Le entrate tributarie
Si definisce tributaria l’entrata caratterizzata dalla coattività della prestazione. Tale coattività costituisce l’elemento essenziale ed incontestabile per l’individuazione del tributo e per la sua differenziazione dalle altre entrate. Sono pertanto tributi le imposte, le tasse, i monopoli fiscali ed i c.d. “contributi”.
Le tasse
La tassa può essere definita come quella prestazione pecuniaria che un soggetto deve allo Stato per una controprestazione che quest’ultimo effettua per il soggetto stesso e su sua richiesta. In altre parole il singolo richiede una prestazione all’Ente ma, per ottenerla, paga un tributo costituente una obbligazione ex lege, appunto la tassa. Possiamo distinguere in:
- Tasse amministrative, dovute per l'ottenimento di autorizzazioni, certificazioni, o emanazione di atti, ad esempio le tasse scolastiche;
- Tasse industriali che sono dovute come corrispettivo per l'esercizio dell'attività di impresa, ad esempio la verifica di pesi e misure o per il marchio sui metalli preziosi;
- Tasse giudiziarie che sono dovute per un servizio reso da un organo giudiziario.
Le imposte
L’imposta può definirsi come “la prestazione coattiva di carattere pecuniario dovuta dal soggetto passivo, senza alcuna correlazione con una attività dell’ente pubblico, tantomeno a favore del soggetto stesso, il quale deve adempiere la prestazione allorché si trovi in un dato rapporto ex lege con il presupposto di fatto legislativamente stabilito”.
Elementi costitutivi dell'imposta
Elementi costitutivi dell’imposta sono:
- Il soggetto attivo, ovvero lo Stato o l’ente pubblico dotato di potestà impositiva;
- Il soggetto passivo, cioè il contribuente;
- L’imponibile, ovvero la ricchezza intesa come valore di riferimento su cui calcolare l’imposta;
- L’aliquota, cioè il rapporto tra l’ammontare dell’imposta dovuta rispetto alla somma imponibile.
Presupposto di fatto dell’imposta, in ossequio dell’art. 53 Costituzione, è l’esistenza di una situazione rilevatrice di capacità contributiva.
Le imposte dirette e indirette
Le imposte possono essere dirette o indirette a seconda che vadano a colpire una manifestazione immediata di ricchezza (come ad esempio l’acquisizione di un reddito o il possesso di un patrimonio), ovvero interessino manifestazioni indirette di ricchezza (come il trasferimento di un bene).
Le imposte reali e personali
Altra classificazione delle imposte è quella che distingue le imposte reali da quelle personali: le prime, dette anche oggettive, prendono in esame il solo evento e non anche il soggetto d’imposta; le seconde prendono invece in esame la persona e la sua effettiva capacità contributiva.
Il metodo di calcolo delle imposte
Merita infine accennare al metodo di calcolo delle imposte che possono essere fisse o variabili: le prime sono predeterminate nell’ammontare; le seconde variano a secondo dell’imponibile e possono essere proporzionali (l’imposta aumenta in misura proporzionale rispetto all’aumento dell’imponibile), progressive (se l’imposta aumenta in misura più che proporzionale rispetto all’imponibile) e regressive (qualora invece aumentino meno che proporzionalmente rispetto all’imponibile).
I contributi
Il contributo può essere definito come quell’entrata tributaria che l’ente pubblico impositore realizza sotto forma di prelievo coattivo di ricchezza a carico di determinati soggetti, per il fatto che costoro traggono vantaggio da determinati servizi pubblici, anche senza che essi li abbiano richiesti. Tali entrate non hanno invero grande rilevanza essendo collegate per lo più agli enti locali e producendo una percentuale quasi trascurabile del gettito statale.
Uno strumento per ridurre il contenzioso: l'autotutela
L’autotutela, nell’accezione comune che il termine ha nel diritto amministrativo, è la facoltà dell'amministrazione di correggere, anche di propria iniziativa, quegli atti che risultino illegittimi o infondati. Gli strumenti giuridici attraverso cui si attuano tali finalità sono l’annullamento e la revoca, atti tipici utilizzati il primo per la rimozione dei vizi di legittimità, e il secondo per quelli di merito.
