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Con la fine della seconda guerra mondiale prende il via una nuova epoca politica; rafforzata dalla ovvia reazione alle

devastazioni degli anni precedenti; si fa strada in Europa la convinzione della necessità di una nuova dimensione politica

tra gli stati caratterizzata da una diffusa cooperazione tra di essi e realizzata attraverso la creazione di una serie di

enti internazionali operanti in campi diversi e con geometrie differenti

Dichiarazione Schuman – 9 maggio 1950

pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli che la

“La

minacciano”;“L’Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa sorgerà da

realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto” (allude al progressivo processo di

integrazione);“La fusione delle produzioni di carbone e di acciaio … cambierà il destino di queste regioni che per

lungo tempo si sono dedicate alla fabbricazione di strumenti bellici di cui più costantemente sono state le vittime”

(co-gestione di due fattori produttivi determinanti per la ricostruzione che si trovano geograficamente allocati tra

Francia e Germania, stati storicamente contrapposti).

Due anni dopo à CECA , trattato settoriale e internazionale: si riferisce esclusivamente alla co-gestione di

carbone e acciaio. Gli stati che aderirono al trattato furono: Francia, Germania, Italia, Belgio, Olanda e

Lussemburgo. Il Trattato CECA viene definito anche Trattato di Parigi poiché firmato, appunto, a Parigi (1951):

con la firma ci si impegna a ragionare sulle possibilità di realizzazione degli obiettivi perseguiti; lo Stato italiano,

così come gli altri, non aveva ancora espresso la volontà di obbligarsi, la quale si concretizza attraverso la

ratifica (art. 80 Cost.). È entrato in vigore nel momento in cui tutti gli stati, una volta esperite tutte le procedure

costituzionali interne, hanno espresso la volontà di obbligarsi/ratificato (1952). L’assetto delle istituzioni della

CECA era caratterizzato da: Alta autorità(organo indipendente dai governi e portatore dell'interesse

generale), Consiglio(istituzione tipicamente intergovernativa), Assemblea parlamentare e Corte di

giustizia.

Il trattato istitutivo della CECA ha sicuramente dato vita ad un’organizzazione internazionale tra stati, anche se in

realtà si dovrebbe parlare più propriamente di una organizzazione sovranazionale, alla quale ciascuno stato cede

parte della propria sovranità.

Nonostante la contestuale battuta d’arresto provocata dalla mancata ratifica provocata dalla Francia di un trattato

del 1952 volto a dar vita ad una comunità europea di difesa (ced) , 5 anni dopo , nel 57 gli stessi 6 stati firmano a

roma i trattati istitutivi della comunità economica europea (cee) e della comunità europea per l’energia atomica

(euratom) i quali entreranno in vigore il 1 gennaio del 1958

Il trattato della CECA diede un forte impulso alla ricerca di cooperazione reciproca tra stati tant’è che pochi anni

dopo vennero firmati i Trattati di Roma (1957), i quali estesero quel metodo comunitario che già avevamo

osservato nell’ambito della istituzione del Trattato CECA: Trattato EURATOM (anch’esso settoriale come la

CECA) + Trattato istitutivo della comunità economica europea (perde quel tratto di settorialità rispetto a quelli

che lo avevano preceduto). Entrambi entrarono in vigore il 1° gennaio 1958. Abbiamo dunque tre distinti trattati

istitutivi.Con quest’ultimi presero vita due ulteriori istituzioni: un’ ulteriore commissione e un’ulteriore consiglio.

Più tardi, si prende, però, consapevolezza di razionalizzare l’assetto delle istituzioni à Trattato sulla fusione

degli esecutivi (1965): un unico consiglio e un’unica commissione unici delle comunità europee –

istituzioni unitarie con ruoli diversi.

Attraverso queste tre comunità, formalmente distinte tra loro, prendeva le mosse un disegno unitario, volto

principalmente, nella sua prima fase, a dar vita nel territorio dei sei Stati fondatori a un mercato comune basato

sulla libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali e caratterizzato da condizioni di

concorrenza non falsate né da comportamenti degli attori economici, né dall'azione dei poteri pubblici.

