I rapporti di famiglia
La famiglia soddisfa i bisogni fondamentali dell'individuo: la scelta di un compagno; la procreazione; la socializzazione della prole. Non esiste un modello universale ed immutabile di famiglia, ma vari tipi che si sono sviluppati ed evoluti sulla base del contesto storico-culturale. E in ordinamenti giuridici come il nostro la famiglia è stata storicamente disciplinata dalla religione e non dal diritto, ma anche oggi che quest’ultimo interviene per regolare i rapporti di famiglia, essa attinge innanzi tutto le sue caratteristiche dal costume.
Quanto abbiamo detto è una motivazione del fatto che il codice civile non definisce la famiglia e l’art.29 Cost. proclama solennemente che la Repubblica non attribuisce, ma riconosce i diritti della famiglia come società naturale: da un lato il legislatore prende atto del valore originario e pregiuridico della famiglia e dall’altro lato si impegna a rispettare l’autonomia dei singoli consorzi famigliari, salva la necessità di intervenire, secondo l’articolo 30, comma 2, Cost. a difesa dei figli nei casi di incapacità dei genitori.
Evoluzione del modello familiare
La disciplina dei rapporti famigliari, quella dettata con il Codice Civile del 1942, che è stata vigente in Italia fino al 1975, appariva improntata a principi che le profonde trasformazioni sociali intervenute avevano reso antiquati. Elenchiamo le caratteristiche tipiche della famiglia del secondo dopoguerra:
- Famiglia prevalentemente agricola (come unità produttiva sia verso l’interno che verso l’esterno);
- Scarsa mobilità (famiglia patriarcale);
- Accentramento gerarchico (poteri del pater familias sulla moglie e sui figli);
- Rigida distribuzione di ruoli (specie tra uomini e donne).
Con il processo di industrializzazione e lo spostamento dei luoghi di lavoro all’esterno delle famiglie, si è avviato il processo di disgregazione della famiglia antica, sia sul piano numerico (passaggio alla famiglia nucleare, composta di soli genitori e figli), sia sul piano della limitazione dei poteri del capofamiglia. In questo senso è importante sottolineare l’evoluzione della posizione giuridica e sociale della donna, da soggetto incapace di agire senza autorizzazione del marito a soggetto con pari dignità sociale rispetto all’uomo (come recita l’articolo 3 Cost.), dovendo il matrimonio essere ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29 Cost.).
Nonostante la Costituzione parlava di pari posizione sociale tra uomo e donna, lo stesso non faceva il vecchio Codice Civile, che attribuiva al marito la qualifica di capo della famiglia vestito di potestà maritale sulla moglie.
Così si arriva nel 1970 con un primo importante intervento normativo: la legge del 1° Dicembre 1970, n.898, con il quale venne introdotto il divorzio (perdita del carattere di indissolubilità del matrimonio). E nel 1975 venne approvata la legge 19 Maggio 1975, n.151, con la quale il diritto di famiglia subiva una profonda trasformazione e dalla quale è scaturito l’assetto attuale dei rapporti familiari. Quali furono le principali novità introdotte da tale riforma:
- Innalzamento dell’età per contrarre matrimonio
- Profonde modifiche alle cause di invalidità delle nozze
- Integrale parificazione dei coniugi nel governo della famiglia e nella potestà sui figli
- Abolizione della separazione personale dei coniugi per colpa
- Introduzione, quale regime patrimoniale legale tra i coniugi, della comunione degli acquisti
- Il divieto di costituzione di beni in dote
- Attribuzione dell’azione di disconoscimento di paternità pure alla madre e al figlio
- La riconoscibilità dei figli naturali procreati in costanza di matrimonio (figli adulterini)
- Abbattimento dei limiti di prova nell’azione di accertamento giudiziale della paternità naturale
- La sostanziale equiparazione della posizione dei figli naturali e dei figli legittimi
- Il profondo miglioramento dei diritti successori del coniuge superstite e dei figli naturali
Dopo il 1975 sono intervenute altre riforme a distanza di anni, grazie alla pressione esercitata dall’evoluzione del costume e del sentimento sociale:
- 1987: riforma della legge sul divorzio
- 1983 e 2001: riforma della disciplina sull’adozione
- Norme volte ad accrescere la tutela dei soggetti deboli: quelle contro la sottrazione internazionale dei minori (l. 15 gennaio 1994 n.64, che ha reso esecutiva la Convenzione dell’Aja); quelle contro la violenza all’interno della famiglia (l. 4 Aprile 2001, n.54); quelle sulla procreazione medicalmente assistita (l. 19 Febbraio 2004, n.40) e sull’affidamento condiviso dei figli di coppie separate (l. 8 Febbraio 2006, n.54).
