Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
CRITERIO AMMINISTRATIVO:
La prima forma di suddivisione della spesa è basata sull’organizzazione del governo. Si tratta sostanzialmente
di una classificazione che assegna a ciascun ministero una certa quota di spesa pubblica. Nella seconda parte
della LB, dove sono contenuti gli stati di previsione, viene allocata una quota nella responsabilità di un
ministero con portafoglio per la sua gestione. Esistono tanti stati di previsione quanti sono i ministeri con
portafoglio più uno stato di previsione delle entrate.
Ogni ministero è dunque responsabile di certe funzioni pubbliche e di una certa politica. Il Ministero
dell’Economia e delle Finanze è tendenzialmente quello che riceve più fondi perché ha una funzione generale
di controllo della finanza pubblica.
CRITERIO ECONOMICO:
E’ basata su parametri economici. La classificazione economica valorizza la differente qualità economica delle
spese 1. SPESE CORRENTI: spese per il funzionamento dello Stato sono considerate spese
improduttive perché non generano un incremento del PIL ma assicurano la tutela dei diritti
sanciti in Costituzione. Essendo una spesa improduttiva deve essere ridotta e controllata. Le
spese correnti non si possono finanziare con indebitamento in quanto ha effetti espansivi solo
nel breve periodo
vi sono:
a) redditi di lavoro dipendente (stipendio erogato)
b) spese per consumi intermedi (acquisto di beni e servizi da parte delle PA)
c) imposte pagate alla produzione (IVA e IRAP)
d) trasferimenti correnti
e) risorse proprie UE (es. dazi doganali)
f) interessi passivi e redditi di capitale (oneri sul debito pubblico)
2. SPESE IN CONTO CAPITALE: spese d'investimento pubblico, sono spese che contribuiscono
alla crescita economica e generano un incremento del PIL. Sono considerate “spese buone”
perché hanno un effetto positivo sull’economia, sono spese di utilità generali (ES: spese che
servono per costruire infrastrutture, spese per la ricerca scientifica e tecnologica).
Le spese in conto capitali possono essere finanziate con l'indebitamento in quanto può avere
un effetto espansivo nel medio-lungo termine sull'economia e sul mercato
CRITERIO FUNZIONALE
La classificazione funzionale serve per decidere per cosa vengono impiegate le risorse e chi ne ha la
responsabilità e gestione di tali spese. Sono spese effettuate in corrispondenza di particolari funzioni o per
raggiungere determinati obiettivi.
La classificazione funzionale distingue le assegnazioni di spesa in missioni e programmi: il loro n° è variabile
perché dipende dall’evoluzione organizzativa/amministrativa dello Stato 36
- n° missioni = 34
- n° programmi = 117
LEGGE 196/2009: prevede che nella 2° sezione del disegno di legge di bilancio siano introdotte 3 spese:
1) Spese INDEROGABILI: sono doveri vincolanti e sono quindi sottratte a qualsiasi forma di
discrezionalità amministrativa. Vi rientrano le spese obbligatorie, necessarie per pagare gli
stipendi del personale, le pensioni e altre spese fisse, gli interessi passivi, le spese derivanti
da obblighi comunitari e internazionali e in generale ogni spesa espressamente qualificata
così dalla legge. Sono spese che devono essere necessariamente erogate e per le quali è
sempre necessario disporre delle risorse
2) Spese PER L’ADEGUAMENTO AL FABBISOGNO: sono soggette alla massima
discrezionalità amministrativa e vengono quantificate dalle stesse amministrazioni in base alle
loro esigenze
3) Spese DERIVANTI DA FATTORI LEGISLATIVI: Per fattori legislativi si intendono le leggi che
stabiliscono e autorizzano spese a carico dello Stato determinandone preventivamente
l’importo massimo e l’anno di iscrizione in bilancio, dunque la legge dovrà determinare oltre
all’importo complessivo anche il periodo complessivo in cui saranno iscritte le quote annuali di
spesa.
Spese fiscali
Sono agevolazioni che vengono attuate riducendo il prelievo tributario e non attraverso la spesa pubblica esse
riducono le tasse per uno specifico gruppo di contribuenti rispetto ad una norma di riferimento (forma di
esenzione, esclusione e riduzione dell’imposta).
Rischi:
- Non appaiono visibilmente nel bilancio (perché è una minor entrata)
- Può risultare inefficiente perché si crea un circolo vizioso per lo Stato
Vantaggi:
- Vantaggio per il contribuente
- Si incentiva l’adempimento degli obblighi tributari (ES: se pago meno tasse, sono più incentivato a pagarle)
CAPITOLO 11: COPERTURA FINANZIARIA
Copertura di nuove o maggiori spese
La copertura finanziaria è un OBBLIGO COSTITUZIONALE sancito dall’Art.81 comma 3: ogni legge che
introduce nuove o maggiori spese deve provvedere ai relativi mezzi di copertura. ogni
decisore politico, quando introduce una qualsiasi disciplina generando spese pubbliche a carico del bilancio,
deve assumersi la responsabilità circa gli effetti finanziari della decisione che sta prendendo.
Ogni decisione di spesa non deve alterare l’equilibrio finanziario stabilito dall’ultima LB approvata e non
deve condizionare le future LB non si possono decidere nuovi programmi di spesa disinteressandosi
di quali saranno i loro costi e loro impatto sul bilancio, limitandosi a rinviare alle future LB il compito di
trovare i mezzi per finanziarli.
senza un’adeguata copertura, ogni decisione di spesa rischia di essere dichiarata in incostituzionale.
