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Estratto del documento

IN CASO DI COMPETENZA

 Decide se accettare la domanda dell’attore, se accogliere le eccezioni del convenuto o se

rigettarle.

I criteri di collegamento possono diventare titoli di giurisdizione.

Questi sono utilizzati dal giudice per stabilire se ha o meno giurisdizione.

Questi titoli di giurisdizione, per quanto riguarda l’UE, si traggono dal diritto processuale civile

uniforme (cioè dalle norme dell’Unione Europea). Infatti, il giudice in base a dei criteri di

collegamento previsti dal diritto uniforme europeo, valuterà se ha o meno titolo per decidere nel

merito di una controversia. Questa è una questione pregiudiziale che se viene risolta in modo:

 negativo: finisce lì

 positivo: si pronuncia nel merito. Inizia il giudizio, legge le memorie, e si pronuncia

nel merito.

Di esecuzione

È il procedimento attraverso il quale il giudice, sostituitosi all’attore, fa eseguire la sentenza.

Es. Dopo che il giudice adito ha pronunciato la sentenza contro Caio, dando ragione a Tizio. Il

giudice che deve eseguire la sentenza, si sostituisce a Caio vendendone i beni al fine di soddisfare il

diritto di credito di Tizio accertato dal primo giudice.

Il giudice competente è quello dello stato nel quale l’esecuzione forzata deve essere portata a

termine. È una regola d’applicazione universale: vige la sola giurisdizione del giudice dello stato

nel quale viene eseguito il procedimento.

Es. Caio possiede dei beni in Germania, il giudice unico competente sarà quello tedesco.

Il riconoscimento di una sentenza:

 Tra i Paesi membri dell’UE è automatico. In ambito europeo le sentenze godono di un

principio di libera circolazione.

 Per gli stati terzi: è regolato dalle norme di diritto processuale civile vigenti in quello stato.

47

Cautelare

Es. Ammesso, che Tizio, attore, si rivolga ad un giudice italiano al quale chiede di accertare il titolo

di credito nei confronti di Caio (sorto in base ad un determinato contratto).

Tizio ritiene che tale somma di denaro sia attualmente posseduta da Caio, tuttavia ritiene anche che

potrebbe non più esserlo in un prossimo futuro poiché Caio si appresta a fare un investimento dalla

rendita futura ed incerta, potrebbe quindi chiedere al giudice di sequestrare i beni di Caio in via

cautelare.

Il giudice adotta un’ordinanza di sequestro dei beni di carattere conservativo. In base alla decisione

del giudice, tale ordinanza produrrà i suoi effetti o durante tutto il procedimento o durante parte di

esso (indipendentemente da come vada il processa).

Il Giudice competente sul merito decide anche per il procedimento cautelare. L’esecuzione potrà

avvenire anche in un altro stato.

---

I conflitti di giurisdizione

La regola generale che si applica in Italia, in UE e nel mondo è quella per cui l’attore che intende

istaurare un procedimento civile contro quello che diventerà il convenuto, lo deve instaurare presso

il giudice dello stato del domicilio del convenuto.

Es. Se tizio intende fare causa a Caio, lo deve fare presso il tribunale del paese ove Caio ha il

domicilio.

Criterio del domicilio del convenuto = titolo di giurisdizione.

È irrilevante la cittadinanza delle parti.

Regola detta: foro generale = domicilio del convenuto

Regolamento di Bruxelles 1.b

REGOLAMENTO (UE) N. 1215/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL

CONSIGLIO

del 12 dicembre 2012

concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in

materia civile e commerciale

art. 1

Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura

dell’autorità giurisdizionale. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e

amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici

poteri (acta iure imperii).

Si vuole escludere che il Regolamento sia applicato ad enti che non hanno potere statale.

Lo stato può esser parte di un procedimento civile patto che non sia nell’ambito dello iure

privatorum.

48

Articolo 4.1

A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato

membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali

di tale Stato membro.

Foro generale = domicilio del convenuto.

Bisogna stabilire se una persona ha o meno il domicilio nello stato del foro. Tale accertamento non

avviene di diritto ma di fatto. È un elemento che si accerta di fatto.

Art. 62.1

Al fine di determinare se una parte ha il domicilio nel territorio dello Stato membro le cui autorità

giurisdizionali siano adite, l’autorità giurisdizionale applica la propria legge nazionale.

Il giudice adito per stabilire se il convenuto abbia o meno la residenza in uno stato, utilizza le norme

previste dalla sua legge nazionale.

Es. Centro principale di affari e interessi= criterio italiano.

Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato membro le cui autorità giurisdizionali sono

adite, l’autorità giurisdizionale, al fine di stabilire se essa ha il domicilio in un altro Stato membro,

applica la legge di quest’ultimo Stato.

Es. Il giudice italiano applica il diritto del supposto domicilio.

Art. 63

Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, una società o altra persona giuridica è

domiciliata nel luogo in cui si trova

a) la sua sede statutaria; Si ricava da statuto (sede legale)

b) la sua amministrazione centrale; oppure Al luogo nello stato nel quale la società viene

gestita in termini economici e finanziari. Luogo dove si riunisce il Consiglio di

Amministrazione 

c) il suo centro d’attività principale. luogo ove la società realizza maggiormente il suo

oggetto sociale.

