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LA TEORIA DELLA NORMA TRIBUTARIA

CLASSIFICAZIONE DEL DIRITTO TRIBUTARIO

NELL’AMBITO DELLE SCIENZE GIURIDICHE

DIRITTO FINANZIARIO

 L’acquisizione delle risorse necessarie allo Stato per perseguire i suoi fini (attività finanziaria) vengono attinte in

due modi

 Attività iure gestionis di amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato o altre attività privatistiche

 Acquisizione iure imperii di ricchezza dai cittadini

La branca del diritto che disciplina l’attività finanziaria è il diritto finanziario, che comprende quindi rapporti assai

eterogenei, alcuni di natura privatistica, altri di natura pubblicistica

SCIENZA DELLE FINANZE E DIRITTO FINANZIARIO

 Mentre il diritto finanziario accentra la sua attenzione sulle norme giuridiche, la scienza delle finanze analizza le

leggi economiche causali e di interdipendenza che regolano l’attività finanziaria

DIRITTO TRIBUTARIO E CONTABILITÀ DI STATO

 L’eterogeneità delle materie che compongono il diritto finanziario ha indotto la dottrina ad operare all’interno della

materia una sottodistinzione:

 Contabilità di stato: materie più strettamente privatistiche

 Complesso delle norme che disciplinano l’attività dello

Diritto tributario : materie di rilevanza pubblicistica.

stato e degli enti pubblici diretta a procurarsi, in forza del potere di supremazia a loro attribuito dalla legge, i

mezzi finanziari occorrenti per il raggiungimento delle loro finalità

I RAPPORTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO CON LE ALTRE BRANCHE DEL DIRITTO

 Il diritto tributario recepisce gran parte dei principi del diritto amministrativo

 Il diritto tributario ha rapporti con il diritto costituzionale

 Il diritto tributario ha rapporti con il diritto privato

 Il diritto tributario ha rapporti con il diritto processuale civile

 Il diritto tributario ha rapporti con il diritto penale

IL PROBLEMA DELL’AUTONOMIA DEL DIRITTO TRIBUTARIO

 Per autonomia si intende una non rilevante intensità di rapporti di dipendenza di un dato settore normativo dalle

discipline proprie di altre branche dell’ordinamento

LA SUPPOSTA MULTISISTEMATICITÀ DEL DIRITTO TRIBUTARIO E LA CRISI DEL CONCETTO DI

DIRITTO TRIBUTARIO

 Un’ordinanza della Corte Costituzionale ha definito il diritto tributario con il carattere della multisistematicità,

considerandolo quindi non un sistema unitario e coerente ma un aggregato di microsistemi settoriali: Falsitta è

contrario

SEGUE: NOSTRE CONCLUSIONI. AUTONOMIA DEL DIRITTO TRIBUTARIO SOSTANZIALE

 Il diritto tributario è un ramo autonomo del diritto, caratterizzato da:

 Il canone fondamentale della capacità contributiva

 divieto di ricorso all’analogia

La discussione se si possa ammettere o no un analogo a quello vigentenel

diritto penale

LE ENTRATE COATTIVE DEGLI ENTI PUBBLICI E IL

CONCETTO DI TRIBUTO

LA CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE DEGLI ENTI PUBBLICI. LE ENTRATE DI DIRITTO

PUBBLICO O IURE IMPERII

 Le risorse dello stato provengono da una duplice fonte:

 Attività iure gestionis o iure privatorum

 Acquisizione iure imperii di ricchezza dai cittadini, proveniente non da rapporti contrattuali modellati alla

stregua del principio di corrispettività ma nell’esercizio di potestà pubbliche di prelievo coattivo disciplinate

dalla legge

 Prestazioni patrimoniali di carattere sanzionatorio (violazione di un dovere giuridico)

 Prestiti forzosi (schema del mutuo)

 Ipotesi in cui l’ente pubblico costringe taluno a versare somme o ad acquistare o conservare titoli di

stato per un certo tempo

 dei crediti d’imposta a mezzo assegnazione di titoli di stato

Non vi rientra la restituzione

 Prestazioni parafiscali (contributi obbligatori di previdenza e assistenza sociale): se i soggetti passivi

vantano un diritto ad una controprestazione siamo nel campo della tassa, altrimenti siamo nel campo

dell’imposta.