Sentenza Van Gend & Look (1962) à pronuncia della Corte di giustizia europea resa nell’esercizio di una delle

sue funzioni. Anche nel rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione Europea, il giudice

nazionale, dovendo applicare una norma contenuta nel regolamento comunitario, qualora nutra un dubbio sulla

interpretazione della norma da quest’ultimo contemplata, può sospendere il giudizio a quo, e domandare alla

Corte di giustizia un’interpretazione qualificata sulla stessa/chiarificazione della portata della norma europea. Si

tratta della richiesta di un giudice olandese sottoposta alla Corte di giustizia europea à che sia risolta in via

pregiudiziale la seguente questione: se l’art. 12 del Trattato CEE abbia effetto interno, abbia cioè efficacia

immediata negli ordinamenti degli stati membri. Van Gend & Loos era il nome della società di trasporti

convenuta in giudizio: la stessa punta a farsi riconoscere il diritto a farsi corrispondere quanto previsto dall’art. 12

del Trattato CEE. Lo scopo del Trattato CEE è quello di creare un mercato comune, attribuendo ai singoli dei

diritti soggettivi che il giudice nazionale ha il dovere di tutelare. Fra le istituzioni preposte al funzionamento del

Trattato CEE non c’è soltanto il Consiglio, bensì anche il Parlamento Europeo e il Comitato economico e sociale,

organi rappresentativi della collettività. Funzione tipica del rinvio pregiudiziale: garantire l’uniforme

interpretazione del Trattato da parte dei giudici nazionali. La comunità costituisce un ordinamento giuridico di

nuovo genere nel campo del diritto internazionale, a favore del quale gli Stati hanno rinunciato, anche se in

settori limitati, ai loro poteri sovrani, ordinamento che riconosce come soggetti non soltanto gli Stati membri, ma

anche i loro cittadini. Pertanto, il diritto comunitario, indipendentemente dalle norme emananti dagli Stati membri,

nello stesso modo in cui impone ai singoli degli obblighi attribuisce loro dei diritti soggettivi. In un parere del 2013,

è stata richiamata la sentenza sopra citata.

Altre organizzazioni internazionali fondate sulla cooperazione tra stati: NATO – OCSE - Consiglio d’Europa, nel

cui ambito si sviluppa la CEDU, che si propone di promuovere e tutelare i diritti umani. Tali organizzazioni

seguono il metodo intergovernativo: gli stati sono rappresentati dai propri governi (manca la rappresentatività dei

cittadini. Il diritto europeo ha una sua autonomia, poggia su trattati internazionali, assegnando ad istituzioni

preordinate specifiche funzioni che, se non ci fosse l’organizzazione sovranazionale, sarebbero svolte da

ciascuno stato. Prima fase à integrazione economica

Fra gli anni 60’ e la metà degli anni 80’ Il Consiglio, al quale sedevano i rappresentanti dei governi nazionali,

aveva un ruolo preminente: si configurava piena espressione degli esecutivi degli Stati membri. Il Consiglio

deteneva potere decisionale: l’adozione dei regolamenti seguiva la regola dell’unanimità. Il parlamento, invece,

deteneva un semplice ruolo consultivo (forniva pareri).La commissione aveva la funzione di proporre al Consiglio

l’adozione di un determinato atto. Si trattava di tre organizzazioni formalmente distinte, ma di segno unitario di

integrazione.

Progressivi allargamenti (rispetto ai sei originari stati fondatori): a) primo allargamento (verso nord) Regno

Unito, Irlanda, Danimarca (1973); b) consolidazione di un allargamento verso sud Grecia (1981), Spagna e

Portogallo (1986); c) allargamento nella sfera centrale dell’Europa Austria, Finlandia e Svezia (1995); d) maxi

allargamento verso est + Malta e Cipro (2004); e) Bulgaria e Romania (2007); f) Ultimo allargamento Croazia

(2013). Questo cammino è risultato in certi momenti particolarmente

delicato, in particolare in relazione al maxi allargamento del 2004 (Paesi che si trovavano al di là del muro di

Berlino). Questo allargamento ha profondamente inciso sull’assetto dell’Unione. Tra i Paesi candidati ad entrare

nell’Unione Europea troviamo attualmente: l’Albania, la Serbia, la Macedonia, il Montenegro e la Turchia. Tra i

potenziali candidati ci sarebbero anche il Kosovo e la Bosnia Erzegovina, ma, almeno attualmente, non sono

ancora sufficientemente pronti.

