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Diritto fallimentare - Organi preposti al fallimento Pag. 1
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ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO

1. Tribunale fallimentare: è il tribunale che ha dichiarato il fallimento ed è anche giudice naturale di tutte le cause che derivano dal fallimento.

Le principali funzioni sono:

  • nominare, revocare o sostituire il giudice delegato e il curatore;
  • risolvere le disparità di trattamento tra gli organi;
  • decidere sui reclami contro i decreti del giudice delegato.

I provvedimenti del tribunale sono pronunciati con decreto. L'art. 26 L.F. ha stabilito la reclamabilità dei decreti del tribunale con cui il tribunale decide: la chiusura del fallimento e la revoca del curatore.

2. Giudice delegato: svolge funzioni di controllo e di vigilanza sulla regolarità della procedura, egli deve:

  • convocare il curatore ed il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge;
  • provvedere sui reclami proposti contro gli atti del curatore;
  • approvare il programma di liquidazione redatto dal curatore.

Tutti i provvedimenti del

giudice delegato sono pronunciati con decreto motivato, contro di cui è ammesso il reclamo al tribunale.

3. Il Curatore: è l'organo cui spetta l'amministrazione dei beni del fallito. Possono essere chiamati a svolgere tali funzioni: avvocati, dottori commercialisti; mentre, non possono essere chiamati a svolgere tali funzioni: gli interdetti, inabilitati e i dichiarati falliti. Le funzioni del curatore sono intrasmissibili agli eredi ma in alcuni casi è possibile delegare alcune operazioni previa autorizzazione.

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A.A. 2009-2010
2 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher luca d. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Fallimentare e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Bersani Giuseppe.