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Cap 1 - Introduzione al mercato interno europeo

Il mercato interno dell'unione europea si basa sulle famose 4 libertà della circolazione:

  • Libera circolazione delle merci;
  • Libera circolazione delle persone;
  • Libera circolazione dei servizi;
  • Libera circolazione dei capitali.

La prima fonte sono le norme del trattato, poi ci sono le normative secondarie (ad es. direttive e regolamenti), e infine il contributo della Corte di Giustizia.

Mercato interno, mercato unico, mercato comune

Le tre espressioni possono essere considerate sinonimi grazie ad una sentenza della Corte di Giustizia. Da un punto di vista storico hanno avuto una predominanza temporale le une rispetto alle altre.

Negli anni ‘50-60 prevaleva l’espressione mercato comune. Negli anni ‘80-90 ha prevalso l’espressione mercato unico. Infine ha prevalso l’espressione mercato interno.

La transizione storica

Inizialmente, si partiva da una condizione storica in cui il punto di riferimento erano i singoli Stati e i loro mercati nazionali. Ad esempio, il punto di riferimento in Italia era il funzionamento del mercato interno all’Italia. Quindi il messaggio che si voleva dare era che si stava andando a fare un grande sforzo per mettere in comune i loro mercati nazionali e da qui nacque l’idea di “mercato comune”, cioè un mercato dove si abbattevano tutti gli ostacoli alla circolazione delle merci, dei lavoratori, dei servizi e dei capitali.

Il mercato di riferimento del consumatore italiano sarebbe diventato il mercato europeo comune. Il Trattato di Roma (1958), istitutivo della comunità economica europea (CEE), prevedeva un periodo di 12 anni durante il quale si realizzava il mercato comune, nel senso che si mettevano a sistema tutte le normative degli Stati membri, si eliminavano sia i dazi che gli altri ostacoli non tariffari.

Finita questa fase transitoria, si è iniziato a parlare di mercato unico e del suo buon funzionamento. Dagli anni ’80 e ‘90, il mercato unico era ormai cementato e funzionante, si è iniziato a parlare delle regole di funzionamento del mercato interno. Oggi si usa l’espressione mercato interno per metterlo in contrapposizione con il mercato esterno che è quello globale.

Riferimenti normativi del mercato interno

  • l’art. 3 TUE
  • l’art. 26 TFUE

Art. 3 TUE

L’art. 3 contiene gli obiettivi principali dell’Ue. Il mercato interno è menzionato tra gli obiettivi principali che l’Unione intende perseguire. L’art. 3.3 dice: “L’Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico”.

Definizione di mercato interno (Corte di Giustizia)

Il mercato unico è l’esempio migliore di mercato integrato fra Paesi. Ci sono altri mercati nel mondo che cercano di trovare forme di integrazione simile a quella dell’Ue, ma in nessuna parte si è riusciti a fare un esperimento integrato che funzioni così bene. Quindi è un punto di riferimento sia a livello economico che a livello normativo.

La Corte di Giustizia ha dato una definizione secondo la quale: “La nozione di mercato comune mira ad eliminare ogni intralcio agli scambi intracomunitari al fine di fondere i mercati nazionali in un mercato unico il più possibile simile ad un vero e proprio mercato interno”.

Qui la Corte di Giustizia sottolinea la necessaria assenza di intralci al fine di fondere i vari mercati nazionali in un unico mercato, chiamato mercato comune. Cioè la merce prodotta in Italia deve poter essere venduta in tutti gli altri Paesi dell’Ue alle stesse condizioni della merce prodotta localmente. Questo è semplice a dirsi, ma non a farsi, perché non è facile accettare l’idea del mercato interno. L’apertura dei mercati è stata molto lenta nel settore dei trasporti, delle telecomunicazioni, ecc. Sono settori che hanno iniziato ad aprirsi dagli anni ’90. L’Ue inoltre ha spinto per creare degli operatori il cui orizzonte di riferimento sia il livello europeo e non il livello nazionale. A livello giuridico si è raggiunto l’obiettivo. A livello culturale non sempre, per cui ancora oggi ritornano alcuni meccanismi nazionali di riferimento.

