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UNO

Diritto europeo dell’informazione

1. Ordinamento giuridico

Ogni Stato ha un proprio ordinamento giuridico, che si compone di:

- Regole che vigono in quella comunità (norme giuridiche).

- Autorità, istituzioni che scelgono quali sono le regole della comunità e che hanno il

compito di farle rispettare.

Norma giuridica: regole vincolanti, obbligatorie che vigono in una comunità.

Diritto: insieme delle norme che vigono in una comunità.

In Italia:

- potere legislativo

Il è nelle mani del Parlamento.

- potere giurisdizionale

Il (l’interpretazione delle norme giuridiche e l’accertamento del

loro rispetto) spetta ai giudici.

- potere esecutivo,

Il invece, è in mano al Governo e alle Forze di Polizia, che hanno il

compito di dare esecuzione alle norme.

I soggetti dell’ordinamento giuridico italiano (coloro che hanno diritti e doveri) sono i

cittadini italiani, le persone giuridiche (enti, aziende, società, regioni, comuni), stranieri

(con o senza permesso di soggiorno).

Anche la comunità internazionale ha un proprio ordinamento guridico, che però funziona

in modo diverso dagli ordinamenti giuridici nazionali.

potere legislativo

Il è in mano agli Stati (trattati: norme vincolanti). A livello internazionale,

sono gli stessi soggetti del diritto internazionale a stipulare le norme.

I soggetti dell’ordinamento giuridico internazionale sono gli Stati.

2. Le fonti dell’ordinamento giuridico italiano

Gli atti che producono diritto in Italia sono:

- La Costituzione e le leggi costituzionali (art. 138).

- Le leggi ordinarie (art. 70 ss. Cost.) e gli atti aventi forza di legge: i decreti legislativi (art.

76 Cost.) e i decreti legge (art. 77 Cost.).

- I regolamenti.

- Le consuetudini.

La costituzione italiana

Costituzione Italiana: è la fonte di primo grado dell’ordinamento giuridico italiano. Non è

immutabile ma può essere modificata. È stata scritta dall’Assemblea Costituente. I

2 giugno 1946.

membri dell’Assemblea Costituente sono stati eletti dai cittadini il Dopo

circa un anno hanno steso la Costituzione (1947).

È divisa in quattro sezioni:

Principi fondamentali.

1. Parte I: Diritti e doveri dei cittadini

2.

I. Rapporti civili: libertà fondamentali individuali, libertà che tutti i cittadini devono avere,

diritto all’inviolabilità del domicilio, segretezza della corrispondenza, circolare

liberamente sul territorio nazionale, libertà collettive come il diritto di riunirsi, di

associazione, di professare il credo religioso, diritto di manifestare il proprio pensiero.

II. Rapporti etico-sociali: famiglia, diritto dei genitori di mantenere i figli, diritto alla salute.

III. Rapporti economici: diritti dei lavoratori come il diritto al salario, al riposo settimanale,

di sciopero, diritto all’assistenza sindacale, diritto di proprietà.

IV. Rapporti politici: principio secondo cui tutti i cittadini maggiorenni hanno il diritto di

voto, segreto e personale, diritto di pagare le tasse in base al principio di

progressività.

Parte II: Ordinamento della Repubblica

3. (come è organizzata la Repubblica Italiana,

natura e funzioni dei principali organi, come sono nominati, ruolo del Presidente della

Repubblica, Consiglio dei Ministri, Corte Costituzionale, Corte dei Conti, autorità

giudiziaria).

Disposizioni transitorie finali.

4.

Le leggi costituzionali

Le leggi costituzionali hanno la funzione di integrare la costituzione (es. legge di revisione

della costituzione).

Una legge costituzionale può integrare o modificare la costituzione, se la modifica si

legge di revisione costituzionale.

chiama

Bicameralismo perfetto: perché il Parlamento italiano promulghi una legge, essa deve

essere approvata sia dalla Camera sia dal Senato.

È necessario che lo stesso testo sia approvato due volte sia dalla Camera che dal Senato.

- qualificata)

Se la legge è approvata dai 2/3 dei componenti (maggioranza la legge

verrà promulgata dal Capo di Stato ed entrerà in vigore.

