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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO

DIRITTO FALLIMENTARE

RELATORE: prof. BONFANTE

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Sommario

1.I caratteri del fallimento...............................................................................................................4

2.I presupposti del fallimento..........................................................................................................9

3.La dichiarazione di fallimento....................................................................................................16

4.Gli organi preposti al fallimento.................................................................................................23

5.Custodia ed amministrazione delle attività fallimentari..............................................................32

6.Gli effetti del fallimento per il fallito..........................................................................................39

7.Gli effetti del fallimento per i creditori.......................................................................................45

8.Gli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori....................................................52

9.Gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti.............................................................87

10.L’accertamento del passivo e dei diritti reali e personali dei terzi.............................................98

11.La liquidazione dell’attivo......................................................................................................110

12.La ripartizione dell’attivo.......................................................................................................116

13.La chiusura e la riapertura del fallimento...............................................................................122

14.Il concordato fallimentare.......................................................................................................127

15.Il fallimento delle società.......................................................................................................136

16.Le procedure di composizione negoziale delle crisi d’impresa...............................................140

17.Il “piano di risanamento attestato”..........................................................................................143

18.Gli accordi di ristrutturazione dei debiti.................................................................................145

19.Conclusioni............................................................................................................................159

20.Il concordato preventivo.........................................................................................................160

21.La liquidazione coatta amministrativa....................................................................................196

22.L’amministrazione coatta delle grandi imprese insolventi......................................................204

23.L’amministrazione straordinaria delle imprese di rilevanti dimensioni in stato di insolvenza.

....................................................................................................................................................220

24.Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento...........................................229

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1. I caratteri del fallimento.

1.1 Definizione ed origini storiche del “diritto fallimentare”.

Per diritto fallimentare si intende comunemente l’insieme delle regole che disciplinano le

procedure concorsuali, quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta

amministrativa e l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi; tali regole sono

principalmente contenute nel regio decreto 16 marzo 1942 numero 267, ampiamente modificato.

Altre regole sono poi contenute nei codici ed in numerose leggi speciali.

La definizione sopra menzionata deve la sua origine al fatto che, anche storicamente, il primo

strumento specifico di soluzione della crisi del mercante insolvente è stato costituito dal

fallimento, la cui nascita, quale procedura concorsuale destinata al soddisfacimento di tutti i

creditori nel rispetto del principio di par condicio e mediante la liquidazione dell’intero

patrimonio del debitore insolvente, viene tradizionalmente fatta risalire all’esperienza giuridica

basso – medievale della società comune italiana a partire dal XIII secolo.

Nato come parte integrante del ius mercatorum, il diritto fallimentare ne seguì le sorti e con esso

si diffuse in Europa, finendo così per trasformarsi nei secoli successivi da diritto di classe in

diritto statuale, imposto dal monarca assoluto, come accadde in Francia, dove, con la celebre

Ordonnance du commerce del 1663, fu dettata la prima legislazione organica della materia

commerciale, comprendente anche quella fallimentare.

Il vero modello di tutti i codici ottocenteschi fu il Code de commerce napoleonico, elaborato fra il

1805 ed il 1806 nel clima delle idee liberali della rivoluzione francese, promulgato nel 1807,

entrato in vigore il 1° gennaio 1808 e pubblicato nel Regno italico il 17 luglio 1808; in esso la

materia fallimentare era contenuta nel libro terzo.

La legislazione francese passò, con poche modificazioni, nel codice albertino del 1842; e da qui

nei codici di commercio unitari del 1865 e del 1882, nei quali la materia fallimentare era

ugualmente contenuta nel libro terzo.

Venuta meno con la grande codificazione del 1842 l’autonomia formale del codice di commercio,

la disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali fu definitivamente separata da

quella commerciale ed affidata ad una specifica legge entrata in vigore unitamente al codice civile

ed al codice di procedura civile il 21 aprile 1942; profondamente riformata dai testi normativi

menzionati e salvata, in quanto indispensabile, dall’articolo del decreto legislativo 1° dicembre

2009 numero 179 ed allegato 1.

1.2 I caratteri del fallimento: l’officiosità.

Il fallimento è la procedura concorsuale per eccellenza, destinata agli imprenditori commerciali

che vengano a trovarsi in stato di insolvenza (articolo 2221 del codice civile).

La sua natura è sempre stata controversa; lo stesso, infatti, a norma dell’articolo 6 della legge

fallimentare, può essere dichiarato tanto su ricorso di uno o più creditori, quanto su ricorso dello

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stesso debitore, quanto infine su richiesta del Pubblico Ministero; in passato il tribunale aveva il

potere generale di dichiarare il fallimento anche d’ufficio; oggi questo potere gli è stato

formalmente tolto.

Una differenza importante fra esecuzione concorsuale ed esecuzione ordinaria consiste

innanzitutto nell’officiosità che caratterizza il fallimento, nel senso che la procedura non solo può

essere aperta anche indipendentemente dall’esistenza di un titolo esecutivo, ma, una volta aperta,

prosegue per impulso d’ufficio fino al suo epilogo nei modi previsti dalla legge fallimentare.

