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Il diritto tributario e la sua autonomia

Il diritto tributario ha acquisito autonomia dal diritto amministrativo e dalle scienze finanziarie solo recentemente: prima i tributi erano studiati dagli economisti ma per contrastare l'autorità pubblica c'è stato bisogno del diritto finanziario. Fino agli anni '90 nelle università di giurisprudenza si studiavano le scienze finanziarie (poi eliminate) e il diritto finanziario, al cui interno vi era il diritto tributario, che era una sua specializzazione e si occupava dei singoli tributi.

Il diritto tributario internazionale

Il diritto tributario internazionale, invece, si occupa dei rapporti tra gli Stati e tra i singoli Stati e l'agire dei cittadini e dei non cittadini.

Funzione del diritto

La funzione essenziale del diritto è quella di assicurare e creare una relazione tra due soggetti, ed è quindi uno strumento relazionale tra: lo Stato, i comuni, l'agenzia delle entrate...

  • Sono impersonali = costruzioni giuridiche
  • Il cittadino

Ma il conflitto tra cittadino e Stato in realtà è un conflitto tra il cittadino e un funzionario (es. dell'agenzia delle entrate o del comune), il quale ha un potere concreto: decidere dei fatti dei cittadini. Questo potere è:

  • Proprio
  • Incisivo a incidere nella fiducia che il cittadino ha nello Stato
  • Idoneo

Tale funzionario però agisce sempre sulla base delle regole del diritto. Il diritto tributario è quindi lo studio della disciplina delle relazioni tra:

  • L'autorità e il funzionario che la impersona per l'adempimento dell'obbligo di concorrere alle spese pubbliche
  • Il soggetto passivo

Definizione di tributo

Le caratteristiche del tributo sono:

  • Scaturisce sempre da un presupposto economico determinato → in questo si differenzia dalla sanzione che scaturisce da un illecito
  • Oggetto del tributo: obbligazione irreversibile (= che non tornerà più indietro) → in questo si differenzia dal prestito forzoso, una misura antichissima che fu usata l'ultima volta nel periodo bellico → l'obbligazione può essere:
    • Pecuniaria
    • Non pecuniaria, come la dichiarazione dei redditi
  • È coattivo, ovvero c'è sempre un profilo impositorio → il tributo scaturisce sempre dalla legge e/o da un provvedimento di un'autorità
  • Scopo del tributo: finanziamento delle spese pubbliche generali → sono rari ed espressamente previsti i casi di un tributo di scopo (= per un fine determinato) → la generalità è indifferenziata: il potere di decidere su come spendere spetta all'autorità pubblica

Specie di tributi

Vi sono diverse specie di tributi:

  1. Imposte
  2. Tasse
  3. Contributi
  4. Monopoli fiscali

Imposta

Questo è il caso più semplice dei tributi. Un esempio è l'IRPEF: sul corrispettivo dovuto dal datore di lavoro al lavoratore interviene la pubblica autorità la quale effettua un prelievo sul corrispettivo, entrando così in un rapporto tra terzi estranei a sé. Quindi il sorgere dell'obbligo tributario nasce anche nei casi in cui l'autorità è estranea al rapporto.

→ imposta = la legge obbliga

Tassa

L'obbligo sorge in quanto l'autorità ha svolto un servizio o un'attività a favore di colui che è tenuto a pagare la tassa. Quindi il presupposto include un servizio o un'attività pubblica: se manca allora la tassa non deve essere pagata. Esempi di tasse sono la TARSU e la tassa per l'occupazione del suolo pubblico.

Tassa vs prezzo

Prezzo: è dovuto perché si è ricevuto un servizio nell'ambito di un rapporto sinallagmatico fra prestazione e controprestazione e in cui le parti possono decidere il valore delle prestazioni → es: nella vendita di un libro si può contrattare.

Tassa: non vi è un rapporto generico o sinallagmatico, in quanto non c'è lo scambio → l'erogazione del servizio pubblico è l'occasione per pretendere una somma di denaro. Es: nel caso della TARSU, non si può chiedere una riduzione sul prezzo nel caso in cui il cassonetto non venga svuotato regolarmente o venga spostato lontano dall'abitazione ma bisogna pagare quanto richiesto.

Contributo/tributo speciale

Presupposto: arricchimento specifico derivante dalla realizzazione di un'opera pubblica destinata alla generalità indifferenziata delle persone → chi gode maggiormente di tale opera deve riversare parte del suo guadagno all'autorità pubblica.