➔ Oggi la LB è considerata una legge materiale e deve rispettare anch’essa l’obbligo di copertura (≠ quando era
legge formale).
N.B.: Al giorno d’oggi, anche la LB è vincolata a rispettare l’obbligo di copertura finanziaria, con la
conseguenza che se la LB disponesse nuove spese o minori entrate o incrementasse le spese già decise e
autorizzate in precedenza, deve anche provvedere alle idonee coperture finanziarie. 37
Tuttavia l’Art.81 non specifica attraverso quali tecniche può essere data copertura→ interviene così la legge
196/2009 a dare attuazione al principio costituzionale. Tale legge disciplina i mezzi di copertura:
Le modalità di copertura si applicano a:
- atti aventi forza di legge
- leggi regionali
- tutti gli altri atti di carattere normativo secondario che comportano oneri a carico dei bilanci
pubblici
Eccezione: Per i decreti legislativi valgono regole particolari (=adottati dal Governo previa legge di
delegazione da parte del Parlamento), perché il Parlamento deve provvedere, già nella legge di delega, alle
coperture finanziarie delle spese che derivano dall’attuazione dei decreti delegati e, nel caso in cui NON sia
possibile determinare esattamente le spese, la loro quantificazione dovrà essere fatta al momento in cui
saranno adottati i singoli decreti, ma NON potranno essere quest’ultimi a provvedere alla propria copertura→ I
provvedimenti normativi che stanziano risorse per garantire la copertura finanziaria dei decreti legislativi
devono entrare in vigore PRIMA dell’emanazione degli stessi decreti legislativi.
Garanzie di copertura: Presidente della repubblica + Corte costituzionale
Modalità di copertura
L’art. 81 Cost. non declina in modo dettagliato il principio costituzionale dell’obbligo di copertura, non
specificando in particolare attraverso quali tecniche può essere data copertura alla spesa. A ciò provvede,
dando attuazione alla norma costituzionale nella legislazione ordinaria, l’art. 17 della L. 196/2009.
Le modalità di copertura sono 4:
1) RICORSO A FONDI SPECIALI: con i fondi speciali viene garantita copertura finanziaria ai
provvedimenti legislativi che si intendono adottare dopo l’avvenuta approvazione della LB. In
particolare, sono finalizzati a finanziare i provvedimenti normativi correlati al perseguimento degli
obiettivi indicati nel DEF.
Vi sono rigorosi termini temporali di utilizzo:
- Occore che la legge deve essere approvata entro la fine dell’anno (anche se pubblicata in
Gazzetta Ufficiale nell’anno seguente).
- Se le leggi riguardano spese per dare attuazione obblighi internazionali, è sufficiente che il
disegno di legge sia presentato al parlamento entro la fine dell’anno (nonostante la legge
risulti approvata/entrata in vigore nell’anno seguente).
I fondi speciali sono stati spesso utilizzati per finalità diverse da quelle cui erano destinati e sono stati utilizzati
dal governo per dare copertura ai decreti-legge dai contenuti più disparati. La legge 196/2009 sancisce il
divieto di utilizzare i fondi speciali per dare copertura a decreti-legge che abbiano destinazioni diverse da
quelle previste nelle tabelle della LB.
Eccezione: è lecito attingere a fondi speciali nel caso in cui decreti legge riguardino spese di primo intervento
per fronteggiare i calamità naturali, esigenze riguardanti la tutela del paese o situazioni di emergenza
2) INTRODUZIONE DI NUOVE O MAGGIORI ENTRATE: per finanziare nuove/maggiori spese si ricorre
all’introduzione di nuove/maggiori entrate. Le nuove spese correnti devono trovare copertura in
nuove entrate correnti (tributarie ed extra tributarie)
N.B. l’indebitamento in caso di eventi eccezionali NON entra in conflitto con le modalità di copertura
finanziaria. Per finanziare le spese si trova copertura in una maggiore emissione del debito rispetto a quella
inizialmente programmata. 38
Divieti: - Divieto di coprire nuove/maggiori spese attraverso l’utilizzo delle entrate derivanti da entrate in
conto capitale (=derivanti dall’alienazione dei beni patrimoniali)
- Divieto di coprire le spese con le quote del gettito dell’IRPEF
- Vieta di coprire le spese utilizzando i tesoretti di bilancio (=eventuali saldi di cassa positivi che
possono emergere durante la gestione di bilancio--> ma devono essere utilizzati ex lege per il
miglioramento dei saldi di finanza pubblica)
3) RIDUZIONE DI SPESE PRECEDENTEMENTE AUTORIZZATE: per dare copertura finanziaria di
nuove/maggiori spese, si riducono altre spese. In questo modo si liberano le risorse che davano
copertura a queste spese, sopprimendo o riducendo determinati programmi, incrementandone altri.
In realtà nella prassi si sono verificate delle riduzioni generalizzate e non selettive, mediante norme che
dispongono il taglio di una certa % di TUTTE le spese autorizzate in leggi precedenti--> conseguenza: non
c’è un’analisi puntuale della priorità di finanziamento di un certo programma di spesa rispetto ad un altro.
E’ stata trovata una soluzione, grazie alle “clausole di neutralità” le nuove attività non devono generare
nuove spese a carico dello Stato. Queste clausole servono per prevenire/neutralizzare la stessa produzione
di nuove spese.
4) RICORSO A DETERMINATE FORME DI RISPARMIO DI SPESA: si modificano/eliminano