LA TEORIA DELLA NORMA TRIBUTARIA
CLASSIFICAZIONE DEL DIRITTO TRIBUTARIO
NELL’AMBITO DELLE SCIENZE GIURIDICHE
DIRITTO FINANZIARIO
L’acquisizione delle risorse necessarie allo Stato per perseguire i suoi fini (attività finanziaria) vengono attinte in
due modi
Attività iure gestionis di amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato o altre attività privatistiche
Acquisizione iure imperii di ricchezza dai cittadini
La branca del diritto che disciplina l’attività finanziaria è il diritto finanziario, che comprende quindi rapporti assai
eterogenei, alcuni di natura privatistica, altri di natura pubblicistica
SCIENZA DELLE FINANZE E DIRITTO FINANZIARIO
Mentre il diritto finanziario accentra la sua attenzione sulle norme giuridiche, la scienza delle finanze analizza le
leggi economiche causali e di interdipendenza che regolano l’attività finanziaria
DIRITTO TRIBUTARIO E CONTABILITÀ DI STATO
L’eterogeneità delle materie che compongono il diritto finanziario ha indotto la dottrina ad operare all’interno della
materia una sottodistinzione:
Contabilità di stato: materie più strettamente privatistiche
Complesso delle norme che disciplinano l’attività dello
Diritto tributario : materie di rilevanza pubblicistica.
stato e degli enti pubblici diretta a procurarsi, in forza del potere di supremazia a loro attribuito dalla legge, i
mezzi finanziari occorrenti per il raggiungimento delle loro finalità
I RAPPORTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO CON LE ALTRE BRANCHE DEL DIRITTO
Il diritto tributario recepisce gran parte dei principi del diritto amministrativo
Il diritto tributario ha rapporti con il diritto costituzionale
Il diritto tributario ha rapporti con il diritto privato
Il diritto tributario ha rapporti con il diritto processuale civile
Il diritto tributario ha rapporti con il diritto penale
IL PROBLEMA DELL’AUTONOMIA DEL DIRITTO TRIBUTARIO
Per autonomia si intende una non rilevante intensità di rapporti di dipendenza di un dato settore normativo dalle
discipline proprie di altre branche dell’ordinamento
LA SUPPOSTA MULTISISTEMATICITÀ DEL DIRITTO TRIBUTARIO E LA CRISI DEL CONCETTO DI
DIRITTO TRIBUTARIO
Un’ordinanza della Corte Costituzionale ha definito il diritto tributario con il carattere della multisistematicità,
considerandolo quindi non un sistema unitario e coerente ma un aggregato di microsistemi settoriali: Falsitta è
contrario
SEGUE: NOSTRE CONCLUSIONI. AUTONOMIA DEL DIRITTO TRIBUTARIO SOSTANZIALE
Il diritto tributario è un ramo autonomo del diritto, caratterizzato da:
Il canone fondamentale della capacità contributiva
divieto di ricorso all’analogia
La discussione se si possa ammettere o no un analogo a quello vigentenel
diritto penale
LE ENTRATE COATTIVE DEGLI ENTI PUBBLICI E IL
CONCETTO DI TRIBUTO
LA CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE DEGLI ENTI PUBBLICI. LE ENTRATE DI DIRITTO
PUBBLICO O IURE IMPERII
Le risorse dello stato provengono da una duplice fonte:
Attività iure gestionis o iure privatorum
Acquisizione iure imperii di ricchezza dai cittadini, proveniente non da rapporti contrattuali modellati alla
stregua del principio di corrispettività ma nell’esercizio di potestà pubbliche di prelievo coattivo disciplinate
dalla legge
Prestazioni patrimoniali di carattere sanzionatorio (violazione di un dovere giuridico)
Prestiti forzosi (schema del mutuo)
Ipotesi in cui l’ente pubblico costringe taluno a versare somme o ad acquistare o conservare titoli di
stato per un certo tempo
dei crediti d’imposta a mezzo assegnazione di titoli di stato
Non vi rientra la restituzione
Prestazioni parafiscali (contributi obbligatori di previdenza e assistenza sociale): se i soggetti passivi
vantano un diritto ad una controprestazione siamo nel campo della tassa, altrimenti siamo nel campo
dell’imposta.