 Espropriazioni patrimoniali per causa di pubblica utilità (indennizzo)

IL TRIBUTO

 Tributo: obbligazione avente ad oggetto una prestazione, di regola pecuniaria, a titolo definitivo (che cioè non

genera in capo all’ente pubblico obbligazioni corrispettive), nascente direttamente o indirettamente dalla legge (e

perciò avente natura coattiva), al verificarsi di un presupposto di fatto non avente natura di illecito

 Nella definizione non si deve tener conto della Costituzione perché le norme costituzionali pongono esclusivamente

dei requisiti di costituzionalità e non di esistenza

 Neppure entrano nella definizione di tributo lo scopo o la funzione

 Dal carattere tributario di una entrata discendono varie conseguenze:

 La sua impignorabilità

 La sua non assoggettabilità ad altre forme di imposizione

 La competenza esclusiva del tribunale per le cause relative a tali entrate

 La legittimità di norme che, in deroga alla regola dell’inviolabilità del domicilio, autorizzino ispezioni per

l’accertamento di atti di evasione

 L’operatività dei divieti posti dagli artt. 20. 75. 81 Costit.

 Peculiari regimi attinenti l’accertamento, la liquidazione, la decadenza e la prescrizione, la riscossione, i

privilegi, l’obbligazione tributaria

 I rapporti tra trasferimenti erariali agli enti locali e entrate tributarie

 All’applicabilità della legge generale sulle sanzioni tributarie

 Alle numerose norme del codice civile che parlano di tributi ed imposte

 Limitata applicabilità in materia tributaria dei principi generali sul procedimento amministrativo

 Ai problemi specifici che si pongono poi in ordine alla deducibilità degli oneri fiscali e contributivi

L’IMPOSTA

 L’imposta è un tributo

 dove vada a finire esattamente l’entrata

È errato fare riferimento ai servizi pubblici indivisibili, perché nessuno sa

procurata con l’imposta

 dell’imposta (lo scopo non è importante, la funzione si): la funzione tipica

Diventa indispensabile la funzione

dell’imposta è quella tipica delle l’imposta solo se c’è una spesa

obbligazioni di riparto. Il contribuente deve

pubblica da distribuire tra tutti i membri di un gruppo sociale organizzato

 Bisogna quindi che l’imposta individui:

 I soggetti passivi della contribuzione

 economica, anche se ci sarebbe l’art. 53

Gli indici di riparto (non è indispensabile che siano indici di forza

Costit, spesso ignorato dal legislatore)

 È sempre un’obbligazione ex lege

 Imposta: obbligazione, di regola pecuniaria, a titolo definitivo, nascente direttamente o indirettamente dalla legge,

avente la funzione di costringere il soggetto obbligato a partecipare secondo un determinato indice di riparto

(normalmente ma non sempre un fatto economicamente valutabile) alla contribuzione alle pubbliche spese

LA TASSA

 che il soggetto passivo è tenuto a corrispondere all’ente pubblico

Tassa: prestazione pecuniaria coattiva o ex lege

in relazione alla fruizione o alla fruibilità di un servizio pubblico o di un’attività pubblica

 La definizione di tassa è difficile perché:

 Ci sono tasse apparentemente volontarie

 Ci sono corrispettivi di pubblici servizi

 Ai fini della definizione è irrilevante la natura della prestazione resa dall’ente pubblico (se organizzabile anche da

un privato o solo dall’ente pubblico), ma bisogna guardare alla fonte e/o alla disciplina giuridica del rapporto: di

qui l’esigenza di chiarire la nozione di coattività

 Se c’è un contratto bisogna guardare all’applicabilità ad esso delle norme di diritto privato sull’adempimento e

sulla risoluzione

 Se non c’è un contratto l’aspetto qualificante si sposta interamente sulla disciplina dell’adempimento

dell’obbligazione e dell’acquisizione dell’entrata

 La natura esclusivamente coattiva distingue la tassa dal contributo

 Il criterio del presupposto distingue la tassa dall’imposta

 La giurisprudenza circoscrive l’applicazione del principio di capacità contributiva alle imposte, escludendone

l’applicazione rispetto alle tasse.

 La tassa non è un’obbligazione contributiva ma corrispettiva

 Garanzie del soggetto tassato:

 per fatto imputabile all’ente erogante

La tassa non è dovuta se il servizio non è stato reso

 L’ammontare della tassa non deve mai superare il costo del servizio

IL CONTRIBUTO

 Un tempo la si considerava una categoria autonoma ma oggi non più

 Contributo di utenza stradale: era una tassa

 Contributo di urbanizzazione previsto dalla legge Bucalossi:

 Se rapportato alle spese sostenute dall’ente pubblico per urbanizzare un’area è una tassa

