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RIASSUNTI SCHEMATICI SENTENZE CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA VAN GEND EN LOOS

efficacia diretta del trattato 1962

Trattato di Roma- 1957

PARTI:

Van Gend en Loos VS amministrazione olandese delle imposte

FATTO:

importatore olandese sostiene che l'aumento della tariffa doganale sull'eurofolmaldeide debba essere considerata come

un provvedimento legislativo interno inapplicabile visto che è in contrasto con quanto definito dal trattato che prevedeva

che gli stati si impegnasssero a non modificare in senso peggiorativo il regime doganale;

l'amministrazione olandese però non aveva aumentato la tariffa doganale, si era occupata di riclassificare le merci e questa

procedura aveva comportato l'aumento della tariffa doganale di questo prodotto;

2 DOMANDE PREGIUDIZIALI:

1.La corte Belga e quella olandese si chiedono se l'art.12 CEE abbia efficacia immediata negli ordinamenti interni degli stati

attribuendo ai singoli dei diritti soggettivi che il giudice nazionale ha il dovere di tutelare;

e se sia di competenza della CdG la decisione im merito all'applicazione delle norme del Trattato in riferimento al diritto

costituzionale degli stati membri in questione e nel sostenere la prevalenza del Trattato rispetto al diritto interno

olandese;

LA CORTE:

diche che lo scopo dell'instaurazione di un mercato comune il cui funzionamento incide direttamente sui soggetti della

comunità implica che esso va al dilà di un accordo che si limita a creare degli obblighi reciproci fra gli stati contraenti e fa

riferimento al preambolo del trattato stesso;

sostiene che l'applicazione dei trattati in base al regolamento interno olandese è competenza del giudice nazionale e che

la corte stessa non è tenuta a pronunciarsi sulle soluzioni e sulle decisioni prese dal giudice;

essa si pronuncia solo in merito all'interpretazione che il giudice nazionale deve dare ai vari articoli del trattato;

all'art.177 CEE (art.267 TFUE) viene garantita l'uniforme interpretazione del trattato da parte dei giudici nazionali degli

stati che hanno riconosciuto nel diritto comunitario un'autorità tale da poter essere fatto valere dai loro cittadini davanti a

tutti i giudici e che i paesi stessi in merito ad alcune materie hanno anteposto al loro potere legislativo quello della

comunità;

art.9 CEE: principio secondo cui la comunità si basa su un unione doganale,

art.12 CEE: fondamentale divieto di dazi e tasse,

articoli che si concretizzano in un obbligo di non fare per gli Stati membri e producono direttamente degli effetti sui

rapporti giuridici intercorrenti fra gli stati membri ed i loro amministrati;

nel momento in cui gli stati non riconoscessero gli obblighi sancit dai trattati (come quello dell'art.12 CEE) i dirirtti

individuali dei soggetti rimarrebbero privi di tutela giurisdizionale diretta

questo non implica la possibilità che gli stati membri non possano emanare provvedimenti di diritto interno in queste

materie;

in ogni caso l'art.12 ha valore precettivo ed attribuisce ai singoli dei diritti soggettivi che i giudici nazionali sono tenuti a

tutelare;

2.i governi sostengono che il problema della fattispecie non rigarda l'interpretazione di una norma del trattato, bensì

l'applicazione di una normativa interna olandese esulando così la CdG dai suoi poteri sanciti dall'art.177 CEE;

nel caso effettivo se il dazio sull'euroformaldeide proveniente dalla Germania costituisce un aumento illecito che va contro

il trattato;

LA CORTE:

sostiene che la questione si basa sullo stabilire se sotto l'aspetto giuridico l'aumento effettivo del dazio doganale gravante

su una determinata merce conseguente ad una riclassificazione delle merci contravvenga al divieto sancito dall'art.12 CEE;

per stabilire se un dazio doganale siano sati aumentati non contravvenendo al divieto sancito dall'art.12CEE si deve aver

riguardo al dazio applicato dallo stato membro all'entrata in vigore del trattato;

l'eventuale aumento può essere stato causato da una rielaborazione della tariffa in relazione ad una riclassificazione della

merce sotto una voce colpita da un dazio più elevato;

i uqesto caso l'applicazone dell'art.12 rientra nelle competenze del giudice nazionale;

DAL LIBRO:

le norme dei trattati possono produrre effetti diretti o avere efficacia diretta all'interno degli ordinaenti statali quando

sono:

•chiare

•precise non subordinate ad atti di diritto interno;

•incondizionate:

dette norme possono creare a favore di singoli posizioni giuridiche soggettive direttamente tutelabili dinanzi al giudice

nazionale anche quando impongono obblighi di comportamento solo nei confronti degli stati membri o delle istituzioni;

tali norme pongono divieti chiari e incondizionati che si concretano in obblighi di fare/non fare e sono atti a produrre

effetti sui rapporti giuridici che intercorrono tra stati membri e amministrati.