Quindi per definire il domicilio si può alternativamente scegliere tra dove ha la sede statutaria o la

sede dell’amministrazione centrale o il suo centro principale d’attività.

Es. Società con sede statuaria in Italia, amministrazione centrale in Francia e centro attività

principale in Belgio.

Ai sensi di art. 4.1 combinato disposto art. 63 si può agire di fronte a diversi giudici.

Es. Se Tizio vuole fare causa a Caio può anche non rivolgersi al foro di domicilio del convenuto che

magari concorre con altri fori.

Esistono determinate materie la cui competenza è esclusiva di alcuni determinati giudici. Un

esempio riguarda l’ambito immobiliare ove il giudice competente è quello del paese ove è sito

l’immobile. Questa è una competenza esclusiva basata su un motivo di fatto. 49

Questo significa che se Tizio vuole far valere un suo diritto contro Caio su un immobile sito in

Spagna, dovrà presentare la richiesta davanti ad un giudice spagnolo. Di riflesso, significa che il

giudice spagnolo è l’unico giudice che può decidere sugli immobili siti nel suo paese. Non sussiste

quindi la competenza di nessun altro giudice di pronunciarsi su questa materia. Questo è uno dei

casi nei quali non opera il principio della libera circolazione delle sentenze: quella pronunciata in un

altro paese sarebbe priva di valore.

La competenza del giudice dell’attore concorre con quella di altri giudici che andranno individuati

con altri criteri.

c-272/18 sentenza da leggere. In particolare, dai punti 34 in poi. In particolare, punto 44,53.

29/10/19

Alfa, impresa attiva nel settore della ristorazione con sede in Portogallo, avendo la necessità di 60

nuovi piani cucina in vista dell’apertura di altrettanti ristoranti in Serbia, Montenegro e Macedonia,

si rivolge a Beta, un’azienda con sede a Milano specializzata nella fabbricazione di top in

conglomerato di quarzo di alta qualità, con cui a tal fine conclude un contratto a Lisbona.

A pochi mesi dalla consegna, avvenuta in Serbia, alcuni piani presentano fessurazioni nella zona

circostante i fuochi. Alfa, avvalendosi di una clausola di garanzia prevista dal contratto, provvede

immediatamente alla segnalazione del problema chiedendone la sostituzione.

Beta, previa verifica, rigetta la pretesa sostenendo che i top non sono stati utilizzati secondo le

indicazioni tecniche consegnate a tutti i clienti, dove si sconsiglia l’esposizione troppo prolungata

alla fiamma viva, nonostante il prodotto sia altamente resistente al calore. Alfa fa notare che il

particolare uso dei piani era stato segnalato prima della conclusione del contratto e che da parte di

Beta erano state date precise rassicurazioni proposito. Beta ribadisce la sua volontà di non

procedere alla sostituzione, sostenendo che dal contratto non risulta che i piani sarebbero stati

utilizzati in modo non conforme alle specifiche tecniche.

Alfa intende agire in giudizio per ottenere la sostituzione dei piani e il risarcimento dei danni.

Alla luce di quanto precede, si svolgano le pertinenti considerazioni in materia di competenza

giurisdizionale e si individuino le norme applicabili per risolvere la controversia, sapendo che il

contratto non contiene alcuna clausola sulla scelta di legge e sul foro competente.

Risoluzione del caso da parte del prof.

Si tratta di un contratto per la compravendita di beni da produrre.

Alfa agisce nei confronti di Beta davanti al giudice italiano.

Questi si dichiara competetene perché Beta ha in Italia il suo domicilio (art.4 Regolamento

1215/2012).

Il giudice italiano ha dinnanzi a sé una controversia riguardante l’esecuzione di un contratto di

compravendita di merci (ancora da fabbricare al momento della conclusione del contratto).

Siccome il giudice adito è di uno stato parte della Convenzione di Vienna del 1980, deve verificare

se tale Convenzione si applica. La condizione per l’applicazione di detta convenzione è subordinata

alla residenza in stati diversi delle parti (art. 1.1 Convenzione di Vienna). Tale condizione è

verificata, tuttavia la ditta Alfa risiede in uno stato che non è parte della Convenzione di Vienna

quindi non vi sono le condizioni espresse dall’art. 1.1.a quindi la Convenzione non è applicabile.

Il giudice adito utilizzerà quindi la Convenzione dell’Aia del 1955, essendo l’Italia parte di detta

Convenzione, e considerato che la materia oggetto della controversia riguarda la compravendita di

beni mobili.

Non essendo stata fatta alcuna scelta di legge, il giudice applicherà quanto previsto dall’art. 3, il

quale esprime il criterio della residenza abituale dell’acquirente poiché l’ordine è stato effettuato

50

presso la sede dell’acquirente (… Il contratto di compravendita è tuttavia regolato dal diritto

interno del paese, nel quale il compratore ha la sua dimora abituale o dove è domiciliata

Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
62 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher r.deluchi96 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto europeo progredito e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Zamuner Enrico.