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I VALORI FONDANTI DELLA UE: DEMOCRAZIA E DIRITTI FONDAMENTALI.
I principi basilari si trovano nei trattati su cui essa si fonda.
Art 2-3: valori e fini dell’unione europea.
I valori: dignità umana, libertà, democrazia, principio di uguaglianza, principio dello
→
stato di diritto, diritti fondamentali sono principi comuni agli stati membri, valori
fondanti dell’ue perché fin dall’origine questi sono i tratti degli stati fondatori
dell’unione e di coloro che successivamente ne sono diventati parte.
Principio di democrazia:
→
Deficit democratico il tema della democrazia dell’ue rappresenta l’evolvesi
dell’unione europea, marca la differenza tra la CEE e il trattato di Lisbona, tra
organizzazione internazionale e il successivo evolversi della coscienza politica.
→
Problema della scarsa rappresentanza del parlamento europeo chi sedeva in
parlamento rappresentava solo indirettamente i cittadini; questo organo poco
rappresentativo, aveva anche pochi poteri: ero coinvolto nel processo normativo solo
marginalmente. →
Non esiste il principio di separazione dei poteri perché il processo normativo è per
definizione “interistituzionale” passa per commissione parlamento e consiglio, queste
3 istituzioni sono rappresentative di corpi elettorali molto diversi., ma che fa
dell’equilibrio tra istituzioni il suo punto forte.
Il potere esecutivo ce l’ha il singolo stato: ‘attuazione del programma normativo è
sugli stati.
Il consiglio rappresentante i governi, sul piano dell’ue non risponde al corpo elettorale,
non s sa chi sieda in consiglio.
L'UE ha una struttura che il concetto stesso non permette di trasporre concetti e
categorie degli ordinamenti interni.
Dopo il trattato di Lisbona (deriva dal trattato costitutivo dell’ue), si inserì il titolo II
→
relativo a principi democratici uguaglianza, democrazia, cittadinanza e rilevanza del
rispetto dei i diritti fondamentali.
L’art. 9 (democrazia) ma riferimento a 3 forme:la più importante è al rappresentativa,
poi vi è la partecipativa e diretta.
→
Art. 10 nell'UE si declina in due forma di rappresentanza: rappresentanza dei popoli
e degli stati.
I popoli sono rappresentati nel parlamento europeo, e gli stati ne due consigli.
Il fatto che gli stati siano rappresentati dai governi, è basato sempre sulla sovranità
popolare.
I cittadini sono rappresentati direttamente in parlamento e indirettamente in consiglio.
→
Democrazia partecipativa: art 10.3 10.4 e 11 dichiarazione di principio che esprime
un criterio di massima che indirizza l’operato della commissione la quale mette a
disposizione dei cittadini numerose piattaforme tramite le quali iniziare consultazioni
→
pubbliche (art.11.3) diversi strumenti informatici per portare a conoscenza i
cittadini non solo del risultato del percorso legislativo ma anche per tenere in
→
considerazione l’opzione dei cittadini o di gruppi di persone grande dialogo e ricerca
di contatto.
Art. 11.4 -5 : i partiti politici collaborano alla formazione di un unità europea.
→
Democrazie diretta: introdotto dal trattato di Lisbona diritto di iniziativa legislativa
popolare.
Quando la proposta viene presa in considerazione, non è detto che diventi iniziativa
legislativa della commissione, ma è evidente che a fronte di un milione di firme, se la
commissione rifiuta di portare avanti questa iniziativa, è necessaria motivazione
davanti al parlamento europeo.
Tutela dei diritti fondamentali:
Da sempre nelle organizzazioni internazionali tradizionali l’individuo ha un ruolo
centrale.
Nel trattato sulla CEE non c’è una base giuridica (norma) esplicita a tutela de diritti
→
fondamentali ci son una serie di elementi che fungono da elementi per costruire la
tutela dei diritti fondamentali, es principio di uguaglianza, che nel 56 si declina in
termini di non discriminazione in base alla nazionalità: non ci siano considerazioni
diverse nella trattazione di commercianti di stati diversi.
A partire da questa norma si è ricavato il principio di uguaglianza per tutti
indipendentemente dal settore.
Passaggi resi espliciti dall’operato della corte di giustizia.
Nel 1969 (sentenza Stauder) la corte di giustizia afferma che i diritti fondamentali non
indicati nel trattato, sono parte integrante dei principi generali di diritto, di cui essa
garantisce l’osservanza.
Deve trovo questi principi generali di diritto?
Sono 3 serbatoi in cui attingere: tradizioni costituzionali comuni agi stati membri,
trattati internazionali, in particolare la convenzione europea sui diritti dell’uomo 1950.
La corte attribuisce a questi diritti un'autonomia e una specificità che li rende propri
dell’unione europea.
La corte fa un lavoro di sintesi e analisi di questi diritti, creando una fonte autonoma.
25 ottobre
questi tre elementi sono serbatoi in cui attinge la corte per ricavare i principi generali
→
di diritto il suo insieme costituisce una fonte autonoma: la corte di giustizia
garantisce l’osservanza dei diritti fondamentali, non da applicazione diretta delle 3
fonti, non richiama la norma della convenzione, ma da quei dati normativi, parte per
ricavare principi generali comuni agli stati membri.