 Se rapportato al valore dell’immobile è un contributo

 Contributo al servizio sanitario nazionale: è una sovraimposta sul reddito

 Contributi di miglioria generica e specifica: si trattava di imposte

IL MONOPOLIO FISCALE COME NORMALE IMPOSTA SULLE VENDITE

 Una delle finalità che possono portare all’istituzione di monopoli è quella di assicurare allo stato una parte dei

l’entrata pubblica derivante da monopolio non configura un’entrata autonoma ma è agevolmente

corrispettivi:

inquadrabile nella categoria delle imposte sulle vendite

QUESTIONI CONTROVERSE SULLA NATURA, TRIBUTARIA O NON, DI IMPOSTA O DI TASSA, DI

TALUNE ENTRATE PUBBLICHE COLLETTIVE

 La distinzione tra imposta e sanzione, semplice in teoria, è a volte difficile, come nel caso dei profitti di regime,

somme soggette ad avocazione a favore dello stato

 Natura non tributaria è da attribuire a varie ipotesi di confisca

 È da riconoscere natura tributaria, ma di tassa e non di imposta, al canone televisivo e al bollo auto, nonostante

contrario parere della corte costituzionale

 È imposta la tassa portuale

 l’uso speciale dei beni

Non hanno natura tributaria i canoni dovuti per demaniali

 Hanno natura tributaria i contributi dovuti ai consorzi di bonifica

 Controversa è la natura delle entrate dei casinò

 secondo la corte costituzionale è un’imposta

Lo sconto farmaceutico

LE NORME TRIBUTARIE

LE FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO

PREMESSA

 Norma: enunciato prescrittivo condizionale, cioè un insieme di parole che individua una situazione di fatto

(fattispecie) assunta come ipotesi, il cui verificarsi genera un effetto o conseguenza

 L’art. 25 Costit fissa:

 Una riserva di competenza a favore della legge in merito alla regolamentazione del rapporto tributario

(soggetto attivo e passivo, presupposto di fatto)

 a favore della legge per ciò che concerne la residua disciplina, con l’implicita

Una semplice preferenza

possibilità che la disciplina stessa venga affidata a fonti di rango inferiore

LA COSTITUZIONE

 Art. 23: riserva relativa a favore della legge

 Art. 75/2: vieta il referendum abrogativo in materie tributarie

 Art. 81/3: vieta di imporre nuovi tributi a mezzo della legge di approvazione del bilancio statale

 Art. 53: disciplina sostanziale del tributo

 Art. 119/: il legislatore regionale deve esercitare la potestà normativa finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti

dalle leggi della repubblica

 dazi d’importazione o esportazione o transito tra le regioni

Art. 120/: vieta alla regione di istituire

FONTI PRIMARIE: LA LEGGE IN SENSO FORMALE

 Legge in senso formale: atti normativi emanati dal parlamento e promulgati dal presidente della repubblica in

conformità agli artt. 71 -–74 costit

 Forza di legge: potere di eliminare norme eventualmente emesse da fonti di rango inferiore e di resistere e

prevalere su norme contrarie delle fonti inferiori

 Valore di legge: soggetta al solo sindacato di validità della corte costituzionale

FONTI PARALLELE E SUBPRIMARIE: A) I DECRETI LEGISLATIVI

 La delega legislativa deve essere deliberata dal parlamento mediante la procedura normale di esame, con esclusione

della procedura abbreviata in commissione

 La delega deve essere effettuata a favore del governo per un tempo limitato e per oggetti definiti

 La legge di delega deve fissare i principi e i criteri direttivi

SEGUE: I TESTI UNICI

 Documenti normativi con i quali il governo provvede a riordinare in modo organico e sistematico tutte le

disposizioni di varia fonte

 Testi unici delegati: adottati dal governo su legge delega, quindi possono avere anche contenuto innovativo e non

solo ricognitivo delle disposizioni vigenti

SEGUE: B) I DECRETI LEGGE

 Sono emanati dal governo in casi straordinari di urgenza e necessità

 La censura di incostituzionalità per mancanza dei requisiti di straordinarietà ed urgenza deve considerarsi

inammissibile in caso di successiva conversione in legge

 Devono essere presentati alle camere il giorno stesso della loro emanazione per la conversione in legge

 Perdono efficacia fin dall’inizio se non sono convertiti in legge entro 60 gg. dalla loro pubblicazione

 Problema della decorrenza delle modifiche apportate al testo originario del decreto

SEGUE: C) LE LEGGI REGIONALI

 La potestà normativa delle regioni incontra dei limiti, oltre che nella costituzione, anche nelle leggi dello stato, per

questo si parla di fonti parallele subprimarie

 L’art. 119 costit consentiva autonomia finanziaria sia dal lato delle spese che da quello delle entrate, ma la legge

