UNO
Diritto europeo dell’informazione
1. Ordinamento giuridico
Ogni Stato ha un proprio ordinamento giuridico, che si compone di:
- Regole che vigono in quella comunità (norme giuridiche).
- Autorità, istituzioni che scelgono quali sono le regole della comunità e che hanno il
compito di farle rispettare.
Norma giuridica: regole vincolanti, obbligatorie che vigono in una comunità.
Diritto: insieme delle norme che vigono in una comunità.
In Italia:
- potere legislativo
Il è nelle mani del Parlamento.
- potere giurisdizionale
Il (l’interpretazione delle norme giuridiche e l’accertamento del
loro rispetto) spetta ai giudici.
- potere esecutivo,
Il invece, è in mano al Governo e alle Forze di Polizia, che hanno il
compito di dare esecuzione alle norme.
I soggetti dell’ordinamento giuridico italiano (coloro che hanno diritti e doveri) sono i
cittadini italiani, le persone giuridiche (enti, aziende, società, regioni, comuni), stranieri
(con o senza permesso di soggiorno).
Anche la comunità internazionale ha un proprio ordinamento guridico, che però funziona
in modo diverso dagli ordinamenti giuridici nazionali.
potere legislativo
Il è in mano agli Stati (trattati: norme vincolanti). A livello internazionale,
sono gli stessi soggetti del diritto internazionale a stipulare le norme.
I soggetti dell’ordinamento giuridico internazionale sono gli Stati.
2. Le fonti dell’ordinamento giuridico italiano
Gli atti che producono diritto in Italia sono:
- La Costituzione e le leggi costituzionali (art. 138).
- Le leggi ordinarie (art. 70 ss. Cost.) e gli atti aventi forza di legge: i decreti legislativi (art.
76 Cost.) e i decreti legge (art. 77 Cost.).
- I regolamenti.
- Le consuetudini.
La costituzione italiana
•
Costituzione Italiana: è la fonte di primo grado dell’ordinamento giuridico italiano. Non è
immutabile ma può essere modificata. È stata scritta dall’Assemblea Costituente. I
2 giugno 1946.
membri dell’Assemblea Costituente sono stati eletti dai cittadini il Dopo
circa un anno hanno steso la Costituzione (1947).
È divisa in quattro sezioni:
Principi fondamentali.
1. Parte I: Diritti e doveri dei cittadini
2.
I. Rapporti civili: libertà fondamentali individuali, libertà che tutti i cittadini devono avere,
diritto all’inviolabilità del domicilio, segretezza della corrispondenza, circolare
liberamente sul territorio nazionale, libertà collettive come il diritto di riunirsi, di
associazione, di professare il credo religioso, diritto di manifestare il proprio pensiero.
II. Rapporti etico-sociali: famiglia, diritto dei genitori di mantenere i figli, diritto alla salute.
III. Rapporti economici: diritti dei lavoratori come il diritto al salario, al riposo settimanale,
di sciopero, diritto all’assistenza sindacale, diritto di proprietà.
IV. Rapporti politici: principio secondo cui tutti i cittadini maggiorenni hanno il diritto di
voto, segreto e personale, diritto di pagare le tasse in base al principio di
progressività.
Parte II: Ordinamento della Repubblica
3. (come è organizzata la Repubblica Italiana,
natura e funzioni dei principali organi, come sono nominati, ruolo del Presidente della
Repubblica, Consiglio dei Ministri, Corte Costituzionale, Corte dei Conti, autorità
giudiziaria).
Disposizioni transitorie finali.
4.
Le leggi costituzionali
•
Le leggi costituzionali hanno la funzione di integrare la costituzione (es. legge di revisione
della costituzione).
Una legge costituzionale può integrare o modificare la costituzione, se la modifica si
legge di revisione costituzionale.
chiama
Bicameralismo perfetto: perché il Parlamento italiano promulghi una legge, essa deve
essere approvata sia dalla Camera sia dal Senato.
È necessario che lo stesso testo sia approvato due volte sia dalla Camera che dal Senato.
- qualificata)
Se la legge è approvata dai 2/3 dei componenti (maggioranza la legge
verrà promulgata dal Capo di Stato ed entrerà in vigore.
