Organi preposti al fallimento
Tribunale fallimentare
È il tribunale che ha dichiarato il fallimento ed è anche giudice naturale di tutte le cause che derivano dal fallimento. Le principali funzioni sono:
- Nominare, revocare o sostituire il giudice delegato e il curatore
- Risolvere le disparità di trattamento tra gli organi
- Decidere sui reclami contro i decreti del giudice delegato
I provvedimenti del tribunale sono pronunciati con decreto. L'art. 26 L.F. ha stabilito la reclamabilità dei decreti del tribunale con cui il tribunale decide: la chiusura del fallimento e la revoca del curatore.
Giudice delegato
Svolge funzioni di controllo e di vigilanza sulla regolarità della procedura, egli deve:
- Convocare il curatore ed il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge
- Provvedere sui reclami proposti contro gli atti del curatore
- Approvare il programma di liquidazione redatto dal curatore
Tutti i provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati con decreto motivato, contro cui è ammesso il reclamo al tribunale.
Il curatore
È l'organo cui spetta l'amministrazione dei beni del fallito. Possono essere chiamati a svolgere tali funzioni: avvocati, dottori commercialisti; mentre, non possono essere chiamati a svolgere tali funzioni: gli interdetti, inabilitati e i dichiarati falliti. Le funzioni del curatore sono intrasmissibili agli eredi, ma in alcuni casi è possibile delegare alcune operazioni previa autorizzazione.
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