Art. 26 TFUE

L’Art. 26 TFUE definisce il mercato interno secondo una dimensione più operativa. Il primo comma dice: “L’Unione adotta le misure destinate all’instaurazione o al funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti dei trattati”. Da ciò si evince che il punto di riferimento per le competenze dell’Ue è scritto nei trattati. Quindi c’è una delega alle istituzioni europee da parte degli Stati membri per fare tutto ciò che è necessario a far funzionare questo mercato.

Il secondo comma dà una definizione di mercato interno: “Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati”. Anche qui, il mercato interno è un mercato comune a tutti i membri dell’Ue, che somma i mercati interni dei vari Paesi e abolisce le frontiere interne in relazione a merci, persone, servizi e capitali (sempre tenendo conto di quanto dicono i trattati).

Il terzo comma dice: “Il Consiglio, su proposta della Commissione, definisce gli orientamenti e le condizioni necessarie per garantire un progresso equilibrato nell’insieme dei settori considerati”.

Misure e strumenti per realizzare il mercato interno

Per la realizzazione del mercato interno sono previste le seguenti misure:

  • Le 4 libertà di circolazione di merci, persone, servizi e capitali: le quali stabiliscono che ogni ostacolo, causato da una normativa nazionale, ai movimenti tra Stati membri di merci, persone, servizi e capitali è vietato e deve essere abolito.
  • Disciplina della concorrenza: vieta alle imprese di tenere comportamenti contrari al libero gioco della concorrenza.
  • Disciplina degli aiuti di stato alle imprese: vieta agli Stati Membri comportamenti contrari al libero gioco della concorrenza, ad esempio gli aiuti economici alle imprese.

Mercato interno: integrazione graduale

Sin dalle origini della CEE (1957), era chiaro che l’instaurazione di un mercato unico dovesse avvenire attraverso la graduale integrazione dei mercati nazionali degli Stati membri, e quindi la graduale apertura delle frontiere nazionali e la graduale liberalizzazione dei diversi settori di mercato. Vi sono 2 tipi di integrazione che hanno contribuito a realizzare il mercato interno:

  • Integrazione negativa;
  • Integrazione positiva.

Inizialmente, nel corso della prima fase del processo di integrazione e liberalizzazione dei mercati, ha prevalso l’integrazione negativa, attraverso:

  • Eliminazione delle barriere poste dagli Stati agli scambi di merci, persone, servizi e capitali;
  • Divieto imposto agli Stati membri di introdurre nuove barriere agli scambi;
  • Previsione di limitate deroghe alla liberalizzazione dei mercati nazionali.

Si dice “negativa” perché si basa sull’eliminazione di regole. Negli anni ’80 si è avviata anche l’integrazione positiva avvenuta attraverso iniziative specifiche delle istituzioni dell’Ue (in particolare della Commissione Europea). L’Ue attraverso l’integrazione positiva ha fatto interventi di armonizzazione legislativa in alcuni settori.

Ne sono esempi:

  • Il Libro Bianco sul Mercato Interno (1985): ha creato un grande slancio al completamento del mercato unico;
  • L’Atto Unico Europeo (1986): ha allargato le competenze dell’Unione e favorito l’ulteriore armonizzazione delle legislazioni nazionali e dei mercati;
  • Il Trattato di Maastricht (1991): ha consolidato il ruolo centrale del mercato unico nel sistema dell’Ue;
  • La Nuova Strategia per il Mercato Unico (Rapporto Monti del 2010): ha rilanciato il mercato unico per i prossimi decenni, trattando i temi dell’economia digitale.

Mercato Unico = Unione Doganale

Il mercato interno si basa sulla costruzione di un’unione doganale tra gli Stati membri dell’Unione europea. L’unione doganale non è un concetto esclusivo dell’Ue: esiste anche in altri contesti di commercio internazionale, e si basa sugli Accordi GATT/OMC. L’Unione Europea è tecnicamente un’unione doganale, ma il mercato interno europeo comprende anche altre politiche e va oltre la semplice unione doganale.

