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Competenza a stipulare accordi con Stati terzi

Vi sono singole norme che attribuiscono esplicitamente indeterminate materie la competenza a concludere accordi: politica estera e di sicurezza comune (Pesc); politiche di vicinato (art. 8 TUE); cooperazione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico (art. 186 TFUE); politica in materia ambientale (art. 191 TFUE); politica commerciale comune + specifica procedura di conclusione (art. 207 TFUE); cooperazione con Paesi terzi (art. 211 TFUE); cooperazione economica e finanziaria (art. 212 TFUE); aiuti umanitari (art. 214 TFUE); accordi di associazione (art. 217 TFUE); politica monetaria + specifica procedura (art. 219 TFUE).

Laddove non sia esplicitamente attribuita una specifica competenza a concludere accordi con Stati terzi, l'Unione ha titolo oppure no a stipulare accordi internazionali? Sì, se dotata di una competenza a stipulare.

E in tutte le altre materie? Al di là dei casi espressamente previsti, la competenza va

valutata alla luce dell'art. 3 TFUE, par. 2. Principio del parallelismo fra competenze interne ed esterne (art. 216 TFUE) "L'Unione può concludere un accordo con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali qualora i trattati lo prevedano o qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare, nell'ambito delle politiche dell'Unione, uno degli obiettivi fissati dai trattati, o sia prevista in un atto giuridico vincolante dell'Unione, oppure possa incidere su norme comuni o alterarne la portata." Tale norma codifica la giurisprudenza che la Corte ha elaborato nel corso del tempo per lunghi anni. La competenza a concludere accordi internazionali da parte dell'Unione, dunque, sussiste non solo quando è esplicitamente prevista nei Trattati, ma in tutti i casi in cui, pur in mancanza di espressa previsione, l'esercizio della competenza è necessaria per raggiungere un obiettivo rispetto al quale

Le istituzioni detengono un potere sul piano interno. Accordi di associazione (art. 217 TFUE) accordi che non hanno una connotazione materiale, ma hanno una finalità che li caratterizza: essi mirano a consolidare rapporti e vincoli particolari e privilegiati con un gruppo di Stati. Esempi di accordi di associazione: Accordo ACP (Africa-Caraibi-Pacifico); Accordo UE-Svizzera; Accordi UE-Paesi balcanici.

Qual è il rapporto tra competenza dell'Unione e ruolo degli Stati membri (specialmente riguardato alle competenze concorrenti esercitate sul piano interno)? Nelle materie di competenza esclusiva, quelle materie non potranno che essere gestite anche nella relazione esterna sempre dall'Unione (competenza esclusiva sia sul piano interno sia sul piano esterno). Nelle materie di competenza concorrente sul piano interno, l'occupazione delle materie da parte dell'Unione richiede il rispetto del principio di sussidiarietà. L'art. 3, par. 2 TFUE ha senso.

solo se applicato alle materie di competenza concorrente sul piano interno e risolve la questione relativamente a chi abbia competenze a concludere un accordo internazionale. Accordi misti: accordi per cui parte dell'oggetto dell'accordo non ricade nella competenza UE, bensì in quella degli Stati membri. Si definiscono "misti" poiché si tratta di accordi per la cui procedura di conclusione dell'accordo (negoziati + conclusione) è necessaria la partecipazione degli Stati membri per quella parte che non è di competenza dell'Unione. Procedura di conclusione degli accordi internazionali (art. 218 TFUE): La procedura è stata interamente rimodulata dopo Lisbona: è stato potenziato il ruolo del Parlamento europeo che, in casi specifici, si esprime con propria approvazione prima dell'approvazione del Consiglio. Tale procedura "standard" si applica anche relativamente agli accordi misti. Si distinguono due fasi: a)

negoziato condotto dalla Commissione o dall'Alto rappresentante se si tratta di accordi in materia Pesc (autorizzata dal Consiglio e secondo le linee direttive da questo indicate). Se il negoziato va a buon fine, avremo la nascita di un progetto d'accordo (diventerà accordo soltanto nel momento in cui si concretizzerà la successiva fase della conclusione), firmato dal Consiglio con decisione generale.

conclusione ad opera del Consiglio (previa approvazione) nei casi indicati da parte del Parlamento europeo. Se l'accordo rientra in una delle categorie previste dal comma 6 dell'art. 218 TFUE, è necessario che il Parlamento si esprima con un'approvazione e che condiziona il Consiglio all'adozione di una seconda decisione per così dire "definitiva". È necessaria una previa approvazione da parte del Parlamento europeo in caso di: a) accordi di associazione; b) accordo sull'adesione dell'Unione alla

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; c) accordi che creano un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di cooperazione; d) accordi che hanno ripercussioni finanziarie considerevoli per l'Unione; e) accordi che riguardano settori ai quali si applica la procedura legislativa ordinaria oppure la procedura legislativa speciale qualora sia necessaria l'approvazione del Parlamento europeo. Gli Stati membri possono richiedere alla Corte di giustizia dell'Unione europea un parere con il quale la stessa si pronuncia sulla compatibilità dell'accordo con i Trattati. Nel qual caso la Corte dovesse esprimere parere negativo, o si muta il progetto dell'accordo o si rivedono i Trattati (di modo che l'incompatibilità venga superata) papabile domanda: spiegare procedura di revisione dei Trattati. Corte di giustizia dell'Unione Europea Art. 19 TUE "La Corte di giustizia"dell'Unione Europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati. Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione." Funzione "creatrice" (CGUE come "fabrique du droit de l'UE") clausola eternoma che apre a far influenzare il diritto dell'Unione Europea anche da parte di altre fonti del diritto. La CGUE si pone come motore del processo d'integrazione del diritto dell'Unione. Aspetti positivi: a) principi fondamentali dell'ordinamento UE (primato; effetto diretto; responsabilità per violazione del diritto UE); b) tutela dei diritti fondamentali. Aspetti negativi: "intrusione" negli ordinamenti nazionali e nelle competenze dei giudici nazionali. Esempi di casi in.