281/1970 ha limitato l’autonomia finanziaria solo al lato delle spese. La situazione sta cambiando

(AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO)

 Per le regioni a statuto speciale i singoli statuti prevedono una più corposa potestà normativa

LE FONTI COMUNITARIE

 –

Fonti primarie: artt. 95 99 del trattato di Roma

 Fonti derivate:

 Regolamenti: hanno portata generale, sono obbligatori in tutti i loro elementi e sono applicabili in ciascuno

degli stati membri (attribuiscono ai singoli cittadini diritti tutelabili davanti ai giudici nazionali)

 Direttive: hanno come destinatari gli stati membri e non i singoli cittadini uti singuli

 Se la direttiva scade senza che lo stato la introduca nell’ordinamento, purchè questa non sia condizionata

assume efficacia diretta e vincolante all’interno degli stessi stati membri,

e sufficientemente precisa, essa

come i regolamenti

 hanno diretta applicabilità all’interno di ciascuno stato senza tener conto

Sentenze interpretative della CGCE:

del diritto nazionale difforme

SEGUE: I RAPPORTI FRA ORDINAMENTO COMUNITARIO E ORDINAMENTO NAZIONALE

 Le norme comunitarie, che occupano gli spazi loro riservati, prevalgono sulle norme statali incompatibili che

possono essere direttamente disapplicate dai giudici senza che debba essere coinvolta la corte costituzionale, in

virtù delle limitazioni di sovranità consentite dall’art. 11 Costit.

 Le limitazioni di sovranità dell’art. 11 Costit possono riguardare anche materie soggette a riserva di legge come il

diritto tributario

 Se una fonte comunitaria dovesse incidere in materia di rapporti civili, etico-sociali e politici con disposizioni

contrastanti con la Costituzione, la Corte Costituzionale potrebbe sindacare la costituzionalità del trattato con i

predetti principi fondamentali, compreso il principio di capacità contributiva

IL DIVIETO DI ABROGAZIONE DELLE LEGGI TRIBUTARIE MEDIANTE REFERENDUM: SUA

LATITUDINE

 Il divieto di referendum in materia tributaria non riguarda solo le norme tributarie sostanziali ma anche le norme

procedurali (vedi pg. 56)

LE SENTENZE DI ACCOGLIMENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE E LA LORO LIMITATA

RETROATTIVITÀ. LA QUESTIONE DEI RAPPORTI ESAURITI E DELLA COMPATIBILITÀ DI TALI

SENTENZE CON L’ART. 81 COST

 Anche i negozi giuridici, gli atti amministrativi, le sentenze sono fonti di diritto, ma creano norme concrete e

individuali

 Le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale invece sono fonti di diritto aventi efficacia erga omnes

 La loro efficacia è di norma ex tunc ma in diritto tributario c’è un limite nei rapporti tributari esauriti

 Il rapporto di imposta costituitosi anteriormente alla sentenza di annullamento non è esaurito quando:

 Non è ancora spirato il termine decadenziale per chiedere il rimborso dell’imposta

 Se pende il giudizio provocato dall’impugnazione degli atti di imposizione e/o delle iscrizioni a ruolo

 Le sentenze della Corte Costituzionale che importano oneri per le casse dello stato non sono in contrasto con l’art.

81/4 della Costituzione perché non esiste un obbligo costituzionale al pareggio di bilancio

LA CONSUETUDINE INTERNAZIONALE

 Ha una certa importanza in campo tributario la consuetudine internazionale (trattamento tributario del capo di stato

estero o dei rappresentanti diplomatici o consolari esteri

 La legge ordinaria che confligge con la consuetudine internazionale deve essere disapplicata dai giudici, in virtù

del disposto dell’art. 10/1 Costit.

 Il conflitto tra consuetudine internazionale e principi costituzionale verrebbe esercitato dalla Corte Costituzionale

in via incidentale e con effetti limitati al caso deciso

LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI

 Non costituiscono fonti di diritto tributario le convenzioni internazionali perché entrano in vigore

nell’ordinamento italiano solo con l’emanazione della legge di ratifica

 internazionali assumono natura di norme speciali e quindi l’eventuale conflitto con le

Le norme delle convenzioni

norme ordinarie va risolto secondo la regola generi per speciem derogatur

FONTI NORMATIVE SECONDARIE: I REGOLAMENTI GOVERNATIVI E MINISTERIALI

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeriadeltreste di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Falsitta Gaspare.
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