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ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO
1. Tribunale fallimentare: è il tribunale che ha dichiarato il fallimento ed è anche giudice naturale di tutte le cause che derivano dal fallimento.
Le principali funzioni sono:
- nominare, revocare o sostituire il giudice delegato e il curatore;
- risolvere le disparità di trattamento tra gli organi;
- decidere sui reclami contro i decreti del giudice delegato.
I provvedimenti del tribunale sono pronunciati con decreto. L'art. 26 L.F. ha stabilito la reclamabilità dei decreti del tribunale con cui il tribunale decide: la chiusura del fallimento e la revoca del curatore.
2. Giudice delegato: svolge funzioni di controllo e di vigilanza sulla regolarità della procedura, egli deve:
- convocare il curatore ed il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge;
- provvedere sui reclami proposti contro gli atti del curatore;
- approvare il programma di liquidazione redatto dal curatore.
Tutti i provvedimenti del
giudice delegato sono pronunciati con decreto motivato, contro di cui è ammesso il reclamo al tribunale.
3. Il Curatore: è l'organo cui spetta l'amministrazione dei beni del fallito. Possono essere chiamati a svolgere tali funzioni: avvocati, dottori commercialisti; mentre, non possono essere chiamati a svolgere tali funzioni: gli interdetti, inabilitati e i dichiarati falliti. Le funzioni del curatore sono intrasmissibili agli eredi ma in alcuni casi è possibile delegare alcune operazioni previa autorizzazione.