- maggioranza
Se la legge non è passata con la maggioranza dei 2/3 ma con la
assoluta (50%+1 degli aventi diritto al voto), la legge è adottata ma non promulgata
subito dal Capo dello Stato, e deve aspettare tre mesi perché qualcuno possa chiedere
un referendum (i cittadini italiani che si pronunciano su una legge). Il referendum può
essere chiesto da:
1/5 dei membri del Senato e della Camera
• Da 500.000 elettori
• Da 5 consigli regionali
•
Non tutte le norme della costituzione possono essere modificate. In particolare, non si
può modificare la forma della Repubblica: ci sono limiti impliciti che non sono scritti nella
Costituzione e che, secondo la Corte Costituzionale, stabiliscono che non si possono
modificare gli articoli che sanciscono i diritti fondamentali.
Le leggi ordinarie
•
Le leggi ordinarie sono leggi approvate dal Parlamento. Se vengono approvate da
Camera e Senato vengono promulgate dal Capo di Stato. Se il Capo di Stato non è
d’accordo, può rimandare la legge al Parlemento, ma se il Parlamento non concorda con
la revisione il Capo di Stato può rifiutarsi di promulgare la legge.
Atti aventi forza di legge
- Decreti legislativi: il Parlamento delega la funzione legislativa (su un tema) al Governo. Il
Governo adotta poi un decreto legislativo per promulgare la legge. Il Governo può
promulgare una legge solo se ha la delega dal Parlamento.
- Decreti legge: possono essere adottati solo per ragioni di necessità e urgenza. Il
Governo ritiene che debba essere subito adottato un provvedimento legislativo (il
decreto legge). Legifera a suo piacimento ma deve motivare le ragioni di urgenza e
necessità che lo hanno portato a non consultare il Parlamento. La legge entra subito in
rigore, ma il Parlamento, entro 60 giorni, deve decidere se approvare o non approvare
quel decreto legge. Se il Parlamento non approva il decreto legge, esso cessa di
produrre effetti.
I regolamenti
•
Sono atti vincolanti adottati dal Governo oppure da singoli Ministri. Dev’essere rispettoso
e conforme alle altre fonti dell’ordinamento giuridico italiano. Con i regolamenti si
regolamenti
specificano meglio determinate norme. I regolamenti più diffusi sono i
attuativi: il Parlamento, avendo difficoltà a mettere tutti i parlamentari d’accordo su una
legge, su alcune questioni di dettaglio o più spinose delega ai singoli Ministri di adottare
dei regolamenti attuativi più specifici.
Le consuetudini
• non
Sono norme vincolanti che sono scritte. Sono comportamenti che si ripetono nel
tempo e che sono ritenuti obbligatori. Ormai in Italia non esistono più.
3. Le fonti dell’ordinamento giuridico internazionale
Non c’è subordinazione gerarchica tra le fonti, come è invece per l’ordinamento giuridico
italiano: gli Stati potrebbero concludere un trattato internazionale che va contro una
non
norma di diritto internazionale consuetudinario. Questo si può fare quando la norma è
jus cogens. Soggetti dell’ordinamento giuridico internazionale sono innanzitutto gli stati e
le loro organizzazioni internazionali.
Le fonti (atti che producono le norme) dell’ordinamento giuridico internazionale sono:
- jus cogens
La consuetudine internazionale e lo
- Gli accordi
- Gli atti delle organizzazioni internazionali
Le consuetudini internazionali
•
Nell’ordinamento giuridico italiano sono fonti di ultimo grado, mentre nel diritto
internazionale sono fonti di primo grado. Sono le uniche norme che si applicano a tutti gli
Stati.
La consuetudine si compone di due elementi:
- Diuturnitas: prassi, comportamento costante, uniforme tenuto dagli Stati.
- Elemento psicologico: gli Stati devono considerare quel comportamento obbligatorio.
Lo jus cogens
• inderogabile.
È un diritto internazionale consuetudinario Non è possibile modificare un
jus cogens. jus cogens
accordo o una norma Le norme sono poche:
- Il nocciolo duro dei diritti umani inderogabili (es. divieto di tortura, divieto di schiavitù,
ecc.).
- Altre norme come il divieto dell’uso della forza e il diritto all’autodeterminazione dei
popoli oppressi. principio di non-refoulement
Attualmente si sta discutendo se (non respingimento), che
jus cogens.
obbliga gli Stati a non respingere i richiedenti asilo, sia una norma Le
jus cogens
consuetudini possono cambiare nel tempo, le norme no.