  • Es: se la costruzione di una pista ciclabile aumenta il valore delle case vicine, allora i proprietari dovranno pagare un tributo speciale.
  • Caso Genova: con il rifacimento di Corso Europa, le case adiacenti ebbero subito un aumento di prezzo ma poiché i lavori hanno comportato anche un aumento nel traffico in zona, nel tempo i prezzi hanno subito un notevole abbassamento. Ma il comune impose il tributo speciale quando ormai i prezzi erano calati.

Monopolio fiscale

Il monopolio è la cessione di servizi o di beni riservati a determinati soggetti. In occasione del monopolio è fissato un prezzo in modo che oltre all'utile derivante da tale cessione ci sia anche un gettito fiscale. Questa ripartizione conduce a una riflessione: di fronte a situazioni differenziate ci sono una molteplicità di tributi e affermare che la semplificazione possa passare attraverso l'eliminazione di tanti tributi e lasciarne solo alcuni sarebbe troppo semplicistico in quanto rimarrebbero esclusi molti casi, i quali potrebbero non essere colpiti dai pochi tributi rimasti.

Fonti del diritto tributario

La prima fonte, in ordine gerarchico, del diritto tributario è la Costituzione. In essa, le norme che interessano il rapporto finanziario sono quelle:

  1. Sulla produzione delle norme tributarie, e sono gli articoli:
    • Art. 23: Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
    • Art. 75.2: Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
    • Art. 81: Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
  2. Sul rapporto tributario
    • Art. 97: I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
  3. Sulla sostanza → cioè su cosa e quanto pagare: principio di capacità contributiva
    • Art. 53: Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Inoltre intervengono tutte le altre norme, comprese quelle sui rapporti civili e non solo fiscali. Ad esempio la Corte Costituzionale è intervenuta sulla norma che obbligava un coniuge (la moglie) a comunicare il proprio reddito al congiunto per la dichiarazione dei redditi, senza che il marito fosse obbligato a fare lo stesso: la Corte ha ritenuto che questa norma comportasse una discriminazione tra la parità dei coniugi.

Fiscalità: è pervasiva in quanto può invadere qualsiasi settore della vita.

Lezione n.2

Principio di riserva di legge

Il principio di riserva di legge (= necessità di una base legislativa) riguarda la parte sostanziale del diritto tributario e cioè:

  • Chi
  • Cosa deve pagare
  • Quanto

Le norme tributarie infatti si dividono in:

  • Sostanziali
  • Formali/strumentali → tra le norme formali rientrano quelle che riguardano l'accertamento e cioè i poteri dell'amministrazione finanziaria per verificare la correttezza del contribuente (per contrastare l'evasione) - l'art.23 quindi non copre le norme strumentali che si riferiscono alla riscossione, all'accertamento - ma comunque vi sono altre tutele costituzionali, come la tutela dell'abitazione e della corrispondenza contro gli accertamenti o il diritto di difesa.

Secondo la dottrina la questione sull'applicabilità dell'art.23 alla riscossione e all'accertamento è controversa ma secondo la giurisprudenza della corte costituzionale l'art. non li copre → quindi non serve una legge ma è sufficiente una norma infralegislativa a regolarli → es. redditometro: anche se ha una base legislativa è un regolamento.

Decreti legislativi

Art.76: stabilisce che la funzione legislativa può essere conferita dal Parlamento al governo. "L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti" - vi sono quindi dei limiti e delle condizioni:

  1. La legge delega deve fissare i principi direttivi
  2. L'oggetto deve essere circoscritto
  3. Solo per un tempo limitato

Il problema nel settore tributario è l'individuazione dei principi direttivi in quanto più i criteri sono ampi maggiore è la discrezionalità del governo → ma per valutare se siano presenti bisogna fare una valutazione caso per caso, secondo i principi di:

  • Equità
  • Ragionevolezza
  • Proporzionalità

Nel settore tributario la legge delega è sempre stata molto ampia e quindi per il Governo è stato più facile normare come voleva → concretamente però, al contrario di quanto accaduto con i d.l., non è mai stata sollevata una questione di legittimità costituzionale di un d.lgs. in violazione dell'art. 76 per vizio della legge delega → non essendo ancora stato "bollato" il Parlamento può emanare leggi delega con principi vaghi → questo accade per es. nel regime fiscale della famiglia, specie dei figli.

