DIRTITTO EUROPEO PER L’INFORMAZIONE
Modulo 1, Prof. Spatti
Nozioni di base
Ordinamento giuridico: insieme delle regole che permettono il corretto svolgimento della vita sociale e
• l'insieme delle apparati che creano queste regole e le fanno rispettare; ogni paese ha il proprio
ordinamento giuridico.
Per regole si intendono le norme giuridiche vincolanti per tutti gli stati consociati.
• Gli apparati sono le istituzioni che adottano queste leggi e le fanno rispettare (Parlamento,
• Presidente…).
Diritto: insieme delle norme giuridiche che vigono in un paese. Rientra nel concetto di ordinamento
• giuridico (diritto + istituzioni).
Nella vita quotidiana, i due termini tendono ormai a sovrapporsi anche se in via teorica non indicano due
fenomeni perfettamente identici.
Le fonti dell'ordinamento giuridico italiano
Per fonte si intende l'atto che produce diritto.
Le norme giuridiche italiane si trovano in queste fonti:
La Costituzione e le leggi costituzionali (art. 138)
• Le leggi ordinarie (art. 70 ss. Cost.) e gli atti aventi forza di legge: i decreti legislativi (art. 76 Cost.) e i
• decreti legge (art. 77 Cost.)
I regolamenti
• Le consuetudini
•
Tra queste fonti esiste un ordine gerarchico: le fonti di rango inferiore non possono modificare quelle di rango
superiore poiché ne sono subordinate. In caso di contrasto tra due fonti, prevale quella di ordine superiore. In
caso di contrasto tra due leggi di pari grado, la Corte Costituzionale ha il compito di stabilire quale tra le due è
da considerare invalida.
Costituzione della Repubblica Italiana
•
Redatta dall'Assemblea Costituente nel Dicembre del 1947, promulgata dal presidente De Nicola. È la fonte
primaria del diritto italiano.
Si divide in 4 sezioni:
Principi fondamentali: i primi 12 articoli della Costituzione.
• Principi democratici e repubblicani
• Diritto al lavoro
• Indivisibilità della Repubblica Italiana
• Regolazione rapporti Stato-‐Chiesa
• ART.10
• Ripudio della guerra
• La bandiera
•
Parte prima: sono elencati i diritti e i doveri dei cittadini italiani (dall'art.13).
• Si divide in 4 diversi titoli:
1. Titolo primo -‐ rapporti civili: vengono enunciati i diritti civile dei cittadini, sia di carattere individuale
che collettivo (es: principi come l'inviolabilità della proprietà personale, del domicilio, della
segretezza della corrispondenza, di circolazione su territorio nazionale, ect..).
2. Titolo secondo -‐ rapporti etico-‐sociali: si parla della famiglia, del diritto all'istruzione gratuita e alla
salute.
3. Titolo terzo -‐ rapporti economici: vengono enunciati i diritti dei lavoratori in fatto di sciopero,
retribuzione, libertà sindacale, alla proprietà privata.
4. Titolo quarto -‐ rapporti politici: vengono enunciati diritti politici dei cittadini quali il diritto al voto
libero e segreto, di associazione in partiti politici, pagamento delle tasse.
3. Parte seconda -‐ Ordinamento giuridico della repubblica italiana -‐ vengono individuate le principali
istituzioni italiane e le loro caratteristiche. Si parla del Parlamento, del presidente della repubblica e le sue
funzioni, delle regioni.
iv. Parte terza: norme transitorie e finali.
Leggi Costituzionali
Al pari della Costituzione Italiana ci sono le Leggi Costituzionali: quelle leggi che vanno ad integrare o
modificare ( legge di revisione costituzionale, in questo caso) la Costituzione Italiana. Per poter essere adottata,
dev'essere approvata per ben due volte sia dalla Camera che dal Senato con la maggioranza dei 2/3. Nel caso in
cui una delle due parti richiede una modifica, l'iter di approvazione deve ricominciare; se entrambe le parti
approvano la legge con una maggioranza di 2/3, la legge modificherà o integrerà la costituzione. Se solo una
delle due parti approva la legge con la maggioranza, essa entra in vigore solo dopo 3 mesi dalla sua adozione, a
meno che non venga chiesto un referendum costituzionale da parte di
almeno 1/5 dai membri del Senato (Senatori) o della Camera (Deputati)
• da 500.000 elettori
• 5 consigli regionali
•
Leggi ordinarie
•
Sono adottate da Camera e Senato. L'iniziativa legislativa può venire dai parlamentari stessi o dai cittadini
(50.000 elettori possono presentare una proposta di legge).