Gli accordi (trattati, patti, convenzioni)
•
Due o più Stati fanno un accordo e si impegnano a rispettarlo. È come un contratto tra
privati. Sono testi scritti firmati dagli Stati, che da quel momento sono vincolati in rispetto
di quel trattato.
Sono fonti di secondo grado perché vincolano soltanto un numero ristretto di Stati
(dipende dal trattato). Nessuno può obbligare uno Stato a prendere parte a un trattato, è
sempre una libera scelta dello Stato scelto.
La conclusione di un accordo internazionale consta di quattro fasi:
1. Negoziazione pleni potenziali
Gli Stati negoziano il testo di un trattato. In questa fase, i (delegati degli
Stati dal Consiglio dei Ministri) scrivono il testo del trattato.
2. Firma
È la fine della negoziazione, indica il completamento della stesura del testo ed è la fase
della stesura delle firme dei pleni potenziali. Il trattato non ha ancora valore vincolante, la
firma funge solo da autentificazione del testo, che non potrà più essere modificato (a
meno di riaprire la negoziazione).
3. Ratifica
È la fase in cui il trattato entra in vigore. Ciascuno stato decide se ratificare il trattato
oppure no. Se decide di ratificarlo, sarà obbligato a rispettarlo.
Ogni stato ha un proprio procedimento di ratifica. In Italia, alla ratifica del trattato
partecipano tre organi: il Capo di Stato, il Governo e, a volte, il Parlamento.
Il potere di ratifica è in mano al Capo di Stato (Presidente della Repubblica), ma egli può
delibera governativa
ratificare solo se c’è una (Governo/Consiglio dei Ministri), ovvero se il
Governo gliene fa espressa richiesta.
Se c’è una richiesta da parte del Governo, il Capo di Stato non può sottrarsi alla ratifica
(art. 87 Cost. Comma 8 - poteri del Presidente della Repubblica). Quindi, l’organo che
governo
realmente decide la ratifica di un accordo internazionale è il (art. 89 Cost.).
In alcuni casi interviene anche il Parlamento con la Camera e il Senato (art. 80 Cost.): se il
natura politica, 2. arbitrati o
trattato riguarda una delle cinque materie dell’art. 80 Cost. (1.
regolamenti giudiziari, 3. variazioni del territorio, 4. oneri alle finanze, 5. modificazioni di
legge), il Capo di Stato non può ratificare se prima non c’è l’autorizzazione del
Parlamento.
Non ci sono dei termini di tempo entro cui la ratifica deve avvenire. Nel momento in cui lo
Stato ratifica il trattato, è vincolato a rispettarlo. Questo non vuol dire che il trattato sia già
in vigore.
- bilaterale
Se il trattato è (due Stati) ed entrambi gli Stati lo ratificano, il trattato è
vincolante ed entra in vigore.
- multilaterale
Se il trattato è (tre o più Stati), è il trattato stesso a stabilire quando entrerà
in vigore. Può esserci una clausola che, ad esempio, dice che il trattato entrerà in
vigore quando sarà ratificato da tutti gli Stati partecipanti. Oppure, più spesso, c’è
scritto che il trattato entrerà in vigore quando sarà ratificato da tot. numero di Stati
partecipanti (numero minimo di ratifiche per entrare in vigore). In questo caso, il trattato
entra in vigore soltanto per gli Stati che hanno ratificato. Poi, man mano che tutti gli
Stati ratificano, il trattato diventa vincolante anche per gli altri.
4. Scambio o deposito delle ratifiche
Nel momento in cui uno Stato ratifica il trattato, ne deve informare gli altri Stati.
Scambio: si identifica un organo che riceve le varie comunicazioni di ratifica.
Esiste una procedura semplificata che consta di due fasi: negoziazione e firma. In questo
caso, la firma non ha solo valore di autenticazione ma anche valore vincolante. Non c’è
quindi la fase della ratifica. Non è possibile applicare la procedura semplificata se si tratta
di argomenti dell’art. 80 Cost.
Gli atti delle organizzazioni internazionali
•
Organizzazioni internazionali: ONU, NATO, Unione Europea, Fondo Monetario
Internazionale, ecc.
Ogni organizzazione internazionale ha un certo numero di organi. Gli organi delle
organizzazioni internazionali hanno degli atti. Nella maggior parte dei casi gli atti non sono
vincolanti, perché quasi sempre gli organi possono adottare solo atti raccomandatori,
quindi delle esortazioni con cui si raccomanda agli Stati di comportarsi in un certo modo
(dichiarazioni, risoluzioni, raccomandazioni, pareri). Solo pochi organi possono adottare
atti vincolanti, come l’Unione Europea. Quindi, gli atti dell’Unione Europea sono
vincolanti.
