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IN CASO DI COMPETENZA
Decide se accettare la domanda dell’attore, se accogliere le eccezioni del convenuto o se
rigettarle.
I criteri di collegamento possono diventare titoli di giurisdizione.
Questi sono utilizzati dal giudice per stabilire se ha o meno giurisdizione.
Questi titoli di giurisdizione, per quanto riguarda l’UE, si traggono dal diritto processuale civile
uniforme (cioè dalle norme dell’Unione Europea). Infatti, il giudice in base a dei criteri di
collegamento previsti dal diritto uniforme europeo, valuterà se ha o meno titolo per decidere nel
merito di una controversia. Questa è una questione pregiudiziale che se viene risolta in modo:
negativo: finisce lì
positivo: si pronuncia nel merito. Inizia il giudizio, legge le memorie, e si pronuncia
nel merito.
Di esecuzione
È il procedimento attraverso il quale il giudice, sostituitosi all’attore, fa eseguire la sentenza.
Es. Dopo che il giudice adito ha pronunciato la sentenza contro Caio, dando ragione a Tizio. Il
giudice che deve eseguire la sentenza, si sostituisce a Caio vendendone i beni al fine di soddisfare il
diritto di credito di Tizio accertato dal primo giudice.
Il giudice competente è quello dello stato nel quale l’esecuzione forzata deve essere portata a
termine. È una regola d’applicazione universale: vige la sola giurisdizione del giudice dello stato
nel quale viene eseguito il procedimento.
Es. Caio possiede dei beni in Germania, il giudice unico competente sarà quello tedesco.
Il riconoscimento di una sentenza:
Tra i Paesi membri dell’UE è automatico. In ambito europeo le sentenze godono di un
principio di libera circolazione.
Per gli stati terzi: è regolato dalle norme di diritto processuale civile vigenti in quello stato.
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Cautelare
Es. Ammesso, che Tizio, attore, si rivolga ad un giudice italiano al quale chiede di accertare il titolo
di credito nei confronti di Caio (sorto in base ad un determinato contratto).
Tizio ritiene che tale somma di denaro sia attualmente posseduta da Caio, tuttavia ritiene anche che
potrebbe non più esserlo in un prossimo futuro poiché Caio si appresta a fare un investimento dalla
rendita futura ed incerta, potrebbe quindi chiedere al giudice di sequestrare i beni di Caio in via
cautelare.
Il giudice adotta un’ordinanza di sequestro dei beni di carattere conservativo. In base alla decisione
del giudice, tale ordinanza produrrà i suoi effetti o durante tutto il procedimento o durante parte di
esso (indipendentemente da come vada il processa).
Il Giudice competente sul merito decide anche per il procedimento cautelare. L’esecuzione potrà
avvenire anche in un altro stato.
---
I conflitti di giurisdizione
La regola generale che si applica in Italia, in UE e nel mondo è quella per cui l’attore che intende
istaurare un procedimento civile contro quello che diventerà il convenuto, lo deve instaurare presso
il giudice dello stato del domicilio del convenuto.
Es. Se tizio intende fare causa a Caio, lo deve fare presso il tribunale del paese ove Caio ha il
domicilio.
Criterio del domicilio del convenuto = titolo di giurisdizione.
È irrilevante la cittadinanza delle parti.
Regola detta: foro generale = domicilio del convenuto
Regolamento di Bruxelles 1.b
REGOLAMENTO (UE) N. 1215/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO
del 12 dicembre 2012
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale
art. 1
Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura
dell’autorità giurisdizionale. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e
amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici
poteri (acta iure imperii).
Si vuole escludere che il Regolamento sia applicato ad enti che non hanno potere statale.
Lo stato può esser parte di un procedimento civile patto che non sia nell’ambito dello iure
privatorum.
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Articolo 4.1
A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato
membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali
di tale Stato membro.
Foro generale = domicilio del convenuto.
Bisogna stabilire se una persona ha o meno il domicilio nello stato del foro. Tale accertamento non
avviene di diritto ma di fatto. È un elemento che si accerta di fatto.
Art. 62.1
Al fine di determinare se una parte ha il domicilio nel territorio dello Stato membro le cui autorità
giurisdizionali siano adite, l’autorità giurisdizionale applica la propria legge nazionale.
Il giudice adito per stabilire se il convenuto abbia o meno la residenza in uno stato, utilizza le norme
previste dalla sua legge nazionale.
Es. Centro principale di affari e interessi= criterio italiano.
Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato membro le cui autorità giurisdizionali sono
adite, l’autorità giurisdizionale, al fine di stabilire se essa ha il domicilio in un altro Stato membro,
applica la legge di quest’ultimo Stato.
Es. Il giudice italiano applica il diritto del supposto domicilio.
Art. 63
Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, una società o altra persona giuridica è
domiciliata nel luogo in cui si trova
a) la sua sede statutaria; Si ricava da statuto (sede legale)
b) la sua amministrazione centrale; oppure Al luogo nello stato nel quale la società viene
gestita in termini economici e finanziari. Luogo dove si riunisce il Consiglio di
Amministrazione
c) il suo centro d’attività principale. luogo ove la società realizza maggiormente il suo
oggetto sociale.