Famiglia legittima e famiglia di fatto
La famiglia legittima è quella fondata sul matrimonio (secondo l’articolo 29 Cost., comma 1: "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio") e anche i figli concepiti durante il matrimonio si dicono legittimi. La famiglia di fatto è quella costituita da persone che, pur non essendo legate tra loro da un vincolo matrimoniale, convivono secondo il costume matrimoniale (more uxorio), insieme agli eventuali figli nati dalla loro unione che vengono detti naturali.
Famiglia di fatto = convivenza come marito e moglie di persone non coniugate. Si differenzia dalle relazioni per i caratteri di durata e stabilità. L’efficacia giuridica della famiglia di fatto è stata ricostruita su effetti prevalentemente settoriali (donazioni tra conviventi, domicilio, risarcimento danni in seguito a morte, …).
Non essendoci alcun atto formale, la convivenza di una famiglia non fondata sul matrimonio, non è sempre facile da tenere distinta da altri tipi di convivenze occasionali ma anche stabili (convivenze di parenti e amici, comunità religiose ecc…). Il solenne riconoscimento dei diritti della famiglia, contenuto nell’articolo 29 Cost., si rivolge SOLO alla famiglia fondata sul matrimonio, per diversi motivi: innanzitutto per le garanzie di certezza e stabilità che comporta il matrimonio e poi per la serietà dell’impegno reciproco che gli sposi assumono dinanzi alla legge e alla comunità (civile e religiosa).
Nonostante tutto anche la stabile convivenza tra coppie non sposate ha acquisito negli ultimi decenni una rilevanza giuridica importante. La Corte Costituzionale, infatti, nelle sue pronunce di ultima istanza conferma il riconoscimento della famiglia di fatto come una delle formazioni sociali citate dall’articolo 2 Cost. e come tale può godere delle tutele che riserva la costituzione. Questo risultato ottenuto grazie all’ermeneutica giurisprudenziale, è di un’importanza notevole, soprattutto perché sta equiparando, sotto alcuni aspetti, la disciplina delle due tipologie di famiglie: per esempio al convivente more uxorio si riconosce il diritto di subentrare nel contratto di locazione intestato all’altro convivente, in caso di morte di quest’ultimo; il diritto alla tutela possessoria della casa nella quale si svolge la convivenza; il diritto al risarcimento del danno, in caso di uccisione del convivente; le erogazioni di mezzi economici compiute da uno dei conviventi e beneficio dell’altro sono considerate adempimento di un’obbligazione naturale.
La rilevanza del rapporto di convivenza si nota anche in singoli interventi normativi: l’accesso alla procreazione medicalmente anche alle coppie conviventi; diritto del convivente dell’imputato in un processo penale di astenersi dal testimoniare; legittimazione del convivente a proporre istanza per la nomina di un amministratore di sostegno del partner infermo; tutela contro la violenza nelle relazioni familiari; ecc… MA viene esclusa un’applicazione analogica, alle coppie conviventi, delle norme dettate per la famiglia legittima.
Anche se non è ancora sorto in Italia una disciplina contrattuale (relativa ai soli aspetti economici) del rapporto di convivenza al di fuori del matrimonio (come invece c’è in Francia, dove si parla di patti civili di convivenza e di concubinato, che vanno ad integrare il Code Civil), si è propensi nel pensare che l’evoluzione del pensiero giuridico porti verso una creazione di tali disciplina pattizia.