- maggioranza

Se la legge non è passata con la maggioranza dei 2/3 ma con la

assoluta (50%+1 degli aventi diritto al voto), la legge è adottata ma non promulgata

subito dal Capo dello Stato, e deve aspettare tre mesi perché qualcuno possa chiedere

un referendum (i cittadini italiani che si pronunciano su una legge). Il referendum può

essere chiesto da:

1/5 dei membri del Senato e della Camera

• Da 500.000 elettori

• Da 5 consigli regionali

Non tutte le norme della costituzione possono essere modificate. In particolare, non si

può modificare la forma della Repubblica: ci sono limiti impliciti che non sono scritti nella

Costituzione e che, secondo la Corte Costituzionale, stabiliscono che non si possono

modificare gli articoli che sanciscono i diritti fondamentali.

Le leggi ordinarie

Le leggi ordinarie sono leggi approvate dal Parlamento. Se vengono approvate da

Camera e Senato vengono promulgate dal Capo di Stato. Se il Capo di Stato non è

d’accordo, può rimandare la legge al Parlemento, ma se il Parlamento non concorda con

la revisione il Capo di Stato può rifiutarsi di promulgare la legge.

Atti aventi forza di legge

- Decreti legislativi: il Parlamento delega la funzione legislativa (su un tema) al Governo. Il

Governo adotta poi un decreto legislativo per promulgare la legge. Il Governo può

promulgare una legge solo se ha la delega dal Parlamento.

- Decreti legge: possono essere adottati solo per ragioni di necessità e urgenza. Il

Governo ritiene che debba essere subito adottato un provvedimento legislativo (il

decreto legge). Legifera a suo piacimento ma deve motivare le ragioni di urgenza e

necessità che lo hanno portato a non consultare il Parlamento. La legge entra subito in

rigore, ma il Parlamento, entro 60 giorni, deve decidere se approvare o non approvare

quel decreto legge. Se il Parlamento non approva il decreto legge, esso cessa di

produrre effetti.

I regolamenti

Sono atti vincolanti adottati dal Governo oppure da singoli Ministri. Dev’essere rispettoso

e conforme alle altre fonti dell’ordinamento giuridico italiano. Con i regolamenti si

regolamenti

specificano meglio determinate norme. I regolamenti più diffusi sono i

attuativi: il Parlamento, avendo difficoltà a mettere tutti i parlamentari d’accordo su una

legge, su alcune questioni di dettaglio o più spinose delega ai singoli Ministri di adottare

dei regolamenti attuativi più specifici.

Le consuetudini

• non

Sono norme vincolanti che sono scritte. Sono comportamenti che si ripetono nel

tempo e che sono ritenuti obbligatori. Ormai in Italia non esistono più.

3. Le fonti dell’ordinamento giuridico internazionale

Non c’è subordinazione gerarchica tra le fonti, come è invece per l’ordinamento giuridico

italiano: gli Stati potrebbero concludere un trattato internazionale che va contro una

non

norma di diritto internazionale consuetudinario. Questo si può fare quando la norma è

jus cogens. Soggetti dell’ordinamento giuridico internazionale sono innanzitutto gli stati e

le loro organizzazioni internazionali.

Le fonti (atti che producono le norme) dell’ordinamento giuridico internazionale sono:

- jus cogens

La consuetudine internazionale e lo

- Gli accordi

- Gli atti delle organizzazioni internazionali

Le consuetudini internazionali

Nell’ordinamento giuridico italiano sono fonti di ultimo grado, mentre nel diritto

internazionale sono fonti di primo grado. Sono le uniche norme che si applicano a tutti gli

Stati.

La consuetudine si compone di due elementi:

- Diuturnitas: prassi, comportamento costante, uniforme tenuto dagli Stati.

- Elemento psicologico: gli Stati devono considerare quel comportamento obbligatorio.

Lo jus cogens

• inderogabile.

È un diritto internazionale consuetudinario Non è possibile modificare un

jus cogens. jus cogens

accordo o una norma Le norme sono poche:

- Il nocciolo duro dei diritti umani inderogabili (es. divieto di tortura, divieto di schiavitù,

ecc.).

- Altre norme come il divieto dell’uso della forza e il diritto all’autodeterminazione dei

popoli oppressi. principio di non-refoulement

Attualmente si sta discutendo se (non respingimento), che

jus cogens.

obbliga gli Stati a non respingere i richiedenti asilo, sia una norma Le

jus cogens

consuetudini possono cambiare nel tempo, le norme no.

Gli accordi (trattati, patti, convenzioni)

Due o più Stati fanno un accordo e si impegnano a rispettarlo. È come un contratto tra

privati. Sono testi scritti firmati dagli Stati, che da quel momento sono vincolati in rispetto

di quel trattato.

