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Estratto del documento

PARTI:

Faccini Dori VS Recreb s.r.l.

IL FATTO:

Faccini Dori aveva stipulato un contratto avente ad oggetto un crso d'inglese per corrispondenza presso la stazione

centrale di milano fuori dai locali commerciali dell'azienda che li forniva;

4 giorni dopo la firma del contratto la suddetta comunica a data società l'annullamento dell'ordine;

la società che forniva il servizio aveva comunicato a Faccini dori di aver ceduto il credito alla Recreb s.r.l.;

Faccidi dori conferma per iscritto alla Recreb di aver revocato la sua accettazione facendo richiamo al diritto di recesso

stabilito dalla direttiva sui contratti negoziali fuori dai locali commerciali;

la direttiva ha lo scopo di voler tutelare il consumatore e porre fine alla disparità esistenti nelle varie legislazioni nazionali

in merito a tale tutela;

la direttiva inoltre riconosce al consumatore l'impreparazione che questo ha di fronte ad una proprotsa commerciale furoi

da locali commerciali che può coglierlo alla sprovvista, il quale quasi sempre non ha la possibilità di confrontare prezzi e

qualità delle offerte presentate;

l'elemento di sorpresa viene riconosciuto dalla direttiva non solo per i contratti conclusi fuori da locali commerciali ma

anche per quelli a domicilio;

scopo della direttiva è quello di accordare al consumatore il diritto di recesso da esercitare entro 7 giorni per permettergli

di valutare gli obblighi che derivano dal contratto;

Recreb chiedeva a Faccini dori di parare la somma dovuta oltre agli interessi e alle spese;

il giudice condanna faccini dori a pagare la somma;

Faccini dori proponeva opposizione contro della ingiunzione sostenendo nuovamente di poter esercitare il diritto di

recesso sanito dalla direttiva;

al momento dei fatti l'italia però non aveva ancora provveduto all'attuazione della direttiva anche se ne erano scaduti i

termini previsti dall'unione;

il giudice si è interrogato sull'applicare la disposizione comunitaria nonostante all'epoca dei fatti non fosse stata attuata

dall'italia;

questione fondata sulla possibilità di poter recedere o meno da un contratto;

domanda vertente sull'interpretazione di una direttiva sulla tutela dei consumatori in caso di contratto negoziato fuori da

locali commerciali e sulla possibilità di far valere la direttiva in una controversia tra un commerciante e un consumatore;

DOMANDA PREGIUDIZIALE:

se la direttiva comunitaria sia da considerarsi sufficientemente precisa e dettagliata e se questa fosse stata in grado di

produrre effetti fra singoli e lo stato o solo fra singoli nei 24 mesi di tempo concessi allo stato per conformarsi a tale

disposizione;

LA CORTE:

una diriva non può imporre di per se obblighi a carico del singolo e non può essere fatta valere in quanto tale nei suoi

confronti;

in assenza di provvedimenti di attuazione della direttiva entro i termini prescritti i consumatori non possono fondare sulla

direttiva stessa un diritto di recesso nei confronti dei commercianti con i quali hanno stipulato un contratto ne possono far

valere tale diritto dinnanzi ai giudici nazionali;

il diritto comunitario impone agli stati di risarcire i danni da essi causati ai singoli a causa della mancata attuazione della

direttiva purchè suano soddisffatte 3 condizioni:

1.la direttiva deve avere lo scopo di attribuire diritti a favore dei singoli

2.deve essere possibile individuare il contenuto di tali diritti sulla base delle disposizioni della direttiva;

3.deve esistere un nesso di causalità tra violaxione dell'obbligo a carico dello stato e il danno subito;

la direttiva viene considerata sufficentmente incondizionata e precisa per quanto concerne la determinazione dei

beneficiari e il termine minimo entro il quale va notificato il recesso;

in assenza di provvedimenti di attuazione della direttiva entro i termini previsti i consumatori non possono fondare un

diritto di recesso nei confronti di commercianti e contratti stipulati sulla direttiva stessa ne possono far valere tali diritti

dinnanzi al giudice nazionale;

quando il giudice nazionale si trova a dover applicare disposizioni nazionali precedenti o successive a direttive deve sempre

interpretarle quanto più possibile conformi al volere e alo scopo della idrettiva stessa.

SENTENZA FRANCOVICH

(responsabilità dello stato per inadempimento) 19 novembre 1991

atto unico europeo- 1987

consiglio europeo di dublino- 1990

PARTI:

Andrea Francovich VS repubblica italiana

IL FATTO:

una direttiva europea garantisce ai lavoratori dipendenti un minimo comunitario di tutela in caso di insolvenza del datore

di lavoro e stabilisce garanzie specifiche per il pagamento di loro crediti non pagati relativi alle retribuzioni;

gli stati membri erano tenuti ad emanare le disposizioni legislative necessarie per conformarsi alla direttiva entro un

termine scaduto al momento dei fatti;

la corte così ha accertato l'inadempimento dell'italia a non aver ottemperato a tale obbligo;

Francovich aveva lavorato per un impresa elettrica e aveva ricevuto olo acconti sporadici nella porpia retribuzione;

ha allora proposto ricorso dinanzi al pretore che ha condannato l'impresa convenuta al pagamento della somma dovuta;

il tribunale ha anche convenuto a sottoporre il soggetto ad un pignoramento fruttuoso o a versare loro un indennizzo;

Francovich allora ha fatto valere il diritto di ottenere dallo stato italiano le garanzie previste dalla direttiva;

interpretazione del trattato e di una direttiva concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alla

tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datre di lavoro;

3 QUESTIONI PREGIUDIZIALI:

1.può un privato che sia stato leso per la mancata attuazione della direttiva da parte di uno stato membro pretendere

l'adempimento in forza del diritto comunitario vigente per ottenere garnazie che lo stato stesso doveva assicurare e

rivendicare il risarcimento per danni subiti?