Matrimonio: la formazione del vincolo
Il matrimonio è un istituto che assume rilievo sia dal punto di vista religioso (per la chiesa cattolica il matrimonio è un sacramento ed è disciplinato dal Codex iuris canonici), sia dal punto di vista dell’ordinamento giuridico dello Stato (matrimonio civile). Anche se la legge non da una definizione di matrimonio, per il diritto italiano questo vocabolo riveste un duplice significato:
- Matrimonio come l’atto mediante il quale due persone fondano una società coniugale (matrimonio in fieri)
- Matrimonio come rapporto che ne deriva per gli sposi (matrimonio in facto)
La celebrazione dell’atto matrimoniale può essere diversa (ma gli effetti sono sempre gli stessi):
- Celebrazione davanti ad un ufficiale dello stato civile (artt. 106-107 c.c., matrimonio civile)
- Celebrazione davanti ad un ministro del culto cattolico (art.82 c.c.), secondo le regole del diritto canonico, sempre seguito dalla trascrizione dell’atto nei registri dello stato civile (matrimonio concordatario). Art. 82 Codice Civile:
IL MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI A UN MINISTRO DEL CULTO CATTOLICO È REGOLATO IN CONFORMITÀ DEL CONCORDATO CON LA SANTA SEDE E DELLE LEGGI SPECIALI SULLA MATERIA (1) (2).
NOTE:
- Art. 7 Cost. (1) (2):
DEL CONCORDATO CON LA SANTA SEDE E DELLE LEGGI SPECIALI SULLA MATERIA NOTE(1) C. C. NUOVO CONCORDATO DEL 18 FEBBRAIO 1984 (N. C.), CONFERMATO CON L'ACCORDO DI REVISIONE DEL 18-2-1984 RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI MODIFICAZIONI AL CONCORDATO LATERANENSE.
- Il matrimonio come atto giuridico può essere regolato dalle norme del Codice Civile o anche da quelle del diritto canonico in conformità del Concordato. Infatti nel nostro ordinamento il sistema introdotto dal Concordato del 1929 tra lo Stato e la Chiesa conferisce ai cittadini la libertà di scelta tra due forme di celebrazione: il matrimonio civile, celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile; il matrimonio concordatario, celebrato davanti al ministro del culto cattolico e regolarmente trascritto nei registri dello stato civile. Il matrimonio celebrato secondo le norme del diritto canonico è generalmente idoneo a produrre nell’ordinamento dello Stato gli stessi effetti civili che si sarebbero prodotti se il matrimonio fosse stato celebrato dall’ufficiale di stato civile. Tal fine la normativa statuale predispone un collegamento tra celebrazione canonica ed ordinamento statale che si attua attraverso un procedimento che si articola nelle seguenti attività: pubblicazioni, celebrazione, trascrizione.
Celebration davanti ad un ministro di un culto diverso da quello cattolico (art.83 c.c.) o davanti ad un’autorità estera, secondo le forme previste dalla legge dello stato in cui la celebrazione avviene. Art. 83 Codice Civile:
- IL MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI A MINISTRI DEI CULTI AMMESSI NELLO STATO È REGOLATO DALLE DISPOSIZIONI DEL CAPO SEGUENTE SALVO QUANTO È STABILITO NELLA LEGGE SPECIALE CONCERNENTE (2).
NOTE:
- Art. 8 Cost., comma 2: dispone che le confessioni religiose diverse dalla cattolica, hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti purché non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I rapporti dello Stato con le confessioni diverse dalla cattolica possono essere regolati sulla base di intese che hanno la natura di convenzioni di diritto pubblico interno e che lo Stato ha l’obbligo di recepire in una legge di contenuto conforme.
- Frammenti legislativi (2) C. C. Matrimonio degli acattolici, Art. L. N., 24-6-1929, n. 1159, mod. con R. D. 28-2-1930, n. 289 (M.); L. N. 449, 11-8-1984, Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese; L. N. 516, 22-11-1988, Chiese Cristiane Avventiste del Giorno Settimo; L. N. 517, 22-11-1988, Assemblee di Dio in Italia; L. N. 101, 8-3-1989, Matrimonio delle persone appartenenti all’Ebraismo; L. N. 116, 12-4-1995, Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia; L. N. 520, 29-11-1995, Chiesa Evangelica Luterana in Italia.