Unione Doganale e Zona di Libero Scambio in rapporto al sistema GATT/OMC

L’unione doganale e la zona di libero scambio sono due possibili forme di integrazione economica tra Stati che risultano compatibili con le regole sulla libertà del commercio previste dal sistema GATT/OMC. L’art. 24 del GATT crea un collegamento tra il sistema generale sul commercio e la possibilità che in alcune parti del mondo alcuni Stati decidano di intensificare le relazioni commerciali, creando degli accordi chiamati zone di libero scambio o unioni doganali.

“Le disposizioni del presente accordo non costituiranno un ostacolo, tra i territori delle parti contraenti, per l’istituzione di un’unione doganale o di una zona di libero scambio in deroga alle regole generali del trattato GATT sulla libertà del commercio internazionale”.

Quindi, il commercio internazionale di merci viene regolato dall’accordo GATT, il quale stabilisce una serie di regole e principi (livello 1). Abbiamo poi altri livelli in cui i Paesi sono ancora più integrati. Questi accordi ricadono in due grandi categorie:

  • Le zone di libero scambio (livello 2);
  • L'unione doganale (livello 3).

Il GATT dice che gli Stati sono liberi di creare sistemi di integrazione più evoluti tra loro, però nel rispetto di tutte le regole del livello base.

Il sistema GATT/WTO sul commercio internazionale

Nel sistema del diritto internazionale economico era previsto, dopo la Seconda guerra mondiale, la creazione di un’organizzazione mondiale del commercio. Con gli accordi di Bretton Woods, l’intento era quello di creare un nuovo ordine economico mondiale. Ciò era possibile attraverso la costituzione di tre istituzioni: la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale e l’Organizzazione Mondiale del Commercio. In realtà solo due di questi pilastri andarono a buon fine, la Banca Mondiale e il FMI, in quanto gli USA non erano d’accordo a creare un’organizzazione mondiale.

In alternativa a ciò, venne firmato l’Accordo GATT (1947), ossia un accordo generale sulle tariffe e il commercio. Nell’acronimo del GATT (general agreement on tariffs and trade) non c’è la parola merci perché si basava solo su quello, quindi era dato per scontato. Il GATT detta un sistema di regole che fa funzionare il sistema globale degli scambi. Oggi sono più di 150 paesi aderenti, prima però nasce con un numero limitato di paesi che rappresentano una bella fetta dell’economia mondiale. Le regole del GATT erano le regole di riferimento per tutto il sistema del commercio internazionale.

Solo nel 1994 è stato firmato l’accordo che istituì l’OMC. L’OMC è un’organizzazione internazionale che amministra diversi accordi sul commercio. I principali sono:

  • GATT (accordo generale sulle tariffe ed il commercio);
  • GATS (accordo generale sul commercio nei servizi);
  • TRIPS (accordo sugli aspetti della proprietà intellettuale collegati al commercio).

Principali norme del GATT sul commercio internazionale

I principi fondamentali del GATT sono:

  • Libertà di circolazione delle merci: l’obiettivo principale del sistema GATT non è solo quello di permettere un qualsiasi tipo di commercio tra i paesi, ma quello di garantire un commercio che agevoli la libera circolazione delle merci.
  • Principio di non discriminazione: non si può creare situazione di discriminazione tra i paesi membri del GATT.

Esempio: prima della creazione del sistema GATT, un paese come gli Stati Uniti poteva commerciare con tutti i paesi ma stabilendo condizioni diverse a seconda della posizione del paese preso in considerazione. Poteva offrire condizioni più svantaggiate ad Albania o Germania e più facilitate al Regno Unito. Con il GATT invece si ha un sistema di regole uguali per tutti: si deve trattare tutti allo stesso modo.

Le principali norme del GATT per lo sviluppo del commercio internazionale sono le seguenti:

  • Art. 1: clausola della nazione più favorita;
  • Art. 3: clausola del trattamento nazionale;
  • Art. 11: divieto di restrizioni quantitative.

Art 1 GATT (clausola della nazione più favorita)

“Tutti i vantaggi, benefici, privilegi o immunità accordati da una parte contraente ad un prodotto originario o destinato a qualsiasi altro paese saranno immediatamente e senza condizioni estesi a tutti i prodotti similari originari o destinati al territorio di tutte le altre parti contraenti”.

