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Appunti di diritto finanziario

Sostitutivi del manuale

Anno: 2021

Il diritto finanziario

Disciplina l'approvvigionamento delle risorse dei soggetti pubblici. In altri termini: è la disciplina dei mezzi per reperire le risorse che servono agli enti pubblici per funzionare. Lo stato italiano ha fatto enorme ricorso a questo strumento in maniera enorme negli anni '79/'80. Tentativi di rientrare ci sono stati ma non hanno avuto l'esito sperato. Si deve quindi ricorrere agli strumenti di finanza coattiva o autoritativa per avere denaro. Se non posso reperire i fondi sul mercato perché non li trovo o non mi conviene trovarli, non posso fare altro che ricorrere a prelievi coattivi: le tasse. Altri modi per rientrare nel debito esistevano.

Consolidamento del debito

Si espropria chi ha dato il denaro, non si restituiscono né più capitale prestato né interessi.

Stampa banconote di monopolio

Presuppone che lo stato abbia la possibilità di battere moneta. Più stampo denaro più la moneta perde valore (inflazione). Se pago il debito con moneta nuova si crea un'inflazione che diminuisce il valore del denaro, si riduce il valore del credito dei creditori. Es. Se pago con moneta già circolante il 10% di interessi restituiti è effettivo, se pago con moneta nuova il 10% non è effettivo.

Finanza coattiva

Lo strumento principe, oggetto delle lezioni, è la finanza coattiva. Lo stato può usare strumenti di finanziamento coattivo. A questo serve la categoria del tributo. I tributi sono strumenti di finanziamento della spesa pubblica coattivi.

Espropriazione per pubblica utilità: viene dichiarata la pubblica utilità di un'opera che deve passare necessariamente per quel tragitto. Prestazione patrimoniale imposta ha un contenuto economicamente valutabile e può essere imposta alle forme coattive o se rientra nel meccanismo della coazione sostanziale esposto dalla Corte Cost.

Definizioni di tributo

  • Prima definizione: I tributi sono prestazioni patrimoniali imposte che corrispondono ad una delle quattro categorie dell'imposta, tassa, contributo speciale e monopolio.
  • Seconda definizione: È imposta in maniera formale e coattiva, non possono essere tributi le prestazioni imposte in maniera solo sostanziale. Si attua il principio di solidarietà generale. Le sanzioni sono prestazioni costrette in modo formale. Secondo questa, il tributo è imposto in modo formale, non per finalità sanzionatorie ma per il principio di solidarietà generale.

Tra le prestazioni patrimoniali imposte i tributi sono una porzione, sono imposte conforme autoritative, quindi non siamo nell’ambito dei modelli contrattuali, una coazione formale e attuazione del principio di solidarietà generale (non c’entrano le sanzioni e il soggetto espropriato del suo bene per pubblica utilità). La specificazione si rinviene nell’Art 2 Cost. I tributi rientrano nelle categorie di: imposte, tasse, contributo speciale del monopolio. Le imposte e le prestazioni patrimoniali imposte non sono la stessa cosa. Le imposte sono prestazioni patrimoniali imposte, che è una categoria più ampia. Solo le tasse sono caratterizzate dal porre parzialmente il costo del servizio pubblico a carico di chi lo utilizza, solo nelle tasse c’è un collegamento diretto fra pagamento del tributo tassa e la fruizione del servizio. Ciascuno di noi ha interesse che vi sia l’esercito a difendere i confini e le pattuglie che girano per strada, sono a carico di tutti. Ci sono invece situazioni in cui io pago quando fruisco del servizio, ad esempio le tasse universitarie.

La differenza sta nel fatto che le tasse sono per i servizi indivisibili e le imposte per quelli divisibili? La sanità è divisibile, io fruisco della cura della salute dello Stato quando vado dal medico, però non è che per finanziare questo servizio vi siano solo le tasse, per ragioni politiche e di giustizia sarebbe iniquo addossare il costo del servizio sanitario solo addosso al malato. Il ticket è un caso di tassa, è un prelievo applicato al soggetto che fruisce del servizio pubblico. La difficoltà pratica sta nel fatto di distinguere le tasse da qualcosa di diverso. Il biglietto del bus è una zona ambigua, nel diritto privato è un contratto stipulato per fatti concludenti, se si ragiona senza categorie giuridiche si può dire che io mi presento per fruire del servizio pubblico trasporti.

