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LIQUIDAZIONE IN SENSO STRETTO

In prima battuta la procedura deve cercare di procedere alla liquidazione conservando il processo

aziendale, in seconda battuta procedere alla vendita in blocco dei beni, solo se questo non è

possibile vendere singolarmente.

La cessione dell'impresa conserva i rapporti giuridici passivi e attivi verso l'acquirente. Diverso se

si vendono in blocco.

ART 105 Il legislatore afferma anzitutto di cercare la prima possibilità, cessione, se però si ricava di

piu' con la vendita in blocco, deve vendere in blocco.

Ci sono due regole fondamentali sulla cessione di azienda, regole generali:

- la regola di solidarietà ossia il cessionario diviene responsabile dei debiti del cedente

- obbligo in capo al cessionario di subentrare in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

Il legislatore allora è intervenuto con delle deroghe:

- innanzi tutto è possibile il trasferimento solo parziale dei lavori subordinati, con l'obbligo di

attivazione delle procedure sindacali

- in secondo luogo, è esclusa la responsabilità dei debiti relativa al passivo precedente da parte

dell'acquirente, ma anche è esclusa una responsabilità dell'alienante.

Il penultimo comma [•••] sostanzialmente prevede e ammette che la procedura crei una nuova

società nella quale conferisce l'azienda o rami di essa, a quel punto tendenzialmente i creditori

della procedura saranno soddisfatti con quote della nuova società.

L'ultimo comma afferma che il pagamento del prezzo può essere effettuato anche mediante

accollo dei debiti della procedura purché non viene alterata la graduazione dei crediti.

ART 106 [•••] nell'attivo entrano anche i diritti di credito che il fallito vantava e i diritti di credito che

potrebbero sorgere per effetto del fruttuoso dell'esercizio dell'azione revocatoria. La norma

autorizza il curatore a cedere i crediti anche quelli fiscali vs lo stato e potrà cedere azioni

revocatorie, per velocizzare la procedura.

MODALITÀ DELLE VENDITE

ART 107 La vendita dei beni può essere effettuata anzitutto a trattativa privata purché sono state

pubblicizzate per dare libera concorrenza ai compratori. Il giudice delegato può sospendere la

vendita se si sta vendendo ad un prezzo troppo basso, o può sospenderla il curatore se gli arriva

una proposta 10% piu' favorevole.

Queste vendite sono vendite coattive, forzate, e quindi c'è una deroga alla garanzia per vizi da

parte del venditore.

LA RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO (a grandi linee)

Gli organi della procedura possono procedere alla ripartizione anche prima che si è esaurita la

liquidazione dell'attivo, con riparti parziali, prima di un riparto finale.

ART 110 prevede una disciplina complicata che non si capisce se il riparto è attribuito al giudice

delegato o al curatore. [•••] vedi articolo

ART 113 nelle ripartizioni parziali non può essere ripartito piu' dell'80% e devono essere

accantonati o perché c'è un'ammissione al passivo con riserva, per le spese della procedura (vedi

art)

ART 116 giudizio di rendiconto del curatore

Prima di approvare la ripartizione finale è necessario verificare che il curatore ha svolto bene

l'attività e che non chieda un compenso troppo alto, se nessuno contesta si svolge davanti al

giudice delegato con decreto. Se contestato è competenza del tribunale fallimentare con

procedimento in camera di consiglio avvenuto nel contraddittorio.

ART 114 principio di irripetibilità delle somme concedute al passivo, ossia una volta che si è

effettuata la distribuzione non si può piu' ripetere, salvo che nel caso di accoglimento di domanda

di revocazione.

ART 111 "ordine di distribuzione delle somme"

[•••] Prima per il pagamento dei crediti prededucibili, poi per il pagamento dei creditori privilegiati, e

poi quelli chirografari, infine i postergati, creditori postergati sono i soci o società della società

fallita. Quando non c'è abbastanza patrimonio per pagare neanche i creditori prededucibili, si attua

una graduazione all'interno, prededucibili privilegiati, prededucibili chirografari.

I creditori privilegiati bisogna andare a guardare che tipo di privilegio sia e fare un ordine di riparto

per quei crediti.

Stesso per i creditori chirografari. Infatti ci sono una sacco di reclami ai riparti del passivo perché

l'errore è dietro l'angolo.

ART 111 bis afferma la disciplina processuale dei creditori prededucibili, se devono o non devono

insinuarsi al passivo? L'art adotta una soluzione che sostanzialmente afferma se il creditor pred.

non è contestato può essere soddisfatto dal giudice delegato con decreto che da mandato di

pagamento e pagato dal curatore. Se invece è contestato anche il titolare del credito deve

presentare domanda di ammissione al passivo.

Nell'ipotesi in cui non vi è l'attivo per pagare i crediti prededucibili, questi dovranno essere inseriti

nei piani di riparto per attuare un ordine di pagamento.

CHIUSURA ORDINARIA DEL FALLIMENTO

ART 118 indica le ipotesi in cui un fallimento va chiuso. Le ipotesi sono:

- quando tutti i creditori sono stati soddisfatti col riparto parziale

- quando non c'è piu' liquidità da ripartire

- quando nel corso della procedura non c'è un attivo sufficiente neanche per le spese della

procedura, ossia è una procedura antieconomica e quindi si chiude

- se nel termine non sono state proposte domande di ammissione al passivo.