Sono fonti di secondo grado perché vincolano soltanto un numero ristretto di Stati

(dipende dal trattato). Nessuno può obbligare uno Stato a prendere parte a un trattato, è

sempre una libera scelta dello Stato scelto.

La conclusione di un accordo internazionale consta di quattro fasi:

1. Negoziazione pleni potenziali

Gli Stati negoziano il testo di un trattato. In questa fase, i (delegati degli

Stati dal Consiglio dei Ministri) scrivono il testo del trattato.

2. Firma

È la fine della negoziazione, indica il completamento della stesura del testo ed è la fase

della stesura delle firme dei pleni potenziali. Il trattato non ha ancora valore vincolante, la

firma funge solo da autentificazione del testo, che non potrà più essere modificato (a

meno di riaprire la negoziazione).

3. Ratifica

È la fase in cui il trattato entra in vigore. Ciascuno stato decide se ratificare il trattato

oppure no. Se decide di ratificarlo, sarà obbligato a rispettarlo.

Ogni stato ha un proprio procedimento di ratifica. In Italia, alla ratifica del trattato

partecipano tre organi: il Capo di Stato, il Governo e, a volte, il Parlamento.

Il potere di ratifica è in mano al Capo di Stato (Presidente della Repubblica), ma egli può

delibera governativa

ratificare solo se c’è una (Governo/Consiglio dei Ministri), ovvero se il

Governo gliene fa espressa richiesta.

Se c’è una richiesta da parte del Governo, il Capo di Stato non può sottrarsi alla ratifica

(art. 87 Cost. Comma 8 - poteri del Presidente della Repubblica). Quindi, l’organo che

governo

realmente decide la ratifica di un accordo internazionale è il (art. 89 Cost.).

In alcuni casi interviene anche il Parlamento con la Camera e il Senato (art. 80 Cost.): se il

natura politica, 2. arbitrati o

trattato riguarda una delle cinque materie dell’art. 80 Cost. (1.

regolamenti giudiziari, 3. variazioni del territorio, 4. oneri alle finanze, 5. modificazioni di

legge), il Capo di Stato non può ratificare se prima non c’è l’autorizzazione del

Parlamento.

Non ci sono dei termini di tempo entro cui la ratifica deve avvenire. Nel momento in cui lo

Stato ratifica il trattato, è vincolato a rispettarlo. Questo non vuol dire che il trattato sia già

in vigore.

- bilaterale

Se il trattato è (due Stati) ed entrambi gli Stati lo ratificano, il trattato è

vincolante ed entra in vigore.

- multilaterale

Se il trattato è (tre o più Stati), è il trattato stesso a stabilire quando entrerà

in vigore. Può esserci una clausola che, ad esempio, dice che il trattato entrerà in

vigore quando sarà ratificato da tutti gli Stati partecipanti. Oppure, più spesso, c’è

scritto che il trattato entrerà in vigore quando sarà ratificato da tot. numero di Stati

partecipanti (numero minimo di ratifiche per entrare in vigore). In questo caso, il trattato

entra in vigore soltanto per gli Stati che hanno ratificato. Poi, man mano che tutti gli

Stati ratificano, il trattato diventa vincolante anche per gli altri.

4. Scambio o deposito delle ratifiche

Nel momento in cui uno Stato ratifica il trattato, ne deve informare gli altri Stati.

Scambio: si identifica un organo che riceve le varie comunicazioni di ratifica.

Esiste una procedura semplificata che consta di due fasi: negoziazione e firma. In questo

caso, la firma non ha solo valore di autenticazione ma anche valore vincolante. Non c’è

quindi la fase della ratifica. Non è possibile applicare la procedura semplificata se si tratta

di argomenti dell’art. 80 Cost.

Gli atti delle organizzazioni internazionali

Organizzazioni internazionali: ONU, NATO, Unione Europea, Fondo Monetario

Internazionale, ecc.

Ogni organizzazione internazionale ha un certo numero di organi. Gli organi delle

organizzazioni internazionali hanno degli atti. Nella maggior parte dei casi gli atti non sono

vincolanti, perché quasi sempre gli organi possono adottare solo atti raccomandatori,

quindi delle esortazioni con cui si raccomanda agli Stati di comportarsi in un certo modo

(dichiarazioni, risoluzioni, raccomandazioni, pareri). Solo pochi organi possono adottare

atti vincolanti, come l’Unione Europea. Quindi, gli atti dell’Unione Europea sono

vincolanti.