Espropriazioni patrimoniali per causa di pubblica utilità (indennizzo)
IL TRIBUTO
Tributo: obbligazione avente ad oggetto una prestazione, di regola pecuniaria, a titolo definitivo (che cioè non
genera in capo all’ente pubblico obbligazioni corrispettive), nascente direttamente o indirettamente dalla legge (e
perciò avente natura coattiva), al verificarsi di un presupposto di fatto non avente natura di illecito
Nella definizione non si deve tener conto della Costituzione perché le norme costituzionali pongono esclusivamente
dei requisiti di costituzionalità e non di esistenza
Neppure entrano nella definizione di tributo lo scopo o la funzione
Dal carattere tributario di una entrata discendono varie conseguenze:
La sua impignorabilità
La sua non assoggettabilità ad altre forme di imposizione
La competenza esclusiva del tribunale per le cause relative a tali entrate
La legittimità di norme che, in deroga alla regola dell’inviolabilità del domicilio, autorizzino ispezioni per
l’accertamento di atti di evasione
L’operatività dei divieti posti dagli artt. 20. 75. 81 Costit.
Peculiari regimi attinenti l’accertamento, la liquidazione, la decadenza e la prescrizione, la riscossione, i
privilegi, l’obbligazione tributaria
I rapporti tra trasferimenti erariali agli enti locali e entrate tributarie
All’applicabilità della legge generale sulle sanzioni tributarie
Alle numerose norme del codice civile che parlano di tributi ed imposte
Limitata applicabilità in materia tributaria dei principi generali sul procedimento amministrativo
Ai problemi specifici che si pongono poi in ordine alla deducibilità degli oneri fiscali e contributivi
L’IMPOSTA
L’imposta è un tributo
dove vada a finire esattamente l’entrata
È errato fare riferimento ai servizi pubblici indivisibili, perché nessuno sa
procurata con l’imposta
dell’imposta (lo scopo non è importante, la funzione si): la funzione tipica
Diventa indispensabile la funzione
dell’imposta è quella tipica delle l’imposta solo se c’è una spesa
obbligazioni di riparto. Il contribuente deve
pubblica da distribuire tra tutti i membri di un gruppo sociale organizzato
Bisogna quindi che l’imposta individui:
I soggetti passivi della contribuzione
economica, anche se ci sarebbe l’art. 53
Gli indici di riparto (non è indispensabile che siano indici di forza
Costit, spesso ignorato dal legislatore)
È sempre un’obbligazione ex lege
Imposta: obbligazione, di regola pecuniaria, a titolo definitivo, nascente direttamente o indirettamente dalla legge,
avente la funzione di costringere il soggetto obbligato a partecipare secondo un determinato indice di riparto
(normalmente ma non sempre un fatto economicamente valutabile) alla contribuzione alle pubbliche spese
LA TASSA
che il soggetto passivo è tenuto a corrispondere all’ente pubblico
Tassa: prestazione pecuniaria coattiva o ex lege
in relazione alla fruizione o alla fruibilità di un servizio pubblico o di un’attività pubblica
La definizione di tassa è difficile perché:
Ci sono tasse apparentemente volontarie
Ci sono corrispettivi di pubblici servizi
Ai fini della definizione è irrilevante la natura della prestazione resa dall’ente pubblico (se organizzabile anche da
un privato o solo dall’ente pubblico), ma bisogna guardare alla fonte e/o alla disciplina giuridica del rapporto: di
qui l’esigenza di chiarire la nozione di coattività
Se c’è un contratto bisogna guardare all’applicabilità ad esso delle norme di diritto privato sull’adempimento e
sulla risoluzione
Se non c’è un contratto l’aspetto qualificante si sposta interamente sulla disciplina dell’adempimento
dell’obbligazione e dell’acquisizione dell’entrata
La natura esclusivamente coattiva distingue la tassa dal contributo
Il criterio del presupposto distingue la tassa dall’imposta
La giurisprudenza circoscrive l’applicazione del principio di capacità contributiva alle imposte, escludendone
l’applicazione rispetto alle tasse.