Queste sono le cause di chiusura ordinaria, e sarà chiusa con decreto dal tribunale fallimentare,

impugnabile.

ART 120 effetti della chiusura del fallimento [•••]

(vedi articoli precedenti)

Ultimo comma: il decreto di esecutività dello stato passivo è prova scritta del diritto di credito e

quindi fonda gli effetti per decreto ingiuntivo.

RIAPERTURA DEL FALLIMENTO

ART 121 122 123 [•••]

L'ISTITUTO DELL'ESDEBITAZIONE

Introdotto nel 2006, importato dal diritto americano, che il soggetto a determinate condizioni

potesse ottenere l'esdebitazione, ossia la liberazione dei debiti dalla parte non soddisfatta del ceto

creditorio, questo per consentire al fallito di predisporre della c.d. fresh start, ricominciare un'attività

di impresa e mettere nuovamente il soggetto nel mercato.

Premessa: questo istituto si applica solamente al fallito persona fisica. Anzitutto all'imprenditore

commerciale che esercita attività d'impresa in modo individuale e i soci a responsabilità illimitata,

perché anche questi soggetti falliscono in proprio. Non si applica alle società di capitali.

ART 142 indica le condizioni per fruire questo istituto:

1) il fallito deve avere cooperato con gli organi della procedura con un onere di collaborazione per

l'individuazione del ceto creditorio;

2) non abbia ritardato lo svolgimento della procedura;

3) [•••]

4) [•••]

5) non abbia distratto l'attivo, ossia non abbia occultato dei cespiti che appartengono all'attivo

della procedura o esposto passività insussistenti o fatto ricorso abusivo al credito (le banche

hanno concesso finanziamento alle imprese anche dove non sussistevano i requisiti) quando

succede si pone un problema di responsabilità della banca chiamata a rispondere dei danni

della concessione abusiva del credito, in questo caso si punisce il fallito che non può fruire

della esdebitazione.

6) [•••] se è in corso il procedimento penale il tribunale sospende il procedimento

all'esdebitazione.

L'esdebitazione non può essere concessa se non sono stati soddisfatti almeno in minima parte i

creditori concorsuali. Non è sancita nessuna percentuale.

Restano esclusi dall'esdebitazione:

a) [•••] obblighi alimentari e di mantenimento

b) [•••]

Sono salvi.. ultimo comma [•••]

L'esdebitazione può essere concessa col decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del

debitore entro l'anno successivo, o con un decreto del giudice entro l'anno dalla procedura. Decreti

reclamabili. ART 143 [•••] i legittimati attivi sono il debitore, i creditori non integralmente soddisfatti

il PM e qualunque interessato ex art 26.

L'effetto esdebitatorio si produce anche per chi non è stato ammesso al passivo ex ART 144.

IL CONCORDATO FALLIMENTARE

Particolare modalità di chiusura del fallimento, il cui tratto caratteristico è quello di essere un

istituto anch'esso funzionale ad ottenere l'edebitazione, in deroga agli effetti ordinari che la

chiusura del fallimento produce. E' a disposizione anche delle società.

Le modifiche del 2006 l'hanno reso più duttile, più elastico e più efficace.

Prima del 2006 il concordato fallimentare era formulabile solo dal fallito. Il fallito durante la

procedura poteva formulare la proposta all'intero ceto creditorio, con tre possibili contenuti:

- concordato dilatorio: fallito cercava di soddisfare tutto il ceto creditorio un periodo abbastanza

lungo.

- concordato remissorio: soddisfazione parziale dei loro crediti e ai creditori con una votazione a

maggioranza che vincolava la minoranza si votava.

- concordato misto: sia remissorio, sia dilatorio, una soddisfazione parziale diluita nel tempo.

Frequentissima era la figura dell'assuntore, terzo soggetto che interveniva nella procedura con le

modalità dell'accollo dei debiti del fallito a fronte del trasferimento in proprio favore di tutto l'attivo

della procedura. Il terzo assuntore è uno speculatore che cerca di guadagnarci in modo lecito

perché riesce a valorizzare più della procedura il patrimonio attivo.

Oppure con un intervento di un fideiussore che3 decide di finanziare il fallito ai fini di un concordato

fallimentare.

Oltre alla rigidità dei tre concordati, l'altra rigidità era che ai creditori privilegiati dovevano essere

sempre soddisfatti totalmente. E poi c'era la rigidità della proposta.

Oggi la disciplina che si trova negli art 124 ss riproduce all'80% il tenore all'istituto della legge

Marzano per fronteggiare il fallimento della Parmalat. Coniata questa nuova fonte del concordato

nell'amministrazione straordinaria sono stati traslati nel concordato fallimentare.

Questo ha determinato una rivoluzione nel nostro ordinamento per la disciplina concordataria,

dove è stato ridotto la posizione del tribunale nel concordato.

LA PROPOSTA DI CONCORDATO ex ART 124

1° comma. La legittimazione attiva oltre che al fallito spetta ad uno o più creditori o a

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A.A. 2015-2016
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Marcoali14 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto fallimentare e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Marinucci Elena.