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CRITERIO AMMINISTRATIVO:

La prima forma di suddivisione della spesa è basata sull’organizzazione del governo. Si tratta sostanzialmente

di una classificazione che assegna a ciascun ministero una certa quota di spesa pubblica. Nella seconda parte

della LB, dove sono contenuti gli stati di previsione, viene allocata una quota nella responsabilità di un

ministero con portafoglio per la sua gestione. Esistono tanti stati di previsione quanti sono i ministeri con

portafoglio più uno stato di previsione delle entrate.

Ogni ministero è dunque responsabile di certe funzioni pubbliche e di una certa politica. Il Ministero

dell’Economia e delle Finanze è tendenzialmente quello che riceve più fondi perché ha una funzione generale

di controllo della finanza pubblica.

CRITERIO ECONOMICO:

E’ basata su parametri economici. La classificazione economica valorizza la differente qualità economica delle

spese 1. SPESE CORRENTI: spese per il funzionamento dello Stato sono considerate spese

improduttive perché non generano un incremento del PIL ma assicurano la tutela dei diritti

sanciti in Costituzione. Essendo una spesa improduttiva deve essere ridotta e controllata. Le

spese correnti non si possono finanziare con indebitamento in quanto ha effetti espansivi solo

nel breve periodo

vi sono:

a) redditi di lavoro dipendente (stipendio erogato)

b) spese per consumi intermedi (acquisto di beni e servizi da parte delle PA)

c) imposte pagate alla produzione (IVA e IRAP)

d) trasferimenti correnti

e) risorse proprie UE (es. dazi doganali)

f) interessi passivi e redditi di capitale (oneri sul debito pubblico)

2. SPESE IN CONTO CAPITALE: spese d'investimento pubblico, sono spese che contribuiscono

alla crescita economica e generano un incremento del PIL. Sono considerate “spese buone”

perché hanno un effetto positivo sull’economia, sono spese di utilità generali (ES: spese che

servono per costruire infrastrutture, spese per la ricerca scientifica e tecnologica).

Le spese in conto capitali possono essere finanziate con l'indebitamento in quanto può avere

un effetto espansivo nel medio-lungo termine sull'economia e sul mercato

CRITERIO FUNZIONALE

La classificazione funzionale serve per decidere per cosa vengono impiegate le risorse e chi ne ha la

responsabilità e gestione di tali spese. Sono spese effettuate in corrispondenza di particolari funzioni o per

raggiungere determinati obiettivi.

La classificazione funzionale distingue le assegnazioni di spesa in missioni e programmi: il loro n° è variabile

perché dipende dall’evoluzione organizzativa/amministrativa dello Stato 36

- n° missioni = 34

- n° programmi = 117

LEGGE 196/2009: prevede che nella 2° sezione del disegno di legge di bilancio siano introdotte 3 spese:

1) Spese INDEROGABILI: sono doveri vincolanti e sono quindi sottratte a qualsiasi forma di

discrezionalità amministrativa. Vi rientrano le spese obbligatorie, necessarie per pagare gli

stipendi del personale, le pensioni e altre spese fisse, gli interessi passivi, le spese derivanti

da obblighi comunitari e internazionali e in generale ogni spesa espressamente qualificata

così dalla legge. Sono spese che devono essere necessariamente erogate e per le quali è

sempre necessario disporre delle risorse

2) Spese PER L’ADEGUAMENTO AL FABBISOGNO: sono soggette alla massima

discrezionalità amministrativa e vengono quantificate dalle stesse amministrazioni in base alle

loro esigenze

3) Spese DERIVANTI DA FATTORI LEGISLATIVI: Per fattori legislativi si intendono le leggi che

stabiliscono e autorizzano spese a carico dello Stato determinandone preventivamente

l’importo massimo e l’anno di iscrizione in bilancio, dunque la legge dovrà determinare oltre

all’importo complessivo anche il periodo complessivo in cui saranno iscritte le quote annuali di

spesa.

Spese fiscali

Sono agevolazioni che vengono attuate riducendo il prelievo tributario e non attraverso la spesa pubblica esse

riducono le tasse per uno specifico gruppo di contribuenti rispetto ad una norma di riferimento (forma di

esenzione, esclusione e riduzione dell’imposta).

Rischi:

- Non appaiono visibilmente nel bilancio (perché è una minor entrata)

- Può risultare inefficiente perché si crea un circolo vizioso per lo Stato

Vantaggi:

- Vantaggio per il contribuente

- Si incentiva l’adempimento degli obblighi tributari (ES: se pago meno tasse, sono più incentivato a pagarle)

CAPITOLO 11: COPERTURA FINANZIARIA

Copertura di nuove o maggiori spese

La copertura finanziaria è un OBBLIGO COSTITUZIONALE sancito dall’Art.81 comma 3: ogni legge che

introduce nuove o maggiori spese deve provvedere ai relativi mezzi di copertura. ogni

decisore politico, quando introduce una qualsiasi disciplina generando spese pubbliche a carico del bilancio,

deve assumersi la responsabilità circa gli effetti finanziari della decisione che sta prendendo.

Ogni decisione di spesa non deve alterare l’equilibrio finanziario stabilito dall’ultima LB approvata e non

deve condizionare le future LB non si possono decidere nuovi programmi di spesa disinteressandosi

di quali saranno i loro costi e loro impatto sul bilancio, limitandosi a rinviare alle future LB il compito di

trovare i mezzi per finanziarli.

senza un’adeguata copertura, ogni decisione di spesa rischia di essere dichiarata in incostituzionale.

