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Il potere di proposta della Commissione

Anche quando la Commissione viene sollecitata dall'esterno ad esercitare il suo potere di proposta, la Commissione comunque ha discrezionalità - può decidere se seguire questa sollecitazione o se non seguirla. Deve però motivare il motivo per il quale dovesse decidere di non agire.

Come la Commissione decide di adottare un atto, modificarlo, proporlo, ecc.? Le modalità con cui la Commissione può essere sollecitata sono i più vari, tra questi c'è anche l'attività di lobbying, utilizzata a Bruxelles, sede della Commissione, in cui si riuniscono le istanze operative delle associazioni civili, ad esempio. Ciò è legale finché non travalica il confine della legalità.

L'attività di lobbying è l'attività di rappresentazione di interessi particolari, ad esempio il caso degli interessi...

degli agricoltori dell'UE o all'interno dei singoli stati nazionali. Oppure le attività di rappresentazione degli interessi dei lavoratori subordinati o dei pensionati, tutte le associazioni di categoria fanno lobbying, riuniscono attraverso l'iscrizione un determinato numero di persone accomunate dal lavoro che svolgono, in modo tale da essere più forti e rappresentare in maniera più forte i propri interessi. Gli atti di cui ai capi 4 e 5 e le misure di cui all'articolo 74 che assicurano la cooperazione amministrativa (di polizia o penale) nei settori di cui a tali capi sono adottati: a) su proposta della Commissione, oppure b) su iniziativa di un quarto degli Stati membri. Abbiamo potere di proposta della Commissione + potere di proposta degli stati membri. N.B! La miglior rappresentanza degli interessi dell'UE è alla base dei poteri della commissione e ciò fa sì che nei casi nei quali il potere di proposta

Non spetti alla commissione e il consiglio debba decidere in merito all'adozione dell'atto senza la previa proposta della commissione, i trattati prevedano un meccanismo di garanzia degli interessi europei che si traduce in una variazione della maggioranza qualificata, metodologia di decisione ordinaria con cui il consiglio decide.

Nel caso in cui l'atto debba essere adottato dal consiglio non su proposta della commissione, il requisito del 55% degli stati membri, vien alzato al 72%.

Inoltre, se la commissione propone un atto e il consiglio vuole adottare quell'atto, ma modificandolo (=senza snaturare, ci sono dei limiti alle modifiche che possono essere fatte), queste modifiche devono essere approvate con il requisito dell'unanimità, non più con la sola maggioranza qualificata.

Il requisito dell'unanimità non risponde alle classiche logiche del metodo intergovernativo (=ovvero prevedere che gli organi decidano all'unanimità).

così ciascuno stato può far valere il proprio potere di veto e quindi con estrema forza i propri interessi), ma in questo caso la ratio sottostante a questa variazione procedurale è esattamente opposta, l'unanimità è richiesta per ottenere che gli interessi generali dell'Ue si raggiungano con la proposta della commissione. Infine un corollario generale di questo potere di proposta è dato dal fatto che:

ARTICOLO 293 TFUE

Quando, in virtù dei trattati, delibera su proposta della Commissione, il Consiglio può emendare la proposta solo deliberando all'unanimità.

Fintantoché il Consiglio non ha deliberato, la Commissione può modificare la propria proposta in ogni fase delle procedure che portano all'adozione di un atto dell'Unione.

Per altro, la corte di giustizia dice che il potere discrezionale della commissione quando propone un atto, è utilizzabile anche quando lacommissione vuole ritirare un determinato atto. Il potere discrezionale della Commissione è quindi molto ampio.

RICORSO IN CARENZA = OBBLIGARE UN'ISTITUZIONE CHE DOVREBBE AGIRE MA ANCORA NON L'HA FATTO, AD AGIRE. Ad esempio quando la commissione non fa niente nonostante il parlamento e il consiglio l'abbiano sollecitata. Però NESSUNA ISTITUZIONE PUO' OBBLIGARE LA COMMISSINE AD ADOTTARE UN ATTO CHE NON VUOLE. QUINDI NON SI PUÒ ADOTTARE IL RICORSO IN CARENZA. QUESTO VUOL DIRE DIRITTO DI DISCREZIONALITÀ.

Allora cosa può fare il parlamento? Può sempre ricorrere alla mozione di censura!! È l'ultima risorsa che può usare nei confronti della commissione che non risponde alle sue richieste.

Articolo 294 TFUE
1. Quando nei trattati si fa riferimento alla procedura legislativa ordinaria per l'adozione di un atto, si applica la procedura che segue.
La legislatura è la più diffusa, per tentare di

chiudere il deficit di democraticità che in passato veniva imputata all'Ue. Una delle riposte a questa critica è arrivata mediante la generalizzazione della procedura legislativa ordinaria, che ha un ruolo paritetico del consiglio e del parlamento europeo

IL PRIMISSIMO ATTO È LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

2. La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (=sottolinea il piano di pariteticità tra ste due istituzioni)

Prima lettura

3. Il Parlamento europeo adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette al Consiglio.

4. Se il Consiglio approva la posizione del Parlamento europeo, l'atto in questione è adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Parlamento europeo.

