia delle entrate un’apposita dichiarazione nella quale indica le proprie generalità, la sede di svolgi-
della sua attività e l’attività che si intente esercitare. In passato era presentata tramite modulo cartaceo,
mento
oggi è presentata telematicamente. A seguito della presentazione di tale dichiarazione, l’agenzia delle entrate
rilascia un cosiddetto numero di partita iva che identifica univocamente il soggetto passivo,
2. Dichiarazione variazione dati: se il soggetto passivo cambia uno dei dati trasmessi nella dichiarazione di inizio
attività deve darne tempestiva comunicazione all’agenzia delle entrate (ad esempio il cambiamento della se-
de).
3. Dichiarazione cessazione attività: se il soggetto cessa per qualsiasi ragione la sua attività deve effettuare co-
municazione all’agenzia delle entrate. È l’unica dichiarazione che può essere effettuata da un soggetto diverso
dal contribuente; ad esempio nel caso di morte tale dichiarazione è effettuata dall’erede nel termine di 6 mesi
dal decesso.
4. Dichiarazione annuale: la dichiarazione iva annuale è inserita nel cosiddetto modello unico delle imposte. In ta-
le dichiarazione, la quale va presentata ogni anno, devono essere indicate: l’ammontare delle operazioni attive
ed esenti effettuate dal soggetto passivo; l’ammontare dell’imposta dovuta sulle ven-
imponibili, non imponibili
dite in relazione alle operazioni imponibili effettuate; il volume di affari; il totale delle operazioni passive impo-
compiute; l’ammontare dell’imposta assolta sugli acquisti.
nibili, non imponibili ed esenti che sono state
Partendo dai predetti elementi si calcola infine l’imposta da versare o a credito.
Fatturazione
La fattura è un documento essenziale nella dinamica impositiva dell’imposta sul valore aggiunto. Essa può assumere
due forme: cartacea o elettronica. La fattura di norma deve essere emessa dal soggetto che effettua la prestazione di
servizi o la cessione dei beni. La fattura deve necessariamente indicare alcuni elementi chiave:
passivo cedente o prestatore d’opera (colui il quale vende, nome cognome, ragione
1. Le generalità del soggetto
sociale, sede, n part iva, codice fiscale)
2. Numero fattura e data emissione.
3. Le generalità del soggetto passivo cessionario o nei cui confronti viene prestato il servizio.
L’oggetto della fattura, con ‘indicazione specifica dei beni ceduti e delle prestazioni di servizio effettuate speci-
4. ficando per ciascuna cessione di bene e per ciascuna prestazione di servizio il corrispettivo e la quantità.
5. La base imponibile totale pari al totale del corrispettivo richiesto per la cessione dei beni e per la prestazione di
servizi.
L‘aliquota (ordinaria 22%, ridotta 10%, 4%per i beni di prima necessità).
6. L’imposta
7.
8. Il totale da versare.
La fattura deve sempre essere emessa dal soggetto passivo nei confronti degli altri soggetti passivi. I rivenditori al mi-
nuto non sono obbligati ad emettere fattura a meno che non sia espressamente richiesta. In ogni caso il rivenditore al
l’effettuazione dell’operazione attiva.
minuto devono rilasciare lo scontrino o la ricevuta fiscale che attesta
La registrazione
Ogni soggetto passivo deve tenere 2 distinti registri ai fini dell’iva:
1. Un registro delle vendite o delle fatture emesse,
2. Un registro degli acquisti o delle fatture ricevute.
La fattura emessa deve essere registrata entro 15gg. Nei registri le fatture emesse e ricevute devono essere indicate
analiticamente specificandone il numero, a data i soggetti, l’imponibile, l’aliquota e l‘imposta. In virtù dell’attività di regi-
strazione vengono indicati mese per mese le operazioni attive e attive effettuate, ed i relativi imponibili ed imposte.
Volume d’affari
Il volume di affari, nella prassi denominato fatturato e nel linguaggio comunitario denominato cifra di affari, è una gran-
dezza monetaria.
a tale grandezza occorre da un lato fornirne un’esatta definizione e dall’altro comprenderne lo scopo. Il vo-
In relazione
lume di affari è costituito dalla somma di tutte le operazioni attive (solo attive) imponibili, non imponibili ed esenti, com-
periodo di imposta (l’anno solare), registrate o soggette a registrazione, escludendo da tale
piute in un determinato
somma le cessioni di beni ammortizzabili.