Il criterio sicuro nell’incertezza bisogna vedere se il servizio rientra nel nucleo essenziali delle funzioni dell’ente pubblico, è un argomento per dire che è una tassa, se non ci siamo è probabilmente un prezzo. Esistono altri due tipi di tributo, molto meno importanti: il contributo speciale e il monopolio. Il contributo speciale è una specie di ibrido tra l’imposta e la tassa, perché riguarda un servizio di cui è possibile individuare la categoria dei fruitori, non il singolo fruitore. Ad es. il contributo di miglioria nel monopoli riguarda solo chi ha case e alberghi, è quindi un contributo speciale addossato ai singoli sulla base di criteri che non sono l’esatta fruizione. I contributi dei consorzi di bonifica sono pagati da persone interessate, es proprietari di case interessate da esondazione. Il monopolio: se uno gestisce un bene in regime di monopolio fa quello che vuole: c’è una determinazione del prezzo che non risente della spinta della concorrenza. L’elemento tributario sta nell’ipotesi in cui A. Monopolio sia gestito da soggetto pubblico, quindi starebbe in quella parte di prezzo differenziale, in più. Lo vendo ad un prezzo superiore a quello di mercato, il differenziale è l’entrata tributaria. C’è una contraddizione: nel monopolio non c’è la coazione formale, sono due definizioni diversi. Il canone RAI perché lo devo pagare se non mi piace la RAI? È nata una battaglia legale che arriva alla Corte costituzionale, per cui pago perché mi viene addossata una parte del prezzo, dal momento che ne fruisco, ma se i ripetitori RAI non ci sono? I giudici affermarono che il canone RAI era un’imposta, che è riscossa indipendentemente dalla fruizione del servizio, ma pago un’imposta sulla base di cosa? Visto che la pago solo se ho una televisione, allora viene detto che è un’imposta sull’apparecchio della televisione.

Le fonti del diritto tributario

(=luoghi in cui è contenuta la disciplina). Sono di grado diverso: costituzionale, primario e secondario.

Rango costituzionale → fonte sulle fonti “Tutte le prestazioni patrimoniali imposte devono essere disciplinate in base alla legge” → Art. 53 come devono essere disciplinate i tributi. Ha due commi:

  • Tutti sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica in ragione della loro capacità contributiva.
  • Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

“TUTTI” = non c’è nessuna specificazione e nessuna distinzione. Chiunque ha capacità contributiva. È l’interpretazione letterale, ma non è sufficiente. Ad es. Un brasiliano sta andando a Dubai, sbarca a Fiumicino, poi riparte. Si scopre che il Signore è miliardario, arriva la finanza e gli dice di pagare le tasse. La finanza va in Giappone e chiede di pagare le tasse ad un miliardario. Quindi il “tutti” va letto collegandolo all’Art 2: io concorro alla spesa pubblica italiana. Nel caso della tassa il fondamento è il beneficio: mi avvantaggio pagando il contributo unificato perché faccio causa. Nel caso dell’imposta è il principio del sacrificio. L’errore è dimenticarsi che nelle tasse il principio del sacrificio è direttamente previsto nelle imposte è indiretto, si chiede a chi si avvantaggia dei servizi pubblici italiani: se in Italia risiedo, (ho la dimora abituale) oppure quando non essendo residente, produco ricchezza in Italia.

“CAPACITÀ CONTRIBUTIVA” = “tu concorri se hai i mezzi per farlo” vuol dire ricchezza, dove non c’è ricchezza non possono esserci tributi. Questo non vuol dire che ogni volta che c’è ricchezza c’è un tributo, deve stabilirli il legislatore. Le Accise sono imposte sulla produzione di beni.