Seconda fase à dalla prospettiva di integrazione economica alla dimensione politica 1979 à prime elezioni

a suffragi universale diretto del Parlamento Europeo (non più definito Assemblea Parlamentare);1986 à ATTO

UNICO EUROPEO (trattato che, per primo, modifica i trattati istitutivi). Tra le principali innovazioni di questo

trattato troviamo: a) voto a maggioranza qualificata (non più unanimità) in alcuni settori di competenza per

adozione degli atti da parte del Consiglio: si tollera, dunque, che un determinato atto (solo per alcune materie)

possa essere adottato senza la necessità che siano TUTTI d’accordo, ma risulta sufficiente che si realizzi la

maggioranza sopra citata; b) primo rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo nel processo di adozione

degli atti (originariamente rivestiva un ruolo prettamente consultivo); c) introduzione di norme che danno vita,

seppur embrionalmente, ad un profilo di politica estera comune: viene codificata una prassi dei vertici del

Consiglio Europeo (attenzione! quest’ultimo diventerà istituzione solo con il Trattato di Lisbona). Il Consiglio

europeo è diverso dal Consiglio dell’Unione Europea per composizione e ruolo: il primo è caratterizzato da

rappresentanti della compagine governativa dello Stato cui essi appartengono; il secondo è caratterizzato dai

capi di Stato di ciascuna nazione.

1993 à entrata in vigore del TRATTATO DI MAASTRICHT: modifica i precedenti trattati comunitari (si interviene

sull’esistente, cavalcando l’onda delle modifiche già realizzate attraverso l’atto unico europeo); nasce il Trattato

UE che si affianca a CEE/CECA/EURATOM e che introduce due forme di cooperazione assolutamente lontane

dalla dimensione economica. Maastricht non solo segna un punto di revisione del Trattato CEE, ma traccia la

strada ad una cooperazione tra gli Stati che abbraccia anche materie non strettamente legate alla dimensione

economica, la quale, invece, aveva caratterizzato il trattato originario della Comunità europea. Viene meno anche

nel titolo del Trattato quella “e” che evidenziava la dimensione economica. Principali innovazioni: introduce

struttura a pilastri + disciplina PESC (politica estera e sicurezza comune) e GAI (giustizia e affari interni). A

partire da questo momento avremo due trattati: CEE e Trattato UE. A Maastricht assistiamo: ad un significativo

ampliamento delle competenze della comunità europea (l’attribuzione di maggiori competenze alla comunità

europea comporta che le sovranità nazionali subiscano parziali limitazioni); alla nascita della cittadinanza

europea; alla creazione di una unione economica e monetaria; ad un rafforzamento del ruolo del Parlamento

europeo.

Struttura a pilastri: a) dimensione comunitaria; b) settori di cooperazione intergovernativa (PESC e GAI) gestiti

con procedure peculiari e atti specifici. Gli Stati membri faticano ad accettare limitazioni della sovranità sulle

materie PESC e GAI. Il GAI (cooperazione in materia civile e penale) nel tempo è stata completamente

comunitarizzata: oggi è sottoposta alla dimensione comunitaria. La PESC, invece, costituisce ancora un pilastro

di cooperazione intergovernativa a sé stante, a riprova della difficoltà degli Stati membri di adottare una linea

condivisa su tale materia.

1999 à entrata in vigore del TRATTATO DI AMSTERDAM (modifica Trattato UE, Trattato CEE/CECA/EURATOM)

Principali innovazioni: a) stesura per iscritto dei valori fondanti dell’unione (libertà, democrazia, tutela dei diritti

umani fondamentali); b) passaggio di parte del pilastro GAI alla dimensione comunitaria (transito nel Trattato

CE); c) cooperazioni rafforzate à consentono all’Unione di procedere anche se non tutti gli Stati si trovano nelle

condizioni attuali di compiere dei passi in avanti, consentono cioè ad un gruppo di Stati che possano procedere

in avanti (sperimentare e adottare la disciplina di una certa materia) consentendo agli altri di rimanere fuori,

permettendo a quelli indietro di entrare non appena ne abbiamo maturato le condizioni. Sono necessarie per non

paralizzare l’assetto dell’Unione, tuttavia Rischio della cooperazione rafforzata: può aprire pesanti varchi tra chi

sta avanti e chi sta indietro.

2001 à entrata in vigore del TRATTATO DI NIZZA (apporta modifiche al Trattato CE e al Trattato di Maastricht).

Principali innovazioni: a) approvazione della Carta sui diritti fondamentali dell’Unione Europea; b) riforma del

sistema giurisdizionale; c) altre modifiche dell’assetto normativo; d) previsione di convocazione della conferenza

intergovernativa per revisione di sistema.

2004 à Convocazione della Convenzione per l’avvenire dell’Europa (obiettivo: unificazione in un unico Trattato

del quadro normativo). Il progetto di Costituzione per l’Europa fallisce per ostilità di taluni Stati (referendum ad

esito negativo in Francia e Paesi Bassi).