Quindi per definire il domicilio si può alternativamente scegliere tra dove ha la sede statutaria o la
sede dell’amministrazione centrale o il suo centro principale d’attività.
Es. Società con sede statuaria in Italia, amministrazione centrale in Francia e centro attività
principale in Belgio.
Ai sensi di art. 4.1 combinato disposto art. 63 si può agire di fronte a diversi giudici.
Es. Se Tizio vuole fare causa a Caio può anche non rivolgersi al foro di domicilio del convenuto che
magari concorre con altri fori.
Esistono determinate materie la cui competenza è esclusiva di alcuni determinati giudici. Un
esempio riguarda l’ambito immobiliare ove il giudice competente è quello del paese ove è sito
l’immobile. Questa è una competenza esclusiva basata su un motivo di fatto. 49
Questo significa che se Tizio vuole far valere un suo diritto contro Caio su un immobile sito in
Spagna, dovrà presentare la richiesta davanti ad un giudice spagnolo. Di riflesso, significa che il
giudice spagnolo è l’unico giudice che può decidere sugli immobili siti nel suo paese. Non sussiste
quindi la competenza di nessun altro giudice di pronunciarsi su questa materia. Questo è uno dei
casi nei quali non opera il principio della libera circolazione delle sentenze: quella pronunciata in un
altro paese sarebbe priva di valore.
La competenza del giudice dell’attore concorre con quella di altri giudici che andranno individuati
con altri criteri.
c-272/18 sentenza da leggere. In particolare, dai punti 34 in poi. In particolare, punto 44,53.
29/10/19
Alfa, impresa attiva nel settore della ristorazione con sede in Portogallo, avendo la necessità di 60
nuovi piani cucina in vista dell’apertura di altrettanti ristoranti in Serbia, Montenegro e Macedonia,
si rivolge a Beta, un’azienda con sede a Milano specializzata nella fabbricazione di top in
conglomerato di quarzo di alta qualità, con cui a tal fine conclude un contratto a Lisbona.
A pochi mesi dalla consegna, avvenuta in Serbia, alcuni piani presentano fessurazioni nella zona
circostante i fuochi. Alfa, avvalendosi di una clausola di garanzia prevista dal contratto, provvede
immediatamente alla segnalazione del problema chiedendone la sostituzione.
Beta, previa verifica, rigetta la pretesa sostenendo che i top non sono stati utilizzati secondo le
indicazioni tecniche consegnate a tutti i clienti, dove si sconsiglia l’esposizione troppo prolungata
alla fiamma viva, nonostante il prodotto sia altamente resistente al calore. Alfa fa notare che il
particolare uso dei piani era stato segnalato prima della conclusione del contratto e che da parte di
Beta erano state date precise rassicurazioni proposito. Beta ribadisce la sua volontà di non
procedere alla sostituzione, sostenendo che dal contratto non risulta che i piani sarebbero stati
utilizzati in modo non conforme alle specifiche tecniche.
Alfa intende agire in giudizio per ottenere la sostituzione dei piani e il risarcimento dei danni.
Alla luce di quanto precede, si svolgano le pertinenti considerazioni in materia di competenza
giurisdizionale e si individuino le norme applicabili per risolvere la controversia, sapendo che il
contratto non contiene alcuna clausola sulla scelta di legge e sul foro competente.
Risoluzione del caso da parte del prof.
Si tratta di un contratto per la compravendita di beni da produrre.
Alfa agisce nei confronti di Beta davanti al giudice italiano.
Questi si dichiara competetene perché Beta ha in Italia il suo domicilio (art.4 Regolamento
1215/2012).
Il giudice italiano ha dinnanzi a sé una controversia riguardante l’esecuzione di un contratto di
compravendita di merci (ancora da fabbricare al momento della conclusione del contratto).
Siccome il giudice adito è di uno stato parte della Convenzione di Vienna del 1980, deve verificare
se tale Convenzione si applica. La condizione per l’applicazione di detta convenzione è subordinata
alla residenza in stati diversi delle parti (art. 1.1 Convenzione di Vienna). Tale condizione è
verificata, tuttavia la ditta Alfa risiede in uno stato che non è parte della Convenzione di Vienna
quindi non vi sono le condizioni espresse dall’art. 1.1.a quindi la Convenzione non è applicabile.
Il giudice adito utilizzerà quindi la Convenzione dell’Aia del 1955, essendo l’Italia parte di detta
Convenzione, e considerato che la materia oggetto della controversia riguarda la compravendita di
beni mobili.
Non essendo stata fatta alcuna scelta di legge, il giudice applicherà quanto previsto dall’art. 3, il
quale esprime il criterio della residenza abituale dell’acquirente poiché l’ordine è stato effettuato
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presso la sede dell’acquirente (… Il contratto di compravendita è tuttavia regolato dal diritto
interno del paese, nel quale il compratore ha la sua dimora abituale o dove è domiciliata