Statuto dei diritti del contribuente

Le fonti del diritto tributario sono:

  1. Costituzione
  2. Legge
  3. Fonti equiparate alla legge: d.l. e d.lgs.
  4. Statuto dei diritti del contribuente

Lo statuto dei diritti del contribuente è una legge ordinaria: la l.27/7/2000 n.12 → è la prima legge che ha fissato i principi valevoli nel rapporto tra amministrazione, o meglio la persona che ha il potere e il contribuente. Questa legge ha al centro la relazione fiscale → ciò risulta dal fatto che per la prima volta si sancisce che tutti gli atti dell'amministrazione finanziaria sull'accertamento e sulla riscossione devono recare il nome della persona responsabile del procedimento, il quale è un atto impositivo vero e proprio → il responsabile è la persona specifica che conosce la pratica. L'agenzia delle entrate applica questo principio mentre equitalia indica solo un responsabile formale.

A livello gerarchico lo statuto si colloca a livello della legge (è una legge ordinaria), quindi vale il principio della lex posterior: può essere modificata da una legge successiva → a differenza dello statuto dei lavoratori, il quale disciplina un rapporto tra privati, il governo (che rappresenta la parte forte) potrebbe modificare lo statuto dei diritti del contribuente con una legge a lui più favorevole.

Per questo l'art.1 dello statuto sancisce che:

Art. 1. (Principi generali)

  1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.
  2. L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.
  3. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge in attuazione delle disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella medesima legge.
  4. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dalla presente legge.

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 23.

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 53.

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 97.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Quindi questo statuto presenta due autoqualificazioni importanti:

  1. Si autoqualifica come recante norme attuative dei principi costituzionali.
  2. Le norme pongono principi generali dell'ordinamento tributario.

Ma contiene anche due autolimitazioni: lo statuto può essere derogato o modificato:

  • Solo espressamente
  • Mai da leggi speciali → solo con leggi generali e espresse

Quindi lo statuto è composto da norme che attuano norme costituzionali e recano principi generali del sistema tributario.

Ma se una norma attua una norma costituzionale che valore ha? Formalmente: è una legge ordinaria. In verità: a livello interpretativo diventa un canone di interpretazione della norma costituzionale, e quindi una legge successiva che entrasse in contrasto con essa, sarebbe in contrasto con lo stesso principio costituzionale. In quanto le norme dello statuto attuano norme costituzionali si autorafforzano e non possono essere abrogate semplicemente attraverso una legge ordinaria.

Lo stesso vale per i principi generali → se una norma posteriore ha una possibile interpretazione che entra in contrasto con un principio, tale interpretazione va scartata → es: interpretazione contrastante con il principio del contraddittorio.

Quindi lo statuto pur essendo legge ordinaria ha un valore interpretativo logico superiore alle altre leggi → una legge successiva contrastante dovrà essere analizzata per vedere se è in contrasto con le norme attuative e in caso affermativo si rivela incostituzionale → se invece non è in contrasto, prevarrà per il principio della legge posteriore.

Sarebbe meglio se lo statuto fosse stato emanato come legge costituzionale ma il Parlamento non sarebbe riuscito a farlo, contando che è da 30 anni che si aspettava → così si è cercato un modo per dargli forza pur non essendo legge costituzionale. I giudici hanno riconosciuto un valore assiologico allo statuto → è utilizzabile per interpretare tutto l'ordinamento tributario, fin dalle sue origini in quanto reca norme che danno attuazione alla costituzione → = vale sia per le leggi anteriori che per quelle posteriori alla sua emanazione.

Fonti infralegislative (regolamenti)

Le autorità amministrative devono emanare norme ordinarie e astratte → ma per provvedere ai bisogni concreti deve intervenire con provvedimenti amministrativi specifici. I regolamenti, essendo subordinati alla legge, non possono essere in contrasto con questa → in caso di violazione può essere richiesta l'abrogazione erga omnes al TAR → non sono leggi e quindi non potrebbero essere impugnati davanti alla Corte Costituzionale, anche se a volte accade.

Invece il provvedimento, cioè l'atto impositivo che da attuazione al regolamento, può essere impugnato davanti al giudice tributario ma vale solo per il caso specifico. A seconda della loro provenienza possono essere regolamenti governativi (D.P.R).

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Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher simon@22 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto finanziario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Bodrito Andrea.
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