Sono subordinati agli accordi e alla consuetudine.
DUE
La libertà d’espressione in ambito universale
1. La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948)
La prima volta che si parlò dei diritti fondamentali dell’essere umano fu in un’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite (1946). Le Nazioni Unite si sono riunite all’indomani della
Seconda Guerra Mondiale, per risolvere le controversie in modo pacifico ed evitare altri
conflitti (creare relazioni amichevoli tra gli Stati). Appena le nazioni unite sono state
istituite, una delle prime cose che hanno fatto è stato concentrarsi sui diritti internazionali
dell’individuo. Il punto di partenza della discussione dell’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite è il diritto alla libertà d’espressione, che non è solo un diritto fondamentale,
ma è un prerequisito per il rispetto degli altri diritti.
1948: Ginevra
a si svolge una conferenza internazionale (alla quale parteciparono i Capi
di Stato dei Paesi partecipanti) volta ad adottare una convenzione relativa al diritto alla
libertà d’espressione. Il trattato, però, non entrò mai in vigore, perché non raggiunse il
numero minimo di ratifiche necessarie.
Le nazioni unite, il cui obiettivo primario è il mantenimento della pace e della sicurezza
Dichiarazione universale dei diritti
nazionale, creò un elenco di diritti, chiamato
dell’uomo. Per la prima volta viene scritto nero su bianco quali sono i diritti umani
umano
fondamentali. Si riconoscono i diritti dell’essere e non solo del cittadino. La
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo è un atto dell’Assemblea Generale delle
Commissione per i diritti umani,
Nazioni Unite, elaborata dalla che venne istituita nel
1947. In poco più di un anno la Commissione elaborò la Dichiarazione.
10 dicembre 1948: Versailles
l’Assemblea Generale si riunisce a (luogo del trattato che
segna la fine della Seconda Guerra Mondiale) per la Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo. 48 Stati su 58 hanno votato a favore della Dichiarazione. Nessuno Stato ha
votato contro, gli altri erano astenuti (es. Arabia Saudita, Sud Africa, Paesi del blocco
divieto di ingerenza).
sovietico perché volevano il
I diritti nella Dichiarazione sono di due tipi:
1. Diritti di prima generazione (civili e politici): fino all’art. 21
2. Diritti di seconda generazione (economici, sociali e culturali): dall’art. 22
La Dichiarazione, quando fu adottata, non aveva valore vincolante, ma era soltanto un
atto raccomandatorio ed esortativo. Non poneva ancora l’obbligo a carico degli Stati di
tutelare i diritti umani. Nel corso del tempo, però, sono state stipulate altre convenzioni
sui diritti umani e sempre più gli Stati rispettano i diritti umani. Si diffonde sempre più la
prassi tra gli Stati di essere obbligati a tutelare i diritti umani. La tutela dei diritti umani è
norma consuetudinaria internazionale
diventata una (non tutti, ma la gran parte dei
diritto
diritti della Dichiarazione). Gran parte dei diritti sono stati riconosciuti nel
internazionale consuetudinario. Quindi, sono vincolanti per tutti gli Stati.
Art. 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non
essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere
informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Libertà di opinione: l’opinione è il pensiero, ciò che si ha nella testa, processo interno
• all’individuo (interno all’individuo).
Libertà di espressione:
• esternazione dell’opinione (esterno all’individuo).
- Diritto di non essere molestato per la propria opinione: non devono derivare
conseguenze negative per effetto delle proprie idee/opinioni. Il diritto alla libertà di
assoluto,
opinione è un diritto non limitabile.
- Diritto di cercare, ricevere e diffondere informazioni: cercare è la dimensione dinamica
del diritto alla libertà d’espressione, ricevere è la dimensione passiva, diritto di
diffondere informazioni è la dimensione attiva. Si parla di diritto alla libertà
d’informazione.
- Ogni mezzo: la dichiarazione si è adattata all’evoluzione tecnologica.
- Senza riguardo a frontiere: le informazioni e le idee possono circolare liberamente da un
paese all’altro.
Se il diritto d’opinione è un diritto assoluto, sulla libertà d’espressione l’articolo non
esprime il diritto a non essere molestati per l’espressione delle proprie
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