La tassa non è un’obbligazione contributiva ma corrispettiva
Garanzie del soggetto tassato:
per fatto imputabile all’ente erogante
La tassa non è dovuta se il servizio non è stato reso
L’ammontare della tassa non deve mai superare il costo del servizio
IL CONTRIBUTO
Un tempo la si considerava una categoria autonoma ma oggi non più
Contributo di utenza stradale: era una tassa
Contributo di urbanizzazione previsto dalla legge Bucalossi:
Se rapportato alle spese sostenute dall’ente pubblico per urbanizzare un’area è una tassa
Se rapportato al valore dell’immobile è un contributo
Contributo al servizio sanitario nazionale: è una sovraimposta sul reddito
Contributi di miglioria generica e specifica: si trattava di imposte
IL MONOPOLIO FISCALE COME NORMALE IMPOSTA SULLE VENDITE
Una delle finalità che possono portare all’istituzione di monopoli è quella di assicurare allo stato una parte dei
l’entrata pubblica derivante da monopolio non configura un’entrata autonoma ma è agevolmente
corrispettivi:
inquadrabile nella categoria delle imposte sulle vendite
QUESTIONI CONTROVERSE SULLA NATURA, TRIBUTARIA O NON, DI IMPOSTA O DI TASSA, DI
TALUNE ENTRATE PUBBLICHE COLLETTIVE
La distinzione tra imposta e sanzione, semplice in teoria, è a volte difficile, come nel caso dei profitti di regime,
somme soggette ad avocazione a favore dello stato
Natura non tributaria è da attribuire a varie ipotesi di confisca
È da riconoscere natura tributaria, ma di tassa e non di imposta, al canone televisivo e al bollo auto, nonostante
contrario parere della corte costituzionale
È imposta la tassa portuale
l’uso speciale dei beni
Non hanno natura tributaria i canoni dovuti per demaniali
Hanno natura tributaria i contributi dovuti ai consorzi di bonifica
Controversa è la natura delle entrate dei casinò
secondo la corte costituzionale è un’imposta
Lo sconto farmaceutico
LE NORME TRIBUTARIE
LE FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO
PREMESSA
Norma: enunciato prescrittivo condizionale, cioè un insieme di parole che individua una situazione di fatto
(fattispecie) assunta come ipotesi, il cui verificarsi genera un effetto o conseguenza
L’art. 25 Costit fissa:
Una riserva di competenza a favore della legge in merito alla regolamentazione del rapporto tributario
(soggetto attivo e passivo, presupposto di fatto)
a favore della legge per ciò che concerne la residua disciplina, con l’implicita
Una semplice preferenza
possibilità che la disciplina stessa venga affidata a fonti di rango inferiore
LA COSTITUZIONE
Art. 23: riserva relativa a favore della legge
Art. 75/2: vieta il referendum abrogativo in materie tributarie
Art. 81/3: vieta di imporre nuovi tributi a mezzo della legge di approvazione del bilancio statale
Art. 53: disciplina sostanziale del tributo
Art. 119/: il legislatore regionale deve esercitare la potestà normativa finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti
dalle leggi della repubblica
dazi d’importazione o esportazione o transito tra le regioni
Art. 120/: vieta alla regione di istituire
FONTI PRIMARIE: LA LEGGE IN SENSO FORMALE
Legge in senso formale: atti normativi emanati dal parlamento e promulgati dal presidente della repubblica in
conformità agli artt. 71 -–74 costit
Forza di legge: potere di eliminare norme eventualmente emesse da fonti di rango inferiore e di resistere e
prevalere su norme contrarie delle fonti inferiori
Valore di legge: soggetta al solo sindacato di validità della corte costituzionale
FONTI PARALLELE E SUBPRIMARIE: A) I DECRETI LEGISLATIVI
La delega legislativa deve essere deliberata dal parlamento mediante la procedura normale di esame, con esclusione
della procedura abbreviata in commissione
La delega deve essere effettuata a favore del governo per un tempo limitato e per oggetti definiti
La legge di delega deve fissare i principi e i criteri direttivi
SEGUE: I TESTI UNICI
Documenti normativi con i quali il governo provvede a riordinare in modo organico e sistematico tutte le
disposizioni di varia fonte
Testi unici delegati: adottati dal governo su legge delega, quindi possono avere anche contenuto innovativo e non
solo ricognitivo delle disposizioni vigenti
SEGUE: B) I DECRETI LEGGE
Sono emanati dal governo in casi straordinari di urgenza e necessità
La censura di incostituzionalità per mancanza dei requisiti di straordinarietà ed urgenza deve considerarsi
inammissibile in caso di successiva conversione in legge
Devono essere presentati alle camere il giorno stesso della loro emanazione per la conversione in legge
Perdono efficacia fin dall’inizio se non sono convertiti in legge entro 60 gg. dalla loro pubblicazione
