Diritto finanziario
La finanza pubblica
La finanza pubblica è il reperimento degli strumenti per spendere; è quella branca, non solo del diritto (ma anche fattuale) di cui necessitano gli enti pubblici per svolgere la loro attività. Quindi è lo strumento di reperimento dei mezzi per sostenere la spesa pubblica! Tutti gli enti pubblici, non solo lo Stato, devono svolgere attività ad esempio gestire strade, ospedali ecc. per cui occorre reperire mezzi.
Tra gli strumenti per ottenere i mezzi di agire, alcuni possono essere usati sia da enti pubblici che da privati e allora si parla di finanza patrimoniale ad esempio per far fruttare il mio patrimonio posso anche decidere di vendere un bene, o dare qualcosa in locazione. Altro strumento di finanza pubblica dello Stato, comune ai privati, è quella di farsi prestare dei soldi: emissioni di titoli di debito pubblico (periodo anni '70 e '80).
Dal punto di vista strettamente giuridico la situazione è la stessa di quella di un soggetto privato che intende fare un mutuo ad esempio per prendere casa tuttavia il problema è quello di restituirlo maggiorato con gli interessi: questo meccanismo funziona solo quando ho ragionevole prospettiva che se mi faccio prestare 100 e che fra un anno debba restituire 110 e li ho: l’equilibrio economico della manovra c’è quando spesa è produttiva.
Esempi di finanziamento
- Un privato cittadino va in banca per chiedere un prestito per aprire un’attività: la situazione è relativamente semplice.
- Nel caso del soggetto pubblico la cosa è diversa in termini economici. Se un ente pubblico deve finanziare un’attività pubblica, l’ente pubblico consuma ma come può stare in equilibrio?
La spesa pubblica dovrebbe essere un fattore di benessere della collettività e quindi se il benessere aumenta la sua ricchezza, pone il presupposto per far aumentare i contributi! Negli anni '70 manca l’aumento del benessere globale.
Strumenti finanziari
Poi vi sono strumenti propri del sistema finanziario in senso stretto:
- Finanza autoritativa: gli enti pubblici hanno poteri di cui invece sono privi i privati: possono coattivamente prelevare ciò che gli serve. Per definizione il soggetto pubblico è autoritativo e quindi può incidere su sfera giuridica di altro soggetto senza che questo possa fare alcunché.
Si creano dei debiti: il debito tributario nasce senza che il soggetto passivo, in quanto tale, viene gravato da obblighi e come si costringe la gente a pagare? Questo si chiede la materia: quando può sorgere un obbligo coattivo? Quando vi è coazione e quindi vi è un obbligo di pagare, due sono le nozioni fondamentali:
Prestazioni patrimoniali imposte
La prima nozione che si trova leggendo l’art. 23 Costituzione “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se NON in base alla legge” ci dice quindi che vi è una garanzia. La nozione di prestazione patrimoniale imposta ha una nozione quindi c’è una legge. Quando vi è imposizione? Il concetto di prestazione patrimoniale imposta è di maggiore ampiezza rispetto al concetto di coazione poiché vi rientrano casi in cui non vi è un intervento solo formalmente coatto: lo Stato può andare contro mia volontà senza che possa fare nulla ma possiamo essere in coazione anche in altri casi secondo l’art 23.
Quindi la nozione di prestazioni imposte comprende, ma NON esaurisce, la nozione di coazione: Non vi è solo coazione formale ma anche sostanziale. Quindi quando vi sono due condizioni vi è formalmente un contratto: perché ci troviamo di fronte ad una situazione in cui io non posso fare a meno di una cosa e l’altra parte uguale. All’interno delle prestazioni patrimoniali imposte c’è la nozione di tributo.
Il concetto di tributo
Il tributo si riconosce attraverso due tipologie di criteri:
- Ricerca attraverso delle sue caratteristiche: e allora corrisponde a monopolio, tassa, contributo.
- Definizione più generale.
Articolo 23 della Costituzione
L’art. 23 Costituzione afferma “Nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”. Partecipio passato “imposta”, cioè costretto? Anche nella sostanza o solo formalmente? È una riserva di legge “in base alla legge” allora è relativa: vuol dire che NON è assoluta! Relativa: non tutto deve essere disciplinato da legge, mentre se è assoluta vuol dire che tutta la disciplina deve esser regolata da fonte di grado di legge.