Con la sentenza dichiarativa di fallimento, il tribunale nomina un giudice delegato ed un curatore,

ai quali spetta il compito di condurre in porto il procedimento, attraverso le classiche fasi

dell’accertamento del passivo, dell’amministrazione, della liquidazione e del riparto delle attività

fallimentari.

Il procedimento non si arresta neppure nel caso in cui fra i beni compresi nel fallimento non vi sia

denaro sufficiente per le spese giudiziali per gli atti richiesti dalla legge; in questo caso, il

legislatore ha voluto che talune spese siano prenotate a debito ed altre siano anticipate dall’erario,

a partire dalla sentenza dichiarativa di fallimento fino alla chiusura della procedura.

Corrispondentemente, i creditori non hanno poteri di impulso della procedura; conservano,

tuttavia, ampi poteri di controllo sull’operato degli organi fallimentari, sia collettivamente a

mezzo dell’organo che li rappresenta, sia individualmente a mezzo del reclamo al giudice

delegato contro gli atti di amministrazione del curatore, a mezzo del reclamo al tribunale contro i

decreti del giudice delegato ed a mezzo del reclamo alla corte d’appello contro i decreti del

tribunale.

1.3 L’universalità oggettiva e l’unicità.

Con il fallimento, l’imprenditore insolvente è privato dell’amministrazione e della disponibilità

dei suoi beni esistenti alla data della dichiarazione.

A differenza dell’esecuzione ordinaria, il vincolo espropriativo non colpisce singoli beni, ma tutto

il patrimonio del debitore, compresi i rapporti giuridici, le facoltà, i diritti potestativi, la

contabilità relativa all’impresa; tale vincolo si estende ai beni che sono usciti dal patrimonio del

debitore a seguito di atti colpiti da azioni revocatorie ed ai beni sopravvenuti. In questa estensione

del vincolo espropriativo sta l’universalità oggettiva, che trova il proprio fondamento nel

principio più generale della responsabilità patrimoniale enunciato nell’articolo 2740 del codice

civile, secondo cui il debitore risponde dell’inadempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni

presenti e futuri.

Si può affermare che la disciplina del fallimento è quella che in maggior misura è diretta a dare

attuazione al menzionato precetto, il quale mira ad assicurare l’adempimento dell’obbligazione.

Fra il momento in cui sorge il credito e con esso la responsabilità patrimoniale e quello in cui il

creditore può far valere in concreto detta responsabilità vi è uno sfasamento concettuale e

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temporale, dal momento che, prima di tradursi in un’azione espropriativa, l’obbligazione del

debitore deve venire a scadenza e deve rimanere inadempiuta ed il creditore deve far accertare il

suo credito e munirlo di un titolo esecutivo.

L’espropriazione fallimentare costituisce fra tutti gli strumenti predisposti dal legislatore per dare

attuazione al precetto di cui all’articolo 2740 del codice civile, quello più completo ed importante.

È poi intuitivo che al carattere dell’universalità oggettiva debba corrispondere anche quello

dell’unicità del fallimento: se l’espropriazione fallimentare coinvolge tutto il patrimonio del

debitore, lo stesso patrimonio non potrebbe essere coinvolto nel medesimo periodo di tempo in

due o più fallimenti.

Tuttavia, anche i principi di universalità oggettiva e di unicità del fallimento subiscono qualche

eccezione.

La prima è costituita dal fatto che, a norma dell’articolo 46 della legge fallimentare, alcuni beni

sono espressamente esclusi dall’espropriazione fallimentare.

La seconda, introdotta dalla riforma della legge fallimentare, consiste nel fatto che, per un vero, a

norma dell’articolo 104 ter comma 7 prima parte della legge fallimentare, il curatore, previa

autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all’attivo o rinunciare a liquidare uno

o più beni, se l’attività di liquidazione appaia non conveniente; per un altro verso, a norma

dell’articolo 42 comma 3 della legge fallimentare, il curatore, previa autorizzazione del comitato

dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura

fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino

superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi.

La terza eccezione è legata alla territorialità della legge fallimentare italiana, la quale, in

mancanza di convenzioni internazionali, non può produrre effetti al di fuori dei confini nazionali.

La conseguenza è duplice, sia per ciò che riguarda l’applicazione del principio di universalità

oggettiva con riferimento ai beni situati all’estero e soggetti all’ordinamento del forum rei sitae,

cioè alla sovranità dello Stato in cui si trovano; sia per ciò che riguarda l’applicazione del

principio di unicità con riferimento alla possibilità che l’imprenditore, che abbia all’estero la sede

principale od una o più sedi secondarie, possa essere dichiarato fallito tanto in Italia quanto

all’estero. A norma dell’articolo 9 commi 3 e 4 della legge fallimentare, l’imprenditore, che ha

all’estero la sede principale dell’impresa, può essere dichiarato fallito nella Repubblica italiana

anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all’estero, salve le convenzioni

internazionali e la normativa dell’Unione europea in materia; per fallire in Italia basta, quindi,

anche una sede secondaria. Quando l’imprenditore abbia più sedi in più Stati, ciascuno di questi,

constatata l’insolvenza, è legittimato ad applicare nei suoi confronti una procedura concorsuale

quale il fallimento. Tale possibilità costituisce eccezione sia al principio di universalità, per i

motivi visti in precedenza, sia al principio di unicità, che ne costituisce il corollario; e lascia

intendere quanto importante e necessario sia l’intervento di convenzioni internazionali in materia.