LA CORTE:

tale questione solleva 2 problemi:

diretta delle normative che definiscono il diritto dei lavoratori:

•l'efficacia

il giudice chiede se le disposizioni della direttiva che definiscono i diritti dei lavoratori debbano essere interpretate nel

senso che devono essere fatti valere nei confronti dello stato in mancanza di provvedimenti di attuazione dopo i termini

previsti;

lo stato membro che non ha adottato entro i termini i provvedimenti di attuazione imposti da una direttiva non può

opporre ai singoli l'inadempimento degi obblighi derivanti dalla direttiva stessa;

tali direttive possono essere richiamate in mancanza di provvedimenti di attuazione adottati entro i termini per opporsi a

qualsiasi disposizione di diritto interno non conforme alla direttiva che i singoli possono far valere in tribunal visto che

sono atte a definire loro dei diritti;

occorre chiedersi se le disposizioni della direttiva siano incondizionate e sufficientemente precise;

tale esame riguarda 3 aspetti:

1.la determinazione dei beneficiaridella garanzia stabilita da detta disposizione:

la direttiva si applica ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro ed esistenti nei confronti dei datori

di lavoro che si trovino in stato di insolvenza;

queste consizioni sono sufficentemente precise e incondizionate per consentire al giudice nazionale di stabilire se un

soggetto possa esser o no considerato beneficiario della direttiva;

2.il confenuto di tale garanzia:

deve essere garantito il pagamento dei crediti non pagati risultanti da contratti di lavoro e relativi alla retribuzione per il

periodo prima di una data stabilita dello stato membro che può scegliere fra tre possibilità:

a. la data in cui è insorta l'insolvenza;

b. quella del preavviso di licenziamento del lavoratore subordinato a casua

dell'insolvenza del datore di lavoro;

c. quella in cui è insorta l'insolvenza del datore di lavoro o della cessazione del

contratto di lavoro avvenuta a causa dell'insolvenza del datore;

lo stato membro ha la facoltà di limitare l'obbligo di pagamento a periodid i tre mesi e possono fissare un massimale per

la garanzia di pagamento per evitare il trasferimento di somme eccedenti il fine sociale della direttiva;

si lascia così allo stato membro per determinata la data a partire dalla quale la garanzia del pagamento dei diritti

dev'essere fornita;

la facoltà attribuita allo stato di scegliere tra una molteplicità de mezzi possibili al fine di conseguire il risultato prescritto

da una direttiva non esclude che i singoli possano far valere dinanzi ai giudici i diritti il cui contenuto può essere

determinato con una precisione sufficiente sulla base delle sole didisposizioni della direttiva;

la direttiva è volta a garantire il pagamento dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro;

è possibile anche determinare una garanzia minima come scritto nella direttiva fondandosi sulla data che fornisce l'onere

meno gravoso per l'organismo di garanzia;

3.l'identità del soggetto tenuto alla garanzia:

gli stati fissano le modalità di organizzazione, di funzionamento e di finanziamento degli organismi di garanzia nel rispetto

dei seguenti principi:

a. il patrimonio degli organismi deve essere indipendentemente dal capitale di

esercizio dei datori di lavoro e deve essere costituito in modo tale che non

possa essere sequestrato in caso di insolvenza;

b. i datori di lavoro devono contribuite al finanziamento a meno che questo

non sia assicurato integralmente dai pubblici poteri;

c. l'obbligo di pagamento a carico degli organismi esiste indipendentemente

dall'adempimento degli oblighi di contribuire al finanziamento;

l'obbligo di pagamento è a carico degli organismi di garanzia e solo esercitando il suo potere di organizzare il sistema lo

stato può disporre il funzionamento degli organismi stessi da parte dei pubblici poteri;

queste disposizioni non precisano l'identità di chi è tenuto alla garanzia e lo stato non può essere considerato debitore per

il solo fatto di non aver adottato entro i termini i provvedimenti di attuazione;

le disposizioni della direttiva devono essere interpretate nel senso che gli interessati non possono far valere tali diritti nei

confronti dello stato dinanzi ai giuudici nazionali in mancanza di provvedimenti di attuazione adottati entro i termini;

e la portata della responsabilità dello stato per i danni derivanti dalla violazione degli obblighi ad esso

•l'esistenza

incombenti in forza del diritto comunitario;

questo problema dee essere esaminato nei suoi 2 principi fondamentali:

a.sul principio della responsabilità dello stato:

sarebbe messa a repentaglio l'efficacia delle norme comunitarie e sarebbe infirmata la tutela dei diritti da esse riconosciuti

se i singoli non avessero la possibilità di ottenere un risarcimento ove

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A.A. 2013-2014
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SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher arianna.sottile di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Woelk Jens.