Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
DELIBERAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO
Art. 171
Convocazione dei creditori
1. Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell'elenco dei debitori e dei creditori con la scorta delle scritture contabili presentate a norma dell'articolo 161, apportando le necessarie rettifiche.
2. Il commissario giudiziale provvede a comunicare con raccomandata o telegramma ai creditori un avviso contenente la data di convocazione dei creditori e le proposte del debitore.
3. Quando la comunicazione prevista dal comma precedente è sommamente difficile per il rilevante numero dei creditori o per la difficoltà di identificarli tutti, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, può dare l'autorizzazione prevista dall'articolo 126.
4. Se vi sono obbligazionisti, di termine previsto dall'articolo 163, il primo comma, n°2, deve essere raddoppiato.
5. In ogni caso l'avviso di convocazione per gli obbligazionisti è comunicato al
lororappresentante comune.In particolare il commissario giudiziale procede alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori apportando, se del caso, le necessarie rettifiche: come è noto una delle caratteristiche del concordato preventivo è l'assenza di una verifica in senso tecnico dei crediti risolvendosi il controllo del commissario giudiziale in una verifica di tipo amministrativo finalizzata alla sola ammissione al voto.Art. 172
Operazioni e relazioni del commissario
Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno tre giorni prima dell'adunanza dei creditori.
Su richiesta del commissario il giudice può nominare uno stimatore che lo assista nell'valutazione dei beni.
Art. 173
Dichiarazione del fallimento nel corso della procedura
La norma prevede la possibilità di interruzione del concordato, individuando due fattispecie di preclusione alla prosecuzione della procedura:
- Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve darne immediata notizia al giudice delegato, il quale, fatte le opportune indagini, promuove dal tribunale la dichiarazione di fallimento.
- Il fallimento è dichiarato anche se il debitore, durante la procedura di concordato, compie atti non autorizzati a norma dell'articolo 177 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità al concordato.
Art. 174 - Adunanza dei creditori
- L'adunanza dei creditori è presieduta dal giudice delegato.
- Ogni creditore può farsi rappresentare da un
Art. 176
Ammissione provvisoria dei crediti contestati
Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati aisoli fini del voto e del calcolo delle maggioranze senza che ciò pregiudichi le pronunziedefinitive sulla sussistenza dei crediti stessi.
I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordatonel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione dellemaggioranze.
ADUNANZA DEI CREDITORI ART. 177 - 179
Art. 177
Maggioranza per l'approvazione del concordato
1. Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori cherappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previstediverse classi di creditori, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole deicreditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto della classemedesima.
2. Il tribunale,
riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative completamente praticabili.- I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione.
- La rinuncia può essere anche parziale purché non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale e accessori.
- Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
- Sono esclusi dal voto e
privilegiati devono essere soddisfatti per l'intero. La possibilità di un soddisfacimento parziale dei creditori privilegiati è espressamente prevista in sede di concordato fallimentare: ai sensi del nuovo art. 124 L.F. la proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di prelazione non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di vendita, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile al cespite o al credito oggetto della garanzia.
ESCLUSIONE DAL VOTO
Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato (per tutelare la trasparenza del voto e tutelare gli interessi dei creditori).
APPROVAZIONE DEL CONCORDATO ED IL MECCANISMO DEL CRAM DOWN
Art.
necessarie per la decisione.4. Il tribunale, valutate le memorie difensive e il parere del commissario giudiziale,pronuncia il giudizio di omologazione del concordato.5. Il giudizio di omologazione del concordato è pubblicato all'albo del tribunale e notificatoalle parti interessate.6. Il concordato diventa efficace dalla data di pubblicazione del giudizio di omologazioneall'albo del tribunale.