La norma in questo caso ha una funzione di garanzia, è un principio che risale alla Magna Charta inglese. Occorre che venga stabilito a priori il “quanto”: per determinare la quantità del tributo cosa devo conoscere? Ad esempio, per stabilire quanta imposta pago su casa, almeno che non sia tassa fissa, devo sapere quanto vale la casa e quanto di questa è soggetta al tributo.
Quindi mi serve:
- Base imponibile: presupposto misurato (valore della casa).
- Aliquota o tasso: è espressa normalmente in percentuale, ma non è detto, alcune sono fisse es imposta di registro ha tasso fisso di 200 euro.
Nella legge deve esserci per forza l’aliquota precisa? NO, ai fini del rispetto dell’art 23 è sufficiente l’indicazione di un limite di massimo. Nella legge deve essere presente:
- Chi: soggetto passivo.
- Perché: descrizione legale del presupposto.
- Quanto: definizione e regole della base imponibile e aliquota.
Il presupposto è una nozione giuridica mentre l’oggetto economico dell’imposta è la stessa cosa ma vista con gli occhi dell’economista.
Articolo 53 della Costituzione
Si compone di 2 commi:
- “Tutti sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica in ragione della loro capacità contributiva.
- Il sistema tributario è informato al criterio di progressività ossia è sostanzialmente progressivo.”
L’art. 53 ci dice sostanzialmente:
- Al 1 comma: quando e perché si paga.
- Al 2 comma: quanto.
La funzione del tributo (non è tuttavia l’unico mezzo per ottenerlo), è quella di concorrere a finanziare la spesa pubblica. Poi vi è la coazione in senso formale dei tributi: nell’art 53 si è giuridicamente costretti (atti vincolati e autoritativi).
“TUTTI” perché la Costituzione inserisce questa parola? Vuol dire senza distinzione? Cittadino e non? Sesso, razza, credo? MA tutti teoricamente sarebbe proprio tutti? Tutti deve significare che: io concorro alla spesa pubblica se, all’erogazione della spesa sono in qualche modo collegato, e ne riscontro dei vantaggi.
L’art 53 specifica l’art 2 Costituzione che dice di essere solidali. I soggetti sono due:
- Tutti i soggetti residenti in Italia.
- Fra chi non è residente, coloro che in Italia producono ricchezza (perché magari hanno un'attività).
Capacità contributiva
“Tutti sono tenuti a contribuire per quanto si è in grado”, e cioè? La Corte costituzionale è intervenuta: anche se hai la possibilità di pagare i tributi, vi è una zona delle tue ricchezze su cui non ti si può chiedere tributo perché altrimenti una persona non sopravvivrebbe: esigenze dello Stato viene dopo a quello di sostentamento. Dunque vi è una ricchezza minima che NON può essere erosa: NON è un caso la parola “CAPACITA’”.
Lo Stato NON preleva la quota che serve per il minimo di sussistenza: mangiare, vestirsi, vivere. La Corte ha definito la “capacità contributiva” come la ricchezza economica valutabile!! L’art 53 cost dice che SONO LEGITTIME LE IMPOSTE CHE COLPISCONO:
- Reddito: il guadagno, ossia quanto mi arricchisco nell’arco di un periodo di tempo. Il reddito è l’aumento di patrimonio fra due momenti dati, è un arricchimento. Non è qualsiasi aumento di patrimonio, ma solo quello collegato ad una mia attività. Il reddito è una grandezza netta: una cosa è il ricavo, una cosa è il guadagno !!!!!! Io mi arricchisco dalla differenza di quello che incasso/ho speso per produrre e NON semplicemente quando vendo.
- Patrimonio: è quello che ho, l’insieme dei diritti che sono nella mia sfera giuridica e suscettibile di valutazione economica: possono essere crediti o beni reali. Ed è una cosa istantanea, che si fotografa nel momento.
Patrimonio e reddito hanno caratteristiche complementari: una è una grandezza netta, l’altra istantanea. Hanno controindicazioni non coincidenti. Hanno un difetto comune: ci sono redditi e patrimoni diversi, alcune ricchezze possono nascondersi altre no. Ipotizziamo di essere un narcotrafficante (niente bolla, tutto molto black come Imma in Gomorra).