Problema della decorrenza delle modifiche apportate al testo originario del decreto
SEGUE: C) LE LEGGI REGIONALI
La potestà normativa delle regioni incontra dei limiti, oltre che nella costituzione, anche nelle leggi dello stato, per
questo si parla di fonti parallele subprimarie
L’art. 119 costit consentiva autonomia finanziaria sia dal lato delle spese che da quello delle entrate, ma la legge
281/1970 ha limitato l’autonomia finanziaria solo al lato delle spese. La situazione sta cambiando
(AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO)
Per le regioni a statuto speciale i singoli statuti prevedono una più corposa potestà normativa
LE FONTI COMUNITARIE
–
Fonti primarie: artt. 95 99 del trattato di Roma
Fonti derivate:
Regolamenti: hanno portata generale, sono obbligatori in tutti i loro elementi e sono applicabili in ciascuno
degli stati membri (attribuiscono ai singoli cittadini diritti tutelabili davanti ai giudici nazionali)
Direttive: hanno come destinatari gli stati membri e non i singoli cittadini uti singuli
Se la direttiva scade senza che lo stato la introduca nell’ordinamento, purchè questa non sia condizionata
assume efficacia diretta e vincolante all’interno degli stessi stati membri,
e sufficientemente precisa, essa
come i regolamenti
hanno diretta applicabilità all’interno di ciascuno stato senza tener conto
Sentenze interpretative della CGCE:
del diritto nazionale difforme
SEGUE: I RAPPORTI FRA ORDINAMENTO COMUNITARIO E ORDINAMENTO NAZIONALE
Le norme comunitarie, che occupano gli spazi loro riservati, prevalgono sulle norme statali incompatibili che
possono essere direttamente disapplicate dai giudici senza che debba essere coinvolta la corte costituzionale, in
virtù delle limitazioni di sovranità consentite dall’art. 11 Costit.
Le limitazioni di sovranità dell’art. 11 Costit possono riguardare anche materie soggette a riserva di legge come il
diritto tributario
Se una fonte comunitaria dovesse incidere in materia di rapporti civili, etico-sociali e politici con disposizioni
contrastanti con la Costituzione, la Corte Costituzionale potrebbe sindacare la costituzionalità del trattato con i
predetti principi fondamentali, compreso il principio di capacità contributiva
IL DIVIETO DI ABROGAZIONE DELLE LEGGI TRIBUTARIE MEDIANTE REFERENDUM: SUA
LATITUDINE
Il divieto di referendum in materia tributaria non riguarda solo le norme tributarie sostanziali ma anche le norme
procedurali (vedi pg. 56)
LE SENTENZE DI ACCOGLIMENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE E LA LORO LIMITATA
RETROATTIVITÀ. LA QUESTIONE DEI RAPPORTI ESAURITI E DELLA COMPATIBILITÀ DI TALI
SENTENZE CON L’ART. 81 COST
Anche i negozi giuridici, gli atti amministrativi, le sentenze sono fonti di diritto, ma creano norme concrete e
individuali
Le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale invece sono fonti di diritto aventi efficacia erga omnes
La loro efficacia è di norma ex tunc ma in diritto tributario c’è un limite nei rapporti tributari esauriti
Il rapporto di imposta costituitosi anteriormente alla sentenza di annullamento non è esaurito quando:
Non è ancora spirato il termine decadenziale per chiedere il rimborso dell’imposta
Se pende il giudizio provocato dall’impugnazione degli atti di imposizione e/o delle iscrizioni a ruolo
Le sentenze della Corte Costituzionale che importano oneri per le casse dello stato non sono in contrasto con l’art.
81/4 della Costituzione perché non esiste un obbligo costituzionale al pareggio di bilancio
LA CONSUETUDINE INTERNAZIONALE
Ha una certa importanza in campo tributario la consuetudine internazionale (trattamento tributario del capo di stato
estero o dei rappresentanti diplomatici o consolari esteri
La legge ordinaria che confligge con la consuetudine internazionale deve essere disapplicata dai giudici, in virtù
del disposto dell’art. 10/1 Costit.
Il conflitto tra consuetudine internazionale e principi costituzionale verrebbe esercitato dalla Corte Costituzionale
in via incidentale e con effetti limitati al caso deciso
LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI
Non costituiscono fonti di diritto tributario le convenzioni internazionali perché entrano in vigore
nell’ordinamento italiano solo con l’emanazione della legge di ratifica
internazionali assumono natura di norme speciali e quindi l’eventuale conflitto con le
Le norme delle convenzioni
norme ordinarie va risolto secondo la regola generi per speciem derogatur
FONTI NORMATIVE SECONDARIE: I REGOLAMENTI GOVERNATIVI E MINISTERIALI
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