Cui le corti di giustizia nazionali hanno minacciato di non far prevalere all'interno del proprio ordinamento nazionale il diritto UE: Landtova (Repubblica Ceca), Gauweiler (Germania), Taricco (Italia), Ajos (Danimarca).

Limiti alla giurisdizione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (art. 275 TFUE) Quali sono le fonti di diritto che non possono essere portate all'attenzione e al controllo della Corte di Giustizia dell'Unione Europea?

  1. La Corte di Giustizia non può sindacare la legittimità della legislazione nazionale.
  2. Accordi internazionali tra Stati membri o tra Stati membri e Stati terzi. Allorquando vi sia l'Unione Europea come parte contraente, per il tramite del par. 11 dell'art. 218 TFUE, si può chiedere alla CGUE di rendere un parere preventivo all'entrata in vigore dell'accordo stesso. Ai sensi dell'art. 273 TFUE quadogli Stati membri adottano tra di loro un accordo internazionale su materie aventi.

oggetto settori che rientrano tra quelli oggetto i Trattati sull'Unione Europea, allora in tal caso gli Stati membri contraenti di questo accordo internazionale, ben potrebbero decidere di devolvere competenza alla Corte di Giustizia dell'UE per controllare la legittimità dello stesso (ma devono essere gli stessi Stati membri a redigere chiaramente all'interno dell'accordo internazionale una disposizione ad hoc che attribuisca alla Corte competenza per iusdicere sulla legittimità di quell'accordo internazionale).

Tutto il settore della politica estera esula dalla giurisdizione della Corte di giustizia dell'Unione Europea: gli Stati membri non hanno voluto riconoscere alla Corte il potere di iusdicere all'interno di questo settore al fine di limitare la cessione della propria sovranità proprio perché è noto che attribuire un settore alla giurisdizione della Corte significa farlo evolvere secondo logiche sovranazionali.

tendenti all'integrazione (escludere la CGUE per evitare che vada ad erodere ulteriormente delle prerogative nazionali).

Attenzione Il Trattato di Lisbona ha parzialmente innovato sotto questo punto di vista, nel senso che ha sancito che appunto la Pesc non fa parte della giurisdizione della Corte, però (a mente dell'art. 275 TFUE) spetta comunque a quest'ultima decidere che cosa rientra o meno nell'ambito della Pesc (si potrebbe dire che la CGUE opera un controllo dei "confini" Pesc). Altro portato del Trattato di Lisbona è la devoluzione alla giurisdizione della Corte di giustizia UE di controllare tutte quelle decisioni in ambito Pesc con funzione anti-terrorismo, in particolare le misure restrittive di congelamento dei capitali indirizzate a persone fisiche o giuridiche sospettate di terrorismo.

CGUE ed il suo "Universo" CEDU (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo) - Giudici nazionali

L'Unione Europea non ha

Il sistema giudiziario dell'Unione Europea è vincolato alla Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo. I giudici nazionali devono seguire la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo. Inoltre, le commissioni di ricorso interne ad alcune agenzie dell'Unione Europea fanno parte del sistema della Corte di giustizia UE.

I ricorsi che possono essere presentati alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sono divisi in due categorie principali: il ricorso diretto e il ricorso indiretto. Nel caso del ricorso diretto, è possibile presentare un ricorso direttamente alla Corte di Giustizia UE. Nel caso del ricorso indiretto, è necessario presentare il ricorso prima al giudice nazionale e successivamente alla Corte di Giustizia UE.

Un'altra divisione utile (nel contesto dei ricorsi diretti) riguarda i ricorsi contro un atto o un comportamento dell'UE e i ricorsi contro un atto o un comportamento di uno o più Stati membri. I ricorsi che possono essere presentati contro un atto dell'UE includono l'azione di annullamento (articoli 263-264 TFUE) e l'azione di responsabilità extracontrattuale dell'UE (articoli 268 e 340 TFUE) per il risarcimento dei danni causati.

da istituzioni UE a suoi funzionari!
  1. Azione in carenza (art. 265 TFUE) consente di impugnare l'inerzia di istituzioni, organi e organismi dell'Unione Europea.
Il ricorso esperibile contro un atto di uno o più funzionari dell'Unione Europea può essere presentato utilizzando i seguenti tag HTML:
  1. <ol>: crea una lista ordinata.
  2. <li>: crea un elemento della lista.
Dettagli
A.A. 2022-2023
29 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher VIRGINIA.CECCARELLI di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto europeo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Fioravanti Cristina.