- Consumo: anche la ricchezza nascosta quando si spende si vede ecco perché si possono fare imposte anche sui consumi, cioè sulla spesa: es IVA si paga su qualsiasi cosa che facciamo (quando paghiamo un caffè un libro) è un imposta che paghiamo quando spendo.
La doppia imposizione non è un problema se non eccessivo: giuridicamente non è imposta su stessa cosa. Capisco che mi tassi su una cosa che ho o su un mio guadagno, ma non quando spendo (anche se in realtà faccio scambio tra ciò che spendo e ho di ricavo). La Corte: “presupposto del tributo è il patrimonio e il reddito, tuttavia va bene anche il consumo perché è un sintomo di ricchezza”, ossia se consumi vuol dire che hai del reddito o hai del patrimonio in quanto evento rivelatore di ricchezza.
Variabili della spesa pubblica
Due sono le variabili:
- Spesa da finanziare.
- Quello che deve pagare.
Se vi sono corrispondenze allora dovrebbe esserci equilibrio. Quando noi paghiamo tributi è come se pagassimo dei servizi pubblici, il problema è che questo servizio deve avere il prezzo giusto e soddisfarci. Ci vuole la capacità contributiva e abbiamo dato per scontato che le forme di ricchezza fossero quelle economicamente valutabili in modo diretto (patrimonio, reddito e consumo); tuttavia alcuni economisti americani sostengono che il tributo possa applicarsi anche su ricchezze NON economiche.
Principio di effettività della capacità contributiva (art 53 Costituzione)
Nel vigente ordinamento giuridico italiano, il principio di capacità contributiva assicura che ogni prelievo sia giustificato da indici rivelatori di ricchezza, ai fini di una giusta ripartizione del carico fiscale. La capacità contributiva deve sussistere effettivamente: non è un’ovvietà, perché diventa rilevante il requisito di effettività se lo rovesciano, dicendo ad esempio che la capacità contributiva non deve essere apparente.
Il caso più tipico di frizione del principio di effettività della capacità contributiva è collegato con il fenomeno dell’inflazione, ovvero il processo di costante e generalizzato rialzo dei prezzi che determina una diminuzione del potere d'acquisto della moneta; la moneta perde potere di acquisto perché passando il tempo con lo stesso valore monetario si comprano meno cose cioè i prezzi aumentano perché diminuisce il valore della moneta. L’inflazione può creare un problema rispetto al sistema tributario perché quest'ultimo ha una regola importante, e cioè che i tributi vengono applicati sul valore nominale dei beni, sulla loro espressione monetaria; quindi con l’inflazione aumenta la misurazione monetaria della ricchezza.
Esempio: io ho acquistato una casa dall’anno scorso pagandola 100; in questa casa non faccio nessun lavoro aggiuntivo, nel frattempo non si è rovinata e il mercato immobiliare è rimasto fermo, ovvero la casa è desiderata dal mercato come lo era un anno fa. Supponiamo che sia rimasto tutto fermo, ma ci sia stata un’inflazione del 10%, ovvero: io voglio rivendere la casa che ho pagato 100, ma con quel tasso di inflazione dovrò rivenderla a 110. Dato che il sistema impositivo (tributario) è parametrato a valori nominali, si ritiene che io mi sia arricchito perché ho realizzato un guadagno di 10: la cosiddetta plusvalenza, ovvero la differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto di uno stesso bene, ovvero dei due valori di uno stesso bene riferiti a momenti diversi.
In questo caso tuttavia, non si è realizzato un reddito effettivo, bensì solo nominale e quindi il sillogismo sarebbe incostituzionale. La corte costituzionale però afferma che principio generale o premessa maggiore è sì che la capacità contributiva deve essere effettiva, ma tutto dipende dalla gravità del fenomeno per verificare che lo sia o meno. Solo quando questo effetto distorsivo è particolarmente grave si ha illegittimità, anche se resta da stabilire in quali condizioni si ritiene particolarmente grave il fenomeno.
Quindi questo principio vale come principio tendenziale, deve effettivamente esserci la ricchezza. Secondo il principio dell'effettività della capacità contributiva bisogna aver effettivamente guadagnato e avere effettivamente un patrimonio.
Varie forme di imposizione del reddito
Ovvero dei guadagni collegati al fatto di possedere beni immobili e problema della legittimità dei sistemi catastali.