Tuttavia in nessun campo, come in quello tributario, ove ogni giorno ci si scontra con la difficile applicazione della normativa, l’autotutela ha assunto un ruolo così determinante da farne uno degli istituti cardini del sistema fiscale ed uno strumento efficace e moderno di tutela degli interessi dei soggetti dell’obbligazione tributaria. Nello specifico essa tende non solo a migliorare i rapporti tra i contribuenti e l’amministrazione finanziaria, ma a ricostituire quel clima di reciproca fiducia utile per una collaborazione nell’adempimento degli obblighi, finalità perseguite dalla legge 212/2000 di recente promulgata e meglio nota come lo “Statuto del contribuente”.
Caratteristiche dell'autotutela
L’autotutela, allo stato, si connota per i seguenti tratti caratteristici:
- Massimo impulso alla sua applicazione da imprimere agli Uffici per il miglioramento complessivo dell’azione amministrativa;
- Ampiezza delle fattispecie concrete in cui si realizza il presupposto per il suo esercizio;
- Insussistenza di limiti temporali al suo esercizio.
Per quanto si riferisce al primo punto va sottolineato che all’autotutela, specie negli ultimi anni, è affidato il compito di ridurre in misura determinante il numero delle controversie latenti o già insorte tra l’amministrazione finanziaria ed il cittadino. Prima dell’emanazione delle nuove norme - il riferimento è al regolamento emanato con D.M. n° 37/97 - lo sbocco delle controversie era costituito dal ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria; attualmente deve ritenersi patologica la non definizione del contesto nell’ambito amministrativo. E dunque sono state via via rimosse, anche attraverso un’interpretazione estensiva della normativa, tutte quelle anomalie che ostacolavano la piena applicazione dell’istituto.
Inoltre l’autotutela non presuppone necessariamente l’impulso da parte del privato; infatti l’amministrazione finanziaria può procedere, anche d’ufficio, all’annullamento degli atti amministrativi viziati in tutte le ipotesi in cui ne riscontra la difformità dal modello corretto.
Va detto altresì, per quel che concerne il secondo aspetto, che l’autotutela interagisce a 360 gradi sui processi di formazione e consolidazione della volontà dell’amministrazione evitando, prima, durante e dopo, che vengano ad esistenza e possano sopravvivere e diventare esecutivi atti viziati. In tal senso essa costituisce un filtro ideale attraverso cui vengono vagliati gli atti amministrativi in ogni fase del procedimento e dunque non può non essere motivo di miglioramento della complessiva attività degli uffici.
Infine non vi sono limiti temporali entro i quali il dovere di ricorrere all’autotutela si esaurisce. Non rileva né il fatto che l’atto sia diventato definitivo per decorso dei termini né l’assenza di istanza del contribuente. L’autotutela può essere dunque esercitata ogni volta che l’Ufficio riconosca un proprio atto illegittimo o infondato.
I rimborsi
Il contribuente che, per errore materiale, duplicazione o inesistenza parziale o totale dell’obbligazione tributaria o dell’obbligo di versamento, abbia effettuato un versamento diretto o abbia subito ritenuta alla fonte non dovuti o dovuti in misura inferiore, può presentare istanza per richiedere il rimborso delle maggiori somme versate.
Il rimborso può essere chiesto in sede di dichiarazione dei redditi, disposto automaticamente dagli Uffici delle Entrate in sede di liquidazione dell’imposta oppure chiesto successivamente dal contribuente. Insieme alla somma da rimborsare l’ufficio calcola anche gli interessi nella misura fissata dalle leggi tributarie.