Il volume di affari serve ad identificare da un punto di vista dimensionale, il soggetto passivo al fine di farlo rientrare in
uno dei regimi iva che sono 3. Regime iva ordinario, improprio dei professionisti e delle imprese di servizi che supera-
no un ammontare di ricavi e compensi pari a 310.000 circa, nonché di tutte le altre imprese che superano un ammonta-
re di ricavi pari a 516.000 euro.
I soggetti passivi che non superano tali soglie rientrano nei regimi iva dei cosiddetti soggetti minori. Esiste anche un
regime iva per i cosiddetti minimi ovvero coloro i quali non superano un ammontare annuo di ricavi e compensi pari a
30.000 euro.
Ad ogni regime iva corrisponde un peculiare sistema di applicazione degli obblighi formali. Ad esempio i soggetti pas-
sivi che rientrano nel regime iva ordinario devono liquidare l’iva mensilmente; i soggetti passivi minori devono liquidare
trimestralmente e possono adempiere all’obbligo di fatturazione tramite un registro madre-figlia; i minimi non devono
calcolare l’iva sulle vendite, ma non possono detrarre l’iva sugli acquisti.
Oltre ai regimi iva indicati sopra ne esistono altri i cosiddetti speciali. Esiste un regime iva speciale per gli imprenditori
agricoli, dove l’iva dovuta sulle vendite è pari all’iva assoluta sugli acquisti.
Essendo questo lo scopo del volume di affari, si comprende perché dal calcolo del volume di affari viene esclusa la
cessione dei beni ammortizzabili; se infatti si ricomprendesse nel calcolo del volume di affari anche la cessione di tali
beni, si correrebbe il rischio di attribuire ad un soggetto passivo iva un regime diverso da quello ad esso ordinariamen-
te attribuito.
Pro-rata generale
Se un soggetto passivo compie unicamente operazioni esenti, secondo la regola generale non ha il diritto di detrarre
l’iva assolta sugli acquisti da lui effettuati. Ugualmente se un soggetto compie unicamente operazioni imponibili o non
imponibili, tale soggetto ha sempre diritto di detrarre l’iva assolta sugli acquisti.
Vi sono però dei casi in cui il medesimo soggetto passivo compie da un lato operazioni imponibili e non imponibili, e
dall’altro operazioni esenti.
particolare fattispecie si ci pone il problema di calcolare esattamente la percentuale di detraibilità dell’iva as-
In questa
solta sugli acquisti da parte di tale soggetto. A tal fine si applica la cosiddetta regola del pro-rata generale, in base alla
quale la percentuale di detraibilità si ricava in virtù di una semplice frazione che ha al numeratore le operazioni esenti e
al denominatore il volume di affari. Pertanto se un soggetto ha compiuto in un anno 50 di operazioni esenti, e 100 di
percentuale di detraibilità dell’iva si applica operando il rapporto tra 50 e 150; pertanto la per-
operazioni imponibili, la
centuale di detraibilità è di 1/3.
Momento di esigibilità dell’Iva
Per stabilire il momento di effettuazione dell’operazione ai fini IVA occorre distinguere la cessione dei beni dalle pre-
stazioni dei servizi.
Cess dei beni a loro volta bisogna distinguere tra cessioni di beni mobili e immobili.
La cessione dei beni immobili per regola generale si ha al momento della stipula al meno che nel contratto non sia sta-
bilito un diverso momento per l’efficacia dello stesso.
La cessione dei beni mobili si considera effettuata al momento della consegna o della spedizione, a meno che il con-
tratto non abbia stabilito un momento diverso per l’efficacia dello stesso; in ogni caso l’operazione si considera effet-
tuata decorso un anno dalla consegna o spedizione.
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate sempre al momento del pagamento del corrispettivo; pertanto non va-
del servizio. Ne consegue che l’operazione si considera effettuata anche
le né la data di inizio né la data di conclusione
al momento del pagamento dell’acconto.
Il momento di effettuazione dell’operazione è molto importante sia per che emette la fattura sia per chi la riceve; infatti
l’operazione è effettuata scatta l’obbligo di emissione della fattura; da quello stesso momento sorge
nel momento in cui
il diritto di detrazione per il cessionario.
Alle regole generali in tema di effettuazioni dell’operazioni si aggiungono anche delle eccezioni costituite dalla fattura-
zione e dal pagamento del corrispettivo.
Infatti se il soggetto cessionario o che presta il servizio emette la fattura, anche se non c’è la stipula dell’atto, anche se
non c’è consegna o spedizione del bene e non c’è pagamento, l’operazione si considera effettuata.
Il pagamento del corrispettivo naturalmente determina il momento di effettuazione dell’operazione per la cessione dei
beni.