Sono subordinati agli accordi e alla consuetudine.

DUE

La libertà d’espressione in ambito universale

1. La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948)

La prima volta che si parlò dei diritti fondamentali dell’essere umano fu in un’Assemblea

Generale delle Nazioni Unite (1946). Le Nazioni Unite si sono riunite all’indomani della

Seconda Guerra Mondiale, per risolvere le controversie in modo pacifico ed evitare altri

conflitti (creare relazioni amichevoli tra gli Stati). Appena le nazioni unite sono state

istituite, una delle prime cose che hanno fatto è stato concentrarsi sui diritti internazionali

dell’individuo. Il punto di partenza della discussione dell’Assemblea Generale delle

Nazioni Unite è il diritto alla libertà d’espressione, che non è solo un diritto fondamentale,

ma è un prerequisito per il rispetto degli altri diritti.

1948: Ginevra

a si svolge una conferenza internazionale (alla quale parteciparono i Capi

di Stato dei Paesi partecipanti) volta ad adottare una convenzione relativa al diritto alla

libertà d’espressione. Il trattato, però, non entrò mai in vigore, perché non raggiunse il

numero minimo di ratifiche necessarie.

Le nazioni unite, il cui obiettivo primario è il mantenimento della pace e della sicurezza

Dichiarazione universale dei diritti

nazionale, creò un elenco di diritti, chiamato

dell’uomo. Per la prima volta viene scritto nero su bianco quali sono i diritti umani

umano

fondamentali. Si riconoscono i diritti dell’essere e non solo del cittadino. La

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo è un atto dell’Assemblea Generale delle

Commissione per i diritti umani,

Nazioni Unite, elaborata dalla che venne istituita nel

1947. In poco più di un anno la Commissione elaborò la Dichiarazione.

10 dicembre 1948: Versailles

l’Assemblea Generale si riunisce a (luogo del trattato che

segna la fine della Seconda Guerra Mondiale) per la Dichiarazione universale dei diritti

dell’uomo. 48 Stati su 58 hanno votato a favore della Dichiarazione. Nessuno Stato ha

votato contro, gli altri erano astenuti (es. Arabia Saudita, Sud Africa, Paesi del blocco

divieto di ingerenza).

sovietico perché volevano il

I diritti nella Dichiarazione sono di due tipi:

1. Diritti di prima generazione (civili e politici): fino all’art. 21

2. Diritti di seconda generazione (economici, sociali e culturali): dall’art. 22

La Dichiarazione, quando fu adottata, non aveva valore vincolante, ma era soltanto un

atto raccomandatorio ed esortativo. Non poneva ancora l’obbligo a carico degli Stati di

tutelare i diritti umani. Nel corso del tempo, però, sono state stipulate altre convenzioni

sui diritti umani e sempre più gli Stati rispettano i diritti umani. Si diffonde sempre più la

prassi tra gli Stati di essere obbligati a tutelare i diritti umani. La tutela dei diritti umani è

norma consuetudinaria internazionale

diventata una (non tutti, ma la gran parte dei

diritto

diritti della Dichiarazione). Gran parte dei diritti sono stati riconosciuti nel

internazionale consuetudinario. Quindi, sono vincolanti per tutti gli Stati.

Art. 19

Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non

essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere

informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Libertà di opinione: l’opinione è il pensiero, ciò che si ha nella testa, processo interno

• all’individuo (interno all’individuo).

Libertà di espressione:

• esternazione dell’opinione (esterno all’individuo).

- Diritto di non essere molestato per la propria opinione: non devono derivare

conseguenze negative per effetto delle proprie idee/opinioni. Il diritto alla libertà di

assoluto,

opinione è un diritto non limitabile.

- Diritto di cercare, ricevere e diffondere informazioni: cercare è la dimensione dinamica

del diritto alla libertà d’espressione, ricevere è la dimensione passiva, diritto di

diffondere informazioni è la dimensione attiva. Si parla di diritto alla libertà

d’informazione.

- Ogni mezzo: la dichiarazione si è adattata all’evoluzione tecnologica.

- Senza riguardo a frontiere: le informazioni e le idee possono circolare liberamente da un

paese all’altro.

Se il diritto d’opinione è un diritto assoluto, sulla libertà d’espressione l’articolo non

esprime il diritto a non essere molestati per l’espressione delle proprie

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elenaxvc di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto europeo dell'informazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Razzante Ruben.
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