Lo scopo del trattato CEE è quello di creare organi investiti di poteri sovrani da esercitarsi nei confronti degli Stati

membri e dei loro cittadini

La Corte di Giustizia deve garantire l’uniformità nell’interpretazione dei trattati da parte dei giudici nazionali

• Il diritto comunitario può essere fatto valere dai cittadini davanti ai giudici nazionali

SENTENZA ZENTRAL

(libera circolazione delle merci) 20 febbraio 1979

Bruxelles- 1965

Sistema monetario europeo- 1972

PARTI:

Zentral VS Amministrazione monopolio federale dell'alcool

FATTO:

la zentral voleva importare una partita di "Cassis de Dijon" dalla Francia per venderla in Germania e aveva chiesto

all'amministrazione federale il permesso di poter importare il prodotto in Germania;

l'amministrazione federale gli comunica che causa di un'insufficienza della sua gradazione alcolica il prodotto non

possiede i requisiti per essere messo in commercio in Germania;

disciplina adottata all'amministrazione allo scopo di fissare dei contenuti minimi di alcool per determinare categorie di

liquori e altre bevande alcoliche;

Cassis e Dijon= 25%

gradazioni standard= 15°< 20°

la fissazione di dato contenuto minimo costituisce una restrizione della libera circolazione delle merci fra gli stati membri;

misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa vietata dall'art.30 CEE;

+

violazione art.37 CEE

discriminazione fra cittadini degli stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvigionamento e allo

smercio;

2 DOMANDE PREGIUDIZIALI:

tribunale finanziario dell'Assia chiede se la nozione "misura d'effeto equivalente" va intesa nel senso che vi rientra la

1.Il

fissazione del contenuto minimo di spirito di vino per gli alcolici da bere (art.30 CEE);

la fissazione di dato contenuto minimo può essere considerata discriminazione fra i cittadini dgli stati membri per

2.se

quanto riguarda le condizioni relative all'approvigionamento (art.37 CEE);

LA CORTE:

in mancanza di una normativa comune spetta agli stati membri disciplinare;

gli ostacoli per la circolazione delle merci qualora tali prescrizioni possano ammettersi come necessarie per rispondere ade

esigente imperative (efficacia controlli fiscali, protezione della salute pubblica, protezione dei consumatori nei confronti di

pratiche sleali)

il governo tedesco ha giustificato l'applicazione di tale disposizione per la salvaguardia della salute pubblica (1) e per la

protezione dei consumatori (2);

di evitare la proliferazione delle bibite alcoliche nel mercato nazionale soprattutto di quelle a gradazione

1.funzione

moderata che possono creare assuefazione più facilmente rispetto alle bevande di gradazione alcolica maggiore;

considerazioni non decisive -> il consumatore può recepire facilmente bevande di gradazione alcolica medio-bassa;

bevande forti vengono normalmente utilizzate in forma diluita;

la fissazione di un limite inferiore alla gradazione alcolica per alcuni liquori e destinata a proteggere il consumatore

2. da pratiche sleali di produttori e distributori di bevande alcoliche;

argomentazione basata sulla considerazione che la diminuzione della gradazione alcolica grantisce un vantaggio

concorrenziale rispetto alle bevande con gradazione alcolica maggiore dato che l'alcool è l'elemento più costoso a causa

dell'onere fiscale al quale è soggetto;

la fissazione di un valore limite di gradazione alcolica può servire al fine di una standardizzazione dei prodotti posti in

commercio nell'interesse di una maggior trasparenza dei negozi commerciali e delle offerte al pubblico;

la condizione imposta dalla normativa costituisce un ostacolo per gli scambi commerciali incompatibile con l'art.30 CEE

visto che garantisce un vantaggio alle bevande con alta gradazione alcolica llontanando dal mercato nazionale i prodotti di

altri stati membri non rispondenti a questa specificazione;

per garantire l'uniforme applicazione del diritto comunitario in tutto il mercato interno la Corte valuta la proporzionalità di