Sono eseguiti d’ufficio i rimborsi:
- Per i crediti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, quando il dichiarante non ha optato per la compensazione o per il riporto del credito all’anno successivo oppure quando, avendo scelto per il riporto, si è poi dimenticato di effettuarlo (in questo caso può essere consigliabile presentare comunque una domanda);
- Per i crediti derivanti da errori materiali imputabili allo stesso Ufficio (ad esempio, iscrizione a ruolo di una somma superiore a quella accertata). In questi casi, se l’amministrazione si accorge dell’errore ha il dovere di provvedere alla restituzione dell’indebito senza necessità di istanza dell’interessato;
- Per i crediti derivanti da una decisione delle Commissioni tributarie: se l’imposta da iscrivere a ruolo in base alla decisione è inferiore a quella già iscritta e riscossa, l’Ufficio deve disporre lo “sgravio” parziale per effetto del quale il Concessionario della riscossione restituirà le somme riscosse.
I rimborsi sono eseguiti a richiesta dell’interessato in tutte le altre ipotesi di versamenti indebiti o comunque in eccedenza rispetto a quanto dovuto. Nel caso di rigetto della domanda, il contribuente può proporre ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.
I controlli fiscali
Una volta che il soggetto passivo ha adempiuto la propria obbligazione tributaria inizia la fase di accertamento, inteso come controllo da parte del fisco dell’adempimento o inadempimento del contribuente. Un primo controllo, c.d. di liquidazione, viene effettuato automaticamente dall’Anagrafe tributaria su tutte le dichiarazioni; un secondo controllo (controllo formale) viene eseguito su campioni delle dichiarazioni dagli uffici dell’Agenzia. Una terza fase (controllo sostanziale) è diretta alla rettifica dei singoli redditi dichiarati e alla individuazione dei soggetti che, pur essendo tenuti alla presentazione della dichiarazione, non vi hanno provveduto.
Il controllo formale
Il controllo formale viene svolto su talune dichiarazioni selezionate in base a criteri fissati dal Direttore dell’Agenzia. Tramite il controllo formale, che deve concludersi entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, viene verificata la conformità dei dati esposti in dichiarazione alla documentazione conservata dal contribuente e ai dati desunti dalle dichiarazioni presentate da altri soggetti o trasmessi per legge da enti previdenziali ed assistenziali, banche e imprese assicuratrici.
A questo fine il contribuente la cui dichiarazione è sottoposta a controllo formale è invitato dall'ufficio ad esibire o trasmettere la documentazione attestante la correttezza dei dati dichiarati e a fornire chiarimenti nel caso siano riscontrate difformità tra questi ultimi ed i dati in possesso dell'Agenzia.
Il controllo formale consente di:
- Escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto;
- Escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti;
- Determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
- Correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
L'esito del C.F. è comunicato al contribuente. Il contribuente che entro trenta giorni, provvede al versamento delle somme richieste beneficia della riduzione di un terzo della sanzione.
L'accertamento nei confronti delle persone fisiche
Oltre al controllo formale, l’Amministrazione finanziaria può procedere ad un controllo di carattere sostanziale o di merito diretto alla rettifica del reddito complessivo del contribuente (accertamento generale) o solo di alcune tipologie di reddito (accertamento parziale).
L’accertamento generale può essere di tre tipi:
- Analitico: quando l’Ufficio, sebbene la dichiarazione sia incompleta o infedele, è in grado di determinare analiticamente il maggior reddito conseguito o le indebite detrazioni effettuate dal contribuente;
- Sintetico: cui si ricorre qualora il reddito accertabile determinato in base agli elementi indicatori di capacità contributiva si discosti da quello dichiarato per almeno un quarto e tali scostamenti si verifichino per oltre due periodi d’imposta;
- D’ufficio: qualora la dichiarazione del contribuente manchi del tutto.
Il redditometro
Il redditometro costituisce un meccanismo di calcolo presuntivo del reddito sulla base di parametri certi ed uniformi fissati dal Ministero delle Finanze con appositi decreti. Per ciascun anno di imposta sono stati fissati distinti indici e coefficienti.