Atti aventi forza di legge
Decreti legislativi: sono adottati dal Governo su delega del Parlamento: non dal parlamento ma dal
• Governo, viene visto come qualcosa di straordinario. Se il Parlamento non riesce a trovare comunanza di
intenti su un decreto legislativo, delega il Governo la legiferazione. Il Parlamento deve però fornire delle
direttive relative all'ambito della legge.
Accade spesso che sia il Governo a legiferare anche se questo non è il suo compito principale.
Decreti legge: adottato dal Governo per motivi di
necessità ed urgenza, entra in vigore subito -‐ non c'è
• tempo di aspettare che il Parlamento se ne occupi. Dopo aver elencato le ragioni per cui viene adottato
tale decreto legge, il decreto stesso dev'essere approvato dal Parlamento entro due mesi. Se ciò non
succede, il decreto decade.
I regolamenti
•
Sono vincolanti ma subordinati alle leggi ordinarie. Sono adottati dal Parlamento, dal Consiglio dei Ministri o dai
singoli Ministri stessi.
Molto frequenti sono i regolamenti attuativi: se il Parlamento adotta una legge dal contenuto generico, viene
emanato un regolamento attuativo in grado di aggiungere utleriori elementi chiarificativi e dettaglianti.
4. Le consuetudini
Quel comportamento costante e uniforme sentito/considerato come obbligatorio: non le troviamo scritte da
nessuna parte: è un diritto non scritto. Un tempo frequenti in ambito commerciale
L'ordinamento giuridico internazionale e le sue fonti
L'ordinamento giuridico internazionale è l'insieme delle norme che regolano la vita delle comunità
internazionali e delle istituzioni che creano e fanno rispettare tali norme.
A livello internazionale, non esiste un vero e proprio legislatore in grado di adottare le norme: sono gli stessi
Stati che creano le norme giuridiche internazionali.
In caso di problematiche esiste la Corte Internazionale di Giustizia, ma entrambe le parti devono essere
d'accordo, hanno cioè natura consenziale.
Le fonti dell'ordinamento giuridico nazionale sono:
1. La consuetudine internazionale -‐ fonte di primo grado; comportamento costante e uniforme tenuto dalla
maggior parte dei consociati (gli stati) i quali considerano quel comportamento come obbligatorio. A sua
volta, si compone di due elementi:
Prassi-‐iuritas: comportamento costante e uniforme
• opinio iuri: la considerazione di tale comportamento come obbligatorio (es: immunità degli
• ambasciatori)
2. Gli accordi -‐ fonte di secondo grado: patti, trattati sottoscritti da due o più stati, tale accordo diventa
vincolante per i tali stati, anche chiamato diritto internazionale pattizio.
Tra consuetudine e accordi non c'è subordinazione o gerarchia: si parla di flessibilità delle fonti del diritto
internazionale. Può succedere che un accordo stipulato vada a modificare una consuetudine, o viceversa.
Questo è sempre vero tranne che per le norme di jus cogens: norme che non possono in alcun modo essere
modificato, e cioè inderogabili da parte di accordi presi tra stati.
Esempio: le norme dei diritti umani come divieto di schiavitù, di sparizione forzata, tortura etc..
Come si conclude un trattato internazionale?
• Un trattato può essere di tipo
unilaterale o bilaterale e la loro rettifica può seguire due distinte
procedure.
Procedimento normale o solenne
Fase di negoziazione: tutto inizia da una conferenza indetta, nel quale gli stati si ritrovano i delegati degli
• stati per discutere il testo di un trattato: negoziazione e stesura di un testo.
Firma: una volta raggiunto l'accordo, il negoziato viene chiuso e il testo firmato. Da questa seconda fase in
• poi, il testo non può più essere modificato, ma non risulta ancora vincolante.
Ratifica: perché il testo possa divenire vincolante, occorre la ratifica da parte degli stati -‐ o terza fase:
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