5. Se il Consiglio non approva la posizione del Parlamento europeo, esso adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette al Parlamento europeo.

6. Il Consiglio informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che

L'hanno indotto ad adottare la sua posizione in prima lettura. La Commissione informa esaurientemente il Parlamento europeo della sua posizione.

Seconda lettura

7. Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo:

  1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura o non si è pronunciato, l'atto in questione si considera adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Consiglio;
  2. respinge la posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei membri che lo compongono, l'atto proposto si considera non adottato;
  3. propone emendamenti alla posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei membri che lo compongono, il testo così emendato è comunicato al Consiglio e alla Commissione che formula un parere su tali emendamenti.

8. Se, entro un termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata:

  1. approva tutti gli emendamenti,
  2. l'atto in questione si considera adottato;

    non approva tutti gli emendamenti, il presidente del Consiglio, d'intesa con il presidente del Parlamento europeo, convoca entro sei settimane il comitato di conciliazione.

    9. Il Consiglio delibera all'unanimità sugli emendamenti rispetto ai quali la Commissione ha dato parere negativo.

    VIENE CONVOCATO IL COMITATO DI CONCILIAZIONE

    10. Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti membri rappresentanti il Parlamento europeo, ha il compito di giungere ad un accordo su un progetto comune a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei membri rappresentanti il Parlamento europeo entro un termine di sei settimane dalla convocazione, basandosi sulle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio in seconda lettura. (punto 11 no)

    12. Se, entro un termine di sei settimane dalla convocazione, il comitato di conciliazione non

    approva un progetto comune, l'atto in questione si considera non adottato.

    Terza lettura13. Se, entro tale termine, il comitato di conciliazione approva un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono ciascuno di un termine di sei settimane a decorrere dall'approvazione per adottare l'atto in questione in base al progetto comune; il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei voti espressi e il Consiglio a maggioranza qualificata. In mancanza di una decisione, l'atto in questione si considera non adottato.

    14. I termini di tre mesi e di sei settimane di cui al presente articolo sono prorogati rispettivamente di un mese e di due settimane, al massimo, su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Se non si arriva comunque a una convergenza di posizioni da parte del parlamento europeo e del Consiglio, l'atto non sarà considerato come adottato. Tutto ciò è farraginoso (confuso), perché si vuole mantenere

    l'equilibrio istituzionale per il Parlamento Europeo e per gli interessi dei cittadini dell'UE, nel difficile tentativo di equilibrare questa esigenza sul piano della democraticità e anche nel mantenere un'istanza di rappresentazione negli interessi dei singoli stati membri e avere effettivamente poteri decisionali. Quindi il prodotto di questo tentativo di commistione è questa procedura appena analizzata. Teniamo presente che questo è quello che dicono i trattati, ma poi la prassi applicativa di questa procedura si realizza così: queste istituzioni non seguono pedissequamente tutte queste fasi, sul piano pratico, il fenomeno che ormai è invalso è quello dei cosiddetti triloghi. Cosa significa triloghi? È un termine che indica i contatti informali che sempre vengono attuati tra le tre istituzioni coinvolte affinché si arrivi, prima ancora dalla proposta da parte della commissione, a una configurazione di un atto condiviso che quandosarà proposto dalla commissione, sia già blindato e certo di essere approvato dalla istituzione parlamentare e dal consiglio. Quindi non si arriva mai alla terza lettura sul piano pratico, perché la commissione è già sicura, grazie a quello che gli è stato detto nei triloghi, di quale sarà il destino di un determinato trattato. Questa prassi dei triloghi ha un lato sicuramente positivo nel fatto che la farraginosità della procedura dell'art. 294 viene semplificata in via di fatto rendendo superflue la 2ª e 3ª lettura, ma dall'altro è necessaria avere la procedura del 294 per essere trasparenti. Ciascuna istituzione sa qual è il suo ruolo e quando deve esprimere il suo parere motivandolo. La procedura dell'art. 294 garantisce il controllo, anche i cittadini possono controllare come agisce e come concretamente opera l'istanza formata dai loro rappresentanti, ma tutto ciò all'interno dei triloghi vienecompletamente bypassati, i contatti informali avvengono dietro le quinte, nell'ombra. Questo aspetto negativo dei triloghi è stato oggetto del tribunale.
Dettagli
A.A. 2020-2021
58 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Irina_Studentessa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto europeo della comunicazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Ceolotto Matteo.