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Un impegno generico ad avviare i negoziati intesi a garantire, fra l’altro, la semplificazione delle

formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni

giudiziarie è contenuto anche nell’articolo 220, ora 293, del Trattato istitutivo della Comunità

Economica Europea. Sulla base di detta norma, dopo la firma del Trattato di Amsterdam del 1°

maggio 1999, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, con efficacia dal 31 maggio 2002, un

Regolamento relativo alle procedure di insolvenza, con il dichiarato obiettivo di stabilire, per le

materie in esso contemplate, regole di conflitto uniforme che sostituiscano le norme nazionali di

diritto internazionale privato, essendo stato ritenuto necessario, per un buon funzionamento del

mercato interno, dissuadere le parti dal trasferire i beni od i procedimenti giudiziari da uno Stato

ad un altro al fine di ottenere una migliore situazione giuridica. Il principio accolto è quello della

pluralità universale o dell’universalità limitata, caratterizzato dalla possibilità di aprire, accanto al

fallimento principale, uno o più fallimenti secondari, aventi lo scopo di liquidare i beni esistenti al

di fuori del territorio in cui è stata aperta la procedura principale.

A tutto questo occorre poi aggiungere che, più in generale, la legge 31 maggio 1995 numero 218

ha riformato il sistema italiano di diritto internazionale privato, determinando l’ambito della

giurisdizione italiana, ponendo i criteri per l’individuazione del diritto applicabile e disciplinando

l’efficacia delle sentenze e degli atti stranieri; ci si è chiesti, quindi, se ed in quale misura essa

abbia riformato anche il sistema del diritto internazionale fallimentare, integrando o modificando

la disposizione dell’articolo 9 della legge fallimentare.

Ove si ritenga che la legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato riguardi

anche la materia fallimentare, si potrebbe concludere che, una volta pronunciata la dichiarazione

di fallimento all’esterno, non sia più possibile per il giudice italiano procedere ad un’autonoma

dichiarazione di fallimento del medesimo soggetto, a meno che non difetti qualcuno dei requisiti

imposti dall’articolo 64 della legge numero 218.

1.4 L’universalità soggettiva.

Come sul piano oggettivo il fallimento coinvolge tutto il patrimonio del fallito, così sul piano

soggettivo la medesima procedura coinvolge tutti i suoi creditori: in questo coinvolgimento

consiste l’universalità soggettiva o generalità o concorsualità.

E come l’universalità oggettiva ha il suo fondamento nel principio di carattere generale enunciato

dall’articolo 2740 del codice civile, così l’universalità soggettiva ha il suo fondamento nell’altro

principio di carattere generale enunciato nell’articolo 2741 del codice civile, secondo cui i

creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salvo le cause legittime di

prelazione. I due principi si integrano a vicenda: proprio per il fatto che il debitore risponde verso

tutti i creditori dell’adempimento delle sue obbligazioni con tutto il suo patrimonio, ciascun

creditore ha diritto di essere soddisfatto su quel patrimonio a parità di condizioni rispetto agli altri.

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Al di fuori del fallimento, il principio di par condicio creditorum può trovare attuazione solo fra i

creditori chirografari o privilegiati di pari grado che partecipano ad una stessa esecuzione forzata;

altrimenti vale il principio sintetizzato nel noto brocardo prior in tempore, potior in iure. Anche

nell’attuazione del principio di par condicio creditorum, il fallimento si distingue dalle altre forme

espropriative.

Intanto il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito: tutti i creditori

concorsuali, anche se titolari di diritti di prelazione; o di crediti a termine, pecuniari o non

pecuniari; o di crediti condizionali od a questi assimilabili, compresi i titolari di diritti reali o

personali su beni mobili ed immobili di proprietà od in possesso del fallito, sono invitati a

partecipare; e, qualora intendano farlo, devono sottoporre i loro diritti al controllo degli organi

fallimentari nelle forme dell’accertamento del passivo e dei diritti dei terzi disciplinate negli

articoli 83 e seguenti della legge fallimentare; se ammessi, diventano concorrenti.

Gli stessi creditori verso la massa, di cui agli articoli 111 comma 1 numero 1 e comma 2, nonché

182 quater della legge fallimentare, che sono creditori extra concorsuali, per essere soddisfatti,

devono assoggettarsi a tale verifica, con l’unica eccezione di quelli non contestati per

collocazione ed ammontare, anche se sorti durante l’esercizio provvisorio, e di quelli sorti a

seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell’articolo

25, che, se contest

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francesca ghione di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto fallimentare e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Bonfante Guido.
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