Forme della ricchezza in senso proprio: patrimonio e reddito. Il patrimonio è l’insieme dei diritti suscettibili di valutazione economica di cui sono titolare in un determinato momento. La caratteristica è di essere istantaneo “qualcosa a cui scatto una foto adesso, tra 5 minuti potrebbe essere diverso”. Il reddito è il guadagno, è un aumento del patrimonio. Tendenzialmente questa definizione economica si restringe un po’: mi interessano solo gli aumenti che derivano da un’attività. Nella prima definizione rientrerebbe una donazione e ciò che si riceve per causa di morte tendenzialmente dal punto di vista giuridico no. Il reddito si misura in modo diverso rispetto al patrimonio, è un risultato differenziale, il reddito si filma. Es. calzolaio fabbrica scarpe artigianali, ha un incasso che è il ricavo, sostiene dei costi quando paga ciò che gli serve. La differenza fra ricavi e i costi è il guadagno. Il reddito è un’entità diacronica, si misura in relazione alla variabile tempo ed è una grandezza netta, non va confusa con l’incasso.

I consumi non sono ricchezza, ma delle spese ma possono applicarsi le imposte sui consumi perché è una forma di manifestazione di ricchezza “Se spendi hai”. Capacità contributiva vuol dire: patrimonio, o reddito o consumi, sono i presupposti per cui c’è un tributo. All’Art 53 viene detto di più: non si parla di ricchezza, ma di capacità contributiva, il legislatore si è posto un problema: attenzione, che i miei mezzi economici possono essere di diverso ammontare, da zero a infinito. I primi mezzi economici che ho a disposizione servono ai bisogni essenziali, mi garantiscono il minimo vitale, vuol dire quindi “Concorri se superi il minimo vitale”.

Precedentemente l’esenzione del minimo vitale non era costituzionalizzata. La Corte Costituzionale è partita dicendo che l’Art 53 è una specificazione del principio di uguaglianza, è un parametro per vedere se il tributo può esserci e ha isolato due caratteristiche ulteriori: deve essere effettiva (vera) e attuale. Ci si riferisce al fatto che la ricchezza non deve essere apparente. La ricchezza è apparente quando è soltanto nominale, corrisponde soltanto a valori monetari e non reali. Per stabilire il valore delle cose da tassare si fa riferimento al valore della moneta, che però può cambiare, questo può generare fenomeni per cui sembra che ci sia ricchezza ma in realtà non c’è.

Pago a gennaio 2018 una casa 100.000 euro, poi c’è stata inflazione e devo usare il 10% di moneta in più. Se la casa, in termini reali, misura la stessa utilità, devo venderla a 110.000. In realtà non mi arricchisco, in termini reali ho la stessa capacità economica: pago con 110.000 quello che prima avrei pagato con 100.000, in termini nominali invece mi sono arricchito. La Corte Costituzionale disse che i valori nominali possono far apparire ricchezze che non ci sono. Se io vendo la casa quei 10.000 sarebbero reddito, si chiamerebbe plusvalenza, che è soltanto nominale. La Corte disse che da un punto di vista rigoroso avrebbe dovuto dire che ciò che è nominale non va bene, i valori nominali non sarebbero quindi imponibili. Detta così però sarebbe stata di difficile interpretazione. È consentita la tassazione di valori nominali se la variazione non è particolarmente elevata.

Le norme interpretative disciplinano attività che si svolge nel futuro. Si può stabilire oggi una tassazione per la ricchezza dell’anno scorso se l’anno scorso era prevedibile che fosse fissato un tributo, allora si paga retroattivamente. Quale è il parametro per stabilire che il tributo. Nel caso delle tasse non è necessaria una verifica della capacità contributiva. La Corte costituzionale dice: non serve farlo, rispetto all’importo delle tasse la capacità contributiva c’è sempre. Il secondo comma stabilisce che il sistema tributario è improntato al criterio di progressività: tendenzialmente i tributi devono essere progressivi. Nel suo complesso questo articolo ha lo scopo di stabilire giustizia tributaria, non è giusto infatti imporre tributi in assenza di ricchezza sufficiente.