queste misure ritenute e adotatte dagli stati membri assolutamente necessarie (nella fattispecie corrisponderebbero alla

tutela della salute pubblica in merito al consumo di questo liquore di bssa gradazione alcolica);

viene affermato il (art.36 TUE): la disciplina di uno stato membro in materie di

principio del mutuo riconoscimento

produzione e di commercializzazione di un dato bene deve essere riconosciuta in tutti gli stati membri a meno che non si

opponga una delle ragioni imperative;

le eventuali restrizioni devono essere proporzionate al fine perseguito di tutelare esigenze imperative del diritto nazionale

ritenute sufficientemente garantite dalla legislazione dello stato di provenienza.

SENTENZA FACCINI DORI

(tempo di ratifica della direttiva scaduto) 14 luglio 1994

consiglio Maastrich- 1991

tarttato sull'unione- 1993

PARTI:

Faccini Dori VS Recreb s.r.l.

IL FATTO:

Faccini Dori aveva stipulato un contratto avente ad oggetto un crso d'inglese per corrispondenza presso la stazione

centrale di milano fuori dai locali commerciali dell'azienda che li forniva;

4 giorni dopo la firma del contratto la suddetta comunica a data società l'annullamento dell'ordine;

la società che forniva il servizio aveva comunicato a Faccini dori di aver ceduto il credito alla Recreb s.r.l.;

Faccidi dori conferma per iscritto alla Recreb di aver revocato la sua accettazione facendo richiamo al diritto di recesso

stabilito dalla direttiva sui contratti negoziali fuori dai locali commerciali;

la direttiva ha lo scopo di voler tutelare il consumatore e porre fine alla disparità esistenti nelle varie legislazioni nazionali

in merito a tale tutela;

la direttiva inoltre riconosce al consumatore l'impreparazione che questo ha di fronte ad una proprotsa commerciale furoi

da locali commerciali che può coglierlo alla sprovvista, il quale quasi sempre non ha la possibilità di confrontare prezzi e

qualità delle offerte presentate;

l'elemento di sorpresa viene riconosciuto dalla direttiva non solo per i contratti conclusi fuori da locali commerciali ma

anche per quelli a domicilio;

scopo della direttiva è quello di accordare al consumatore il diritto di recesso da esercitare entro 7 giorni per permettergli

di valutare gli obblighi che derivano dal contratto;

Recreb chiedeva a Faccini dori di parare la somma dovuta oltre agli interessi e alle spese;

il giudice condanna faccini dori a pagare la somma;

Faccini dori proponeva opposizione contro della ingiunzione sostenendo nuovamente di poter esercitare il diritto di

recesso sanito dalla direttiva;

al momento dei fatti l'italia però non aveva ancora provveduto all'attuazione della direttiva anche se ne erano scaduti i

termini previsti dall'unione;

il giudice si è interrogato sull'applicare la disposizione comunitaria nonostante all'epoca dei fatti non fosse stata attuata

dall'italia;

questione fondata sulla possibilità di poter recedere o meno da un contratto;

domanda vertente sull'interpretazione di una direttiva sulla tutela dei consumatori in caso di contratto negoziato fuori da

locali commerciali e sulla possibilità di far valere la direttiva in una controversia tra un commerciante e un consumatore;

DOMANDA PREGIUDIZIALE:

se la direttiva comunitaria sia da considerarsi sufficientemente precisa e dettagliata e se questa fosse stata in grado di

produrre effetti fra singoli e lo stato o solo fra singoli nei 24 mesi di tempo concessi allo stato per conformarsi a tale

disposizione;

LA CORTE:

una diriva non può imporre di per se obblighi a carico del singolo e non può essere fatta valere in quanto tale nei suoi

confronti;

in assenza di provvedimenti di attuazione della direttiva entro i termini prescritti i consumatori non possono fondare sulla

direttiva stessa un diritto di recesso nei confronti dei commercianti con i quali hanno stipulato un contratto ne possono far

valere tale diritto dinnanzi ai giudici nazionali;

il diritto comunitario impone agli stati di risarcire i danni da essi causati ai singoli a causa della mancata attuazione della

direttiva purchè suano soddisffatte 3 condizioni:

1.la direttiva deve avere lo scopo di attribuire diritti a favore dei singoli

2.deve essere possibile individuare il contenuto di tali diritti sulla base delle disposizioni della direttiva;