Matrimonio civile
Il matrimonio come istituto regolato dal diritto civile, in modo del tutto indipendente dalla celebrazione religiosa, venne introdotto nella tradizione giuridica italiana dal codice civile del Regno d’Italia del 1865. Il fine essenziale del matrimonio civile sembra essere quello della fondazione di una comunione di vita spirituale e materiale tra i due coniugi. Il rapporto coniugale che deriva dal matrimonio civile (e come vedremo anche da quello celebrato in chiesa) determina l’acquisizione automatica per la prole dello status di figli legittimi.
Caratteristiche del matrimonio civile:
- (Dopo il 1970) non indissolubile (è previsto il divorzio)
- Esclusivo (monogamico)
- Indisponibile, non si può aggiungere o togliere nulla dalla sua disciplina legale
- Non può essere ad tempus, né sottoposto a condizione risolutiva o altra causa di scioglimento (al di fuori di quanto ammesso dalla disciplina del divorzio)
La promessa di matrimonio
Il matrimonio è di solito preceduto dal fidanzamento in cui i fidanzati si promettono reciprocamente di celebrare il matrimonio. Tuttavia, questa promessa tra le parti non ha valore vincolante perché la volontà dei nubendi deve essere libera fino alla fine, pertanto vige la piena libertà di sciogliere il fidanzamento (con le rispettive promesse) fino al momento della perfezione del matrimonio (liberas nuptias esse placuit). La promessa quindi non obbliga a contrarre matrimonio né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di mancato adempimento, questo secondo l’articolo 79 c.c. (incoercibilità della promessa di matrimonio): "La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento."
MA la legge non ha trascurato l’ipotesi in cui una delle parti, fondandosi sulla serietà della promessa, abbia affrontato spese, o contratto debiti, per costituire nuova famiglia: solo se la promessa di matrimonio è fatta per iscritto (atto pubblico o scrittura privata) da una persona di maggiore età o da un minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell’art.84 Cod. Civ., o se risulta dalle pubblicazioni, il promittente, qualora senza giusto motivo rifiuti successivamente (o dia con la propria colpa giusto motivo al rifiuto dell’altro) di dare esecuzione alla promessa e di contrarre le nozze è tenuto al risarcimento dei danni. Questo secondo l’articolo 81 Codice Civile: "La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell’Articolo 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo rifiuti di eseguirla a risarcire il danno cagionato all’altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti (2056). Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell’altro. La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio (2964 e seguenti)."
Ma non si ammette la risarcibilità di danni ulteriori, come ad esempio i danni derivanti dalla rinuncia della donna in vista del matrimonio ad un impiego lavorativo. Viene anche prevista la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio durante il fidanzamento (a prescindere dai motivi della rottura del fidanzamento), secondo l’articolo 80 c.c.: "Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non
Condizione Art Contenuto.
- Età 84 Può contrarre matrimonio il maggiorenne, i minori non possono, unica eccezione è quella del sedicenne con maturità psico-fisica accertata dal tribunale e se ricorrono gravi motivi
- Interdizione per infermità 85 Non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di mente o la persona che, sebbene non interdetta, sia incapace di intendere e di volere, per qualsiasi causa anche transitoria (incapacità naturale, art. 120 c.c.)
- Libertà di stato 86 Non può chi è vincolato da un matrimonio precedente, a meno che non c’è stato divorzio o morte del coniuge
- Divieto temporaneo di 89 Deve sussistere, per la sola donna, il divieto di nuove nozze rischio di commixtio sanguinis: solo passati 300 gg dallo scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio (tempo del lutto), la donna può contrarre nuovo matrimonio. ATTENZIONE: l’inosservanza di tale divieto temporaneo non dà luogo ad invalidità del matrimonio, ma solo ad una sanzione amministrativa.
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