- Una delle prime forme di imposizione del reddito che si è sviluppata è stata collegata alla ricchezza data dal fatto di possedere campi (e coltivarli vendendo i proventi), o immobili (e affittarli/concederli in locazione). Il sistema nasceva e funzionava andando dal singolo coltivatore a verificare quanto guadagnava alla fine di ogni anno e, sulla base di quel tot, si applicava ad esempio il 5/10% come imposta.
- Dal 1500 è stato inventato un sistema diverso e molto più pratico: non si andava ogni anno a misurare il rendimento di un campo, ma si faceva questo calcolo a priori tenendo conto dei vari fattori, ad esempio della vicinanza a fonti idriche ecc. Si calcolava quindi una media delle annate per stabilire il rendimento annuale. Si sono in pratica introdotti il concetto di reddito medio (che deriva dallo sfruttamento medio) e il concetto di reddito medio ordinario (grande semplificazione perché non era più necessario andare a fare accertamenti ogni anno, ma si andava a calcolare l’imposta sulla base di questo reddito medio ordinario).
Il primo effetto è stato quello di una notevole efficienza e il secondo effetto quello di un notevole andamento della coltivazione. Ma ciò significa anche che:
- Colui che è sotto la media si trova a pagare l’imposta su di una ricchezza che non è stato in grado di produrre.
- Colui che è più che bravo, viceversa, ci guadagna di più, tenendosi tutto ciò che è prodotto in eccesso e che non è tassato.
L'effetto, nel passato, è stato che le zone del nord, (ad esempio della Brianza) e che erano sotto il dominio degli austriaci hanno avuto un andamento molto migliore rispetto al regno delle due Sicilie e quindi dei Borboni perché questo sistema ha stimolato l’uscita dal mercato dei soggetti meno efficienti, (una specie di selezione naturale per cui le coltivazioni sono andate a persone più brave).
Apparente problema rispetto al tema dell'effettività
Se la ricchezza deve essere effettiva, e il soggetto che si trova sotto la media quel reddito medio ordinario non lo ha guadagnato (con la conseguenza che gli viene tassato un reddito che non è effettivo), questa non è una situazione di incostituzionalità? Non è detto che la capacità media effettiva corrisponda al reddito effettivo: colui che non sa sfruttare il terreno non è che non ha la capacità contributiva, è che non la sa sfruttare; ha un bene che potrebbe rendere, ma non sa sfruttarlo. Quindi il sistema catastale del reddito medio ordinario non è contrario al principio dell'effettività contributiva, purché i valori inseriti siano valori realistici.
Nel catasto, (che è il registro in cui sono inseriti tutti gli immobili italiani, organizzato per cartine con la descrizione di ogni bene immobile, ovvero campi e case) se aggiornato, dovrebbe essere indicato il reddito medio ordinario ritraibile da quel bene.
NB: il catasto non deve essere confuso con i registri immobiliari, che sono quelli che servono a dirimere i conflitti vertenti sui beni, ed è un sistema organizzato per persone.
NB: Non confondere la rendita catastale (base fiscale su cui vengono calcolate le imposte/quanto viene detratto ogni anno sulla base del reddito medio ordinario) con il valore dell’immobile, (che è quanto mi danno vendendo quel terreno).
La rendita catastale è riferita a che periodo? Riferita ad un anno.
Articolo 53, comma 2, della Costituzione
Analizziamo l’art 53 comma 2 cost: esso enuncia il principio di progressività, affermando che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Ciò va inteso nel senso che il sistema finanziario deve attuare dei tributi progressivi partendo dal concetto di giustizia del tributo: un tributo è giusto quando rispetta l’art 53 Costituzione, ovvero quando c’è la capacità contributiva e quando si applica lo stesso trattamento a situazioni uguali. Ma la domanda che sorge spontanea è “come si misura l’uguaglianza rispetto a un tributo?” “Cosa deve essere uguale?”.
La prima ipotesi di uguaglianza sarebbe quella del debito, cioè tributo in cui tutti pagano la stessa somma, ma il presupposto del tributo non è la persona. Ciò che conta è la ricchezza, cioè il tributo deve essere uguale o diverso a seconda della ricchezza posseduta e si potrebbe accettare questa ipotesi, ovvero quando è uguale.
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