➔ Oggi la LB è considerata una legge materiale e deve rispettare anch’essa l’obbligo di copertura (≠ quando era

legge formale).

N.B.: Al giorno d’oggi, anche la LB è vincolata a rispettare l’obbligo di copertura finanziaria, con la

conseguenza che se la LB disponesse nuove spese o minori entrate o incrementasse le spese già decise e

autorizzate in precedenza, deve anche provvedere alle idonee coperture finanziarie. 37

Tuttavia l’Art.81 non specifica attraverso quali tecniche può essere data copertura→ interviene così la legge

196/2009 a dare attuazione al principio costituzionale. Tale legge disciplina i mezzi di copertura:

Le modalità di copertura si applicano a:

- atti aventi forza di legge

- leggi regionali

- tutti gli altri atti di carattere normativo secondario che comportano oneri a carico dei bilanci

pubblici

Eccezione: Per i decreti legislativi valgono regole particolari (=adottati dal Governo previa legge di

delegazione da parte del Parlamento), perché il Parlamento deve provvedere, già nella legge di delega, alle

coperture finanziarie delle spese che derivano dall’attuazione dei decreti delegati e, nel caso in cui NON sia

possibile determinare esattamente le spese, la loro quantificazione dovrà essere fatta al momento in cui

saranno adottati i singoli decreti, ma NON potranno essere quest’ultimi a provvedere alla propria copertura→ I

provvedimenti normativi che stanziano risorse per garantire la copertura finanziaria dei decreti legislativi

devono entrare in vigore PRIMA dell’emanazione degli stessi decreti legislativi.

Garanzie di copertura: Presidente della repubblica + Corte costituzionale

Modalità di copertura

L’art. 81 Cost. non declina in modo dettagliato il principio costituzionale dell’obbligo di copertura, non

specificando in particolare attraverso quali tecniche può essere data copertura alla spesa. A ciò provvede,

dando attuazione alla norma costituzionale nella legislazione ordinaria, l’art. 17 della L. 196/2009.

Le modalità di copertura sono 4:

1) RICORSO A FONDI SPECIALI: con i fondi speciali viene garantita copertura finanziaria ai

provvedimenti legislativi che si intendono adottare dopo l’avvenuta approvazione della LB. In

particolare, sono finalizzati a finanziare i provvedimenti normativi correlati al perseguimento degli

obiettivi indicati nel DEF.

Vi sono rigorosi termini temporali di utilizzo:

- Occore che la legge deve essere approvata entro la fine dell’anno (anche se pubblicata in

Gazzetta Ufficiale nell’anno seguente).

- Se le leggi riguardano spese per dare attuazione obblighi internazionali, è sufficiente che il

disegno di legge sia presentato al parlamento entro la fine dell’anno (nonostante la legge

risulti approvata/entrata in vigore nell’anno seguente).

I fondi speciali sono stati spesso utilizzati per finalità diverse da quelle cui erano destinati e sono stati utilizzati

dal governo per dare copertura ai decreti-legge dai contenuti più disparati. La legge 196/2009 sancisce il

divieto di utilizzare i fondi speciali per dare copertura a decreti-legge che abbiano destinazioni diverse da

quelle previste nelle tabelle della LB.

Eccezione: è lecito attingere a fondi speciali nel caso in cui decreti legge riguardino spese di primo intervento

per fronteggiare i calamità naturali, esigenze riguardanti la tutela del paese o situazioni di emergenza

2) INTRODUZIONE DI NUOVE O MAGGIORI ENTRATE: per finanziare nuove/maggiori spese si ricorre

all’introduzione di nuove/maggiori entrate. Le nuove spese correnti devono trovare copertura in

nuove entrate correnti (tributarie ed extra tributarie)

N.B. l’indebitamento in caso di eventi eccezionali NON entra in conflitto con le modalità di copertura

finanziaria. Per finanziare le spese si trova copertura in una maggiore emissione del debito rispetto a quella

inizialmente programmata. 38

Divieti: - Divieto di coprire nuove/maggiori spese attraverso l’utilizzo delle entrate derivanti da entrate in

conto capitale (=derivanti dall’alienazione dei beni patrimoniali)

- Divieto di coprire le spese con le quote del gettito dell’IRPEF

- Vieta di coprire le spese utilizzando i tesoretti di bilancio (=eventuali saldi di cassa positivi che

possono emergere durante la gestione di bilancio--> ma devono essere utilizzati ex lege per il

miglioramento dei saldi di finanza pubblica)

3) RIDUZIONE DI SPESE PRECEDENTEMENTE AUTORIZZATE: per dare copertura finanziaria di

nuove/maggiori spese, si riducono altre spese. In questo modo si liberano le risorse che davano

copertura a queste spese, sopprimendo o riducendo determinati programmi, incrementandone altri.

In realtà nella prassi si sono verificate delle riduzioni generalizzate e non selettive, mediante norme che

dispongono il taglio di una certa % di TUTTE le spese autorizzate in leggi precedenti--> conseguenza: non

c’è un’analisi puntuale della priorità di finanziamento di un certo programma di spesa rispetto ad un altro.

E’ stata trovata una soluzione, grazie alle “clausole di neutralità” le nuove attività non devono generare

nuove spese a carico dello Stato. Queste clausole servono per prevenire/neutralizzare la stessa produzione

di nuove spese.

4) RICORSO A DETERMINATE FORME DI RISPARMIO DI SPESA: si modificano/eliminano

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Publisher
A.A. 2023-2024
58 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sarahmoschini di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto finanziario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof D'angelo Giangacomo.