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DELIBERAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO

Art. 171

Convocazione dei creditori

1. Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell'elenco dei debitori e dei creditori con la scorta delle scritture contabili presentate a norma dell'articolo 161, apportando le necessarie rettifiche.

2. Il commissario giudiziale provvede a comunicare con raccomandata o telegramma ai creditori un avviso contenente la data di convocazione dei creditori e le proposte del debitore.

3. Quando la comunicazione prevista dal comma precedente è sommamente difficile per il rilevante numero dei creditori o per la difficoltà di identificarli tutti, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, può dare l'autorizzazione prevista dall'articolo 126.

4. Se vi sono obbligazionisti, di termine previsto dall'articolo 163, il primo comma, n°2, deve essere raddoppiato.

5. In ogni caso l'avviso di convocazione per gli obbligazionisti è comunicato al

lororappresentante comune.In particolare il commissario giudiziale procede alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori apportando, se del caso, le necessarie rettifiche: come è noto una delle caratteristiche del concordato preventivo è l'assenza di una verifica in senso tecnico dei crediti risolvendosi il controllo del commissario giudiziale in una verifica di tipo amministrativo finalizzata alla sola ammissione al voto.

Art. 172

Operazioni e relazioni del commissario

Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno tre giorni prima dell'adunanza dei creditori.

Su richiesta del commissario il giudice può nominare uno stimatore che lo assista nell'valutazione dei beni.

Art. 173

Dichiarazione del fallimento nel corso della procedura

La norma prevede la possibilità di interruzione del concordato, individuando due fattispecie di preclusione alla prosecuzione della procedura:

  1. Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve darne immediata notizia al giudice delegato, il quale, fatte le opportune indagini, promuove dal tribunale la dichiarazione di fallimento.
  2. Il fallimento è dichiarato anche se il debitore, durante la procedura di concordato, compie atti non autorizzati a norma dell'articolo 177 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità al concordato.

Art. 174 - Adunanza dei creditori

  1. L'adunanza dei creditori è presieduta dal giudice delegato.
  2. Ogni creditore può farsi rappresentare da un
mandatario speciale, con procura che può essere scritta senza formalità sull'avviso di comunicazione. (la procura esige solo la forma scritta), è sufficiente pertanto alla scopo una lettera del creditore che conferisce il mandato. 3. Il debitore o chi ne ha la legale rappresentanza deve intervenire personalmente. Solo in caso di assoluto impedimento, accertato dal giudice delegato, può farsi rappresentare da un mandatario speciale. 4. Possono intervenire anche i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Art. 175 Discussioni della proposta di concordato Nell'adunanza dei creditori il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore. Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o accettabile la proposta di concordato e sollevare contestazione sui crediti concorrenti. Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il

Art. 176

Ammissione provvisoria dei crediti contestati

Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati aisoli fini del voto e del calcolo delle maggioranze senza che ciò pregiudichi le pronunziedefinitive sulla sussistenza dei crediti stessi.

I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordatonel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione dellemaggioranze.

ADUNANZA DEI CREDITORI ART. 177 - 179

Art. 177

Maggioranza per l'approvazione del concordato

1. Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori cherappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previstediverse classi di creditori, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole deicreditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto della classemedesima.

2. Il tribunale,

riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative completamente praticabili.
  1. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione.
  2. La rinuncia può essere anche parziale purché non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale e accessori.
  3. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
  4. Sono esclusi dal voto e
dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, e i suoi parenti e affini fino al quarto grado, sono considerati cessionari o aggiudicatari dei loro crediti se l'acquisto è avvenuto meno di un anno prima della proposta di concordato. Art. 178 Adesioni alla proposta di concordato Nel processo verbale dell'adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti. Il processo verbale è sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario, dal cancelliere. Se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad udienza prossima, non oltre otto giorni, senza bisogno di avviso agli assenti. Le adesioni, pervenute per telegramma o per lettera nei giorni successivi alla chiusura del verbale, sono annotate dal cancelliere in calce al medesimo. Se il concordato è stato approvato dalla maggioranza dei creditori votanti nell'adunanza,senza che talemaggioranza abbia raggiunto i due terzi della totalità dei crediti, le adesioni sono valutate agli effetti del computo della maggioranza dei crediti. 179 Mancata approvazione del concordato Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste negli articoli 177 e 178, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell'articolo 172 secondo comma. L'esaurimento delle operazioni di votazione segna una tappa fondamentale della procedura poiché, in questa sede si verifica la proseguibilità del concordato ovvero la conversione (ricorrendone i presupposti) in fallimento. Il concordato deve essere approvato con il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto, è una maggioranza ridotta rispetto al passato per rendere più agevole l'approvazione del concordato ESSENDO RICHIESTE MAGGIORANZE INFERIORI DI CAPITALE (1/2 ANZICHÉ 2/3).posizione dei creditori privilegiati I CREDITORI MUNITI DI PRIVILEGIO, PEGNO O IPOTECA, ANCORCHE' LAGARANZIA SIA CONTESTATA, NON HANNO DIRITTO AL VOTO SE NONRINUNCIANO AL DIRITTO DI PRELAZIONE. LA RINUNCIA PUO' ANCHE ESSERE PARZIALE, PURCHE' NON INFERIORE ALLATERZA PARTE DELL'INTERO CREDITO FRA CAPITALE E ACCESSORI. QUALORA I CREDITORI MUNITI DI PRIVILEGIO, PEGNO O IPOTECA RINUNCINO INTUTTO OD IN PARTE ALLA PRELAZIONE, PER LA PARTE DEL CREDITO NONCOPERTA DALLA GARANZIA SONO ASSIMILATI AI CREDITORI CHIROGRAFARI. Con la rinuncia parziale viene dunque a realizzarsi una sorta di sdoppiamento del creditoche legittima di voto solo per la parte di credito divenuta chirografaria, ma non per quellache conserva il privilegio. La rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato: gli effetti della rinuncia, quindi, cessano seil concordato non avrà luogo, se verrà posteriormente annullato o risolto ovvero in caso disuccessiva dichiarazione di fallimento. I creditori

privilegiati devono essere soddisfatti per l'intero. La possibilità di un soddisfacimento parziale dei creditori privilegiati è espressamente prevista in sede di concordato fallimentare: ai sensi del nuovo art. 124 L.F. la proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di prelazione non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di vendita, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile al cespite o al credito oggetto della garanzia.

ESCLUSIONE DAL VOTO

Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato (per tutelare la trasparenza del voto e tutelare gli interessi dei creditori).

APPROVAZIONE DEL CONCORDATO ED IL MECCANISMO DEL CRAM DOWN

Art.

necessarie per la decisione.4. Il tribunale, valutate le memorie difensive e il parere del commissario giudiziale,pronuncia il giudizio di omologazione del concordato.5. Il giudizio di omologazione del concordato è pubblicato all'albo del tribunale e notificatoalle parti interessate.6. Il concordato diventa efficace dalla data di pubblicazione del giudizio di omologazioneall'albo del tribunale.
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Publisher
A.A. 2008-2009
128 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto fallimentare e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Scienze giuridiche Prof.