In connessione con l’Art 3 Cost: a parità di capacità contributiva deve esserci pari tributo. Cosa si intende per uguale tributo? Cosa deve essere uguale? Il significato più immediato è che si debba pagare la stessa cifra. Però è uguale, ma non è giusto: se è in ragione della capacità contributiva, chi ha di più dovrebbe pagare di più. Allora si dice che l’uguaglianza non riguarda l’importo da pagare ma della quota da pagare (principio di proporzionalità). La porzione è l’aliquota (= frazione della ricchezza che corrisponde all’ammontare da pagare). Se uno è poco sopra al livello di sussistenza, se si priva del 10% lo privi di una quota comunque importante, per uno più ricco il sacrificio è molto diverso, si sacrifica molto meno. Quindi, non deve essere uguale quello che paghi, c’è uguaglianza del sacrificio: le aliquote crescono man mano che cresce la ricchezza (=progressività). Tutti i tributi devono essere progressivi? No, il sistema tributario nel suo complesso. Quindi i tributi più significativi sono progressivi, ma non tutti. L’IRPEF (reddito sui guadagni di chiunque) è progressiva. L’IVA non lo è. Il secondo requisito della capacità contributiva è la sua attualità → ciò significa che deve essere presente nel momento il cui è stabilito il tributo. Problemi dal punti di vista logico perché dovrebbero ritenersi vietati tributi su ricchezze future, si sono fatte spesso ipotesi di tributi retroattivi (prevede il pagamento oggi per una ricchezza passata).

I giuristi sostengono che sono retroattive le norme interpretative anche se l'oggetto non sono i fatti ma le interpretazioni. Cosa diversa sono le norme procedimentali (disciplinano i procedimenti di oggi il cui oggetto sono le ricchezze di ieri). Una norma processuale retroattiva si applica a provvedimenti che ci sono già stati. Il senso del requisito di attualità è che sono vietate le leggi tributarie retroattive (ci si riferisce alle norme positive non a quelle procedimentali). Questo è confermato anche dalla legge ordinaria e in particolare dallo statuto del contribuente è una legge di principi per cui la legge tributaria può disporre solo per l'avvenire. La corte costituzionale sostiene che anche se di regola non possono farsi leggi retroattive queste possono farsi se al momento in cui la ricchezza c'era poteva stabilirsi prevedibilmente che sarebbe stato stabilito quel tributo. Ciò vuol dire che se era prevedibile l'introduzione del tributo bisogna accantonare una parte del patrimonio per pagare un tributo che ancora non esiste.

Non è vero che il principio deve applicarsi a tutti i tributi (imposte tasse e contributi speciali). Nel caso delle tasse non è così perché non è necessaria la verifica della capacità contributiva (Corte Cost) questo perché l'importo delle tasse è limitato rispetto al valore del servizio che riceve il contribuente. In termini di sillogismo giuridico deve essere ricordato nonostante sia pacifico che le tasse sono tributi. La progressività prevede un sistema di progressività a scaglioni che è una rappresentazione dell’andamento delle aliquote che salgono man mano che sale la ricchezza. Si suddivide la base imponibile (misurazione della ricchezza) in tante porzioni, fette e a ciascuna si applica la sua aliquota.

In un ipotetico sistema si stabilisce che chi guadagna (chi possiede) un reddito sino 100 (nella valuta che vogliamo) è sottoposto ad un’aliquota del 10. Se uno scaglione va da 1 a 100, il secondo va da 101 a 200. Si suppone che l’aliquota sia 15% su 100 =15, 15 su 200 = 30. Non va bene, se tolgo 30 a quello che ha 200 gli rimane 170, il sacrificio è differente. Quindi si divide 1 a 100 aliquota = 10, sul secondo scaglione da 101 a 200 si applica il 20. Chi sta nel primo scaglione paga il 10, chi è nel secondo paga venti. Questo è il modo più pratico di attuare la progressività. Volendo si potrebbe mettere insieme questo tema della progressività col problema della tassazione sulla ricchezza effettiva. Si suppone che ci sia un sistema tributario a scaglioni come quello di prima e un lavoratore in un anno guadagna 100, l’imposta è 10 (il 10% di 100). Nell’anno successivo vi è un’inflazione pari al 10%, il datore di lavoro lo paga 110. L’effetto di questo aumento solo nominale della ricchezza (perché in termini reali non si è arricchito). L’imposta da 10 è diventata 12 e quindi vi è una maggiore tassazione reale a fronte di un aumento capacità contributiva solo apparente per effetto dell’inflazione (è entrato nel 2° scaglione). Si chiama fiscal drag oppure drenaggio fiscale = una distorsione del sistema tributario.

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Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Laleggeasugliappunti di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto finanziario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Marcheselli Alberto.
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