Essendo una fonte che necessita di essere rilevata, è evidente il ruolo fondamentale
della corte di giustizia.
A partire dagli anni 70 i diritti fondamentali sono alla base del lavoro di costruzione del
→
diritto dell’ue sono parametri di legittimità del diritto dell’unione, criteri di
valutazione anche del diritto primario (quindi delle norme dei trattati).
Inizialmente non vi era una norma specifica nel trattato (inserita con la sentenza
→
stauder) le istituzioni rispondono con una dichiarazione politica e successivamente
una dichiarazione sul rispetto dei diritti (1977); i capi di stato riuniti in vertici di
Stoccarda nel 1983 affermano che la struttura della comunità europea, mantenga tra i
propri obiettivi il rispetto dei diritti fondamentali; a queste fanno seguito dichiarazioni
minori di consigli dei ministri e parlamento europeo, sollecitati dall’affermazione del
principio del primato del diritto dell’unione europea (sono fonti direttamente applicabili
negli stati membri, la corte cost lo afferma e sostiene che questa aperture al diritto
→
UE, vi sono dei limiti se delle indicazioni dovessero ledere i principi fondamentali
della persona o dell’ordinamento, verrebbero bloccate: principio dei controlimiti).
Nel 1986 si firma l’atto unico europeo che modifica i trattati del 57 e i diritti
fondamentali sono nel preambolo; con Maastricht si ha una esplicita menzione di essi
→ li dichiara ponendo la base giuridica non l’elenco dei diritti fondamentali, introduce
un art dove si dice che i diritti fondamentali sono tutelati quali espressione di principi
generali comuni agli stati membri e delle convenzioni internazionali ivi inclusa la
CEDU.
Maastricht li inquadra come valori dell’ue, che essa si impegna a trasmettere anche
oltre la stessa, in particolare nei numerosi trattati commerciali con i quali l'UE da
sempre sostiene il commercio internazionale.
Fin dagli anni 80 nasce il proposito dell’adesione alla cedu, ma le trattative durano
molto e solo a metà anni 90 viene elaborata una proposta, un trattato che prevede
l’adesione della CE alla CEDU.
Il parlamento era a favore ma negli stati c’erano molte posizioni diverse.
Il progetto è sottoposto al parere della corte di giustizia come era di prassi (prima di
obbligarsi a qualcosa si verifica che l’obbligo che deriverebbe da un certo trattato sia
compatibile con la struttura dell’ue).
La corte da parere negativo perché contrario alla struttura costituzionale: l’adesione
ad un trattato sul rispetto dei diritti fondamentali non è prevista dal trattato
costitutivo; nel trattato di Maastricht gli stati non hanno fatto cenno all’adesione ad un
trattato esterno per salvaguardare i diritti dell’uomo.
Quindi l’adesione a un organo così importante esterno comporterebbe molti
sconvolgimenti nella struttura costituzionale Europa, che non sarebbe fattibili senza
base legislativa adeguata.
Nel corso dei negoziati e nel corso dei tempi necessari per il parare erano sorte tra gli
stati notevoli differenze di posizione, non tutti volevano aderire alla cedu.
Per molto tempo l’argomento non fu più toccato, nel 1996 con il trattato di
Amsterdam torna l’argomento dei diritti dell’uomo, ma non l’adesione alla cedu;
tuttavia è un trattato importante che introduce l’idea di estendere i principi
fondamentali, aggiungendo libertà, democrazia e stato di diritto; con esso la tematica
→
dei diritti fondamentali si sposta sugli stati la corte non si pone nell’ottica di tutelare
i diritti fondamentali negli stati membri, ma è una tutela compito degli stati membri,
l’unione deve garantirne il rispetto quando la violazione avviene a opera degli stati
membri.
Art. 7 Amsterdam: introduce una procedura politica per sancire quei casi in cui uno
stato incorra in una grave e persistente violazione dei diritti fondamentali; il trattato di
Nizza (2000) lo modifica introducendo una nuova procedura, art 7: si inserisce l’idea
di violazioni gravi e persistenti a opera dello stato, che assume rilievo su base
→
sistemica (es. Ungheria misure restrittive di libertà prevedendo forme di controllo)
→ la procedura ricalca le procedura di tutela dell’atto delle nazioni unite: su proposto
di 1/3 degli sm, il consiglio può constatare previa approvazione del parlamento,
l’evidente rischio e violazione grave dei valori; il consiglio ascolta lo stato membro e fa
raccomandazioni, controlla che le raccomandazioni siano seguite e deliberando a
→
l’unanimità può constatare una violazione grave e permanente dei diritti umani è
una procedura che prevede le 3 istituzioni europee all’opera, dove il consiglio constata
un evidente rischio che porta a un dialogo con lo stato interessato, vi sono successivi
controlli, se la situazione permane, si arriva in consiglio europeo che su proposta degli
stati o della commissione, constata violazione grave e persistente.
Se permane il consiglio può comminare una sanzione politica facendo venire meno il
→
diritto di voto del rappresentante di quel governo, in sede di consiglio applicato solo
contro l'Austria nel caso Heider 1999 (politico di destra estrema con programma
politico molto estremista ispirato a posizioni di esplicito razzismo ed esclusione di una
buona parte della popolazione a