3.deve esistere un nesso di causalità tra violaxione dell'obbligo a carico dello stato e il danno subito;

la direttiva viene considerata sufficentmente incondizionata e precisa per quanto concerne la determinazione dei

beneficiari e il termine minimo entro il quale va notificato il recesso;

in assenza di provvedimenti di attuazione della direttiva entro i termini previsti i consumatori non possono fondare un

diritto di recesso nei confronti di commercianti e contratti stipulati sulla direttiva stessa ne possono far valere tali diritti

dinnanzi al giudice nazionale;

quando il giudice nazionale si trova a dover applicare disposizioni nazionali precedenti o successive a direttive deve sempre

interpretarle quanto più possibile conformi al volere e alo scopo della idrettiva stessa.

SENTENZA FRANCOVICH

(responsabilità dello stato per inadempimento) 19 novembre 1991

atto unico europeo- 1987

consiglio europeo di dublino- 1990

PARTI:

Andrea Francovich VS repubblica italiana

IL FATTO:

una direttiva europea garantisce ai lavoratori dipendenti un minimo comunitario di tutela in caso di insolvenza del datore

di lavoro e stabilisce garanzie specifiche per il pagamento di loro crediti non pagati relativi alle retribuzioni;

gli stati membri erano tenuti ad emanare le disposizioni legislative necessarie per conformarsi alla direttiva entro un

termine scaduto al momento dei fatti;

la corte così ha accertato l'inadempimento dell'italia a non aver ottemperato a tale obbligo;

Francovich aveva lavorato per un impresa elettrica e aveva ricevuto olo acconti sporadici nella porpia retribuzione;

ha allora proposto ricorso dinanzi al pretore che ha condannato l'impresa convenuta al pagamento della somma dovuta;

il tribunale ha anche convenuto a sottoporre il soggetto ad un pignoramento fruttuoso o a versare loro un indennizzo;

Francovich allora ha fatto valere il diritto di ottenere dallo stato italiano le garanzie previste dalla direttiva;

interpretazione del trattato e di una direttiva concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alla

tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datre di lavoro;

3 QUESTIONI PREGIUDIZIALI:

1.può un privato che sia stato leso per la mancata attuazione della direttiva da parte di uno stato membro pretendere

l'adempimento in forza del diritto comunitario vigente per ottenere garnazie che lo stato stesso doveva assicurare e

rivendicare il risarcimento per danni subiti?

LA CORTE:

tale questione solleva 2 problemi:

diretta delle normative che definiscono il diritto dei lavoratori:

•l'efficacia

il giudice chiede se le disposizioni della direttiva che definiscono i diritti dei lavoratori debbano essere interpretate nel

senso che devono essere fatti valere nei confronti dello stato in mancanza di provvedimenti di attuazione dopo i termini

previsti;

lo stato membro che non ha adottato entro i termini i provvedimenti di attuazione imposti da una direttiva non può

opporre ai singoli l'inadempimento degi obblighi derivanti dalla direttiva stessa;

tali direttive possono essere richiamate in mancanza di provvedimenti di attuazione adottati entro i termini per opporsi a

qualsiasi disposizione di diritto interno non conforme alla direttiva che i singoli possono far valere in tribunal visto che

sono atte a definire loro dei diritti;

occorre chiedersi se le disposizioni della direttiva siano incondizionate e sufficientemente precise;

tale esame riguarda 3 aspetti:

1.la determinazione dei beneficiaridella garanzia stabilita da detta disposizione:

la direttiva si applica ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro ed esistenti nei confronti dei datori

di lavoro che si trovino in stato di insolvenza;

queste consizioni sono sufficentemente precise e incondizionate per consentire al giudice nazionale di stabilire se un

soggetto possa esser o no considerato beneficiario della direttiva;

2.il confenuto di tale garanzia:

deve essere garantito il pagamento dei crediti non pagati risultanti da contratti di lavoro e relativi alla retribuzione per il

periodo prima di una data stabilita dello stato membro che può scegliere fra tre possibilità:

a. la data in cui è insorta l'insolvenza;

b. quella del preavviso di licenziamento del lavoratore subordinato a casua

dell'insolvenza del datore di lavoro;

c. quella in cui è insorta l'insolvenza del datore di lavoro o della cessazione del

contratto di lavoro avvenuta a causa dell'insolvenza del datore;

lo stato membro ha la facoltà di limitare l'obbligo di pagamento a periodid

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher arianna.sottile di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Woelk Jens.
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