2009 à entrata in vigore del TRATTATO DI LISBONA Fu un percorso di ratifica abbastanza travagliato che vide

addirittura due referendum in Irlanda. Quali sono le modifiche apportate da questo Trattato?A Lisbona nasce

un Unione Europea unitaria che vede la caduta della struttura a pilastri (non c’è più la distinzione tra settore

comunitario e settore di cooperazione intergovernativa). Unica eccezione: la PESC, la quale resta disciplinata

secondo il metodo intergovernativo, soggiacendo a procedure e regole speciali (atti propri). A Lisbona, si

abbandona l’idea di un unico Trattato, si fa largo una profonda revisione del Trattato UE e del Trattato CE ed il

nuovo quadro normativo incrocia la grave crisi finanziaria del 2008 (oltre a crisi migratoria ed euroscetticismo

dilagante). Ancora oggi ci troviamo di fronte a due Trattati: Trattato sull’Unione Europea e Trattato sul

funzionamento dell’Unione Europea (originariamente si trattava del Trattato sulla Comunità Europea). Questi due

trattati non si trovano in un rapporto gerarchico, ma si compenetrano a vicenda. Il Trattato UE contiene principi e

regole generali di base del sistema; il TFUE contiene norme di dettaglio del Trattato UE e ne disciplina i

contenuti. Si può dire che il Trattato UE sia il trattato “base” e che il TFUE sia “servente” rispetto al primo. Grazie

al Trattato di Lisbona, la Carta sui diritti fondamentali acquista lo stesso valore giuridico dei Trattati sopra citati

(art. 6, TUE).

Nel preambolo (del Trattato UE) si dà conto di coloro che hanno partecipato alla stipulazione del Trattato di

Maastricht, nonché degli obiettivi che gli Stati si sono posti attraverso la conclusione dello stesso. Il Trattato

sull’Unione Europea si proponeva di dare vita ad una organizzazione sovranazionale che perseguisse obiettivi

comuni sulla base di competenze che sono attribuite all’Unione. “L’Unione sostituisce e succede alla Comunità

europea” ( comma 3, art. 1 TUE).

Fonti primarie dell’Unione à Trattato UE - Trattato TFUE - Carta sui diritti fondamentali dell’Unione Europea

Trattato sull’Unione Europea (Maastricht, 1992) à versione consolidata post-Lisbona Preambolo: descrizione

della ratio del Trattato stesso. Titolo I – Disposizioni comuni (artt. 1-8) Titolo II – Disposizioni relative ai principi

democratici (artt. 9-12) Titolo III – Disposizioni relative alle Istituzioni (artt. 13-19) à troveranno una apposita

esplicitazione, nonché approfondimento delle modalità di funzionamento all’interno del TFUE Titolo IV –

Disposizioni relative alle cooperazioni rafforzate (art.20) à (ci si può ricondurre a quando sorgono nel processo di

integrazione europea) Titolo V – Disposizioni generali sull’azione esterna UE (artt. 21-22), Disposizioni specifiche

PESC (artt. 23-41), Disposizioni sulla politica di sicurezza e di difesa comune PSDC (artt. 42-46) à costituiscono

materie a sé, rimaste assoggettate alla cooperazione intergovernativa Titolo VI – Disposizioni finali (artt. 47-55)

Art. 48: procedura di revisione Trattati, art. 49: procedura di adesione, art. 50: recesso.

Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (dalla CEE al TFUE)Preambolo à descrive la ratio di fondo

che ha determinato il sorgere della comunità economica europea (oggi Unione Europea) Parte prima: Principi

(artt. 1 -17) Parte seconda: Non discriminazione e cittadinanza dell’Unione (artt. 18-25) Parte terza: Politiche

e azioni interne dell’Unione (settori di competenza UE, artt. 26-197). In questa parte, al titolo V, troviamo l’ex

GAI. Parte quarta: Associazione dei Paesi e territori oltre mare (artt. 198-204) Parte quinta: Azione esterna

Unione (artt. 205-222) Parte sesta: Disposizioni istituzionali e finanziarie (artt. 223-334) à Istituzioni

(disciplina dettagliata connessa al titolo III del TUE) – Atti giuridici dell’Unione (principali fonti di diritto derivato,

art. 288) – Procedure di adozione degli atti – Disciplina dettagliata relativa alle cooperazioni rafforzate Parte

settima: Disposizioni finali

Cooperazione rafforzata à promuovere gli obiettivi dell’Unione, rafforzare il processo di integrazione, “aperta”

(ma, affinché si possa procedere, deve essere richiesta da almeno nove stati). La cooperazione rafforzata venne

introdotta ad Amsterdam, poi rivista a Lisbona. Dove &e

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher VIRGINIA.CECCARELLI di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto europeo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Fioravanti Cristina.
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