Questa norma ci dice che tutti i vantaggi, benefici, privilegi, o immunità che vengono accordate da un qualsiasi paese membro del GATT ad un qualsiasi altro paese contraente, devono essere estesi immediatamente e senza condizioni a tutti gli altri stati membri.

Esempio: In base alle regole del GATT, uno Stato può liberamente decidere la sua tariffa per un determinato bene (esempio 10%), la quale deve essere applicata a tutti i paesi che fanno parte del GATT, poi può ridurla o aumentarla ma deve essere uguale per tutti. Questo principio obbliga gli Stati a non fare più favoritismi.

Art 3 GATT (clausola del trattamento nazionale)

“I prodotti provenienti dal territorio di qualsiasi parte contraente importati sul territorio di qualsiasi altra parte contraente non saranno colpiti, direttamente o indirettamente, da tasse o altre imposizioni interne, di qualsiasi tipo, in misura superiore a quelle che colpiscono direttamente o indirettamente i prodotti nazionali similari”.

L’art. 3 fa vedere lo stesso principio di non discriminazione applicato non più all’importazione o all’esportazione del prodotto tra paesi diversi, ma dal punto di vista interno della parte contraente. I prodotti provenienti dal territorio di qualsiasi parte contraente e importati in un altro paese devono essere trattati allo stesso modo per quanto riguarda le tasse o altre imposizioni interne che colpiscono questi prodotti.

Esempio: l’auto importata deve avere lo stesso trattamento fiscale del prodotto nazionale. L’IVA che si applica sul valore finale del bene viene applicata dall’Italia nella stessa misura sia sull’auto prodotta nel territorio nazionale sia sulle auto provenienti da altri paesi. Con l’art. 1 si fotografa il passaggio da un paese all’altro. Con l’art. 3 si fotografa la situazione interna ad un paese rispetto a prodotti che hanno provenienze diverse.

Queste regole basilari stabilite dal GATT si ritrovano, con qualche piccola variazione, nel diritto dell’Ue quando si parla di circolazioni di merci tra un paese e l’altro.

Art. 11 GATT (divieto di restrizioni quantitative)

“Nessuna parte contraente istituirà o manterrà sull’importazione di un prodotto originario del territorio di un’altra parte contraente, sulla esportazione, o sulla vendita a scopo d’esportazione, di un prodotto destinato al territorio di un’altra parte, dei divieti o delle restrizioni diversi dai dazi doganali, tasse o altre imposizioni, ancorché attuati sotto forma di contingenti, licenze d’importazione o d’esportazione o in qualunque altra maniera”.

Il soggetto sono i divieti o le restrizioni che possono essere imposti da uno Stato nei confronti di prodotti che vengono importati in quello Stato o esportati da quello Stato da o verso un’altra parte contraente. Sono divieti e restrizioni diversi dai dazi doganali, tasse o altre imposizioni.

Bisogna distinguere tra:

  • Misure tariffarie che sono quelle che riguardano il dazio o misure simili;
  • Misure non tariffarie di cui si occupa l’art. 11, che hanno le caratteristiche di restrizione quantitativa, cioè di restrizioni al commercio che ne limitano la quantità come ad esempio contingenti o altre forme di licenze di importazione.

Quindi l’Ue non può bloccare l’importazione di prodotti né totalmente né parzialmente attraverso il sistema di contingenti. Non può neanche imporre licenze d’importazioni o esportazioni che creano delle condizioni aggiuntive rispetto a quelle applicate ai prodotti di produzione interna al paese o all’Ue. L’art. 11 è un parallelo rispetto all’art 1. L’art. 1 si occupa delle misure tariffarie. L’art. 11 si occupa delle misure non tariffarie. Ma è sempre un’applicazione del principio di non discriminazione.

Zona di Libero Scambio

La zona di libero scambio è una forma di integrazione economica commerciale più semplice di un’unione doganale, in quanto comprende solo una dimensione interna. La dimensione interna consiste nell’abolizione dei dazi doganali negli scambi di merci tra territori facenti parte della zona di libero scambio.

Esempio: gli Stati Uniti hanno stabilito che la tariffa di riferimento per le importazioni di...

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Federico95xx di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Montini Massimiliano.
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